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PDL 1668

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1668



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CATANOSO, BARBA, BARBIERI, BIASOTTI, BRIGANDÌ, CASSINELLI, CASTIELLO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, GRIMALDI, HOLZMANN, JANNONE, LAMORTE, ANGELA NAPOLI, OLIVERIO, PELINO, PORCU, RAISI, SAMMARCO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, ZACCHERA

Istituzione del Nucleo operativo agroalimentare e forestale del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 18 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato è una Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema che concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica (ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121) nonché al controllo del territorio. Il Corpo svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle specie animali e vegetali protette nonché delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche, la tutela del patrimonio naturalistico nazionale e la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.
      In particolare, il Corpo ha competenza in materia e svolge, fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, le seguenti funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti:

          a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare

 

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riferimento alle aree rurali e montane;

          b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, comunemente nota come «Convenzione CITES», e della relativa normativa comunitaria;

          d) vigilanza e controllo sull'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

          e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

          f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

          g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

          h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

          i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

          l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

          m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

          n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

          o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

          p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti statali.

      Nel settore agroalimentare e forestale, per lo svolgimento dell'attività di prevenzione, accertamento e individuazione dei reati e degli illeciti in materia agroalimentare, il Corpo si è dotato, a livello territoriale, dei nuclei di controllo dei regolamenti comunitari (più di 80 nuclei composti da circa 350 unità) e, a livello centrale, del Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), composto da circa 15 unità

 

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e posto alle dipendenze del Servizio di polizia agroalimentare del Corpo forestale dello Stato, con compiti di indirizzo, coordinamento e supporto delle attività svolte dalle strutture periferiche.
      A queste strutture viene dato supporto anche da parte dei 1.200 comandi stazione presenti sul territorio nazionale al fine di garantire una maggiore azione di tutela della sicurezza dei consumatori e della corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e forestale.
      L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ex Ispettorato centrale repressione frodi, fu istituito dal decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, e posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso è l'organo tecnico dello Stato incaricato del controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione, con funzioni di prevenzione e repressione delle frodi.
      L'Ispettorato opera anche in concorso con altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il Comando carabinieri per la sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Comando carabinieri politiche agricole (articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986). Ha, inoltre, rapporti di collaborazione con il Corpo delle capitanerie di porto, i servizi doganali e con i servizi di controllo del Servizio sanitario nazionale.
      Fra i compiti dell'Ispettorato vi è quello di emettere ordinanze d'ingiunzione in quanto autorità competente a decidere ai sensi della legge n. 898 del 1986 (controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), del decreto-legge n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1987 (inosservanza di obblighi o divieti comunitari in materia agricola), della legge n. 213 del 1997 e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 298 del 1998 (classificazione delle carcasse bovine) nonché in materia vitivinicola (legge n. 164 del 1992, decreto legislativo n. 260 del 2000 e legge n. 82 del 2006), nel settore dell'olio (decreto legislativo n. 225 del 2005), nel settore dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG) (decreto legislativo n. 297 del 2004), nel settore della carne bovina (decreto legislativo n. 58 del 2004) e nel settore dei mangimi.
      Tutto il personale, per l'espletamento delle funzioni a cui è preposto, assume la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale.
      In Italia, oltre le sedi dipartimentali dirigenziali presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono presenti gli uffici dirigenziali periferici (quasi uno per regione), con 14 sedi distaccate e con 6 laboratori di analisi.
      Quale organo tecnico nel settore agroalimentare, in tutti i ruoli, il personale (circa 900 unità) è in possesso dei seguenti titoli: laurea in scienze agrarie e forestali, chimica, scienze e tecnologie alimentari, biologia, giurisprudenza, economia e commercio, e diploma in perito agrario, perito agrotecnico, enologia, perito chimico, perito informatico, ragioniere e perito tecnico commerciale.
      L'Ispettorato centrale stipula convenzioni di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari e con altri istituti pubblici qualificati al fine di svolgere ricerche per la messa a punto di nuove metodiche analitiche da applicare al controllo e per l'effettuazione di analisi specialistiche.
      Nella ricerca scientifica finalizzata alla lotta alle frodi sono utilizzate le moderne tecniche quali la risonanza magnetica nucleare e la spettrofotometria di massa isotopica per l'individuazione di eventuali sofisticazioni (annacquamento, zuccheraggio) e per la verifica, attraverso la creazione di banche dati annuali di riferimento della zona d'origine dichiarata del prodotto.
      L'Ispettorato, inoltre, individua metodologie e parametri analitici per valutare la genuinità e la qualità di formaggi italiani
 

