XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 23 giugno 2010

Allegato A
Seduta n. 342 di mercoledì 23 giugno 2010
(Continuata nella giornata di giovedì 24 giugno 2010)

TESTO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 giugno 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Aprea, Barbareschi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Corsini, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fiano, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pianetta, Pini, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Aprea, Barbareschi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Corsini, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fava, Fiano, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pianetta, Pini, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Rugghia, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbareschi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fiano, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pianetta, Pini, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Missioni valevoli per la giornata del 24 giugno 2010)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbareschi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fiano, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lo Presti, Lucà, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Angela Napoli, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Aprea, Barbareschi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Gianni Farina, Fassino, Fiano, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lo Presti, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Angela Napoli, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pianetta, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 giugno 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TULLO: «Modifica all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente il divieto di espropriazione immobiliare dell'abitazione di residenza del debitore per la riscossione dei crediti tributari» (3561);
DI PIETRO: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di diritti e indennità di trasferta dovute agli ufficiali giudiziari, nonché all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, in materia di eccedenze dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa degli ufficiali giudiziari» (3562);
SCILIPOTI: «Delega al Governo per la disciplina del noleggio di opere d'arte di proprietà dello Stato» (3563);
MIGLIOLI: «Delega al Governo per l'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie» (3564);
MIGLIOLI: «Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente responsabili» (3565);
BOBBA: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni di polizia sotto copertura per l'accertamento dei delitti di corruzione e di concussione» (3566);
MIGLIOLI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità» (3567).

In data 23 giugno 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BARBIERI: «Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Ufficio per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati» (3568);
MOFFA ed altri: «Disposizioni concernenti la promozione dell'innovazione dell'apparato produttivo mediante l'utilizzo del trattamento ordinario di integrazione salariale» (3569);
FLUVI ed altri: «Modifica all'articolo 28 e introduzione della sezione II-bis del capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di banche etiche» (3570);
LARATTA ed altri: «Disposizioni concernenti la lettura della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e l'esecuzione dell'inno nazionale nelle manifestazioni pubbliche» (3571);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» (3572);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALEARO CIMAN: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la soppressione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (3573);
CALEARO CIMAN: «Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente l'attribuzione al Ministro degli affari esteri della competenza per il coordinamento dei rapporti con i Comitati degli italiani all'estero» (3574);
MARINELLO ed altri: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968» (3575);
LISI e SCELLI: «Modifica all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici esonerati dall'obbligo dell'assunzione dei disabili» (3576);
NASTRI: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo delle catene da neve a bordo degli automezzi pesanti» (3577).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge POLLEDRI e RIVOLTA: «Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari dei campi nomadi» (629) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia» (630) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti i provvedimenti di polizia e la loro esecuzione e le attività di sicurezza private, e norme per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reati» (631) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di guardie particolari giurate» (632) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI e RIVOLTA: «Istituzione della 'Giornata nazionale della famiglia'» (633) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI e RIVOLTA: «Nuova disciplina dei consultori familiari» (634) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di riscossione dei contributi di bonifica» (636) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra» (637) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra» (638) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge FRASSINETTI: «Disposizioni per l'affissione dell'inno 'Il Canto degli italiani' di Goffredo Mameli negli istituti scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado» (3331) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Barani, Barba, Barbieri, Biasotti, Bocciardo, Bosi, Carlucci, Cassinelli, Castiello, Catanoso Genoese, Centemero, Cesaro, Ciccioli, Cimadoro, Cosenza, Dal Moro, De Angelis, Di Centa, Dima, Divella, Renato Farina, Fogliardi, Vincenzo Antonio Fontana, Formichella, Tommaso Foti, Fucci, Garofalo, Ghiglia, Giammanco, Girlanda, Laboccetta, Lamorte, Mancuso, Mannino, Mantini, Minardo, Moffa, Murgia, Nola, Pagano, Palmieri, Petrenga, Piffari, Pizzolante, Porcu, Pugliese, Raisi, Razzi, Sammarco, Sardelli, Speciale, Torrisi, Touadi, Vella e Zacchera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
GREGORIO FONTANA ed altri: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria» (3406) Parere delle Commissioni III, IV, V, IX e XIII.

VI Commissione (Finanze):
REGUZZONI: «Modifiche agli articoli 827 e 828 del codice civile, in materia di devoluzione dei beni immobili vacanti alle regioni e di condizione giuridica dei beni patrimoniali delle regioni» (2994) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
VANNUCCI ed altri: «Disposizioni per il recupero architettonico, il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, librario e archivistico del Palazzo ducale di Urbania» (3482) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
REGUZZONI: «Modifica all'articolo 2598 del codice civile, in materia di concorrenza sleale, e disposizioni per la repressione della contraffazione e dell'abusivismo commerciale» (2942) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
REGUZZONI: «Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'introduzione del congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore in occasione della nascita del figlio» (2993) Parere delle Commissioni I, V e XII;
DAMIANO ed altri: «Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di contratto di lavoro intermittente» (3429) Parere delle Commissioni I, V e X.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
GATTI ed altri: «Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di visita medica preventiva in fase preassuntiva e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica» (3468) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 18 giugno 2010, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)105 definitivo) (atto Senato doc. XVIII-bis, n. 11), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (COM(2010)179 definitivo) (atto Senato doc. XVIII-bis, n. 12), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Presidente del Senato, con lettera in data 18 giugno 2010, ha comunicato che la 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell'Unione (COM(2010)204 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 42).
Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le relazioni, rispettivamente, della regione Campania (doc. CCI, n. 15) e della regione Lazio (doc. CCI, n. 16) concernenti l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferite all'anno 2009.

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 18 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 30 aprile 2010, e la relativa relazione concernente l'attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 21 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 25 maggio 2010, e la relativa relazione concernente la gestione economica dei beni demaniali: gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 21 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», per gli esercizi dal 2006 al 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 207).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2009, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 11 giugno 2010.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il documento concernente i dati statistici relativi alle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (doc. XXVII, n. 21).

Tale documentazione - che sarà stampata - è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la relazione sull'efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), per l'anno 2008 (doc. CXXXVII, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 21 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa all'anno 2009 (doc. LXXVI, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 23 giugno 2010, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2010.
Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 22 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 22 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (COM(2010)322 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento (UE) n..../...del Parlamento europeo e del Consiglio del...recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'oresund (COM(2010)325 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (COM(2010)326 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

La Commissione europea, in data 23 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli effetti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sul ciclo economico (COM(2010)327 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal consiglio della provincia autonoma di Trento.

Il presidente del consiglio della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 17 giugno 2010, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio provinciale stesso nella seduta del 27 maggio 2010, in merito al rafforzamento del ruolo delle regioni e delle province autonome nella partecipazione al processo normativo comunitario.
Questa documentazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 21 giugno 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Carlo Liviantoni, Francesco Baldarelli, Maria Antonietta Mazzone e Giorgio Piazza a componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Allegato A
Seduta n. 342 di mercoledì 23 giugno 2010
(Continuata nella giornata di giovedì 24 giugno 2010)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza del Ministero della salute per la revisione dei livelli essenziali di assistenza - 3-001136

CASINI, VIETTI, BINETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, DRAGO, DE POLI, NARO, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, RAO, DELFINO, LIBÈ, GALLETTI, OCCHIUTO e MEREU. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel corso della manifestazione con cui si è celebrata il 21 giugno 2009 la Giornata mondiale per la sclerosi laterale amiotrofica (sla), la comunità delle persone colpite da sclerosi laterale amiotrofica e dei loro familiari ha duramente contestato la mancata approvazione e conseguente entrata in vigore, con relativo finanziamento, del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri riguardante i nuovi livelli essenziali di assistenza;
si tratta di un provvedimento atteso da tre anni, in grado di fornire le prime risposte efficaci sull'attuazione di percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio e di assistenza domiciliare ad alta complessità, uniformi ed omogenei su tutto il territorio nazionale, al contrario di quanto accade oggi;
parimenti importante ed ineludibile è l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili, atti a supportare la persona con disabilità nel cercare di favorirne la massima autonomia funzionale ed una migliore qualità di vita;
si tratta di un provvedimento non più rinviabile, atteso con fin troppa pazienza e fiducia dalle persone portatrici di sclerosi laterale amiotrofica e dai loro familiari, che non vedono nelle istituzioni quella attenzione e quella sensibilità necessaria ad assicurare il rispetto del diritto costituzionalmente garantito ad un assistenza dovuta e degna di tale nome;
la civiltà di un Paese si misura anche dal grado di attenzione e di sostegno riservato alla vita e dal modo con il quale si mettono i propri cittadini nella condizione di vivere con dignità anche l'esperienza della malattia, e non solo dall'impegno per il rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici -:
se non ritenga di assumere le iniziative di competenza finalizzate all'adozione, senza ulteriori ritardi, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante i livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili con il relativo finanziamento. (3-01136)

Intendimenti del Governo in materia di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile, con particolare riferimento al finanziamento del settore - 3-01137

