Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4620 |
1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. — Il bilancio dello Stato rispetta l'equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all'indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio.
1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i princìpi dell'articolo 53, terzo comma».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.