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PDL 2780

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2780



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE (PdL), LEHNER

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Presentata il 7 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) è stato istituito dall'articolo 34 della legge quadro sulle aree protette, la legge 6 dicembre 1991, n. 394; il relativo statuto, indicante anche la denominazione definitiva, è stato approvato dal Ministero dell'ambiente il 22 dicembre 1998.
      Com'è noto si tratta di uno dei più grandi parchi nazionali italiani e, poiché è stato istituito dopo l'approvazione della citata legge quadro, risponde a una concezione moderna di area protetta.
      Va ricordato che il Comitato consultivo sulle riserve della biosfera dell'UNESCO, nella riunione tenutasi a Parigi il 9 e il 10 giugno 1997, ha inserito all'unanimità nella prestigiosa Rete mondiale delle riserve della biosfera il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
      Il concetto di «riserva della biosfera» dell'UNESCO, consistente nell'individuare combinazioni di ecosistemi terrestri, costieri e marini meritevoli di tutela, fu messo in atto nel 1976 con l'attivazione della citata Rete mondiale delle riserve della biosfera, con lo scopo di preservare un equilibrio, duraturo nel tempo, tra uomo e ambiente attraverso la conservazione della diversità biologica, la promozione dello sviluppo economico e la salvaguardia degli annessi valori culturali.
      Per la prima volta quindi in Italia, con il riconoscimento quale riserva della biosfera del PNCVD, viene introdotto il concetto di «conservazione localizzata», a tutela di zone specifiche (denominate «a macchia di leopardo»), all'interno del perimetro di un'area di ampia estensione.
      Il Parco dunque esercita, oltre ai suoi compiti istitutivi, una specifica funzione promozionale e socio-economica che tiene conto anche delle interrelazioni tra beni culturali e beni naturali.
      Sia per la sua collocazione, sia per la modernità della sua concezione il PNCVD
 

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è, tra quelli italiani, il Parco con le migliori prospettive di sviluppo turistico. Oltre alla tutela generale l'UNESCO al suo interno ha individuato una serie di aree di eccellenza: dalla Certosa di Padula ai siti archeologici di Paestum e di Velia, dal Monte Cervati al Vallo di Diano, dal Massiccio della Stella a Punta Licosa, per finire con Capo Palinuro, con la Punta degli Infreschi e con il Monte Bulgheria.
      Va peraltro osservato come la definizione «legale» del PNCVD non rispecchi appieno la reale composizione dell'area protetta, nonostante il citato articolo 34 della legge n. 394 del 1991 indichi chiaramente le aree interessate (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria).
      In sostanza, su una complessiva superficie di 178.172 ettari, sparsi su ottanta comuni ricadenti nel perimetro dell'area protetta, gli Alburni offrono il 65 per cento delle aree naturali, il Vallo di Diano offre la Certosa di Padula e alcuni monti, il Cilento la maggior parte delle aree costiere.
      A parte un'area del tutto limitata, può dirsi che dal perimetro del Parco, il Vallo di Diano, che separa il Cilento dalla Lucania, è praticamente escluso, mentre vi rimane incluso il complesso montuoso degli Alburni, strutturalmente separato dal Cilento vero e proprio.
      Non si tratta solo dell'osservazione estemporanea, sia pure esatta, dei siti internet che si occupano del turismo nel Cilento, ma anche dell'esigenza delle popolazioni e delle amministrazioni locali di veder riconoscere un gravame che ricade quasi integralmente su di esse. Infatti la gran parte delle aree di massima tutela ricade negli Alburni, con tutti i limiti allo sviluppo e alla infrastrutturazione che ne conseguono.
      A questo fine la presente proposta di legge riconduce la denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano a una denominazione più corrispondente alla realtà: Parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, prevista dallo statuto del medesimo Parco adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998 di cui al comunicato del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, nonché alla modifica della denominazione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995. Le nuove denominazioni disposte ai sensi del presente comma sono, rispettivamente, Parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano ed Ente parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano.
      2. Entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente.


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