Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2840

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2840



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELTRONI, PERINA, LEOLUCA ORLANDO, RAO, VASSALLO, ADORNATO, BERNARDINI, MARCO CARRA, COLANINNO, DE PASQUALE, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, EVANGELISTI, FASSINO, GALLETTI, GIULIETTI, GRANATA, LETTA, LOLLI, MANTINI, MARTELLA, MELANDRI, MELIS, MURA, RIA, SARUBBI, TOUADI, VERSACE

Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992

Presentata il 20 ottobre 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È ormai dall'inizio degli anni novanta che vi è nel nostro Paese una cospicua presenza di cittadini provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea che vengono in Italia per cercare lavoro, rifugio da regimi illiberali, un futuro migliore per se stessi e per la loro famiglia. Molte di queste persone partecipano pienamente alla vita civile delle comunità locali in cui risiedono, sono rispettose delle relative consuetudini, lavorano con dedizione, pagano le tasse, hanno figli che vanno a scuola con i bambini italiani, condividono con i cittadini italiani le stesse esigenze e gli stessi problemi connessi alla fruizione dei servizi pubblici.
      È nostro interesse, come Paese, promuovere l'integrazione e la responsabilità verso la «casa pubblica» di coloro i quali sono venuti in Italia con progetti di permanenza di medio o lungo termine e che
 

Pag. 2

contribuiscono positivamente alla vita delle nostre comunità. Per questo riteniamo che sia opportuno accogliere l'indicazione venuta dalla Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, assicurando a chi è residente da almeno cinque anni nel nostro Paese il diritto di elettorato attivo e, parzialmente, di quello passivo in occasione delle elezioni amministrative di livello comunale e infracomunale.
      Una tale scelta, ovviamente, non contrasta ma anzi è complementare, a nostro avviso, ad una revisione della legislazione vigente in materia di acquisizione della cittadinanza - su cui peraltro già vertono progetti di legge al momento all'esame della Camera dei deputati - oggi troppo improntata al principio dello jus sanguinis e sostanzialmente insensibile al principio dello jus soli.
      La presente proposta di legge si limita a riconoscere e a disciplinare il diritto di voto dei cittadini di uno Stato straniero membro dell'Unione europea all'elezione degli organi comunali, analogamente a quanto previsto per i cittadini comunitari. Si è voluto, infatti, su una materia così delicata, adottare un'interpretazione estremamente cauta e certamente rispettosa del dettato costituzionale, che consenta in tempi ravvicinati di fare un primo passo nella direzione auspicata.
      L'articolo 48 della Costituzione letteralmente sancisce che: «Sono elettori tutti i cittadini (...) che hanno raggiunto la maggiore età». Dalla sua formulazione letterale si evince che questa norma si riferisce ai cittadini quali titolari del diritto di voto, al fine di garantire l'inviolabilità, per loro, di tale diritto e non, in negativo, per escludere che la legge ordinaria possa estenderlo ad altri soggetti. Il riconoscimento del «diritto di voto» ai non cittadini non è dunque in se stesso precluso dall'articolo 48 della Costituzione. Si potrebbe forse eccepire che il requisito della cittadinanza sia necessario, a costituzione vigente, per partecipare alle elezioni di organi, con funzioni legislative in quanto questi esprimono la sovranità che l'articolo 1 della Costituzione attribuisce al popolo italiano: ma agli organi di rappresentanza e di governo locale sono attribuite solo competenze e poteri amministrativi. A conferma di questa interpretazione si ricordano un parere del Consiglio di Stato (sezioni I e II, adunanza del 16 marzo 2005) e la circostanza che nell'ordinamento italiano è già stato riconosciuto tale diritto con legge ordinaria a seguito dell'adozione del Trattato di Maastricht del 1992, con riferimento ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese. Gli articoli 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione danno, infine, piena copertura costituzionale alla scelta legislativa qui proposta in quanto si tratterebbe di dare attuazione a un accordo internazionale sulla condizione giuridica dello straniero e in particolare alla già citata Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale. Tale Convenzione era stata già resa esecutiva con la legge 8 marzo 1994, n. 203, limitatamente, però, ai capitoli A e B e non ancora, invece, al capitolo C, in forza del quale «ciascuna parte si impegna (...) a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi (...) abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni» (articolo 6, paragrafo 1).
      La presente proposta di legge, oltre a prevedere il diritto di voto, ne disciplina l'esercizio, specificando le ipotesi di elettorato attivo e di elettorato passivo nonché le disposizioni per l'iscrizione presso le liste elettorali. A tale riguardo si è cercato di ridurre quanto più possibile le differenze tra il diritto di voto dei cittadini di Stati stranieri non membri dell'Unione europea con quello dei cittadini comunitari e degli stessi cittadini italiani.
      Pertanto, per votare, i cittadini non comunitari e gli apolidi dovranno avere il requisito preliminare della permanenza costante sul territorio italiano, rappresentata dal possesso del titolo di soggiorno nonché dal fatto che, in ossequio alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni.
 

