Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 5084


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MORONI, BARBARO, BOCCHINO, BRIGUGLIO, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, GALLI, GRANATA, MENIA, ANGELA NAPOLI, PERINA, PROIETTI COSIMI, RAISI, TOTO
Riconoscimento e regolamentazione dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali
Presentata il 23 marzo 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende intervenire su una questione che investe direttamente l'intero sistema politico del nostro Paese e il Parlamento in primo luogo, ossia la regolamentazione giuridica del fenomeno delle lobby.
      I gruppi di interesse (cosiddetti «gruppi di pressione») esercitano una funzione che non si esaurisce nella società, sul terreno proprio della organizzazione della rappresentanza degli interessi particolari, settoriali – naturalmente legittimi in quanto espressione delle diverse componenti sociali ed economiche emergenti dalla complessità sociale – ma che si estende, per l'influenza esercitata nei confronti dei decisori pubblici, all'intero sistema istituzionale e che, dunque, è finalizzata a garantire principalmente la trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa ed amministrativa nonché ad assicurare una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici.
      L'attività esercitata dalle organizzazioni di interessi diffusi, in termini espliciti, formali, è volta ad esercitare una «pressione» nei confronti degli organi istituzionali per ricercare – all'interno di canali istituzionalizzati o informali, e tuttavia leciti – un'influenza, un condizionamento nelle diverse fasi e scelte del processo legislativo, amministrativo e normativo.
      L'attività di lobbying e di relazioni istituzionali richiama espressamente tanto il problema della trasparenza del procedimento normativo istituzionalizzato – che guarda per definizione all'interesse generale – quanto la legittimità dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, meritevoli di attenzione, che interagiscono con il sistema istituzionale in quanto espressione del pluralismo economico, sociale e culturale all'interno di una società complessa qual è quella contemporanea e dell'esigenza, per certi aspetti, di disporre di informazioni e dati – anche tecnici – da valutare in sede di adozione di atti legislativi o amministrativi generali.
      Il primo aspetto, va da sé, riveste un ruolo centrale e riguarda l'essenza stessa della democrazia o, per meglio dire, del metodo democratico: un metodo che coinvolge in primo luogo le Assemblee parlamentari – espressione rappresentativa della volontà generale – in cui, sulla base della pubblicità della vita politica, le forze politiche – benché inizialmente espressione e rappresentative di una parte – si fanno interpreti dell'interesse dell'intero Paese poiché interpretano, valutano, armonizzano e mediano i diversi interessi e programmi in campo nella società, i bisogni espressi, per ricondurli nell'alveo, appunto, dell'autonomia parlamentare in funzione dell'interesse generale.
      Un aspetto che si riflette nell'articolo 67 della Costituzione, laddove si afferma che ogni parlamentare «rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
      Il secondo aspetto ha invece a che fare con la complessità e con la frammentazione della società contemporanea, con il grado di permeabilità e di apertura presenti nelle istituzioni, nel sistema politico-parlamentare nei confronti della società; con quel network di attori collettivi che a vario titolo partecipano, più o meno direttamente, alla formazione delle decisioni pubbliche e parlamentari, influenzandone il percorso e gli esiti, mediante canali istituzionalizzati, quali le audizioni in sede parlamentare e no.
      Nell'insieme essi danno vita a un confronto che si interseca con molteplici realtà, che diviene, al di fuori delle sedi istituzionalizzate, una sorta di «negoziato», con il rischio di alimentare e di ingenerare una opacità, una diffidenza intorno a tutti quei rapporti che si instaurano tra politica, attività legislativa e amministrativa e organizzazioni di interessi diffusi e settoriali.
      Non si tratta di ignorare un fenomeno, peraltro ampiamente conosciuto, quanto piuttosto di prenderne atto e riconoscerlo, riconducendone l'azione entro un sistema di regole condivise e trasparenti e regolamentando un corretto ma dichiarato rapporto tra soggetti istituzionali, procedimenti legislativi e portatori di interessi privati affinché tale «negoziazione» avvenga alla luce del sole; in altri termini «sopra» il tavolo e non «sotto» il tavolo.
