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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1658-1882-A |
Il comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1658 Concia e n. 1882 Di Pietro, recante «Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento o alla discriminazione sessuale»;
premesso che:
sotto il profilo del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
l'ambito di applicabilità della circostanza aggravante prevista dal testo risulta circoscritto ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, il che dovrebbe essere valutato sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
pur prendendo atto che la locuzione «orientamento sessuale» ricorre in fonti di diritto internazionale e comunitario, nonché di ordinamenti stranieri, si ritiene che, nel momento in cui tale nozione è immessa nella legislazione penale italiana, essa debba essere adeguatamente definita, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale;
andrebbe altresì chiarita la nozione di «finalità» (inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa);
in ogni caso, dopo la parola «orientamento» andrebbe introdotto l'aggettivo «sessuale» o, in alternativa, si dovrebbe parlare di orientamento e discriminazione «sessuali» (al plurale);
esprime
con le seguenti condizioni:
al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, sotto il profilo della determinatezza della fattispecie penale:
1) si definisca la nozione di «orientamento sessuale»;
2) si specifichi che per «orientamento» si intende l'orientamento sessuale;
e con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe opportuno valutare se l'aver circoscritto l'ambito di applicabilità della nuova circostanza aggravante ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale sia pienamente rispondente, sotto il profilo della ragionevolezza, al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
b) sarebbe opportuno chiarire la nozione di «finalità» inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa.
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».
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