Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2193

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2193



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, FAVIA, MESSINA, PALAGIANO, RAZZI, ZAZZERA

Disposizioni per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro

Presentata l'11 febbraio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, in base a quanto richiesto a livello comunitario, dovrà raggiungere la soglia del 60 per cento di occupazione femminile entro il 2010, ma continua a rimanere fermo al 46,3 per cento: tasso che colloca l'Italia al penultimo posto tra gli Stati membri dell'Unione europea. In Italia, infatti, ammontano a 7 milioni le donne in età lavorativa ma collocate fuori dal mercato del lavoro e nelle regioni meridionali, in particolare, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni è del 34,7 per cento, contro il 74,3 per cento del nord. Le donne italiane lavorano in media 7 ore e 26 minuti al giorno e 5 ore e 20 minuti in famiglia mentre gli uomini dedicano di regola all'attività domestica soltanto un'ora e 35 minuti. Le donne del nostro Paese, inoltre, sono in media pagate il 9 per cento in meno degli uomini, a parità di lavoro, tanto è vero che la differenza di stipendio tra uomini e donne con ruoli dirigenziali è salita, secondo le ultime stime, al 26,3 per cento. A fronte di questo quadro preoccupante, appare quanto mai necessario attuare nuove politiche in favore delle donne sotto vari profili, in conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 (articolo 1 della presente proposta di legge).
      La presente proposta di legge, pertanto, reca disposizioni finalizzate a:

          a) promuovere l'introduzione di un nuovo sistema di incentivi fiscali in favore delle donne lavoratrici con figli;

          b) sostenere la creazione di nuove imprese femminili;

          c) istituire un fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili;

          d) realizzare su tutto il territorio nazionale almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento;

          e) realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro;

          f) attuare il principio della pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni lavorative pari o di pari valore.

      L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede l'introduzione di un nuovo incentivo fiscale in favore delle donne con figli che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato. In particolare, si tratta di una detrazione forfetaria aggiuntiva riconosciuta fino a un massimo di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, per i redditi non superiori a 15.000 euro. Tale limite si abbassa a 500 euro per il primo figlio, più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro. Infine, si abbassa gradualmente a 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, al crescere dei redditi superiori a 30.000 euro, fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito personale della lavoratrice pari ad almeno 40.000 euro. L'incentivo fiscale è riconosciuto in misura raddoppiata alle lavoratrici madri con contratto di lavoro a progetto.
      L'articolo 3 contiene una norma recante incentivi fiscali in favore delle imprese che assumono donne, in particolare nel Mezzogiorno, e che proroga e potenzia il credito d'imposta per l'occupazione introdotto con la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L'articolo 3 prevede, infatti, una proroga di tre anni della disciplina vigente, fino al 31 dicembre 2011, e un incremento dell'importo del credito fino a 800 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese di impiego.
      L'articolo 4 prevede incentivi fiscali in favore delle imprese per favorire il reinserimento nel lavoro delle lavoratrici nei due anni successivi al parto.
      L'articolo 5, al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, prevede espressamente che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sia destinata alla creazione di nuove imprese femminili. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute ad attuare, per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
      L'articolo 6 prevede un cospicuo rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con 200 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2009.
      L'articolo 7 prevede invece l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali d'intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Le regioni possono inoltre istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
      Il Fondo persegue le seguenti finalità:

          a) sostegno al potenziamento aziendale delle piccole e medie imprese femminili;

          b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;

          c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

          d) valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento delle piccole e medie imprese femminili;

          e) finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;

