|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2937-A
N. 2936-A |
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali | Pag. 5 |
Testo del disegno di legge n. 2937 | Pag. 9 |
Tabella e Allegato | Pag. 59 |
Quadri generali riassuntivi | Pag. 63 |
Tabelle degli stati di previsione
(modificazioni apportate dalla Commissione) |
Pag. 65 |
Testo del disegno di legge n. 2936 | Pag. 83 |
Prospetto di copertura | Pag. 211 |
Tabella A | Pag. 221 |
Tabella B | Pag. 225 |
Tabella C | Pag. 229 |
Tabella D | Pag. 267 |
Tabella E | Pag. 273 |
Tabella F | Pag. 277 |
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati congiuntamente il disegno di legge C. 2936, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ed il disegno di legge C. 2937, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012», approvati dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere il 20 ottobre 2009 alla 5a Commissione del Senato;
rilevato come il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, rechi disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di previsioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico, e principalmente tese a fissare gli obiettivi del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario;
evidenziato che il disegno di legge finanziaria dispone che, per il personale dipendente dagli enti non statali, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 siano posti dalle rispettive amministrazioni a carico dei propri bilanci, prevedendo in particolare, relativamente al personale del Servizio sanitario nazionale, che le somme necessarie alla copertura dei predetti oneri debbano essere accantonate a bilancio;
rilevato che i disegni di legge in esame attengono in via generale alla materia «sistema contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
sul disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
esprime
con la seguente condizione:
si precisi che i provvedimenti collegati alla legge finanziaria debbano contemplare misure adeguate e rispondenti alle specifiche esigenze degli enti locali in relazione al Patto per la salute con le regioni, al Patto di stabilità per gli enti locali e ai trasferimenti agli enti locali per compensazione dell'ICI relativa alla prima casa;
e le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 2, comma 23, che siano fatti salvi sui beni immobili del Ministero della difesa i diritti sanciti dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale laddove è prevista la diretta alienazione alle
b) valuti inoltre la Commissione l'opportunità che siano verificati i presupposti obiettivi degli accordi tra Stato e regioni contenuti nelle precedenti leggi finanziarie e la cui entrata in vigore è prefissata nella legge finanziaria 2010 e nel bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale,
esprime altresì
sul disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazioni.
TESTO | |
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2010, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). | Identico. |
Pag. 12 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). | 1. Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 2, v. pag. 67). |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. | 2. Identico. |
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 69.000 milioni di euro. | 3. Identico. |
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2010, rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. | 4. Identico. |
Pag. 13 | |
5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2010, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo. | 5. Identico. |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «oneri del debito pubblico» del programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. | 6. Identico. |
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «oneri comuni di conto capitale» del programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 812.732.983 euro e 15.000 milioni di euro. | 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «oneri comuni di conto capitale» del programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 808.422.983 euro e 15.000 milioni di euro. |
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 8. Identico. |
Pag. 14 | |
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 9. Identico. |
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 10. Identico. |
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «accisa e imposta erariale su altri prodotti» (entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonché per importi di compensazione monetaria è imputata nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». | 11. Identico. |
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2009 sono riferiti alla competenza dell'anno 2010 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base, di cui al comma 11, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 12. Identico. |
Pag. 15 | |
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nelle pertinenti unità previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. | 13. Identico. |
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui all'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 14. Identico. |
Pag. 16 | |
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. | 15. Identico. |
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «interventi» del programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. | 16. Identico. |
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 17. Identico. |
Pag. 17 | |
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «promozione dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. | 18. Identico. |
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. | 19. Identico. |
Pag. 18 | |
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2010, alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. | 20. Identico. |
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nelle unità previsionali di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del programma «concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione. | 21. Identico. |
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2010, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21, è stabilito in 70 unità. | 22. Identico. |
23. Per l'anno 2010, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). | 23. Identico. |
Pag. 19 | |
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (cap. 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. | 24. Identico. |
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. | 25. Identico. |
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «incentivi alle imprese», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. | 26. Identico. |
Pag. 20 | |
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. | 27. Identico. |
28. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144. | 28. Identico. |
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. | 29. Identico. |
Pag. 21 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 3, v. pag. 68). |
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (restituzione di finanziamenti) e «altre entrate in conto capitale» (rimborso di anticipazione e riscossione di crediti) dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese. | |
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010. | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi. | |
Pag. 22 | |
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. | |
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. | |
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. | |
Pag. 23 | |
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. | |
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni. | |
Pag. 24 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). | 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
|
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. | Soppresso.
