XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 24 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 giugno 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
LORENZIN ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la lotta contro la droga» (1358);
DELFINO: «Nuova disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi» (1359);
BARANI: «Disposizioni in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra e adeguamento di trattamenti pensionistici di guerra» (1360);
MAZZOCCHI e SALTAMARTINI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prevenzione e repressione dei reati di carattere sessuale in danno dei minori» (1361);
RAZZI: «Modifiche al codice civile in materia di disciplina dell'usucapione della proprietà e dei diritti reali di godimento relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero» (1362);
RAZZI: «Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero» (1363);
RAZZI : «Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida» (1364);
RAZZI: «Disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione» (1365).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ENZO CARRA ed altri: «Disposizioni in favore dell'arte contemporanea» (101) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Granata.
La proposta di legge PAGANO ed altri: «Modifiche al codice penale per la prevenzione e la repressione della pedofilia e introduzione del reato di pedofilia culturale» (1305) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Comaroli e Ravetto.

Trasmissione dal Senato.

In data 24 giugno 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 692. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» (approvato dal Senato) (1366).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAURIZIO TURCO ed altri: «Modifica degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, per il rafforzamento della laicità della Repubblica» (241);

JANNONE: «Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie» (308) Parere delle Commissioni V, VII e IX;

MURA ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali» (1067) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CARLUCCI: «Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di attività degli sportivi extracomunitari» (1109) Parere delle Commissioni VII e XI;

CRISTALDI ed altri: «Istituzione del comitato territoriale per la sicurezza e misure per garantire la sicurezza nelle città» (1120) Parere delle Commissioni IV e V.
II Commissione (Giustizia):

MECACCI ed altri: «Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche» (257) Parere delle Commissioni I, V, IX e XIV;

CAPARINI ed altri: «Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici» (612) Parere della I Commissione.
III Commissione (Affari esteri):

DELFINO: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007» (932) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, XI e XIV.
IV Commissione (Difesa):

CAPARINI ed altri: «Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa» (608) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.
VIII Commissione (Ambiente):

CAPARINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni montani» (617) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):

DE POLI: «Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale» (354) Parere delle Commissioni I, V e XIII.
XII Commissione (Affari sociali):

DE POLI: «Disposizioni per l'eguaglianza tra le associazioni costituite per la rappresentanza e la tutela delle persone affette da minorazioni, nonché istituzione della Consulta nazionale per il superamento dell'handicap» (353) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DELFINO: «Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia» (355) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VOLONTÈ: «Norme in favore dei soggetti non autosufficienti le cui potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa» (382) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti» (401) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA: «Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista» (480) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

COMPAGNON ed altri: «Disposizioni in materia di detenzione responsabile dei cani» (586) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):

CAPARINI ed altri: «Disposizioni in favore dell'allevamento bovino da latte nei territori montani» (606) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 20 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri (ENPAM). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 13).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 giugno 2008, ha trasmesso copia del bollettino per l'anno 2007, concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, predisposto ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Consiglio nazionale degli utenti.

Il presidente del Consiglio nazionale degli utenti, con lettera in data 12 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del regolamento di cui alla delibera n. 54 del 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relazione annuale sull'attività svolta dal Consiglio stesso nel periodo dal marzo 2006 all'aprile 2008, approvata nella seduta plenaria del 12 maggio 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI) (3).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 1145-A/R).

A.C. 1145-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sull'emendamento 17.201 della Commissione e sui subemendamenti Mariani 0.17.201.1, 0.17.201.2, 0.17.201.3, 0.17.201.4 e 0.17.201.7.

A.C. 1145-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 17.200, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo le parole: «in relazione alle somme» inserire la seguente: «già»;
conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi»;

NULLA OSTA

sull'emendamento 17.201;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.17.201.3, 0.17.201.4, 0.17.201.7.

A.C. 1145-A/R - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezionecivile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. È abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretariodi Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Articolo 4.
(Tutela giurisdizionale).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Articolo 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Articolo 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007,n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 7.
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle miglioritecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 9.
(Discariche).

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciareil proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 10.
(Impianti di depurazione).

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Articolo 11.
(Raccolta differenziata).

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazionedel Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nelsenso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Articolo 16.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a societàa totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.
(Deroghe).

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Articolo 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1145-A/R - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17»;
al comma 9, la parola: «ostacoli» è sostituita dalla seguente: «ostacola» e la parola: «complessiva» è soppressa;
al comma 12, le parole: «ricorso di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso ad interventi» e dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «dei comuni interessati»;
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania».

All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole:
«relativi ai reati» sono inserite le seguenti: «, consumati o tentati,», le parole: «ed ai reati in materia ambientale» sono soppresse e le parole: «nonché a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in quelli»;
al comma 4, le parole: «il Procuratore della Repubblica di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «delle disposizioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole
: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola:
«nonché» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro un limite di spesa di euro 10.900.000».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra). - 1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 richiede, in via transitoria e non oltre il 31dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17.
Art. 6-ter. - (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01».

All'articolo 7:
al comma 2: al primo periodo, le parole:
«è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «Segretario generale» è inserito il seguente periodo: «. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa»;
il comma 3 è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori). - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anchein deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: «per il periodo di tempo strettamente necessario» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009»; le parole: «nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti»; le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; dopo le parole: «non spetta alcun compenso» sono inserite le seguenti: «, emolumento o rimborso spese»; dopo le parole: «avente il compito di valutare» sono inserite le seguenti: «, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui,».

All'articolo 11:
al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2008» fino a: «e al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento»;
ai commi 4 e 6, le parole: «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 6, dopo le parole: «regione Campania,» sono inserite le seguenti: «anche in forma associata,»;
al comma 8, le parole: «della provincie» sono sostituite dalle seguenti: «delle province»;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole
: «di compensazione ambientale» sono inserite le seguenti: «e bonifica»;
al secondo periodo, le parole: «per l'importo di 47 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,».

All'articolo 12:
al comma 1, le parole:
«per l'importo massimo di quaranta milioni di euro» sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17».

All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole:
«l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,» sono inseritele seguenti: «al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti,» e le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: «nonché l'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 5,».

All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente,» sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12 milioni di euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: "insuscettibili di pignoramento o sequestro" sono aggiunte le seguenti: "fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali"».

All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «anche in soprannumero,» sono soppresse;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione».

All'articolo 17:
il comma 1 è sostituito dal seguente
:
«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente»;
al comma 2, le parole: «all'articoli 61» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 61»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilitàspeciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi- cazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali in materia igienico-sanitaria».

A.C. 1145-A/R - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate, votate o dichiarate precluse).

ART. 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della restituzione delle risorse anticipate dallo Stato di cui al comma 1, le regioni soggette alla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individuano le modalità e definiscono i criteri per il recupero di quanto dovuto a carico dei comuni, consorzi e società di servizi che hanno beneficiato della gestione statale. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato fino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato al comma 1.
17. 101. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

All'emendamento 17. 201 della Commissione, dopo le parole si provvede, aggiungere la parola: esclusivamente.
0. 17. 201. 1. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 17. 201 della Commissione, sopprimere le parole: e successive modificazioni.
0. 17. 201. 2. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 17. 201 della Commissione, sopprimere le parole: e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
0. 17. 201. 3. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 17. 201 della Commissione, sopprimere le parole: nuovi o.
0. 17. 201. 4. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 17. 201 della Commissione, sopprimere le parole: o maggiori.
0. 17. 201. 7. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo di protezione civile, come rideterminato dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
17. 201. La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 17.200 della Commissione, dopo le parole: in relazione alle somme inserire la seguente: già.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.
0. 17. 200. 1.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
17. 200. La Commissione.
(Approvato)

ART. 18.
(Deroghe).

