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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2724-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2724 e rilevato che:
esso reca un unico articolo dal contenuto puntuale, in quanto concerne l'utilizzo del personale docente e non docente con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2009-2010, cui si connette la previsione che, a regime, esclude che i suddetti contratti possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero consentire di maturare anzianità utile ai fini retributivi;
nel disciplinare le modalità di assegnazione delle supplenze per il personale docente ed amministrativo, il provvedimento, al comma 2, opera un'esplicita «deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi», senza tuttavia richiamare espressamente l'articolo 4 della medesima legge, che risulta appunto essere la disposizione oggetto di deroga, né gli estremi dei regolamenti ministeriali adottati in attuazione del medesimo articolo 4 (ed in particolare il decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 e il decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131); al riguardo, l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 (introdotto dalla recente legge n. 69 del 2009 e recante la rubrica «Chiarezza dei testi normativi») prevede invece che «Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; (...)»;
esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al comma 1 - ove si novella l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 al fine di introdurre in esso la previsione secondo cui «i contratti
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2724 Governo, come modificato dalla XI Commissione nel corso dell'esame in sede referente, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono in gran parte riconducibili alle materie «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e norme generali sull'istruzione», che le lettere g) e n) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché, per taluni profili, alla materia «istruzione», di competenza concorrente tra Stato e regioni;
tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 1 consente all'amministrazione scolastica la promozione - in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime - di progetti che prevedano «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione»;
richiamata, al riguardo, l'esigenza di una maggiore chiarezza nella formulazione del testo che consenta di comprendere cosa si intenda per «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione»;
preso atto che il comma 4-ter dell'articolo 1 reca una norma di interpretazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo alle «operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,»;
rilevato, in proposito, che non si rinviene una piena corrispondenza tra il citato riferimento alle «operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare - per una maggiore chiarezza nella formulazione del testo - cosa si intenda per progetti che prevedono «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione»;
b) si valuti la corrispondenza tra quanto previsto dalla norma di interpretazione recata dall'articolo 1, comma 4-bis, che fa riferimento alle «operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,» rispetto al testo dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cui si riferisce la predetta norma di interpretazione.
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»;
sottolineato che con il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si è inteso intervenire con normativa di urgenza al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, attraverso disposizioni che consentono procedure più efficienti per il conferimento delle supplenze;
evidenziato altresì che la continuità del servizio scolastico ed educativo deve essere assicurata da idonee risorse finanziarie e da procedure amministrative che, per la loro complessità, non comportino il formarsi di economie di bilancio, vanificando di fatto le finalità previste dalle leggi di spesa;
rilevato che l'articolo 1, comma 3, prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni;
rilevata, inoltre, la necessità di rivedere la materia relativa alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento alle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
evidenziata, ancora, la necessità di avviare un sistema di reclutamento regionale che privilegi il merito e la continuità didattica;
tenuto conto, inoltre, della necessità di completare rapidamente l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e di definire un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie;
sottolineato altresì che l'articolo 1, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, prevede che l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 3, appare necessario inserire una disposizione volta a prevedere la possibilità di un coordinamento in sede di Conferenza unificata Stato-regioni allo scopo di armonizzare gli interventi posti in atto dalle regioni;
2) al medesimo comma 3 appare inoltre necessario, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, evitare
3) con riferimento al comma 3 citato, occorre inoltre specificare i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche;
4) occorre, inoltre, in ordine al medesimo comma 3, chiarire se la proroga dei progetti - della durata ordinaria di 3 mesi - possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi;
5) appare necessario inoltre rivedere la materia relativa ai vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
6) si ritiene necessario definire un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie, e prevedere una specifica disposizione volta a garantire l'avvio di un sistema di reclutamento regionale che privilegi il merito e la continuità didattica e tenga conto della programmazione del fabbisogno dei docenti;
7) si ritiene necessario infine completare in tempi brevi l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, al fine di pianificare, attraverso la programmazione, il fabbisogno di docenti e, quindi, di evitare l'insorgere di nuovo precariato;
e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, si valuti l'opportunità di eliminare la possibilità di essere inseriti in più graduatorie ad esaurimento di altre province diversa da quella prescelta, fatta salva la possibilità di inserirsi nelle graduatorie interne di circolo o di istituto.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come il decreto-legge in esame sia stato emanato per assicurare la continuità del servizio scolastico con particolare riferimento agli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti, già titolari di un incarico annuale nel precedente anno scolastico 2008-2009;
rilevato come l'intervento disposto al comma 1 del decreto-legge sia da ritenersi connesso a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 13 settembre 2007, con la quale è stato confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, «a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive»;
preso atto della circostanza che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento;
esaminate le modifiche introdotte dalla Commissione di merito in sede referente;
considerato che le norme del testo, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, afferiscono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e « norme generali dell'istruzione», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera n), della Costituzione;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 3, si preveda un accordo tra Stato e regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento e di garantire l'omogeneità degli accordi.
TESTO | |
Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. | 1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato.
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata»;
al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
4-quinquies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali
Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 (*).
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| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
| Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di ricorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:
| «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo». 1. Identico.
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| 1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.
| (*) Si veda anche l'Errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2009.
| Pag. 14-15 2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
| 2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
| 3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
| 3. Identico.
| 4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
| 4. Identico.
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| 4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere
| Pag. 16-17
| inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
| 4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie. 4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 4-quinquies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2009.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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