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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1668 |
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, comunemente nota come «Convenzione CITES», e della relativa normativa comunitaria;
d) vigilanza e controllo sull'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;
m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti statali.
Nel settore agroalimentare e forestale, per lo svolgimento dell'attività di prevenzione, accertamento e individuazione dei reati e degli illeciti in materia agroalimentare, il Corpo si è dotato, a livello territoriale, dei nuclei di controllo dei regolamenti comunitari (più di 80 nuclei composti da circa 350 unità) e, a livello centrale, del Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), composto da circa 15 unità
1) esistono profonde analogie di competenze tra le due strutture (spesso in sovrapposizione) nel settore agroalimentare;
2) sono già da tempo in atto continue e proficue collaborazioni di lavoro tra le due strutture appartenenti allo stesso Ministero grazie all'interscambio delle specifiche esperienze e competenze professionali;
3) i presupposti per creare una struttura operativa di polizia su tutto il territorio nazionale, con potenzialità enormi per contrastare le violazioni delle normative vigenti in materia di frodi agroalimentari e forestali nonché per garantire i produttori e gli operatori del settore che operano in maniera onesta, sono validi e importanti;
4) sussistono ragioni di tipo amministrativo, giuridico e politico che spingono all'accorpamento delle due strutture, anche ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica.
Gli obiettivi che si potrebbero realizzare in seguito all'accorpamento dei due enti sono i seguenti:
1) razionalizzazione dei controlli riducendo il peso degli stessi sulle aziende, attualmente sottoposte a verifica da parte di due enti autonomi aventi le stesse competenze;
2) maggiore incremento della professionalità e dell'incisività dell'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
3) riduzione del numero degli organismi con funzioni simili dipendenti dallo stesso Ministero, con benefìci organizzativi e operativi;
4) razionalizzazione della spesa tramite l'accorpamento di uffici delle due strutture, la dismissione di gran parte degli uffici in affitto all'Ispettorato centrale e l'eliminazione di un Dipartimento del Ministero;
5) ottimizzazione dell'impiego di personale avente funzioni di polizia in controlli tecnico-specialistici;
6) aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica mediante una riorganizzazione attenta e rispettosa delle necessità e delle esperienze del settore;
7) attuazione del principio della terzietà in campo amministrativo, nei confronti dei soggetti incaricati di effettuare gli accertamenti di irregolarità e di quelli deputati ad emettere le relative ordinanze di ingiunzione affidando quest'ultimo compito a un Dipartimento del Ministero.
Tali obiettivi possono essere conseguiti:
1) affidando al NOAF funzioni esclusive di polizia agroalimentare;
2) prevedendo il passaggio di tutto il personale, dei laboratori, delle attrezzature, dei mezzi, delle strutture e delle competenze dell'Ispettorato centrale al NOAF, fatta salva la funzione di autorità competente a emettere ordinanze ingiuntive che rimane in capo a un dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
3) prevedendo la totale equiparazione del personale del soppresso Ispettorato centrale a quello con funzioni amministrative, tecniche e scientifiche del Corpo forestale dello Stato e il mantenimento dell'anzianità di servizio già acquisita;
4) istituendo il ruolo direttivo tecnico e amministrativo del Corpo forestale dello Stato;
5) inquadrando il personale dell'Ispettorato centrale nelle qualifiche dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni tecniche e amministrative;
6) disegnando le nuove piante organiche per le varie sedi del NOAF, prevedendo la possibilità per il personale, in sede di prima attuazione della legge, di transitare nelle sedi più vicine agli uffici di provenienza;
7) prevedendo la possibilità di mobilità in uscita verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e verso altre amministrazioni pubbliche per il personale non intenzionato a transitare nel NOAF;
8) prevedendo l'incameramento dei capitoli di spesa, dei capitoli di finanziamento dell'attività, degli straordinari, del Fondo unico di amministrazione (FUA) e delle altre indennità a disposizione dell'Ispettorato centrale a copertura della spesa necessaria a inquadrare il personale dello stesso Ispettorato nel sistema contrattuale vigente per il Corpo forestale dello Stato;
9) prevedendo che una percentuale pari al 25 per cento delle sanzioni erogate dal Corpo forestale dello Stato confluisca nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo per i conseguenti adeguamenti previdenziali e assistenziali.
