Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5580 |
1) regolamentazione – trasparenza: che palesa al cittadino i vari fattori che
hanno portato a una determinata decisione pubblica;2) regolamentazione – partecipazione: che oltre a rendere trasparente il processo decisionale ne consente la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari.
Ben sei sono stati i progetti di legge presentati soltanto nella XV legislatura: il disegno di legge atto Senato n. 1866 è quello a cui, generalmente, si presta maggiore attenzione, non soltanto perché è stato giudicato, nel complesso, positivamente dalle stesse associazioni di lobbisti, ma soprattutto perché è il primo disegno di legge ad essere stato presentato da un Ministro di un Governo in carica, segno questo che è stato considerato come il riconoscimento istituzionale di un fenomeno che per molto tempo si è voluto che passasse quasi inosservato. Nell'attuale legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge.
Questa proposta di legge coglie l'occasione di prevedere un cambio di rotta nell'individuazione delle forme di finanziamento dei partiti politici, disciplinando nel contempo lo stesso fenomeno della rappresentanza di interessi.
Nel dettaglio, l'articolo 1 chiarisce la natura del partito politico come associazione di fatto, mentre l'articolo 2 stabilisce che la principale fonte di finanziamento dei partiti politici è costituita da finanziamenti provenienti da privati. L'articolo 3 riconosce, infine, una funzione costituzionalmente rilevante svolta dai partiti politici.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano le forme di finanziamento consistenti nel rimborso delle spese elettorali, sia per quanto concerne le campagne elettorali, che per quanto concerne quelle referendarie.
L'articolo 6 contempla un obbligo di certificazione dei bilanci per i partiti politici, mentre l'articolo 7 contempla le sanzioni in caso di inosservanza dello stesso obbligo.
Il capo II è dedicato alla rappresentanza di interessi, prevedendo all'articolo 8 la possibilità di tali rappresentanti di concorrere al finanziamento privato dei partiti politici. L'articolo 9 reca le definizioni.
L'articolo 10 individua i requisiti per l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo di iscrizione nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi e l'articolo 12 istituisce e fissa i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Per finire, l'articolo 13 stabilisce gli obblighi degli iscritti nel registro e l'articolo 14 fissa pesanti sanzioni qualora l'attività di rappresentanza di interessi si svolga al di fuori delle disposizioni della legge.
1. I partiti politici sono associazioni di fatto, disciplinate dalle norme del codice civile, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge.
1. La principale fonte di finanziamento dei partiti politici è costituita da finanziamenti provenienti da privati, in forma singola o associata, e da persone fisiche o giuridiche, certificati e resi pubblici secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
2. Possono concorrere al finanziamento dei partiti politici anche i rappresentanti di interessi particolari, iscritti nel registro di cui all'articolo 11, che hanno sottoscritto il codice deontologico dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 12.
3. I finanziamenti dei privati e dei rappresentanti di interessi ai partiti politici sono detratti per il 50 per cento del loro ammontare dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei medesimi soggetti finanziatori.
1. I partiti politici svolgono la funzione di cui all'articolo 49 della Costituzione consentendo ai cittadini di concorrere, con
metodo democratico, a determinare la politica nazionale. 1. Ai partiti politici è riconosciuto il diritto ai rimborsi per le spese elettorali sostenute certificate e documentate, a condizione che ciascun partito abbia ottenuto almeno un candidato eletto nella specifica competizione elettorale.
2. In particolare, ai partiti politici è riconosciuto un rimborso parametrato alle spese sostenute per le campagne elettorali per le elezioni, anche suppletive, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. A seguito di certificazione, accompagnata da adeguata documentazione trasmessa entro trenta giorni dalla verifica dei poteri al Ministro dell'economia e delle finanze, sono liquidati ai partiti politici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'avvenuta certificazione del bilancio e del rendiconto del partito politico effettuata da una società di certificazione, i rimborsi delle spese elettorali che risultano debitamente certificate e documentate.
4. Il rendiconto delle spese per le campagne elettorali per le quali i partiti politici chiedono il rimborso è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. È fissato un limite massimo alle spese per campagne elettorali rimborsabili ai partiti politici, pari a 0,50 euro per ogni voto validamente espresso in favore del partito politico a condizione che il partito abbia ottenuto almeno un candidato eletto nella specifica competizione elettorale.
