XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 18 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 giugno 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
ANGELA NAPOLI: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli» (1304);
PAGANO ed altri: «Modifiche al codice penale per la prevenzione e la repressione della pedofilia e introduzione del reato di pedofilia culturale» (1305);
MAURIZIO TURCO ed altri: «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» (1306);
MAURIZIO TURCO ed altri: «Delega al Governo in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia» (1307);
MAURIZIO TURCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum» (1308);
FARINA COSCIONI ed altri: «Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale» (1309);
BERNARDINI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti» (1310);
FARINA COSCIONI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006» (1311);
FARINA COSCIONI ed altri: «Delega al Governo per la semplificazione della disciplina in materia di farmaci antalgici a fini di tutela della qualità della vita dei malati terminali» (1312);
GHIGLIA: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di rilascio del permesso di soggiorno e di atti volti a impedire l'accertamento dell'identità personale» (1313);
GOISIS e GRIMOLDI: «Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni» (1314);
LEOLUCA ORLANDO: «Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'estorsione e il sostegno delle vittime esercenti attività economica» (1315);
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per la destinazione di risorse finanziarie, giacenti nei depositi giudiziari, in favore del Ministero della giustizia» (1316);
TORTOLI: «Introduzione dell'articolo 639-ter del codice penale, in materia di distruzione, degradazione e deterioramento di cose altrui» (1317);
TORTOLI: «Disposizioni per il riequilibrio del sistema elettrico nazionale» (1318);
TORTOLI: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e altre disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (1319);
GREGORIO FONTANA: «Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona» (1320);
CIRIELLI: «Modifica all'articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio volontario» (1321);
BARBIERI: «Disposizioni in materia di iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale della scuola media» (1322).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge ENZO CARRA ed altri: «Disposizioni in favore dell'arte contemporanea» (101) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Colucci, Giulietti, Pistelli e Scalera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
VOLONTÈ: «Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati dai bambini» (392) Parere delle Commissioni I, V e XII.

X Commissione (Attività produttive):

LA LOGGIA: «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli adempimenti relativi all'avvio delle attività imprenditoriali» (98) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII (ex articolo 73,comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante» (403) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

VOLONTÈ: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» (389) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

VOLONTÈ: «Istituzione di un servizio telefonico gratuito di soccorso ai minori in difficoltà, ai disabili e agli anziani» (379) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la prima relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008 (doc. CCVIII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (8).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché alla V Commissione (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2008.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (9).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2008.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umane (10).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché alla V Commissione (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2008.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (11).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) nonché alla V Commissione (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure a favore delle aziende di autotrasporto in relazione all'aumento del prezzo del petrolio - 3-00044

IANNACCONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il caro petrolio sta producendo gravi danni alle aziende di autotrasporto, che corrono il rischio di entrare in uno stato di crisi con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;
la gravità della situazione è ulteriormente messa in evidenza da alcune iniziative annunciate dagli operatori del trasporto petrolifero, delle bisarche e dei container, che ipotizzano anche iniziative autogestite;
alla luce di iniziative assunte da altri Paesi dell'Unione europea, innescati tutti dalla questione del caro gasolio, la tensione è destinata ad elevarsi;
un eventuale sciopero dell'autotrasporto avrebbe conseguenze gravi sui prezzi al consumo dei generi alimentari e non solo, con un ulteriore aggravio del bilancio delle famiglie -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per affrontare tali questioni e quelle, ad avviso dell'interrogante, lasciate irrisolte dal precedente Esecutivo, dando attuazione alle intese sottoscritte con le associazioni di categoria, riprendendo la costante prassi attuata durante il II e III Governo Berlusconi, che ha consentito, attraverso un'accurata gestione, di prevenire i conflitti ed evitare iniziative di protesta. (3-00044)
(17 giugno 2008)

Iniziative per la prosecuzione e la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione - 3-00045

