Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5084 |
1. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa e amministrativa nonché di assicurare una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici, la Repubblica riconosce l'attività di lobbying e di relazioni istituzionali esercitata nei confronti dei decisori pubblici, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.
2. L'attività di cui al comma 1 si informa ai princìpi di democrazia, pubblicità, partecipazione, parità di trattamento e pluralismo economico, sociale e culturale ed è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «attività di lobbying e di relazioni istituzionali»: l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata esclusivamente su incarico dei portatori di interessi particolari di cui alla lettera c), dai rappresentanti di interessi particolari di cui alla lettera b), attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, nei confronti dei decisori pubblici, e finalizzata principalmente a perseguire interessi leciti, anche di natura non economica,
e a fornire, altresì, informazioni e dati da valutare in sede di adozione di atti legislativi e amministrativi generali. Non costituiscono attività di lobbying e di relazioni istituzionali: le attività svolte da enti pubblici, da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o dai movimenti politici; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche tramite la stampa, la radio, la televisione o altro mezzo di comunicazione; le dichiarazioni rese nel corso di incontri pubblici dinanzi ai decisori pubblici di cui alla lettera d); le attività svolte, nell'ambito di processi decisionali che si concludono con l'adozione di protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di associazioni di categoria o di ordini professionali;b) «rappresentanti di interessi particolari»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente anche per il tramite dei membri dei loro staff (assistenti, personale di segreteria, addetti stampa) o di funzionari, su incarico dei portatori di interessi particolari di cui alla lettera c), interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi. Nell'espressione sono compresi coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
c) «portatori di interessi particolari»: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad
oggetto lo svolgimento delle medesime attività;d) «decisori pubblici»: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vertici delle Autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione, i membri del Parlamento nonché delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali;
e) «processi decisionali pubblici»: ogni processo di adozione di decisioni politiche e legislative e ogni procedimento di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.
1. I portatori di interessi particolari, anche stranieri, iscrivono i soggetti che, su loro incarico, possono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali nel Registro unico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.
2. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati, in modo dettagliato, i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei singoli portatori di interessi particolari:
a) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di
interessi e gli eventuali finanziamenti privati o pubblici che riceve;b) l'interesse o gli interessi che si intende rappresentare, nonché i progetti sui quali si sta lavorando;
c) i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;
d) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari, le eventuali cariche che ricopre in consigli di amministrazione, in società quotate, in fondazioni pubbliche o in altri enti e le ulteriori attività professionali che svolge, nonché la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale svolge l'attività di rappresentanza di interessi;
e) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.
1. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati:
a) i liberi professionisti e i consulenti che svolgono attività professionale di lobbying e di relazioni istituzionali continuativamente e in modo prevalente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;
b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali nonché di società a partecipazione pubblica;
d) gli esponenti di associazioni, di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori, di organizzazioni non governative, di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché di associazioni di categoria e di ordini professionali.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i soggetti di cui al comma 1:
a) devono aver compiuto la maggiore età;
b) non devono aver riportato condanne penali;
c) non devono essere stati dichiarati falliti;
d) devono godere dei diritti civili e non essere stati mai interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
e) devono sottoscrivere un impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 5.
3. Non possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari, durante l'esercizio del loro mandato o del loro incarico e per i due anni successivi alla cessazione dei medesimi, i soggetti indicati all'articolo 2, lettera d), i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle Autorità indipendenti, degli enti pubblici, i giornalisti che svolgono attività presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica e che hanno accesso ai relativi uffici, i dirigenti di partiti o di movimenti politici, nonché i membri dei rispettivi staff.
1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sezione dedicata al Registro.a) rispettare i princìpi di integrità, onestà, correttezza, sincerità, riservatezza e professionalità;
b) dichiarare la propria identità e qualificazione professionale nonché gli interessi che rappresenta;
c) astenersi, nei rapporti con i funzionari e con i decisori pubblici nonché con i membri dei rispettivi staff, dal rendere loro vantaggi, regali o altre utilità, anche in occasione di festività, che eccedano il valore di 200 euro;
d) non chiedere, per sé o per altri, né accettare, vantaggi, regali o altre utilità, anche in occasione di festività, che eccedano il valore di 200 euro dai soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre, anche indirettamente, benefìci dall'attività del rappresentante di interessi particolari.
1. I soggetti iscritti nel Registro possono, con le modalità determinate ai sensi dei commi 2, 3 e 4:
a) presentare ai decisori pubblici, anche per il tramite dei membri degli uffici di loro diretta collaborazione o dei funzionari delle rispettive amministrazioni, proposte relative ad atti o a modificazioni di atti di loro competenza, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, informazioni, documenti e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, in forma orale, scritta o telematica;
b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, previo accreditamento mediante il rilascio di apposita tessera di riconoscimento, anche al fine di assistere,
nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente, alle sedute e ai lavori delle Giunte, delle Commissioni e dei comitati;c) consultare gli atti e accedere alle informazioni, ai dati e alle raccolte di dati, anche informatiche, detenuti dai decisori pubblici e attinenti alla natura dell'interesse particolare rappresentato, nelle forme e con i limiti previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) ricevere informazioni dettagliate circa lo svolgimento dei procedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale e intervenire nelle fasi istruttorie dei medesimi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente e del pertinente procedimento, mediante la produzione di memorie, documenti e proposte e l'audizione da parte del decisore pubblico.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti, limitatamente all'esercizio delle funzioni di regolazione ad esse attribuite, adottano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari, con particolare riferimento alle lettere b) e d), secondo princìpi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della loro autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle sedi istituzionali nonché di partecipazione alle procedure informative e istruttorie.
4. Entro il medesimo termine indicato nel comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano
1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel Registro sono tenuti a trasmettere, anche in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nel semestre precedente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e facilmente accessibile del proprio sito internet.
2. Le relazioni devono riportare, in modo dettagliato:
a) la descrizione delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere con l'indicazione specifica degli obiettivi conseguiti e degli effettivi destinatari, anche indiretti, degli stessi;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività e, in ogni caso, tutte le persone effettivamente contattate;
c) l'elenco delle risorse umane ed economiche, debitamente certificate, effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
3. Alle relazioni deve essere, altresì, allegata copia della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), utilizzata nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 3, può disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati, richiedendo, ove necessario, la produzione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 7, di falsità delle informazioni ivi contenute ovvero di inottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati richiesti, di violazione degli obblighi previsti dal codice etico di condotta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 50.000 euro oltre alla sospensione o, nei casi di particolare gravità, alla cancellazione dal Registro. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di ventiquattro mesi dalla cancellazione.
3. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, entro trenta giorni dalla data di notificazione, nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alle attività di cui agli articoli 3 e 7 la Presidenza del Consiglio dei ministri fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.