LOVELLI, META, MARAN, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, VELO, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, FIANO, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, LARATTA, PIERDOMENICO MARTINO, MELANDRI, GIORGIO MERLO e TULLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
come ormai universalmente riconosciuto, un moderno e diffuso sistema di trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, rappresenta il presupposto per un equilibrato sviluppo territoriale, rispettoso della qualità di vita dei cittadini, della tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, urbanistico e architettonico tipico del nostro Paese, della qualità dell'aria, nonché imprescindibile fattore per la riduzione dei costi sociali connessi alla mobilità privata;
dare adeguata risposta alle esigenze dei pendolari, rafforzare, d'intesa con le regioni e gli enti locali, il trasporto ferroviario metropolitano e regionale, accelerare gli investimenti sui nodi, incrementare e ammodernare i treni, potenziare l'offerta del servizio di trasporto pubblico locale anche su gomma e con sistemi a guida vincolata, anche attraverso un piano di investimenti per l'ammodernamento del parco dei mezzi circolanti, rappresentano obiettivi la cui realizzazione appare ogni giorno più lontana;
gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, in gran parte, rappresentano quella fascia di cittadinanza che più delle altre risente degli effetti della crisi economica che sta investendo le principali economie e, in particolar modo, il nostro Paese;
pur in fase di recessione e di difficoltà di equilibrio dei saldi di finanza pubblica, rinunciare a sostenere e a investire sul sistema di trasporto pubblico locale comporta un immediato peggioramento della condizione economica e di vita di milioni di cittadini, un inevitabile aggravamento della situazione di sovrautilizzazione delle infrastrutture viarie urbane e extraurbane, con il corollario di ulteriore sinistrosità e altissimi costi sociali e ambientali;
sostenere gli investimenti nel trasporto locale rappresenterebbe, inoltre, un volano per il rilancio di importanti settori produttivi in cui il nostro Paese può vantare presidi di eccellenza, con evidenti ricadute positive sui livelli occupazionali;
già le scelte operate, nella XVI legislatura, in materia di trasferimenti statali al sistema delle autonomie locali hanno prodotto un peggioramento delle disponibilità complessive per l'assolvimento delle loro funzioni, con una contrazione dell'offerta di tutti i servizi e, in particolare, dei servizi alla mobilità locale e pendolare;
le notizie apparse in questi giorni, sui principali quotidiani nazionali, delineano un aggravamento dei fattori di crisi finanziaria per regioni e amministrazioni locali, con il rischio di un drastico ridimensionamento del sistema dei trasporti pubblici locali -:
quale sia la strategia del Governo in materia di trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile, stanti il continuo definanziamento del settore, in contrasto con il crescente aumento della domanda dei cittadini, e l'esigenza di riequilibrare il rapporto tra le diverse modalità di trasporto, favorendo quelle che, in linea con il programma dell'Unione europea «20-20-20», più rispondono agli obiettivi di sicurezza, di riduzione dei costi sociali, di risparmio energetico e di riduzione dei gas inquinanti. (3-01137)

Iniziative nei confronti della società di gestione dell'aeroporto di Roma Fiumicino per garantire una adeguata qualità dei servizi e della manutenzione degli spazi - 3-01138

REGUZZONI, STEFANI, CROSIO, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FU GATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino ha registrato nel 2008 l'afflusso di 40 milioni di passeggeri, da e per 210 destinazioni nel mondo, e intende caratterizzarsi come il punto di ingresso e di presentazione primario di chi intende recarsi nel nostro Paese per turismo, lavoro, affari, affetti;
la società di gestione definisce l'aeroporto «polo di attrazione del traffico aereo per il Centro e il Sud Italia, che nel corso degli anni ha risposto efficacemente all'incremento dei volumi di traffico, grazie agli interventi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture che si sono susseguiti»;
chi giunge allo scalo di Fiumicino, tuttavia, si trova ricorrentemente davanti ad uno scenario di trascuratezza, degrado, malfunzionamenti e sporcizia: le scale mobili sono fuori uso, i bagni sono maleodoranti, gli ascensori lentissimi quando non sono guasti, il tutto in un quadro di generale noncuranza da parte del personale che rappresenta i servizi dell'aeroporto;
per un Paese come il nostro, che fonda gran parte della sua economia sul turismo e che punta a sviluppare sempre più la dimensione commerciale extrafrontaliera degli scambi, è essenziale fornire un servizio aeroportuale non solo efficiente, ma accogliente, funzionale, pulito ed attento, come un biglietto da visita speciale che lascia un ricordo piacevole ed un invito al ritorno;
la desolazione e il degrado che accolgono l'ospite in quello che dovrebbe essere il principale aeroporto nazionale scoraggiano, invece, il passeggero e lasciano un'amara visione del nostro Paese;
in passato si è sempre privilegiato l'aeroporto di Fiumicino come principale hub nazionale per le rotte dall'estero, rispetto ad altri importanti aeroporti del nostro Paese dotati di caratteristiche infrastrutturali e commerciali, tali da soddisfare in maniera più virtuosa il ruolo di hub -:
se e quali iniziative possano essere intraprese nei confronti della società concessionaria dell'aeroporto per garantire una qualità dei servizi ed una manutenzione degli spazi più adeguate al ruolo di maggiore hub italiano che il Leonardo da Vinci intende ricoprire. (3-01138)

Recente approvazione del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - 3-01139

BALDELLI e TERRANOVA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010 ha approvato un regolamento che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
con tale approvazione il provvedimento termina un lungo iter istruttorio, che lo ha sottoposto a pareri molteplici del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -:
quali siano i fattori innovativi del provvedimento e in quale arco temporale sarà concretamente operativo. (3-01139)

Iniziative del Governo in materia di conflitto di interessi alla luce della recente sentenza del Tribunale europeo di Lussemburgo relativa ai contributi per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre previsti delle leggi finanziarie per il 2004, il 2005 e il 2006 - 3-01140

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI e BORGHESI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001 e che prevede il passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre del 2012, la legge finanziaria per il 2004 aveva previsto un contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che avesse acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Tale aiuto veniva successivamente rifinanziato anche con la legge finanziaria per il 2005 per un importo ridotto a 70 euro;
il finanziamento previsto nelle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005 per sovvenzionare l'acquisto di decoder per il digitale terrestre ammontava ad una somma complessiva pari a 220 milioni di euro;
successivamente, in data 11 novembre 2005, il Senato della Repubblica aveva approvato con voto di fiducia un maxi-emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria per il 2006, integralmente sostituivo del testo originario del provvedimento, che, tra le numerose misure introdotte ex novo, ha previsto un finanziamento pubblico di 10 milioni di euro per l'anno 2006 a sostegno dell'acquisto da parte dei cittadini italiani di apparecchi decoder per il digitale terrestre;
a seguito delle denunce presentate da diverse emittenti satellitari - in particolare, Centro Europa 7 s.r.l. e Sky Italia s.r.l. - la Commissione europea ha avviato un procedimento formale di indagine e, nel 2007, ha qualificato il predetto contributo come aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento, in particolare servizi pay per view, nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento;
secondo la Commissione europea, ancorché il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava distorsioni inutili della concorrenza. Infatti, non applicandosi ai decoder digitali satellitari, la misura non poteva essere considerata tecnologicamente neutra;
tale decisione imponeva, dunque, all'Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell'aiuto e dei relativi interessi;
a seguito di tale decisione la società Mediaset s.p.a., emittente di programmi digitali terrestri, ha restituito circa 6 milioni di euro e depositato un ricorso al Tribunale europeo di Lussemburgo, al fine di ottenere l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione europea;
nella sentenza pronunciata in data 15 giugno 2010, il Tribunale europeo di Lussemburgo ha respinto il ricorso presentato da Mediaset s.p.a., confermando la decisione assunta dalla Commissione europea, ovverosia che le misure introdotte in Italia durante la XIV legislatura avrebbero consentito alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo, fra cui Mediaset s.p.a., di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari;
infatti, per poter beneficiare del predetto contributo, era necessario acquistare o prendere in locazione un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, ragion per cui un consumatore che avesse optato per un apparecchio che avrebbe consentito esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non avrebbe potuto beneficiarne;
tale contributo, dunque, non avrebbe risposto al requisito della neutralità tecnologica. Inoltre, tale misura, anche se avesse indotto i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre, allo stesso tempo avrebbe consentito alle emittenti digitali terrestri di consolidare la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela;
il Tribunale europeo di Lussemburgo ha sancito, per la prima volta, che durante il II Governo Berlusconi, ovvero durante la XIV legislatura, le misure introdotte in Italia in materia di decoder hanno implicato un vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della televisione digitale, come Mediaset s.p.a., ovvero l'azienda di proprietà della famiglia Berlusconi;
la società Mediaset s.p.a. ha annunciato, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e, in particolare, da un articolo apparso in data 16 giugno 2010 su il quotidiano la Repubblica, dal titolo «Illegittimi gli aiuti al decoder terrestre. I giudici UE: "L'Italia ha favorito un solo ricevitore. Mediaset sconfitta ricorrerà"», che, per l'appunto, presenterà un ricorso alla Corte di giustizia europea, che rappresenta il secondo grado di giudizio in sede comunitaria;
la concentrazione nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri di enormi poteri politici, economici e mediatici ha determinato nel tempo un costante conflitto di interessi in capo al Presidente stesso, che, ad avviso degli interroganti, oltre a risultare gravemente ostativo ad ogni sereno e proficuo dibattito in ordine alle misure necessarie al Paese, mette gravemente in discussione la credibilità dell'Italia a livello europeo e internazionale;
ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215 del 2004, «sussiste situazione di conflitto di interessi (...) quando il titolare di cariche di Governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità (...), ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate» -:
se e quali iniziative, anche normative, il Governo intenda assumere per superare in via definitiva il conflitto di interessi che ha caratterizzato e continua a caratterizzare l'operato dell'Esecutivo e quali elementi, alla luce della decisione recentemente assunta dal Tribunale europeo di Lussemburgo, ritenga di dover riferire al Parlamento in ordine alle modalità di formazione e deliberazione delle citate leggi finanziarie varate durante la XIV legislatura, nonché all'effettiva osservanza alle disposizioni della legge n. 215 del 2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. (3-01140)

Iniziative per assicurare la corresponsione dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n.89 - 3-01141

BELCASTRO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si prevede che «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, ha diritto ad una equa riparazione»;
in molte corti di appello in tutta Italia sono pendenti diversi giudizi; sino al 2007 il ministero della giustizia ha erogato direttamente gli indennizzi ai ricorrenti aventi diritto, ma dal 2008 non si è più erogato quanto dovuto, dando il via a una serie di procedimenti di pignoramento a carico dei fondi del ministero della giustizia;
in un primo momento con il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono stati resi impignorabili tutti i fondi del ministero della giustizia depositati presso le Poste italiane s.p.a. e presso la Banca d'Italia;
successivamente con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (il cosiddetto decreto milleproroghe), all'articolo 42, sono stati resi impignorabili tutti i fondi del ministero della giustizia;
tutto ciò, come è facilmente comprensibile, è legato alla necessaria e non più rimandabile riforma del sistema giustizia nel nostro Paese: ciononostante rimane la necessità di riconoscere quanto dovuto a chi, facendo riferimento ad una norma di legge, ha ottenuto il riconoscimento del diritto ad un risarcimento -:
cosa si intenda fare per far sì che chi ha ottenuto il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione in virtù dei danni subiti dalla non ragionevole durata del processo, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, possa vedere riconosciuto quanto a lui spettante. (3-01141)

Allegato A
Seduta n. 342 di mercoledì 23 giugno 2010
(Continuata nella giornata di giovedì 24 giugno 2010)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2150 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3552)

A.C.3552 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3552 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di precisare che la festa nazionale per la celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che di ciò occorre tenere conto in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.21, 1.33, 1.40, 1.41, 1.66, 1.70, 1.71, 1.103, 1.118, 1.131, 1.133, 2.6, 2.101, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.22, 3.25, 3.27, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.46, 3.47, 3.58, 3.59, 3.60, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.92, 3.93, 3.95, 3.96, 3.100, 3.102, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 4.1, 4.100, 4.101, e sugli articoli aggiuntivi 1.017, 7.01, 7.04 e 7.0100 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3552 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico).