CICCHITTO, BOCCHINO, VALDUCCI e TESTONI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel corso del 2006 il progetto per la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione è stato stralciato dall'elenco delle opere ricomprese nelle procedure della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge obiettivo»);
l'attuazione della linea è stata ricondotta alle procedure ordinarie, anche per consentire una più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle comunità interessate;
l'osservatorio tecnico istituito per verificare le problematiche connesse alla realizzazione della linea terminerà i suoi lavori il 30 giugno 2008;
il Ministro interrogato ha, peraltro, annunciato che i lavori dell'osservatorio verranno prorogati per un periodo di sei mesi -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare, anche al fine di utilizzare opportunamente le connesse risorse comunitarie, la prosecuzione e la realizzazione di tale progetto, che rappresenta un'importante opportunità di sviluppo e di crescita per il nostro Paese. (3-00045)
(17 giugno 2008)

Iniziative per favorire la riduzione degli incidenti stradali, in coerenza con gli obiettivi comunitari - 3-00046

VELO, LOVELLI, META, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, ENZO CARRA, FIANO, GENTILONI SILVERI, LARATTA, PIERDOMENICO MARTINO, MELANDRI, GIORGIO MERLO, SARUBBI e TULLO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il tema della sicurezza della circolazione stradale rimane una delle emergenze del nostro Paese, sia in termini di vite spezzate, sia in termini di costi sociali ed economici che la sinistrosità stradale comporta, stimati nell'ordine di 15 miliardi di euro annui. Secondo i dati statistici disponibili (Relazione dello stato della sicurezza stradale), nel 2005 sono stati rilevati 224.553 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.426 persone, mentre altre 322.225 hanno subito lesioni di diversa gravità;
come si vede, nonostante che a partire dal 2003 sia iniziato un trend decrescente attribuibile in gran parte all'introduzione della patente a punti, il bilancio rimane ancora insopportabilmente drammatico e ancora troppo lontano dall'obiettivo che si sono dati i Paesi europei in sede comunitaria di dimezzare il numero dei decessi entro il 2010, rispetto al dato dell'anno 1997;
in ragione di tali circostanze sociali ed economiche, con la legge finanziaria per il 2008, il precedente Governo ha ritenuto necessario, oltre che opportuno, investire un congruo ammontare di risorse finanziarie al fine di:
a) implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche, volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali;
b) intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;
c) dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione;
con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, il Governo ha operato un drastico ridimensionamento di dette risorse finanziarie, dimezzando lo stanziamento per l'anno in corso e annullando quelli relativi agli anni 2009-2013, pari ad un taglio complessivo di 181,5 milioni di euro -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di non vanificare la possibilità che, anche nel nostro Paese, vengano create le condizioni materiali ed organizzative per contribuire alla riduzione del tragico bilancio della sinistrosità stradale, in coerenza con gli obiettivi comunitari in materia. (3-00046)
(17 giugno 2008)

Misure per fronteggiare l'incremento dei costi connessi all'aumento del prezzo del petrolio, in particolare al fine di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie - 3-00047

PISICCHIO e DONADI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio, che lunedì 16 giugno 2008 ha toccato i 139,89 dollari al barile al mercato di New York, sta provocando una crescita altrettanto incontrollata dei costi di luce e gas;
secondo le stime messe a punto dalla società di ricerca Nomisma energia, per il prossimo trimestre luglio-settembre 2008,sono previsti aumenti del 4,6 per cento per il gas e del 2,2 per cento per la luce. Se tali aumenti trovassero conferma, si annuncerebbe una nuova stangata pari, per una famiglia italiana media, quasi a 57 euro su base annua: le bollette della luce salirebbero, infatti, di 10,2 euro l'anno, mentre quelle del gas subirebbero un rincaro addirittura di 46,5 euro;
questi rincari si andrebbero ad aggiungere a quelli altrettanto gravosi dei trimestri precedenti: dal 1o ottobre 2007 a fine anno, le tariffe per la luce sono salite dell'1,6 per cento, mentre quelle del gas del 2,3 per cento, con un impatto sulla spesa annua della famiglia tipo di 30 euro. Dal 1o gennaio 2008, inoltre, sono salite ancora del 3,8 per cento per l'elettricità e del 3,4 per cento per il metano, con un ulteriore aggravio di 48 euro sui bilanci degli italiani. Altro rincaro, pari ad altri 56 euro l'anno, infine, si è registrato dal 1o aprile 2008;
l'aumento dei costi di luce e gas, unito a quello del costo del carburante e dei beni di prima necessità, quali frutta e verdura, sta mettendo in gravi difficoltà le famiglie italiane, specie quelle più vicine alla soglia di povertà -:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario e urgente proporre un progetto organico per far fronte all'aumento dei costi segnalato in premessa, in particolare al fine di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie e di metterle al riparo dai rincari di beni e servizi di prima necessità generati dal vertiginoso aumento del greggio. (3-00047)
(17 giugno 2008)