Dalle premesse e dalle analisi effettuate l'ipotesi in argomento appare pienamente fattibile, previo comunque un approfondito esame degli uffici tecnici contabili delle due amministrazioni, in quanto non comporterebbe costi bensì risparmi di gestione pari a circa 1,5 milioni di euro. Sarebbero, inoltre, incentivate le attività ispettive e di controllo e recuperate ulteriori risorse importanti per migliorare e potenziare le strutture e la professionalità del Corpo forestale dello Stato. Per la pubblica amministrazione e per le casse dello Stato sarebbe un indubbio vantaggio, sia economico sia di efficienza e di efficacia del servizio prestato all'utenza. Il riordinamento previsto dalla presente proposta di legge porterebbe, quindi, a un concreto rafforzamento delle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a un potenziale sviluppo professionale del Corpo forestale dello Stato e a un miglioramento lavorativo ed economico del personale dell'Ispettorato centrale. Infine, l'accorpamento proposto permetterebbe di avere una struttura capillare sul territorio e professionalmente elevata a garanzia del comparto agroalimentare e della collettività e consentirebbe al nostro Paese di avere un'immagine forte, sicura e affidabile nei confronti dell'Unione europea e della comunità internazionale.
1. È istituito il Nucleo operativo agroalimentare e forestale (NOAF) del Corpo forestale dello Stato (CFS), al quale sono trasferiti tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ), che è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il NOAF è articolato in sedi periferiche di livello provinciale e in una sede centrale di coordinamento che fa capo al servizio di polizia agroalimentare del CFS.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, le sedi periferiche del NOAF sono quelle dell'ICQ attualmente in funzione, compresi i laboratori e le sedi presso le quali sono istituiti i nuclei di controllo dei regolamenti comunitari del CFS.
4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'istituzione delle sedi periferiche del NOAF nelle province nel cui territorio non sono presenti uffici del CFS e alla individuazione del personale che, prioritariamente su base volontaria, è destinato a prestare servizio in tali sedi.
1. Il personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche del soppresso ICQ alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli del personale che svolge funzioni tecniche e amministrative del CFS, mantenendo i profili professionali di appartenenza e acquisendo la denominazione e il trattamento economico stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale del soppresso ICQ con qualifiche direttive è inquadrato nel ruolo
1. Al fine di perseguire una effettiva riduzione della spesa pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture del CFS e del soppresso ICQ di livello dirigenziale, compresi le sedi periferiche e i laboratori dell'ICQ, ricadenti nello stesso territorio provinciale, sono accorpati in un'unica sede, secondo criteri di razionalità economica, efficienza ed efficacia della funzione amministrativa del servizio sul territorio di riferimento.
2. In sede di prima attuazione della presente legge il personale di livello dirigenziale del soppresso ICQ rimane responsabile della sede di appartenenza fino alla definizione delle procedure di mobilità e concorsuali di cui ai commi 3 e 4.
3. Il comando delle sedi provinciali del NOAF è affidato all'appartenente al ruolo direttivo tecnico e amministrativo che riveste il più alto grado nell'ambito dell'ufficio interessato, dando priorità al dipendente dirigente non avente titolo al comando di un ufficio di livello dirigenziale del CFS.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, bandisce, con proprio decreto, un concorso nazionale per la copertura dei posti di comando degli uffici di livello dirigenziale del CFS, al quale può partecipare il personale dirigente del CFS e del soppresso ICQ. I criteri per la valutazione dei titoli professionali, le modalità di effettuazione del concorso e le procedure per la mobilità del personale vincitore sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Il personale dirigente del soppresso ICQ incaricato del comando di una sede provinciale del NOAF è tenuto a frequentare un corso di formazione della durata minima di quattro mesi presso la Scuola del CFS o presso la Scuola superiore di polizia per l'acquisizione delle nozioni in materia di polizia giudiziaria e ambientale,
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure di disdetta delle locazioni delle strutture del CFS e del soppresso ICQ che sono oggetto di accorpamento in attuazione di quanto disposto dalla medesima legge. Ai fini dell'accorpamento, è data priorità alle strutture di proprietà del CFS o del soppresso ICQ, demaniali, in concessione d'uso gratuito o a canone agevolato e ai relativi oneri si provvede con le risorse economiche già disponibili nei capitoli di bilancio del CFS e del soppresso ICQ.
2. Qualora non sia possibile procedere all'accorpamento ai sensi del comma 1, il comandante regionale del CFS avvia immediatamente le procedure per l'individuazione di una sede idonea, anche attraverso la collaborazione del competente organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. Al personale del soppresso ICQ che non intende transitare nei ruoli del personale tecnico e amministrativo del CFS è concessa la facoltà di transitare, a domanda, in altre strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di altre amministrazioni dello Stato senza pregiudizio per la dotazione organica di provenienza.
2. Il personale dirigente del soppresso ICQ che non intende effettuare il corso di formazione di cui all'articolo 3, comma 5,
1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in particolare, di quelli derivanti dagli adeguamenti previdenziali e assistenziali del personale del CFS, nonché per incrementare l'efficienza dei servizi del Corpo, è messa a disposizione del Corpo stesso una percentuale pari al 25 per cento dei proventi contravvenzionali derivanti da qualsiasi sanzione pecuniaria elevata dal personale da esso dipendente.
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