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PDL 2394

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2394


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Norme per la promozione dell'attività sportiva attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi

Presentata il 22 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere una nuova idea di sport inteso come attività per riavvicinare i cittadini all'attività fisica, sportiva e al gioco del calcio. In particolare si vogliono recuperare quei valori che hanno sempre fatto della competitività una festa sportiva e non, come oggi purtroppo accade, un motivo di esplosione di violenza e di inciviltà. Si vuole recuperare il termine «sportività» inteso come sinonimo di lealtà e di correttezza, che fanno della gara e della competizione un confronto dove esistono due o più avversari che riconoscono nella competizione i propri limiti e che tendono, attraverso il sacrificio, a un miglioramento delle proprie capacità e qualità. Per poter affermare questa cultura occorre, prima di tutto, pensare a una ristrutturazione degli impianti sportivi, soprattutto degli stadi. Questi ultimi devono essere ideati tenendo conto delle esigenze degli sportivi e di chi è spettatore. Essi devono diventare luoghi il più possibile integrati nella vita quotidiana del cittadino, devono essere dotati di negozi, di palestre, di ristoranti e di bar in modo tale da creare un rapporto di familiarità e soprattutto di continuità tra gli sportivi. L'obiettivo principale è quello di inserire lo stadio e gli impianti sportivi in genere nel contesto sociale, cercando di coinvolgere fasce di pubblico sempre maggiori, possibilmente anche le scuole, in modo da far tornare di nuovo il pubblico negli stadi e sugli spalti. La presente proposta di legge all'articolo 1 indica i princìpi ispiratori
 

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del provvedimento, ossia la promozione della partecipazione alle attività sportive, all'interno degli impianti sportivi. L'articolo 2 indica i criteri che le società sportive devono rispettare per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la ristrutturazione di quelli già esistenti. L'articolo 3 indica l'Istituto per il credito sportivo quale fonte di agevolazioni per quelle associazioni sportive che vogliono procedere alla costruzione di nuovi impianti sportivi o a interventi di ristrutturazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge tutela e promuove lo sport come diritto dell'individuo, in particolare dei minori, come singolo e nell'ambito di manifestazioni collettive, favorendone lo svolgimento in impianti sportivi idonei.
      2. Ai fini della presente legge, per impianti sportivi si intendono i centri sportivi pubblici e i centri sportivi privati polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico, all'interno dei quali sono previste strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative conformi a quanto stabilito dall'articolo 2.

Art. 2.

      1. Le società sportive professionistiche che intendono favorire lo sviluppo dello sport, anche attraverso lo svolgimento di attività ricreative negli impianti sportivi, sono tenute, nella realizzazione di nuovi impianti sportivi o nella ristrutturazione di quelli esistenti, oltre al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, a: prevedere locali da adibire a palestre, piscine, servizi commerciali e spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva; facilitare l'accesso e la mobilità dei soggetti disabili, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche; favorire l'organizzazione di attività ricreative in favore dei minori che incentivino alla pratica dello sport come strumento

 

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per la crescita dell'individuo in tutte le fasi evolutive, nonché come strumento di socializzazione e di integrazione; garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto.

Art. 3.

      1. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo, previo parere del Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui al decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive 18 gennaio 2008, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati i medesimi impianti, ai fini della loro ristrutturazione e della loro messa in sicurezza.


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