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PDL 2683

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2683



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FARINONE, BENAMATI, BINETTI, BOBBA, BOCCI, BOFFA, BOSSA, BRANDOLINI, BURTONE, CALGARO, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CESARIO, CODURELLI, DE BIASI, DE PASQUALE, FADDA, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FRONER, GARAVINI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LOSACCO, LOVELLI, LUSETTI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, PEDOTO, MARIO PEPE (Pd), PIZZETTI, POMPILI, RIGONI, RUBINATO, SAMPERI, SCHIRRU, SERVODIO, STRIZZOLO, TEMPESTINI, TOUADI, TULLO, VANNUCCI, VICO

Nuova disciplina del Servizio civile nazionale

Presentata l'8 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», si è compiuto l'atto conclusivo della ristrutturazione del modello difensivo del nostro Paese che, tra i suoi effetti più importanti, ha avuto quello di portare alla sospensione del servizio di leva obbligatorio il 1o luglio 2005.
      Tra gli effetti indesiderati di questa riforma vi è stata la scomparsa improvvisa e irrevocabile, in quella data, del servizio civile obbligatorio prestato da decine di migliaia di giovani che fornivano gratuitamente milioni di ore di servizio in ambiti di primaria importanza quali assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale.
      Un'esperienza durata trentatrè anni che ha visto coinvolti quasi ottocentomila giovani, trasformandosi nel tempo da scelta d'élite, fortemente ideologizzata, a
 

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«palestra» di cittadinanza attiva, di educazione alla solidarietà e alla cooperazione; una risorsa divenuta nel tempo indispensabile per la fornitura di molti dei servizi sociali, culturali e ambientali che gli enti locali e le associazioni no profit di tutta Italia sono in grado oggi di offrire.
      In previsione della scomparsa del servizio civile obbligatorio, il Parlamento ha approvato otto anni fa una legge, la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale», con il chiaro obiettivo di garantire almeno in parte la continuità di questa importante esperienza.
      A otto anni di distanza possiamo dire che l'obiettivo di evitare la scomparsa del Servizio civile nazionale sia stato pienamente raggiunto.
      Dobbiamo però riconoscere che il sistema che si è andato a costruire non è risultato esente da limiti e da manchevolezze tali che se non si ricorre al più presto a una profonda riorganizzazione del Servizio civile nazionale potrebbero portare al collasso di un'esperienza che sta dando importanti risultati sia in termini di servizi erogati alla comunità nazionale sia in termini di crescita formativa ed esperienziale delle decine di migliaia di giovani uomini e donne che vi prendono parte.
      In particolare tre sono gli elementi del sistema in cui sono emerse maggiori criticità:

          a) la sostanziosa riduzione delle risorse finanziarie assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, conseguente alla difficile situazione economica e sociale che stiamo vivendo, che ha comportato il sostanziale dimezzamento dei giovani in servizio negli ultimi due anni (dagli oltre 40.000 nel 2007 ai 27.145 del bando 2009) e che impone un più attento e oculato uso delle risorse economiche messe a disposizione di questo importante strumento di formazione e di crescita delle giovani generazioni;

          b) la rigidità normativa e la poca flessibilità delle proposte di servizio, che hanno portato a una sostanziosa riduzione della platea di giovani interessati ad aderire alle proposte progettuali degli enti di servizio civile. In particolare va segnalato che la quantità di ore di servizio, l'iscrizione alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il versamento dei relativi contributi (sospesi con adeguato provvedimento dall'attuale Governo), hanno avuto l'effetto di confermare per molti giovani la percezione di un servizio civile che «maschera» l'ennesima forma di precariato giovanile, con buona pace degli scenari culturali e filosofici legati a difesa della patria, partecipazione e cittadinanza attiva, che dovrebbero sottintendere all'intera esperienza;

          c) il rapporto tra Stato, regioni e province autonome: molte delle aspettative scaturite dall'intesa tra Ufficio nazionale per il servizio civile, regioni e province autonome del 26 gennaio 2006 realizzata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale», sono state disattese. Eppure, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2 marzo 2007, ha ribadito che tra Stato e regioni, anche in materia di servizio civile, deve valere il principio di «leale collaborazione». Lo Stato deve considerare cioè le regioni attori paritetici del servizio civile nazionale e non meri esecutori. In questo quadro appare fondamentale definire con chiarezza gli ambiti di competenza di ciascuna delle istituzioni coinvolte nel servizio civile: vista anche la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e la successiva legislazione in materia di federalismo, appare difficile capire come sia razionale che un progetto di servizio civile inerente servizi di assistenza a persone anziane nella regione Marche possa essere valutato con efficacia da un organismo nazionale «specializzato» in organizzazione del servizio civile e non nell'organizzazione dei servizi sociali.