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
18. 53. Livia Turco, Bossa, Miotto, Murer, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 aggiungere le seguenti: e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.
18. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Sottosegretario di Stato e i capi missione possono valutare delle deroghe agli articoli 18, 46, 225 e allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di particolare necessità, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
18. 52. Delfino, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
*18. 50. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
*18. 101. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati aggiungere le seguenti:, garantendo in ogni caso il rispetto delle misure volte ad assicurare la tutela, la sicurezza e l'integrità dei lavoratori e degli addetti.
18. 102. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

A.C. 1145-A/R - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la collocazione di due discariche nel territorio della comunità montana degli Alburni e, precisamente, a Valle della Masseria e Macchia Soprana, entrambe situate nel comune di Serre;
nel territorio della comunità montana degli Alburni sono presenti anche diverse discariche abusive di rifiuti di varia natura;
il comma 12 dell'articolo 11 del provvedimento dispone l'erogazione di 47 milioni all'anno, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e di bonifica nei territori dove sono localizzate discariche;
la suddetta comunità montana ha avviato ma non ultimato la realizzazionedi un orto botanico che comporta una serie di interventi per il disinquinamento dei fiumi danneggiati dalle summenzionate discariche abusive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a destinare parte della somma richiamata in premessa alla comunità montana degli Alburni, dove sono concentrate ben due discariche, a titolo di compensazione ambientale; nell'ambito della suddetta somma deve essere valutata l'opportunità di comprendere anche il finanziamento del completamento dell'orto botanico in via di realizzazione nella comunità montana predetta.
9/1145-A-R/1. Mario Pepe (PDL).

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la collocazione di due discariche nel territorio della comunità montana degli Alburni e, precisamente, a Valle della Masseria e Macchia Soprana, entrambe situate nel comune di Serre;
nel territorio della comunità montana degli Alburni sono presenti anche diverse discariche abusive di rifiuti di varia natura;
il comma 12 dell'articolo 11 del provvedimento dispone l'erogazione di 47 milioni all'anno, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e di bonifica nei territori dove sono localizzate discariche;
la suddetta comunità montana ha avviato ma non ultimato la realizzazione di un orto botanico che comporta una serie di interventi per il disinquinamento dei fiumi danneggiati dalle summenzionate discariche abusive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a verificare la possibilità di destinare parte della somma richiamata in premessa alla comunità montana degli Alburni, dove sono concentrate ben due discariche, a titolo di compensazione ambientale; nell'ambito della suddetta somma a valutare l'opportunità di comprendere anche il finanziamento del completamento dell'orto botanico in via di realizzazione nella comunità montana predetta.
9/1145-A-R/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PDL).

La Camera,
premesso che:
attualmente insistono sul territorio campano impianti e strutture per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti che, nonostante siano in condizioni di funzionare, non sono attivi;
il Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2425 del 18 marzo 1996, ha predisposto un pubblico incanto per la realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione di frazioni recuperabili dai rifiuti solidi urbani e di un'isola ecologica nel comune di Caserta, in località Lo Uttaro;
nonostante i lavori per la realizzazione dell'impianto siano stati ultimati e consegnati dall'impresa affidataria già nel gennaio 2004, l'opera non è ancora stata messa in funzione,

impegna il Governo

ad effettuare una precisa ricognizione di tutti gli impianti destinati allo smaltimento di rifiuti allo stato potenzialmente attivi ma inutilizzati, valutando l'opportunità di provvedere alla messa in opera degli stessi ed, in particolare, a disporre la messa in funzione dell'impianto di Lo Uttaro.
9/1145-A-R/2. Germanà.

La Camera,
premesso che:
se la Campania sta pagando le conseguenze devastanti di fenomeni involutivi legati all'emergenza connessa alla raccolta dei rifiuti, situazioni di criticità sono presenti anche in diverse parti del territorio nazionale;
la gestione di qualsiasi genere di rifiuti e, in particolare di quelli tossici, chiama in causa gli interessi delle organizzazioni criminali;
colpire la criminalità organizzata significa contrastare anche il traffico dei rifiuti tossici: per tale ragione la riaffermazione della legalità passa attraverso la predisposizione di misure efficaci in grado di garantire un ordinato e funzionante ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti,

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi misure in grado di stabilire una tracciabilità completa dei rifiuti tossici e di favorire il loro smaltimento su scala regionale.
9/1145-A-R/3. Mazzarella, Realacci, Sarubbi, Mosella, Piccolo, Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
se la Campania sta pagando le conseguenze devastanti di fenomeni involutivi legati all'emergenza connessa alla raccolta dei rifiuti, situazioni di criticità sono presenti anche in diverse parti del territorio nazionale;
la gestione di qualsiasi genere di rifiuti e, in particolare di quelli tossici, chiama in causa gli interessi delle organizzazioni criminali;
colpire la criminalità organizzata significa contrastare anche il traffico dei rifiuti tossici: per tale ragione la riaffermazione della legalità passa attraverso la predisposizione di misure efficaci in grado di garantire un ordinato e funzionante ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti,

impegna il Governo

a prevedere, d'intesa con le regioni, misure in grado di stabilire una tracciabilità completa dei rifiuti tossici e di favorire il loro smaltimento su scala regionale.
9/1145-A-R/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Mazzarella, Realacci, Sarubbi, Mosella, Piccolo, Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
dalle notizie apparse sull'inquinamento del suolo e sottosuolo campano si rileva la presenza di diossine e metalli pesanti, specialmente nell'area meridionale di Caserta e in tutta l'area periurbana di Napoli, probabilmente causata dallo sversamento di rifiuti tossici in modo illegale;
l'area interessata dall'inquinamento, a cavallo dei due complessi urbani di Napoli e Caserta, si quantifica, in linea di massima, in 34.000 ettari e presenta una maglia ponderale estremamente frazionata;
gli studi effettuati da APAT e ARPA Campania dimostrano che è necessario censire le aree contaminate e sottrarle alla coltivazione sia per fini alimentari umani sia per gli allevamenti zootecnici, essendo spesso le concentrazioni degli inquinanti sopra le soglie di tolleranza previste dalla legge;
occorre effettuare la bonifica dei terreni contaminati per poter restituire alla produzione vaste aree di terreni coltivabili;
uno dei modi più economici per effettuare la bonifica è la «biodepurazione», ossia la coltivazione di specifiche essenze che favoriscono il prelievo deimetalli pesanti e delle diossine, destinando i prodotti ricavati alla produzione di energia elettrica per macerazione anaerobica, senza l'utilizzo di bruciatori o la movimentazione di terreni,

impegna il Governo

nell'ambito dei piani e dei modi ipotizzati per la bonifica dei fondi agricoli contaminati da metalli pesanti e da diossine, a valutare l'opportunità di utilizzare anche il sopraccitato metodo della «biodepurazione».
9/1145-A-R/4. Rainieri.

La Camera,
premesso che:
la realizzazione di un sito destinato a discarica nel comune di Andretta - Località Pero Spaccone (Formicoso) è il 2o sversatoio in una provincia, quella di Avellino, che produce solo il 5 per cento dei rifiuti regionali e supera il 42 per cento di raccolta differenziata;
il Formicoso si trova tra i territori dei comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata dove sorgono allevamenti e caseifici, i cui prodotti di qualità sono riusciti, negli anni, ad ottenere riconoscimenti internazionali, dove i progetti di agricoltura avanzata sono realizzati attraverso l'energia sostenibile di un distretto energetico che può contare su un parco eolico tra i più grandi d'Europa;
il territorio dell'Alta Irpinia si è sempre reso disponibile ad ogni iniziativa tesa al miglioramento, accordando non solo la costruzione di impianti eolici, ma anche la linea Matera-Santa Sofia e la stazione della Terna;
la zona individuata per la discarica si trova a mille metri di altezza tra la Valle dell'Ufita a Nord e dell'Ofanto a Sud. Nel periodo invernale la meteorologia è imprevedibile: nebbia perenne, neve e ghiaccio, dunque tale zona risulta difficilmente raggiungibile per diversi mesi l'anno; già cinquant'anni fa sul Formicoso l'AGIP aveva iniziato un'opera di ricerca di gas e petrolio ma le avverse condizioni atmosferiche decretarono la fine del progetto,

impegna il Governo

a valutare, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che il sito di Andretta - località Pero Spaccone (Formicoso) non sia più destinato a discarica, in quanto sul territorio della provincia di Avellino esistono già discariche, siti di trasformazione, smaltimento, stoccaggio, compostaggío e riciclaggio, dando piena attuazione alla cosiddetta «provincializzazione» del ciclo dei rifiuti, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale.
9/1145-A-R/5. Iannaccone.

