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PDL N. 1095

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1095



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernenti l'introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il divieto di candidatura in più di una circoscrizione

Presentata il 21 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, si è passati da un sistema elettorale di tipo prevalentemente maggioritario a uno di tipo proporzionale.
      Sin da subito sono emersi taluni gravi limiti della citata legge approvata poco prima della tornata elettorale del 9 e 10 aprile 2006, in relazione al particolare sistema adottato.

      Obiettivo della presente proposta di legge è quello di restituire agli elettori il diritto di esprimere la preferenza in favore dei candidati presenti nelle liste.

      Si tratta dunque di una proposta che esula dall'invischiarsi nella difficile questione circa la scelta del sistema elettorale sul quale meglio si innesti la forma di governo di tipo parlamentare e, segnatamente, riguardo l'opportunità di un ritorno al sistema maggioritario misto, mantenendo le proporzioni tra quota proporzionale e maggioritaria, risultate dall'esito della consultazione referendaria del 1993, per introdurre, invece, alcuni ritocchi significativamente imposti dall'esperienza.

      Non esiste un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma meritano di essere fruiti gli aspetti vantaggiosi del sistema prescelto. È noto, infatti, che l'inconveniente maggiore legato al sistema proporzionale è quello di creare instabilità governativa, sia per il peso attribuito ai partiti minori, sia perché l'alta frammentazione produce spesso maggioranze assai
 

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risicate. Ma è altrettanto noto che il pregio del sistema proporzionale risiede nelle sue democraticità e rappresentatività in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese.

      Se la legge n. 270 del 2005 pone rimedio all'inconveniente dell'instabilità governativa mediante i meccanismi della clausola di sbarramento e del premio di maggioranza, la previsione delle cosiddette «liste bloccate», in cui la preferenza è sottratta ai cittadini per essere delegata ai partiti, snatura tuttavia l'essenza proporzionale del sistema, finendo con l'annullare l'idea stessa di rappresentanza costituzionale.

      Il Parlamento, in quanto dotato del più alto grado di legittimazione democratica, è il primo tra gli organi costituzionali rappresentativi del popolo. Avendo riguardo al tipo di rappresentanza parlamentare e a cosa debba intendersi per rappresentanza politica, nello sgombrare ogni accostamento alla rappresentanza civilistica, occorre precisare che il divieto di mandato imperativo a carico dei parlamentari viene esplicitato dall'articolo 67 della Costituzione. Al riguardo va ricordato che al parlamentare non può imporsi alcuna istruzione o direttiva riguardante l'esercizio delle sue funzioni. Il parlamentare, quindi, nei confronti dei propri elettori e del partito che lo ha candidato, non è responsabile da un punto di vista giuridico per il modo in cui esercita il proprio mandato.

      Ciò, tuttavia, non esclude una sua responsabilità politica, che si traduce, per i cittadini, nella possibilità di non votarlo alla scadenza del mandato e, per i partiti, nella scelta di non ricandidarlo alle successive elezioni. In realtà, oggi il secondo aspetto è divenuto assorbente e determinante rispetto al primo. Nella sostanza la rappresentanza politica non può affatto esaurirsi nella rappresentanza legale, atteso che essa non può prescindere dal voto popolare.

      La constatazione che i parlamentari non siano vincolabili da alcun mandato imperativo, non esclude che un mandato vi sia comunque, come peraltro si ricava dallo stesso significato etimologico del termine «deputato». Nondimeno, per la verifica del contenuto rappresentativo, occorre considerare tanto il rapporto elettore-eletto quanto la presenza mediatrice dei partiti politici. Più chiaramente il sistema elettorale deve garantire il rinnovarsi continuo del rapporto tra elettore ed eletto, in grado di assicurare il collegamento costante con il popolo, detentore del potere sovrano. Tutto ciò viene escluso dal sistema elettorale vigente che non garantisce la «responsiveness» dell'operato dei parlamentari alle esigenze dei rappresentati e che con le modifiche proposte si vuole riformare.

      La completa abolizione del voto di preferenza per i candidati all'interno della lista votata comporta un sostanziale limite alla possibilità del cittadino di esprimersi democraticamente, dal momento che i candidati risultano eletti, in via del tutto automatica, secondo l'ordine in cui compaiono nella lista.

