XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 3 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 giugno 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Letta, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Zacchera, Zucchi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
BERTOLINI: «Disposizioni concernenti l'etichettatura, il confezionamento, la prescrizione e la vendita dei medicinali contenenti sostanze pericolose per la guida degli autoveicoli» (1198);
FRASSINETTI: «Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche» (1199);
FRASSINETTI: «Disposizioni in materia di impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza al loro interno» (1200);
TASSONE: «Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale» (1201);
GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, abrogazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e altre disposizioni in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili» (1202);
NARDUCCI: «Norme sugli istituti italiani di cultura e per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero» (1203);
FRASSINETTI: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» (1204);
ALLASIA ed altri: «Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali» (1205);
CONCIA e LIVIA TURCO: «Introduzione del titolo VII-bis del libro primo del codice civile, in materia di assunzione della responsabilità genitoriale» (1206);
NICOLA MOLTENI e RIVOLTA: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli» (1207);
RAINIERI ed altri: «Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica» (1208);
SCILIPOTI ed altri: «Norme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili, rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica per alimenti» (1209).

In data 30 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CIRIELLI: «Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare» (1213);
DI VIRGILIO: «Disposizioni in materia di donazione del cordone ombelicale» (1214);
DI VIRGILIO: «Modifica dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita di tabacco ai minori di anni diciotto e di consumo da parte dei medesimi» (1215);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAMBURSANO: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di irretroattività e di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni tributarie» (1216);
CAMBURSANO: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità» (1217);
CAMBURSANO: «Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso» (1218);
CAMBURSANO: «Disposizioni in materia di contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione del cosiddetto drenaggio fiscale» (1219);
BELLANOVA: «Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale» (1220);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LANZILLOTTA e VANNUCCI: «Modifica all'articolo 132, secondo com- ma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province» (1221);
VENTUCCI: «Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti e imprese italiane per i beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (1222).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 30 maggio 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria» (1212).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

In data 29 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Modifiche al decretodel Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, decadenza e sospensione da cariche elettive» (1210);
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)» (1211).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 582, d'iniziativa dei deputati IANNUZZI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Riqualificazione e recupero dei centri storici».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Sbai ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
SBAI: «Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza» (1166).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ASCIERTO: «Disposizioni in materia di sicurezza negli istituti di credito» (147) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TOMMASO FOTI: «Istituzione del Giorno del ricordo delle vittime cadute nei gulag sovietici» (154) Parere delle Commissioni V e XI;
BERTOLINI: «Modifica all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di introduzione dell'accertamento del DNA per il ricongiungimento familiare» (1071) Parere delle Commissioni II, V e XII.
II Commissione (Giustizia):
ZELLER e BRUGGER: «Istituzione della corte d'appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano» (37) Parere delle Commissioni I, V e XI;
TOMMASO FOTI: «Istituzione della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Parma» (159) Parere delle Commissioni I, V e XI;
ANGELA NAPOLI: «Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale» (817) Parere delle Commissioni I e XII;
SANTELLI: «Modifiche all'articolo 116 del codice civile e all'articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di matrimonio tra un cittadino italiano e uno straniero, nonché all'articolo 483 del codice penale, in materia di false attestazioni in atti dello stato civile rese dallo straniero» (1054) Parere delle Commissioni I e III.
V Commissione (Bilancio):
GALLETTI ed altri: «Norme per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno di attività senza fini dilucro di carattere umanitario o di rilevanza culturale e sociale» (484) Parere delle Commissioni I, VI, VII e XII.
VI Commissione (Finanze):
TOMMASO FOTI: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei contributi versati per i portieri di stabili» (162) Parere delle Commissioni I, V e XI;
TOMMASO FOTI: «Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di rimborso di spese per lo svolgimento di attività di volontariato» (166) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;
VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito familiare e di regime fiscale dei nuclei familiari» (383) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XII;
CARLUCCI: «Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo» (770) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X e XIV.
VII Commissione (Cultura):
CODURELLI e BRAGA: «Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione» (786) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
TOMMASO FOTI: «Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale» (168) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
TOMMASO FOTI: «Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei "borghi antichi d'Italia"» (169) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LUPI e PAROLI: «Legge obiettivo per le città» (436) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
IANNUZZI ed altri: «Riqualificazione e recupero dei centri storici» (582) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
VENTUCCI: «Istituzione dell'Istituto di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare» (414) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato» (476) Parere delle Commissioni I, II e V;
SILIQUINI: «Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti» (504) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
XII Commissione (Affari sociali):
BRUGGER ed altri: «Disposizioni in materia di riabilitazione attraverso l'ippoterapia» (50) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELI: «Disposizioni per l'erogazione dell'assegno sociale agli italiani residenti all'estero» (120) Parere delle Commissioni I, III, V e XI;
ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA: «Istituzione di uno sportello unico per le persone disabili presso le aziende sanitarie locali» (478) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GRASSI ed altri: «Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti» (739) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
TOMMASO FOTI: «Abrogazione dell'articolo 21 delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di riscossione dei contributi di bonifica» (167) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DELFINO e RUVOLO: «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agroenergetica» (357) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
ASCIERTO: «Disposizioni per l'erogazione di un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» (142) Parere delle Commissioni II, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):
SANTELLI: «Disposizioni concernenti la presenza di cittadini italiani in zone di guerra» (1049) Parere delle Commissioni I, II e V.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 105 del 14-18 aprile 2008 (doc. VII, n. 33) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto:
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);