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di pregio e procede all'analisi della composizione isotopica naturale di prodotti quali olii extravergini di oliva a denominazione di origine, miele, succhi di arancia, ai fini della loro caratterizzazione in relazione all'origine.
      Le analogie tra le due istituzioni, NAF e Ispettorato, sono evidenti: appartengono entrambe al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono poste alle dirette dipendenze del Ministero, sono organismi con personale avente qualifiche di polizia giudiziaria, sono preposte ai controlli per il rispetto della normativa nazionale e internazionale nel settore agroalimentare, compiono entrambe controlli per la tutela dei prodotti DOP, IGP e STG (decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1o dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005), nel settore dei prodotti da agricoltura biologica, ai fini della prevenzione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina, comunemente nota con l'acronimo «BSE» (decreto-legge n. 1 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2001), sui prodotti e sulle piante geneticamente modificati; hanno, infine, la competenza per tutto il settore agroalimentare.
      Inoltre, svolgono i controlli sul settore dei finanziamenti comunitari in agricoltura a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che è subentrato al Fondo europeo agricolo di ordinamento e garanzia (FEOGA) (decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006), e collaborano per i controlli effettuati congiuntamente.
      L'accorpamento dell'Ispettorato centrale e del NAF del Corpo forestale dello Stato in una nuova struttura, il Nucleo operativo agroalimentare e forestale (NOAF), è auspicabile in quanto:

          1) esistono profonde analogie di competenze tra le due strutture (spesso in sovrapposizione) nel settore agroalimentare;

          2) sono già da tempo in atto continue e proficue collaborazioni di lavoro tra le due strutture appartenenti allo stesso Ministero grazie all'interscambio delle specifiche esperienze e competenze professionali;

          3) i presupposti per creare una struttura operativa di polizia su tutto il territorio nazionale, con potenzialità enormi per contrastare le violazioni delle normative vigenti in materia di frodi agroalimentari e forestali nonché per garantire i produttori e gli operatori del settore che operano in maniera onesta, sono validi e importanti;

          4) sussistono ragioni di tipo amministrativo, giuridico e politico che spingono all'accorpamento delle due strutture, anche ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica.

      Gli obiettivi che si potrebbero realizzare in seguito all'accorpamento dei due enti sono i seguenti:

          1) razionalizzazione dei controlli riducendo il peso degli stessi sulle aziende, attualmente sottoposte a verifica da parte di due enti autonomi aventi le stesse competenze;

          2) maggiore incremento della professionalità e dell'incisività dell'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          3) riduzione del numero degli organismi con funzioni simili dipendenti dallo stesso Ministero, con benefìci organizzativi e operativi;

          4) razionalizzazione della spesa tramite l'accorpamento di uffici delle due strutture, la dismissione di gran parte degli uffici in affitto all'Ispettorato centrale e l'eliminazione di un Dipartimento del Ministero;

          5) ottimizzazione dell'impiego di personale avente funzioni di polizia in controlli tecnico-specialistici;

          6) aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica mediante una riorganizzazione attenta e rispettosa delle necessità e delle esperienze del settore;

 

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          7) attuazione del principio della terzietà in campo amministrativo, nei confronti dei soggetti incaricati di effettuare gli accertamenti di irregolarità e di quelli deputati ad emettere le relative ordinanze di ingiunzione affidando quest'ultimo compito a un Dipartimento del Ministero.

      Tali obiettivi possono essere conseguiti:

          1) affidando al NOAF funzioni esclusive di polizia agroalimentare;

          2) prevedendo il passaggio di tutto il personale, dei laboratori, delle attrezzature, dei mezzi, delle strutture e delle competenze dell'Ispettorato centrale al NOAF, fatta salva la funzione di autorità competente a emettere ordinanze ingiuntive che rimane in capo a un dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          3) prevedendo la totale equiparazione del personale del soppresso Ispettorato centrale a quello con funzioni amministrative, tecniche e scientifiche del Corpo forestale dello Stato e il mantenimento dell'anzianità di servizio già acquisita;

          4) istituendo il ruolo direttivo tecnico e amministrativo del Corpo forestale dello Stato;

          5) inquadrando il personale dell'Ispettorato centrale nelle qualifiche dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni tecniche e amministrative;