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei princìpi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale;
e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico).

1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche).

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttività del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, è ridotto del cinquanta per cento.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età inferiore.».

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di attività culturali).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di attività cinematografiche).

1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di:
a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio;
b) opere cinematografiche di cortometraggio;
c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.».

2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive).

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti.»;
b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».

2. È abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente.
3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.
(Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori).

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

Articolo 8.
(Abrogazioni).

1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.
3. Sono abrogati:
a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;
b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;
c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) l'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3552 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «sulla base dei princìpi» sono inserite le seguenti: «di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori,»; le parole: «ed imprenditorialità,» sono sostituite dalle seguenti: «, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni,»; dopo le parole: «anche al fine di favorire l'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche congiunto,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana»;
alla lettera b), le parole: «di privati» sono sostituite dalle seguenti: «di soggetti pubblici e privati»;
alla lettera c), le parole: «di forme adeguate di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «del controllo e della vigilanza»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis)
previsione di parametri atti a stabilire tetti massimi di spesa per i cachet e loro equiparazione alla media europea;
c-ter) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis)
ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione»;
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis)
incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali»;
alla lettera f), nel secondo periodo, le parole: «che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;
f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane»;

al comma 2, nel primo periodo, le parole: «Sullo schema» sono sostituite dalle seguenti: «Sugli schemi»; nel secondo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

al comma 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, nel primo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole: «individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, per la disciplina a regime,»; nell'ultimo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 2» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale,»;

al comma 3, capoverso 5, le parole: «I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro» sono soppresse;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro»;

al comma 4, le parole: «e la produttività del settore» sono soppresse; le parole: «decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

al comma 5, nel primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011» e le parole: «, di altissimo livello,» sono soppresse; nel terzo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012» e le parole: «, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono soppresse; nel quinto periodo, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato»;

al comma 7, capoverso 4, le parole: «età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «età superiore» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini»;

al comma 8, ovunque ricorrano, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7» e le parole: «euro 1.700.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Disposizioni in materia di attività culturali) - 1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti» sono sostituite dalle seguenti: «le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente:
"446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14"».

All'articolo 7:

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo»; nel secondo periodo, le parole: «assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia) - 1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150 anni dell'Unità d'Italia" e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «Restano in vigore esclusivamente gli articoli» sono inserite le seguenti: «1, 6, terzo comma, 7,»;

al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis
) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;
e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

A.C. 3252-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico).

Sopprimerlo.
*1. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimerlo.
*1. 28. De Torre.

Sopprimere il comma 1.
**1. 2. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 1.
**1. 29. Pes.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: del Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 30. Bachelet.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo provvede aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 4. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo provvede aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 32. Zaccaria.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo provvede aggiungere le seguenti:, a decorrere dall'anno 2011,

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 31. Picierno.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e organizzativo.
1. 3. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: e organizzativo aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali,
1. 33. Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e quindi degli ex enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché della fondazione lirico-sinfonica.
1. 34. Livia Turco.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
*1. 5. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
*1. 35. Sarubbi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sinergia tra le fondazioni con le seguenti: di raccordo dell'operato delle fondazioni, al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c-ter).
1. 110. Gianni Farina.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: anche congiunto con la seguente: congiunto.
1. 36. Causi, De Biasi
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana con le seguenti: e valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, mantenendo la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo - lirica, balletto, musica sinfonica - come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni, e assicurando, anche a garanzia della qualità produttiva, la consistenza organica dei complessi stabili.
1. 38. Levi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale di ciascuna fondazione.
1. 37. Mazzarella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali, cui dovranno uniformarsi le autonomie statutarie delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori composto da magistrati della Corte dei conti;
1. 100. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;
1. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Ciocchetti, Capitanio Santolini, Galletti.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 9. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 39. Agostini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 40. Brandolini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) garanzia di un aumento delle risorse da destinarsi al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
1. 41. Marco Carra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) individuazione di macro aree musicali di carattere interregionale, comprendenti non solo le fondazioni lirico-sinfoniche, identificate in base ad un criterio di uniformità geografica o per rappresentatività nazionale, ai fini di dar vita a sinergie e collaborazioni tra attività liriche e musicali e ad un circuito di interscambi tra enti, istituzioni e associazioni volti a perseguire criteri di economicità ed efficienza, ciascuna sotto la direzione di un unico direttore artistico;
1. 101. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Tassone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente ed al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio.
*1. 42. Cenni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente ed al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio.
*1. 102. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
1. 43. De Biasi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:, salvaguardando fino alla fine della lettera con le seguenti:. Il relativo decreto di ripartizione è sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 44. Cuomo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:, salvaguardando fino alla fine della lettera con le seguenti: e con strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre, al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse.
1. 111. Melis.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: ottimizzazione aggiungere le seguenti: dell'uso.
1. 112. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 45. Fiorio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).
1. 46. Marrocu.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 15. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 113. Colombo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: alla loro peculiarità,
1. 114. D'Antona.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, alla loro assoluta rilevanza internazionale,
*1. 16. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, alla loro assoluta rilevanza internazionale,
*1. 105. Corsini, Ferrari.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, alle loro eccezionali capacità produttive,
**1. 17. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, alle loro eccezionali capacità produttive,
**1. 106. Fedi, Fontanelli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, per rilevanti ricavi propri o.
1. 107. Giovanelli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.
*1. 19. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.
*1. 115. Maran.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: Lo statuto di ciascuna fino a: Ministero per i beni e le attività culturali.
**1. 20. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: Lo statuto di ciascuna fino a: Ministero per i beni e le attività culturali.
**1. 116. Mecacci.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e.
1. 47. Narducci, Oliverio.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: Santa Cecilia prevede aggiungere le seguenti: nel consiglio di amministrazione.
1. 117. Samperi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.
*1. 21. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.
*1. 118. Arturo Mario Luigi Parisi, Tenaglia.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito con le seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze è sentito.
1. 119. Pistelli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
1. 131. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, le sovrintendenze, le fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della riorganizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche;
1. 132. Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) incentivazione dell'intervento nel settore dei soggetti privati, in particolare garantendo agevolazioni fiscali alla contribuzione privata;
1. 133. Capano.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione di sgravi fiscali alla partecipazione di privati finanziatori;
1. 103. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Occhiuto.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione della concorrenza da parte delle regioni all'attuazione dei principi fondamentali dello spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, ai sensi delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. 200.La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. 200.(Testo modificato nel corso della seduta).La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1-bis sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere interventi volti a favorire una maggiore stabilità di programmazione artistica e gestionale delle fondazioni, attraverso incentivi fiscali per la contribuzione da parte dei soggetti privati, e modalità di finanziamento pubblico a carattere triennale;
1. 66. De Biasi.

Al comma 1-bis, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) prevedere la possibilità di specifici finanziamenti statali per le fondazioni, con funzione perequativa e premiante, in ragione dei risultati culturali più interessanti sul piano delle proposte, della qualità e dei progetti culturali;
f-ter) mettere in campo ogni azione volta ad incentivare l'intervento nel settore dei soggetti privati, intervenendo con agevolazioni fiscali alla contribuzione privata.
1. 71. Ghizzoni.

Al comma 1-bis, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) prevedere la possibilità di specifici finanziamenti statali per le fondazioni, con funzione perequativa e premiante, in ragione dei risultati culturali più interessanti sul piano delle proposte, della qualità e dei progetti culturali;
f-ter) mettere in campo ogni azione volta ad incentivare l'intervento nel settore dei soggetti privati, eventualmente intervenendo con agevolazioni fiscali alla contribuzione privata.
1. 70. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 2.
*1. 22. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
*1. 120. Porta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è acquisito il parere con le seguenti: è acquisita l'intesa.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché il parere.
**1. 23. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è acquisito il parere con le seguenti: è acquisita l'intesa.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché il parere.
**1. 104. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è acquisito il parere con le seguenti: è acquisita l'intesa.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché il parere.
**1. 121. Cavallaro, Rigoni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: e della Corte dei conti.
1. 125. Concia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 126. Vaccaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1. 127. Tidei.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 128. Touadi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
*1. 24. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
*1. 122. Fioroni.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
**1. 25. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
**1. 123. Garofani.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole:, anche di legge,
1. 124. Cuperlo.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 129. Barbi.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 27. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 130. Giacomelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro San Carlo di Napoli). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro San Carlo di Napoli, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, nonché in considerazione dei recenti interventi pubblici di ristrutturazione e di adeguamento tecnico e potenziamento delle strutture volte alla produzione culturale e rappresentazione di spettacoli, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro San Carlo di Napoli la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 01. Nicolais.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro San Carlo di Napoli). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro San Carlo di Napoli, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, nonché in considerazione dei recenti interventi pubblici di ristrutturazione e di adeguamento tecnico e potenziamento delle strutture volte alla produzione culturale e rappresentazione di spettacoli, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro San Carlo di Napoli la somma di euro 10.000.000.
1. 017. Ciriello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Accademia nazionale di Santa Cecilia). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 02. Coscia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Accademia Teatro alla Scala di Milano). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Accademia Teatro alla Scala di Milano la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 03. Fiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro del maggio musicale fiorentino). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro del maggio musicale fiorentino, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 04. De Pasquale.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro comunale di Bologna). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro comunale di Bologna, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro comunale di Bologna la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 05. Zampa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 06. Rosato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro Carlo Felice di Genova). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro Carlo Felice di Genova, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 07. Tullo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro Petruzzelli e teatri di Bari). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro Petruzzelli e teatri di Bari, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro Petruzzelli e teatri di Bari la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 08. Ginefra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro Massimo di Palermo). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro Massimo di Palermo, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 09. Antonino Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro dell'Opera di Roma). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro dell'Opera di Roma, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 010. Morassut.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro Regio di Torino). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro Regio di Torino, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro Regio di Torino la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 011. Esposito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro La Fenice di Venezia). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro La Fenice di Venezia, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 012. Baretta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Arena di Verona). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione dell'Arena di Verona, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione Arena di Verona la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 013. Federico Testa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Teatro lirico di Cagliari). - 1. Al fine di consentire la valorizzazione del Teatro lirico di Cagliari, anche in considerazione della sua tradizione storica e della sua importanza nella storia e nei generi dell'opera italiana, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è attribuita alla Fondazione del Teatro lirico di Cagliari la somma di euro 10.000.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 014. Schirru.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo). - 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «su base triennale».
1. 016. Mario Pepe (PD).

