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PDL 2354

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2354




PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CENNI, AGOSTINI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CUOMO, DAL MORO, FIORIO, LUSETTI, MARROCU, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), SANI, SERVODIO, TRAPPOLINO, ZUCCHI

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole

Presentata il 2 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attività della caccia è attualmente regolata dalla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Un impianto normativo frutto di un approfondito dibattito parlamentare e che ha prodotto una efficace sintesi delle posizioni di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste, inaugurando un approccio integrato tra prelievo e conservazione e tra sapere, scienza e programmazione venatoria. La legge n. 157 del 1992 rappresenta a tutt'oggi un valido impianto normativo, anche se a nostro parere necessita di essere aggiornata alla luce delle profonde variazioni che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, la presenza faunistica nazionale, con particolare riferimento ai cinghiali.
      Il cinghiale è una specie selvatica presente in moltissime regioni d'Italia: in particolar modo e senza soluzione di continuità nelle zone dell'arco appenninico (dalla Liguria alla Calabria, ma anche in Sardegna e in Sicilia) e, con modalità più frammentarie, in alcuni territori prealpini e dell'orizzonte montano di Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Secondo alcune prudenti stime pubblicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i capi di cinghiale presenti nel Paese sono oltre 500.000, con concentrazioni che variano da area ad area; si tratta comunque di cifre non completamente attendibili in quanto, allo stato attuale, manca sull'argomento uno studio scientifico e statistico dettagliato e diversificato per aree, anche se, come recentemente dichiarato dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi confluito nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA) «Toscana, Umbria, Marche e parte dell'Emilia-Romagna sono i territori più colpiti».
      In ambienti boschivi in cui la specie è autoctona il cinghiale può svolgere un'azione benefica, in quanto la sua continua opera di scavo dello strato superficiale del terreno contribuisce alla sua aerazione, alla diminuzione della presenza di larve d'insetti nocivi ed all'interramento dei semi, favorendo quindi lo sviluppo del manto silvestre. La riduzione dell'habitat naturale del cinghiale, tuttavia, ed in alcuni casi immissioni non programmate e non adeguate alla vocazione del territorio hanno provocato negli ultimi anni la concentrazione in zone ristrette di un gran numero di animali, e la conseguente compromissione di equilibri e biodiversità: un fenomeno che rischia di causare danni sia alla copertura arborea (che viene consumata e non rinnovata perché anche i semi e le giovani piante vengono distrutti), sia alla presenza degli altri animali del territorio, in particolare cervidi e galliformi.
      Nelle aree nelle quali viene invece introdotto, il cinghiale si dimostra spesso nocivo, in quanto soppianta altre specie di suidi e pecari e devasta le zone forestali con la sua continua opera di scavo, causando anche il declino e la scomparsa di molte specie di rettili, anfibi ed uccelli terricoli, dato che si nutre sia degli animali che delle loro uova. Qualora il loro habitat confini poi con aree rurali, i cinghiali non esitano, durante la notte, a lasciare la copertura boschiva e ad avventurarsi nelle piantagioni, dove, oltre a fare incetta dei prodotti coltivati, devastano anche il terreno con il loro scavo, provocando danni ingenti alle colture.
      In questo contesto le stime parlano chiaro: il cinghiale rappresenta oggi l'unica specie «critica» per l'impatto negativo sugli ecosistemi agrari. A questo, su scala nazionale, vanno attribuiti circa il 90 per cento dei danni subiti dagli ecosistemi agrari, soprattutto in determinate realtà locali. Le perdite economiche causate dalla fauna selvatica alle colture, la maggior parte delle quali riconducibili proprio ai cinghiali, sono indicate, da alcune associazioni di categoria, in oltre 70 miliardi di euro annui, in molti casi non rimborsati o rimborsati solo parzialmente.
      Altri dati possono poi testimoniare la gravità della situazione: in alcune zone d'Italia addirittura più dell'80 per cento dei fondi previsti per il risarcimento di danni causati da fauna selvatica viene utilizzato per i danni provocati proprio dai cinghiali, il cui numero sembra essersi moltiplicato esponenzialmente negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2007, in Toscana, uno dei territori maggiormente colpiti da tale problematica, i risarcimenti pagati dagli ambiti territoriali di caccia, che rappresentano comunque soltanto una parte dei danni reali all'agricoltura, sono ammontati a circa 2 milioni e mezzo di euro (nel 63 per cento dei casi per danni causati dai cinghiali).