La Camera
premesso che:
il 40 per cento del peso ed il 60 per cento del volume dei rifiuti urbani è costituito da imballaggi, trattenendo i quali si può ridurre drasticamente il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica;
esistono in Campania aree di insediamento produttivo in gran parte libere, attrezzate ed immediatamente disponibili per lo stoccaggio provvisorio e successivamente per realizzare impianti di compostaggio, selezione differenziata e stoccaggio di rifiuti,

impegna il Governo:

ad esaminare le modalità da parte delle imprese commerciali e delle strutture della pubblica amministrazione di assicurare il corretto smaltimento degli imballaggi nelle piattaforme esistenti o da realizzare;
ad esaminare la possibilità di realizzare piattaforme ecologiche nelle aree diinsediamento produttivo laddove non comprometta la corretta gestione delle aree medesime.
9/1145-A-R/6. (Nuova formulazione). Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Mecacci, Barbato.

La Camera
premesso che:
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 ), il sindaco di Salerno è stato nominato commissario delegato per la realizzazione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti prodotti da tutti i comuni della provincia di Salerno;
il predetto commissario delegato ha intrapreso le procedure per la realizzazione dell'intervento, provvedendo all'individuazione del sito di localizzazione ed all'espletamento delle procedure concorsuali di evidenza pubblica preordinate all'affidamento della relativa realizzazione;
tale impianto rientra nel programma di dotazione impiantistica prevista dal decreto-legge in esame, per garantire alla regione Campania la definitiva fuoriuscita dalla fase emergenziale in atto;
la realizzazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti nel comune di Salerno consente di avviare a regime il ciclo integrato dei rifiuti nell'intera provincia di Salerno, presupposto essenziale per evitare il prolungato ricorso a modalità di smaltimento mediante conferimento dei rifiuti in discariche;
la sollecita realizzazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti nella città di Salerno, per quanto innanzi evidenziato, riveste un rilevante interesse pubblico ai fini della fuoriuscita dalla fase emergenziale nell'intera regione Campania,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile azione, anche nel quadro delle attribuzioni del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, per la conferma e/o estensione dei più opportuni poteri derogatori al Commissario delegato per la realizzazione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti nella città di Salerno.
9/1145-A-R/7. Bonavitacola, Quartiani, Margiotta.

La Camera
premesso che:
alla luce dell'avviata «provincializzazione» del ciclo dei rifiuti e in previsione della realizzazione dei termovalorizzatori e di una sempre più avanzata raccolta differenziata;
per evitare che un singolo territorio, anche in virtù della scarsa estensione territoriale, venga eccessivamente gravato dallo stoccaggio di rifiuti;
in virtù di un necessario criterio di solidarietà a favore di aree più densamente popolate;
in attesa della completa attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della nuova riorganizzazione regionale che si determinerà a seguito della piena attuazione del presente provvedimento;
al fine di operare in direzione di un piano di definitiva fuoriuscita dall'emergenza, attraverso una equa distribuzione degli impatti ambientali tra le varie comunità delle province campane,

impegna il Governo

nel quadro di una responsabilizzazione della popolazione campana e nell'ottica di una tutela del patrimonio di prodotti tipici, risorse idriche, naturali ed ambientali, ad adottare i provvedimenti necessariaffinché sia data piena attuazione alla «provincializzazione» del ciclo, in modo che in ogni discarica possano essere conferiti rifiuti provenienti da altre province in misura totale non superiore al 20 per cento dei rifiuti prodotti dalle popolazioni residenti nella provincia dove ha sede la discarica.
9/1145-A-R/8. Commercio, Iannaccone.

La Camera
premesso che:
alla luce dell'avviata «provincializzazione» del ciclo dei rifiuti e in previsione della realizzazione dei termovalorizzatori e di una sempre più avanzata raccolta differenziata;
per evitare che un singolo territorio, anche in virtù della scarsa estensione territoriale, venga eccessivamente gravato dallo stoccaggio di rifiuti;
in virtù di un necessario criterio di solidarietà a favore di aree più densamente popolate;
in attesa della completa attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della nuova riorganizzazione regionale che si determinerà a seguito della piena attuazione del presente provvedimento;
al fine di operare in direzione di un piano di definitiva fuoriuscita dall'emergenza, attraverso una equa distribuzione degli impatti ambientali tra le varie comunità delle province campane,

impegna il Governo

nel quadro di una responsabilizzazione della popolazione campana e nell'ottica di una tutela del patrimonio di prodotti tipici, risorse idriche, naturali ed ambientali, ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia data piena attuazione alla «provincializzazione» del ciclo.
9/1145-A-R/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Commercio, Iannaccone.

La Camera
premesso che:
una delle emergenze della gestione del ciclo dei rifiuti è rappresentata dal traffico illecito dei rifiuti;
gran parte di questo traffico ha una rotta prevalente verso la Campania,

impegna il Governo

ad attivare una iniziativa straordinaria sul modello di quanto si fece in occasione del contrasto del contrabbando di sigarette per monitorare e contrastare il traffico illecito dei rifiuti su gomma coinvolgendo i Comandi regionali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, i questori delle province e i vertici delle polizie provinciali e delle polizie municipali della Campania, consentendo per queste attività a questi ultimi di superare i limiti di competenza territoriale.
9/1145-A-R/9. Paolo Russo.

La Camera
premesso che:
una delle emergenze della gestione del ciclo dei rifiuti è rappresentata dal traffico illecito dei rifiuti;
gran parte di questo traffico ha una rotta prevalente verso la Campania,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivare una iniziativa straordinaria sul modello di quanto si fece in occasione del contrasto del contrabbando di sigarette per monitorare e contrastare il traffico illecito dei rifiuti su gomma coinvolgendo i Comandi regionali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, i questori delle province e i vertici delle polizie provinciali e delle polizie municipali della Campania, consentendoper queste attività a questi ultimi di superare i limiti di competenza territoriale.
9/1145-A-R/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Russo.

La Camera
premesso che:
l'articolo 7 del decreto in esame prevede il riordino della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, da realizzare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
appare necessario garantire la continuità dell'organo fino all'adozione del nuovo decreto,

impegna il Governo

a far sì, anche mediante l'adozione di apposito decreto ministeriale, che lo svolgimento delle attività istituzionali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, fino alla nomina dei nuovi esperti, sia assicurato dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9/1145-A-R/10. Guido Dussin.

La Camera,
premesso che:
la crisi ambientale della regione Campania ha assunto dimensioni disastrose a causa della carente gestione del ciclo dello smaltimento dei rifiuti;
tale situazione determina seri rischi per la salute della popolazione, gravi turbative dell'ordine pubblico e ripercussioni negative sull'immagine complessiva del Paese;
gli anni di commissariamento hanno danneggiato invece di favorire il territorio ed hanno provocato un ponderoso aumento dei costi di gestione che ha pesato in modo sostanziale sul bilancio dello Stato;
la crisi di oggi rappresenta il risultato di una serie infinita di inadempienze e irregolarità amministrative registrate in passato dalle amministrazioni regionali e locali e dalla struttura del Commissario straordinario;
gran parte delle responsabilità fanno capo al Presidente della regione Campania che per anni ha condotto la struttura commissariale senza provvedere nei tempi dovuti ad effettuare una programmazione strutturale della gestione del ciclo dei rifiuti, a creare le prerogative per la raccolta differenziata, e a realizzare i termovalorizzatori;
l'articolo 126 della Costituzione nei casi di gravi violazioni di legge prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta;
l'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, prevede che lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, avvenga con proposta del Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a verificare la sussistenza delle condizioni per proporre, ai sensi dell'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lo scioglimento del Consiglio regionale della Campania e la rimozione del Presidente della Giunta, secondo quando previsto dall'articolo 126 della Costituzione.
9/1145-A-R/11. Polledri.

