Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 5013


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SERENI, BARETTA, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CAVALLARO, DE PASQUALE, D'INCECCO, FEDI, IANNUZZI, LARATTA, LENZI, LUONGO, MARCHI, MATTESINI, ROSATO, SBROLLINI, SCHIRRU, TOUADI
Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi
Presentata il 29 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di disciplinare un settore «delicato» quale quello delle relazioni istituzionali, la cui deregolamentazione non ha certamente facilitato lo sviluppo di un adeguato sistema di ascolto trasparente, paritario ordinato, né ha, di conseguenza, contribuito a migliorare la democraticità complessiva e la credibilità degli attori istituzionali.
      L'urgenza di strutturare e di approvare una normativa di riferimento è ormai evidente, per una serie di ragioni che si ricostruiscono brevemente.
      La rappresentanza di interessi è infatti un'attività ampiamente praticata e connaturata al processo decisionale in tutti i regimi democratici contemporanei: se svolta in modo corretto, essa permette di decidere meglio, poiché rende coloro che devono assumere decisioni nell'interesse generale consapevoli e informati di tutte le necessità degli interessi particolari.
      Per uno svolgimento virtuoso dell'attività di lobbying, sia in termini di tutela dell'autonomo processo decisionale del soggetto pubblico sia di protezione per la rappresentanza degli interessi particolari, è tuttavia necessaria una regolamentazione adeguata, al fine di garantire una maggiore trasparenza ai procedimenti di decisione.
      Per fare ciò è fondamentale, da un lato, che i soggetti portatori di interessi particolari siano riconoscibili, professionali e che operino rispettando regole deontologiche prescrittive e, dall'altro, che ai decisori pubblici sia garantita una tutela nei confronti delle persone con cui vengono in contatto. Le lobby, infatti, non possono e non devono sostituirsi alla politica né si può permettere che vogliano ridurre gli spazi di decisione della stessa; una politica più alta può, al contrario, divenire più forte proprio perché arricchita dal contributo di idee che i rappresentanti di interessi possono introdurre nel circuito decisionale.
      Il numero crescente delle proposte di disciplina dell'attività di lobbying dei gruppi di interesse è un sintomo evidente della crescente attualità del tema, derivante appunto dall'importanza che esso assume nei moderni sistemi democratici.
      Non a caso, in Europa, l'attività di rappresentanza è stata in parte regolamentata tramite l'istituzione di un registro congiunto tra la Commissione europea e il Parlamento europeo, oltre che attraverso la predisposizione di un sistema codificato di registrazione e di accreditamento presso il Parlamento.
      Nel 2011, infatti, è stato siglato l’«Agreement between the European Parliament and the European Commission on the establishment of transparency register far organisations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy implementation» per l'istituzione di un registro per la trasparenza il cui scopo è di occuparsi di «tutte quelle attività portate avanti con l'obiettivo di influenzare, direttamente e indirettamente, la formulazione e implementazione di policy o i processi decisionali delle Istituzioni dell'Unione europea».
      Il registro consiste in una sorta di database, aperto, consultabile on-line e gratuito, in cui chiunque svolga attività di policy making è invitato a iscriversi e a rispettare un codice di condotta, pena l'esclusione dallo stesso. L'incentivo a registrarsi risponde anche alla necessità di poter accedere al Parlamento europeo, laddove l'accreditamento alla sede è riservato esclusivamente a coloro che ne risultino iscritti.
      Questo sistema permette quindi di visionare i nominativi dei professionisti iscritti, di individuare le società che essi rappresentano e di seguire una «traccia legislativa», ovvero la possibilità per i deputati di allegare la lista dei lobbisti incontrati durante la preparazione di un testo. L'obiettivo è di raggiungere una maggiore trasparenza e conoscenza circa la dimensione, la composizione e l'impatto del settore. Nel nostro ordinamento, invece, non molti passi sono stati fatti in tal senso, anche se, come richiamato, molte e in numero crescente sono le proposte di modificazione ufficialmente depositate, a partire dal disegno di legge di origine governativa della XV legislatura presentato dall'allora Ministro Santagata (atto Senato n.1866).
      In assenza di una legislazione nazionale, alcune regioni hanno dimostrato una volontà di disciplinare l'attività, preoccupandosi pertanto di definire una prima forma sperimentale di regolamentazione nel settore.
      Prima la Toscana, con la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5, e poco dopo il Molise, con la legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24, si sono preoccupate di fornire delle linee di riferimento alle amministrazioni e alle istituzioni locali, per contribuire a una corretta e trasparente collaborazione tra la il settore pubblico e coloro che legittimamente rappresentano interessi particolari.
      Al fine di evitare il proliferare di leggi regionali, che porterebbero inevitabilmente a un panorama normativo sovraffollato ed eterogeneo di regione in regione, sarebbe finalmente opportuno creare un modello guida, utile sia per disciplinare ciò che avviene dentro le istituzioni nazionali sia per aiutare le amministrazioni locali a gestire un settore dalle implicazioni delicate. Questo non vuol dire che lo Stato debba entrare direttamente nella disciplina del funzionamento dei consigli regionali – anche perché la parte organizzativa interna risulta di diretta competenza dei medesimi e dunque un intervento statale esorbiterebbe la sua competenza – ma certamente contribuisce a dare un segnale serio e anche ad offrire un modello di riferimento, da sviluppare o anche da migliorare a livello regionale, a seconda delle peculiari strutture istituzionali ovvero del tessuto sociale e imprenditoriale.
      Oltre alle iniziative regionali, va segnalata anche la recente iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, che ha formalmente istituito nel febbraio scorso un registro a costo zero per l'accreditamento dei lobbisti al Ministero, rilanciando così un dibattito su come la questione richieda un'urgente e concreta soluzione e attuando un primo passo per colmare il vuoto normativo.
      La suddetta iniziativa permette di aprire una nuova strada, orientata a una più trasparente pratica dell'attività all'interno delle istituzioni nazionali, veicolando un messaggio generale di necessarie trasparenza e regolazione.
      In quest'ottica sarebbe tuttavia auspicabile introdurre una regolamentazione unica per tutti i Ministeri, che preveda di registrare i nominativi dei professionisti in una sola banca dati. Una soluzione di questo tipo, improntata quindi a una logica di efficienza del sistema, permetterebbe di ridurre, da un lato, il rischio di una moltiplicazione di procedure di accreditamento a livello ministeriale e, dall'altro, di rendere più intellegibile l'accesso all'informazione tramite un'unica piattaforma di riferimento.
