Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4954


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, FAVIA
Modifiche agli articoli 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e altre disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni
Presentata il 14 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Chiediamo una tempestiva, ma comunque ragionata, Vostra approvazione della presente proposta di legge. Essa rinnova e approfondisce l'orientamento dei firmatari in materia di finanziamento pubblico ai partiti: non siamo censori dell'ultim'ora – e ciò è dimostrato nelle sedi parlamentari dalle numerose e reiterate proposte emendative – e riteniamo doveroso un intervento che seriamente definisca e dirima la questione.
      I rimborsi elettorali all'epoca introdotti rappresentarono un'impietosa «foglia di fico» apposta a coprire e ad aggirare la volontà popolare, che nel lontano 1993 si espresse contro il finanziamento pubblico ai partiti.
      I rimborsi elettorali, come modificati nel corso del tempo, rappresentano un ingente e illegittimo sperpero delle risorse pubbliche.
      Non si tratta, si badi bene, solo della quantità di denaro erogato dalle casse pubbliche, quanto della facilità e della leggerezza con le quali esso viene assegnato, dell'assenza di regole, verifiche e certificazioni dei bilanci dei partiti e delle loro spese elettorali.
      La proposta di legge prevede: l'attribuzione della personalità giuridica privata – ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 – ai partiti; la creazione di un'apposita sezione di controllo della Corte dei conti sui bilanci e sui rendiconti delle spese elettorali; l'accesso ai finanziamenti pubblici di qualsiasi genere, compresa l'editoria di partito, solo nel caso di esito positivo della verifica della Corte dei conti; l'obbligo della certificazione dei bilanci dei partiti; il rendiconto obbligatorio e l'inserimento obbligatorio nel bilancio dei partiti dei finanziamenti privati che superano i 5.000 euro per le persone giuridiche e i 1.000 euro per le persone fisiche, a pena di decadenza dal diritto di accesso a qualunque erogazione pubblica prevista dalla normativa vigente; che l'ammontare di ciascuno dei fondi dedicati al rimborso delle spese elettorali da dividere tra i partiti aventi diritto è fissato nel limite massimo di 0,50 centesimi di euro per ogni cittadino avente diritto al voto il raddoppio della percentuale di voti validi dall'1 al 2 per cento – espressi in ambito nazionale necessari per maturare il diritto al rimborso elettorale, tramite il riparto del fondo per il rimborso delle spese elettorali e per il rinnovo della Camera dei deputati; la delega al Governo per l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di un testo unico compilativo in materia di finanziamento pubblico e privato ai partiti (si tratta, con precisione, di un differimento temporale per l'esercizio di tale delega, come previsto in una legge del 1999, inattuata e il cui termine è scaduto).
      Ci sono molti altri aspetti in materia di partiti da rivedere, che in questa sede non abbiamo ritenuto di affrontare – ma che auspichiamo siano considerati con l'avvio dell'esame delle numerose proposte di legge depositate presso questo ramo del Parlamento – premendoci in particolare di dirimere la spinosa questione dell'entità dei rimborsi elettorali e dello status giuridico dei partiti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. Un'apposita sezione istituita presso la Corte dei conti provvede alla redazione del modello di bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali delle associazioni di cui al comma 1.
      3. I bilanci e i rendiconti da sottoporre al controllo della sezione di controllo di cui al comma 2 devono essere certificati da organismi esterni riconosciuti.
      4. Il rimborso delle spese elettorali e ogni forma di accesso alle risorse pubbliche, ivi comprese quelle a favore dell'editoria di partito, è attribuito esclusivamente all'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui al comma 2 alle associazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. I partiti politici che ricevono finanziamenti da parte di privati, superiori a 5.000 euro annuali nel caso di persone giuridiche e superiori a 1.000 euro annuali nel caso di persone fisiche, hanno l'obbligo di registrarli nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti. La violazione della disposizione comporta la decadenza dal diritto al rimborso delle spese elettorali e, nel caso della sola mancanza dell'indicazione nominativa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo erogato.
      2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «dell'importo di euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo di euro 0,50».


      3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento».
Art. 3.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

          a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

          b) agevolazioni in favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);

          c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

      2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.