      Da tutto ciò risulta evidente come si renda necessaria un'iniziativa parlamentare che modifichi e che migliori la legislazione

 

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vigente in materia e che affronti le criticità descritte, offrendo soluzioni innovative che utilizzino maggiormente le risorse e le capacità di governo e di controllo del territorio: risorse che possiamo trovare nei governi regionali e delle province autonome, organi costituzionali in grado di verificare al meglio l'utilizzo di risorse pubbliche.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di superare le criticità manifestatesi nell'applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, tenendo altresì conto dei cambiamenti intervenuti nel titolo V della parte seconda della Costituzione.
      L'articolo 1 ribadisce le due finalità originarie del Servizio civile nazionale, difesa della Patria e crescita formativa dei giovani, coniugandole ai princìpi costituzionali di sussidiarietà e di solidarietà.
      L'articolo 2 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenza esclusiva per ciò che concerne la valutazione, il controllo e il monitoraggio dei progetti di servizio civile attivi sui rispettivi territori presentati dagli enti di servizio civile, compresi quelli iscritti all'albo nazionale, mantenendo allo Stato, tramite l'Ufficio nazionale per il servizio civile, la competenza esclusiva per ciò che riguarda la stipula e la gestione amministrativa dei contratti di servizio civile dei volontari, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo inerente gli albi nazionale, regionali e delle province autonome degli enti di servizio civile, il controllo e il monitoraggio della formazione generale dei volontari in servizio civile nonché degli operatori locali di progetto, l'approvazione delle graduatorie dei candidati ai progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile, nonché l'amministrazione del Fondo nazionale per il servizio civile.
      L'articolo 3 prevede elementi di maggiore flessibilità nella durata e nel monte ore complessivo dei progetti di servizio civile garantendo agli enti di servizio civile una tempistica più adeguata alla variegata natura dei loro progetti e favorendo la maggiore partecipazione di studenti universitari che avranno la possibilità di aderire a progetti in cui è richiesto un minore impegno orario settimanale conciliando l'impegno di servizio con gli studi.
      L'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale per il servizio civile, identifica i soggetti che vi possono contribuire, permettendo di sviluppare attività di «fund rising», sponsorizzazione di singoli progetti e interventi da parte di soggetti pubblici e privati, equilibra la ripartizione dei volontari per regioni e per province autonome in base alla popolazione giovanile ivi residente e sollecita le regioni e le province autonome alla contribuzione al Fondo, prevedendo un sistema premiale che aumenta o che riduce il numero dei giovani avviati al servizio nelle stesse aree proporzionalmente all'entità della (o alla
mancata) contribuzione. Quest'ultima previsione, insieme a quella inserita all'articolo 6 che prevede la partecipazione economica al Fondo degli enti di servizio civile i cui progetti sono approvati e finanziati, vuole garantire l'avvio al servizio di un maggior numero di giovani anche in momenti di grave crisi economica e finanziaria come quello che stiamo attraversando, costruendo allo scopo una reale sinergia tra risorse statali, regionali, provinciali e private.
      L'articolo 5 conferma il sistema degli albi nazionale, regionali e provinciali previsto dalla previgente normativa modificando, per semplificare le relative procedure burocratico-organizzative, la norma relativa alla possibilità di iscrizione agli albi regionali di enti con sedi in più di una regione o provincia autonoma.
      L'articolo 6, inerente i progetti di servizio civile, rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle caratteristiche a cui devono attenersi tutti i progetti di servizio civile. Esso contiene nella cornice regionale la dimensione territoriale massima in cui questi progetti si possono realizzare al fine di permetterne una valutazione più efficace da parte delle regioni e delle province autonome nei cui territori gli stessi si svilupperanno, favorendo così una maggiore armonizzazione tra servizio civile e politiche di programmazione delle diverse
 