      Si tratta, in sostanza, di un'interazione, di un dialogo che, se disciplinato per favorire l'espressione e la partecipazione in condizioni di parità dei tanti soggetti portatori di interessi diffusi, non può che favorire e rafforzare i procedimenti decisionali pubblici e la vita stessa della politica pubblica poiché fornisce al circuito decisionale quegli elementi aggiuntivi di informazione e di approfondimento indispensabili per conoscere appieno questa o quella realtà economico-sociale o le caratteristiche dei fenomeni da regolamentare.
      E non è un caso che proprio laddove più intensa ed estesa è stata l'attività di lobbying, in presenza di una molteplicità di gruppi di pressione e di interessi, più avvertita è stata l'esigenza di una sua regolamentazione giuridica e di un controllo sull'attività di tali gruppi, come nel caso, sin dalla metà degli anni quaranta, degli Stati Uniti.
      Nella regolamentazione statunitense le attività di lobbying e le irregolarità nel processo legislativo o il manifestarsi di forme di corruzione sono aspetti distinti, tanto che il federal regulation of lobbying act del 1946 tende a mettere in rilievo, accanto a quelli negativi inevitabilmente possibili, gli aspetti positivi dell'attività dei gruppi di pressione in quanto tendenti a favorire la trasparenza dell'attività di lobby, sia nei confronti delle istituzioni che dei cittadini.
      Il lobbying, dunque, inteso principalmente come elemento di partecipazione, non necessariamente o inevitabilmente di corruzione.
      La normativa del 1946 sul lobbying parlamentare è stata riformulata nel corso degli anni novanta con il lobbying disclosure act del 1995. La nuova disciplina definisce il lobbying un'attività del tutto legittima e i rappresentanti di interessi privati – tenuti a registrarsi presso i segretari della Camera dei rappresentanti e del Senato – sono tenuti ad essere identificati sulla base di requisiti verificabili. Sono considerati «lobby contact» tutte quelle attività di relazione messe in atto per influenzare la formulazione, la modifica o l'adozione di regolamenti federali, ovvero l'approvazione o la reiezione di proposte di legge.
      La legge mira in particolare a regolare l'attività dei professionisti del lobbying parlamentare, escludendo al riguardo l'attività di comunicazione e di informazione al pubblico, le comunicazioni fatte in occasione di audizioni, di udienze conoscitive e di udienze pubbliche.
      Il campo di applicazione non si limita ai membri della Camera dei rappresentanti e del Senato, ma si estende anche ai funzionari degli organi parlamentari, alla presidenza, alla vicepresidenza e agli impiegati dell'esecutivo. L'attuale normativa prende in esame il lobbying nei confronti di tutti gli organi dello Stato, comprese le agenzie federali.
      I professionisti impegnati nell'attività di lobbying sono tenuti a registrarsi entro 45 giorni dal loro primo contatto parlamentare e devono indicare una serie dettagliata di informazioni, tra cui le questioni ed i temi di cui intendono occuparsi nel corso dell'attività di pressione, nonché i nomi delle società clienti o committenti.
      Al termine di ogni semestre i lobbisti sono infine tenuti a presentare una relazione indicando i progetti sui quali è stata fatta azione di lobbying, pure non avendo l'obbligo di comunicare i nomi dei membri delle Commissioni o dei parlamentari contattati.
      Diversamente dall'impostazione statunitense, in Gran Bretagna, o nella stessa Francia, l'attività di lobbying è disciplinata prevalentemente al fine di prevenirne le possibili conseguenze negative, vale a dire focalizzando l'attenzione sui rischi di corruzione derivanti dalla distorsione dei rapporti tra attività parlamentare e attività dei gruppi di pressione, tra conflitto di interesse di parte nei confronti dell'interesse generale.
      Più che intervenire sulla regolamentazione dell'attività di lobbying, la disciplina mira ad assicurare la trasparenza delle attività e degli interessi privati dei parlamentari.
      Così, se in Gran Bretagna è stata prevista, fin dagli anni ottanta, l'istituzione di una commissione con il compito di registrare gli interessi economici e di verificare il possibile conflitto di interesse dei parlamentari, in Francia è stato previsto il rafforzamento della normativa sulle incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi professionali e, dal 1996, l'istituzione di una commissione per la trasparenza della vita politica che prevede il controllo sulle dichiarazioni patrimoniali dei membri del Parlamento.
      La Francia, a differenza degli Stati Uniti, non ha proceduto a una vera e propria regolamentazione giuridica del fenomeno del lobbying e la stessa Gran Bretagna, soprattutto a causa del sempre più accentuato ruolo assunto dal Gabinetto del Primo Ministro nei confronti del Parlamento, più che a una specifica disciplina, è ricorsa all'istituzionalizzazione dell’«agente parlamentare» che, nel corso di procedimenti legislativi parlamentari che toccano interessi privati e di enti locali, può intervenire in contraddittorio innanzi a una commissione speciale.
