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PDL N. 2574

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2574



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASTIELLO, ANGELI, BARBIERI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CASSINELLI, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, COSENZA, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FRANZOSO, FUCCI, GALATI, HOLZMANN, IAPICCA, LEHNER, MALGIERI, MARINELLO, MIGLIORI, MINASSO, PAGLIA, PELINO, MARIO PEPE (PD), PUGLIESE, RAISI, SBAI, SOGLIA, SPECIALE, TADDEI, TAGLIALATELA, TORRISI, VALENTINI, VELLA, ZACCHERA

Misure per la fruizione turistica e ricreativa dei beni culturali e ambientali dei comuni costieri ricadenti nelle aree naturali protette, nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale

Presentata il 1o luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata predisposta per stabilire una serie di misure finalizzate a promuovere lo sviluppo della cultura e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali costieri.
      I beni culturali e ambientali, indipendentemente dalla dichiarazione di appartenenza, sono di patrimonio della nazione.
      Tra le finalità della presente proposta di legge c'è quella di incentivare il turismo ricreativo con particolare riguardo al turismo ecocompatibile.
      Si intende, inoltre, migliorare l'integrazione tra cittadini residenti e possibili attività imprenditoriali di natura socio-economica.
      La presente proposta di legge vuole accentuare l'estrema importanza del tema dell'ambiente strettamente connesso con il nostro patrimonio artistico che, come è noto, in Italia rappresenta una
 

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grande ricchezza. È infatti l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) che dichiara che l'Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei siti considerati patrimonio dell'umanità.
      Il patrimonio rappresenta l'eredità del passato di cui oggi noi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future: i nostri patrimoni sono fonte insostituibile di vita e di ispirazione.
      La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo della cultura e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali costieri dal punto di vista turistico e ricreativo. Stabilisce, inoltre, che sia effettuato un censimento dei suddetti beni nei termini fissati dallo stesso articolo.
      Nell'articolo 2 si prevede che il patrimonio dei beni culturali e ambientali sia censito secondo un programma nazionale stabilito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per i beni e le attività culturali, che si avvale, a tale fine, di un'apposita commissione nazionale interministeriale.
      Nel comma 2 dello stesso articolo si specificano la composizione e la durata della commissione.
      Nell'articolo 3 sono disciplinati i regimi di tutela delle aree, a seconda della zona di protezione, speciale o protetta.
      L'articolo 4 definisce la tutela dei beni culturali e ambientali costieri in base alla legge, se essi sono presenti nell'elenco ufficiale redatto dalla commissione nazionale interministeriale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
      L'articolo 5 stabilisce che la responsabilità della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali costieri è posta a carico dei gestori delle aree protette e, per tutti gli altri beni, dei comuni competenti territorialmente.
      Prevede altresì che gli enti responsabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un regolamento per la gestione e la fruizione dei rispettivi beni.
      Per quanto riguarda la gestione dei suddetti beni, essa sarà affidata, per quanto possibile, a operatori turistici e culturali, al fine di incentivare la crescita economica, mentre per la loro valorizzazione o promozione, gli enti responsabili potranno stipulare convenzioni con cooperative e con organizzazioni di volontariato.
      Per i beni culturali di interesse religioso, l'articolo 6 prevede che gli enti e i comuni di cui all'articolo 5 possono stipulare con le diocesi cattoliche, o di altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, convenzioni per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali costieri. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      Gli articoli 7 e 8 prevedono che l'ente o il comune di cui all'articolo 5 istituisca una commissione per la gestione dei beni culturali e ambientali, a garanzia della loro tutela, e che la sorveglianza di tali beni è affidata al Corpo forestale dello Stato, con la collaborazione delle altre Forze di polizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizione dei beni culturali e ambientali costieri).

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, nonché di rendere fruibili a livello turistico e valorizzare i beni culturali e ambientali costieri attraverso l'adozione di metodi di gestione degli stessi beni da parte dei cittadini residenti e di gestione delle attività socio-economiche nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1997, n. 357.
      2. Fatto salvo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per beni culturali e ambientali costieri si intendono i beni culturali e ambientali definiti ai sensi del medesimo codice, ricadenti entro 2 chilometri dalla zona di battigia.
      3. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è effettuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento dei beni culturali e ambientali costieri.
      4. Il censimento di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 3.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il rispettivo territorio, all'individuazione dei beni culturali e ambientali costieri ai fini del censimento

 

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di cui al comma 3 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.
(Censimento dei beni culturali e ambientali costieri).

