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PDL 2935

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2935


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006

Presentato il 13 novembre 2009


      

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Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo indicato nel titolo del presente disegno di legge, autorizzato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - Economia e finanze - nella sessione del 21 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, le Parti, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, hanno convenuto di non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto (IVA) i corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo.
      La deroga è stata richiesta al fine di eliminare le distorsioni alla libera concorrenza nel settore degli abbonamenti, causata dall'introduzione dell'IVA in Italia, a decorrere dal 1o gennaio 2003, sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo, a seguito dell'abrogazione del numero 11)
 

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del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposta dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre in Svizzera sui predetti pedaggi non si applica né IVA né altra analoga imposta.
      L'Accordo, inoltre, è giustificato dalla necessità di semplificare considerevolmente l'attività della società a partecipazione mista italo-svizzera e delle due società concessionarie (italiana e svizzera) che gestiscono il tunnel transfrontaliero del Gran San Bernardo. Gli introiti del pedaggio sono attualmente divisi e distribuiti secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e di manutenzione del traforo, comprensive, tra l'altro, anche dei costi dell'autostrada che lo collega alla rete stradale italiana e conoscibili solo a posteriori. L'applicazione dell'imposta secondo i princìpi di territorialità sul solo tratto italiano comporterebbe notevoli costi amministrativi e, comunque, determinerebbe la riscossione non immediata dell'IVA.
      Per quanto riguarda gli aspetti tecnici più significativi dell'Accordo in questione, esso, avendo ad oggetto la non imponibilità dei pedaggi agli effetti dell'IVA, è stato concluso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa a Berna il 23 maggio 1958, che prevede, per le questioni fiscali derivanti dalla costruzione e dalla gestione del traforo, la stipula di specifici accordi.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Quantificazione della perdita di gettito IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo

        A seguito dell'Accordo intercorso tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero, relativamente alla non imponibilità dell'IVA sui pedaggi riscossi sul tratto di percorrenza italiano del traforo del Gran San Bernardo, si è proceduto alla stima delle perdite relative al gettito IVA, ipotizzando l'entrata in vigore dell'Accordo a decorrere dal 1° gennaio 2010 e tenendo conto degli aggiornamenti relativi al più recente quadro macroeconomico.
        Considerato il fatto che le operazioni effettuate tra operatori intermedi non hanno effetti ai fini dell'IVA, la stima è rivolta ai soli consumi finali.
        Dall'analisi del bilancio d'esercizio 2007 della società Sitrasb Spa, Società italiana traforo del Gran San Bernardo, sono stati ricavati i dati necessari ai relativi calcoli.
        Di seguito si riportano i dati utili al calcolo delle perdite di gettito IVA.


Valore della produzione 2007 (importi in euro)

   
2007
%  
2006
%
  
Ricavi dapedaggio al netto IVA   6.796.313,00
    
7.184.150,00
    
Ricavi lordi da pedaggio
  8.155.575,60
    
8.620.980,00
    
Tipologia di traffico
Totale passaggi
602.803
    
621.981
    
  Auto - moto - camper
540.183
89,61
555.888
89,37
  Trasporto collettivo
7.262
1,20
8.017
1,29
  Camion
55.358
9,18
58.076
9,34


Tariffe in vigore
dal 1o settembre 2007
20 passaggi
Passaggio singolo
    Auto - moto 120,00
6,00
    Camper 278,60
13,93
    Trasporto collettivo 797,20
39,86
    Trasporto collettivo 1.157,10
57,855
    Camion 797,20
39,86
    Camion 1.157,10
57,855
    Camion 1.749,20
87,46
 

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        I consumi finali per i quali viene stimata la perdita di gettito sono quelli relativi alla categoria «Auto - moto - camper».
        Per definire la tariffa media del singolo passaggio della categoria relativa ai consumi finali è stata utilizzata la tariffa applicata alle auto nel carnet da 20 passaggi (euro 120) e divisa per 20 passaggi, nell'ipotesi che la maggior parte del traffico dell'intera categoria sia costituita dal passaggio di auto e moto con tariffa identica e in minima parte dal passaggio di caravan con tariffa maggiorata (euro 278,60).

