Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4908


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLI, LEHNER
Princìpi di deontologia e disposizioni in materia di accettazione di doni da parte dei titolari di cariche pubbliche, dei loro collaboratori e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 25 gennaio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Nella fase iniziale della XIII legislatura fu approvata, tramite deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati, l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge rivolti a contrastare la corruzione politico-amministrativa.
      Dal lavoro di quell'organismo sortirono un gruppo di testi unificati che per molto tempo rimasero all'ordine del giorno dell'Assemblea senza giungere a discussione.
      L'unico provvedimento che tra molte difficoltà giunse all'approvazione della Camera dei deputati riguardava l'istituzione di un Garante che avrebbe dovuto raccogliere le dichiarazioni patrimoniali di un'ampia platea di soggetti (tutte le figure di governo, nazionali e locali, nonché le figure dirigenziali della pubblica amministrazione, compresi docenti universitari e magistrati), esaminandone la congruità.
      La concessione di favori e favoritismi, fino alla censurabile corruzione, sono purtroppo episodi che funestano le cronache dell'Italia repubblicana e tale situazione illecita, provata e condannata penalmente in alcuni casi, ma in altri anche solo sospettata e resa di pubblico dominio, ha certamente contribuito in larga parte a nutrire quel generale e diffuso senso di sfiducia che i cittadini provano nei confronti della politica e delle istituzioni.
      Nelle maggiori democrazie occidentali, e anche in molti settori privati, è da tempo in uso un impianto legislativo che contempla l'assunzione di comportamenti virtuosi da parte di eletti e di dipendenti delle pubbliche amministrazioni attraverso l'adesione a un codice di comportamento etico che fissa dei princìpi di base da cui si sviluppano obblighi di comportamento e vincoli volti a contrastare i fenomeni di corruzione.
      In Gran Bretagna, accanto al codice etico per i funzionari pubblici, esiste un codice ministeriale per l'esecutivo scritto nel 1992 e in seguito aggiornato da Tony Blair nel 1996 e poi da Gordon Brown nel 1997.
      In Francia esiste un codice etico per i dipendenti pubblici, legato molto al criterio della riservatezza e con clausole stringenti.
      In Spagna l'ex Premier Zapatero introdusse il codice del buongoverno che obbliga politici, Ministri e funzionari a rispettare severe norme di comportamento.
      Negli Stati Uniti d'America (USA) l'amministrazione Carter, dopo il Watergate, redasse un codice etico per chi riveste incarichi pubblici e istituì una serie di commissioni etiche che monitorano i parlamentari e i funzionari di governo.
      La necessità di adottare norme di comportamento chiare e vincolanti appare oggi più che mai impellente anche nel nostro Paese, avvicinandosi all'impostazione dei Paesi anglosassoni, nei quali la gran parte delle limitazioni imposte a coloro che ricoprono i ruoli più importanti della vita delle istituzioni pubbliche è affidata al giudizio dei diretti interessati.
      La presente proposta di legge segue questa falsariga, ispirandosi alle norme sui doni della Camera dei rappresentanti e del Senato statunitensi. Le disposizioni citate contengono una serie di prescrizioni, anche minuziose, sul valore e sulla tipologia di beni o di altre utilità che i soggetti politici dei due organi legislativi, ma anche i funzionari, possono o non possono accettare sotto forma regalo, ma per il rispetto delle stesse ci si affida essenzialmente al loro autocontrollo.
      L'articolo 1 individua i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni della legge: titolari di cariche politiche, di alte cariche amministrative, magistrati e docenti universitari. L'elenco è in massima parte dedotto dall'atto Camera n. 244-bis-B della XIII legislatura, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione», che prevedeva la sottoposizione di tutti questi soggetti all'anagrafe patrimoniale. Lungamente discusso nella citata Commissione speciale, esso costituisce una buona base di lavoro, eventualmente aggiornabile o modificabile.
      All'articolo 2 si prevede il codice deontologico, ovvero i princìpi fondamentali a cui si devono uniformare i comportamenti dei destinatari della presente legge.
      All'articolo 3 si definisce il concetto di «dono», comprendendo ogni concessione valutabile in denaro od ogni altro benefit offerto in situazioni che il normale buonsenso può far individuare come legate a ottenere agevolazioni o favoritismi legati ai doveri d'ufficio.
      All'articolo 4 si stabilisce il divieto di accettare doni di valore superiore a 100 euro. Tale limite è riferito all'anno e a ciascun donatore.
      L'articolo 5 prevede l'applicabilità delle norme della legge a coniugi, familiari e collaboratori nel caso in cui il dono è stato dato con la conoscenza e con l'acquiescenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e tali soggetti hanno ragione di credere che il dono è stato dato a causa della loro posizione ufficiale.
      L'articolo 6 precisa le esclusioni del divieto disposto dall'articolo 4: i doni offerti in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere o in occasione di celebrazioni ufficiali, le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici.
      L'articolo 7 prevede le sanzioni: una multa fino al triplo del valore del bene o dell'utilità indebitamente ricevuti per i soggetti titolari di cariche politiche; sanzioni disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i dipendenti pubblici.
      L'articolo 8 individua gli organi deputati alla verifica dell'attuazione della legge.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