ART. 2.
(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico).

Sopprimerlo.
* 2. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimerlo.
* 2. 9. Damiano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Contrattazione collettiva). - 1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Contrattazione integrativa). - 1. La contrattazione integrativa aziendale tiene conto delle risorse specificamente destinate anche dalla contrattazione collettiva e degli apporti alla gestione dei soci nei limiti indicati dal consiglio di amministrazione.
2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) per la definizione e stipulazione del contratto collettivo nazionale».
2. 13. Madia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche e la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale sono esercitate dall'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti.
2. 12. Mattesini, Codurelli.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*2. 3. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*2. 14. Bellanova.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attesa della riforma fino a: di cui all'articolo 1 e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: individuata con decreto fino a: per la disciplina a regime con le seguenti: rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche.
2. 200.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attesa della riforma fino a: di cui all'articolo 1 e.
2. 2. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
2. 19. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: individuata con decreto fino a: si avvale con le seguenti: designata dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, per la disciplina a regime, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale può avvalersi della consulenza.
2. 10. Berretta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sindacali maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: sul piano nazionale.
2. 11. Bobba.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*2. 4. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*2. 15. Boccuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN) con le seguenti: dell'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS).
2. 16. Codurelli.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
2. 5. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti delle fondazioni.
2. 100. La Forgia.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*2. 6. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*2. 101. Laganà Fortugno.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 102. Migliavacca.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni.
2. 7. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni.
2. 104. Rugghia.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: fino alla verifica della maggiore rappresentatività aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*2. 8. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: fino alla verifica della maggiore rappresentatività aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*2. 103. Recchia.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche).

Sopprimerlo.
*3. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimerlo.
*3. 104. Sereni.

Sopprimere il comma 1.
3. 48. Gnecchi.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3. 49. Miglioli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e.
3. 50. Mosca.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
3. 91. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza,
3. 4. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale aggiungere le seguenti: e comunque in osservanza del principio di non discriminazione,
*3. 5. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale aggiungere le seguenti: e comunque in osservanza del principio di non discriminazione,
*3. 51. Rampi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: sempre che ciò non pregiudichi fino alla fine del periodo.
3. 6. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 101. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2011 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
3. 52. Santagata.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2011 con le seguenti: 1o gennaio 2012.
3. 200.La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
3. 54. Motta.

Al comma 2, sopprimere le parole: è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione,
3. 55. Realacci.

Al comma 2, sopprimere le parole: è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza.
3. 56. Viola.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e costituisce oggetto di specifica obbligazione fino alla fine del comma.
3. 57. Lolli.

Sopprimere il comma 3.
*3. 12. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 3.
*3. 58. Boffa.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il primo periodo.
3. 59. Bonavitacola.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto comunque delle posizioni giuridiche e dei diritti acquisiti dal personale dipendente delle fondazioni.
3. 62. Lovelli.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*3. 13. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*3. 60. Cardinale.

Sopprimere il comma 3-bis.
3. 61. Laratta, Piccolo.

Al comma 3-bis, sopprimere la parola: solo.
3. 105. Villecco Calipari.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti.
3. 63. Pierdomenico Martino, Tocci.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Ai fini di ottimizzare la produttività, i livelli occupazionali e la retribuzione integrativa, nei periodi in cui la programmazione prevede organici ridotti, le fondazioni provvedono ad organizzare attività parallele, senza oneri aggiuntivi, fuori dalla produzione, in circuiti sia cittadini che periferici sia nelle scuole di ogni ordine e grado concorrendo alla formazione artistico-musicale.
3. 102. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Delfino.

Sopprimere il comma 4.
*3. 14. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 4.
*3. 64. Melandri.

Sopprimere il comma 4.
*3. 93. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 4, sopprimere le parole:, atteso lo stato di crisi.
3. 15. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 4, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
3. 106. Giachetti.

Al comma 4, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
3. 107. Ceccuzzi, Genovese.

Al comma 4, sostituire le parole da: il trattamento economico aggiuntivo, fino alla fine del comma, con le seguenti: eventuali trattamenti economici aggiuntivi, sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
3. 110. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: il trattamento economico aggiuntivo fino alla fine del comma, con le seguenti: eventuali trattamenti economici aggiuntivi, sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio.
3. 65. Giorgio Merlo, Ciocchetti, Granata, Goisis.

Al comma 4, sostituire le parole da: il trattamento economico aggiuntivo sino alla fine del comma, con le seguenti: il budget disponibile per il personale non dipendente di alto profilo artistico è ridotto al 25 per cento dei costi omologhi medi per produzione della stagione precedente.
3. 16. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 4, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*3. 67. Velo.

Al comma 4, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*3. 92. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 4, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.
3. 17. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con salvezza dei diritti acquisiti.
3. 18. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 5.
3. 68. Colaninno.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3. 70. Fadda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino alla fine del comma con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto, le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che verifica le compatibilità di bilancio della fondazione. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, previa regolamentazione da stabilire tra le parti attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
3. 69. Gatti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
3. 71. Froner.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
*3. 22. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
*3. 72. Lulli, Rampi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo.
**3. 100. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo.
**3. 108. Cesare Marini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: fatto salvo fino a: attività produttiva con le seguenti: fatta eccezione per le fondazioni il cui bilancio risulti in pareggio.
3. 109. De Micheli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di primaria importanza.
3. 74. Marchioni, Nannicini.

Al comma 5 primo periodo, dopo le parole: indispensabili per l'attività produttiva aggiungere le seguenti: e per coloro che abbiano già maturato il diritto.
3. 94. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
*3. 25. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
*3. 75. Andrea Orlando, Peluffo.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**3. 27. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**3. 76. D'Antoni, Portas.

Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
3. 77. Quartiani.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: sono annualmente fino alla fine del comma con le seguenti:, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente al numero del personale a tempo indeterminato cessato e non riassunto nel corso della vigenza del blocco legislativo delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive proroghe disposte dalle leggi finanziarie 23 dicembre 2005, n. 266, e 24 dicembre 2007, n. 244, rientrante nel numero dell'organico funzionale approvato, contenendo il costo complessivo del personale in quello consuntivato nell'anno precedente.
3. 46. Murer.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: sono annualmente contenute aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle fondazioni lirico-sinfoniche con bilancio verificato dell'anno 2009 e 2008 in pareggio,
3. 78. Sanga.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dell'anno precedente con le seguenti: dei due anni precedenti.
3. 79. Scarpetti.

Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Sono escluse dal divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti degli organici approvati e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, le fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano presentato l'ultimo bilancio in perdita.
3. 95. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Poli, Delfino.

Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.
3. 80. Vico.

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: trenta per cento.
3. 81. Zunino.

Al comma 5, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che si tratti di personale tecnico, artistico ed amministrativo addetto alla preparazione ed allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità.
3. 82. Argentin, Vannucci.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 83. Bucchino.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa regolamentazione da stabilire tra le parti attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
3. 84. Burtone, Fluvi.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole da: nei tre esercizi fino a: 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato.
3. 110-bis. Graziano.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.
3. 85. D'Incecco.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
3. 86. Grassi.

Sopprimere il comma 6.
*3. 33. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 6.
*3. 111. Fogliardi.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
**3. 34. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
**3. 87. Gasbarra, Miotto.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
3. 88. Lenzi.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Non si applicano aggiungere le seguenti: a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 36. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
3. 89. Pedoto, Pizzetti.

Sopprimere il comma 7.
3. 103. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 8.
3. 38. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
3. 39. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 8, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
3. 40. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 8, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
3. 41. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.
3. 42. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 43. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
8-ter. La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
8-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0,27 per cento».
3. 47. Gentiloni Silveri.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 112. Martella.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
8-ter. La fondazione Teatro Maggio Musicale fiorentino, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
8-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0,27 per cento».
3. 96. Ventura.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 113. Rossa.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 114. Duilio.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 115. Bossa.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 116. Capodicasa.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 117. Meta.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Regio di Torino, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 118. Rossomando.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 119. Strizzolo.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Arena di Verona, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 120. Mogherini Rebesani.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 121. Pompili.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 122. Calvisi.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Petruzzelli e Teatri di Bari, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 123. Bordo.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. La Fondazione Teatro Comunale di Bologna, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 124. Benamati.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova). - 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e dell'articolo 4, comma 162, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2010.
2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0,29 per cento».
3. 01. Sani.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di attività culturali).

Sopprimerlo.
4. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole da: può liquidare fino alla fine del comma con le seguenti: liquida anticipazioni sui contributi, con cadenza quadrimestrale, sulla base dell'ultimo contributo assegnato.
4. 100. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Libè.

Al comma 1, dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: allo spettacolo dal vivo.
4. 2. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: fino all'80 con le seguenti: in misura non inferiore all'80.
4. 101. Sposetti.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive).

Sopprimerlo.
* 6. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimerlo.
* 6. 7. Servodio, Bocci.

Sopprimere il comma 1.
**6. 2. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 1.
**6. 100. Braga.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6. 3. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6. 101. Bratti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: Ministro dello sviluppo economico.
6. 104. Marantelli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In caso di accertata e perdurante inadempienza della corretta tenuta del registro, il Ministero per i beni e le attività culturali può revocarne l'affidamento ed avocarlo ai suoi uffici con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. 8. Trappolino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*6. 4. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*6. 102. Ginoble.

Sopprimere il comma 2.
**6. 5. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
**6. 103. Iannuzzi.

Sopprimere il comma 3.
6. 6. Zazzera, Borghesi, Donadi.