      La presente proposta di legge si muove dunque in questa direzione, cercando, alla luce del riparto di competenze fra organi e livelli di governo, a maggior ragione se riguardanti materie di particolare delicatezza come quelle relative all'organizzazione interna, di razionalizzare il sistema e di introdurre una disciplina organica del settore.
      L'articolo 1 fissa l'oggetto della proposta di legge, sottolineando come i suoi princìpi informatori siano la pubblicità, la partecipazione democratica, la trasparenza e la conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte.
      L'articolo 2 provvede poi a sgombrare il campo da alcune ambiguità, fornendo, da un lato, la definizione di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di rappresentanti di interessi, di portatori di interessi e di decisore pubblico e, dall'altro, specificando ciò che non costituisce attività di relazioni istituzionali, tra cui le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori o quelle di rappresentanza delle associazioni dei consumatori.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione di Registri pubblici dei rappresentanti di interessi. Non essendo possibile prevedere un registro unico di portatori di interessi perché siamo di fronte a competenze organizzative riservate dei singoli organi, che importano – peraltro – anche autonome procedure di accreditamento e di vigilanza, è prevista l'istituzione di due Registri uno, presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati per le attività di lobbying a livello parlamentare e uno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per le attività di relazione nei confronti dei titolari di funzioni di governo e amministrative.
      È previsto poi che i rappresentanti di interessi che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano obbligati a iscriversi nei Registri, all'interno dei quali deve essere possibile rintracciare alcuni elementi fondamentali, tra cui i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali ovvero le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali.
      I Registri istituiti sono dunque pubblici e devono essere usufruibili anche nei siti ufficiali della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      È inoltre previsto che alcune categorie di soggetti siano esentate dall'iscrizione al registro, tra cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici, i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale ovvero i rappresentanti degli enti e delle confessioni religiosi in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni.
      I requisiti fondamentali per l'iscrizione in ciascun Registro sono poi indicati all'articolo 4, il quale, tra l'altro, prevede che il lobbista non debba aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio e contro la persona e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici.
      Il medesimo articolo prevede, inoltre, la predisposizione di un codice deontologico che deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti di interessi, da pubblicare anch'esso nei siti ufficiali della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 5 si occupa poi dei doveri degli iscritti, stabilendo l'obbligo di trasmettere annualmente una relazione concernente l'attività di relazioni istituzionali svolta nell'anno precedente che è pubblicata nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
      L'articolo 6 è invece dedicato ai diritti dei lobbisti, tra cui i principali sono la facoltà di accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, di assistere alle procedure decisionali e di acquisire documenti relativi alla fase istruttoria degli atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino identificativo. Essi hanno inoltre diritto di accedere al sito intranet dell'amministrazione di competenza, tramite l'assegnazione di un apposito profilo identificativo nonché di poter partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo.
      L'articolo 7 riguarda i doveri dei decisori pubblici nei confronti dei lobbisti. Fra i più importanti vi è l'obbligo di menzionare nella relazione illustrativa degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi che sono state poste in essere nel corso del processo decisionale.
      Ciascun decisore pubblico ha inoltre il dovere di dare immediata comunicazione all'organo competente alla tenuta del Registro di tutte le presunte violazioni del codice deontologico da parte del lobbista, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, onde garantire un controllo diffuso.
      L'articolo 8 riveste invece un ruolo centrale, perché stabilisce un preciso regime delle incompatibilità, in particolare stabilendo che non possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, né possono iscriversi nei Registri coloro che godono, in ragione della loro professione o di prerogative speciali a essi attribuite, di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni.
      Questi soggetti, per poter svolgere l'attività, devono espressamente rimuovere le cause di incompatibilità comunicandolo all'ufficio competente alla tenuta dei Registri dell'amministrazione di riferimento. Non possono inoltre svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi i decisori pubblici nei due anni successivi alla cessazione del mandato ovvero dell'ufficio ricoperto, fatte salve le disposizioni speciali per i commissari delle Autorità indipendenti.
      L'articolo 9 si occupa delle sanzioni, stabilendo che il rappresentante di interessi che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali senza essere iscritto nel Registro venga punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro e che la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico sia punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.
      La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione ad uno o più Registri o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravita, con la cancellazione dal Registro.
      Le sanzioni previste sono comminate in via definitiva e inappellabile dall'ufficio competente dell'amministrazione di riferimento.
      Infine, è previsto che il provvedimento di cancellazione da uno o più Registri sia pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione in un'apposita sezione del sito ufficiale dell'amministrazione interessata, specificando la causa e la data in cui è stata registrata la violazione. Il rappresentante di interessi cancellato non può chiedere una nuova iscrizione nei registri prima di quattro anni dalla cancellazione medesima.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge ha per oggetto l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.
      2. La presente legge si uniforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte.