(Vedi l'articolo 14, comma 2). |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010. | Soppresso.
(Vedi l'articolo 14, comma 3). |
Pag. 25 | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. | Soppresso.
(Vedi l'articolo 14, comma 4). |
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010. | Soppresso.
(Vedi l'articolo 14, comma 5). |
Pag. 26 | |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. | Soppresso.
(Vedi l'articolo 14, comma 6). |
Pag. 27 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 5, v. pag. 72). |
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2010, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). | |
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni delle somme prelevate nelle competenti unità previsionali di base, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. | |
Pag. 28 | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito delle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «amministrazione penitenziaria» e «funzionamento» e «interventi» del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010. | |
Pag. 29 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 6, v. pag. 73). |
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2010, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). | |
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2010, perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. | |
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2010. | |
Pag. 30 | |
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2010, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri. | |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. | |
Pag. 31 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). | Identico. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. | |
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. | |
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2010, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo. | |
Pag. 32 | |
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. | |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. | |
7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito del medesimo titolo, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma» e i capitoli «spese per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. | |
8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione «istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze. | |
Pag. 33 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). | Identico. |
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» (vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali ed altre entrate da riassegnare ai competenti stati di previsione) dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2010 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «funzionamento» e «investimenti» del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010. | |
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza». | |
Pag. 34 | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. | |
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006. | |
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2010, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). | |
7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. | |
Pag. 35 | |
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2010, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. | |
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte al capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e al capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. | |
10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo. | |
Pag. 36 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 9, v. pag. 74).
|
Pag. 37 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 76). |
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche urbane e territoriali», nell'ambito della missione «casa e assetto urbanistico» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. | |
Pag. 38 | |
4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 20 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. | |
5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2010, è fissato in 128 unità. | |
6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. | |
7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. | |
Pag. 39 | |
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unità previsionali di base delle Capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui all'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. | |
Pag. 40 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). | 1. Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 11, v. pag. 77). |
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: | 2. Identico. |
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: | |
1) Esercito n. 67; | |
2) Marina n. 4; | |
3) Aeronautica n. 56; | |
4) Carabinieri n. 44; | |
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: | |
1) Esercito n. 5; | |
2) Marina n. 143; | |
3) Aeronautica n. 83; | |
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: | |
1) Esercito n. 59; | |
2) Marina n. 25; | |
3) Aeronautica n. 20. | |
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2010, in 102 unità. | 3. Identico. |
Pag. 41 | |
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2010, in 895 unità. | 4. Identico. |
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2010, in 537 unità. | 5. Identico. |
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2010, in 536 unità. | 6. Identico. |
7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unità previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui alle unità previsionali di base «funzionamento» dei programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2010, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. | 7. Identico. |
Pag. 42 | |
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e delle unità previsionali di base «interventi» e «investimenti» del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. | 8. Identico. |
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». | 9. Identico. |
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | |
Pag. 43 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 12, v. pag. 78). |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. | |
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. | |
Pag. 44 | |
4. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. | |
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base relative ad investimenti le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. | |
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. | |
Pag. 45 | |
7. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. | |
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo. | |
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010. | |
Pag. 46 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). | Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 13, v. pag. 79). |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» e nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici». | |
Pag. 47 | |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). | |
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010. | |
Pag. 48 | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. | |
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010. | |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. | |
Pag. 49 | |
1. È approvato, in euro 795.303.967.118 in termini di competenza e in euro 816.480.637.322 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2010. | Identico.
|
Pag. 50 | |
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con le tabelle allegate. | Identico.
