Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4908 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e ai sottosegretari di Stato;
c) ai consiglieri regionali;
d) ai presidenti e ai membri delle giunte regionali;
e) ai membri delle Autorità di garanzia;
f) ai consiglieri provinciali;
g) ai presidenti e ai membri delle giunte provinciali;
h) ai consiglieri comunali;
i) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali;
l) ai dirigenti di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli ufficiali superiori dell'amministrazione militare, al personale inquadrato nell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e C3, delle pubbliche amministrazioni e al personale civile dell'amministrazione militare inquadrato nelle stesse posizioni o, comunque, formalmente assegnato a mansioni proprie delle citate posizioni;
m) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai
direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o gli enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;n) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari di ogni ordine e grado;
o) ai docenti universitari di ruolo;
p) ai collaboratori e ai membri dello staff dei soggetti di cui alle lettere da a) a g);
q) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a uniformare il loro comportamento ai seguenti princìpi, costituenti il codice deontologico per i titolari di cariche pubbliche e per i dipartimenti delle pubbliche amministrazioni:
a) agire in assenza di interesse privato ed esclusivamente in funzione del pubblico interesse;
b) non essere debitori di denaro o di altre utilità nei confronti di soggetti e di organizzazioni esterni che possono influenzare l'esercizio delle attività inerenti alla carica o alla funzione pubblica;
c) nell'amministrazione degli affari pubblici, comprese le nomine, l'assegnazione e la stipula dei contratti, nonché la segnalazione di soggetti ai fini della concessione di riconoscimenti o di benefìci, agire esclusivamente in base a criteri di merito;
d) sottoporsi a valutazioni in relazione alla carica o alla finzione pubblica ricoperta;
e) motivare le loro decisioni e i loro atti, fornendo informazioni esaustive in
merito, ad eccezione dei casi in cui l'interesse pubblico richieda la riservatezza;f) dichiarare gli interessi privati che possono interferire con i doveri pubblici e risolvere gli eventuali conflitti di interessi;
g) rifiutare doni definiti ai sensi dell'articolo 3, che possono condizionare l'esercizio delle loro funzioni.
1. Ai fini della presente legge, per «dono» si intende qualsiasi bene materiale, somma di denaro, anche sotto forma di sconti, di rimborso spese o di regalo, nonché ogni altra utilità, anche sotto forma di servizi.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è fatto divieto di accettare doni di valore superiore a 100 euro. Tale limite è riferito all'anno e a ciascun donatore e in esso non sono compresi doni di valore inferiore a 10 euro.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai coniugi, ai familiari entro il sesto grado e ai collaboratori dei soggetti dei soggetti di cui all'articolo 1 quando:
a) i soggetti di cui all'articolo 1 sono a conoscenza del dono e hanno dato il loro consenso;
b) i soggetti di cui all'articolo 1 hanno ragione di credere che il dono è stato dato a causa della loro carica o funzione pubblica.
1. Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo 4 i doni offerti pubblicamente in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere ovvero in occasione di celebrazioni ufficiali; gli articoli commemorativi, i libri, periodici e altro materiale informativo; i riconoscimenti e i premi; i doni ricevuti da familiari entro il terzo grado. Sono altresì esclusi le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici.
1. Salvo reato più grave, la violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di una multa fino al triplo del valore del dono ricevuto per i soggetti di cui all'articolo 1, o l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, fino alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni amministrazione interessata sono individuati gli organi di verifica dell'attuazione della medesima legge.