La Camera,
premesso che:
da ottobre 2007 è cessato lo stato emergenziale sul ciclo della raccolta esmaltimento dei rifiuti nella regione Calabria, come anche confermato dal Sottosegretario di Stato e Direttore del Dipartimento di protezione civile, Guido Bertolaso, recentemente recatosi in visita a Catanzaro per verificarne lo stato;
malgrado le ingenti risorse sia umane che economiche impegnate nel tentativo di dare una reale risoluzione all'emergenza nel territorio calabrese, sono stati scarsissimi i risultati ottenuti nell'ottenimento di una proficua ed efficiente gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti;
è doveroso dare atto dell'impegno profuso dall'ultimo Commissario nominato all'emergenza, il prefetto Salvatore Montanaro, che ha evitato ulteriori guasti ad un territorio già fortemente gravato da una situazione problematica;
è necessario oggi assicurare una serie di controlli e un attento monitoraggio sull'intero processo di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche se rimane imprescindibile l'attuazione del passaggio dalla gestione emergenziale a quella ordinaria, in cui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e non nascondere dietro la fase emergenziale una copertura su gestioni poco «attente»,

impegna il Governo

al fine di assicurare il corretto passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria a valutare nel rispetto delle prerogative locali ogni opportuna iniziativa finalizzata all'attuazione di programmi di rilevazione dei dati sulla raccolta e sullo smaltimento del ciclo integrato dei rifiuti in Calabria.
9/1145-A-R/12. Tassone.

La Camera,
premesso che:
lo stato emergenziale che ha interessato e interessa tuttora la regione Campania ha provocato notevoli disagi tra la popolazione, rilevanti perdite economiche e d'immagine del nostro Paese;
elementi di preoccupazione si sono registrati recentemente al di fuori della Campania, e in particolare nella regione Sicilia, dove a Palermo ed Enna la raccolta e l'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti si sono bloccati per alcuni giorni provocando proteste e preoccupazioni tra i cittadini;
la realizzazione di un corretto piano di gestione integrata dei rifiuti anche per la regione Sicilia prevede la costruzione di impianti di termovalorizzazione nel territorio siciliano;
a riguardo sono state già individuate le aree da destinare a siti per la realizzazione degli impianti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la continuazione delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992 per gli impianti di termovalorizzazione in fase di realizzazione nella regione Sicilia, al fine di evitare il ripetersi dello stato emergenziale nel settore rifiuti.
9/1145-A-R/13. Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme che autorizzano la realizzazione, in vari comuni campani, di impianti di termovalorizzazione;
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalladeliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la norma non tutela in modo adeguato le autorizzazioni già concesse in materia di impianti energetici;
la norma, in particolare, non tiene in considerazione la necessaria e doverosa coesistenza tra i predetti termovalorizzatori ed altri impianti energetici già autorizzati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a salvaguardare le autorizzazioni già concesse dalle competenti autorità amministrative in coerenza con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
9/1145-A-R/14. Luongo.

La Camera,
premesso che:
lo stato di crisi ed emergenza nel settore della gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, che si registra ormai da molti mesi nella regione Campania, rischia di estendersi nelle prossime settimane ad altre regioni del Paese ed in particolare alla Sicilia, con conseguenti presumibili rischi per la sicurezza sociale e l'ordine pubblico, così come sta avvenendo in Campania;
l'attuazione della normativa vigente nel settore della gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, risulta in buona misura disattesa o insufficiente, in particolare per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata, e l'azione di governo in questo importante settore, appare comunque nel suo complesso insoddisfacente e inadeguata;
detta inadeguatezza contribuisce ad alimentare inoltre la sostanziale diffidenza e sfiducia dei cittadini, che sfocia spesso in forme di protesta anche radicale verso i sistemi di controllo e di sicurezza ambientale, che dovrebbero invece essere garantiti al fine di tutelare al meglio la salute pubblica e la sicurezza ambientale,

impegna il Governo:

nell'ambito degli impianti di selezione e trattamento di termovalorizzazione dei rifuti dei siti adibiti a discariche, nonché dei siti di stoccaggio temporaneo, attivi o da attivare al fine di superare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a realizzare:
a) un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale monitoraggio;
b) una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3, H2S, mercaptani, VOCs, eccetera) ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i risultati di tale monitoraggio, e al fine di consentire - se ne esistano i presupposti - il blocco dell'operatività di tali impianti o siti qualora dovessero essere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria;
c) una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria associata all'operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica;
ad assicurare che i termovalorizzatori che verranno realizzati siano alimentaticon CDR aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore;
ad assicurare che i fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (S02, NOx, HC1, CO, eccetera) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti, eccetera) dei termovalorizzatori che saranno realizzati siano inferiori rispettivamente ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite di legge, ciò al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali impianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata;
ad estendere le suddette azioni di monitoraggio e di controllo sulla salute pubblica e l'ambiente anche alle altre regioni, ed in particolare alla regione Sicilia, interessate dalla presenza degli impianti e dei siti indicati in premessa.
9/1145-A-R/15. Scilipoti, Piffari, Monai, Misiti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del decreto-legge in esame autorizza il Sottosegretario e i capi missione ad attuare una serie di deroghe alla legislazione vigente per far fronte nel miglior dei modi all'emergenza in atto;
tra le deroghe previste si fa riferimento anche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
risulta quanto meno dubbioso affidare all'esclusiva competenza del Sottosegretario e dei capi missione la possibilità di attuare deroghe in materie specifiche e di particolare valenza per gli aspetti di tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori che richiedono una specifica competenza e conoscenza della materia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a restringere il campo d'intervento del Sottosegretario e dei capi missione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro esclusivamente per i casi di particolare necessità e previa consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
9/1145-A-R/16. Poli.

La Camera,
premesso che
nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico programmato dal provvedimento in esame, si prevede la realizzazione di siti da destinare a discarica presso i comuni di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria;
nonostante le garanzie di smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani e dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, l'apertura dei siti determina senza dubbio una alterazione delle condizioni socio-ambientali delle località interessate;
è prevista, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i benefici fiscali che saranno stabiliti per i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti nelle località individuate, l'esenzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avendo cura di individuare precisamente la platea degli aventi diritto a tali benefici, onde evitare eventuali abusi.
9/1145-A-R/17. Libè.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, comma 3-bis, del decreto in esame prevede che vengano definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, delle somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti inadempienti agli obblighi, stabiliti dal medesimo decreto, relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
la norma provocherebbe un sostanziale aggravio della posizione economica dei comuni in questione, provocando conseguentemente una possibile maggiorazione delle aliquote relative al tassa sulla raccolta e lo smaltimento;
il tutto rappresenterebbe un indebito aggravio economico sui cittadini dei comuni interessati che subirebbero un ulteriore carico per responsabilità non proprie, bensì degli amministratori non capaci di sviluppare un efficiente piano di raccolta differenziata per i propri comuni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui al decreto in esame, al fine di adottare eventualmente misure alternative a quelle previste dalla disposizione richiamata in premessa, in particolare a procedere a meccanismi di commissariamento e scioglimento delle amministrazioni inadempienti agli obblighi di raccolta.
9/1145-A-R/18. Cera.