|
Pag. 51 | |
1. Per l'anno finanziario 2010, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. | Identico. |
2. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base relativa al «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. | |
Pag. 52 | |
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea. | |
6. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base. | |
7. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2009 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 6, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni. | |
Pag. 53 | |
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. | |
9. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2010, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. | |
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. | |
Pag. 54 | |
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59. | |
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. | |
13. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione. | |
Pag. 55 | |
14. Per l'anno finanziario 2010, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali appartenenti alla medesima missione di ciascuno stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. | |
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2010, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. | |
16. I Ministri competenti, nell'ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Le variazioni medesime non devono comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno. | |
Pag. 56 | |
17. Per l'anno finanziario 2010, le unità previsionali di base sono individuate nell'allegato alla presente legge. | |
Pag. 57 | |
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2010-2012, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché agli allegati n. 1 e n. 2 agli stati di previsione della spesa. | Identico. |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa | ||||||||||||
12 Ricerca e innovazione (17) | |||||||||||||||
12.1 Ricerca di base e applicata (17.15) | |||||||||||||||
12.1.2
| Interventi
| 13.829.578
(14.829.578) | 17.691.979
(18.691.979)
| 25 Fondi da ripartire (33)
|
|
|
| 25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)
|
|
| 25.2.3
| Oneri comuni di parte corrente
| 3.177.006.983
| (3.181.316.983) 18.177.006.983
| (18.181.316.983) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica; lotta alla contraffazione, regolamentazione e tutela della proprietà industriale (11.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2
| Interventi
| 38.846.263
(39.274.803) | 39.302.102
(39.730.642) 1.1.6
| Investimenti
| 2.616.949.072
| (2.660.829.732) 2.838.359.346
| (2.882.240.006)
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
|
|
|
| 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
|
|
| 4.1.2
| Interventi
| 495.679
| (67.139) 495.679
| (67.139) 4.1.6
| Investimenti
| 43.981.512
| (100.852) 43.981.512
| (100.852)
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
|
|
|
| 5.1 Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico (10.4)
|
|
| 5.1.2
| Interventi
| 90.987
| (30.987) 90.987
| (30.987) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1 | Politiche per il lavoro (26) | ||
1.1 | Regolamentazione e vigilanza del lavoro (26.1) | ||
1.1.1 | Funzionamento | 342.187.397 | 342.187.397 |
1.1.2 | Interventi | 12.397.521 | 12.397.521 |
1.1.6 | Investimenti | 36.382.415 | 36.382.415 |
1.2. | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5) | ||
1.2.1. | Funzionamento | 11.377.567 | 11.377.567 |
1.2.2. | Interventi | 48.823.032 | 48.507.616 |
1.2.6. | Investimenti | 7.869.115 | 7.869.115 |
1.3. | Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito (26.6) | ||
1.3.1. | Funzionamento | 7.929.024 | 7.929.024 |
1.3.2. | Interventi | 1.309.167.903 | 1.312.218.664 |
1.3.3. | Oneri comuni di parte corrente | - | - |
1.3.6. | Investimenti | 947.423.467 | 949.058.027 |
1.4. | Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) | ||
1.4.1. | Funzionamento | 2.647.981 | 2.647.981 |
1.4.3. | Oneri comuni di parte corrente | - | - |
1.4.6. | Investimenti | 2.446 | 2.446 |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
2 | Politiche previdenziali (25) | ||
2.1 | Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale-trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) | ||
2.1.1 | Funzionamento | 5.847.785 | 5.847.785 |
2.1.2 | Interventi | 58.828.160.938 | 58.837.797.755 |
2.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | - | - |
2.1.6 | Investimenti | 17.799 | 17.799 |
3 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie (24) | ||
3.1 | Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale (24.9) | ||
3.1.1 | Funzionamento | 2.731.085 | 2.731.085 |
3.1.2 | Interventi | 18.157.627.395 | 18.157.627.395 |
3.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | 1.024.944.019 | 1.024.944.019 |
3.1.6 | Investimenti | 7.164 | 7.164 |
3.2 | Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (24.10) | ||
3.2.1 | Funzionamento | 4.310.757 | 5.467.757 |
3.2.2 | Interventi | - | 495.000 |
3.2.6 | Investimenti | 2.032 | 2.032 |
3.3 | Associazionismo, volontariato e formazioni sociali (24.2) | ||
3.3.1 | Funzionamento | 1.959.802 | 1.959.802 |
3.3.2 | Interventi | 21.342 | 36.903.666 |
3.3.6 | Investimenti | 4.683 | 4.683 |
4 | Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | ||
4.1 | Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | ||
