|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 139-549-A |
La III Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 139 e n. 549, recante «Istituzione del "Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali"», adottato dalla Commissione Affari costituzionali come testo base per il seguito dell'esame in data 25 novembre 2008;
rievocando nel suo quinto anniversario il sacrificio dei connazionali periti a Nassiriya per la ricostruzione democratica dell'Iraq;
sottolineando il contributo che gli italiani assicurano nelle aree di crisi di tutto il mondo per l'affermazione della pace e per la protezione dei diritti dell'uomo, in conformità ai princìpi sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
condividendo l'opportunità che l'esempio dei caduti, militari e civili, sia di monito alle nuove generazioni,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Istituzione del "Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti gli italiani militari e civili caduti in missioni internazionali"».
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 139 Ascierto e n. 549 Bertolini, recante «Istituzione del "Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali"»;
evidenziata l'opportunità di tenere conto di quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 2007, n. 56;
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario che la Commissione di merito tenga conto di quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 2007, n. 56, che già prevede il 9 maggio quale «Giorno della memoria» di tutte le vittime del terrorismo internazionale.
1. La Repubblica riconosce il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya del 2003, in cui trovarono la morte diciannove connazionali, quale «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali».
2. In occasione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali» possono essere organizzati convegni, incontri e dibattiti e promosse iniziative per rammemorare l'esempio di coraggio e di abnegazione dei militari e civili italiani caduti in missioni internazionali e per ricordare il valore e la natura del loro sacrificio ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, delle scuole secondarie di secondo grado.
3. Il «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
|