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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2361 |
1. Sono istituiti, nel rispetto delle competenze delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i seguenti ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43:
a) ordini delle professioni infermieristiche;
b) ordine della professione ostetrica;
c) ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione;
d) ordini delle professioni tecnico-sanitarie;
e) ordini delle professioni sanitarie della prevenzione.
2. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare e si articolano in ordini territoriali e in federazioni nazionali degli ordini territoriali, ai sensi degli articoli 3 e 5. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 6 e sono approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la funzione di vigilanza sulle federazioni nazionali, sugli ordini professionali e sulle professioni sanitarie di cui alla presente legge.
1. Presso gli ordini delle professioni infermieristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di infermiere, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739;
b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70.
2. Presso l'ordine della professione ostetrica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è istituito l'albo della professione sanitaria di ostetrica o ostetrico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740.
3. Presso gli ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione sanitaria di podologo, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666;
b) albo della professione sanitaria di fisioterapista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741;
c) albo della professione sanitaria di logopedista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742;
d) albo della professione sanitaria di ortottista-assistente di oftalmologia, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743;
e) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56;
f) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182;
g) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136;
h) albo della professione sanitaria di educatore professionale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
4. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi, articolati in due aree:
a) area tecnico-diagnostica:
1) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746;
2) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667;
3) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745;
4) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183;
b) area tecnico-assistenziale:
1) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665;
2) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668;
3) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-vascolare, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316;
4) albo della professione sanitaria di igienista dentale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137;
5) albo della professione sanitaria di dietista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744.
5. Presso gli ordini delle professioni sanitarie della prevenzione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58;
b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69.
1. Gli ordini professionali di cui all'articolo 1 sono, di norma, istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 500 unità, l'ordine è istituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
2. Sono organi degli ordini professionali:
a) il consiglio direttivo;
b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'ente;
c) l'assemblea degli iscritti;
d) la commissione dell'albo;
e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Nel consiglio direttivo deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascun albo di cui all'articolo 2.
4. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta della relativa federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo, emanato ai sensi del comma 4, è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine professionale interessato, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.
1. Presso l'ordine professionale del capoluogo di regione è istituita, per ciascun albo, una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
2. Per gli iscritti a ciascun albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle rispettive federazioni nazionali. È fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli ordini professionali di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi.
3. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni disciplinari sono posti a carico degli iscritti ai rispettivi ordini professionali della regione presso cui operano.
1. Gli ordini professionali di cui all'articolo 1 sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.
2. Sono organi delle federazioni nazionali:
a) il consiglio nazionale;
b) il presidente;
c) il comitato centrale;
d) la commissione dell'albo;
e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti a un ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato centrale disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.
1. Gli statuti degli ordini professionali e delle federazioni nazionali di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge si attengono ai seguenti princìpi e criteri:
a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;
b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
c) individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'ordine professionale e della federazione nazionale delle professioni meno rappresentate nel rispettivo consiglio direttivo;
d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;
e) trasparenza delle azioni intraprese, d'ufficio o ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;
f) leale collaborazione con lo Stato e con gli enti pubblici;
g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine professionale o della federazione nazionale preveda una funzione di livello dirigenziale;
h) attribuzione dei compiti degli organi, nonché modalità di organizzazione e di funzionamento degli stessi;
i) individuazione dei criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli ordini professionali;
l) individuazione dei criteri per la determinazione della pianta organica degli ordini professionali e delle federazioni nazionali;
m) individuazione delle modalità concernenti la gestione amministrativa e contabile degli ordini professionali e delle federazioni nazionali.
2. Gli statuti fissano, altresì, le misure annuali della contribuzione da parte degli ordini professionali al fine di assicurare il funzionamento delle rispettive federazioni nazionali.
1. Per l'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
b) godimento dei diritti civili;
c) buona condotta;
d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8;
e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione del competente ordine professionale. Per i soggetti di cui al comma 5 è sufficiente il contratto o il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione del competente ordine professionale.
2. Possono iscriversi agli albi professionali di cui all'articolo 2 della presente legge tutti gli esercenti le professioni sanitarie previste dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, individuate ai sensi dei rispettivi regolamenti, in possesso del diploma di laurea abilitante.
3. Possono iscriversi agli albi professionali di cui all'articolo 2 della presente legge i possessori di titoli, che ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono equipollenti o equivalenti a quelli di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I possessori di titoli conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea possono iscriversi al competente albo professionale di cui all'articolo 2 se in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, del riconoscimento professionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di libertà di stabilimento.
5. I cittadini non appartenenti a un Paese membro dell'Unione europea possono iscriversi al competente albo professionale di cui all'articolo 2 nel rispetto della normativa generale vigente in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. Fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, l'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.
1. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, deve essere indicato l'ordine professionale presso il quale confluisce la nuova professione.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, agli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, è riconosciuto l'esercizio in via riservata delle attività previste nell'ambito del rispettivo profilo di appartenenza.
1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini professionali, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 11, è disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'assemblea degli iscritti all'ordine o agli ordini professionali interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato il relativo regolamento di attuazione, che disciplina:
a) la tenuta degli albi professionali e le cancellazioni dagli stessi;
b) le sanzioni e i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 4;
c) la composizione, secondo i criteri di proporzionalità, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli ordini professionali e delle federazioni nazionali, nonché il regime delle incompatibilità con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti e movimenti politici, sindacati ed enti previdenziali, con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche;
d) le modalità di elezione degli organi collegiali di cui alla lettera c), secondo criteri di democraticità, garantendo che le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza, anche presso seggi decentrati istituiti nei luoghi di lavoro, assicurando la tempestiva informativa sulle liste e prevedendo anche la possibilità di utilizzo del voto elettronico qualora ne sia possibile la certificazione;
e) l'organizzazione degli ordini professionali a livello territoriale;
f) le attività dei singoli albi professionali relativamente agli ambiti di pertinenza;
g) le commissioni dell'albo di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 5, comma 2, lettera d).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
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