      Per tale strada è negata in nuce ogni possibilità di rappresentanza parlamentare che sia in grado di identificare la reale situazione politica del Paese, con una significativa tutela delle minoranze e un'adeguata espressione del territorio, tutto a vantaggio delle segreterie di partito e di sistemi di selezione dei candidati, del tutto arbitrari e, comunque, sottratti da ogni valutazione espressa dall'elettore.

      L'articolato proposto si pone la precipua finalità di recuperare, dal punto di vista della rappresentanza, il rapporto tra eletti ed elettori che l'attuale sistema ha sostanzialmente annullato, in modo da assicurare il collegamento diretto tra l'eletto e il territorio. Lasciando intatta la complessiva portata della legge n. 270 del 2005, ossia il sistema elettorale proporzionale significativamente corretto con il premio di maggioranza, gli articoli della presente proposta di legge mirano, in sostanza, ad introdurre la preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento.

      La prospettata revisione appare, dunque, come il naturale approdo della crescente insoddisfazione per un sistema «oligarchico», di fatto rafforzato dalla
 

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legislazione vigente, ove il potere di nomina è appannaggio di un ristrettissimo numero di dirigenti dei partiti politici, con imbarazzante riduzione degli spazi di partecipazione democratica e con seri e fondati dubbi di costituzionalità delle norme introdotte nel 2005.

      Bloccando le liste e scegliendo dall'alto i candidati, attraverso una vera e propria cooptazione da parte delle segreterie dei partiti, escludendo di fatto la base elettorale da qualsiasi scelta, si ingenera un meccanismo perverso per cui il candidato stesso, anziché preoccuparsi di instaurare un forte legame con il territorio e con la propria base elettorale, è attento ad instaurare un rapporto di fedeltà politica con quei centri di potere decisionale cui è demandata la selezione e la scelta dei candidati. Tale regolamentazione produce la burocratizzazione del sistema e allontana i cittadini dalla politica, perché essi sono scoraggiati dall'assoluta mancanza di meccanismi di responsabilità degli eletti rispetto all'elettorato, che può individuarsi nell'impossibilità per l'elettore di non scegliere nuovamente il candidato che ha tradito la fiducia in lui precedentemente riposta ovvero che ha deluso l'elettore nello svolgimento del proprio mandato.

      La presente proposta di legge, con l'introduzione del voto di preferenza, si prefigge di ripristinare la partecipazione popolare nella scelta dei parlamentari, peraltro voluta dal costituente. La proposta di legge in oggetto introduce, siccome non previsto dalle richiamate leggi, il sistema della preferenza per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, modificando rispettivamente, l'articolo 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

      L'articolo 3 esclude in maniera tassativa la possibilità di presentare candidature in due o più circoscrizioni. Rimane confermato il già vigente divieto di contemporanea candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Lo spirito della norma è finalizzato a scongiurare la pratica attualmente vigente che affida alle segreterie dei partiti la possibilità di scegliere due volte i parlamentari una prima volta nella composizione delle liste e una seconda volta attraverso le candidature multiple dei leader e il gioco delle opzioni.

      La norma proposta si prefigge dunque lo scopo di affidare esclusivamente agli elettori la scelta dei loro rappresentanti nel Parlamento nazionale.

      All'articolo 4 si prevede una delega al Governo finalizzata a coordinare le modificazioni proposte con le disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 e nella legge n. 270 del 2005, laddove risultino incompatibili o contrastanti con le nuove norme.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Oltre al voto di lista, l'elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista, indicando il cognome del candidato prescelto e, in caso di omonimia, anche il nome, ovvero il numero progressivo attribuito al candidato prescelto».

Art. 2.

      1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Oltre al voto di lista, l'elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista, indicando il cognome del candidato prescelto e, in caso di omonimia, anche il nome, ovvero il numero progressivo attribuito al candidato prescelto».

Art. 3.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

 

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successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione è nulla»;

          b) all'articolo 20, secondo comma, dopo le parole: «gli atti di accettazione delle candidature,» sono inserite le seguenti: «accompagnati da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre circoscrizioni,»;

          c) l'articolo 85 è abrogato.

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a coordinare le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e nella legge 21 dicembre 2005, n. 270.


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