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PDL 223

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 223



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, BARBA, BARBIERI, BONCIANI, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CORATO, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, ANTONINO FOTI, GAVA, GIBIINO, GOISIS, GRIMALDI, HOLZMANN, IANNARILLI, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAMORTE, MALGIERI, MANCUSO, GIULIO MARINI, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, ANGELA NAPOLI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PETRENGA, PORCU, RAMPELLI, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, VELLA

Disciplina degli esercizi di telefonia e delle strutture assimilate

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale momento storico, è innegabile l'esistenza di un problema di sicurezza dovuto alla recrudescenza di attentati terroristici rivolti contro bersagli civili e inermi. Lo Stato ha il dovere di tutelare al suo meglio i cittadini dai rischi di tale fenomeno, assicurando allo stesso tempo tutte le libertà e i diritti connaturati alla forma di governo democratica del nostro Paese.
      Nella lotta al terrorismo internazionale emerge come assolutamente prioritaria l'operazione di vigilanza preventiva, sia a livello sovranazionale, mediante la cooperazione con gli altri Paesi e la raccolta di informazioni, sia a livello domestico, mediante un capillare controllo del territorio.
      In questo secondo ambito, pertanto, risultano opportuni tutti gli interventi volti
 

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ad agevolare l'operatività quotidiana delle Forze dell'ordine permettendo un impiego sempre più funzionale delle loro risorse professionali, che devono ora fronteggiare una situazione particolarmente severa ripartendo le proprie energie fra numerosi impegnativi compiti.
      È noto a tutti, infine, come le comunicazioni a distanza siano uno dei punti cardine della prevenzione, al pari dell'analisi delle frequentazioni degli elementi sospetti.
      In tale senso appare opportuno prevedere una limitazione negli orari di apertura notturna dei cosiddetti «call center» e delle strutture assimilate, nonché obblighi di previa comunicazione degli orari, al fine di favorire la sorvegliabilità dei locali da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà dunque concentrare le proprie forze su un numero limitato di luoghi.
      La sorvegliabilità dei locali e degli esercizi pubblici non incide sulle libertà dei cittadini, e in particolare su quelle garantite dalla Costituzione, fra cui la libertà di riunione (articolo 17 della Costituzione) e quella di comunicazione (articolo 15 della Costituzione), ma permette di raccogliere, in base alle procedure attualmente in uso e determinate secondo la legge, elementi informativi che possono tornare utili per prevenire azioni eclatanti. In quanto costituisce l'espletamento di attività amministrativa, inoltre, l'attività di vigilanza è soggetta in generale al principio di legalità, alle ordinarie procedure di tutela sia amministrativa sia giurisdizionale sia infine, ove le leggi che sono a fondamento di tale attività dovessero presentare profili di dubbia costituzionalità, al sindacato della Corte costituzionale.
      Non si propone, dunque, di vincolare l'insediamento di centri telefonici apponendo limiti numerici, o distanze minime, o subordinando lo stesso a licenze di pubblica sicurezza, bensì di regolamentare la loro disciplina oraria, in base a criteri elastici e che potranno essere adattati alle realtà locali.
      In particolare, si propone di affidare ai comuni la determinazione della disciplina oraria in una cornice di criteri uniformi a livello nazionale, prevedendo altresì una disciplina di massima che deve essere considerata operativa per quei casi in cui i comuni non deliberino diversamente; ciò allo scopo di evitare che eventuali ritardi a livello locale vanifichino nei fatti l'operatività della norma statale di riferimento.
      Si specifica che le previsioni della legge si applicano solo agli esercizi che esercitano la telefonia quale attività prevalente, in quanto si intende evitare che le disposizioni siano ritenute applicabili altresì a realtà meno rilevanti quali, ad esempio, i bar che hanno un telefono a disposizione del pubblico. Inoltre è opportuno specificare che la legge non si applica ai telefoni disponibili al di fuori dei locali, come per esempio quelli ubicati per strada.
      È infine previsto, a garanzia dell'effettività della normativa, un apposito apparato sanzionatorio, di natura amministrativa, non penale, ricondotto nell'alveo della normativa generale in materia di sanzioni amministrative e reputato idoneo a dissuadere dalla violazione delle nuove norme.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati di qualsiasi specie, nei quali l'attività prevalente consiste nel porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci telefoni pubblici a pagamento, di seguito denominati «esercizi di telefonia». L'attività è considerata prevalente se essa è esercitata sulla maggior parte della superficie commerciale o comunque se il suo fatturato è pari o superiore al 30 per cento del fatturato totale.
      2. La presente legge non si applica ai telefoni pubblici posti a disposizione del pubblico in aree pubbliche che sono esterne a locali pubblici o aperti al pubblico e che sono liberamente accessibili.

Art. 2.
(Comunicazione degli orari).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di telefonia comunicano alla questura territorialmente competente gli orari di apertura da essi praticati. Essi comunicano altresì, con le medesime modalità, le variazioni di orario almeno dieci giorni prima della loro effettuazione.

Art. 3.
(Compiti e funzioni dei comuni).

      1. In conformità alle disposizioni delle regioni in materia di orari, ove adottate ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e sentita l'autorità locale di pubblica sicurezza, i comuni determinano

 

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il numero massimo degli esercizi di telefonia che possono essere aperti al pubblico, ai soci o ai clienti nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00. Tale numero massimo non può essere superiore a un esercizio ogni 20.000 abitanti; può comunque essere consentita l'apertura notturna di un esercizio di telefonia nei comuni aventi popolazione inferiore a tale cifra.
      2. I comuni, in conformità alle proprie deliberazioni, assunte ai sensi del capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabiliscono altresì criteri di rotazione e di turnazione fra gli esercizi di telefonia. Tali criteri possono essere determinati con riferimento all'intero territorio comunale o alle circoscrizioni di decentramento comunale.

Art. 4.
(Disposizione transitoria).

      1. I comuni provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, nei comuni che non hanno ancora dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, è temporaneamente vietata l'apertura degli esercizi di telefonia nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Il titolare di esercizio di telefonia o il suo preposto che viola le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
      2. In caso di particolare gravità o di recidiva della violazione prevista dal comma 1, è disposta anche la sospensione

 

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dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione comminata ai sensi del citato comma 1.
      3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


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