      Gli «agenti parlamentari» sono tenuti a registrarsi presso l’office private bill, a indicare le società per le quali lavorano e a specificare gli ambiti e gli scopi dell'attività di pressione che intendono attivare. È richiesto loro di sottoscrivere un impegno al rispetto delle norme e delle consuetudini della Camera dei comuni e, in caso di inadempienza, sono soggetti a specifiche sanzioni.
      In Italia non vi è, al momento, una specifica regolamentazione dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali, anche se non sono mancate iniziative legislative in tale senso.
      L'insieme dei progetti di legge presentati, almeno fino alla XII legislatura, ha teso verso una regolamentazione che, nel disciplinare l'attività dei gruppi di pressione, accostasse – sino a fare coincidere – tale attività a quella delle «relazioni pubbliche» partendo dal presupposto che entrambe si muovono nella direzione di rappresentare e di promuovere interessi settoriali privati nei confronti degli organi istituzionali, vale a dire l'esercizio di una rappresentanza di interessi.
      Il professionista delle relazioni pubbliche è individuato in colui che «rappresenti o promuova interessi privati nei confronti del Parlamento, del Governo, di consigli o giunte regionali, provinciali o comunali, o di singoli membri di tali organi collegiali, anche ai fini di un rapporto informativo reciproco» (A.C. n. 3269 della XII legislatura).
      Quanto alla regolamentazione vera e propria dell'attività di pressione, i progetti di legge prevedevano l'iscrizione in uno specifico albo professionale, da tenere presso gli organi pubblici interessati, rinviando tuttavia a uno specifico codice deontologico adottato dai professionisti delle relazioni pubbliche a tutela della trasparenza del processo decisionale pubblico e a salvaguardia dell'autonomia parlamentare dall'influenza esercitata dai gruppi di pressione quali espressione di pure legittimi interessi settoriali.
      Solo nel corso della XIII legislatura si è giunti alla formulazione di un testo che dettava norme in materia di lobbying, e l'argomento è stato poi fatto oggetto di progetti di legge anche nella XIV legislatura.
      La proposta di legge in esame, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa e amministrativa nonché di assicurare una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici, intende promuovere un pieno riconoscimento dell’«attività di lobbying e di relazioni istituzionali» esercitata nei confronti dei decisori pubblici, quale momento fondante del sistema democratico politico-economico italiano (articolo 1).
      Con l'espressione «attività di lobbying e di relazioni istituzionali» si indica l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata, esclusivamente su incarico dei cosiddetti «portatori di interessi particolari», dai cosiddetti «rappresentanti di interessi particolari» attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, nei confronti dei decisori pubblici (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri, Sottosegretari di Stato, vertici degli uffici di loro diretta collaborazione, titolari di incarichi di funzione dirigenziale, vertici delle Autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione, membri del Parlamento nonché delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali) direttamente o indirettamente anche per il tramite dei membri dei loro staff (assistenti, personale di segreteria, addetti stampa, eccetera) o di funzionari pubblici e finalizzata principalmente a perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e a fornire, altresì, informazioni e dati, anche tecnici, da valutare in sede di adozione di atti legislativi o amministrativi generali (articolo 2).
      L'articolo 3 prevede che i portatori di interessi particolari – anche stranieri – devono iscrivere nel «Registro unico dei rappresentanti di interessi particolari», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i soggetti che, su loro incarico, possono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali, indicando espressamente, tra l'altro: l'interesse o gli interessi che si intendono rappresentare, nonché i progetti sui quali si sta lavorando; i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; le eventuali cariche che il rappresentante di interessi particolari ricopre, nonché le ulteriori attività professionali che egli svolge.
