Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 5098


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO
Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici, e all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di elevazione della soglia per l'accesso al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati
Presentata il 29 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La grave crisi economica che attraversa il nostro Paese, con la conseguente richiesta ai cittadini di affrontare notevoli sacrifici in nome del riequilibrio dei conti pubblici, impone anche alla politica di rivedere con senso di responsabilità i suoi costi.
      La legislazione in materia di rimborsi elettorali è senz'altro quella che è percepita in misura maggiormente negativa dall'opinione pubblica perché considerata illegittima, in quanto volta a eludere l'esito del referendum abrogativo del finanziamento ai partiti politici.
      Se da un lato è ormai inevitabile ridurre «i costi della politica», dall'altro, però, non bisogna commettere l'errore di cedere a quel «qualunquismo populista» di chi ha interesse ad azzerare l'intero sistema politico e, soprattutto, non bisogna confondere «i costi della politica» con i «costi della democrazia», ai quali non potremo mai rinunciare.
      È necessario quindi intervenire con urgenza e con soluzioni convincenti, che non assecondino le spinte, sempre più forti, verso l'antipolitica ma che, al tempo stesso, forniscano risposte chiare e immediate per abolire sprechi e privilegi.
      Tra gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati agli organi costituzionali sono compresi i rimborsi per le spese per le consultazioni elettorali e referendarie previsti dalla legge n. 157 del 1999.
      Le risorse stanziate in favore dei partiti politici hanno toccato punte particolarmente elevate tra il 2008 e il 2010, poiché l'erogazione delle rate annuali di rimborso relative alle elezioni politiche del 2006 è proseguita nonostante la fine anticipata della legislatura.
      Dal 2007 ad oggi il legislatore è intervenuto più volte a ridimensionare i rimborsi elettorali:

          a) l'articolo 2, comma 275, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha ridotto di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, l'autorizzazione di spesa relativa ai rimborsi elettorali;

          b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che, a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il parametro per il calcolo dei rimborsi è ridotto del 10 per cento e ha altresì soppresso il quarto periodo dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999;

          c) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha, infine, previsto – sempre a decorrere dal primo rinnovo degli organi citati – che l'importo dei fondi per il rimborso delle spese elettorali sia ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento, e ha altresì definitivamente eliminato la prosecuzione dell'erogazione dei rimborsi elettorali in caso di fine anticipata della legislatura.

      Dal 2013 in termini pro capite i fondi pubblici destinati ai partiti politici in Italia saranno perciò – secondo i dati riportati da un dossier dell'ufficio legislazione straniera della Camera dei deputati dell'aprile 2011 – inferiori al livello della Germania (458 milioni di euro nel 2011, di cui 130 milioni di euro sotto forma di contributo annuale ai partiti e 328 milioni di euro erogati alle fondazioni vicine ai partiti) e Spagna (131 milioni di euro nel 2011, di cui 82,3 milioni di euro come contributo annuale ai partiti e 44,5 milioni di euro sotto forma di rimborso elettorale) e superiore alle previsioni di spesa della Francia (74,8 milioni di euro nel 2011, a cui vanno però aggiunti 87,1 milioni di euro di rimborsi elettorali) e Regno Unito (8,1 milioni di euro nel 2010-2011).
      Ed è proprio su questo solco che la presente proposta di legge intende dare un segnale forte al Paese per riportare sobrietà nella politica italiana, riducendo ulteriormente il contributo del rimborso e limitando l'ammissibilità a ricevere i rimborsi solo per quelle forze politiche che, nelle elezioni corrispondenti, abbiano totalizzato almeno il 2,5 per cento dei voti validi.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,10».
      2. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «dell'1 per cento dei voti» sono sostituite dalle seguenti: «del 2,5 per cento dei voti».

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione delle medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.