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PDL 2185

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2185



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TOUADI, ARGENTIN, BELLANOVA, BENAMATI, BOSSA, BRANDOLINI, BURTONE, BUTTIGLIONE, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CIOCCHETTI, CODURELLI, COLOMBO, CORSINI, COSCIA, CRISTALDI, CUPERLO, DE TORRE, DI STANISLAO, RENATO FARINA, FAVIA, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, ANNA TERESA FORMISANO, FRONER, GARAVINI, GNECCHI, GOZI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LOSACCO, LUCÀ, MAZZARELLA, MELANDRI, MELIS, MESSINA, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, MARIO PEPE (PD), PES, POMPILI, PORTA, RAZZI, REALACCI, ROTA, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SARDELLI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SCILIPOTI, SERVODIO, TEMPESTINI, TIDEI, TORRISI, TULLO, VANNUCCI, ZAMPA, ZUCCHI

Disciplina della professione di mediatore interculturale e delega al Governo in materia di ordinamento dei corsi di formazione per il suo esercizio

Presentata il 10 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La consistente e variegata presenza di stranieri, in particolare extracomunitari, ha creato, nel nostro Paese, problematiche e bisogni nuovi, sottoponendo le strutture sociali, politiche ed economiche, nonché le abitudini culturali e gli stili di vita a forti spinte di trasformazione ed evidenziando la necessità di sviluppare nuove competenze in grado di rispondere alle istanze dei cittadini stranieri, favorendone l'integrazione.
      I fenomeni migratori, con il movimento di milioni di persone dalle aree economicamente svantaggiate del globo verso Paesi tecnologicamente più avanzati, quale conseguenza della pressione dei meccanismi propri della globalizzazione, costituiscono uno degli aspetti più evidenti e complessi del profondo cambiamento in atto negli equilibri geopolitici e demografici del pianeta.
      Nel nostro Paese non esiste una vera e propria «emergenza immigrati», dal punto di vista strettamente numerico, soprattutto se confrontiamo la loro presenza (solo circa il 5 per cento della popolazione nazionale) con quella di altri paesi europei, dove il fenomeno migratorio è di gran lunga più significativo.
      Tuttavia, proprio perché il movimento dei flussi migratori rappresenta un elemento peculiare della nostra contemporaneità, dovremo prendere atto che il fenomeno costituirà, per il futuro, un dato fisiologico stabile e organico delle società occidentali avanzate. Occorre dunque prepararsi per affrontare e per governare i cambiamenti dell'assetto sociale e della stessa fisionomia identitaria del nostro Paese, abbandonando l'illusione di un'immigrazione temporanea, legata alle sole esigenze dei cicli produttivi, in favore dell'affermarsi di uno scenario plurilingue, multietnico e multiculturale.
      La nostra società continua a pensarsi e a funzionare come una società monoculturale, nonostante l'incidenza e la rilevanza di tale fenomeno che ormai vede crescere milioni di ragazzi stranieri di seconda generazione. Questi ultimi, in assenza di diritti di cittadinanza, ci avvertono del rischio di un possibile affermarsi di una «identità reattiva», foriera di grandi disordini, così come è avvenuto di recente in altri Paesi, in particolare in Francia. Ciò richiede attenzione e approcci nuovi: occorre programmare politiche improntate a pedagogie interculturali e mettere in campo progetti di inclusione sociale e formativi, respingendo i tentativi di limitare l'accesso agli stranieri alla scuola primaria, con la giustificazione di risorse economiche limitate.