      L'articolo 4 prevede che possono essere iscritti nel Registro unico ed esercitare, quindi, l'attività di rappresentanza di interessi particolari: i liberi professionisti e i consulenti che svolgono l'attività professionale di lobbying e di relazioni istituzionali continuativamente ed in modo prevalente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari; i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari; i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali nonché di società a partecipazione pubblica; gli esponenti di associazioni, di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori, di organizzazioni non governative, di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché di associazioni di categoria e di ordini professionali (comma 1). Tra i requisiti prescritti vi è l'obbligo di sottoscrivere un impegno a rispettare un codice etico di condotta deliberato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 5).
      Al comma 3 viene introdotto il meccanismo del «closing the revolving doors» per cui non possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione del loro incarico, i decisori pubblici, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, del Parlamento, delle Autorità di settore, degli enti pubblici, i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e che hanno accesso ai relativi uffici, i dirigenti di partiti o movimenti politici, nonché i membri dei rispettivi staff.
      Per rendere effettiva l'attività professionale di lobbying e di relazioni istituzionali, l'articolo 6 prevede che i lobbisti possano, tra l'altro, accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, previo accreditamento mediante il rilascio di apposita tessera di riconoscimento anche al fine di assistere alle sedute e ai lavori delle Giunte, delle Commissioni e dei comitati; consultare gli atti e accedere alle informazioni, ai dati e alle raccolte di dati, anche informatiche, detenuti dai decisori pubblici e attinenti alla natura dell'interesse particolare rappresentato, nelle forme e con i limiti previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; ricevere informazioni circa lo svolgimento dei procedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale e intervenire nelle fasi istruttorie dei medesimi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente e del pertinente procedimento, mediante la produzione di memorie, documenti e proposte e l'audizione da parte del decisore pubblico.
      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti, limitatamente alle attività di regolazione, definiscono le modalità di accesso ai propri uffici nonché di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari, secondo i princìpi di imparzialità e di parità di trattamento; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni volte a disciplinare, secondo i princìpi della legge, l'esercizio dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nei riguardi degli organi e delle amministrazioni della regione e degli enti locali.
      Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della loro autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni volte a disciplinare l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle sedi istituzionali nonché di partecipazione alle procedure informative e istruttorie.
      L'articolo 7 prescrive l'obbligo per gli iscritti nel Registro unico di presentare una dettagliata relazione semestrale concernente l'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e facilmente accessibile del proprio sito internet. Le relazioni devono contenere, in modo dettagliato, tra l'altro: l'indicazione specifica degli obiettivi conseguiti e degli effettivi destinatari, anche indiretti, degli stessi; l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività e, in ogni caso, tutte le persone effettivamente contattate (funzionari, responsabili, eccetera); l'elenco delle risorse umane ed economiche, debitamente certificate, effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività indicate alla lettera a). Alle relazioni deve essere, altresì, allegata copia della documentazione utilizzata nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti nonché ogni eventuale comunicazione scritta, anche trasmessa per via telematica, nei confronti dei decisori pubblici). Le relazioni devono essere sottoscritte, altresì, dai «portatori di interessi particolari», che, in caso di violazioni e omissioni da parte dei rappresentanti di interessi che hanno svolto l'attività su loro incarico, ne rispondono solidalmente con questi.
      La Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta del Registro unico, può disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati, richiedendo, ove necessario, la produzione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nelle relazioni trasmesse.
      L'articolo 8 prevede le sanzioni da applicare nel caso di violazioni o omissioni commesse nello svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.
      L'articolo 9 stabilisce che alle attività di cui agli articoli 3 e 7 la Presidenza del Consiglio dei ministri fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi generali).