        Per definire i ricavi lordi da passaggi della categoria «Auto - moto - camper» è stata quindi moltiplicata la tariffa media del singolo passaggio per il totale dei passaggi della categoria, così come rilevati dalla società Sitrasb Spa (euro 6\x540.183=euro 3.241.098).
        Successivamente sono stati calcolati i ricavi al netto dell'IVA (euro 2.700.915) e per differenza il gettito IVA corrispondente (euro 540.183).
         Ipotizzando l'entrata in vigore dell'Accordo a partire dal 1o gennaio 2010, applicando un adeguamento al prodotto interno lordo (PIL) nominale per ciascun anno considerato, risulta una perdita di gettito derivante dall'IVA pari a quella indicata nella tabella seguente:


Previsioni triennio 2010-2012 (in migliaia di euro)
2010 2011 2012
-547 -568 -589
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente Accordo è stato predisposto al fine di recepire le disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, con la quale, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, il Governo della Repubblica italiana è stato autorizzato a concludere con il Consiglio federale svizzero un Accordo al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo.
        Si tratta di un intervento normativo che introduce in materia di IVA la non imponibilità sul pagamento dei pedaggi di detto traforo.

B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti e compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        La norma non produce effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti e risulta compatibile con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

C) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        La norma risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1) Il contesto e gli obiettivi.

        Il presente provvedimento nasce dalla necessità di eliminare le distorsioni alla libera concorrenza nel settore degli abbonamenti, causata dall'introduzione in Italia dell'IVA, a decorrere dal 1o gennaio 2003, sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo, a seguito dell'abrogazione del numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposta dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre la Svizzera su detti pedaggi non richiede il pagamento di alcuna imposta.

2) Le procedure di consultazione.

        Le consultazioni sono state effettuate tra i Governi dei due Paesi, per il tramite delle competenti amministrazioni finanziarie.

3) La valutazione dell'opzione di non intervento.

        L'opzione di non intervento risulta di per sé contrastante con la necessità dell'intervento legislativo imposta dall'articolo 80 della Costituzione, in quanto da tale Accordo discendono mancate entrate per l'erario.

4) La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        L'Accordo tra le Parti rappresenta l'unica possibilità di disciplinare la materia per il caso particolare, in quanto incide sulla sola applicazione del mancato introito tra le Parti per il solo passaggio del Gran San Bernardo.

5) La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        L'obiettivo dell'Accordo è quello di adeguare la normativa vigente alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della medesima direttiva, con cui le Parti hanno convenuto di non assoggettare ad IVA i corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo.
      I destinatari diretti e indiretti della disposizione sono i soggetti che operano nel settore dei trasporti e i privati consumatori.
      I vantaggi sono quelli di allineare e rendere eguali le condizioni tra i due Paesi contraenti.

 

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      Si deve inoltre considerare che tale disciplina tende anche a semplificare le norme per la riscossione dei pedaggi per l'attraversamento del traforo del Gran San Bernardo ed evitare l'attuale complesso sistema di calcolo per la determinazione della ripartizione degli introiti che rispecchi il principio della territorialità, in base al quale solo la tratta italiana deve essere assoggettata all'IVA.

6) L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

        L'Accordo raggiunto modifica la situazione attuale, caratterizzata dalla differenza di trattamento fiscale tra l'Italia e la Svizzera. L'adozione del provvedimento consente di garantire che la non imponibilità ai fini dell'IVA abbia luogo in entrambi i Paesi. Il provvedimento consente, quindi, di evitare differenze di imposizione.

7) Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

        Il solo soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è l'Agenzia delle entrate.
        L'Accordo sarà attuato mediante il passaggio gratuito all'ingresso di frontiera che sarà consentito dalle competenti autorità.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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