sentenza n. 120 del 14-24 aprile 2008 (doc. VII, n. 35) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 promosse, dalla regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con riferimento agli articoli 3, lettera f), dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, 117, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionalen. 3 del 2001, nonché ai princípi dell'affidamento e della leale collaborazione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, dalla regione Veneto, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

sentenza n. 129 del 16-30 aprile 2008 (doc. VII, n. 37) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 132 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 40) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 133 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 41) con la quale:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 892, 893, 894 e 895, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006, commi 892, 893, 894 e 895, promosse, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Lombardia:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 134 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 42) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del deputato Alberto Di Luca, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2005 (doc. IV-quater, n. 118):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 135 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 43) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano il procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 136 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 44) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157,comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli articoli 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, dal tribunale di Firenze:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 146 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 49) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino, sezione lavoro:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 147 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 50) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 301, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Genova:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 148 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 51) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, terza sezione:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 149 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 52) con la quale:
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, dal tribunale di Varese:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 162 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 56) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), e dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla stessa commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna:
alla VI Commissione permanente (Finanze);

sentenza n. 163 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 57) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 164 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 58) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sollevate, in riferimento all'articolo 108 della Costituzione e all'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Corte d'appello di Cagliari:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 165 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 59) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sollevata - in riferimento all'articolo 2 della Costituzione - dal giudice di pace di Ronciglione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del testo originario del medesimo articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione - dal giudice di pace di Cittadella:
alla IX Commissione permanente (Trasporti);

sentenza n. 170 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 64) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Treviso:
alla VI Commissione permanente (Finanze);

sentenza n. 171 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 65) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005 (doc. IV-quater, n. 52):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 172 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 66) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 35,quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 18 aprile 2008, sentenza n. 104 del 14-18 aprile 2008 (doc. VII, n. 32), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle regioni Veneto e Lombardia:

alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 24 aprile 2008, sentenza n. 112 del 14-24 aprile 2008 (doc. VII, n. 34), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore:

alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 30 aprile 2008, sentenza n. 128 del 16-30 aprile 2008 (doc. VII, n. 36), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'articolo 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):

alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 14 maggio 2008, sentenza n. 130 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 38), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogateda uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria:

alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 14 maggio 2008, sentenza n. 131 del 5-14 maggio 2008 (doc. VII, n. 39), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale:
dell'articolo 5 della legge della regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della regione Calabria), limitatamente al comma 4, lettere a), b), c), i), j), k), l), m), n) (quest'ultima limitatamente alle parole «la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi»), o) e p);
dell'articolo 6 della stessa legge regionale, limitatamente alle competenze previste dalle lettere a), c), e) ed f);
dell'articolo 8, comma 7, della medesima legge regionale;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 ed 8 della legge della regione Calabria n. 4 del 2007, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

alla III Commissione permanente (Affari esteri);
con lettera in data 16 maggio 2008, sentenza n. 142 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 45), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedono che il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1121, 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia:

alla IX Commissione permanente (Trasporti);
con lettera in data 16 maggio 2008, sentenza n. 143 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 46), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale:

alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 16 maggio 2008, sentenza n. 144 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 47), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzionepreventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice:

alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 16 maggio 2008, sentenza n. 145 del 7-16 maggio 2008 (doc. VII, n. 48), con la quale:
dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), promossa dalla regione siciliana;
dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 54 e 55, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione siciliana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 661 e 662, della legge n. 296 del 2006, promosse dalla regione siciliana, in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della regione siciliana, all'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze), agli articoli 81 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione siciliana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 43 dello Statuto ed agli articoli 81 e 119 della Costituzione, dalla regione siciliana;

alle Commissioni permanenti V (Bilancio), VI (Finanze) e XII (Affari sociali);
con lettera in data 20 maggio 2008, sentenza n. 159 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 53), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 730, della legge n. 296 del 2006;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui esso si riferisce alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 721 e 722, della legge n. 296 del 2006, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734 e 735, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 116, 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, nonché in riferimento all'articolo 4, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché lapotestà statale di indirizzo e coordinamento), e al principio di leale collaborazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 735, della legge n. 296 del 2006, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, agli articoli 8, numero 1), 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, e agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale):

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio);
con lettera in data 20 maggio 2008, sentenza n. 160 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 54), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica:

alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 20 maggio 2008, sentenza n. 161 del 7-20 maggio 2008 (doc. VII, n. 55), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 159, del predetto decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 286 del 2006, sollevata, dal tribunale ordinario di Roma, in riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 23 maggio 2008, sentenza n. 166 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 60), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4,comma 2, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Lombardia:

alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 23 maggio 2008, sentenza n. 167 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 61), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153 e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124:

alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 23 maggio 2008, sentenza n. 168 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 62), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 296 del 2006:
a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»;
b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 296 del 2006:
a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»;
b) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1,comma 365, della legge n. 296 del 2006, promosse in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione dalla regione Lombardia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Lombardia:

alle Commissioni permanenti VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
con lettera in data 23 maggio 2008, sentenza n. 169 del 19-23 maggio 2008 (doc. VII, n. 63), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,»:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 maggio 2008, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), resa esecutiva con legge 13 novembre 1947, n. 1622, hatrasmesso i testi della convenzione n. 188 e della raccomandazione n. 199, relative al lavoro nel settore della pesca, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nel corso della 96a sessione svoltasi a Ginevra nei mesi di maggio e giugno 2007.

Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa, con lettera in data 28 maggio 2008, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le dimissioni rassegnate da un dipendente di quel Ministero dall'incarico svolto presso enti e organismi internazionali.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro della difesa, con lettera in data 29 maggio 2008, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di maggio 2008 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla commissione competente.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 27 e 30 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
n. 9355/08 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, trasmesso il 27 maggio 2008, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
n. 9656/08 - Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e n. /2008 al fine di adeguare la politica agricola comune; Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), trasmesso il 30 maggio 2008, che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 9891/08 - Pacchetto normativo sul mercato interno dell'energia, trasmesso il 30 maggio 2008, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
n. 9354/08 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, trasmesso il 30 maggio 2008, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
n. 8098/08 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, trasmesso il 30 maggio 2008, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 20 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente gli emolumenti annui corrisposti al Presidente, a un componente e al responsabile della direzione «Legislativo e legale» della medesima Autorità.
Cinecittà Holding S.p.a., con lettera in data 26 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente l'elenco degli incarichi conferiti, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 27 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una comunicazione concernente il trattamento economico spettante al capo di gabinetto del ministro dell'interno e al Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (4).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla V Commissione (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 13 luglio 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008, a pagina 22, prima colonna, quarantatreesima riga, deve leggersi: «Disposizioni» e non: «Disposizione» come stampato.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONE

Ipotesi di ristrutturazione dell'Enea - 2-00002

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
circolano voci e notizie secondo cui il consiglio di amministrazione dell'Enea sarebbe in procinto di approvare, entro la fine di maggio 2008, una sostanziale ristrutturazione dello stesso ente;
il consiglio di amministrazione dell'Enea è costituito in gran parte da membri nominati dai tre ministeri vigilanti sull'ente (sviluppo economico, ambiente e tutela del territorio e del mare e istruzione, università e ricerca) e questi membri, in quanto nominati dal precedente Governo, potrebbero non essere sufficientemente rappresentativi degli indirizzi programmatici del nuovo Esecutivo, soprattutto in materie sensibili, come l'ambiente e l'energia;
si fa anche notare che, considerate le importanti competenze affidate all'Enea in materie ambientale ed energetica, una ristrutturazione nelle attuali condizioni rischierebbe di essere anche pregiudizievole per alcuni anni nei confronti degli indirizzi e delle politiche del Governo nelle materie suddette -:
se, in caso di conferma delle voci di imminente ristrutturazione dell'Enea, l'azione debba essere considerata quantomeno prematura, visto che il nuovo Governo non si è ancora insediato, e quindi bloccata.
(2-00002)«Garagnani».

Iniziative in merito a problematiche concernenti l'Università di Bologna - 2-00011

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
si fa riferimento all'esposto presentato alla procura della Repubblica di Bologna in merito alle dimissioni dei quattro componenti della commissione personale tecnico amministrativo dell'università di Bologna reiterate in questi giorni, nonostante l'invito del rettore e degli organi accademici a ritirarle;
i quattro membri dimissionari - spiegano loro stessi - hanno ribadito che a loro parere non esistono le condizioni perché la commissione personale possa adempiere a quei compiti attribuiti dallo statuto, dal regolamento e dal piano strategico 2007-2009;
gravi sono anche le affermazioni dei sindacati di base che accusano l'ateneo di scarsa trasparenza: «quasi tutte le delibere - è la critica - sul personale dirigente, l'organizzazione dell'apparato amministrativo e tutto ciò che riguarda il direttore amministrativo vengono proposte direttamente al consiglio di amministrazione, senza il parere di alcuna commissione».Dubbi dei sindacati di base anche sul risultato (e sui costi) della fondazione Alma Mater configurerebbero un quadro estremamente preoccupante dell'ateneo bolognese, sul quale, da tempo ed invano, l'onorevole Garagnani ha chiesto un'ispezione ministeriale, basandosi anche sulle dichiarazioni del rappresentante degli studenti del senato accademico, che, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico, ha avuto parole critiche verso la gestione amministrativa e concorsuale dell'ateneo, senza peraltro venire smentito da alcuna autorità accademica;
nel corso della XV legislatura, l'onorevole Garagnani ha già sollevato - con appositi atti di sindacato ispettivo e di indirizzo - diverse gravi questioni afferenti l'ateneo felsineo, relative a concorsi e nomine, alla necessità di avviare inchieste amministrative interne o procedimenti disciplinari, alla situazione finanziaria e a varie questioni gestionali-amministrative. Solo alcuni di questi atti hanno ricevuto risposta, peraltro senza che si sia giunti alla risoluzione concreta dei problemi di volta in volta evidenziati -:
se, proprio in considerazione dei gravi problemi che da tempo investono l'ateneo bolognese, non si intendano attivare tutti gli strumenti a sua disposizione, ivi compreso l'esercizio dei propri poteri ispettivi, al fine di verificare, nei limiti delle proprie competenze, gli elementi segnalati in premessa.
(2-00011)«Carlucci, Garagnani».