      1. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa e amministrativa nonché di assicurare una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici, la Repubblica riconosce l'attività di lobbying e di relazioni istituzionali esercitata nei confronti dei decisori pubblici, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.
      2. L'attività di cui al comma 1 si informa ai princìpi di democrazia, pubblicità, partecipazione, parità di trattamento e pluralismo economico, sociale e culturale ed è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) «attività di lobbying e di relazioni istituzionali»: l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata esclusivamente su incarico dei portatori di interessi particolari di cui alla lettera c), dai rappresentanti di interessi particolari di cui alla lettera b), attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, nei confronti dei decisori pubblici, e finalizzata principalmente a perseguire interessi leciti, anche di natura non economica,

e a fornire, altresì, informazioni e dati da valutare in sede di adozione di atti legislativi e amministrativi generali. Non costituiscono attività di lobbying e di relazioni istituzionali: le attività svolte da enti pubblici, da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o dai movimenti politici; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche tramite la stampa, la radio, la televisione o altro mezzo di comunicazione; le dichiarazioni rese nel corso di incontri pubblici dinanzi ai decisori pubblici di cui alla lettera d); le attività svolte, nell'ambito di processi decisionali che si concludono con l'adozione di protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di associazioni di categoria o di ordini professionali;

          b) «rappresentanti di interessi particolari»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente anche per il tramite dei membri dei loro staff (assistenti, personale di segreteria, addetti stampa) o di funzionari, su incarico dei portatori di interessi particolari di cui alla lettera c), interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi. Nell'espressione sono compresi coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

          c) «portatori di interessi particolari»: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad

oggetto lo svolgimento delle medesime attività;

          d) «decisori pubblici»: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vertici delle Autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione, i membri del Parlamento nonché delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali;

          e) «processi decisionali pubblici»: ogni processo di adozione di decisioni politiche e legislative e ogni procedimento di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.

Art. 3.
(Iscrizione nel Registro unico dei rappresentanti di interessi particolari).

      1. I portatori di interessi particolari, anche stranieri, iscrivono i soggetti che, su loro incarico, possono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali nel Registro unico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.
      2. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati, in modo dettagliato, i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei singoli portatori di interessi particolari:

          a) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di

interessi e gli eventuali finanziamenti privati o pubblici che riceve;

          b) l'interesse o gli interessi che si intende rappresentare, nonché i progetti sui quali si sta lavorando;

          c) i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

          d) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari, le eventuali cariche che ricopre in consigli di amministrazione, in società quotate, in fondazioni pubbliche o in altri enti e le ulteriori attività professionali che svolge, nonché la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale svolge l'attività di rappresentanza di interessi;

          e) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali).

      1. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati:

          a) i liberi professionisti e i consulenti che svolgono attività professionale di lobbying e di relazioni istituzionali continuativamente e in modo prevalente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;

          b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

          c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali nonché di società a partecipazione pubblica;

          d) gli esponenti di associazioni, di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori, di organizzazioni non governative, di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché di associazioni di categoria e di ordini professionali.

      2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i soggetti di cui al comma 1:

          a) devono aver compiuto la maggiore età;

          b) non devono aver riportato condanne penali;

          c) non devono essere stati dichiarati falliti;

          d) devono godere dei diritti civili e non essere stati mai interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

          e) devono sottoscrivere un impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 5.

      3. Non possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari, durante l'esercizio del loro mandato o del loro incarico e per i due anni successivi alla cessazione dei medesimi, i soggetti indicati all'articolo 2, lettera d), i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle Autorità indipendenti, degli enti pubblici, i giornalisti che svolgono attività presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica e che hanno accesso ai relativi uffici, i dirigenti di partiti o di movimenti politici, nonché i membri dei rispettivi staff.

Art. 5.
(Codice etico di condotta).