      1. Il censimento dei beni culturali e ambientali costieri, di cui all'articolo 1, comma 3, è effettuato in base a un programma nazionale di monitoraggio, da attivare a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali che si avvalgono di una Commissione nazionale interministeriale per la promozione, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali costieri ai fini della redazione dell'elenco ufficiale dei beni oggetto del medesimo censimento.
      2. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta da esperti di elevata professionalità. Della Commissione fanno parte di diritto il direttore generale della protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici, e per i beni architettonici competenti per i territori nei quali ricadono i beni culturali e ambientali costieri.
      3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, i beni culturali e ambientali costieri compresi nell'elenco ufficiale redatto ai sensi del comma 1 del presente articolo sono sottoposti ad uno speciale regime di salvaguardia al fine, in particolare, di consentire la loro fruizione turistica e ricreativa nonché la loro valorizzazione.

Art. 3.
(Beni culturali e ambientali costieri ricadenti in ambito protetto o non protetto).

      1. I beni culturali e ambientali costieri ricadenti in ambito protetto sono soggetti

 

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ai regimi di tutela previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394.
      2. In riferimento alla particolare conformazione dei beni culturali e ambientali costieri, le aree protette dotate di enti gestori provvedono ad appositi strumenti di fruizione e di valorizzazione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio nel suo complesso e alla sua promozione turistica e ricreativa.
      3. Nel caso in cui i beni culturali e ambientali costieri ricadano nell'ambito della zona di protezione speciale (ZPS), o di un sito di importanza comunitaria (SIC), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 409/79/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito dei comuni competenti provvedere ad appositi strumenti di fruizione e di valorizzazione con le finalità individuate al comma 2.
      4. I beni culturali e ambientali costieri che non ricadono in alcun ambito protetto ma che sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono da considerare protetti a tutti gli effetti di legge e ad essi si applicano i regimi di tutela, di fruizione e di valorizzazione di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Regimi di tutela vigenti sui beni culturali e ambientali costieri).

      1. I beni culturali e ambientali costieri sui quali sussistono strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tutelati, valorizzati e resi fruibili ai sensi della medesima legge.

Art. 5.
(Gestione dei beni culturali e ambientali costieri).

      1. La responsabilità della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali

 

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costieri è attribuita agli enti gestori delle aree protette qualora essi ricadano in ambito protetto anche parzialmente e ai comuni competenti territorialmente per quanto riguarda gli altri beni culturali e ambientali costieri iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.
      2. L'ente individuato ai sensi del comma 1 provvede ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per la gestione dei beni culturali e ambientali costieri nel rispetto delle finalità della medesima legge.
      3. La gestione dei beni culturali e ambientali costieri deve essere affidata, per quanto possibile, a operatori dei settori del turismo e della cultura, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costieri locali.
      4. Per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali e ambientali costieri e delle attività culturali locali nonché per l'incremento e per la valorizzazione del turismo sostenibile, gli enti gestori delle aree protette e i comuni, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con cooperative e con organizzazioni culturali di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

Art. 6.
(Beni culturali e ambientali costieri di interesse religioso).

      1. Gli enti gestori delle aree protette e i comuni, singoli o associati, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali e ambientali costieri di interesse religioso. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze di altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al periodo precedente nella disponibilità delle stesse rappresentanze. Le convenzioni sono finanziate dal Ministro

 

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per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del medesimo Ministro, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

Art. 7.
(Commissioni per la gestione dei beni culturali e ambientali costieri).

      1. L'ente gestore dei beni culturali e ambientali costieri, individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, provvede a istituire una commissione incaricata della gestione esecutiva dei medesimi, a garanzia della loro tutela, fruizione e valorizzazione e in conformità alle finalità della presente legge.
      2. La composizione e le competenze della commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8.
(Sorveglianza dei beni culturali e ambientali costieri).

      1. La sorveglianza dei beni culturali e ambientali costieri è affidata al Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, a tale fine, della collaborazione delle altre Forze di polizia.


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