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PDL 2478

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2478



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAPA, GIOACCHINO ALFANO, APREA, BINETTI, CALEARO CIMAN, CALGARO, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CENTEMERO, CESARIO, CICCANTI, DE POLI, DELL'ELCE, DI CATERINA, FADDA, FORMICHELLA, FRANZOSO, FUCCI, GINOBLE, IAPICCA, LABOCCETTA, LANDOLFI, LISI, LORENZIN, LUSETTI, MOSELLA, NARO, PECORELLA, PEDOTO, SAVINO, SBROLLINI, SCALERA, SCELLI, SIMEONI, SISTO, STRIZZOLO, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI

Modifica all'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per la razionalizzazione delle competenze relative ai giudizi civili in materia di concorrenza

Presentata il 27 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Tutti i cittadini e tutte le imprese che subiscono un danno a seguito di una violazione delle norme in materia di concorrenza devono poter chiedere un risarcimento alla parte che ha causato il danno. Il diritto delle vittime al risarcimento del danno è garantito dalla disciplina nazionale e comunitaria sulla concorrenza. Da ultimo, la necessità che le azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme in materia di concorrenza abbiano uno svolgimento efficace è stata ribadita dal «Libro Bianco» della Commissione europea del 2 aprile 2008, che contiene proposte particolareggiate per affrontare gli ostacoli che si frappongono allo svolgimento delle medesime azioni.
      Nonostante l'esigenza di rendere il diritto al risarcimento del danno una possibilità concreta, attualmente, in pratica, le vittime di violazioni della disciplina nella
 

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concorrenza ottengono solo sporadicamente il risarcimento del danno subìto. Nel «Libro Verde» del 2005 e nel citato «Libro Bianco» del 2008 la Commissione europea ha concluso che questo difetto di tutela è dovuto in parte ai vari ostacoli giuridici e procedurali determinati dalle disposizioni degli Stati membri che disciplinano le azioni di risarcimento del danno da violazione delle norme in materia di concorrenza davanti ai giudici nazionali.
      Tra questi ostacoli giuridici e procedurali il nostro Paese ne ha uno assolutamente peculiare, costituito da quello che è stato efficacemente definito «spezzatino di competenze» tra i giudici ordinari. Infatti, ad oggi, per le controversie in materia di concorrenza sono competenti i giudici di pace, i tribunali, le corti d'appello e le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello (istituite con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168), a seconda che si tratti o meno di violazioni delle norme comunitarie o nazionali in materia di concorrenza e del valore delle controversie. Inoltre, i procedimenti d'impugnazione avverso le pronunce dei suddetti giudici sono attualmente assai eterogenei anche con riferimento ai gradi di giudizio.
      Tale frazionamento delle competenze tra una pluralità di giudici crea notevoli difficoltà agli operatori del settore nell'applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di concorrenza.
      Ci si riferisce, in particolare, all'attuale incertezza giurisprudenziale che vede le corti d'appello dichiararsi incompetenti per l'applicazione della normativa comunitaria, demandando la questione ai tribunali proprio in situazioni in cui la rilevanza comunitaria del caso richiederebbe piuttosto l'intervento del giudice superiore o in casi in cui la definizione ex ante della rilevanza nazionale o comunitaria della condotta (da cui dipende l'individuazione del giudice competente) non è agevole e lascia, quindi, ampio margine ad eccezioni processuali di natura preliminare che ritardano sia la tutela sostanziale nei confronti di comportamenti anticoncorrenziali sia la conclusione dei giudizi in spregio al principio di speditezza del processo.
      In linea con l'esperienza recente di altri Stati membri dell'Unione europea in cui la cognizione delle controversie in materia di concorrenza è affidata ad un unico giudice, si propone di stabilire per legge che tutte le controversie civili in materia di concorrenza (con riguardo sia alle norme nazionali sia a quelle comunitarie) siano unificate in capo alle corti d'appello competenti per territorio.
      L'indicazione delle corti d'appello deriva principalmente dalla maggiore esperienza che le stesse corti hanno sviluppato nelle complesse analisi fattuali ed economiche che caratterizzano le azioni per il risarcimento del danno in materia di concorrenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

      «2. Le azioni civili, comprese quelle di nullità e di risarcimento del danno, e i ricorsi intesi a ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge, nonché degli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio».

      2. Per le azioni civili, comprese quelle di nullità e di riconoscimento del danno, e per i ricorsi intesi a ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alle materie di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, è fatta salva la competenza dei giudici presso cui sono pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative cause.


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