Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5144 |
1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un rimborso in relazione alle spese elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali»;
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;
d) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nella misura dell'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1 per cento»;
f) al comma 5-bis, quarto periodo, le parole: «almeno il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti «almeno il 5 per cento»;
g) al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: «una frazione d'anno» sono aggiunte le seguenti: «; in tale caso la quota annua è ridotta in proporzione al numero dei mesi trascorsi. In ogni caso il versamento delle quote annuali dei contributi di cui ai commi 1 e 1-bis è interrotto nel caso in cui un movimento o partito politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al comma 1».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché le modalità di selezione dei candidati alle elezioni».
1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, quinto periodo, le parole: «almeno il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 10 per cento»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i partiti e i movimenti che abbiano» sono inserite le seguenti: «ottenuto almeno un candidato eletto o» e le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento».
1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ovvero della presentazione del certificato unico dipendente (CUD), ciascun contribuente può destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
1. I movimenti e i partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 3 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Alla ripartizione di cui al comma 1 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e per i fini di cui alla presente legge, il movimento o il partito politico di riferimento. Un'analoga
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 3, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici, costituito dalle
somme corrispondenti alla quota del quattro per mille dell'IRPEF sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal rendiconto generale dello Stato.1. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce tra i movimenti e i partiti politici una somma pari a 30 milioni di euro e provvede alla sua erogazione agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di
cui al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 5 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica i sensi del comma 6 dell'articolo 4. 1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro».
2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di un candidato alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è altresì riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una detrazione, agli effetti dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo detraibile di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.
1. Sono vietati i finanziamenti e i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi delle pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 5 per cento o di società controllate da queste ultime, in favore di movimenti o di partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative.
2. Sono altresì vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle indicate al comma 1, in favore di movimenti o di partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti nel bilancio e a condizione che non siano vietati dalla legge.
3. In ogni caso l'importo versato a movimenti e partiti politici da parte di ciascuna persona giuridica non può superare l'ammontare annuo di 50.000 euro.
4. Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti previsti ai commi 1 e 3 ovvero, nel caso delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo sociale o senza che il finanziamento o il contribuito siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate o ricevute.
1. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi a movimenti o a partiti politici o a loro articolazioni politico-organizzative e ai candidati per un importo che superi i 5.000 euro annui,
sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, che deve essere presentato al Ministero dell'interno. 1. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica,
nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali.1. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge sono tenuti a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico o nel sito del Ministero dell'interno, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione.
1. Le disposizioni in materia di contributo e di rimborso delle spese elettorali di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I movimenti e i partiti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano a usufruirne fino alla cessazione della legislatura in corso alla medesima data, ma la relativa autorizzazione di spesa è ridotta di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2012, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge e riferisce alle Camere annualmente, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.