      In Europa il mediatore interculturale non è ancora una figura chiara e presente in maniera diffusa, con un profilo certo e riconosciuto dalle legislazioni dei vari Paesi. Ancora oggi lo spazio della mediazione interculturale non trova un grande e adeguato posto nei servizi, meno che mai in quelli educativi. Tuttavia, le domande di aiuto da parte delle comunità immigrate hanno visto nascere molte associazioni che hanno reso possibili significative esperienze di mediazione, soprattutto nelle scuole e nei centri di accoglienza.
      Il primo Paese europeo, insieme alla Gran Bretagna, che ha visto una piena entrata in campo di questa figura è la Francia (lo stesso termine «mediatore interculturale» trova la sua culla oltralpe), in particolare negli anni ottanta, anche se i risultati delle politiche di «assimilazionismo», cui il mediatore culturale era improntato, non furono quelli sperati.
      Una particolare menzione meritano invece i progetti europei nel campo dell'integrazione e dell'educazione interculturali come il progetto Child Immigration Project (CHIP), promosso dalla Commissione europea che attribuisce una particolare attenzione al ruolo del mediatore culturale nei Paesi-partner, come si legge nella relazione finale del progetto, la mediazione culturale, pur essendo una pratica diffusa in tutti i Paesi dell'Unione europea, fatica a entrare nelle scuole: solamente in Italia e in Belgio (tra i Paesi che hanno preso parte al CHIP) è stata utilizzata abbondantemente e solo laddove le risorse lo hanno permesso.
      In Italia, l'espressione «mediazione interculturale» è apparsa nei primi anni novanta, con leggero ritardo rispetto ad altri Paesi europei di vecchia immigrazione, in seguito all'intensificarsi del flusso migratorio di popolazioni molto distanti culturalmente dai nostri usi e costumi, che ha portato con sé l'irrompere di bisogni inediti, in particolare con l'entrata nella seconda fase del ciclo migratorio, quando si è passati dall'inserimento dei singoli all'inserimento di interi nuclei familiari e delle comunità. Dalla condizione di «immigrati» si è passati a quella di «minoranza etnica», implicando, da parte delle diverse comunità di immigrati di differente provenienza, un progetto di stabilizzazione e la crescente consapevolezza, da parte delle istituzioni, della necessità di intraprendere un percorso integrativo e di riconoscimento dei diritti.
      Da diversi anni si sono sviluppate esperienze di mediazione culturale, soprattutto a livello locale e in particolare in alcune regioni del nord d'Italia (i primi corsi di formazione si sono tenuti nella città di Milano nel 1989 e, a seguire, nelle città di Torino e di Bologna).
      La definizione dei mediatori interculturali e dei percorsi formativi a loro diretti è caratterizzata per lo più dalla dimensione locale (regionale, provinciale e comunale), dove il loro ruolo è regolato da convenzioni tra enti locali e associazioni attive nel campo dell'immigrazione.
      Inoltre, in questi ultimi anni, alcune università degli studi italiane hanno attivato nuovi corsi di laurea, corsi di formazione post-laurea e master per la formazione interculturale e per la professione di mediatore interculturale.
      Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha riconosciuto, per la prima volta, la figura del «mediatore interculturale», «al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi» [articolo 42, comma 1, lettera d)]. L'ausilio di mediatori culturali qualificati è poi evocato, specificamente, con riguardo alla comunicazione della scuola con le famiglie degli alunni stranieri, dall'articolo 38, comma 7, lettera b), del medesimo testo unico. L'unico riferimento alla qualità di mediatori interculturali e ai relativi requisiti è quello contenuto sempre nella citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, laddove prevede che i mediatori interculturali devono essere cittadini stranieri «titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni».