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istituzioni. Prevede, inoltre, la richiesta di una partecipazione degli enti di servizio civile al Fondo per la realizzazione dei loro progetti, se approvati e finanziati, con l'obiettivo di responsabilizzarli maggiormente nella definizione delle loro richieste di posizioni di servizio.
      Gli articoli 7 e 8 identificano le caratteristiche del rapporto giuridico di servizio civile e il trattamento economico spettante ai giovani avviati al servizio. In nessun modo tale rapporto deve essere assimilato a qualunque tipo di contratto di lavoro e, conseguentemente, non deve essere sottoposto ad alcuna trattenuta previdenziale e fiscale.
      L'articolo 9 riduce il monte ore complessivo di formazione d'aula attualmente richiesto per la realizzazione dei progetti di servizio civile, tenuto conto dell'esperienza fatta e dei pareri espressi da formatori, enti e volontari in questi otto anni, tutti unanimi nel ritenerlo eccessivo e sostanzialmente poco utile da un punto di vista metodologico e didattico. Si rimanda a una successiva normativa secondaria la definizione di un piano formativo maggiormente attento all'accostamento tra attività di servizio e una formazione continua che utilizzi la metodologia del «training on the job».
      L'articolo 10 regola con disposizioni rigorose le attività di servizio civile da svolgere all'estero, escludendo che possano essere autorizzati progetti la cui esecuzione esponga a gravi rischi il personale in servizio civile volontario. Anche a questo scopo, si richiede che nel valutare i progetti presentati alla sua attenzione l'Ufficio nazionale per il servizio civile acquisisca il parere del Ministero degli affari esteri.
      L'articolo 11 è dedicato agli incentivi all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani cessati dal servizio civile senza demerito. È tra l'altro prevista l'istituzione di una riserva di posti pari al 10 per cento nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.
      L'articolo 12 prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle consulte regionali o provinciali per il servizio civile, quali organismi di consultazione, di riferimento e di confronto.
      L'articolo 13 contiene norme finanziarie. Gli oneri collegati alla riforma del Servizio civile nazionale lungo le linee del presente provvedimento sono stimati pari a 171,430 milioni di euro nel 2009, 171, 287 milioni di euro nel 2010 e 127,035 milioni di euro nel 2011. Si prevede di coprirli attingendo alle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nella tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, alla voce «Art. 19 - Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)».
      L'articolo 14 contiene le disposizioni finali, relative alle abrogazioni delle normative vigenti incompatibili con la nuova normativa.
      Attesa la grande rilevanza sociale delle attività del Servizio civile nazionale si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      Il Servizio civile nazionale è un istituto autonomo repubblicano finalizzato a concorrere alla difesa della Patria con mezzi e con attività non militari coinvolgendo giovani cittadine e cittadini in attività a favore delle comunità locali e del territorio, in attuazione dei princìpi di solidarietà e di sussidiarietà indicati nella Costituzione, contribuendo contemporaneamente alla loro formazione civica, sociale, culturale e professionale.

Art. 2.
(Ripartizione delle funzioni tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le regioni e le province autonome).

      1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo del medesimo Servizio, elaborando le direttive e individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile.
      2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile ha competenza esclusiva per:

          a) la stipula e la gestione amministrativa dei contratti di servizio civile dei volontari;

          b) la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo relativo all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano degli enti di servizio civile di cui all'articolo 5;

 

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          c) la valutazione, il controllo e il monitoraggio dei progetti di servizio civile all'estero e di quelli riguardanti emergenze ambientali, umanitarie o nazionali presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) l'approvazione delle graduatorie dei candidati ai progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          e) il controllo e il monitoraggio della formazione generale dei volontari in servizio civile nonché degli operatori locali di progetto;

          f) l'amministrazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 4;

          g) il rilascio degli attestati di fine servizio di cui all'articolo 8, comma 7.

      3. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta la competenza esclusiva per:

          a) la valutazione, il controllo e il monitoraggio dei progetti di servizio civile da realizzare sui territori di competenza e presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) la tenuta e l'aggiornamento degli albi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 3.
(Requisiti di ammissione e durata del servizio civile).

      1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda e senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani muniti di idoneità fisica che, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il

 

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diciottesimo e non hanno superato il ventottesimo anno di età.
      2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o di materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
      3. Il servizio civile può avere una durata compresa tra i nove e i dodici mesi.
      4. La durata e l'orario di svolgimento del servizio sono stabiliti in relazione alla natura del progetto e prevedono comunque un impegno settimanale complessivo minimo e massimo di venti e di trentasei ore, ovvero di un monte ore mensile minimo e massimo corrispondente rispettivamente a ottanta e a centoquarantaquattro ore.
      5. L'articolazione dell'orario di svolgimento di servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale e un massimo di tre giorni, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato.
      6. I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non è prestato servizio non sono conteggiati nel calcolo del monte ore mensile; ogni giorno di assenza per malattia, infortunio o maternità è conteggiato per sei ore nel calcolo dello stesso.
      7. Al servizio civile non possono essere ammessi i cittadini che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1, risultano appartenenti a corpi militari o alle Forze di polizia.