Interventi per definire i livelli minimi essenziali del diritto allo studio validi su tutto il territorio nazionale - 2-00020

C) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'applicazione delle leggi concernenti il diritto allo studio nelle varie regioni, pur nella consapevolezza dell'autonomia delle medesime nel settore menzionato, pone il problema del dovere dello Stato di garantire ai cittadini la fruizione di diritti essenziali, quali vitto, alloggio, trasporti e libertà di scelta del percorso educativo, non tanto dal punto di vista quantitativo, ma, in particolare, nell'ottica di poter usufruire di un diritto essenziale che non può essere appannaggio degli abitanti di alcune regioni e non di altre;
esistono, infatti, regioni come la Lombardia e il Veneto che hanno stanziato per l'anno scolastico 2007/08 cifre significative a favore delle famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie, 46 e 20 milioni di euro rispettivamente, a fronte di altre, quali l'Emilia Romagna, che hanno stanziato poco più del 2 per cento su una cifra di 19 milioni di euro e altre ancora in cui non esiste alcun intervento in questa essenziale materia;
i cittadini e le famiglie che intendano ricorrere a strutture scolastiche ed educative non statali e non comunali devono sostenere in proprio i relativi costi, dopo avere, peraltro, contribuito a pagare, a beneficio altrui, i costi della scuola statale e comunale;
le leggi regionali approvate da alcune regioni, come sopra riportato, costituiscono finalmente un passo avanti nel riconoscimento del ruolo oggettivo di servizio pubblico svolto da strutture educative private, mentre la normativa adottata recentemente in altre regioni rimane ancorata ad una concezione pubblicistica e totalizzante della scuola, muovendosi nel solco di una logica ormai superata, che non si può e non si vuole abbandonare;
pur nel riconoscimento dell'autonomia piena delle regioni di regolamentare questo importante settore, occorre, a parere dell'interpellante, riconoscere che l'attuale situazione vede la convivenza di sistemi scolastici aperti al privato sociale o caratterizzati da un arroccamento sulruolo del pubblico, determinando così situazioni di notevole disparità fra i cittadini di uno stesso Stato;
un sistema educativo così concepito non costituisce sicuramente una risposta alle legittime aspettative degli studenti e delle loro famiglie di poter contare su di un quadro normativo omogeneo, con standard minimi uguali per tutti, e, quindi, di potere scegliere in assoluta libertà;
l'interpellante rileva, altresì, che, se è vero comunque che un sistema come quello italiano imperniato sul primato del pubblico statale non può essere cambiato dall'oggi al domani, stante anche la dimensione quantitativa dei docenti statali (circa un milione), è altrettanto vero che possono essere intrapresi alcuni passi, aumentando con iniziative urgenti e tempestive i fondi per le scuole paritarie, che, partendo dallo spirito della legge n. 62 del 2000, favoriscano il sorgere di un'autentica parità scolastica basata sulla competizione di modelli formativi diversi, nell'ambito ovviamente dei principi stabiliti dall'ordinamento scolastico italiano e scelti dalle famiglie sulla base della qualità dell'insegnamento e dei valori trasmessi;
infine, a parere dell'interpellante, occorre che il Governo ripensi la sua politica scolastica, favorendo un maggior pluralismo educativo nel sistema scolastico italiano finora ingessato in ottuso statalismo burocratizzato e spesso incapace, in mancanza di alternative, di dare serie prospettive di crescita culturale alle giovani generazioni -:
se non ritenga opportuno, senza ledere l'autonomia regionale, una qualche forma di intervento che definisca i livelli minimi essenziali validi per tutto il territorio, trattandosi del diritto allo studio riconosciuto diritto essenziale, che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale mentre, in alcune regioni, come l'Emilia Romagna, secondo l'interpellante, i cittadini sono privi di ogni garanzia nel fruire di questo diritto.
(2-00020)«Garagnani».

