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PDL 2829

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2829


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e congedi parentali

Presentata il 19 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di congedi di maternità e congedi parentali necessita di un'ampia modifica a causa del progressivo cambiamento delle abitudini sociali e familiari delle coppie che intendono avere o adottare dei bambini. Se fino a pochi decenni fa il ricorso a strutture come gli asili nido o a figure come le baby sitter era una pratica scarsamente utilizzata, oggi è diventata quasi una routine, che, però, è resa di difficile attuazione a causa della ristrettezza dei bilanci familiari e della mancanza di posti negli asili nido comunali e statali. Per sopperire a questa mancanza le coppie con bambini al di sotto dei tre anni di età, residenti in grandi città o in metropoli urbane, hanno la possibilità di scegliere soltanto fra due opzioni: affidare i bambini a persone estranee retribuite, spesso conviventi con la famiglia, o decidere di prendere un lungo periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro, scelta in genere effettuata dalla madre.
      Tutto questo provoca notevoli disagi per la carriera lavorativa del genitore in aspettativa, nonché per la serenità e la stabilità dell'istituzione famiglia, primaria realtà sociale. La legislazione italiana ha previsto numerose misure a sostegno e tutela della maternità, per quanto riguarda sia le dipendenti del settore pubblico, sia del comparto privato. Recente è l'estensione delle tutele alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla gestione separata dell'INPS hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria) e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto.
 

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Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le libere professioniste iscritte alla citata gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l'effettiva astensione è un requisito indispensabile per usufruire dell'indennità. Le lavoratrici iscritte a una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro e hanno diritto all'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data.
      Ciò che però ancora non è compreso nella normativa è il godimento della piena parità di diritti da parte dei componenti il nucleo familiare, padre e madre, tanto che ad oggi i padri lavoratori hanno diritto a usufruire dei congedi solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o di decesso della stessa, oppure nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. L'indennità economica pagata dall'INPS alle lavoratrici dipendenti è pari all'80 per cento della retribuzione media globale giornaliera percepita nell'ultimo mese di lavoro.
      Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS è pagata un'indennità pari all'80 per cento del reddito da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità. Alle lavoratrici autonome spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione convenzionale. L'indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione.
      Il padre può godere soltanto di «congedi minori», tanto che, in caso di adozione o di affidamento, può richiedere i congedi di paternità solo in mancanza di un'analoga richiesta da parte della madre. Pertanto è strettamente necessario rivedere la legislazione vigente in materia, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, attraverso modifiche che prevedano l'attribuzione dei congedi indipendentemente al padre o alla madre, lasciando ai genitori ampia facoltà di scelta, nonché la possibilità per le madri lavoratrici, di prolungare il congedo di maternità, fino ai tre anni del bambino, per un massimo di trenta mensilità.
      In tale ultimo caso, l'indennità corrisposta è pari al 45 per cento della retribuzione e questo diritto è esteso anche ai padri lavoratori e ai genitori adottivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico» sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Per le lavoratrici che ne fanno esplicita richiesta il congedo di maternità può essere prolungato per il periodo che intercorre tra il quarto e il trentaseiesimo mese di vita del bambino, per un totale massimo di trenta mesi.
      2-ter. Le lavoratrici di cui al comma 2-bis del presente articolo sono soggette al trattamento economico previsto dall'articolo 22, comma 1».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 22 del testo unico, è sostituito dal seguente:

      «1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione, fino al quarto mese di vita del bambino, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. Per le lavoratrici che intendono usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2-bis, l'indennità di maternità è pari al 45 per cento della retribuzione, per un totale complessivo di trenta mesi».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 del testo unico è inserito il seguente:

      «2-bis. Le lavoratrici che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 2 del

 

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presente articolo non possono usufruire delle disposizioni previste dall'articolo 20, comma 2-bis».

Art. 4.

      1. All'articolo 26 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «6-bis. In caso di adozione nazionale o internazionale, le lavoratrici possono richiedere il prolungamento del congedo di maternità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2-bis.
      6-ter. Nei casi di adozione nazionale o internazionale, le lavoratrici possono altresì usufruire del prolungamento del congedo di maternità fino al compimento del sesto anno di vita del bambino. L'ammontare complessivo del congedo non può comunque superare le trenta mensilità».

Art. 5.

      1. L'articolo 28 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa alla madre lavoratrice, per l'intera durata, o soltanto per una parte, del congedo obbligatorio previsto ai sensi dell'articolo 16.
      2. Il padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, può chiedere il prolungamento del congedo di paternità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2-bis.
      3. Per usufruire dei diritti di cui ai commi 1 e 2, il padre lavoratore presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alla propria condizione di paternità e una dichiarazione attestante la non fruizione del congedo di maternità, o del prolungamento del congedo di maternità, da parte della madre lavoratrice».

 

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Art. 6.

      1. L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 29. - (Trattamento economico e normativo). - 1. Il trattamento economico e normativo per il padre che usufruisce del congedo di paternità è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
      2. Il padre lavoratore che richiede il prolungamento del congedo di paternità è soggetto al trattamento economico di cui all'articolo 22, comma 1».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico, le parole: «Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: « Nel periodo che intercorre tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino».

Art. 8.

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico, le parole: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, dal terzo all'ottavo anno di vita del bambino».

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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