ART. 7.
(Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori).

Sopprimerlo.
*7. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimerlo.
*7. 15. Zucchi.

Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente: Il Presidente del collegio dei revisori è designato fra i magistrati della Corte dei conti.
7. 18. Farinone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 60 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, il produttore dell'opera è tenuto al pagamento di una sanzione nei confronti dell'IMAIE, da concordare tra le parti.
7. 19. Garavini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Disposizioni in materia di Fondo unico dello spettacolo) - 1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a favore del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*7. 01. Losacco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Disposizioni in materia di Fondo unico dello spettacolo) - 1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a favore del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*7. 04. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Imposta sulla pubblicità televisiva) - 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 5 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate annualmente al Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
7. 03. Zazzera, Borghesi, Donadi, Causi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Imposta sulla pubblicità televisiva). 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate annualmente al Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
7. 02. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Disposizioni in materia di ICO) - 1. Al fine di favorire e valorizzare i giovani talenti, è istituita, in ogni regione, un'Istituzione concertistico-orchestrale (ICO) di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
7. 0100. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano.

ART. 7-bis.
(Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia).

Sopprimerlo.
7-bis. 100. Iannaccone, Belcastro, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione, in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, come Giornata dell'Unità nazionale, allo scopo di ricordare e di promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare, attraverso il ricordo e la memoria civica, l'identità nazionale. In occasione della Giornata sono organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni finalizzati a informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, all'approvazione della Costituzione e alla scelta della bandiera nazionale, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.
7-bis. 1. Lucà.

ART. 8.
(Abrogazioni).

Sopprimerlo.
8. 17. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 1.
*8. 1. Zazzera, Borghesi, Donadi.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.
*8. 9. Luongo.
(Approvato)

Al comma 1, premettere le parole: Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1.
8. 101. Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: gli articoli 1, 6, terzo comma, 7, 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 con le seguenti: gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 e 46.
8. 100. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: 6, terzo comma, 7.
8. 101-bis. Ciocchetti, Capitanio Santolini, Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: terzo comma, 7 con la seguente: 16.
8. 18. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 2.
*8. 2. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
*8. 10. Merloni.

Sopprimere il comma 3.
**8. 3. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Sopprimere il comma 3.
**8. 11. Soro.

Al comma 3, alinea, premettere le parole: Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1.
8. 102. Mariani.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*8. 4. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*8. 12. Verini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
**8. 5. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
**8. 13. Minniti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*8. 6. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*8. 14. Pollastrini.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
**8. 7. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
**8. 15. Bressa.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*8. 8. Zazzera, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*8. 16. Boccia, Levi.

A.C. 3552 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad istituire un albo dei sovrintendenti delle fondazioni liriche dove vengano annotati i rendimenti non solo secondo i parametri artistici, ma anche in relazione alla gestione economica e produttiva, con conseguente rimozione dall'albo stesso qualora vengano accertate responsabilità amministrative in danno alle fondazioni medesime.
9/3552/1. De Angelis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-bis del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario dell'Unità d'Italia;
ai sensi dello stesso articolo 7-bis, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» e sentito il Comitato dei garanti;
le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia concorreranno a radicare nelle coscienze di ognuno una maggiore consapevolezza di quei principi e valori di appartenenza ad un'unica Patria in grado di realizzare un' efficace azione di integrazione socio-culturale e condivisione di ideali;
dette commemorazioni offriranno un'imperdibile occasione per una profonda riflessione sull'identità nazionale, sensibilizzando, altresì, le coscienze dei giovani e rafforzando in loro quei valori patriottici ancora attuali che hanno animato il processo storico dell'Unità d'Italia;
l'attenzione delle politiche di Governo al rafforzamento nei giovani dei principi di coesione e identità nazionale viene in evidenza considerando l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, che ha disposto l'introduzione, nei programmi curricolari scolastici, della materia «Cittadinanza e Costituzione», al fine di favorire una maggiore conoscenza dei diritti costituzionalmente garantiti ed una maggiore possibilità di integrazione socio-culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le più idonee misure volte a favorire lo studio e la divulgazione in ambito scolastico dei principi e dei processi storico-culturali e sociali che hanno consentito la realizzazione dell'Unità d'Italia.
9/3552/2. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
gli avvenimenti che, all'interno della costruzione dell'Unità d'Italia, caratterizzarono la conquista del Sud da parte del Regno del Piemonte, sono pieni di episodi che, spesso tragicamente, colpirono i sentimenti delle popolazioni meridionali;
la ricerca e il ripristino di una più puntuale verità storica rappresenterebbe il miglior modo di celebrare l'Unità d'Italia,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nel corso delle varie iniziative culturali previste dall'articolo 7-bis del provvedimento in esame, si arrivi ad un sereno approfondimento delle ragioni di tutti, dando il giusto risalto e la giusta visibilità a quella parte della nostra storia, che, ancora oggi negata, è invece parte integrante e umanamente dolorosa dei fatti, intercorsi tra il 1860 e il 1870, subiti dalle popolazioni del Meridione.
9/3552/3. Iannaccone, Belcastro, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 comma 5-bis del disegno di legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, prevede un semisblocco del blocco del turnover per le fondazioni che abbiano conseguito un pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi delle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, e che potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata. Di contro le prestazioni occasionali d'opera professionale a tempo determinato non potranno essere sottoscritte se non nel limite del 15 per cento dell'organico approvato;
ritenuto che la norma sopra esposta non sia corretta, penalizzi moltissimo tutte le fondazioni lirico sinfoniche, pertanto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la possibilità di assunzioni per un maggior numero di fondazioni che ne abbiano necessità, di introdurre, con una successiva iniziativa normativa, in sostituzione del pareggio di bilancio negli ultimi tre anni, un parametro percentuale molto contenuto di debito rispetto al patrimonio complessivo della fondazione, al fine di evitare il capestro delle tre annualità e di dare più respiro a quelle fondazioni che, occasionalmente, possono trovarsi in situazioni di difficoltà ma che, con un virtuoso piano di investimenti e di lavoro, possono riuscire a superarle.
9/3552/4. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del disegno di legge in esame prevede strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere, con il giusto anticipo, le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse,

impegna il Governo

a prevedere, a partire dai prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, interventi volti a favorire una maggiore stabilità di programmazione artistica e gestionale delle fondazioni, attraverso incentivi fiscali per la contribuzione da parte di soggetti privati e modalità di finanziamento pubblico a carattere triennale.
9/3552/5. De Biasi, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
un'importante settore del patrimonio della musica italiana è costituito dalle istituzioni concertistiche orchestrali, la cui disciplina è dettata dall'articolo 28 della legge n. 800 del 1967;
esse sono dotate di complessi stabili o semistabili e svolgono attività a periodo non inferiore a cinque mesi e agiscono in maniera capillare sul territorio;
il loro ruolo è particolarmente importante per permettere l'educazione dei giovani talenti, ma non sono presenti in tutte le regioni lasciando un vuoto formativo dove mancano,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte alla promozione di giovani talenti musicali anche attraverso la creazione in ogni regione di un'Istituzione concertistica orchestrale.
9/3552/6. Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo del settore lirico-sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili;
si potrebbero conseguire notevoli risparmi ed elevare la qualità delle produzioni ripartendo l'Italia musicale in macro gruppi regionali per dare vita a sinergie secondo un criterio geografico o per rappresentatività nazionale;
il raggruppamento in macro gruppi regionali porterebbe ad un notevole risparmio economico grazie alla circuitazione degli allestimenti scenici, del personale artistico e tecnico scritturato (es. un direttore o un solista non verrebbe scritturato per 3-4 recite ma per 15 recite, un allestimento non servirebbe solo ad un teatro ma ne usufruirebbero tutti i teatri facenti parte dello stesso gruppo),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar vita a sinergie e collaborazioni tra attività liriche e musicali e ad un circuito di interscambi tra enti, istituzioni e associazioni volti a perseguire criteri di economicità ed efficienza, anche attraverso l'individuazione di macro aree musicali, comprendenti non solo le fondazioni lirico-sinfoniche.
9/3552/7. Capitanio Santolini.

La Camera
premesso che:
la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni ed integrazioni, elenca le ricorrenze festive e definisce, oltre alla Festa del 2 giugno, considerata festa nazionale, le solennità civili ai fini dell'orario ridotto e dell'imbandieramento dei pubblici edifici;
con legge 31 luglio 2005, n. 159, è stata istituita la «Festa nazionale dei nonni» che ricorre il giorno 2 ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, così come altre feste e giornate nazionali;
l'articolo 7-bis del provvedimento al nostro esame ha dichiarato il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, festa nazionale, senza alcun riferimento agli effetti civili, determinando con ciò un'assurda assimilazione, alla citata «Festa dei nonni»;
tale equiparazione implicita è maggiormente avvalorata dal parere espresso dalla V Commissione Bilancio che ha disatteso l'espressione di un parere ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sul presupposto che non ricorrono gli effetti finanziari conseguenti all'assimilazione di festività civile così come previsto dalla richiamata legge n. 260 del 1949, rimettendo all'Assemblea l'opportunità di precisare tale presupposto,

impegna il Governo

a dare massima diffusione alle iniziative previste per la Festa nazionale relativa alla celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, che si svolgerà per un solo anno nella giornata del 17 marzo 2011, e a chiarire se la stessa avrà gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, stante anche la copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2010, che destina 18,5 milioni di euro a tale evento, oltre alle risorse già stanziate a legislazione vigente pregressa.
9/3552/8. Ciccanti.

La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo del settore lirico-sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili;
appare assolutamente necessario mettere a frutto tutte le forze che vivono all'interno delle istituzioni, tutelare il lavoro e non tagliare i contratti integrativi dei professori d'orchestra e dei coristi delle fondazioni, nei periodi in cui la programmazione preveda organici ridotti, al fine di valorizzare, motivare e coinvolgere il personale interno, evitando il ricorso a personale esterno,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché le fondazioni, al fine di ottimizzare la produttività e i livelli occupazionali nei periodi in cui la programmazione prevede organici ridotti, provvedano ad organizzare attività parallele, senza oneri aggiuntivi, che prevedano prestazioni cameristiche degli orchestrali, momentaneamente fuori dalla grande produzione dell'ente, in circuiti sia cittadini che periferici.
9/3552/9. Libè.