Iniziative del Governo nel settore energetico, con particolare riferimento alle misure di contenimento del prezzo del petrolio - 3-00048

COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il prezzo del petrolio ha toccato il nuovo record di 139,89 dollari al barile nella borsa di New York, per poi ripiegare verso i 134 dollari: ciò è un segno evidente che le tensioni sono destinate a durare in futuro;
il selvaggio aumento del prezzo del greggio è strettamente legato alle problematiche relative alla grande debolezza strutturale dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese, che, a differenza degli altri Paesi dell'Unione europea, è privo di risorse energetiche proprie;
l'effetto inevitabile è certamente quello di un aumento dei prezzi dell'energia e del gas, i quali renderanno più care le bollette per le famiglie, che ormai non riescono più a sostenere i continui rincari;
le stime parlano di incrementi del 4,6 per cento per il gas e di 2,2 per cento per la luce; ciò vuol dire che una famiglia spenderà 47 euro in più l'anno per il metano e 11 euro per la luce, con un aggravio complessivo di 58 euro l'anno;
nonostante l'Arabia Saudita abbia recentemente reso nota la volontà di produrre più greggio per contenere l'aumento dei prezzi del petrolio, ciò non ha comportato alcuna inversione di tendenza nel mercato, facendo addirittura paventare il rischio di possibili speculazioni;
occorre porre in essere strumenti maggiormente efficaci rispetto a quelli finoad oggi adottati che portino anche ad un rafforzamento del potere del Garante per la sorveglianza dei prezzi in campo energetico a tutela dei consumatori;
di fronte ad una situazione così incerta e non più sostenibile, si prospetta la necessità di un intervento immediato del Governo nel settore energetico, che, secondo notizie stampa, dovrebbe essere già contenuto in un pacchetto di norme da presentare al prossimo Consiglio dei ministri -:
quali misure il Governo intenda adottare nell'immediato affinché venga data attuazione agli strumenti prospettati per il settore energetico, con particolare riferimento alle misure di contenimento dei prezzi del petrolio, a tutela in primo luogo delle famiglie e, in generale, dei consumatori. (3-00048)
(17 giugno 2008)

Orientamenti del Governo in ordine alla ratifica del Trattato di Lisbona, anche alla luce del recente voto referendario in Irlanda - 3-00049

ADORNATO, VIETTI, BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e ZINZI. - Al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:
il recente voto referendario in Irlanda, contrario alla ratifica del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, causa una nuova battuta di arresto al processo di unificazione europea;
per evitare che il voto irlandese ostacoli irrimediabilmente il percorso avviato dai padri fondatori per la costruzione di un'Unione dei popoli europei, appare indispensabile che l'Italia, tenendo conto delle criticità riproposte anche dalla consultazione referendaria, eserciti un'azione per imprimere al processo di unificazione un nuovo slancio per un'Europa fondata su radici, tradizioni e valori comuni e che identifichi con chiarezza gli obiettivi strategici del proprio ruolo nel mondo;
occorre in ogni caso partire dalla ratifica, entro il 2008, del trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, già ratificato da 18 Stati membri e in corso di ratifica da parte dei rimanenti Stati;
il 12 giugno 2008, in occasione dell'esame del disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione del trattato di Lisbona in Commissione affari esteri, emigrazione al Senato della Repubblica, il Sottosegretario di Stato Mantica, tenendo anche conto del profilarsi di una possibile bocciatura del trattato in Irlanda, aveva auspicato che si procedesse in tempi rapidi alla ratifica del trattato;
dopo il voto irlandese il Governo, per voce, tra le altre, del Ministro per le politiche europee, ha manifestato profondo rammarico per la situazione creatasi e ha espresso l'intenzione di adoperarsi per superare la crisi politico-istituzionale in cui versa l'Europa;
è apparso distonico il fatto che una forza della maggioranza, la Lega Nord Padania, anche per voce del Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, abbia espresso soddisfazione per la crisi provocata dal referendum irlandese -:
se il Governo confermi la volontà di proseguire con la massima rapidità all'approvazione del disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica del trattato di Lisbona. (3-00049)
(17 giugno 2008)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 1145-A/R).