          f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

      L'articolo 8, al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011 in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, prevede un rifinanziamento del fondo per gli asili nido di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo un incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 9 prevede incentivi per quelle aziende che istituiscono al loro interno un asilo nido.
      L'articolo 10 contiene, invece, alcune misure volte a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di tutte le donne disabili indipendentemente dalle cause che ne hanno originato la disabilità. Tra le misure contemplate vi sono forme di agevolazione fiscale e contributiva in favore del datore di lavoro, sia pubblico che privato, che assuma (o riassuma o reintegri) una lavoratrice con una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e cioè non compresa tra il 67 e il 79 per cento. A fronte della stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, nonché per i contratti di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente unicamente nella misura di un terzo e per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti, qualora lo stesso abbia superato la misura massima relativa alle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie, così come sancito dall'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Al fine di assicurare ogni ulteriore garanzia alle lavoratrici, tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti siano scaduti prima dell'intervenuta disabilità. L'assunzione di lavoratrici con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché nelle varie forme contemplate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la riforma del mercato del lavoro, determina, per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, la possibilità di versare i contributi previdenziali nella misura di due terzi di quelli dovuti. In relazione al contratto di apprendistato si dispone che esso sia stipulato, peraltro anche in deroga ai limiti di età previsti, in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire un'adeguata integrazione della donna disabile nel contesto lavorativo, sulla base delle capacità professionali accertate dalle commissioni sanitarie competenti, sentito il parere dei comitati tecnici a ciò preposti. Detti comitati, inoltre, partecipano, d'intesa con il datore di lavoro, all'individuazione dei percorsi formativi della lavoratrice, nonché a fornire ogni supporto informativo necessario. L'articolo 10 riconosce, inoltre, misure di sostegno sia alla formazione - attraverso lo stanziamento di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della citata legge n. 68 del 1999, che realizzino specifici corsi di formazione professionale - sia alla gestione familiare, attraverso l'incremento dell'importo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale. Infine, per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.
      L'articolo 11, recante norme in materia di uguaglianza salariale, dispone che i contratti collettivi di lavoro non possano contenere al loro interno disposizioni in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore. I nuovi contratti collettivi di lavoro si intendono stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati a tale principio. Inoltre, al fine di conseguire tali obiettivi, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, verifica costantemente la rimozione delle discriminazioni contrattuali, pubblicando un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.
      L'articolo 12 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del complesso di misure proposte si provveda, nel limite di 4 miliardi di euro annui, mediante le maggiori entrate tributarie derivanti in particolare dall'aumento di un punto percentuale dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) per il settore energetico, da una limitazione della deducibilità degli interessi passivi ai fini dell'IRES per banche e per assicurazioni e da una limitazione del margine di svalutazione dei crediti e degli accantonamenti rischi sui crediti. Si dispone, inoltre, che per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non possa superare il livello registrato nell'anno 2007. Infine si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, sia ridotta nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, la presente legge reca disposizioni finalizzate a:

          a) promuovere l'introduzione di un nuovo sistema di incentivi fiscali in favore delle donne lavoratrici con figli;

          b) sostenere la creazione di nuove imprese femminili;

          c) istituire un fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili;

          d) realizzare su tutto il territorio nazionale almeno mille nuovi asili nido entro l'anno 2011 in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento;

          e) realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro;

          f) attuare il principio della pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni lavorative pari o di pari valore.

Art. 2.
(Incentivi fiscali in favore delle donne lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

      1. Dopo il comma 1-quater all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:

      «1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

          a) 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

          b) 500 euro per il primo figlio, più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma inferiore a 30.000 euro;

          c) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma inferiore a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

      1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

      2. In caso d'incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo.
      4. Con riferimento ai due anni d'imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento.

Art. 3.
(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno).

      1. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

Art. 4.
(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

      1. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

      «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

Art. 5.
(Sostegno alla creazione di nuove imprese femminili).

      1. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata alla creazione di nuove imprese femminili.
      2. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

Art. 6.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile).

      1. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 200 milioni di euro in ragione d'anno.
      2. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dai requisiti, relative alle finalità previste dagli articoli 52 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del medesimo codice.

Art. 7.
(Istituzione del Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili).

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro.
      2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali d'intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
      3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani d'intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
      4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:

          a) sostegno al potenziamento aziendale delle piccole e medie imprese femminili;

          b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;

          c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

          d) valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento delle piccole e medie imprese femminili;

          e) finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;

          f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

Art. 8.
(Rifinanziamento del fondo per gli asili nido).

      1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido entro l'anno 2011 in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
      2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Benefìci fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

      1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.
      2. Le modalità per usufruire dei benefìci fiscali previsti dal comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Misure volte a realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro).

      1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
      2. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
      3. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.
      4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. In favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.
      5. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire loro un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.
      6. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

Art. 11.
(Uguaglianza salariale).

      1. I contratti collettivi di lavoro non possono contenere al loro interno disposizioni in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi contratti collettivi di lavoro s'intendono stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati alle disposizioni di cui al comma 1.
      3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, verifica costantemente la rimozione delle discriminazioni contrattuali e pubblica un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nel limite massimo di 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni:

          a) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'articolo 81, comma 16, alinea, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

              2) all'articolo 82:

                  2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

                  2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

          b) agli articoli 6, commi 8 e 9, e 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'88 per cento»;

          c) al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'articolo 96, comma 5-bis, le parole: «del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'88 per cento»;

              2) all'articolo 106, comma 3, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

      2. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
      3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su