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PDL N. 2664

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2664



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLOMBO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e di incompatibilità dei titolari delle cariche di governo, con particolare riguardo al controllo di imprese e capitali e di attività aziendali nei settori dell'informazione, delle comunicazioni, delle reti mobili o fisse di telefonia e delle attività informatiche

Presentata il 30 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema del conflitto di interessi - ovvero dell'incompatibilità dei titolari di funzioni di governo che siano anche titolari di rilevanti attività aziendali e patrimoniali - è lo scopo di questa proposta di legge. Con essa si vuole impedire la paralisi della normale vita politica di un Paese che si verifica quando una persona, oltre che responsabile di attività di governo, è anche alla guida di rilevanti attività economiche. Questa proposta di legge tende a colmare due vuoti legislativi pericolosi e allarmanti. Il primo riguarda la portata e le dimensioni dell'attività privata che - facendo capo a una persona che svolge funzioni di governo - tende a creare il problema gravissimo di una sovrapposizione o di un aggancio fra responsabilità pubblica e interesse privato.
      Il secondo vuoto riguarda l'attenzione scarsa o nulla finora prestata al delicatissimo settore imprenditoriale delle comunicazioni intese in tutte le possibili forme, modi e settori in cui tale attività si può svolgere, dalla televisione alla radio, ai giornali, alla telefonia e all'informatica.
      Il problema, in tutti e due i percorsi indicati, è materia così delicata e rilevante al fine di definire incompatibilità e separazione completa di responsabilità pubblica e interesse privato, che la sua regolamentazione non può essere rinviata ai criteri decisionali, che possono essere ogni volta diversi, di una autorità garante.
 

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      Nessuna autorità può essere messa in condizioni di decidere su un conflitto di interessi in assenza di una legge che stabilisca le modalità per risolverlo. Non è ragionevole chiamare qualcuno - per quanto autorevole - a decidere su un conflitto già in atto fra attività di governo e interessi privati. Infatti, quando tale conflitto è insorto si sono già stabilite le condizioni di pericolo per la legalità che possono rendere impossibile l'azione di una autorità che fosse incaricata di risolvere il problema.
      È persuasione di chi presenta questa proposta di legge che ogni aspetto dell'incompatibilità tra funzioni e interessi e ogni regola sul come identificare, impedire o fermare un conflitto di interessi debbano essere definiti e diventare legge della Repubblica prima che il conflitto insorga, così come avviene per ogni comportamento giudicato - da una comunità e dai suoi legislatori - pericoloso per la vita della Repubblica e per i rapporti fra i cittadini. Nel caso in oggetto, sono in gioco la credibilità e la rispettabilità di un Governo e dei suoi membri, il rispetto per le norme e per le decisioni di quel Governo, la certezza che in nessun caso e per nessuna ragione possa esservi dubbio sul completo disinteresse di ogni azione e decisione di governo, il costante rispetto di ogni norma vigente e l'armonia con i princìpi della Carta costituzionale, prima fra tutte la prescrizione, che è anche un vincolo comune, che prevede che la legge è eguale per tutti.
      Il conflitto di interessi in atto infrange tale fondamentale principio. Infatti esso attribuisce al titolare del conflitto la disponibilità di un doppio criterio decisionale: l'efficacia erga omnes di una determinata norma o decisione, ma anche la possibile convenienza privata di quella norma o decisione nell'ambito degli interessi personali di chi governa, se chi governa è titolare di conflitto, ovvero è in grado di decidere sul proprio beneficio privato.
      Questa proposta di legge indica le dimensioni, ovviamente cospicue, del tipo di interesse privato, finanziario, azionario, proprietario o manageriale che si intende impedire o almeno limitare.
      L'esperienza, anche recente, insegna che esercitare funzioni di governo, mentre si rappresentano vasti interessi privati, è una situazione in grado di travolgere l'autonomia di qualunque autorità (per esempio attraverso insistenti ed efficaci campagne di intimidazione e di delegittimazione mediatiche, campagne facilmente orchestrabili con mezzi adeguati). La stessa esperienza dimostra la capacità di condizionare un'assemblea legislativa (la parte di assemblea che sostiene il titolare di un vasto conflitto di interessi) sia attraverso il peso mediatico, sia attraverso la versatilità e la varietà di interventi, premi e vantaggi in diversi settori e in luoghi diversi della vita pubblica e privata, in modo da rendere compatto il consenso ogni volta che esso riguardi una legge «ad personam».
      Le leggi «ad personam», di cui è stata costellata la XIV legislatura, sono il capolavoro del conflitto di interessi, nel senso di manifestazione perfetta del danno nei confronti di un Paese, delle sue leggi e dei suoi cittadini. Esse dimostrano che un potente titolare di conflitto di interessi tende a usare la condizione anomala esattamente nel senso per il quale tale condizione deve essere preventivamente proibita: ovvero per il suo esclusivo, privato e personale interesse. E poiché, come si è visto e constatato di recente in Italia, è in grado di farlo usando l'obbedienza compatta di una maggioranza, si ha la dimostrazione che il conflitto di interessi - quando esiste in dimensioni abbastanza grandi - è in grado di rompere il patto fra lo Stato e i cittadini, di relegare in posizione irrilevante il dettato della Costituzione e di usare un vasto consenso, creato dall'uso spregiudicato del conflitto di interessi, per favorire e per sviluppare tutti i modi - che sono in sé l'opposto dell'interesse pubblico - in cui quel conflitto si può esprimere.
      Ciò dimostra quanto sia arduo e irrealistico immaginare che un'autorità garante - che è parte delle istituzioni umiliate e offese dal conflitto - possa smantellare
 