A.C. 1145-A/R - Proposta emendativa dichiarata inammissibile

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Misure straordinarie per il settore turismo). - 1. Al fine di contrastare le conseguenze negative che l'emergenza nel settore dei rifiuti ha prodotto sul settore turismo e di salvaguardare i livelli occupazionali, sono adottate le seguenti misure straordinarie:
a) per ciascun lavoratore occupato nella regione Campania alle dipendenze di aziende del settore turismo, è riconosciuto al datore di lavoro uno sgravio degli oneri sociali pari al cinquanta per cento dei contributi previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino a tutto il 31 dicembre 2008;
b) per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della regione Campania che vengano sospesi dal lavoro o licenziati nel corso del periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, l'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 13, comma 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è riconosciuta anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; non si applica a tali lavoratori il limite massimo di durata previsto dall'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, le prestazioni rese nella regione Campania da aziende del settore turismo sono soggette all'aliquota IVA nella misura del 4 per cento di cui alla parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, sono sospesi i pagamenti di contributi, tributi e imposte, statali e locali, dovuti dalle aziende del settore turismo operanti nella regione Campania, anche in relazione alla quota parte di competenza dei relativi lavoratori dipendenti;
e) i termini stabiliti dai commi 1 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2009;
f) in attesa del riordino della normativa in materia di apprendistato previsto dall'articolo 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono applicabili anche ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative della categoria, i termini previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 possono essere ulteriormente prorogati.
3. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. 01. Nicolais.

A.C. 1145-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Bratti 11.40, in quanto, nel disporre che il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale anche delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per costituire un sistema di sorveglianza ambientale volto a monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti, non prevede forme di concertazione a livello regionale;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 nonché sugli emendamenti 2.200, 3.200, 7.200 e 18.200 della Commissione.

