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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2185 |
1. Allo scopo di agevolare il processo di integrazione degli immigrati extracomunitari e favorire l'educazione interculturale, ai sensi degli articoli 38, comma 7, lettera b), e 42, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, la presente legge disciplina la figura professionale del mediatore interculturale, definendone altresì il ruolo, le funzioni, le competenze professionali, i requisiti, i percorsi formativi, il riconoscimento legale e gli ambiti di impiego.
2. La mediazione interculturale è riconosciuta come attività indispensabile al processo di integrazione. A tale fine, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono e programmano progetti volti all'inserimento sociale, educativo e culturale degli stranieri immigrati e all'inclusione delle differenze, valorizzando il ruolo del mediatore interculturale.
1. Ai fini della presente legge, per mediatore interculturale s'intende l'operatore sociale che, in possesso di determinate competenze e attitudini, favorisce i contatti degli stranieri immigrati, extracomunitari, rom e sinti, di seguito denominati «stranieri», con le istituzioni pubbliche e private, nonché interagisce come interprete delle esigenze e delle necessità degli stranieri, agevolando i rapporti interindividuali, favorendo la parità di accesso
ai servizi pubblici e privati e fornendo assistenza nel collegamento con i settori dell'istruzione, della formazione culturale e professionale e con il mondo del lavoro.
1. Il mediatore interculturale svolge funzioni di orientamento, d'informazione, di accoglienza, di traduzione, di interpretariato, di mediazione linguistico-culturale e di sensibilizzazione in favore degli stranieri. In particolare, il mediatore inteculturale:
a) orienta e favorisce l'accesso degli stranieri ai servizi territoriali, informandoli sui loro diritti fondamentali, attraverso l'ascolto e il dialogo, promovendo la loro autonomia;
b) facilita la comunicazione, l'informazione e lo scambio culturali tra gli stranieri e gli autoctoni;
c) previene potenziali occasioni di conflitto, favorendo le condizioni per l'integrazione sociale, e promuove le pari opportunità nell'accesso ai servizi pubblici e nel godimento dei diritti, valorizzando altresì le culture e i valori propri degli stranieri;
d) agevola l'inserimento degli stranieri nella società italiana, informandoli sui loro diritti e sui loro doveri;
e) assiste gli stranieri nei loro rapporti con le istituzioni pubbliche, quali le istituzioni educative, sanitarie, amministrative e giudiziarie, e con le istituzioni private;
f) favorisce l'incontro tra gli stranieri e gli autoctoni nonché tra gli stessi stranieri attraverso la funzione di mediazione linguistico-culturale, che si esprime nella capacità di tradurre i diversi codici comunicativi dei soggetti e di metterli in grado di comprendersi reciprocamente;
g) promuove e valorizza il ruolo degli stranieri come risorsa e opportunità per la realtà socio-economica nella quale essi vivono;
h) promuove azioni d'informazione rivolte agli autoctoni e agli operatori dei servizi dei sistemi culturali e religiosi ai quali gli stranieri fanno riferimento.
2. Per svolgere la funzione di mediatore interculturale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) origine preferibilmente straniera, con esperienza personale d'immigrazione e di mantenimento di legami con le comunità straniere con le quali s'intende operare;
b) buona conoscenza della cultura e della realtà socio-economica del Paese di origine degli immigrati;
c) buona conoscenza della cultura e della lingua italiana parlata e scritta;
d) possesso di un titolo d'istruzione secondario di secondo grado o equiparato;
e) sufficiente conoscenza della realtà italiana e del territorio in cui si opera;
f) congrua permanenza in Italia, convalidata dalla titolarità di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto contenuti, modalità di svolgimento, durata e attivazione dei corsi formativi di diverso livello per i
mediatori interculturali, nonché disposizioni volte a riconoscere valore legale dei titoli di studio e a istituire, su scala nazionale, appositi elenchi dei mediatori interculturali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i corsi formativi mirano a conseguire competenze culturali, pedagogiche, legali e linguistiche idonee per poter operare in contesti interculturali;
b) la diversa durata dei corsi formativi è commisurata ai diversi livelli, nonché ai differenti indirizzi specialistici e alla complessità dei compiti e degli ambiti in cui il mediatore interculturale è chiamato a operare;
c) la formazione dei mediatori interculturali è attuata, in particolare, attraverso:
1) corsi formativi di base per l'acquisto della qualifica di mediatore interculturale, realizzati dalle istituzioni scolastiche, dalle regioni o da enti da esse accreditati, nell'ambito dei piani regionali adottati in materia di formazione professionale, da concludere con un esame finale. Per l'accesso a tali corsi è necessario il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;