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le difese di un potere pubblico-privato ormai insediato mentre quel potere è già in grado di intimidire, disinformare e creare gogna per i propri avversari.
      Questa proposta di legge prevede, dunque, una definizione chiara, un intervento preventivo e norme che rendono impossibile l'instaurarsi di una condizione di conflitto di interessi in atto nella persuasione - già provata da recente esperienza - che un conflitto in atto tende ad allargarsi e, con i frutti di convenienza illegale che ne ricava, è in grado di rendere vana ogni contestazione alla grave situazione di illegalità che il conflitto stesso produce.
      Questa proposta di legge, pertanto, non si basa sul deterrente di multe sempre inefficaci, per quanto severe, verso le grandi ricchezze, ma prevede di rendere impossibile l'instaurarsi, presso qualsiasi carica di governo, di una situazione di conflitto di interessi, che è la peggiore infezione nella vita pubblica e nella moralità di una comunità e di un Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli effetti della presente legge sono titolari delle cariche di governo il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo e i presidenti delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge sono incompatibili con cariche di governo i titolari di attività imprenditoriali finanziarie, industriali o commerciali di qualunque impresa che ha rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, nonché di qualunque tipo di impresa che dipende, per il suo funzionamento, da autorizzazione, sorveglianza, approvazione o controllo da parte di organi dello Stato.
      2. Sono incompatibili i titolari, i maggiori azionisti e gli amministratori di imprese operanti a qualsiasi titolo nei settori delle informazioni, delle comunicazioni, della telefonia e dell'informatica, con qualsiasi mezzo e forma di diffusione. Sono inoltre incompatibili i titolari di responsabilità, proprietà e controllo diretto o indiretto di qualsiasi fondo, impresa, attività finanziaria, industriale, distributiva, bancaria o immobiliare, con un valore superiore a 10 milioni di euro, in qualsiasi parte del mondo tali attività siano dislocate.

Art. 3.

      1. L'incompatibilità di cui agli articoli 1 e 2 è in atto dal momento dell'elezione della persona titolare di imprese e di interessi elencati nei medesimi articoli e rende

 

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impossibile l'inclusione di tale titolare in qualsiasi compagine di governo. All'atto dell'accertamento delle condizioni di incompatibilità indicate dai citati articoli 1 e 2, l'esclusione è automatica e non è previsto alcun ricorso, fatto salvo il ricorso alla magistratura ordinaria.

Art. 4.

      1. Il titolare di un conflitto di interessi individuato ai sensi della presente legge può porre fine al medesimo conflitto:

          a) attraverso la vendita e la collocazione del capitale ricavato in un fondo cieco;

          b) attraverso le dimissioni e la separazione dall'impresa o dall'attività in oggetto in caso di attività manageriale con l'impegno a non riassumere cariche o funzioni dello stesso tipo o nello stesso settore prima di tre anni dalla fine del mandato;

          c) nel caso di impresa di editoria, giornalismo, radio, televisione o telefonia informatica, l'incompatibilità permane e impedisce l'assunzione di qualsiasi carica di governo, non essendo possibile, in tali settori, l'istituzione di un fondo cieco ai sensi della lettera a) e non essendo la vendita improvvisa a causa dell'assunzione di una responsabilità di governo adeguata garanzia dell'indipendenza dell'impresa e del distacco del titolare di governo dal sistema informativo già controllato. Ulteriore causa ostativa è costituita dalla concessione da parte del Governo del permesso di trasmettere nel settore pubblico o privato. Chiunque è beneficiario di una concessione governativa, o lo è stato negli ultimi tre anni, è incompatibile con cariche di governo.

Art. 5.

      1. La presente legge non si applica ai casi di incompatibilità diversi da quelli dovuti alla titolarità di attività economiche.

 

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      2. La magistratura ordinaria accerta l'effettiva sussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge su istanza dei soggetti a cui tali condizioni di incompatibilità sono contestate.
    


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