A.C. 1145-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145-A/R);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il combinato disposto delle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 1, mediante la soppressione dell'ultimo periodo, e dell'inserimento del comma 1-bis all'articolo 2 deve intendersi nel senso che la coincidenza nella stessa persona delle funzioni di sottosegretario di Stato e di capo del dipartimento della protezione civile consentirà di evitare l'eventualità della emersione di nuovi o maggiori oneri a titolo di corresponsione di emolumenti aggiuntivi;
le misure di recupero e riqualificazione ambientale che il sottosegretario di Stato sarebbe autorizzato a porre in essere in base alla disposizione aggiunta al comma 2 dell'articolo 2, devono intendersi come strettamente connesse e strumentali a quelle già previste;
alle attività che il personale delle Forze armate sarebbe chiamato a svolgere ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 2 può effettivamente farsi fronte senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Statoescludendosi, in particolare, la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale interessato;
il rimborso cui si fa riferimento al comma 8-bis dell'articolo 2 sarà effettuato in ogni caso entro i limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 17;
la quantificazione degli oneri derivanti dal previsto impiego delle Forze armate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, deve intendersi nel senso che la stessa costituisce un limite massimo di spesa ed è pari a 2.214.000 euro. Ai predetti oneri si farà fronte nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di parte corrente del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 17; tali risorse risultano congrue anche in ragione delle disponibilità aggiuntive derivanti dalla esclusione della corresponsione di compensi aggiuntivi al sottosegretario di Stato;
le disposizioni di cui all'articolo 6-ter non appaiono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi in relazione alle regole per il calcolo della tariffa da porre a carico dei comuni da parte della missione commissariale;
le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3-ter, non prefigurano il depauperamento di risorse degli enti locali in favore del bilancio dello Stato ma costituiscono una norma di carattere programmatico rispondente all'esigenza di responsabilizzare, anche mediante lo strumento sanzionatorio, gli enti locali ad una gestione finanziaria virtuosa, in modo da evitare che si verifichi l'acquisizione di risorse a titolo di tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a fronte del mancato svolgimento dei servizi corrispondenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che l'acquisizione al bilancio dello Stato di quota parte delle entrate derivanti dalla riscossione della tassa o della tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni che risultino inadempienti agli obblighi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei medesimi rifiuti sarà comunque disciplinata in termini tali da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti interessati e il rispetto, da parte degli stessi, degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: con oneri a carico con le seguenti: nei limiti delle risorse;
all'articolo 2, comma 8-bis, le parole: a valere sulle risorse siano sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse;
all'articolo 6-bis comma 6 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12.214.000 euro;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.104, 2.111, 2.113, 6.150, 6-bis.103, 6-ter.102, 7.4, 7.104, 9.2, 9.12, 9.57, 9.58, 11.2, 11.7, 11.11, 11.15, 11.21, 11.25, 11.27, 11.31, 11.40, 11.50, 11.54, 11.55, 11.56, 11.58, 11.60, 11.61, 11.102, 12.1, 12.101, 12.150, 15.150, 16.8, e sull'articolo aggiuntivo 3.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti e relativi subemendamenti trasmessi.

A.C. 1145-A/R - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. È abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, èdisciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delleForze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato alcomma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Articolo 4.
(Tutela giurisdizionale).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Articolo 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresìautorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Articolo 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 7.
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 9.
(Discariche).

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 10.
(Impianti di depurazione).

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Articolo 11.
(Raccolta differenziata).

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza delCommissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Articolo 16.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005,n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.
(Deroghe).

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria,prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV -sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Articolo 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1145-A/R - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione,di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17»;
al comma 9, la parola: «ostacoli» è sostituita dalla seguente: «ostacola» e la parola: «complessiva» è soppressa;
al comma 12, le parole: «ricorso di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso ad interventi» e dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «dei comuni interessati»;
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania».

All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole:
«relativi ai reati» sono inserite le seguenti: «, consumati o tentati,», le parole: «ed ai reati in materia ambientale» sono soppresse e le parole: «nonché a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in quelli»;
al comma 4, le parole: «il Procuratore della Repubblica di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «delle disposizioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole
: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola:
«nonché» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro un limite di spesa di euro 10.900.000».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra). - 1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania latitolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17.
Art. 6-ter. - (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01».

All'articolo 7:
al comma 2: al primo periodo, le parole:
«è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «Segretario generale» è inserito il seguente periodo: «. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa»;
il comma 3 è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori). - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: «per il periodo di tempo strettamente necessario» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009»; le parole: «nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti»; le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; dopo le parole: «non spetta alcun compenso» sono inserite le seguenti: «, emolumento o rimborso spese»; dopo le parole: «avente il compito di valutare» sono inserite le seguenti: «, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui,».

All'articolo 11:
al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2008» fino a: «e al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento»;
ai commi 4 e 6, le parole: «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 6, dopo le parole: «regione Campania,» sono inserite le seguenti: «anche in forma associata,»;
al comma 8, le parole: «della provincie» sono sostituite dalle seguenti: «delle province»;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole
: «di compensazione ambientale» sono inserite le seguenti: «e bonifica»;
al secondo periodo, le parole: «per l'importo di 47 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,».

All'articolo 12:
al comma 1, le parole:
«per l'importo massimo di quaranta milioni di euro» sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17».