La Camera,
premesso che:
per assicurare la funzionalità dell'amministrazione, il provvedimento in esame introduce alcune disposizioni riguardanti il personale del Dipartimento della protezione civile;
a tale scopo, fra l'altro, si autorizza l'inquadramento nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia dei titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati ad esperti esterni all'amministrazione aventi il requisito di almeno cinque anni;
sarebbe stato opportuno valutare tale disposizione alla luce del dettato costituzionale secondo cui il diritto di accesso agli uffici pubblici è regolato ed esercitato in condizioni di eguaglianza e deve avvenire mediante concorso pubblico;
secondo la relazione tecnica gli oneri derivanti da tale disposizione sono valutati in 375.000 euro per l'anno 2008 e in 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009;
l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato nella norma, prevede che: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali»;
il citato comma dispone altresì che «Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»,

impegna il Governo

a fornire al Parlamento ulteriori chiarimenti circa l'esatta quantificazione dell'onere connesso al trattamento economico dei citati dirigenti inquadrati a norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 e circa la natura dell'incarico: se si tratta di incarico a tempo determinato o se si è trattata di una stabilizzazione di esperti esterni.
9/1145-A-R/20. Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-bis del decreto-legge in esame, nell'ambito delle misure per la realizzazione dei termovalorizzatori, proroga gli incentivi CIP6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa;
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Sottosegretario, dovrà definire le condizioni e le modalità per concedere con propri decreti i finanziamenti e gli incentivi dello Stato ai tre termovalorizzatori sopraccitati;
l'onere di tali incentivi potrebbe ricadere sui contribuenti provocando un incremento delle tariffe elettriche sul territorio nazionale,

impegna il Governo

nell'ambito della definizione delle condizioni e delle modalità della concessione degli incentivi CIP6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, ad assicurare la limitazione di tali incentivi nelle quote massime che permettono di evitare qualsiasi aumento degli oneri a carico delle tariffe elettriche.
9/1145-A-R/21. Togni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede lo scioglimento dei consigli comunali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
l'aggravarsi della crisi della regione Campania è causata soprattutto dalle ripetute inadempienze delle amministrazioni comunali nello svolgimento dei propri obblighi dello smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata;
l'articolo 11 del decreto in esame prevede maggiorazioni tariffarie su ciascuna tonnellata di rifiuti conferita in discarica per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dallo stesso articolo;
l'aggravarsi della crisi avrà conseguenze di estrema pericolosità per la sicurezza nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di procedere allo scioglimento dei consigli comunali nel caso in cui la verifica effettuata dal Sottosegretario dimostri il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata stabiliti dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto in esame.
9/1145-A-R/22. Lanzarin, Viola.

La Camera,
premesso che:
per assicurare un sistema di smaltimento dei rifiuti che eviti nel futuro il rinnovarsi di situazioni emergenziali in Campania, è prevista la realizzazione di tre impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE);
il provvedimento prevede, altresì, che siano estesi ai progetti di realizzazione dei termovalorizzatori, anche se limitatamente a quelli riservati allo smaltimento della parte organica dei rifiuti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nella elaborazione dei bandi di gara, per gli aggiudicatari delle gare, meccanismi sanzionatori a valere sui citati contributi di cui alla delibera CIP 6 in caso di ritardi nello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dei termovalorizzatori.
9/1145-A-R/23. Galletti.

La Camera,
premesso che:
uno dei punti qualificanti del provvedimento in esame è la predisposizione di misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti;
secondo i dati del Rapporto rifiuti 2007 dell'APAT, la percentuale della raccolta differenziata più bassa è quella di Napoli con l'8 per cento mentre la più alta si registra a Salerno con il 21,4 per cento;
le cause dell'insufficienza della raccolta differenziata sono attribuite, oltre che alla polverizzazione delle competenze in materia, allo scarso utilizzo dei consorzi di bacino e alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico nonché alla sfiducia dei cittadini nei confronti di progetti di raccolta differenziata promossi contestualmente a situazioni emergenziali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per i comuni interessati dall'emergenza rifiuti in Campania di non considerare nel computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, le spese per la realizzazione di un adeguato supporto impiantisticoe per l'acquisto di attrezzature e mezzi per la raccolta differenziata.
9/1145-A-R/24. Dionisi.

La Camera,
premesso che:
il grave disastro ambientale che ha colpito l'intera regione Campania, in conseguenza dell'emergenza rifiuti, costituisce certamente causa di danni ingenti, sia a breve che a medio termine, per l'economia di tutte le imprese operanti in diversi settori sul territorio regionale;
tale stato di calamità «causata», si caratterizza quale fattore eccezionale di anomalia ed alterazione del mercato con diretta incidenza sulle reali capacità delle imprese di produrre ricavi e conseguire compensi;
la straordinarietà dell'evento ha, senza dubbio, fatto venir meno i presupposti oggettivi e soggettivi di valutazione della produttività delle attività imprenditoriali attraverso gli ordinari strumenti di accertamento fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, tendenti alla sospensione dell'applicazione degli studi di settore per tutte le aziende operanti nella regione Campania per il triennio 2007-2009, ovvero, eventualmente, per un periodo più breve.
9/1145-A-R/25. Di Caterina.

La Camera,
premesso che:
nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007 n. 4 modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta sono sciolti e riuniti in un consorzio unico;
restano in capo allo Stato le competenze in materia di gestione consortile dei rifiuti, considerato che - a tutto il dicembre 2009 - è prorogato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;
vi sono, nella provincia di Napoli, comuni che recentemente hanno ottenuto lusinghieri risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti, con percentuali di raccolta che hanno permesso il loro inserimento nell'elenco dei comuni virtuosi;
tali comuni ritengono di poter provvedere autonomamente anche per quanto riguarda ulteriori fasi del ciclo dei rifiuti;
analogamente a queste amministrazioni, altre ve ne possono essere, nelle rimanenti province campane, in particolare tra i numerosi piccoli comuni dell'Appennino, in grado di provvedere in maniera autonoma alla gestione dei propri rifiuti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a valutare i piani della gestione diretta dei rifiuti presentati da taluni comuni, verificando la possibilità di favorire per quanto di competenza - qualora detti piani siano ritenuti idonei, rispettosi della normativa vigente e privi di oneri per lo Stato - la gestione in proprio senza obbligo consortile, anche al fine di consentire che le economie che saranno realizzate con la gestione diretta dei rifiuti siano in grado di assicurare una progressiva diminuzione della tariffa dei rifiuti a carico degli utenti.
9/1145-A-R/26. Bernardini, Zamparutti, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci, Barbato.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1145 A/R di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 recante «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania», all'articolo 8-bis prevede il beneficio dei cosiddetti incentivi CIP 6 (circolare n. 6 del 1992 del comitato interministeriale prezzi) a favore dei gestori degli impianti di termovalorizzazione di Napoli, Salerno e Santa Maria La Fossa, anche in deroga alle previsioni della Legge finanziaria 2007-2008. Secondo la circolare citata la produzione di energia elettrica da incenerimento dei rifiuti è assimilata alla fonte rinnovabile. I costi di tali incentivi ricadono sulle bollette elettriche degli utenti, in quanto comprendono una tassa per il sostegno delle fonti rinnovabili (componente A3 della voce tariffaria della bolletta elettrica);
secondo la normativa europea solo la parte organica dei rifiuti potrebbe essere definita rinnovabile; la restante parte può considerarsi esclusivamente una forma di smaltimento del rifiuto mentre si esclude esplicitamente la valenza di «recupero». Per questo l'Unione europea ha inviato una procedura d'infrazione all'Italia per gli incentivi dati dal Governo italiano per produrre energia bruciando rifiuti inorganici considerandoli «fonte rinnovabile» e l'Italia ha risposto approvando nella scorsa finanziaria apposite norme di rientro nei parametri prescritti;
attraverso il ricorso all'incentivo CIP 6, dal 1992 a oggi, sono state sottratte numerose risorse economiche alle energie rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico, geotermico, biomasse. Anche per questo si può constatare un ritardo della nostra industria nello sviluppo delle tecnologie e delle produzioni sostenibili di energia, rispetto a Stati naturalmente meno dotati del nostro;
aver consentito per tutti questi anni di utilizzare i fondi destinati allo sviluppo delle energie rinnovabili a favore delle fonti cosiddette «assimilate», ha provocato il risultato che il 66 per cento degli stanziamenti sono stati impegnati a favore dei termovalorizzatori e dell'industria petrolifera che li utilizza per eliminare gli scarti speciali di raffinazione che dovrebbe altrimenti smaltire onerosamente, mentre solo il 34 per cento è stato destinato alle fonti rinnovabili propriamente dette;