      Tuttavia, il riconoscimento del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 non comporta ancora una definizione univoca di questa nuova figura professionale su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo del ruolo, delle funzioni, delle competenze professionali, dei percorsi formativi, della relativa certificazione e del suo riconoscimento legale, così come manca un'individuazione degli ambiti lavorativi e d'impiego in cui essa si esplica.
      Da tali considerazioni discende l'esigenza di riconoscere la mediazione interculturale come momento non solo utile, bensì centrale e indispensabile per agevolare lo sviluppo di politiche di integrazione e di inclusione delle differenze.
      Anche grazie alle esperienze ormai maturate sul campo e all'approfondimento teorico sul tema, è oggi possibile giungere a disciplinare compiutamente tale nuova professione. Una figura che preferiamo denominare «mediatore interculturale», anziché «culturale», per sottolineare come i mediatori rappresentino non solo un «ponte» tra due o più culture, quella dei migranti e quella del Paese ospitante, quanto la prefigurazione di un rapporto di inter-azione tra i diversi attori, che spinge in avanti, in una nuova dimensione, tutta la società. L'inter-azione evidenzia come il processo di integrazione degli stranieri possa avvenire senza imporre necessariamente l'omologazione ai modelli del Paese di accoglienza e la perdita delle proprie radici; si tratta di passare dall'idea del migrante, quale mero oggetto destinatario delle politiche di integrazione, a quella di soggetto che filtra e che mette in collegamento la cultura d'origine con quella del Paese ospitante, dando vita a una dimensione culturale nuova; è quello che gli antropologi chiamano «processo di acculturazione», ossia il processo di apprendimento reciproco nel contatto tra culture diverse.
      In conclusione, la presente proposta di legge ha come finalità principali: riconoscere a livello nazionale ciò che è maturato dalle esperienze di fatto in questi anni a livello locale, valorizzando le «esperienze pilota»; certificare e riconoscere il valore legale del processo formativo dei mediatori interculturali e, soprattutto, rafforzare le qualità formative e professionali degli operatori al fine di metterli in grado di dirigere l'educazione interculturale in modo adeguato di fronte alle nuove sfide che ci attendono.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'oggetto della presente proposta di legge; l'articolo 2 contiene la qualificazione giuridica della figura del mediatore interculturale, mentre l'articolo 3 ne fissa funzioni e requisiti; l'articolo 4 contiene una delega del Governo, con corrispondente determinazione di stringenti princìpi e criteri direttivi, cui il Governo stesso deve attenersi per quanto concerne la formazione di differente livello e il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio; l'articolo 5 definisce gli ambiti d'impiego dell'intermediazione culturale. Gli articoli 6 e 7 contengono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Allo scopo di agevolare il processo di integrazione degli immigrati extracomunitari e favorire l'educazione interculturale, ai sensi degli articoli 38, comma 7, lettera b), e 42, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, la presente legge disciplina la figura professionale del mediatore interculturale, definendone altresì il ruolo, le funzioni, le competenze professionali, i requisiti, i percorsi formativi, il riconoscimento legale e gli ambiti di impiego.
      2. La mediazione interculturale è riconosciuta come attività indispensabile al processo di integrazione. A tale fine, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono e programmano progetti volti all'inserimento sociale, educativo e culturale degli stranieri immigrati e all'inclusione delle differenze, valorizzando il ruolo del mediatore interculturale.

