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PDL 1658-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1658-1882-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 1658, d'iniziativa dei deputati

CONCIA, ROSSOMANDO, FERRANTI, CAPANO

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

Presentata il 17 settembre 2008

e

n. 1882, d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere

Presentata il 7 novembre 2008

(Relatore: CONCIA)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 ottobre 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 1658 e 1882. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1658 Concia e n. 1882 Di Pietro, recante «Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento o alla discriminazione sessuale»;

        premesso che:

            sotto il profilo del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            l'ambito di applicabilità della circostanza aggravante prevista dal testo risulta circoscritto ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, il che dovrebbe essere valutato sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

            pur prendendo atto che la locuzione «orientamento sessuale» ricorre in fonti di diritto internazionale e comunitario, nonché di ordinamenti stranieri, si ritiene che, nel momento in cui tale nozione è immessa nella legislazione penale italiana, essa debba essere adeguatamente definita, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale;

            andrebbe altresì chiarita la nozione di «finalità» (inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa);

            in ogni caso, dopo la parola «orientamento» andrebbe introdotto l'aggettivo «sessuale» o, in alternativa, si dovrebbe parlare di orientamento e discriminazione «sessuali» (al plurale);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

        al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, sotto il profilo della determinatezza della fattispecie penale:

            1) si definisca la nozione di «orientamento sessuale»;

 

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            2) si specifichi che per «orientamento» si intende l'orientamento sessuale;

e con le seguenti osservazioni:

                  a) sarebbe opportuno valutare se l'aver circoscritto l'ambito di applicabilità della nuova circostanza aggravante ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale sia pienamente rispondente, sotto il profilo della ragionevolezza, al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

                  b) sarebbe opportuno chiarire la nozione di «finalità» inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa.

 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale.

Art. 1.

      1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».


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