4.1.1 | Funzionamento | 1.898.717 | 1.898.717 |
4.1.2 | Interventi | - | 9.438.447 |
4.1.6 | Investimenti | 3.200 | 3.200 |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
5 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | ||
5.1 | Indirizzo politico (32.2) | ||
5.1.1 | Funzionamento | 13.443.478 | 13.443.478 |
5.1.6 | Investimenti | 70.390 | 70.390 |
5.2 | Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) | ||
5.2.1 | Funzionamento | 66.296.029 | 66.296.029 |
5.2.3 | Oneri comuni di parte corrente | 84.434 | 84.434 |
5.2.6 | Investimenti | 971.652 | 971.652 |
6 | Fondi da ripartire (33) | ||
6.1 | Fondi da assegnare (33.1) | ||
6.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | 31.761.999 | 31.761.999 |
TOTALE | 80.866.372.568 | 80.928.352.061 |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1 Giustizia (6) | |||
1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | |||
1.2.1
| Funzionamento
| 3.277.123.218
(3.275.623.218) | 3.277.983.000
(3.276.483.000) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | |||
1.3 Cooperazione economica finanziaria e tecnologica (4.4) | |||
1.3.2
| Interventi
| 47.620.186
(47.680.186) | 47.620.186
(47.680.186) |
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8) | |||
1.6.2
| Interventi
| 56.424.634
(54.424.634) | 56.424.634
(54.424.634) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | |||
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3) | |||
1.2.1 | Funzionamento | 12.808.251 | 12.808.251 |
1.2.2 | Interventi | 700.974 | 700.974 |
1.2.6 | Investimenti | 57.333.968 | 119.338.712 |
1.3 Sviluppo sostenibile (18.5) | |||
1.3.1 | Funzionamento | 5.581.399 | 5.581.399 |
1.3.2 | Interventi | 57.534.512 | 57.534.512 |
1.3.6 | Investimenti | 32.109.230 | 298.942.675 |
1.5 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7) | |||
1.5.1 | Funzionamento | 9.915.610 | 9.915.610 |
1.5.2 | Interventi | 107.861.035 | 107.861.035 |
1.5.6 | Investimenti | 13.077.846 | 21.032.498 |
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) | |||
1.6.1 | Funzionamento | 11.226.431 | 11.226.431 |
1.6.2 | Interventi | 2.520.279 | 2.520.279 |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale, comunicazione istituzionale (18.11) | |||
1.8.1 | Funzionamento | 4.936.674 | 4.936.674 |
1.8.6 | Investimenti | 39.042.199 | 42.746.120 |
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12) | |||
1.9.1 | Funzionamento | 26.457.608 | 26.457.608 |
1.9.2 | Interventi | 13.161.879 | 13.161.879 |
1.9.6 | Investimenti | 205.781.747 | 325.727.701 |
1.9.8 | Oneri comuni di conto capitale | - | - |
2 Ricerca e innovazione (17) | |||
2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) | |||
2.1.1 | Funzionamento | 288.852 | 288.852 |
2.1.2 | Interventi | 62.549.441 | 62.549.441 |
2.1.6 | Investimenti < TD ALIGN="RIGHT">27.429.927 | 61.817.489 | |
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | |||
3.1 Indirizzo politico (32.2) | |||
3.1.1 | Funzionamento | 10.688.329 | 10.688.329 |
3.1.6 | Investimenti | 40.082 | 40.082 |
3.2 Servizi affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) | |||
3.2.1 | Funzionamento | 8.304.274 | 8.304.274 |
3.2.3 | Oneri comuni di parte corrente | -< TD ALIGN="RIGHT">- | |
3.2.6 | Investimenti | 659.988 | 2.269.588 |
4 Fondi da ripartire (33) | |||
4.1 Fondi da assegnare (33.1) | |||
4.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | 27.754.573 | 27.754.573 |
TOTALE | 737.765.108 | 1.234.204.986 |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Diritto alla mobilità (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 Logistica ed intermodalità nel trasporto (13.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6
| Investimenti
| 128.738.027
(123.738.027) | 254.685.682
(249.685.682)
| 2.7 Sviluppo della mobilità locale (13.6)
|
|
| 2.7.6
| Investimenti
| 1.078.667.682
| (1.083.667.682) 1.387.924.491
| (1.392.924.491)
| 4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
|
|
|
| 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
|
|
| 4.1.2
| Interventi
| 1.748.870
| (41.317) 1.753.004
| (45.451) 4.1.6
| Investimenti
| 87.092.780
| (68.864.780) 109.730.632
| (91.502.632)
| 5 Ricerca e innovazione (17)
|
|
|
| 5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
|
|
| 5.1.2
| Interventi
| 6.984.599
| (7.692.152) 9.480.046
| (10.187.599)
| 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
|
|
|
| 6.1 Indirizzo politico (32.2)
|
|
| 6.2.6
| Investimenti
| 5.269.330
| (23.497.330) 33.175.263
| (51.403.263) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa | ||||||||||||||||
1 Difesa e sicurezza del territorio (5) | |||||||||||||||||||
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) | |||||||||||||||||||
1.1.1
| Funzionamento
| 5.545.815.729
(5.545.005.729) | 5.545.815.729
(5.545.005.729)
| 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)
|
|
| 1.5.6
| Investimenti
| 27.254.000
| (40.759.000) 27.254.000
| (40.759.000)
| 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
|
|
| 1.6.6
| Investimenti
| 2.037.778.029
| (2.024.273.029) 2.037.778.029
| (2.024.273.029) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa | ||||||||||||||||||||||||
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) | |||||||||||||||||||||||||||
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | |||||||||||||||||||||||||||
1.4.2
| Interventi
| -
(1.000.000) | 4.072.776
