Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5013 |
1. La presente legge ha per oggetto l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.
2. La presente legge si uniforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte.
1. Ai fini della presente legge:
a) per «attività di relazioni istituzionali» si intende ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali, svolta dai rappresentanti di interessi di cui alla lettera b), attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica;
b) per «rappresentanti di interessi» si intendono i soggetti che rappresentano, presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi di cui alla lettera c), interessi anche di natura non economica volti a incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici;
c) per «portatori di interessi» si intendono persone, enti, società o associazioni che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) ovvero i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla citata lettera a);
d) per «decisore pubblico» si intende ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ciascun membro del Governo, compresi Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, i soggetti impiegati negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, compresi i consulenti, i membri delle Autorità indipendenti, i vertici degli enti pubblici statali e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale della pubblica amministrazione.
2. Non costituiscono attività di relazioni istituzionali:
a) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori;
b) le attività di rappresentanza delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
c) le comunicazioni scritte od orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio o televisione.
1. È istituito presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, il Registro delle attività di relazioni istituzionali nei confronti dei membri del Parlamento. L'ufficio di presidenza della Camera dei deputati e il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica predispongono, di concerto, adeguate modalità di coordinamento
anche ai fini delle procedure di accreditamento.a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;
b) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali;
c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali;
d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali.
5. I Registri sono pubblici, sono pubblicati nei siti ufficiali della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono aggiornati periodicamente.
6. Sono esclusi dal l'obbligo di iscrizione nei Registri:
a) i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni;
b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;
c) i dirigenti dei sindacati;
d) i dirigenti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
e) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;
f) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di Stati esteri;
g) i rappresentanti degli enti e delle confessioni religiosi in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni.
1. Ai fini dell'iscrizione nei Registri il rappresentante di interessi:
a) deve aver compiuto la maggiore età;
b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio o contro la persona e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici;
c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
2. L'iscrizione nei Registri è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali.
3. Il codice deontologico di cui al comma 2 è adottato di concerto dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità pubblicate nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nei Registri, il rappresentante di interessi trasmette annualmente, entro il 31 marzo, per via telematica alle amministrazioni competenti una relazione concernente l'attività di relazioni istituzionali svolta nell'anno precedente.
2. La relazione di cui ai comma 1 è pubblicata nel sito di ciascuna amministrazione e contiene:
a) l'elenco delle attività di relazioni istituzionali poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di relazioni istituzionali;
c) l'elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di relazioni istituzionali.
3. Le amministrazioni competenti possono chiedere agli iscritti nei Registi, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
4. L'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, di concerto con il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica redige, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è pubblicato nel sito ufficiale. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette agli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il suo rapporto entro il medesimo termine e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito ufficiale.
1. Il rappresentante di interessi iscritto ad uno o più Registri può presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte e suggerimenti sull'attività parlamentare o governativa, i risultati di studi e di ricerche, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.
2. Il rappresentante di interessi iscritto ad uno o più Registri ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, di assistere alle procedure decisionali, salvo quelle riservate ai sensi dei regolamenti interni, e di acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino identificativo, secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata.
3. I rappresentanti di interessi iscritti ad uno o più Registri hanno diritto di accedere al sito intranet dell'amministrazione di competenza, tramite l'assegnazione di un apposito profilo identificativo.
4. I rappresentanti di interessi iscritti ad uno o più Registri possono partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, di provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo nonché le Autorità indipendenti definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
1. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi
nonché nelle premesse agli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale. 1. Non possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali, né possono iscriversi nei Registri coloro che godono, in ragione della loro professione o di prerogative speciali ad essi attribuite, di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni.
2. I soggetti che presentano i requisiti di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali e hanno diritto di iscriversi nei Registri solo se provvedono alla rimozione delle cause di incompatibilità, comunicandola all'ufficio competente alla tenuta dei Registri dell'amministrazione di riferimento ai sensi dell'articolo 3. L'ufficio ha la facoltà di effettuare verifiche sull'avvenuta rimozione e fissa una data a partire dalla quale viene meno a causa di incompatibilità, comunque non inferiore a novanta giorni.
3. Non possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali i decisori pubblici nei due anni successivi alla cessazione del mandato ovvero dell'ufficio ricoperto, fatte salve le disposizioni speciali per i commissari delle Autorità indipendenti.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i rappresentanti di interessi che svolgono nei confronti dei decisori pubblici attività di relazioni istituzionali senza essere iscritti nei Registri sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
2. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico di cui all'articolo 4, comma 2, è punita con la censura oppure con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dai Registri.
3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione a uno o più Registri o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 6, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dai Registri. La medesima sanzione è comminata nei casi di mancata segnalazione di una violazione da parte del decisore pubblico ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono stabilite in via definitiva e inappellabile dall'ufficio competente dell'amministrazione di riferimento ai sensi dell'articolo 3 con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.
5. Il provvedimento di cancellazione da uno o più Registri è pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione in un'apposita sezione del sito ufficiale dell'amministrazione interessata, specificando la causa e la data in cui è stata registrata la violazione. Il rappresentante di interessi cancellato non può chiedere una nuova iscrizione nei Registri prima di quattro anni dalla cancellazione.