Art. 2.
(Definizione di mediatore interculturale).

      1. Ai fini della presente legge, per mediatore interculturale s'intende l'operatore sociale che, in possesso di determinate competenze e attitudini, favorisce i contatti degli stranieri immigrati, extracomunitari, rom e sinti, di seguito denominati «stranieri», con le istituzioni pubbliche e private, nonché interagisce come interprete delle esigenze e delle necessità degli stranieri, agevolando i rapporti interindividuali, favorendo la parità di accesso ai servizi pubblici e privati e fornendo assistenza nel collegamento con i settori dell'istruzione, della formazione culturale e professionale e con il mondo del lavoro.

Art. 3.
(Funzioni e requisiti del mediatore interculturale).

      1. Il mediatore interculturale svolge funzioni di orientamento, d'informazione, di accoglienza, di traduzione, di interpretariato, di mediazione linguistico-culturale e di sensibilizzazione in favore degli stranieri. In particolare, il mediatore inteculturale:

          a) orienta e favorisce l'accesso degli stranieri ai servizi territoriali, informandoli sui loro diritti fondamentali, attraverso l'ascolto e il dialogo, promovendo la loro autonomia;

          b) facilita la comunicazione, l'informazione e lo scambio culturali tra gli stranieri e gli autoctoni;

          c) previene potenziali occasioni di conflitto, favorendo le condizioni per l'integrazione sociale, e promuove le pari opportunità nell'accesso ai servizi pubblici e nel godimento dei diritti, valorizzando altresì le culture e i valori propri degli stranieri;

          d) agevola l'inserimento degli stranieri nella società italiana, informandoli sui loro diritti e sui loro doveri;

          e) assiste gli stranieri nei loro rapporti con le istituzioni pubbliche, quali le istituzioni educative, sanitarie, amministrative e giudiziarie, e con le istituzioni private;

          f) favorisce l'incontro tra gli stranieri e gli autoctoni nonché tra gli stessi stranieri attraverso la funzione di mediazione linguistico-culturale, che si esprime nella capacità di tradurre i diversi codici comunicativi dei soggetti e di metterli in grado di comprendersi reciprocamente;

          g) promuove e valorizza il ruolo degli stranieri come risorsa e opportunità per la realtà socio-economica nella quale essi vivono;

          h) promuove azioni d'informazione rivolte agli autoctoni e agli operatori dei servizi dei sistemi culturali e religiosi ai quali gli stranieri fanno riferimento.

      2. Per svolgere la funzione di mediatore interculturale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

          a) origine preferibilmente straniera, con esperienza personale d'immigrazione e di mantenimento di legami con le comunità straniere con le quali s'intende operare;

          b) buona conoscenza della cultura e della realtà socio-economica del Paese di origine degli immigrati;

          c) buona conoscenza della cultura e della lingua italiana parlata e scritta;

          d) possesso di un titolo d'istruzione secondario di secondo grado o equiparato;

          e) sufficiente conoscenza della realtà italiana e del territorio in cui si opera;

          f) congrua permanenza in Italia, convalidata dalla titolarità di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni.

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di formazione del mediatore interculturale e di riconoscimento del valore legale del titolo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto contenuti, modalità di svolgimento, durata e attivazione dei corsi formativi di diverso livello per i mediatori interculturali, nonché disposizioni volte a riconoscere valore legale dei titoli di studio e a istituire, su scala nazionale, appositi elenchi dei mediatori interculturali.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i corsi formativi mirano a conseguire competenze culturali, pedagogiche, legali e linguistiche idonee per poter operare in contesti interculturali;

          b) la diversa durata dei corsi formativi è commisurata ai diversi livelli, nonché ai differenti indirizzi specialistici e alla complessità dei compiti e degli ambiti in cui il mediatore interculturale è chiamato a operare;

          c) la formazione dei mediatori interculturali è attuata, in particolare, attraverso:

              1) corsi formativi di base per l'acquisto della qualifica di mediatore interculturale, realizzati dalle istituzioni scolastiche, dalle regioni o da enti da esse accreditati, nell'ambito dei piani regionali adottati in materia di formazione professionale, da concludere con un esame finale. Per l'accesso a tali corsi è necessario il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;

              2) corsi di formazione di secondo livello consistenti nel conseguimento di una laurea triennale o di un master universitario e specificamente indirizzati alla formazione interculturale e all'esercizio della professione di mediatore interculturale;

              3) corsi di aggiornamento realizzati in Italia o all'estero;

          d) i corsi formativi di base di cui alla lettera c), numero 1), sono strutturati nelle seguenti aree:

              1) area della comunicazione e delle relazioni interculturali: psicologia del sé e psicologia relazionale; antropologia culturale e sociale; teorie e tecniche della comunicazione verbale analogica; tecniche di interpretariato;

              2) area normativa: Unione europea e diritti umani; Costituzione italiana; organizzazione sociale e assetti istituzionali dello Stato italiano; legislazione italiana in materia di immigrazione con elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

              3) Area dell'organizzazione e dei servizi: modelli di organizzazione dei servizi e delle istituzioni pubblici e privati; conoscenze informatiche di base;

          e) il percorso formativo di secondo livello di cui alla lettera c), numero 2), prevede un'articolazione in moduli disciplinari divisi per settori, secondo gli ambiti d'impiego del mediatore interculturale, tra cui sono individuate, in particolare, le seguenti aree:

