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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2815-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2815 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2815, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «Per l'attuazione» fino a: «relativo onere» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010».
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008;
evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del predetto Accordo, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non si ravvisano profili di criticità in ordine alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ed in relazione alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali;
esprime
TESTO | |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. | Identico. |
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso. | Identico. |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. | 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. | 2. Identico. |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 3. Identico. |
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