Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4826


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IANNACCONE, BELCASTRO, PORFIDIA
Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la riduzione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici
Presentata il 5 dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dalla volontà di ridurre dell'80 per cento l'ammontare dei rimborsi elettorali che sono erogati ai movimento o partiti politici.
      In premessa intendiamo porre in evidenza l'ipocrisia di fondo che connota la legislazione in vigore. Com’è noto, questa è stata pensata e varata con l'unico intento di prevedere e disciplinare l'erogazione di «rimborsi elettorali» sulla base delle spese effettivamente realizzate dai movimenti o partiti politici. A seguito delle modifiche apportate, invece, nel tempo tale legislazione è stata sostanzialmente trasformata nello strumento per erogare veri e propri finanziamenti alle formazioni politiche.
      Nel 1993 il popolo italiano si è democraticamente espresso attraverso una consultazione referendaria, sancendo la definitiva abrogazione di ogni disciplina sul sostegno economico ai movimenti o partiti politici affermando, con un certa nettezza, la contrarietà a qualsiasi forma di reintroduzione di discipline sul finanziamento pubblico alle formazioni politiche.
      È evidente, tuttavia, che, gonfiando gli importi dei rimborsi, di fatto nel nostro ordinamento giuridico è stato reintrodotto un sistema di finanziamento pubblico ai movimenti o partiti politici che i cittadini italiani hanno espressamente dichiarato di non volere.
      La crisi finanziaria che ha colpito l'intero occidente e le conseguenze che si sono ripercosse sulla nostra economia ci impongono di contribuire al taglio delle spese attraverso la riduzione degli importi stanziati ai movimenti o partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali.
      Se approvata, la presente proposta di legge farebbe giustizia dello snaturamento della legislazione vigente riportandola alla sua originaria funzione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,20».