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PDL 2915

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2915



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BONIVER, CAZZOLA, COLUCCI, DE NICHILO RIZZOLI, MALGIERI, MANNINO, ANTONIO MARTINO, PIANETTA

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento

Presentata l'11 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'immunità parlamentare, in quanto prerogativa costituzionale rientrante nella logica della reciproca delimitazione dei poteri, rappresenta uno dei pilastri degli edifici costituzionali del nostro tempo. Essa non è un privilegio, dunque, ma un istituto volto a tutelare gli interessi della collettività, prevenendo eventuali condizionamenti del potere giudiziario sullo svolgimento della dialettica politica; la libertà e l'indipendenza dei singoli parlamentari sono prerogative attraverso le quali viene assicurato il pieno funzionamento dell'Assemblea rappresentativa e, dunque, indirettamente l'intero equilibrio del sistema dei poteri politici. È questo lo spirito con cui i Padri costituenti scrissero l'articolo 68 della Costituzione, stabilendo che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale». I resoconti dell'Assemblea costituente riportano che la discussione sull'articolo relativo all'immunità dei parlamentari mirava «naturalmente ad impedire che un atto dell'autorità giudiziaria o di polizia possa essere ispirato da una valutazione o da un orientamento politico ed avere lo scopo di rendere impossibile
 

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ad un deputato la libera esplicazione del suo mandato parlamentare».
      Va ricordato che il principio dell'immunità parlamentare è stato sostenuto nell'Assemblea costituente da costituzionalisti e da personaggi politici dello spessore di Mortati, Lussu, Codacci Pisanelli e Lami Starnuti. Certamente questi personaggi non potevano avere la volontà di introdurre un privilegio in favore dei membri del Parlamento.
      Non è solo la storia a fornire argomenti in favore dell'immunità, ma anche la comparazione tra i sistemi giuridici attualmente adottati nel resto dell'Europa e del mondo. Valga per tutti l'esempio francese, dove il parlamentare viene tutelato attraverso un complesso sistema di garanzie che fanno capo al Guardasigilli e ai vertici dell'Assemblea. In tal modo il circuito decisionale resta ben fermo all'interno della sfera politica. In Italia, con la legge costituzionale n. 3 del 1993, si decise di abolire l'immunità parlamentare, sull'onda giustizialista di «Tangentopoli» e della campagna mediatico-giudiziaria che ne derivò.
      Oggi i tempi sono maturi per poter riprendere il dialogo sull'immunità parlamentare, superando il vero punto critico dell'intera costruzione delle prerogative parlamentari che si sostanzia nella sua convivenza con altri principi di rilevanza costituzionale come, in particolare, quello di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, disciplinato dall'articolo 3 della nostra Carta fondamentale. Fermo restando, infatti, l'inviolabile principio di eguaglianza, è opportuno al pari tempo garantire l'equilibrio tra i poteri dello Stato e preservare chi ricopre cariche istituzionali dal rischio di delegittimazione da parte di settori del potere giudiziario.
      La riapertura del dibattito sull'immunità parlamentare è, dunque, quanto mai opportuna, in quanto dal 1993 l'equilibrio tra i poteri dello Stato è stato più volte leso da parte della magistratura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
      Eguale autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
      Analoga autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».


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