Art. 4.
(Fondo nazionale per il servizio civile).

      1. È istituito il Fondo nazionale per il servizio civile, di seguito denominato «Fondo», costituito:

          a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

 

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          b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale degli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 5;

          d) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

      2. Le risorse acquisite al Fondo con le modalità di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e in settori di impiego specifici.
      3. Il Fondo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, è istituito presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
      4. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 3 stabilisce:

          a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente al servizio civile, e dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nonché per le attività di formazione e di informazione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle stesse;

          b) la determinazione del numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, nell'anno solare, nel territorio

 

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di ogni regione e provincia autonoma, nei progetti all'estero o in quelli conseguenti a emergenze ambientali e nazionali;

          c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti realizzati sui territori di ogni regione o provincia autonoma;

        d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti all'estero e in quelli conseguenti a emergenze ambientali, umanitarie o nazionali.

      5. Per la determinazione di quanto indicato alla lettera b) del comma 4 la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani in servizio civile è suddivisa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ragione del numero di cittadini italiani, di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni, che risultano residenti sui territori regionali o provinciali alla data del 30 settembre dell'anno precedente al piano di programmazione.
      6. Ogni regione e provincia autonoma determina lo stanziamento di quanto indicato alla lettera b) del comma 1 in ragione del 20 per cento dei costi che il Fondo deve sostenere per l'avvio al servizio civile sui rispettivi territori del numero di giovani determinato si sensi del comma 5. Gli stanziamenti superiori al 20 per cento possono essere vincolati, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e in settori di impiego specifici.
      7. La mancata o inferiore contribuzione di una singola regione o provincia autonoma di quanto previsto dal comma 6 comporta la riduzione del numero di giovani avviati sul territorio regionale o della provincia autonoma inadempiente, proporzionale alla riduzione delle risorse a essa destinate.
      8. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, assegna le risorse provenienti dai donatori di cui al comma 1, lettere b) e d).

 

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      9. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo per la successiva redistribuzione.
      10. Alla gestione del Fondo si continua a provvedere tramite la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
      11. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
(Enti e albi del servizio civile).

      1. Gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendono presentare progetti per il servizio civile devono possedere i seguenti requisiti:

          a) assenza di scopo di lucro;

          b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

          c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

          d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

      2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile gestisce l'albo nazionale degli enti di servizio civile, previsto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, al quale possono iscriversi gli enti pubblici e le organizzazioni private in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, che svolgono attività in più di una regione o provincia autonoma.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono gli albi regionali e provinciali degli enti di servizio

 

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civile, previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nei quali possono iscriversi gli enti pubblici e le organizzazioni private in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, che svolgono attività in un'unica regione o provincia autonoma.
      4. All'albo nazionale di cui al comma 2 sono trasferiti d'ufficio tutti gli enti attualmente accreditati agli albi regionali e delle province autonome con sedi di attuazione presenti in più di una regione o provincia autonoma.
      5. Agli albi di cui ai commi 2 e 3 non possono iscriversi le regioni, sia a statuto ordinario che speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, le amministrazioni centrali dello Stato e le loro sedi periferiche.
      6. Gli enti di servizio civile iscritti agli albi di cui ai commi 2 e 3 possono indicare come sedi di attuazione di progetti di servizio civile, di cui all'articolo 6, esclusivamente strutture da loro dipendenti ovvero dipendenti da enti a loro legati da vincoli associativi, federativi o consortili.
      7. L'iscrizione agli albi di cui ai commi 2 e 3 è condizione necessaria per la presentazione di progetti di servizio civile.
      8. Gli enti iscritti agli albi di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e per la corretta realizzazione dei progetti.
      9. Agli enti che violano il dovere di cui al comma 8, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, ovvero non rispettando quanto stabilito in tema di mantenimento dei requisiti di iscrizione agli albi di cui ai commi 2 e 3, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

          a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

          b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

 

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          c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

          d) cancellazione dall'albo nazionale, regionale o della provincia autonoma.
      

      10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono applicate, previe contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa e gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo nazionale, regionale o della provincia autonoma degli enti di servizio civile è disposta in caso di particolare gravità delle condotte contestate e impedisce la reiscrizione dell'ente al medesimo albo per cinque anni.