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative tese a:
destinare i fondi CIP 6 allo sviluppo delle fonti rinnovabili come definite nella Direttiva europea 2001/77/CE;
attivare politiche di gestione del ciclo dei rifiuti che prevedano prioritariamente la riduzione a monte dei rifiuti stessi, il trattamento, il riciclo e il recupero di materie prime;
valutare l'opportunità di destinare la parte residua ai termovalorizzatori solo in caso di impossibilità di trattare altrimenti i rifiuti e, nel caso fosse indispensabile sostenere con contributi pubblici la realizzazione e gestione degli impianti stessi, ricavare i fondi da capitoli di spesa diversi da quelli destinati alle fonti rinnovabili.
9/1145-A-R/27. Rampelli, Marsilio, Granata, Frassinetti, Rubinato.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1145 A/R di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 recante «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania», all'articolo 8-bis prevede il beneficio dei cosiddetti incentivi CIP 6 (circolare n. 6 del 1992 del comitato interministeriale prezzi) a favore dei gestori degli impianti di termovalorizzazione di Napoli, Salerno e Santa Maria La Fossa;
secondo la normativa europea solo la parte organica dei rifiuti potrebbe esseredefinita rinnovabile; la restante parte può considerarsi esclusivamente una forma di smaltimento del rifiuto mentre si esclude esplicitamente la valenza di «recupero»;
nel campo delle energie rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico, geotermico, biomasse, si può constatare un ritardo della nostra industria nello sviluppo delle tecnologie e delle produzioni sostenibili di energia, rispetto a Stati naturalmente meno dotati del nostro;

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative tese a:
destinare i fondi CIP 6 allo sviluppo delle fonti rinnovabili come definite nella Direttiva europea 2001/77/CE;
attivare politiche di gestione del ciclo dei rifiuti che prevedano prioritariamente la riduzione a monte dei rifiuti stessi, il trattamento, il riciclo e il recupero di materie prime.
9/1145-A-R/27.(Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli, Marsilio, Granata, Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
con il secondo decreto-legge 17 giugno 2008 n. 107 (recante nuove misure per la emergenza rifiuti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2008 e subito trasformato dal Governo in emendamento al decreto-legge n. 80 del 23 maggio 2008, all'articolo 6-bis (discusso in Assemblea nella seduta antimeridiana del 19 giugno) è stato previsto il trasferimento alle province della Campania della titolarità degli impianti di selezioni e trattamento rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali;
le province vanno dotate di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per la conduzione di impianti così complessi;
va definita e chiarita la posizione dei diversi lavoratori dipendenti in tali impianti della Campania;

impegna il Governo

ad insediare con sollecitudine un «tavolo» fra il sottosegretario di Stato e le province della Campania per affrontare le tante e complesse problematiche connesse a questa modifica legislativa, anche al fine di garantire alle province le risorse e le misure necessarie per poter esercitare nuove funzioni così rilevanti e complesse.
9/1145-A-R/28. Iannuzzi, Realacci.

La Camera,
premesso che:
con il secondo decreto-legge 17 giugno 2008 n. 107 (recante nuove misure per la emergenza rifiuti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2008 e subito trasformato dal Governo in emendamento al decreto-legge n. 80 del 23 maggio 2008, all'articolo 6-bis (discusso in Assemblea nella seduta antimeridiana del 19 giugno) è stato previsto il trasferimento alle province della Campania della titolarità degli impianti di selezioni e trattamento rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali;
le province vanno dotate di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per la conduzione di impianti così complessi;
va definita e chiarita la posizione dei diversi lavoratori dipendenti in tali impianti della Campania;

impegna il Governo

ad attivarsi per realizzare un confronto fra il sottosegretario di Stato e le province della Campania per affrontare le tante e complesse problematiche connesse a questa modifica legislativa, anche al fine di garantire alle province le risorse e lemisure necessarie per poter esercitare nuove funzioni così rilevanti e complesse.
9/1145-A-R/28.(Testo modificato nel corso della seduta)Iannuzzi, Realacci.

La Camera,
premesso che:
il perdurante stato di emergenza nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti è causato soprattutto dalle ripetute inadempienze di alcune amministrazioni locali;
l'articolo 7 della legge n. 87 del 5 luglio 2007, di conversione del decreto-legge 11 maggio 2007 n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania prevede espressamente al quarto comma la sanzione dello scioglimento dei consigli comunali inadempienti all'applicazione di misure tariffarie idonee a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il presente provvedimento invece si limita a prevedere la sola misura della nomina di un commissario ad acta per il caso di mancato raggiungimento da parte degli enti locali degli obiettivi assegnati per la raccolta differenziata;
il meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 17 comma 3-ter, anche come emendato, appare, a giudizio dei sottoscritti firmatari, del tutto inapplicabile per l'incoerenza e la farraginosità dell'impianto normativo, per cui risulta evidente che nessuna efficace ed adeguata sanzione viene prevista per la mancata osservanza degli obblighi stabiliti a carico degli enti locali ai fini dell'attuazione della raccolta differenziata e dell'effettivo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti a beneficio dei cittadini e delle imprese campane;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di dare rigorosa attuazione - con riferimento all'osservanza anche degli obblighi previsti dal presente decreto - all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEELL), che prevede lo scioglimento dei consigli comunali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, al verificarsi di gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.
9/1145-A-R/29. Rubinato, Calearo Ciman, Sbrollini, Viola.

La Camera,
premesso che:
la norma di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2008, in via di conversione, emanato per far fronte alla situazione di grave emergenza dei rifiuti in Campania autorizza il dipartimento della protezione civile, in ragione del numero di compiti aggiuntivi assegnati ai sensi del provvedimento in questione, a migliorare la funzionalità e l'efficienza dei propri uffici mediante procedure di riqualificazione e inquadramento del personale anche dirigenziale in servizio;
la medesima disposizione, a cagione dell'urgenza di intervenire, pur indicando in generale il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile, fa esplicito riferimento unicamente ad una delle disposizioni normative di provenienza del medesimo personale, tralasciando quelle ulteriori ed in specie quella concernente il personale proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
l'irragionevolezza della limitazione, dovuta presumibilmente alla diversità di fonte normativa di origine, si accompagna alle esigenze di funzionalità della struttura impegnata nel delicato compito di superamento della grave emergenza suddetta,nonché al mantenimento della parità di prospettive e di trattamento nell'ambito del personale in questione;

impegna il Governo

a predisporre un intervento normativo teso ad eliminare tale incongruenza, attraverso l'estensione del medesimo meccanismo di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 al resto del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile, con particolare riferimento a quello proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
9/1145-A-R/30. Ghiglia.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE (A.C. 1185-A)

A.C. 1185-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Evangelisti 1.21, Bragantini 2.305, Evangelisti 2.47 ed Evangelisti 2.48;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1185-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Esenzione ICI prima casa).

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, edall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Art. 3.
(Rinegoziazione mutui per la prima casa).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata acredito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1o gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4.
(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo).