La Camera,
premesso che:
nel generale quadro di molte fondazioni lirico sinfoniche in passivo vi sono però delle eccezioni positive che hanno mantenuto una corretta gestione del bilancio;
il disegno di legge in esame, all'articolo 3, comma 5, prevede che comunque le assunzioni a tempo indeterminato siano limitate anche per queste fondazioni virtuose, penalizzando in tal modo realtà che hanno dimostrato di saper gestire le loro risorse e punendo operatori del settore che hanno provveduto al successo delle poche gestioni in attivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esonero dal blocco delle assunzioni per quelle fondazioni lirico sinfoniche che non abbiano presentato l'ultimo bilancio in perdita.
9/3552/10.(Nuova formulazione) Delfino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo del settore lirico-sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili;
l'attività di tutto il settore dovrebbe essere supportata dai finanziamenti di soggetti anche privati (es. fondazioni bancarie, banche, industrie, imprenditori, privati cittadini, ecc.), nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di defiscalizzazione degli importi devoluti dagli sponsor privati, quale incentivo per il loro coinvolgimento.
9/3552/11. Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame appare ricondurre, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto per quanto attiene la questione personale, nel più ampio ambito delle amministrazioni pubbliche, seppure, di diritto, mantenendone lo status di fondazione di diritto privato, a suo tempo operata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
in particolare, l'articolo 2 prevede un'avocazione al Ministro per i beni e le attività culturali in materia di contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche;
l'esigenza di addivenire, in tempi ragionevoli, alla stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale per il settore, appare di tutta evidenza e, a tal fine, appare altrettanto necessaria la partecipazione e il coinvolgimento delle forme più alte di rappresentatività dei soggetti coinvolti,

impegna il Governo

a prevedere, in attuazione del disposto del richiamato articolo 2, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche.
9/3552/12. Gatti, Mattesini, Damiano, Schirru, Madia, Bellanova.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dispone il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 20011, nonché di indire procedure concorsuali entro la stessa data, mentre, a partire dall'anno 2012 la possibilità di dette assunzioni sono fortemente limitate;
l'investimento sulla cultura dovrebbe stimolare la crescita lavorativa di un comparto altamente specialistico come quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, favorire lo sviluppo e la tenuta del settore, sostenere e valorizzare il sapere e la capacità dei giovani artisti del futuro;
porre limitazioni così stringenti in materia di occupazione in questo settore, invece, rischia di condurre inesorabilmente all'annullamento della forza del teatro e della musica dal vivo che, come memoria storica e creativa, ha sempre recitato una parte importantissima nello sviluppo della cultura del Paese e compromettere la capacità operativa delle fondazioni lirico sinfoniche;
l'impossibilità di procedere a forma occupazionali il più possibile stabili, anche a fronte di migliori opportunità presenti in altri paesi, potrebbe condurre all'impoverimento del patrimonio professionale operante nel settore lirico-sinfonico,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa, valutando altresì, la possibilità, proprio per la particolare peculiarità del settore, di considerare il riconoscimento di specifiche deroghe volte a mantenere inalterata la capacità produttiva delle fondazioni nonché per salvaguardare la tradizionale levatura professionale del settore.
9/3552/13. Mattesini, Damiano, Gatti, Madia, Schirru, Bellanova.

La Camera,
premesso che:
l'uso della decretazione d'urgenza non consente un adeguato ed approfondito dibattito su una materia così importante come l'offerta culturale;
la crisi finanziaria che investe il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, settore tra i più importanti nella vita culturale del Paese, avrebbe, invece, dovuto esigere la condivisione delle problematiche e la ricerca di soluzioni finalizzate al riequilibrio del comparto attraverso il coinvolgimento del mondo della cultura, delle parti sociali e dell'intera rappresentanza politica italiana;
il provvedimento dispone tagli delle spese nel comparto del loro personale, quest'ultimo additato come colpevole principale del grave dissesto finanziario in cui si dibattono molte delle medesime fondazioni e principale impedimento alla loro crescita produttiva in quanto destinatario del 70 per cento delle risorse finanziarie destinate alle stesse;
i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, anziché essere considerati la forza primaria della produzione delle medesime, vengono accusati di essere l'unico reale problema del dissesto in cui versano molte fondazioni;
nessuna soluzione viene, infatti, proposta nel testo del decreto per ovviare agli sprechi connessi ai costi esorbitanti di molte produzioni, per i compensi sostanziosi degli amministratori ovvero per prevedere provvedimenti che consentano di acquisire nuovi apporti di capitali da parte degli sponsor nonché di rideterminare i criteri di scelta degli organi di amministrazione;
l'obiettivo, da tempo dichiarato dal Ministro competente, consistente nella razionalizzazione dell'organizzazione e del buon funzionamento delle fondazioni liriche e nell'incentivazione all'apporto di capitali privati, non può limitarsi, come primo atto, unicamente all'approvazione di una normativa, emanata con procedura d'urgenza, che penalizza solamente i lavoratori;
l'investimento sulla cultura significa anche stimolare la crescita lavorativa di un comparto altamente specialistico come è quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, favorire lo sviluppo e la tenuta del settore, sostenere e valorizzare il sapere e la capacità dei giovani artisti del futuro,

impegna il Governo

ad intervenire affinché siano introdotti strumenti che garantiscano l'efficienza e la funzionalità degli organi di controllo preposti alle fondazioni, anziché limitare le opportunità occupazionali in questo settore, il che condurrà inesorabilmente all'annullamento della forza del teatro e della musica dal vivo, che, come memoria storica e creativa, ha sempre recitato una parte importantissima nello sviluppo della cultura del Paese.
9/3552/14. Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro comunale di Bologna si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro comunale di Bologna una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/15. Mura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro Carlo Felice di Genova si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro Carlo Felice di Genova una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/16. Paladini, Rossa, Tullo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro Massimo di Palermo si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro Massimo di Palermo una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/17. Messina.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro dell'Opera di Roma si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro dell'Opera di Roma una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/18. Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro Regio di Torino si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro Regio di Torino una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/19. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro La Fenice di Venezia si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro La Fenice di Venezia una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/20. Donadi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
l'Arena di Verona si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere all'Arena di Verona una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/21. Borghesi, Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro lirico di Cagliari si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro lirico di Cagliari una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/22. Palomba.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro del Maggio musicale fiorentino si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro del Maggio musicale fiorentino una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/23. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro alla Scala di Milano si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro alla Scala di Milano una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/24. Rota.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
il Teatro San Carlo di Napoli si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica, e con essa la suddetta fondazione, costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere al Teatro San Carlo di Napoli una specifica tutela e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/25. Barbato.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, all'articolo 1, dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche;
in tale provvedimento è disciplinata una marcata opera di delegificazione settoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400 del 1988, attraverso cui il Governo dovrà disciplinare l'intera materia, derogando, modificando o abrogando norme di rango primario;
la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che l'urgenza dell'intervento nasce dalla profonda crisi del settore;
nonostante l'urgenza dichiarata, i regolamenti devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti;
l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ascrive all'ambito competenziale «concorrente» Stato - Regioni la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione di organizzazione di attività culturali»; il decreto-legge in esame, viceversa, non si limita a fissare i principi fondamentali cui le Regioni dovrebbero attenersi, ma, ad avviso del presentatore, invade pervasivamente la potestà legislativa regionale, in quanto disciplina minuziosamente la materia delle attività culturali addirittura, in alcuni casi attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali il potere di emanare propri decreti anche di natura non regolamentare su materie oggettivamente di legislazione concorrente tra Stato e Regioni,

impegna il Governo

al fine di introdurre garanzie del rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, ad intraprendere, attraverso il pieno coinvolgimento della conferenza Stato-Regioni, una proficua collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel regolare le procedure e le modalità d'intervento sull'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
9/3552/26. Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche;
in particolare all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed f), contiene norme suscettibili di ledere, ad avviso del presentatore, l'autonomia statutaria degli enti stessi;
in particolare la succitata lettera b) prevede che lo statuto di ogni fondazione e le relative modifiche siano approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
alla lettera f) citata si stabilisce l'eventuale previsione di forme organizzative speciali, il cui statuto deve prevedere che l'erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennale, avendo riferimento ad una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi stessi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di specifica competenza;
le suddette disposizioni non tengono conto che tali fondazioni sono state trasformate con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in fondazioni di diritto privato, e come tali godono di autonomia statutaria;
è necessario, inoltre tener conto che le fondazioni lirico-sinfoniche godono di autonomia, anche in quanto istituzioni di alta cultura ai sensi dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative normative affinché la disciplina prevista sia resa compatibile con l'autonomia di cui godono gli enti lirico-sinfonici.
9/3552/27. Favia.