          6) disegnando le nuove piante organiche per le varie sedi del NOAF, prevedendo la possibilità per il personale, in sede di prima attuazione della legge, di transitare nelle sedi più vicine agli uffici di provenienza;

          7) prevedendo la possibilità di mobilità in uscita verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e verso altre amministrazioni pubbliche per il personale non intenzionato a transitare nel NOAF;

          8) prevedendo l'incameramento dei capitoli di spesa, dei capitoli di finanziamento dell'attività, degli straordinari, del Fondo unico di amministrazione (FUA) e delle altre indennità a disposizione dell'Ispettorato centrale a copertura della spesa necessaria a inquadrare il personale dello stesso Ispettorato nel sistema contrattuale vigente per il Corpo forestale dello Stato;

          9) prevedendo che una percentuale pari al 25 per cento delle sanzioni erogate dal Corpo forestale dello Stato confluisca nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo per i conseguenti adeguamenti previdenziali e assistenziali.

      Dalle premesse e dalle analisi effettuate l'ipotesi in argomento appare pienamente fattibile, previo comunque un approfondito esame degli uffici tecnici contabili delle due amministrazioni, in quanto non comporterebbe costi bensì risparmi di gestione pari a circa 1,5 milioni di euro. Sarebbero, inoltre, incentivate le attività ispettive e di controllo e recuperate ulteriori risorse importanti per migliorare e potenziare le strutture e la professionalità del Corpo forestale dello Stato. Per la pubblica amministrazione e per le casse dello Stato sarebbe un indubbio vantaggio, sia economico sia di efficienza e di efficacia del servizio prestato all'utenza. Il riordinamento previsto dalla presente proposta di legge porterebbe, quindi, a un concreto rafforzamento delle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a un potenziale sviluppo professionale del Corpo forestale dello Stato e a un miglioramento lavorativo ed economico del personale dell'Ispettorato centrale. Infine, l'accorpamento proposto permetterebbe di avere una struttura capillare sul territorio e professionalmente elevata a garanzia del comparto agroalimentare e della collettività e consentirebbe al nostro Paese di avere un'immagine forte, sicura e affidabile nei confronti dell'Unione europea e della comunità internazionale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Nucleo operativo agroalimentare e forestale (NOAF) del Corpo forestale dello Stato (CFS), al quale sono trasferiti tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ), che è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il NOAF è articolato in sedi periferiche di livello provinciale e in una sede centrale di coordinamento che fa capo al servizio di polizia agroalimentare del CFS.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, le sedi periferiche del NOAF sono quelle dell'ICQ attualmente in funzione, compresi i laboratori e le sedi presso le quali sono istituiti i nuclei di controllo dei regolamenti comunitari del CFS.
      4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'istituzione delle sedi periferiche del NOAF nelle province nel cui territorio non sono presenti uffici del CFS e alla individuazione del personale che, prioritariamente su base volontaria, è destinato a prestare servizio in tali sedi.

Art. 2.

      1. Il personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche del soppresso ICQ alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli del personale che svolge funzioni tecniche e amministrative del CFS, mantenendo i profili professionali di appartenenza e acquisendo la denominazione e il trattamento economico stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale del soppresso ICQ con qualifiche direttive è inquadrato nel ruolo

 

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direttivo tecnico e amministrativo del CFS di cui al comma 3.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le declaratorie attinenti le funzioni e i compiti del ruolo direttivo tecnico e amministrativo del CFS e le modalità per le progressioni di carriera da e all'interno dei ruoli, direttivo e non direttivo, compresi i periodi e le tipologie didattiche dei relativi corsi di formazione, in conformità alle procedure, alle modalità e ai tempi stabiliti dalla normativa vigente per le progressioni di carriera del personale già appartenente ai ruoli direttivo e non direttivo del CFS, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio nella posizione economica e nella posizione giuridica di provenienza prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.
      4. La dotazione organica dei ruoli del personale del CFS che svolge attività tecnico-scientifica e amministrativa è aumentata in numero pari a quello dei posti in dotazione alle direzioni generali del soppresso ICQ.
      5. La dotazione organica del ruolo direttivo tecnico e amministrativo del CFS è pari a quella dei laboratori del soppresso ICQ, incrementata del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010.
      6. I posti in aumento di cui al comma 5, con decorrenza dal 1o gennaio 2010, sono riservati al personale dei ruoli del CFS che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale e amministrativa.
      7. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti dell'ICQ, comprensiva delle unità che svolgono funzioni di reggenza degli uffici di livello dirigenziale, è posta in aumento alla dotazione organica del ruolo dei dirigenti del CFS.
      8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di inquadramento del personale che svolge funzioni di reggenza degli uffici di livello dirigenziale del soppresso ICQ nel ruolo dei dirigenti del CFS.
 