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.
2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1,comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

  2008 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6.158.000 17.418.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - 29.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.490.000 36.146.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 19.250.000 -
MINISTERO DELL'INTERNO 33.000.000 64.093.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 171.000 -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 4.989.000 11.809.000
MINISTERO DELLA SALUTE 20.670.000 151.682.000
MINISTERO DEI TRASPORTI 800.000 3.120.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 4.372.000 2.958.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 60.100.000 165.145.000
TOTALE 170.000.000 452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

  2008 2009 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 65.000.000 128.100.000 198.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI 2.300.000 3.000.000 -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - - 200.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 7.700.000 41.000.000 41.800.000
TOTALE 75.000.000 172.100.000 240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridottadi 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;
13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;
15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 5)

ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
1 300   1,0 2 2
1 304 305 113 130 110
1 307   12 12 12
1 319   10    
1 321   4 4 4
1 324 322-323 10 10 10
1 342   2 8 10
1 354 351-352-353 3 10 10
2 41 42 20 20 20
2 67   0,5 0,5 0,5
2 70   10,0    
2 80   10 10 10
2 125   2 2  
2 135   50    
2 177   2    
2 178   3    
2 190 188-189 1 1 1
2 206   10    

 

ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 209   2,7    
2 210 211-212- 213-214 1 5 5
2 223   5 15  
2 232   77 77 77
2 234 235 20 22 7
2 243 238-239-240- 241-242 15 15 15
2 248   10 10 15
2 251   56 56 56
2 260   3    
2 261   4 4  
2 272 273-274 2 2 2
2 299   50    
2 300   20    
2 306   12 130  
2 311   10    

 

ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 328   4,3    
2 329   1,5 1,5 1,5
2 331   3,5    
2 333   30 20 20
2 335 336 50 50 50
2 347   1    
2 384 382-383 1,5 2 2
2 397 401 3,4 0 0
2 402   1,5    
2 403   1    
2 404 405-406 15 15 15
2 408   10    
2 426   5 5 5
2 435   7 10 10
2 436   3 3  
2 443 440-441-442 5    
2 458   3 3 3
2 463   20    
2 464   1,5    
2 475 476-477-478- 479-480 10 10  
2 483 481-482-484 2    
2 487 485-486 1    

 

ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2008 2009 2010
2 536   50    
2 550 551 55 55 55
2 552   1 1 1
2 564 565 20 35 40
2 566   10    
2 567   3 3 3
2 568   2 1 1
2 585 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 10,5 10,5 10,5
2 586 587 6 6 6
3 3   60    
3 160   2    
totale (A) 950,9 776,5 589,5
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
10 1   3,0 3,0 3
8-ter     14,0    
13-bis     16,0 16,0 16
22-sexies     0,6 0,75  
49-bis     1,0    
totale (B) 34,6 19,8 19,0
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1 827   10 10  
totale (C) 10,0 10,0  
Decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003
49     15,0 36,0 36,0
totale (D) 15,0 36,0 36,0
Totale (A)+(B)+(C)+(D) 1.010,5 842,3 644,5

 

A.C. 1185-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: «regolamento» sono inserite le seguenti: «o delibera comunale»;
al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazioni di servizi».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che 1e singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione dì portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni»;

al comma 3, la parola: «maggiorato» è sostituita dalle seguenti: «maggiorabile fino ad un massimo» ed è aggiunta, in fine, la parola: «annuo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5:

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascunprogramma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008»;

al comma 9, lettera b), il numero 14) è sostituito dal seguente:
«14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:
"1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"».

A.C. 1185-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Esenzioni ICI prima casa).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
2. II contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
9. Ai fini del trattamento previden-ziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le risorse di cui all'articolo 5.
1. 1. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagata per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagata.
3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.
1. 2. Evangelisti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in vista del trasferimento dell'intera fiscalità immobiliare ai comuni che dovrà essere attuata con decorrenza dal 1o gennaio 2009.
1. 3. Lenzi.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse del Ministero della solidarietà sociale.
1. 5. Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta, Gianni Farina.

Al comma 2, sopprimere le parole da:, nonché quelle fino a: presente decreto.
1. 9. Causi.

Al comma 2, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
*1. 10. Osvaldo Napoli, Marinello.

Al comma 2, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
*1. 11. Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 2, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
*1. 304. Evangelisti.

Al comma 2, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: in base all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. 12. Lenzi.

Al comma 2, sostituire le parole: di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 con le seguenti: delle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969 recante caratteristiche delle abitazioni di lusso.
1. 305. Causi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante «Caratteristiche delle abitazioni di lusso». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme sono rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4.
1. 13. Evangelisti.

Al comma 3, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e dall'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
1. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, dopo le parole: sono conseguentemente abrogati aggiungere le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 4, comma l, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, incompatibili con la nuova disciplina, nonché.
1. 15. Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esenzione si applica altresì ai terreni agricoli inclusi negli strumenti urbanistici quali aree edificabili fino a quando sugli stessi non venga rilasciata autorizzazione a costruire.

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro.
1. 16. Cesare Marini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'esenzione si applica anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, i quali risultano proprietari in Italia di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine i soggetti di cui al precedente periodo rilasciano una dichiarazione al comune in base alla quale forniscono la prova dell'effettivo utilizzo quale dimora abituale.
1. 306. Favia, Donadi, Razzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di tassazione sugli immobili infunzione dell'attuazione del federalismo fiscale che contempli la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4-quinquies. Al fine di garantire l'autonomia tributaria dei comuni, entro il 30 settembre 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione al Parlamento sulla possibilità e sulla compatibilità economico-finanziaria dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi. Nella relazione il Ministro evidenzia l'eventuale previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari.
1. 307. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni dieuro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 308. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, pari a 1.700 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
1. 21. Evangelisti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, pari a 1.700 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.
1. 24. Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 1.761 milioni di euro.

Conseguentemente:
dopo il comma 6-
bis, aggiungere il seguente:
6-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro.
all'articolo 5, comma 7, lettera d), sostituire le parole: 958,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento con le seguenti: 1.046,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare.
1. 25. Evangelisti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ai singoli comuni fino a: sono stabiliti con le seguenti: interamente entro l'anno 2008 ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti inderogabilmente.
1. 26. Bosi, Galletti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, in aggiunta a quella prevista fino alla fine del periodo con le seguenti: in tre rate nei mesi di luglio, settembre, novembre, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto degli incassi a titolo di ICI effettivamente realizzati nell'anno 2007 per sola annualità di competenza.
1. 23. Milo.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il rimborso è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti per l'anno 2007.
1. 27. Paroli.