              1) area socio-sanitaria;

              2) area educativo-scolastica;

              3) area della sicurezza e della giustizia;

              4) area dell'emergenza e della prima accoglienza;

              5) area del lavoro;

          f) con riferimento al percorso formativo di base e a quello di secondo livello, sono previste esperienze alternate di tirocinio o stage presso enti, istituzioni scolastiche pubbliche e private, nonché presso organizzazioni del terzo settore, tra cui le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato patti, accordi o intese e operanti nel campo di applicazione della presente legge.

      3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi entri trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi, decorsi i quali senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.
(Ambiti d'impiego dell'intermediazione culturale).

      1. L'intermediazione culturale è svolta nei seguenti contesti:

          a) servizi educativi per l'infanzia;

          b) scuole di ogni ordine e grado;

          c) ospedali e consultori familiari;

          d) servizi sociali;

          e) centri di prima accoglienza per gli immigrati;

          f) comunità alloggio per gli immigrati;

          g) uffici per gli stranieri delle questure;

          h) carceri;

          i) uffici per gli stranieri dei sindacati, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato;

          l) centri per l'impiego;

          m) aziende e servizi commerciali che prevedono la presenza di stranieri.

      2. Il mediatore interculturale esercita la sua attività nei seguenti ambiti:

          a) in ambito sociale:

              1) interpretariato linguistico-culturale;

              2) accoglienza;

              3) informazioni su casa, lavoro, normativa, accesso ai servizi pubblici e privati e scuola;

              4) consulenza;

              5) coinvolgimento in progetti per la protezione delle donne e dei minori;

              6) contatti con le ambasciate, con i consolati e con le questure;

              7) mediazione dei conflitti familiari;

              8) mediazione tra i minori e le loro famiglie e gli organi scolastici;

          b) nella questura:

              1) informazioni sulle carte e sui permessi di soggiorno;

              2) compilazione di documenti;

              3) chiarimenti sulle procedure e sulle richieste avanzate dagli organi di polizia;

          c) nelle scuole:

              1) aiuto linguistico agli alunni;

              2) insegnamento individualizzato;

              3) sostegno scolastico ed extra-scolastico;

              4) facilitazione dei rapporti tra gli alunni e con gli insegnanti;

              5) educazione interculturale;

              6) interpretariato linguistico-culturale nei rapporti tra gli insegnati e i genitori degli alunni;

              7) consulenza sulla storia scolastica, familiare e sociale del minore;

              8) accoglienza e inserimento;

              9) alfabetizzazione in italiano;

              10) intrattenimento di rapporti con gli altri servizi territoriali;

          d) nelle strutture sanitarie:

              1) accoglienza;

              2) presenza durante le consultazioni ostetrico-ginecologiche, pediatriche e psicoterapeutiche;

              3) informazioni e spiegazioni su prescrizioni di esami, di ecografie e di metodi di contraccezione, nonché in materia di sterilità di malattie sessualmente trasmissibili e di AIDS-HIV;

              4) informazioni e spiegazioni su allattamento, alimentazione dei lattanti e diete da seguire nel periodo successivo al parto;

              5) informazioni legali, sulla normativa vigente e sull'accesso ai servizi pubblici e privati del territorio;

              6) orientamento ai servizi del territorio;

              7) traduzione dei materiali informativi in altre lingue;

              8) accompagnamento per favorire l'inserimento sociale e lavorativo;

              9) colloqui con i degenti;

              10) visite guidate per donne gravide alle sale parto al fine di consentire loro di prendere contatto con tali strutture;

              11) rapporti con le istituzioni sanitarie del territorio;

              12) interventi di educazione interculturale rivolti agli operatori sanitari e alla cittadinanza.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri per l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 4 sono posti a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito dell'ordinario stanziamento di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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