All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole:
«l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti,» e le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: «nonché l'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 5,».

All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente,» sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12 milioni di euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: "insuscettibili di pignoramento o sequestro" sono aggiunte le seguenti: "fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali"».

All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «anche in soprannumero,» sono soppresse;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione».

All'articolo 17:
il comma 1 è sostituito dal seguente
:
«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente»;
al comma 2, le parole: «all'articoli 61» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 61»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali in materia igienico-sanitaria».

A.C. 1145-A/R - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. I capi missione nominati ai sensi del comma 3, nonché le relative strutture di supporto, decadono alla scadenza del periodo di emergenza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2010.
1. 50. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

ART. 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

Al comma 1, sostituire le parole: fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente con le seguenti: nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale.
2. 50. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 200 della Commissione, parte consequenziale, articolo 18, alinea, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti:, il Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
0. 2. 200. 1. Quartiani, Bonavitacola, Margiotta.

Al comma 1, dopo le parole: tutela della salute e dell'ambiente aggiungere le seguenti: previste dal diritto comunitario.

Conseguentemente, all'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: 20.03.01 aggiungere le seguenti: 20.03.99;
sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, mette a disposizione tutte le informazioni relative alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 ed alle relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 85/337CEE e successive modificazioni.
al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

all'articolo 8, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici: CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, 20.03.99, sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, ed è altresì autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati.

all'articolo 9:
al comma 2 dopo le parole: 19.02.06 aggiungere le seguenti: 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e dopo le parole: presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato aggiungere le seguenti:, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore.
al comma 3, sostituire le parole: 20.03.01 con le seguenti:20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica.

all'articolo 10:
al comma 1 premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 e dopo le parole: attività di aggiungere la seguente: pretrattamento.
al comma 2, dopo le parole: di valutare aggiungere le seguenti:, in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE e 2006/11/CE e aggiungere, in fine, le parole: nonché proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia.

all'articolo 18:
all'alinea sostituire le parole da: il Sottosegretario fino all'alinea con le seguenti: per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei princìpi dell'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario, a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni.
trentatreesimo capoverso (decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36), sopprimere le parole: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, e 16, dopo la parola: 7 aggiungere le seguenti:, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE, articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, dopo la parola: 14 aggiungere le seguenti:, fermo il rispetto dell'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE e dopo le parole: dell'allegato I aggiungere le seguenti:, quarto capoverso.
al trentasettesimo capoverso (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sopprimere le parole da: 101 fino a: 125, dopo la parola: 178 aggiungere le seguenti: limitatamente ai commi 4 e 5; sopprimere le parole: 183, 191, 192, 196, 200, 209, 211, dopo la parola:194 aggiungere le seguenti: limitatamente ai commi 5 e 6, dopo la parola: 212 aggiungere le seguenti: limitatamente ai commi da 5 a 13 e sopprimere le parole da: 242 fino a: 304.
2. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: riqualificazione ambientale aggiungere le seguenti: e di bonifica.
2. 100. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con oneri a carico con le seguenti: nei limiti delle risorse.
2. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: rende più difficoltoso con la seguente: ostacola.
2. 2. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Al comma 5, sostituire le parole: a norma dell'articolo con le seguenti: con le sanzioni previste dall'articolo.
2. 52. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le autorità di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: provinciali e locali.
2. 53. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'approntamento con le seguenti: concorrere all'approntamento.
2. 55. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: unitamente alle con le seguenti:, nei limiti dei propri compiti di istituto, a supporto delle.
2. 56. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato, per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, è autorizzato all'utilizzo di banche dati, tecnologie e sistemi di rilevamento di proprietà di pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché al Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio - TELAER, di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
2. 111. Biava.

Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 7, aggiungere le seguenti: e per le attività di vigilanza e di contrasto al traffico illecito di rifiuti.
2. 101. Paolo Russo.

AI comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: a norma dell'articolo con le seguenti:, nei casi eccezionali di necessità e urgenza, di cui all'articolo.
2. 102.Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Mogherini, Recchia, Rugghia, Mariani, Realacci.

Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e può procedere fino alla fine del comma con le seguenti: limitatamente alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al solo fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate può trattenere le persone indicate per il tempo strettamente necessario all'intervento della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
2. 104. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 7-bis, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
2. 103.Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Mogherini, Recchia, Rugghia, Mariani, Realacci.

Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Al fine di intensificare le attività di prevenzione sul territorio delle province di Napoli e Caserta e in particolare nelle aree comprese nei comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nei comuni dell'area vesuviana in provincia di Napoli e nei comuni dell'agro aversano e del litorale domizio flegreo in provincia di Caserta, il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un programma operativo interforze di detti territori, coordinato dalle prefetture di Napoli e Caserta. A tal fine è stanziata la somma di 5 milioni di euro.
7-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20082010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 113.Realacci, Mariani, lannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti, D'Antona.

Al comma 8-bis, sostituire le parole: a valere sulle risorse con le seguenti: nei limiti delle risorse.
2. 501.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa con le seguenti: illegittimamente, con violenza o minaccia, pone in essere atti diretti ad impedire od ostacolare.
2. 6. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, sostituire le parole:, ostacoli o rende più difficoltosa con le seguenti: o ostacola.
2. 10. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

A.C. 1145-A/R - Proposte emendative dichiarate precluse

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE PRECLUSE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2. 200 DELLA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole da: allo smaltimento fino alla fine del comma con le seguenti: alla differenziazione dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti ai fini del recupero e riciclaggio anche degli imballaggi ed al confezionamento della parte residua da stoccare nelle more dell'entrata in funzione dei previsti termovalizzatori ovvero da trasferire in discarica.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Resta fermo il divieto di selezione e trattamento di rifiuti tossici o nocivi per il cui trattamento e smaltimento si applicano le norme vigenti.
2-ter. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 2 deve avvenire a livello provinciale prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente dell'amministrazione provinciale individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato ai fini dell'individuazione dei siti da utilizzare in via prioritaria previa esecuzione delle eventuali opere necessarie per il corretto stoccaggio.
2-quater. Il sottosegretario di Stato, tenuto conto della disponibilità dei siti di stoccaggio provvisorio, degli incrementi registrati nella raccolta differenziata, delle discariche già realizzate e non ancora utilizzate, sulla base del presumibile fabbisogno formula il programma prioritario di realizzazione delle discariche per il superamento della fase di emergenza per singola provincia della regione. Per la sola provincia di Napoli è ammesso il trasferimento dei rifiuti al di fuori della regione fino all'entrata in funzione del termovalizzatore di Acerra.
9. 2. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: allo smaltimento fino alla fine del comma con le seguenti: alla differenziazione dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti ai fini del recupero e riciclaggio anche degli imballaggi ed al confezionamento della parte residua da stoccare nelle more dell'entrata in funzione dei previsti termovalizzatori ovvero da trasferire in discarica.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Resta fermo il divieto di selezione e trattamento di rifiuti tossici o nocivi per il cui trattamento e smaltimento si applicano le norme vigenti.
2-ter. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 2 deve avvenire a livello provinciale prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente dell'amministrazione provinciale individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato ai fini dell'individuazione dei siti da utilizzare in via prioritaria previa esecuzione delle eventuali opere necessarie per il corretto stoccaggio.
9. 57. Barbato.

Al comma 2, sopprimere la parola:; 20.03.01.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole da: presso i suddetti impianti fino alla fine del comma con le seguenti: i rifiuti classificati con codice CER 20.03.01 possono essere conferiti presso le discariche autorizzate secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; lo smaltimento dei rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici CER 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, 19.12.11 deve avvenire in siti individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi devono essere sottoposte a autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I.
9. 101.Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti, Gozi.

Sopprimere il comma 2.
10. 1.Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti:, il Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
18. 151.Bonavitacola, Margiotta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti:, della sicurezza e dell'integrità della salute dei lavoratori.
18. 150. Motta, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.