          a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e ai sottosegretari di Stato;

          c) ai consiglieri regionali;

          d) ai presidenti e ai membri delle giunte regionali;

          e) ai membri delle Autorità di garanzia;

          f) ai consiglieri provinciali;

          g) ai presidenti e ai membri delle giunte provinciali;

          h) ai consiglieri comunali;

          i) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali;

          l) ai dirigenti di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli ufficiali superiori dell'amministrazione militare, al personale inquadrato nell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e C3, delle pubbliche amministrazioni e al personale civile dell'amministrazione militare inquadrato nelle stesse posizioni o, comunque, formalmente assegnato a mansioni proprie delle citate posizioni;

          m) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai

direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o gli enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

          n) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari di ogni ordine e grado;

          o) ai docenti universitari di ruolo;

          p) ai collaboratori e ai membri dello staff dei soggetti di cui alle lettere da a) a g);

          q) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Codice deontologico).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a uniformare il loro comportamento ai seguenti princìpi, costituenti il codice deontologico per i titolari di cariche pubbliche e per i dipartimenti delle pubbliche amministrazioni:

          a) agire in assenza di interesse privato ed esclusivamente in funzione del pubblico interesse;

          b) non essere debitori di denaro o di altre utilità nei confronti di soggetti e di organizzazioni esterni che possono influenzare l'esercizio delle attività inerenti alla carica o alla funzione pubblica;

          c) nell'amministrazione degli affari pubblici, comprese le nomine, l'assegnazione e la stipula dei contratti, nonché la segnalazione di soggetti ai fini della concessione di riconoscimenti o di benefìci, agire esclusivamente in base a criteri di merito;

          d) sottoporsi a valutazioni in relazione alla carica o alla finzione pubblica ricoperta;

          e) motivare le loro decisioni e i loro atti, fornendo informazioni esaustive in

merito, ad eccezione dei casi in cui l'interesse pubblico richieda la riservatezza;

          f) dichiarare gli interessi privati che possono interferire con i doveri pubblici e risolvere gli eventuali conflitti di interessi;

          g) rifiutare doni definiti ai sensi dell'articolo 3, che possono condizionare l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.
(Definizione di doni).

      1. Ai fini della presente legge, per «dono» si intende qualsiasi bene materiale, somma di denaro, anche sotto forma di sconti, di rimborso spese o di regalo, nonché ogni altra utilità, anche sotto forma di servizi.

Art. 4.
(Divieto di accettare doni).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è fatto divieto di accettare doni di valore superiore a 100 euro. Tale limite è riferito all'anno e a ciascun donatore e in esso non sono compresi doni di valore inferiore a 10 euro.

Art. 5.
(Coniugi, familiari e collaboratori).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai coniugi, ai familiari entro il sesto grado e ai collaboratori dei soggetti dei soggetti di cui all'articolo 1 quando:

          a) i soggetti di cui all'articolo 1 sono a conoscenza del dono e hanno dato il loro consenso;

          b) i soggetti di cui all'articolo 1 hanno ragione di credere che il dono è stato dato a causa della loro carica o funzione pubblica.

Art. 6.
(Esclusioni).

      1. Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo 4 i doni offerti pubblicamente in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere ovvero in occasione di celebrazioni ufficiali; gli articoli commemorativi, i libri, periodici e altro materiale informativo; i riconoscimenti e i premi; i doni ricevuti da familiari entro il terzo grado. Sono altresì esclusi le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Salvo reato più grave, la violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di una multa fino al triplo del valore del dono ricevuto per i soggetti di cui all'articolo 1, o l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, fino alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 8.
(Organi di verifica).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni amministrazione interessata sono individuati gli organi di verifica dell'attuazione della medesima legge.