Pag. 3


      Analogamente ai cittadini comunitari, coloro che vorranno partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti dovranno presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. Inoltre, analogamente ai cittadini italiani, perderanno la propria capacità elettorale nelle ipotesi previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che, ad esempio, dispone all'articolo 2, comma 2, la perdita del diritto di voto per coloro che sono stati condannati con sentenze penali passate in giudicato.
      Infine, analogamente ai cittadini italiani e a quelli comunitari, i cittadini non comunitari e gli apolidi potranno candidarsi a consigliere comunale o di circoscrizione. Per farlo dovranno presentare - oltre a una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine - un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità per cause ostative previste dalla normativa italiana (questo all'evidente scopo di evitare che cause di ineleggibilità previste in ordinamenti illiberali possano produrre effetti nell'ordinamento italiano).
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI CITTADINI DI STATI ESTERI NON COMUNITARI E DEGLI APOLIDI NELLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1.

      1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi in possesso del titolo di soggiorno che, in conformità alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni possono partecipare alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 2.

      1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione di decentramento comunale in cui sono residenti devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
      2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere espressamente dichiarati:

          a) la cittadinanza o la condizione di apolide;

          b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

          c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, qualora tale iscrizione non sia stata ancora effettuata;

 

Pag. 5

          d) la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del comma 1.

      3. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo di soggiorno e del passaporto in corso di validità.
      4. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e agli apolidi l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale del comune nelle cui liste sono iscritti, nonché l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
      5. Per i cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e per gli apolidi che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1973, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 3.

      1. La domanda di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nella lista elettorale aggiunta con la prima revisione dinamica utile.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per via telematica per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro quarantotto ore dalla richiesta.
      3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza delle cause ostative al riconoscimento dell'elettorato attivo previste dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di

 

Pag. 6

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a:

          a) iscrivere i cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi nella lista aggiunta, che è sottoposta al controllo e all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

          b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso ai sensi della normativa vigente in materia. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione indica, altresì, l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 4.

      1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 2 della presente legge deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
      2. Nei casi previsti dal comma 1 il comune procede, qualora non sia stata già effettuata, all'immediata iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del cittadino di uno Stato straniero non membro dell'Unione europea o dell'apolide.
      3. Ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 5.

      1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi inclusi nella lista elettorale aggiunta vi restano iscritti fino a quando non chiedono

 

Pag. 7

di essere cancellati o fino a quando non sono cancellati d'ufficio.
      2. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi iscritti nella lista elettorale aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 6.

      1. I cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

          a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza o della condizione di apolide, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

          b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità per cause ostative previste dalla normativa italiana.

      2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato estero non membro dell'Unione europea e gli apolidi devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
      3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni

 

Pag. 8

relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalla normativa vigente in materia.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Capo II
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL CAPITOLO C DELLA CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE, FATTA A STRASBURGO IL 5 FEBBRAIO 1992

Art. 7.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e ratificata dall'Italia, limitatamente ai capitoli A e B, ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 203.
      2. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su