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Art. 3.

      1. Al fine di perseguire una effettiva riduzione della spesa pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture del CFS e del soppresso ICQ di livello dirigenziale, compresi le sedi periferiche e i laboratori dell'ICQ, ricadenti nello stesso territorio provinciale, sono accorpati in un'unica sede, secondo criteri di razionalità economica, efficienza ed efficacia della funzione amministrativa del servizio sul territorio di riferimento.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge il personale di livello dirigenziale del soppresso ICQ rimane responsabile della sede di appartenenza fino alla definizione delle procedure di mobilità e concorsuali di cui ai commi 3 e 4.
      3. Il comando delle sedi provinciali del NOAF è affidato all'appartenente al ruolo direttivo tecnico e amministrativo che riveste il più alto grado nell'ambito dell'ufficio interessato, dando priorità al dipendente dirigente non avente titolo al comando di un ufficio di livello dirigenziale del CFS.
      4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, bandisce, con proprio decreto, un concorso nazionale per la copertura dei posti di comando degli uffici di livello dirigenziale del CFS, al quale può partecipare il personale dirigente del CFS e del soppresso ICQ. I criteri per la valutazione dei titoli professionali, le modalità di effettuazione del concorso e le procedure per la mobilità del personale vincitore sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      5. Il personale dirigente del soppresso ICQ incaricato del comando di una sede provinciale del NOAF è tenuto a frequentare un corso di formazione della durata minima di quattro mesi presso la Scuola del CFS o presso la Scuola superiore di polizia per l'acquisizione delle nozioni in materia di polizia giudiziaria e ambientale,

 

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di pubblica sicurezza e di pubblico soccorso.
      6. Il personale dirigenziale del soppresso ICQ è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli dirigenziali del CFS e ne assume la stessa denominazione e lo stesso trattamento economico.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure di disdetta delle locazioni delle strutture del CFS e del soppresso ICQ che sono oggetto di accorpamento in attuazione di quanto disposto dalla medesima legge. Ai fini dell'accorpamento, è data priorità alle strutture di proprietà del CFS o del soppresso ICQ, demaniali, in concessione d'uso gratuito o a canone agevolato e ai relativi oneri si provvede con le risorse economiche già disponibili nei capitoli di bilancio del CFS e del soppresso ICQ.

      2. Qualora non sia possibile procedere all'accorpamento ai sensi del comma 1, il comandante regionale del CFS avvia immediatamente le procedure per l'individuazione di una sede idonea, anche attraverso la collaborazione del competente organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

      1. Al personale del soppresso ICQ che non intende transitare nei ruoli del personale tecnico e amministrativo del CFS è concessa la facoltà di transitare, a domanda, in altre strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di altre amministrazioni dello Stato senza pregiudizio per la dotazione organica di provenienza.
      2. Il personale dirigente del soppresso ICQ che non intende effettuare il corso di formazione di cui all'articolo 3, comma 5,

 

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è posto in mobilità presso altre amministrazioni dello Stato.
      3. È autorizzato l'inquadramento nei ruoli del CFS del personale già appartenuto ai medesimi ruoli e transitato, a qualsiasi titolo per effetto di processi di mobilità, nei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, ai fini del prioritario impiego nelle strutture del NOAF del territorio della regione ove il personale medesimo presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento è disposto, previa richiesta del personale interessato da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il limite dei posti vacanti delle dotazioni organiche del CFS, nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti o equivalenti a quelle rivestite dal personale interessato all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione interessata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

      1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in particolare, di quelli derivanti dagli adeguamenti previdenziali e assistenziali del personale del CFS, nonché per incrementare l'efficienza dei servizi del Corpo, è messa a disposizione del Corpo stesso una percentuale pari al 25 per cento dei proventi contravvenzionali derivanti da qualsiasi sanzione pecuniaria elevata dal personale da esso dipendente.

 

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      2. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le risorse di cui al comma 1 confluiscono, con cadenza annuale, nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del CFS e sono impiegate in conformità alle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


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