Art. 6.
(Progetti di servizio civile).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
      2. I progetti presentati dagli enti pubblici o dalle organizzazioni private iscritti agli albi di cui all'articolo 5 prevedono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio civile nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, nonché i criteri e le modalità di selezione degli

 

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aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
      3. I progetti presentati dai soggetti di cui al comma 2 possono realizzarsi esclusivamente in ambito regionale o subregionale con l'esclusione dei progetti di servizio civile all'estero e di quelli relativi a emergenze ambientali, umanitarie o nazionali.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunicano all'Ufficio nazionale per il servizio civile, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, con apposita graduatoria.
      5. I progetti approvati e finanziati con le risorse disponibili del Fondo possono essere avviati solo se i soggetti proponenti contribuiscono, entro i trenta giorni precedenti alla data prevista per il loro inizio, con un versamento allo stesso Fondo di una somma pari al 10 per cento dei costi che questo deve sostenere per avviare il numero di giovani previsti dal progetto.
      6. I soggetti di cui al comma 2 possono contribuire ulteriormente al Fondo. In tale caso le somme stanziate possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e in settori di impiego specifici o per il finanziamento di progetti approvati ma non finanziati.

Art. 7.
(Rapporto di servizio civile).

      1. I giovani selezionati dagli enti pubblici e dalle organizzazioni private iscritti agli albi di cui all'articolo 5 per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il sevizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.
      2. Il contratto di cui al comma 1, recante la data di inizio del servizio civile attestata dal responsabile dell'ente pubblico e dall'organizzazione privata, pre

 

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vede il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

Art. 8.
(Trattamento economico e giuridico).

      1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi.
      2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile competono un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefìci volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno, rapportata alla durata del progetto e all'orario di servizio, dovuto ai giovani del Servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.
      3. L'assegno di servizio civile di cui al comma 2 non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori, dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
      4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, tramite l'Istituto per la vigilanza sulle amministrazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
      5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio

 

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civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo.
      6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale per il servizio civile della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. Dalla data di sospensione del servizio civile a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo.
      7. Al termine del periodo di servizio civile compiuto senza demerito l'Ufficio nazionale per il servizio civile rilascia ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.
      8. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni loro affidate, ai sensi di quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 7, e possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se compatibile con il corretto espletamento del medesimo servizio.
      9. I soggetti che hanno prestato il Servizio civile nazionale non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda per il medesimo Servizio.

Art. 9.
(Formazione al servizio civile).

      1. La formazione al servizio civile ha una durata complessiva non inferiore a 50 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio e in una fase di formazione specifica presso l'ente pubblico o l'organizzazione privata di destinazione.

 

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      2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile, ha la durata minima di 15 ore e deve essere svolta nel primo mese di servizio.
      3. La formazione specifica, della durata minima di 35 ore, è commisurata alla durata e alla tipologia di impiego e deve essere svolta nei primi tre mesi di servizio.
      4. I corsi di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati dagli enti pubblici e dalle organizzazioni private iscritti agli albi di cui all'articolo 5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono collaborare alla loro realizzazione avvalendosi anche di soggetti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale per il servizio civile sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i contenuti base per la formazione generale ed effettua il monitoraggio dell'andamento della stessa.

Art. 10.
(Servizio civile all'estero).

      1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'articolo 1 nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
      2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti di servizio civile da realizzare all'estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e d'intesa con esso, al supporto degli uffici diplomatici e consolari italiani all'estero.

Art. 11.
(Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi).

      1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome di

 

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Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
      2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e con lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
      3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali dei medesimi corpi. A tale fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.
      5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

Art. 12.
(Organi di rappresentanza e consultazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le consulte regionali provinciali per il servizio civile quali organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.

 

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      2. Le consulte di cui al comma 1 del presente articolo sono formate da tre rappresentanti degli enti iscritti all'albo regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 5, comma 3, da tre rappresentanti degli enti pubblici o delle organizzazioni private iscritti all'albo nazionale di cui al citato articolo 5 operanti sul territorio di riferimento delle stesse, da tre delegati dei giovani in servizio civile nei territori di competenza e da due rappresentanti della regione o della provincia autonoma.
      3. Le consulte di cui al comma 1 del presente articolo esprimono pareri alla regione o alla provincia autonoma di pertinenza, nonché all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 6, 7, 9 e 10.
      4. La Consulta nazionale per il servizio civile nazionale di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 13.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, determinato in euro 171.430.000 per l'anno 2009, in euro 127.287.000 per l'anno 2010 e in euro 127.035.000 per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nella tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, alla voce «Art. 19 - Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)».
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Norme finali).

      1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000,

 

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n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
      2. Alla data di entrata in vigore della presente legge la legge 6 marzo 2001, n. 64, e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono abrogati.


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