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PDL 2417

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2417



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PICIERNO, ROSSA, GIULIETTI, GRANATA, ARGENTIN, BERRETTA, BRANDOLINI, CAPODICASA, MARCO CARRA, CIMADORO, COSCIA, FEDI, FERRARI, FONTANELLI, GHIZZONI, GINEFRA, GNECCHI, GOISIS, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LO MONTE, LOSACCO, CESARE MARINI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NARDUCCI, PAGLIA, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, POMPILI, RAMPI, RAZZI, REALACCI, SAMPERI, SCHIRRU, TORRISI, TOUADI, VELO, VERSACE

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo

Presentata il 5 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel descrivere il tempo in cui viviamo e le caratteristiche delle nuove generazioni si fa spesso riferimento ai cambiamenti che si sono prodotti nella percezione della memoria. Una storia che avanza sempre più velocemente porta la nostra società a vivere in un eterno presente, senza memoria e senza capacità di guardare al futuro. I giovani, in modo particolare, sono i più esposti a questa sensazione e ne risentono nella mancanza di punti di riferimento «alti», certi e duraturi.
      Il rapporto che il nostro Paese ha con alcune fasi della sua storia, soprattutto quelle più recenti, certamente non aiuta la formazione di valori condivisi e di una memoria collettiva, che possa aiutare anche a interpretare il presente e a progettare il futuro.
      Può bastare pensare al terrorismo politico e agli anni di piombo: a distanza di trent'anni questi eventi suscitano ancora grande dibattito e grande sofferenza.
      Eppure sono proprio gli eventi della storia contemporanea più recente ad avere una memoria viva, che risiede nelle tante testimonianze di chi ha osservato e vissuto eventi storici di grande importanza per la Repubblica.
      Questo patrimonio non va disperso: come noi sapremo utilizzarlo e difenderlo oggi influenzerà la memoria storica delle nuove generazioni, le prime a non avere
 

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ricordi di eventi come il brigatismo, il terrorismo nero e stragista e il periodo stragista della mafia.
      Succede in alcuni casi che le vicende passate siano intrecciate strettamente ad avvenimenti del presente e a battaglie fondamentali che dobbiamo compiere con coraggio. È questo il caso di tutte le violenze e di tutti gli omicidi perpetrati dalla mafia, dalla camorra, alla 'ndrangheta, dalla criminalità organizzata in tutte le sue forme, così come del terrorismo, che recenti episodi ci ricordano essere sempre un pericolo esistente.
      La narrazione degli eventi e il ricordo dell'impegno e del sacrificio di tanti uomini e di tante donne non possono essere lasciati allo spirito volontario di chi è in grado di trasformare la sofferenza in impegno, e il dolore in missione educativa.
      Lo Stato ha fatto grandi e importanti passi in avanti negli ultimi anni per riconoscere l'alto valore del sacrificio delle vittime del terrorismo, delle stragi e delle mafie, la necessità di assisterne le vittime e i familiari, nonché l'importanza di celebrare giornate ufficiali dedicate al ricordo di particolari avvenimenti. È un compito dello Stato quello di riconoscere la possibilità per le vittime del terrorismo e di tutte le mafie, nonché per i loro familiari, di contribuire con efficacia a tenere viva la memoria, a rinnovare l'impegno e l'attenzione delle istituzioni e della società civile e a mobilitare le nuove generazioni affinché le pagine più buie della storia non tornino a ripetersi.
      L'educazione ha un compito fondamentale nel fortificare il rispetto delle istituzioni, la fiducia nella democrazia e nella partecipazione civile e nel creare memoria storica e valori condivisi.
      I giovani sentono un fortissimo bisogno di esempi positivi, di fatti concreti, di ascoltare narrazioni, idee e interpretazioni, nonché di comprendere avvenimenti che hanno riguardato la generazione precedente e magari proprio la terra nella quale vivono e studiano.
      Ne è una dimostrazione il successo che hanno le iniziative promosse da tante associazioni per la legalità: incontri nelle scuole, nelle università, occasioni di dibattito pubblico e giornate di commemorazione a cui i giovani partecipano con convinzione ed entusiasmo.
      La presente proposta di legge vuole riconoscere l'alto valore della testimonianza delle vittime del terrorismo e delle mafie, nonché dei loro familiari, valorizzando il ruolo degli interventi educativi e offrendo una possibilità concreta a chi intende impegnarsi in tale direzione, senza ostacoli nel suo ambito lavorativo e professionale.
      Lo Stato deve assumere come proprio il compito della creazione di una memoria storica, valorizzando al meglio il patrimonio immenso di conoscenze, ricordi, sofferenze e sacrifici di chi ha vissuto avvenimenti storici in prima persona.
      La costruzione collettiva della memoria e il superamento della rimozione da parte della società italiana delle dolorose vicende legate allo stragismo e al terrorismo costituisce un compito etico della generazione che ha vissuto anche in prima persona quegli anni nei confronti delle nuove generazioni. Tale compito, accompagnato da una rigorosa analisi conoscitiva del passato, costituisce la condizione per una vita democratica più piena e per un rifiuto profondo della violenza come fu quella legata alle stragi e al terrorismo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché, familiari superstiti.

Art. 2.

      1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché i loro familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno.

Art. 3.

      1. Il possesso dell'attestato di cui all'articolo 2 dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza e memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale.

Art. 4.

      1. I permessi di cui all'articolo 3 sono concessi per:

          a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

          b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative pubblici in

 

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orario curricolare o extracurricolare nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

          c) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti, seminari o iniziative pubbliche nelle università sul tema della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

          d) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo realizzate da enti pubblici e da istituzioni nonché dalle associazioni e dagli enti che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa di cui all'articolo 8.

Art. 5.

      1. I soggetti che usufruiscono dei permessi straordinari di cui all'articolo 3 hanno diritto, salvo inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolano la partecipazione alle attività di cui all'articolo 4 e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Art. 6.

      1. Il soggetto che partecipa alle attività di cui all'articolo 4 è tenuto a presentare all'amministrazione dalla quale dipende un'apposita certificazione rilasciata:

          a) per i corsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dai soggetti responsabili dei medesimi corsi;

          b) per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), dalle competenti autorità scolastiche o universitarie;

          c) per le iniziative pubbliche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), dagli

 

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organi competenti degli enti pubblici, istituzioni, associazioni ed enti di cui alla medesima lettera d).

      2. In mancanza della certificazione di cui al comma 1 del presente articolo, i permessi concessi ai sensi dell'articolo 3 sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Art. 7.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte relativamente ai temi della memoria storica e dell'impegno contro la mafia e il terrorismo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Nella relazione è illustrato, in particolare, l'impegno diretto delle vittime delle mafie e del terrorismo, nonché dei loro familiari, e degli organismi eventualmente coinvolti nella realizzazione di tali attività.

Art. 8.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di sottoscrivere con associazioni o con enti senza fine di lucro protocolli d'intesa per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4 nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Alle associazioni e agli enti che sottoscrivono tali protocolli è riconosciuta la facoltà di rilasciare la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).


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