      1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
      2. Il codice di cui al comma 1 contiene, in particolare, l'obbligo per il rappresentante di interessi di:

          a) rispettare i princìpi di integrità, onestà, correttezza, sincerità, riservatezza e professionalità;

          b) dichiarare la propria identità e qualificazione professionale nonché gli interessi che rappresenta;

          c) astenersi, nei rapporti con i funzionari e con i decisori pubblici nonché con i membri dei rispettivi staff, dal rendere loro vantaggi, regali o altre utilità, anche in occasione di festività, che eccedano il valore di 200 euro;

          d) non chiedere, per sé o per altri, né accettare, vantaggi, regali o altre utilità, anche in occasione di festività, che eccedano il valore di 200 euro dai soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre, anche indirettamente, benefìci dall'attività del rappresentante di interessi particolari.

Art. 6.
(Diritti degli iscritti nel Registro).

      1. I soggetti iscritti nel Registro possono, con le modalità determinate ai sensi dei commi 2, 3 e 4:

          a) presentare ai decisori pubblici, anche per il tramite dei membri degli uffici di loro diretta collaborazione o dei funzionari delle rispettive amministrazioni, proposte relative ad atti o a modificazioni di atti di loro competenza, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, informazioni, documenti e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, in forma orale, scritta o telematica;

          b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, previo accreditamento mediante il rilascio di apposita tessera di riconoscimento, anche al fine di assistere,

nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente, alle sedute e ai lavori delle Giunte, delle Commissioni e dei comitati;

          c) consultare gli atti e accedere alle informazioni, ai dati e alle raccolte di dati, anche informatiche, detenuti dai decisori pubblici e attinenti alla natura dell'interesse particolare rappresentato, nelle forme e con i limiti previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          d) ricevere informazioni dettagliate circa lo svolgimento dei procedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale e intervenire nelle fasi istruttorie dei medesimi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente e del pertinente procedimento, mediante la produzione di memorie, documenti e proposte e l'audizione da parte del decisore pubblico.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti, limitatamente all'esercizio delle funzioni di regolazione ad esse attribuite, adottano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari, con particolare riferimento alle lettere b) e d), secondo princìpi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
      3. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della loro autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle sedi istituzionali nonché di partecipazione alle procedure informative e istruttorie.
      4. Entro il medesimo termine indicato nel comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano

le disposizioni che disciplinano, secondo i princìpi indicati nella presente legge, l'esercizio dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nei riguardi degli organi e delle amministrazioni della regione e degli enti locali, nel rispetto delle facoltà indicate al comma 1.
Art. 7.
(Obblighi degli iscritti nel Registro e attività di verifica).

      1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel Registro sono tenuti a trasmettere, anche in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nel semestre precedente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e facilmente accessibile del proprio sito internet.
      2. Le relazioni devono riportare, in modo dettagliato:

          a) la descrizione delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere con l'indicazione specifica degli obiettivi conseguiti e degli effettivi destinatari, anche indiretti, degli stessi;

          b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività e, in ogni caso, tutte le persone effettivamente contattate;

          c) l'elenco delle risorse umane ed economiche, debitamente certificate, effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

      3. Alle relazioni deve essere, altresì, allegata copia della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), utilizzata nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari.
      4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 3, può disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati, richiedendo, ove necessario, la produzione

di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nelle relazioni trasmesse.
      5. Le relazioni devono essere sottoscritte anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che, in caso di violazioni e omissioni da parte dei rappresentanti di interessi che hanno svolto l'attività su loro incarico, ne rispondono solidalmente con questi.
      6. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
      2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 7, di falsità delle informazioni ivi contenute ovvero di inottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati richiesti, di violazione degli obblighi previsti dal codice etico di condotta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 50.000 euro oltre alla sospensione o, nei casi di particolare gravità, alla cancellazione dal Registro. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di ventiquattro mesi dalla cancellazione.
      3. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, entro trenta giorni dalla data di notificazione, nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sezione dedicata al Registro.


      4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con provvedimento motivato, previo contraddittorio con il rappresentante di interessi.
Art. 9.
(Clausola di invarianza).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Alle attività di cui agli articoli 3 e 7 la Presidenza del Consiglio dei ministri fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.