Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4954 |
1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Un'apposita sezione istituita presso la Corte dei conti provvede alla redazione del modello di bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali delle associazioni di cui al comma 1.
3. I bilanci e i rendiconti da sottoporre al controllo della sezione di controllo di cui al comma 2 devono essere certificati da organismi esterni riconosciuti.
4. Il rimborso delle spese elettorali e ogni forma di accesso alle risorse pubbliche, ivi comprese quelle a favore dell'editoria di partito, è attribuito esclusivamente all'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui al comma 2 alle associazioni di cui al comma 1.
1. I partiti politici che ricevono finanziamenti da parte di privati, superiori a 5.000 euro annuali nel caso di persone giuridiche e superiori a 1.000 euro annuali nel caso di persone fisiche, hanno l'obbligo di registrarli nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti. La violazione della disposizione comporta la decadenza dal diritto al rimborso delle spese elettorali e, nel caso della sola mancanza dell'indicazione nominativa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo erogato.
2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «dell'importo di euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo di euro 0,50».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni in favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.