6. Le somme erogate ai partiti politici ai sensi del presente articolo e i relativi crediti, finalizzati esclusivamente a rimborsare le spese per campagne elettorali
1. Ai promotori di referendum ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, con specifico riferimento alle spese sostenute per la promozione del referendum, è riconosciuto il diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ai comitati promotori delle consultazioni referendarie, nella misura massima di 0,50 euro per ogni firma valida raccolta, solo quando la consultazione raggiunga il quorum di partecipanti al voto, ove previsto per la sua validità, limitatamente alle spese certificate e documentate, a seguito di domanda presentata dai medesimi comitati al Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalle consultazioni referendarie, con decreto dello stesso Ministro emanato entro i successivi trenta giorni.
3. Il rendiconto delle spese per le quali i comitati promotori di consultazioni referendarie chiedono il rimborso è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i partiti politici presentano il bilancio annuale e il rendiconto delle spese elettorali sostenute a una società di revisione.
2. Qualora la revisione del bilancio annuale dei rendiconti delle spese elettorali effettuate ai sensi del comma 1 dia esito positivo, i documenti sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a liquidare i relativi rimborsi entro trenta giorni dall'avvenuta certificazione. Il bilancio annuale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua trasmissione.
1. L'irregolare tenuta delle scritture contabili, la mancata certificazione delle stesse o la mancata sottoposizione del bilancio annuale alla società di revisione comporta l'esclusione del partito politico dal diritto al rimborso per le spese elettorali per l'intera durata della legislatura in corso e l'obbligo di restituire le somme già ottenute. I relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Qualora sia accertata la commissione di illeciti, con sentenza di condanna passata in giudicato, in ragione dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, il partito politico è escluso da ogni forma di finanziamento pubblico o di rimborso elettorale.
3. Qualora un partito politico sia sciolto e non confluisca in altra formazione politica, esso ha l'obbligo di restituire le somme ottenute a titolo di rimborso per la spesa elettorale ancora nella sua disponibilità.
1. L'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata nei confronti
dei membri del Parlamento, del Governo, delle autorità di settore e degli enti pubblici consiste nella rappresentazione ai decisori pubblici degli interessi particolari e si informa ai princìpi di pubblicità, di partecipazione e di trasparenza.1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) rappresentanti di interessi particolari: i soggetti che rappresentano, presso i soggetti indicati alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera b), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nella definizione sono compresi i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
b) portatori di interessi particolari: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali
aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera e);c) decisori pubblici: i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e i vertici delle autorità di settore nell'esercizio dell'attività di regolazione;
d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;
e) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.
1. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i seguenti soggetti:
a) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto, nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11, attività di rappresentanza di interessi pubblici per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi;
b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata
l'attività di rappresentanza di interessi particolari;c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali o multinazionali, di associazioni, anche di ordini professionali, di movimenti civici o associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.
2. Sono esclusi dall'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari coloro che risultano eletti ai diversi livelli istituzionali, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, i dipendenti delle autorità di settore e degli enti pubblici, nonché i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e che hanno accesso ai relativi uffici.
1. Coloro che intendono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici hanno l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «registro», istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ne garantisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.
2. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:
a) il nome e il cognome e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;
b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale
è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi particolari;
d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari.
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:
a) deve aver compiuto la maggiore età;
b) non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato con sentenza definitiva per reati non colposi;
c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;
d) deve appartenere a una delle categorie indicate nel presente capo.
2. L'iscrizione nel registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice deontologico adottato dal CNEL entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet istituzionale del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al registro.
1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari
trasmette al CNEL, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una relazione sulle tematiche principali affrontate nel corso dell'anno precedente, allegando alla stessa la nota documentata dalle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di rappresentante di interessi particolari. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui al presente capo in assenza di iscrizione nel registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000.
2. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico di cui all'articolo 12, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 13, o la non completezza delle informazioni ivi contenute, sono puniti con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro e con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, si applicano le sanzioni ivi previste.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal CNEL con provvedimento motivato.
4. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di cinque anni dalla cancellazione.
5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.