La Camera,
premesso che:
il testo all'esame, agli articoli 2 e 3, prevede una disciplina che interviene in modo eccessivamente dettagliato e impositivo sull'autonomia negoziale degli enti lirico-sinfonici, per quanto attiene sia alla contrattazione collettiva, sia alla disciplina dei contratti integrativi aziendali;
in particolare, l'articolo 2, indicando un'apposita procedura di contrattazione collettiva stabilisce che il contratto collettivo nazionale di lavoro sia sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni, per la disciplina a regime, mentre la delegazione datoriale si avvalga dell'ARAN;
l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni. Tra l'altro:
attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale, prevedendo che esso possa svolgere attività di lavoro autonomo nei limiti e con le modalità previste dal CCNL, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, solo previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del CCNL, dal 1o gennaio 2011 sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo;
i contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL;
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla stipula del CCNL, il trattamento economico aggiuntivo è ridotto del 25 per cento;
fatte salve alcune ipotesi, si vietano fino al 31 dicembre 2011 le assunzioni a tempo indeterminato; a decorrere dal 2012 queste ultime sono possibili entro i limiti indicati;
vengono posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, si consente il ricorso a tipologie contrattuali flessibili;
in materia di assunzioni, inoltre, sono dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti inerenti il bilancio ed appositi indici ad esso connessi, nonché per la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;
si riduce a 45 anni l'età pensionabile per ballerini e tersicorei, senza distinzione di sesso. Per due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi ha raggiunto o superato la nuova età pensionabile può esercitare un'opzione per restare in servizio;
tali disposizioni non tengono conto che tali fondazioni sono state trasformate con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in fondazioni di diritto privato, e come tali godono di un'autonomia contrattuale non comprimibile a piacimento da parte Governo, né sottoponibile ex lege alle norme riguardanti la contrattazione nella pubblica amministrazione; dunque l'eccessiva ingerenza sulla contrattazione collettiva operata dal Governo lede l'autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche;
sembrano quindi configurarsi alcuni profili di contrasto con il regime generale di natura privatistica che regola i contratti di lavoro, nonché con le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche alla luce delle vanificate aspettative lavorative di moltissimi addetti del settore, di avviare opportune iniziative per limitare il disagio cui andranno incontro i lavoratori per effetto del provvedimento e che il medesimo possa essere rivisto nelle parti riguardanti le assunzioni e gli inquadramenti.
9/3552/28. Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, all'articolo 7, dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori, il nuovo IMAIE;
il nuovo Imaie - secondo l'articolo 7 - opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio;
il Ministero per i beni culturali e quello del lavoro, con note ufficiali, si sono detti ripetutamente non competenti ad occuparsi dei problemi dell'IMAIE, inoltre i loro rappresentanti in seno agli organi statutari non hanno certo brillato per competenza, attenzione e controllo;
si ricorda che il 14 luglio 2009 il prefetto di Roma, ha emanato il provvedimento di estinzione dell'IMAIE per «impossibilità a raggiungere lo scopo sociale» basandolo sul fatto che l'Istituto non liquidava i beni degli artisti e che aveva depositato sui propri conti correnti bancari circa cento milioni di euro, che, pur non essendo stati liquidati ai singoli artisti aventi diritto in quanto non individuabili, non erano stati destinati, come previsto dalla legge, ai contributi previsti come sostegno professionale alla categoria ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992 istitutiva dello stesso IMAIE;
gli artisti chiedono un vero rinnovamento ed accettano positivamente la vigilanza sull'istituto e l'approvazione dello statuto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ma respingono quella del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro,

impegna il Governo

a garantire comunque l'autonomia dell'ente, evitando interferenze nella libertà ed autonomia professionale dei lavoratori del settore, affinché l'approvazione del regolamento elettorale e quello dell'articolo 7 della legge n.93 del 1992 restino una prerogativa esclusiva di tutti gli artisti, in quanto patto tra soci di un organismo di diritto privato.
9/3552/29. Porcino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni; in particolare, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, cioè il 1o maggio 2010, fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
al comma 8-bis, si dispone, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, che la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, esclusivamente nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali;
dunque, si è dunque preso atto della peculiarità della situazione della Fondazione Petruzzelli, che vede una forte carenza di organico, a causa del fatto che il teatro ha riaperto solo ad ottobre scorso; pertanto la Fondazione può procedere alle assunzioni, ma dovrà attingere dal proprio bilancio, in quanto è stata concessa la deroga, ma senza stanziamento di ulteriori risorse da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi, affinché, anche con l'intervento di soggetti privati, siano reperite le risorse finanziarie sufficienti a consentire il funzionamento e la completa valorizzazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
9/3552/30. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
in relazione alle norme contenute nel decreto al nostro esame, la fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha già provveduto autonomamente all'ottimizzazione delle proprie risorse secondo i principi di efficienza, economicità, corretta gestione e imprenditorialità; essa figura fra i teatri di produzione italiani con il miglior indice di produttività;
la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste opera anche nelle altre province della regione Friuli - Venezia Giulia e riscuote interesse ed ammirazione anche all'estero, generando dai Paesi limitrofi dei flussi turistici significativi;
la fondazione citata ha difficoltà di attrarre significativi apporti economici dai soggetti privati dal momento che essa opera nella più piccola provincia italiana, che è di fatto stata spogliata delle sue prerogative economiche maggiori che derivavano dal suo porto e dallo sviluppo dei relativi commerci di città emporiale di riferimento per i vicini Paesi dell'Est,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste una specifica tutela, anche in vista della programmata celebrazione e visita ufficiale del Capo dello Stato per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/31. Monai, Strizzolo, Maran, Cuperlo, Rosato.

La Camera,
premesso che:
il decreto all'esame non può essere considerato una riforma ma un intervento di ulteriore taglio, senza nessuna prospettiva di crescita, visto anche l'accanimento che traspare nei confronti delle remunerazioni del personale e la totale assenza di garanzie nel prosieguo di numerose carriere tecniche ed artistiche;
le attività artistiche precipue e di corredo sono espresse da personale qualificato che nei vari livelli, lavora a complemento ed in simbiosi per consentire il miglior risultato finale della rappresentazione artistica propriamente detta; inoltre gli orari, la reperibilità e gli impegni lavorativi del settore sono estesi ben oltre i tempi canonici e spaziano normalmente in giorni feriali e festivi;
queste scelte governative penalizzano proprio i punti di forza, di eccellenza, di peculiare professionalità su cui la nazione dovrebbe, al contrario, scommettere e poggiare le sue speranze nella difficile battaglia per la ripresa economica;
il decreto in oggetto ha creato disagi presso i cittadini, fruitori finali del prodotto culturale e delle vanificate aspettative lavorative di moltissimi addetti del settore, soprattutto nelle parti riguardanti le assunzioni e gli inquadramenti,

impegna il Governo

a valutare le ricadute dell'applicazione del decreto all'esame, al fine di predisporre le opportune iniziative atte a correggere le eventuali distorsioni tenendo conto delle reali aspettative e potenzialità che la cultura rappresenta nel sistema Paese.
9/3552/32. Piffari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, comma 24, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente in esame presso il Senato della Repubblica, riduce del 50 per cento il contributo statale agli istituti culturali;
non sono chiare le ragioni di tale forte penalizzazione, considerando che le riduzioni previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 per altre voci di spesa si attestano all'incirca al 10 per cento;
nel suo complesso, la cultura risulta assai colpita sia dalla citata manovra economica recentemente varata dall'attuale Governo, sia dal provvedimento in esame che disegna, purtroppo, una prospettiva assai tragica per tale comparto;
altri Paesi europei, come ad esempio la Germania, hanno addirittura aumentato la spesa per la cultura, giudicandola anticiclica al fine di ampliare le capacità di sviluppo della società;
appare quanto mai improcrastinabile adottare misure che si rivelino capaci di valorizzare le potenzialità di sviluppo del settore della cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a riconsiderare la scelta di ridurre del 50 per cento il contributo statale agli istituti culturali previsto dal citato decreto n. 78 del 2010, posto, peraltro, che spetterà al Ministro competente il compito di decidere in che misura applicare il taglio dei fondi su ciascun organismo, senza che siano previsti nell'ambito della disposizione di rango primario adeguati criteri di riferimento.
9/3552/33. Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il FUS (Fondo unico per lo spettacolo) che rappresenta il principale trasferimento di risorse dello Stato verso le 14 fondazioni lirico-sinfoniche, è diminuito dal 2001 del 30 per cento, inoltre il suo valore non è stato mai adeguato all'inflazione (dal 1985 anno della sua istituzione) e la reale esigenza operativa di esercizio è stimata in 200 milioni di euro necessari a mantenere in essere le attività già programmate in corso;
il Governo, con successivo repentino decreto, ha stabilito, dopo il taglio reciso dei fondi (82 milioni di euro, pari ad un terzo del totale) un parziale reintegro di 60 milioni di euro, prelevati dal fondo della Presidenza del Consiglio, per le emergenze;
i criteri fissati nel decreto al nostro esame sono tesi, in modo particolare, ad una razionalizzazione ed organizzazione delle fondazioni, atta a migliorarne il funzionamento gestionale sulla base di principi di economicità ed imprenditorialità che possano favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni stesse;
la cultura non va considerata come uno spreco, ma come una risorsa, patrimonio di un Paese che affonda profondamente nell'arte le sue radici più antiche e nobili; come tale il decreto in oggetto, non può essere considerato una riforma, ma un intervento, di ulteriore taglio, senza nessuna prospettiva di crescita;
anche atteso lo stato di crisi che attanaglia i vari settori produttivi dell'intero occidente senza l'esclusione dell'Italia, non possiamo non rilevare il fatto che il nostro Paese destini alla cultura non più dello 0,30 per cento del suo prodotto interno lordo (sottolineiamo meno di un terzo di un punto percentuale),

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura utile ad introdurre strumenti adeguati che favoriscano l'apporto economico dei privati a sostegno delle fondazioni.
9/3552/34. Di Pietro, Borghesi, Monai.

La Camera,
premesso che
la fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è quella di più recente costituzione nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche;
l'articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge in esame prevede una deroga alle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 3, in particolare prevedendo la possibilità di «effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (...) preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali»;
tale facoltà, secondo il disposto del richiamato comma 8-bis, può essere esercitata «esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di «uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...) anche modificando le disposizioni legislative vigenti»,

impegna il Governo

affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riconoscendo la recente costituzione della fondazione di cui alla legge n. 310 del 2003, e, pertanto, la indifferibile esigenza di strutturazione della stessa rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, possa prevedere stanziamenti idonei e finalizzati ad assicurare la necessaria programmazione artistico-culturale oltreché a garantire la necessaria strutturazione organica della fondazione.
9/3552/35. Distaso, Fucci, Lisi, Sisto, Ginefra, Servodio, Carlucci, Bruno, Di Cagno Abbrescia, Antonio Pepe, Boccia.