(5.072.776)
| 1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7)
|
|
| 1.6.2
| Interventi
| 22.457.925
| (21.457.925) 33.518.133
| (32.518.133)
| 4 Soccorso civile (8)
|
|
|
| 4.1 Interventi per soccorsi (8.1)
|
|
| 4.1.1
| Funzionamento
| 119.836.727
| (117.336.727) 120.859.959
| (118.359.959) 4.1.2
| Interventi
| 12.533.758
| (15.033.758) 12.533.758
| (15.033.758) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Sostegno e vigilanza ad attività culturali (21.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2
| Interventi
| 36.915.502
(34.823.469) | 36.915.502
(34.823.469)
| 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
|
|
| 1.2.1
| Funzionamento
| 7.907.166
| (6.162.314) 8.175.691
| (6.430.839) 1.2.2
| Interventi
| 341.745.794
| (345.582.679) 341.745.794
| (345.582.679) 1.2.6
| Investimenti
| 102.178.713
| (113.310.351) 103.096.465
| (114.228.103)
| 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
|
|
| 1.12.6
| Investimenti
| 94.878.940
| (83.344.467) 122.939.970
| (111.405.497)
| 2 Ricerca e innovazione (17)
|
|
|
| 2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)
|
|
| 2.1.6
| Investimenti
| 3.203.197
| (3.606.032) 4.580.649
| (4.983.484) |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1 Tutela della salute (20) | |||
1.1 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1) | |||
1.1.1 | Funzionamento | 66.093.141 | 66.378.700 |
1.1.2 | Interventi | 532.220.426 | 546.215.026 |
1.1.6 | Investimenti | 93.197 | 93.197 |
1.2 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2) | |||
1.2.1 | Funzionamento | 37.555.353 | 37.689.613 |
1.2.2 | Interventi | 33.631.855 | 34.514.957 |
1.2.6 | Investimenti | 41.245 | 41.245 |
1.3 | Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3) | ||
1.3.1 | Funzionamento | 31.494.090 | 31.494.090 |
1.3.2 | Interventi | 13.149.341 | 80.399.341 |
1.3.6 | Investimenti | 414.639 | 29.115.790 |
1.4 | Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | ||
1.4.1 | Funzionamento | 9.271.032 | 9.271.032 |
1.4.2 | Interventi | 36.224.274 | 36.224.274 |
1.4.6 | Investimenti | 132.223 | 132.223 |
Unità
previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione
di cassa |
1.5 | Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | ||
1.5.1 | Funzionamento | 5.337.274 | 5.337.274 |
1.5.2 | Interventi | 204.897 | 204.897 |
1.5.6 | Investimenti | 10.000 | 10.000 |
2 Ricerca e innovazione (17) | |||
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico (17.20) | |||
2.1.1 | Funzionamento | 7.507.894 | 9.355.161 |
2.1.2 | Interventi | 524.249.656 | 552.079.656 |
2.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | - | 611.077 |
2.1.6 | Investimenti | 6.477.931 | 6.477.931 |
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | |||
3.1 Indirizzo politico (32.2) | |||
3.1.1 | Funzionamento | 9.080.985 | 9.080.985 |
3.1.6 | Investimenti | 20.987 | 20.987 |
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | |||
3.2.1 | Funzionamento | 28.345.415 | 28.493.968 |
3.2.3 | Oneri comuni di parte corrente | - | - |
3.2.6 | Investimenti | 74.865 | 74.865 |
4 Fondi da ripartire (33) | |||
4.1 Fondi da assegnare (33.1) | |||
4.1.2 | Interventi | 804.000.000 | 804.000.000 |
4.1.3 | Oneri comuni di parte corrente | 32.065.510 | 32.065.510 |
TOTALE | 2.177.696.230 | 2.319.381.799 |
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010. | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010: | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate: | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-bis. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».
8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
8. Identico.
a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1o settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».
35. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35. Identico.
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»;
«2-bis. Identico.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
b) identica;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
c) identica.
«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».
«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».
53. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.
53. Identico.
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.
63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
a) al quinto periodo:
1) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
2) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;
70. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.
74. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.
a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le disposizioni di cui al comma 76 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;
d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente:
«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;
g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.
h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;
m) all'articolo 83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.
109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.
110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.
111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.
118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
121. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
122. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
|