      I pesanti danni alle colture agricole causati da tale specie costituiscono una problematica di interesse generale che necessita, quindi, di misure urgenti che vadano ad integrare la normativa nazionale: questo è l'obiettivo della presente proposta di legge, che intende varare norme atte a contrastare il fenomeno in oggetto sanzionando comportamenti che violano le norme e promuovendo e sostenendo il ruolo attivo delle regioni, che hanno competenza legislativa in materia, anche alla luce dei differenti e specifici contesti territoriali di intervento.
      Recependo le indicazioni provenienti dal mondo agricolo, sostenute e condivise anche dalle associazioni venatorie ed ambientaliste, e tenendo conto del ruolo di regioni e province, il presente provvedimento vuole fornire strumenti specifici utili a contrastare tale fenomeno, operando soprattutto interventi concreti ed efficaci sul piano della prevenzione e ripristinando un equilibrio sostenibile della presenza numerica dei cinghiali, sempre nell'ottica di una complessiva tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico ed ambientale nazionale. In questa direzione, la programmazione su base scientifica della presenza del cinghiale potrà risolvere anche altre problematiche gravi, frequenti ed impellenti, legate al numero crescente degli animali di tale specie: in particolare, i ripetuti spostamenti nei centri abitati e nelle aree urbane ad alta densità di popolazione degli ungulati ed i continui incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso degli animali.
      La proposta di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 indica la finalità del provvedimento, che è quella di promuovere e sostenere l'azione normativa delle regioni, anche attraverso la creazione di un sistema efficace e attendibile di monitoraggio del fenomeno nonché di valutazione quantitativa e qualitativa dei danni arrecati dai cinghiali alle colture e alle produzioni agricole. Uno strumento da definire con il supporto degli enti territoriali e degli organismi interessati (amministrazioni provinciali e organismi direttivi delle aree protette, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini) e recependo le indicazioni scientifiche elaborate in materia dall'ISPRA, che opererà tecnicamente sulla base degli obiettivi definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Le regioni (articolo 2) individuano e certificano nel dettaglio le zone in cui è stata superata la soglia di compatibilità fra presenza di cinghiali ed attività delle imprese agricole, evidenziando i relativi danni e le misure atte a contrastare il fenomeno. Le regioni predispongono anche una relazione tematica triennale sugli interventi, i risultati e gli obiettivi in tale materia, che verrà trasmessa al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e valutata dagli uffici competenti.
      L'articolo 3 prevede ulteriori misure specifiche, che dovranno essere assunte dalle regioni, per mitigare i danni prodotti dai cinghiali e per assicurare agli agricoltori danneggiati un congruo e rapido risarcimento. L'articolo 4 promuove la partecipazione diretta delle associazioni dei cacciatori riconosciute nell'assunzione di compiti volti al mantenimento di livelli di densità dei cinghiali compatibili con la sostenibilità territoriale. Viene inoltre introdotto (articolo 5) il controllo della «filiera del contenimento del danno», attraverso la catalogazione dei capi abbattuti durante l'attività venatoria o nell'ambito di programmi finalizzati al loro controllo numerico.
      L'articolo 6 vieta categoricamente l'immissione di cinghiali in natura su tutto il territorio nazionale (ad eccezione dei soli istituti faunistico-venatori) e l'alimentazione dei cinghiali in maniera artificiale (tranne che per operazioni di censimento, cattura e abbattimento selettivo, espressamente autorizzate dagli enti competenti), definendo le sanzioni amministrative per i trasgressori di tali divieti.
      L'articolo 7 detta norme finanziarie, mentre l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le regioni, ai fini della salvaguardia delle produzioni agricole, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, emanano norme finalizzate al contenimento dei danni causati dal cinghiale (Sus scrofa) alle colture e alle produzioni agricole.
      2. Le regioni, d'intesa con le province, con gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, al fine di favorire la compatibilità tra la presenza di cinghiali nel proprio territorio e le esigenze delle imprese agricole secondo modalità di gestione di tale presenza omogenee su tutto il territorio nazionale, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi provvedimenti coerenti con le indicazioni fornite dai documenti tecnici per la gestione della presenza di cinghiali pubblicati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche avvalendosi, ai fini della predisposizione dei predetti provvedimenti, dei propri istituti di ricerca.