La Camera,
premesso che:
il testo all'esame, all'articolo 3, comma 5, reca una nuova disciplina in materia di assunzioni, in particolare, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (cioè il 1o maggio 2010), fino al 31 dicembre 2011 alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1o maggio 2010, sono prive di efficacia;
l'Accademia nazionale di Santa Cecilia si distingue per la sua tradizione storica e per l'importanza nei generi dell'Opera italiana, riscuotendo interesse ed ammirazione anche all'estero;
la lirica e con essa la suddetta fondazione costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere all'Accademia nazionale di Santa Cecilia una specifica tutela, e dotare la fondazione stessa di strumenti che le consentano di poter operare in deroga al decreto di riforma e di incentivarne il ruolo di diffusione della cultura artistica italiana nel bacino interno e internazionale di riferimento.
9/3552/36. Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 3, comma 8-bis, la fondazione Teatro Petruzzelli di Bari è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, ad assumere personale a tempo determinato ed indeterminato, ma esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
la previsione, che rimedia ad una omissione compiuta nel decreto-legge, consente alla fondazione Teatro Petruzzelli di procedere alle assunzioni previste dalla pianta organica autorizzata dal Ministero lo scorso anno, contestualmente alla restituzione del Teatro interamente ricostruito con denaro pubblico alla città;
tuttavia il limite previsto che le assunzioni si realizzino esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nei fatti ostacola la possibilità di assumere senza avere riflessi assai negativi sulla produzione e l'attività artistica;
occorre infatti considerare che solo dal 2010 la fondazione Teatro Petruzzelli usufruirà del finanziamento dei fondi FUS, essendo stata fino ad oggi finanziata dai fondi del lotto e per un importo che negli ultimi due anni è oscillato tra i 4 ed i 6 milioni di euro;
un contributo di gran lunga inferiore rispetto a quello erogato nei confronti delle altre 13 fondazioni e che si attesta nello scorso anno in un massimo di 33 milioni di euro in favore della fondazione della Scala di Milano, ad un minimo di oltre dieci milioni di euro per il Lirico di Cagliari;
la fondazione Petruzzelli non può continuare a ricevere un contributo così ridotto che non le consente di dotarsi del personale previsto nella pianta organica e neanche di attuare una produzione di qualità. Produzione di qualità che, in virtù del provvedimento, dovrà costituire il parametro in virtù del quale saranno rideterminati i criteri di ripartizione del contributo statale;
con l'attuale contributo statale la fondazione Petruzzelli non è in grado di garantire la copertura della pianta e contestualmente l'attività e la produzione artistica,

impegna il Governo

a reperire con estrema urgenza ulteriori risorse da destinare alla fondazione Teatro Petruzzelli e comunque a consentire anche con successivi provvedimenti che le assunzioni possano avvenire con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e risorse da definire con successivi provvedimenti, elevando quantomeno a 10 milioni di euro il contributo statale, cioè al contributo minimo erogato in favore delle altre fondazioni lirico sinfoniche.
9/3552/37.Capano, Boccia.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 7 del provvedimento in esame si prevede un decreto interministeriale di riordino della materia del diritto connesso per assicurare forme efficaci di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori;
con medesimo articolo si prevede altresì che i dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto debbano essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera;
tale periodo di tempo rischia di essere non congruo in ragione del fatto che spesso i dati degli artisti sono in possesso di altri soggetti (contratti licenza, contratti di subfornitura con altre organizzazioni e quant'altro) diversi dalle imprese fonografiche,

impegna il Governo

in sede di attuazione dei decreti previsti dall'articolo 7, anche al fine di evitare rinvii, trasmissioni incomplete o errate delle informazioni, a non penalizzare le imprese fonografiche per ritardi nella comunicazione dei dati non imputabili ai produttori dell'opera musicale.
9/3552/38.Levi.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame intende riformare il settore lirico-sinfonico attualmente in profonda crisi, settore che assorbe circa la metà del Fondo unico dello spettacolo e ciò nonostante ha accumulato perdite dal 2002 al 2008 per oltre 200 milioni di euro;
la musica lirica costituisce uno dei «fiori all'occhiello» della cultura italiana e promuove l'immagine dell'Italia in tutto il mondo; tuttavia in altri paesi, che peraltro non hanno la nostra secolare tradizione, essa riesce ad essere produttrice di reddito invece che divoratrice di risorse;
è opportuno prevedere ulteriori misure volte a ridurre i costi e a favorire le economie di scala nell'ambito delle quattordici fondazioni liriche esistenti oggi nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di misure che rafforzino le sinergie tra le fondazioni lirico-sinfoniche e puntino a realizzare economie di scala, come ad esempio la realizzazione di programmi coordinati di attività;
ad attivare il Ministero per il turismo a realizzare, in concorso con il Ministero per i beni culturali e le fondazioni, pacchetti turistici promozionali che comprendano spettacoli realizzati dagli enti lirici, anche al di fuori dell'usuale stagione di programmazione.
9/3552/39.Marinello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-bis, comma 1, dispone che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato festa nazionale; la norma in esame non disciplina espressamente gli eventuali effetti civili derivanti dalla richiamata disposizione;
la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 23 giugno 2010, un parere favorevole sul testo nel presupposto che non si determinino gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che di ciò si tenga conto in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 3, al fine di evitare eventuali oneri a carico della finanza pubblica;
l'attuale congiuntura economica impone peraltro un particolare rigore per le spese pubbliche,

impegna il Governo

nell'attuazione delle richiamate disposizioni ed, in particolare nella predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis, ad escludere la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
9/3552/40.Gioacchino Alfano, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;
considerato che:
il sistema delle fondazioni lirico sinfoniche, rappresenta il fiore all'occhiello della cultura italiana nel mondo;
esse infatti da sempre svolgono la funzione fondamentale di tramandare le straordinarie tradizioni musicali e di balletto, la ricchezza culturale del nostro Paese e, soprattutto negli ultimi anni hanno rafforzato, in modo significativo la loro presenza all'estero al fine di promuovere la partecipazione di un pubblico sempre più ampio;
tali fondazioni stanno godendo di un generale consenso ed apprezzamento, peraltro facilmente riscontrabile dall'aumento del numero delle produzioni, dalla presenza del pubblico, dalla costante presenza delle novità riguardanti il settore sugli organi di informazione;
si tratta di un settore culturale altamente sensibile per i riflessi che essa ha sull'identità nazionale, sulla promozione della nostra identità all'estero;
la riduzione delle risorse prevista dal decreto in oggetto desta particolari preoccupazioni per i riflessi di tale scelta sulla funzionalità ed operatività dei singoli teatri,

impegna il Governo

a valutare, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economico finanziaria un'adeguata quota di risorse finanziarie affinché gli enti lirici possano effettivamente programmare e svolgere progetti mirati rivolti ai giovani della scuola secondaria superiore.
9/3552/41.De Torre, Picierno, Coscia, Nicolais, Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;
considerato che:
il sistema delle fondazioni lirico sinfoniche, rappresenta il fiore all'occhiello della cultura italiana nel mondo;
esse infatti da sempre svolgono la funzione fondamentale di tramandare le straordinarie tradizioni musicali e di balletto, la ricchezza culturale del nostro Paese e, soprattutto negli ultimi anni hanno rafforzato, in modo significativo la loro presenza all'estero al fine di promuovere la partecipazione di un pubblico sempre più ampio;
tali fondazioni stanno godendo di un generale consenso ed apprezzamento, peraltro facilmente riscontrabile dall'aumento del numero delle produzioni, dalla presenza del pubblico, dalla costante presenza delle novità riguardante il settore sugli organi di informazione;
si tratta di un settore culturale altamente sensibile per i riflessi che essa ha sull'identità nazionale, sulla promozione della nostra identità all'estero;
la riduzione delle risorse prevista dal decreto in oggetto desta particolari preoccupazioni per i riflessi di tale scelta sulla funzionalità ed operatività dei singoli teatri,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, anche con specifici provvedimenti, di assegnare alle fondazioni lirico sinfoniche risorse finanziarie adeguate al fine di permettere alle fondazioni medesime di proseguire proficuamente la propria attività professionale per gli anni 2011 e 2012.
9/3552/42.Pes, De Torre, De Pasquale, Nicolais, De Biasi, Mogherini Rebesani.

La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in oggetto dispone il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011, nonché di indire procedure concorsuali entro la stessa data, mentre, a partire dall'anno 2012 la possibilità di dette assunzioni sono fortemente limitate;
l'investimento sulla cultura dovrebbe stimolare la crescita lavorativa di un comparto altamente specialistico come quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, favorire lo sviluppo e la tenuta del settore, sostenere e valorizzare il sapere e la capacità dei giovani artisti del futuro;
porre limitazioni così stringenti in materia di occupazione in questo settore, invece, rischia di condurre inesorabilmente all'annullamento della forza del teatro e della musica dal vivo che, come memoria storica e creativa, ha sempre recitato una parte importantissima nello sviluppo della cultura del Paese e compromettere la capacità operativa delle fondazioni lirico sinfoniche;
l'impossibilità di procedere a forme occupazionali il più possibile stabili, anche a fronte di migliori opportunità presenti in altri paesi, potrebbe condurre all'impoverimento del patrimonio professionale operante nel settore lirico-sinfonico e la conseguente decisione degli operatori di espletare altrove, per lo più paesi esteri sia comunitari che non, la propria professionalità;
in particolare l'impossibilità di indire procedure concorsuali, prevista all'articolo 3, comma 5 del provvedimento in esame, rischia di produrre situazioni paradossali, laddove il venir meno di una o più specifiche professionalità, potrebbe condurre all'interruzione dell'attività lirico sinfonica della fondazione nel suo insieme,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative laddove si realizzassero specifiche esigenze legate al venir meno di professionalità specifiche per il proseguimento delle attività fondamentali delle fondazioni, per derogare al divieto previsto all'articolo 3, comma 5 del presente provvedimento, in materia di indizione e svolgimento di concorsi volti ad assunzioni a tempo indeterminato.
9/3552/43.Madia, Bellanova, Gatti, Schirru, Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame appare ricondurre, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche nel più ampio ambito delle amministrazioni pubbliche, pur mantenendo lo status di fondazione di diritto privato, operata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
complessivamente, le misure adottate dal Governo, ad iniziare dal decreto-legge n. 112 del 2008, nel settore della cultura e dei saperi si è caratterizzata per un susseguirsi di tagli agli stanziamenti e mortificazione dei lavoratori del settore;
in tutta Europa la cultura oggi, proprio nel corso della grande crisi capitalistica ed economica che la sta attraversando, ha una funzione anticiclica, perché aumenta il tasso di relazioni sociali e, in generale, il tasso di civiltà. La Germania, a fronte di una manovra finanziaria di 80 miliardi di euro in quattro anni, ha deciso di investire di più in cultura, in scuola, in ricerca;
anche il settore del teatro italiano, che pure rappresenta un termine di riferimento per la cultura internazionale, registra difficoltà e carenza di risorse per favorire la sua diffusione e ricerca,

impegna il Governo

a verificare le condizioni per l'adozione di specifiche misure di sostegno economico, anche di carattere fiscale, per favorire l'attività, la ricerca e la più vasta fruizione delle attività teatrali, svolta dai teatri stabili.
9/3552/44.Picierno, De Biasi, De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Nicolais, Mogherini Rebesani.