Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4953 |
1) l'obbligo di trasparenza da parte dei partiti sui loro bilanci in tutte le loro voci di spesa;
2) la restituzione del denaro avuto in finanziamento qualora il partito cambi veste e nome oppure non esista più a causa di una sua evoluzione o involuzione;
3) che il finanziamento duri per il perdurare dell'intera legislatura in quanto,
in caso contrario, i partiti dovranno restituire le somme inutilizzate per l'interruzione anticipata della legislatura, cosa agevole e veloce dal momento che i conti dovranno sempre essere in ordine.Partendo dal presupposto niente affatto scontato che questo denaro è denaro dei contribuenti, è giusto che a questi si debba dare conto di come lo si è speso e di cosa si è inteso fare. Altrettanto giusto e niente affatto scontato è che, qualora la legislatura non arrivi alla sua conclusione naturale, non ci sarebbe alcuna ragione di trattenere denaro che ormai non serve più allo scopo.
1. I bilanci dei partiti politici sono sottoposti a controlli annuali da parte della Corte dei conti. In caso di accertate violazioni alle disposizioni sulla trasparenza, l'intero importo del bilancio è confiscato dallo Stato.
1. I rimborsi per le spese elettorali concessi ai partiti politici sono ridotti del 50 per cento. Tali rimborsi devono essere iscritti a bilancio corredati delle documentazioni atte a dimostrare le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.
2. L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di chiusura anticipata delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio.
1. Nell'ipotesi di cambio di denominazione o di chiusura delle formazioni politiche che hanno goduto di finanziamenti pubblici, le relative somme iscritte a bilancio sono restituite allo Stato.