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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2359 |
1. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o dai medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistono comprovati, concreti e specifici elementi di pericolosità, certificati con ordinanza del sindaco del comune in cui si rende necessario l'intervento e sentito il parere dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o dei medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. La soppressione avviene tramite iniezione letale indolore»;
c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I cani morsicatori di proprietà di privati devono essere segnalati e sottoposti a un programma di riabilitazione comportamentale, che deve essere superato con successo, pena la detenzione nel canile sotto la tutela di personale esperto. Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente comma, i proprietari o i detentori dei cani morsicatori, possono ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori, a medici veterinari autorizzati delle società protettrici degli animali e di privati».
1. All'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore» sono sostituite dalle seguenti: «da effettuarsi entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'apposizione del microprocessore di cui al comma 1 è effettuata dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o dal medico veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola regione».
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da effettuare presso strutture o medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato presso il quale ricoverare i cani abbandonati, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, hanno l'obbligo di provvedere alla realizzazione di almeno un canile comunale o convenzionato nel rispetto dei princìpi della presente legge e ricorrendo, ai fini della realizzazione, anche a operazioni di project financing. I comuni cono popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti possono, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, costituire consorzi per la realizzazione e per la gestione in forma associata dei canili di cui al periodo precedente»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I comuni che non dispongono di un servizio di cattura dei cani randagi, hanno l'obbligo, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, di provvedere all'istituzione di tale servizio comunale o convenzionato con il servizio veterinario pubblico o con le associazioni di liberi professionisti, in conformità alle preminenti necessità comunali».
2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le somme erogate dai comuni alle società o alle associazioni esercenti dei canili per ogni animale, ed equivalenti alla cifra giornaliera necessaria per il mantenimento alimentare dell'animale, in caso di adozione da parte di privati cittadini sono trasferite in capo a questi ultimi per la durata di un anno a partire dalla data dell'adozione.
2-ter. In caso di presenza nel nucleo familiare adottante dell'animale di una persona disabile, il contributo previsto dal comma 2-bis, è incrementato di una misura pari al doppio della cifra erogata».
1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina, omette di applicare il microprocessore di identificazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200.
4. Chiunque fa commercio di cani o di gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
1. L'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, mediante l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni, sulle province autonome di Trento e di Bolzano e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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