Tagli di personale docente e amministrativo nella regione Friuli Venezia Giulia - 2-00027

D) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il ministero della pubblica istruzione con circolare n. 19 del 1° febbraio 2008 ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2008-2009, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche;
nella regione Friuli Venezia Giulia, nel prossimo anno scolastico, nonostante l'aumento degli studenti (l'incremento sarà di 309 unità), verranno meno ben 72 insegnanti, rispetto a quelli assegnati in organico di diritto per l'anno scolastico 2007/2008, e nella sola provincia di Udine vi saranno una trentina di insegnanti in meno, cosicché oltre 40 classi non potranno essere autorizzate;
il ministero della pubblica istruzione non ha previsto neppure altri 70 insegnanti in più, che erano stati richiesti dai dirigenti scolastici nella scuola primaria;
questa situazione preoccupa le famiglie e anche le organizzazioni sindacali, che hanno annunciato per metà maggio 2008 delle azioni di sensibilizzazione attraverso incontri mirati con i rappresentanti dell'amministrazione, del Governo e della regione del Friuli Venezia Giulia;
i suddetti tagli del personale docente porteranno alla costituzione di classi più numerose e al cambio di istituto da partedi in un centinaio di insegnanti soprannumerari, a scapito della continuità didattica;
le disfunzioni riguarderanno anche il personale ata e, nella successiva fase relativa alla definizione dell'organico di fatto, sembra che il ministero della pubblica istruzione abbia previsto un ulteriore taglio del 40 per cento dei posti;
il diritto allo studio, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presuppone anche l'efficienza dell'organizzazione scolastica;
il programma di governo della maggioranza politica in Parlamento individua nella scuola, per gli alunni e per gli insegnanti, la promozione delle «3 i» (inglese, impresa, informatica), nonché la messa in pratica dell'articolo 34 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» -:
se e come intenda provvedere ad una migliore organizzazione della scuola pubblica in Friuli Venezia Giulia e se non ritenga che l'attuazione del programma di governo, nelle parti sopra enunciate, non possa prescindere dal garantire almeno l'efficienza di base del servizio pubblico scolastico e, quindi, imponga di scongiurare i conseguenti annunciati tagli del personale docente e non;
se il Ministro interrogato intenda promuovere un incontro tra il ministero, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali, in vista di un nuovo complessivo accordo che ridetermini dei parametri adeguati alle effettive condizioni del sistema scolastico della regione Friuli Venezia Giulia.
(2-00027)«Monai».

Misure di prevenzione e contrasto della criminalità nella provincia di Frosinone - 3-00001

E) Interrogazione

ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio 2008 i cittadini di Fontechiari, paese in provincia di Frosinone, sono stati oggetto della quinta rapina in tre giorni;
i rapinatori in tutti e cinque i casi hanno fatto uso di narcotici per rendere innocui gli abitanti delle abitazioni dell'immediata periferia del paese della Valcomino;
nel corso di una delle rapine una bimba, narcotizzata, avrebbe riportato delle contusioni sul collo che non farebbero escludere anche il tentativo di rapimento;
quello di Fontechiari è solo l'ultimo degli episodi di una criminalità sempre più crescente e spregiudicata che sta colpendo la provincia di Frosinone -:
se non ritenga di adottare opportune iniziative per incrementare le misure di prevenzione e contrasto della criminalità nella provincia di Frosinone, che, tra l'altro, negli ultimi anni ha visto aumentare la presenza di pericolosi affiliati a clan camorristici del napoletano e del casertano, destando un fondato allarme tra la popolazione e gli operatori economici e le istituzioni locali. (3-00001)