Art. 2.
(Ambiti d'intervento e individuazione dei dati necessari).

      1. Le regioni, di concerto con le province e con gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati, laddove i danni causati dai cinghiali superino la soglia di tollerabilità, definiscono le aree territoriali in cui realizzare attività di contenimento del danno, individuandone puntualmente l'estensione e specificando la durata temporale delle medesime attività, in coerenza con obiettivi espressamente prefissati.
      2. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dai cinghiali all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico dei cinghiali. I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli organismi di gestione della aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente comma in relazione al territorio di propria competenza.
      3. Le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni non tollerabili causati dai cinghiali e il grado di raggiungimento degli obbiettivi di compatibilità tra la presenza di cinghiali e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione della presente legge.

      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali sono individuate le strutture e le procedure per la valutazione delle relazioni trasmesse dalle regioni ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Misure per il contenimento dei danni).

      1. Le regioni, qualora si registrino danni non tollerabili causati dai cinghiali, definiscono una pianificazione faunistico-venatoria in deroga ai piani regionali di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individuando le zone specifiche, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le modalità e i tempi dell'attività volta al controllo numerico dei cinghiali, tenuto conto del prelievo attuato durante la stagione venatoria.
      2. Anche in deroga agli articoli 10, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la caccia al cinghiale può essere consentita nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, con specifico regolamento regionale che ne definisce tempi e modalità.

      3. Le regioni provvedono con proprio regolamento a definire procedure rivolte a garantire agli agricoltori interessati un tempestivo e congruo indennizzo dei danni causati dai cinghiali, assicurando comunque la previa valutazione della possibilità, da parte dell'agricoltore interessato, di evitare o ridurre significativamente il danno usando la normale diligenza o con la messa in atto di misure di prevenzione.

Art. 4.
(Partecipazione dei cacciatori alle attività di contenimento del danno).

      1. Le regioni, sentiti gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini direttamente interessati agli interventi di contenimento di cui agli articoli 2 e 3, possono concludere apposite convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute presenti in tali territori. Le convenzioni sono dirette a coinvolgere cacciatori dotati della necessaria specializzazione nell'assunzione di compiti relativi al mantenimento di livelli di densità dei cinghiali compatibili con gli indici stabiliti nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria definita ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.
      2. Le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 34, possono organizzare, in coerenza con le indicazioni fornite in proposito dall'ISPRA, specifici corsi in materia di gestione della presenza dei cinghiali, rivolti ai cacciatori al fine di costituire titolo necessario per l'assunzione dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Controllo della filiera del contenimento del danno).

      1. I cinghiali, abbattuti durante l'attività venatoria ordinaria o nell'ambito di programmi finalizzati al loro controllo numerico, devono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, conforme al modello approvato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'ISPRA, e recante la data di abbattimento e un codice a barre. Le carcasse di cinghiali, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni e dalle province, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle regioni.

Art. 6.
(Divieti e sanzioni).

      1. È vietato:

          a) immettere cinghiali in natura su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree di pertinenza dei soli istituti faunistico-venatori previsti dai piani faunistici regionali in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga di cinghiali;

          b) fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni delle regioni e degli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

      2. Le regioni, con apposito regolamento, definiscono le modalità per attuare uno stretto controllo degli allevamenti di cinghiali e possono vietare o definire le modalità del controllo della presenza di cinghiali nelle aree recintate di cui al comma 1, lettera a).
      3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualora la violazione del divieto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sia compiuta importando uno o più cinghiali nel territorio nazionale, si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

Art. 7.
(Norme finanziarie).

      1. Le regioni provvedono alle finalità della presente legge avvalendosi delle risorse ad esse trasferite ai sensi del comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Governo provvede al trasferimento delle predette risorse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i relativi introiti.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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