Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5032 |
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,50».
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. I rimborsi di cui ai commi 1, 1-bis e 4 sono corrisposti in due parti da erogare nell'arco dell'anno. La prima metà dell'erogazione avviene entro il 31 luglio di ciascun anno, la seconda parte avviene solo dopo opportuna rendicontazione da parte dei partiti o movimenti politici, di quanto effettivamente speso. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno».