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PDL 2359

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2359



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNA TERESA FORMISANO, DRAGO

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Presentata il 2 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le ripetute tragedie, verificatesi recentemente, hanno reso attuale il problema del randagismo, a cui aveva parzialmente trovato soluzione la legge 14 agosto 1991, n. 281. Tale legge avrebbe dovuto debellare il randagismo con cure, sterilizzazioni, vaccinazioni e adozioni, ma ad oggi risulta quasi inapplicata.
      La legge quadro sul randagismo ha posto in capo all'amministrazione comunale la responsabilità dei cani senza padrone, impedendone la soppressione. Dopo circa diciotto anni di politiche di contenimento del fenomeno, che avrebbero dovuto trovare applicazione anche grazie ai decreti attuativi legati alla legge quadro, il randagismo continua a essere un problema tanto diffuso da aver causato la morte, negli ultimi mesi, di molte persone indifese. Notizie recenti descrivono le drammatiche morti di bambini indifesi e di turisti inconsapevoli, avvenute in comuni che, ad oggi, non sono ancora attrezzati e pronti a ostacolare adeguatamente tale fenomeno. Purtroppo, molte delle finalità previste dalle norme che hanno a oggetto il fenomeno del randagismo non hanno trovato applicazione, anche a causa delle carenze della legislazione stessa. Anche le leggi regionali, cui la legge quadro rinvia, sono state quasi sempre inapplicate o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi preposti.
      Le uniche aree geografiche che si dichiarano esenti dal problema sono quelle di Bolzano, di Trento e del Friuli-Venezia Giulia, ma nel resto del territorio nazionale sono circa 441.000 i cani che circolano liberi. Si calcolano circa 70.000 cani randagi in Calabria, in Sicilia e in Puglia e 60.000 nel Lazio e in Campania: si tratta di numeri di gran lunga sottovalutati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo la Lega antivivisezione (LAV), che ne stima 500.000 nella sola provincia di Roma.
      Per quanto riguarda i canili, invece, le statistiche fornite dal citato Ministero sono ferme al 2006, in particolar modo nelle regioni meridionali, dove si sono scoperti i casi più gravi di incuria e di degrado. Il quadro è ancora più grave se consideriamo che: oltre 1.200 comuni italiani non dispongono di un servizio dedicato alla cattura dei cani randagi e che in oltre 1.600 comuni non vi sono canili o servizi convenzionati per il ricovero dei cani e solo lo scorso anno, nei mesi di luglio e di agosto, sono stati più di 11.000 i cani abbandonati.
      I recenti fatti di cronaca hanno denunciato la realtà di comuni che spesso pur avendo le competenze per affrontare il problema del randagismo, non hanno i fondi. Non sono rari i casi in cui i comuni presentano progetti a norma di legge che però, spesso non vengono finanziati in modo adeguato, per assenza di risorse, o perché non è attuato il coordinamento con la regione che ripartisce i fondi regionali e ministeriali.
      Con la presente proposta di legge vogliamo dare una risposta concreta ed efficace al problema del randagismo, partendo da alcune modifiche alla legge quadro che ne calmierò il fenomeno, alla luce delle gravi e ripetute disapplicazioni. La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, relativo al trattamento dei cani e di altri animali di affezione, disponendo che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture possano essere soppressi nel caso in cui si verifichino situazioni caratterizzate da comprovata pericolosità, certificate dal sindaco del comune in cui si rende necessario l'intervento.
      L'articolo 2, modificando l'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1991, prevede che il riconoscimento del cane non avvenga più mediante tatuaggio ma mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo, in conformità anche a quanto sancito dall'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008.
      L'articolo 3, comma 1, stabilisce, alla lettera a), che la sterilizzazione deve essere effettuata presso strutture o veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. Lo stesso comma dispone, con la lettera b), l'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato presso il quale ricoverare i cani abbandonati, di realizzare canili comunali, secondo le modalità e nel rispetto dei princìpi contenuti nella stessa legge n. 281 del 1991. Inoltre, si dà facoltà ai comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti di costituire consorzi per la realizzazione di tali canili.
      La lettera c) reca disposizioni in merito all'istituzione di servizi di cattura di cani randagi, per i comuni che non ne sono ancora dotati, mentre il comma 2, introduce i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, prevedendo, al comma 2-bis, la possibilità di trasferire in capo a privati la convenzione esistente tra comuni e associazioni a tutela degli animali e al comma 2-ter, un contributo da erogare in favore delle famiglie con disabili che prendono in affidamento un animale.
      L'articolo 4 modifica, incrementandole, le sanzioni già previste dall'articolo 5 della legge n. 281 del 1991.
      L'articolo 5, in fine, definisce la copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame, facendo ricorso, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281).

      1. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o dai medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili»;

          b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistono comprovati, concreti e specifici elementi di pericolosità, certificati con ordinanza del sindaco del comune in cui si rende necessario l'intervento e sentito il parere dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o dei medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. La soppressione avviene tramite iniezione letale indolore»;

          c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

      «12-bis. I cani morsicatori di proprietà di privati devono essere segnalati e sottoposti a un programma di riabilitazione comportamentale, che deve essere superato con successo, pena la detenzione nel canile sotto la tutela di personale esperto. Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente comma, i proprietari o i detentori dei cani morsicatori, possono ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori, a medici veterinari autorizzati delle società protettrici degli animali e di privati».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281).

      1. All'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore» sono sostituite dalle seguenti: «da effettuarsi entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'apposizione del microprocessore di cui al comma 1 è effettuata dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o dal medico veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola regione».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281).

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da effettuare presso strutture o medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili»;

          b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato presso il quale ricoverare i cani abbandonati, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, hanno l'obbligo di provvedere alla realizzazione di almeno un canile comunale o convenzionato nel rispetto dei princìpi della presente legge e ricorrendo, ai fini della realizzazione, anche a operazioni di project financing. I comuni cono popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti possono, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, costituire consorzi per la realizzazione e per la gestione in forma associata dei canili di cui al periodo precedente»;

          c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I comuni che non dispongono di un servizio di cattura dei cani randagi, hanno l'obbligo, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, di provvedere all'istituzione di tale servizio comunale o convenzionato con il servizio veterinario pubblico o con le associazioni di liberi professionisti, in conformità alle preminenti necessità comunali».

      2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Le somme erogate dai comuni alle società o alle associazioni esercenti dei canili per ogni animale, ed equivalenti alla cifra giornaliera necessaria per il mantenimento alimentare dell'animale, in caso di adozione da parte di privati cittadini sono trasferite in capo a questi ultimi per la durata di un anno a partire dalla data dell'adozione.
      2-ter. In caso di presenza nel nucleo familiare adottante dell'animale di una persona disabile, il contributo previsto dal comma 2-bis, è incrementato di una misura pari al doppio della cifra erogata».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281).

      1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000.
      2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100.
      3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina, omette di applicare il microprocessore di identificazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200.
      4. Chiunque fa commercio di cani o di gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
      5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281).

      1. L'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, mediante l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
      2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni, sulle province autonome di Trento e di Bolzano e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


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