Art. 2.
(Definizioni ed esclusioni).

      1. Ai fini della presente legge:

          a) per «attività di relazioni istituzionali» si intende ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali, svolta dai rappresentanti di interessi di cui alla lettera b), attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica;

          b) per «rappresentanti di interessi» si intendono i soggetti che rappresentano, presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi di cui alla lettera c), interessi anche di natura non economica volti a incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici;

          c) per «portatori di interessi» si intendono persone, enti, società o associazioni che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) ovvero i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla citata lettera a);

          d) per «decisore pubblico» si intende ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ciascun membro del Governo, compresi Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, i soggetti impiegati negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, compresi i consulenti, i membri delle Autorità indipendenti, i vertici degli enti pubblici statali e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale della pubblica amministrazione.
      2. Non costituiscono attività di relazioni istituzionali:

          a) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori;

          b) le attività di rappresentanza delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

          c) le comunicazioni scritte od orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio o televisione.

Art. 3.
(Istituzione dei Registri dei rappresentanti di interessi).

      1. È istituito presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, il Registro delle attività di relazioni istituzionali nei confronti dei membri del Parlamento. L'ufficio di presidenza della Camera dei deputati e il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica predispongono, di concerto, adeguate modalità di coordinamento

anche ai fini delle procedure di accreditamento.
      2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Registro delle attività di relazioni istituzionali nei confronti dei titolari di funzioni di governo e amministrative.
      3. I rappresentanti di interessi che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali presso i decisori pubblici sono obbligati a iscriversi nei registri di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati «Registri».
      4. I Registri sono articolati in sezioni distinte per categorie di interessi nelle quali sono indicati i seguenti dati:

          a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

          b) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali;

          c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali;

          d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali.
      5. I Registri sono pubblici, sono pubblicati nei siti ufficiali della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono aggiornati periodicamente.
      6. Sono esclusi dal l'obbligo di iscrizione nei Registri:

          a) i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni;

          b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;

          c) i dirigenti dei sindacati;

          d) i dirigenti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

          e) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;

          f) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di Stati esteri;

          g) i rappresentanti degli enti e delle confessioni religiosi in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni.

Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione nei registri e codice deontologico).

      1. Ai fini dell'iscrizione nei Registri il rappresentante di interessi:

          a) deve aver compiuto la maggiore età;

          b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio o contro la persona e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici;

          c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
      2. L'iscrizione nei Registri è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali.
      3. Il codice deontologico di cui al comma 2 è adottato di concerto dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità pubblicate nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.


      4. Il codice deontologico è pubblicato nei siti ufficiali e telematici delle rispettive amministrazioni e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Doveri degli iscritti nei Registri e rapporto sull'attività svolta).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nei Registri, il rappresentante di interessi trasmette annualmente, entro il 31 marzo, per via telematica alle amministrazioni competenti una relazione concernente l'attività di relazioni istituzionali svolta nell'anno precedente.
      2. La relazione di cui ai comma 1 è pubblicata nel sito di ciascuna amministrazione e contiene:

          a) l'elenco delle attività di relazioni istituzionali poste in essere;

          b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di relazioni istituzionali;

          c) l'elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di relazioni istituzionali.

      3. Le amministrazioni competenti possono chiedere agli iscritti nei Registi, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
      4. L'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, di concerto con il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica redige, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è pubblicato nel sito ufficiale. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette agli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il suo rapporto entro il medesimo termine e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito ufficiale.

Art. 6.
(Diritti degli iscritti nei Registri).

      1. Il rappresentante di interessi iscritto ad uno o più Registri può presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte e suggerimenti sull'attività parlamentare o governativa, i risultati di studi e di ricerche, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.
      2. Il rappresentante di interessi iscritto ad uno o più Registri ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, di assistere alle procedure decisionali, salvo quelle riservate ai sensi dei regolamenti interni, e di acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino identificativo, secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata.
      3. I rappresentanti di interessi iscritti ad uno o più Registri hanno diritto di accedere al sito intranet dell'amministrazione di competenza, tramite l'assegnazione di un apposito profilo identificativo.
      4. I rappresentanti di interessi iscritti ad uno o più Registri possono partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, di provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.
      5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo nonché le Autorità indipendenti definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 7.
(Doveri dei decisori pubblici).

      1. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi

nonché nelle premesse agli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.
      2. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto ad uno o più Registri l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.
      3. Il decisore pubblico che ritiene violato da parte del rappresentante di interessi iscritto ad uno o più Registri il codice deontologico di cui all'articolo 4, comma 2, o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione all'organo competente alla tenuta del Registro il quale è tenuto ad effettuare un'apposita verifica.
Art. 8.
(Incompatibilità).

      1. Non possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali, né possono iscriversi nei Registri coloro che godono, in ragione della loro professione o di prerogative speciali ad essi attribuite, di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni.
      2. I soggetti che presentano i requisiti di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali e hanno diritto di iscriversi nei Registri solo se provvedono alla rimozione delle cause di incompatibilità, comunicandola all'ufficio competente alla tenuta dei Registri dell'amministrazione di riferimento ai sensi dell'articolo 3. L'ufficio ha la facoltà di effettuare verifiche sull'avvenuta rimozione e fissa una data a partire dalla quale viene meno a causa di incompatibilità, comunque non inferiore a novanta giorni.
      3. Non possono svolgere l'attività di relazioni istituzionali i decisori pubblici nei due anni successivi alla cessazione del mandato ovvero dell'ufficio ricoperto, fatte salve le disposizioni speciali per i commissari delle Autorità indipendenti.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, i rappresentanti di interessi che svolgono nei confronti dei decisori pubblici attività di relazioni istituzionali senza essere iscritti nei Registri sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
      2. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico di cui all'articolo 4, comma 2, è punita con la censura oppure con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dai Registri.
      3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione a uno o più Registri o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 6, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dai Registri. La medesima sanzione è comminata nei casi di mancata segnalazione di una violazione da parte del decisore pubblico ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
      4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono stabilite in via definitiva e inappellabile dall'ufficio competente dell'amministrazione di riferimento ai sensi dell'articolo 3 con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.
      5. Il provvedimento di cancellazione da uno o più Registri è pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione in un'apposita sezione del sito ufficiale dell'amministrazione interessata, specificando la causa e la data in cui è stata registrata la violazione. Il rappresentante di interessi cancellato non può chiedere una nuova iscrizione nei Registri prima di quattro anni dalla cancellazione.