2) corsi di formazione di secondo livello consistenti nel conseguimento di una laurea triennale o di un master universitario e specificamente indirizzati alla formazione interculturale e all'esercizio della professione di mediatore interculturale;
3) corsi di aggiornamento realizzati in Italia o all'estero;
d) i corsi formativi di base di cui alla lettera c), numero 1), sono strutturati nelle seguenti aree:
1) area della comunicazione e delle relazioni interculturali: psicologia del sé e psicologia relazionale; antropologia culturale e sociale; teorie e tecniche della comunicazione verbale analogica; tecniche di interpretariato;
2) area normativa: Unione europea e diritti umani; Costituzione italiana; organizzazione sociale e assetti istituzionali dello Stato italiano; legislazione italiana in materia di immigrazione con elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;
3) Area dell'organizzazione e dei servizi: modelli di organizzazione dei servizi e delle istituzioni pubblici e privati; conoscenze informatiche di base;
e) il percorso formativo di secondo livello di cui alla lettera c), numero 2), prevede un'articolazione in moduli disciplinari divisi per settori, secondo gli ambiti d'impiego del mediatore interculturale, tra cui sono individuate, in particolare, le seguenti aree:
1) area socio-sanitaria;
2) area educativo-scolastica;
3) area della sicurezza e della giustizia;
4) area dell'emergenza e della prima accoglienza;
5) area del lavoro;
f) con riferimento al percorso formativo di base e a quello di secondo livello, sono previste esperienze alternate di tirocinio o stage presso enti, istituzioni scolastiche pubbliche e private, nonché presso organizzazioni del terzo settore, tra cui le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato patti, accordi o intese e operanti nel campo di applicazione della presente legge.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi entri trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi, decorsi i quali senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
1. L'intermediazione culturale è svolta nei seguenti contesti:
a) servizi educativi per l'infanzia;
b) scuole di ogni ordine e grado;
c) ospedali e consultori familiari;
d) servizi sociali;
e) centri di prima accoglienza per gli immigrati;
f) comunità alloggio per gli immigrati;
g) uffici per gli stranieri delle questure;
h) carceri;
i) uffici per gli stranieri dei sindacati, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato;
l) centri per l'impiego;
m) aziende e servizi commerciali che prevedono la presenza di stranieri.
2. Il mediatore interculturale esercita la sua attività nei seguenti ambiti:
a) in ambito sociale:
1) interpretariato linguistico-culturale;
2) accoglienza;
3) informazioni su casa, lavoro, normativa, accesso ai servizi pubblici e privati e scuola;
4) consulenza;
5) coinvolgimento in progetti per la protezione delle donne e dei minori;
6) contatti con le ambasciate, con i consolati e con le questure;
7) mediazione dei conflitti familiari;
8) mediazione tra i minori e le loro famiglie e gli organi scolastici;
b) nella questura:
1) informazioni sulle carte e sui permessi di soggiorno;
2) compilazione di documenti;
3) chiarimenti sulle procedure e sulle richieste avanzate dagli organi di polizia;
c) nelle scuole:
1) aiuto linguistico agli alunni;
2) insegnamento individualizzato;
3) sostegno scolastico ed extra-scolastico;
4) facilitazione dei rapporti tra gli alunni e con gli insegnanti;
5) educazione interculturale;
6) interpretariato linguistico-culturale nei rapporti tra gli insegnati e i genitori degli alunni;
7) consulenza sulla storia scolastica, familiare e sociale del minore;
8) accoglienza e inserimento;
9) alfabetizzazione in italiano;
10) intrattenimento di rapporti con gli altri servizi territoriali;
d) nelle strutture sanitarie:
1) accoglienza;
2) presenza durante le consultazioni ostetrico-ginecologiche, pediatriche e psicoterapeutiche;
3) informazioni e spiegazioni su prescrizioni di esami, di ecografie e di metodi di contraccezione, nonché in materia di sterilità di malattie sessualmente trasmissibili e di AIDS-HIV;
4) informazioni e spiegazioni su allattamento, alimentazione dei lattanti e diete da seguire nel periodo successivo al parto;
5) informazioni legali, sulla normativa vigente e sull'accesso ai servizi pubblici e privati del territorio;
6) orientamento ai servizi del territorio;
7) traduzione dei materiali informativi in altre lingue;
8) accompagnamento per favorire l'inserimento sociale e lavorativo;
9) colloqui con i degenti;
10) visite guidate per donne gravide alle sale parto al fine di consentire loro di prendere contatto con tali strutture;
11) rapporti con le istituzioni sanitarie del territorio;
12) interventi di educazione interculturale rivolti agli operatori sanitari e alla cittadinanza.
1. Gli oneri per l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 4 sono posti a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito dell'ordinario stanziamento di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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