Al comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. A decorrere dall'anno 2009 il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispettodegli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 309. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con le seguenti: il 31 luglio 2008.
1. 32. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo principi fino alla fine del periodo.
*1. 310. Misiani, Causi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo principi fino alla fine del periodo.
*1. 311. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: secondo principi fino a: della tutela dei con le seguenti: anche al fine di tutelare i.
1. 250. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: dell'efficienza nella riscossione dell'imposta,
1. 251. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: nella riscossione dell'imposta aggiungere le seguenti:, dei risultati delle attività di recupero dell'evasione e dell'elusione e di quelle relative al miglioramento della classificazione catastale della base immobiliare.
1. 252. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole:, del rispetto del patto di stabilità interno.
1. 253. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: l'esercizio 2007 con le seguenti: gli esercizi 2005-2007.
1. 254. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; il suddetto rimborso deve essere pari all'ammontare dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
1. 255. Evangelisti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'erogazione del rimborso deve comunque essere effettuata in due rate, di cui la prima entro e non oltre il 31 agosto 2008 e la seconda con scadenza al 31 dicembre 2008.
1. 31. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Bosi, Delfino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di conciliare i tempi di erogazione ai comuni dei predetti rimborsi con i pagamenti delle rate di ammortamento sui mutui in corso con la Cassa depositi e prestiti che i medesimi devono sostenere, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le delegazioni di pagamento tratte sul tesoriere in scadenza il 30 giugno 2008 sono posticipate di diritto al 31 dicembre 2008. La durata complessiva di tali mutui aumenta pertanto di sei mesi. Non si applica al tesoriere l'indennità di mora di cui all'articolo 220 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
1. 312. Nannicini.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 4, viene erogato ai comuni un trasferimento entro il 15 luglio 2008 corrispondente al 60 per cento dell'importo del gettito totale per abitazione principale indicato nella certificazione già trasmessa entro il 30 aprile 2008 presentata ai sensi dell'articolo l, comma 7, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il decreto di cui al comma 4 dovrà provvedere alla copertura integrale dei minori introiti effettivi dei comuni.
1. 38. Lenzi.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 15 luglio 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.
1. 36. Marchignoli.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.
1. 34. Evangelisti.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Per far fronte ai problemi di liquidità dei comuni è trasferita una quota di acconto pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 33. Evangelisti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
1. 315. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di consentire il proseguimento delle funzioni e delle attività istituzionali dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
1. 314. Fontanelli, Causi.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e l'ANCI, attraverso l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile distinta, per singolo comune, per categoria di immobile. Sulla base di tali dati, a decorrere dall'anno 2009, con provvedimento del Ministero dell'economia vengono individuati i relativi stanziamenti per erogare ogni anno i dovuti trasferimenti compensativi ad ogni singolo comune.
1. 29. Evangelisti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire la dinamicità dell'imposta, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 28. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire la dinamicità dell'imposta, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 30. Misiani, Causi, Boccia.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire la dinamicità dell'imposta, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 313. Evangelisti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro il 30 settembre 2008 è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.
1. 40. Misiani, Causi, Boccia.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.
1. 39. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Per far fronte ai problemi di liquidità è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 90 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti entro e non oltre il 30 giugno 2008. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del rimborso.
1. 41. Barbato.

Sopprimere il comma 6.
1. 44. Evangelisti.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: fattispecie di cui al comma 2 con le seguenti: persone fisiche, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli istituti autonomi per le case popolari, esclusi i titolari di unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.
1. 302. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. L'articolo 42-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
1. 47. Ceccuzzi, Strizzolo.

Sopprimere il comma 7.
1. 49. Evangelisti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il documento di programmazione economico-finanziaria fissa, su base almeno triennale, per ciascun livello di go-verno territoriale, il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale.
1. 50. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2011 conterrà le proposte del Governo, per ciascun livello di governo territoriale, relative al livello programmato dei saldi da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale. Previa una fase di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria verranno recepite nella legge finanziariaper il 2009. A tal fine il Ministero dell'economia fornisce agli altri livelli di governo strumenti, banche dati e metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica distinti per livelli di governo. Gli obiettivi programmati sono vincolanti anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
1. 51. Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dal 13 giugno 2008.
1. 303. Cirielli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno aggiungere le seguenti:, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
*1. 52. Cesare Marini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno aggiungere le seguenti:, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
*1. 53. Evangelisti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: delle regioni e.
1. 55. Evangelisti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali aggiungere le seguenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.
1. 54. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
1. 56. Evangelisti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: presentato dall'organo esecutivo fino alla fine del periodo con le seguenti: approvato dall'organo esecutivo.
1. 57. Carella.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: per l'approvazione nei termini fissati con le seguenti: nel termine fissato.
1. 319. Aracu.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 58. Boccia.

Sostituire il comma 7-bis, con il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno in essere con amministrazioni comunali contratti per lo svolgimento di attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, cheprevedono corrispettivi calcolati ad aggio percentuale applicato sull'importo complessivo delle riscossioni, incluse quelle derivanti dai versamenti volontari dell'imposta, sono obbligati a porre in essere per conto dell'ente tutti gli adempimenti necessari al conseguimento del rimborso della minore imposta derivante dalla previsione del comma 1. Salva comunque l'applicazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'attività di detti soggetti resta remunerata con la percentuale di aggio prevista in contratto, da applicarsi su tutte le somme introitate dal comune, nella qualità di ente impositore del tributo, incluse quelle rimborsate a titolo di compensazione dei mancati introiti ai sensi del comma 4.
1. 300. Fallica, Minardo.

Al comma 7-bis, sostituire le parole da: rinegoziare fino alla fine del comma con le seguenti: avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
1. 59. Strizzolo, Ceccuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 1o luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale «D», per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.
1. 60. Vannucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. L'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e l'articolo 36,comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 costituisce titolo per:
a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;
c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
1. 301. Fallica, Minardo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di pagamenti). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010. Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa deposti e prestiti.
1. 01. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali). - 1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro. Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a, entro il 31 dicembre 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali). - 1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro. Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Incremento delle detrazioni per canoni di locazione). - 1. All'articolo 16, comma 01, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 500»;
b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 250».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa daquanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.
11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
1. 04. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 05. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 7:

sostituire l'alinea con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 06. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon, Volontè, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 09. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Compagnon, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 010. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon, Volontè, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire l'alinea con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 013. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Volontè, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire l'alinea con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, medianteriduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 012. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon, Volontè, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire l'alinea con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 07. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon, Volontè, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire l'alinea con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 011. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Volontè, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000 e frequentante la scuola secondaria di 1o grado e 2o grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.
3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo l del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire l'alinea con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 08. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon, Volontè, Capitanio Santolini.

ART. 2.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 67, le parole: «650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010» sono sostituite dalle seguenti: «990 milioni di euro per l'anno 2008, 1.050 per l'anno 2009 e 650 per l'anno 2010;
b) al comma 70, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».
2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 6.
2. 2. Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 173.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. 3. Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5:
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14);

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 99 milioni di euro.
2. 4. Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
2. 5. Evangelisti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività). - 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.
2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
3. La detrazione non compete sulla parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2008. Entro il 30 novembre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.
2. 7. Damiano, D'Antoni, Baretta, Fluvi.

Sopprimere i commi da 1 a 5.
2. 6. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1oluglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 6. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 13. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, icontratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
2. 12. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 5-bis. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 14. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 23 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore dei presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
commi da 1 a 4 con le seguenti: commi 1 e 2
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 9. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1oluglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
commi da 1 a 4 con le seguenti: commi 1 e 2
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 10. Evangelisti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1o luglio 2008 con le seguenti: 1o agosto 2008,

Conseguentemente:
sopprimere il comma 6

all'articolo 5, comma 1, elenco 1:
rubrica Legge 24 dicembre 2007, n. 244 voce articolo 1, comma 304, sostituire gli importi del 2008 e 2009, con i seguenti: 2008: 32, 2009: 113,5;
rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce articolo 2, comma 260
rubrica: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la voce articolo 1, comma 827.
2. 37. Nannicini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.
2. 15. Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.
2. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.
2. 17. Evangelisti

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: somme erogate con le seguenti: somme dovute.
2. 18. Evangelisti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a livello aziendale con le seguenti: tra-mite la contrattazione aziendale e territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui non si svolge la contrattazione aziendale, l'azienda è obbligata a comunicare alle organizzazioni sindacali della provincia corrispondente l'importo delle erogazioni effettuate.
2. 19. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 20. Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , n. 66 aggiungere le seguenti: e dalle norme previste dalla contrattazione collettiva.
2. 302. Cazzola, Saglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 22. Evangelisti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 30 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.
2. 23. Evangelisti.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 20 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.
2. 21. Evangelisti.

Al comma 1, lettera c) premettere le parole: previste da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo, i contratti di cui alla lettera c) del comma 1, sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
2. 24. Evangelisti.

Al comma 1, lettera c) premettere le parole: nell'ambito di accordi definiti con la contrattazione aziendale di secondo livello,
2. 301. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine del periodo, con le seguenti: concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare
2. 25. Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis)
quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 29. Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: con esclusivo riferimento al settore privato fino alla fine del periodo, con le seguenti: per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 25.000 euro.

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 27. Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: con esclusivo riferimento al settore privato fino alla fine del periodo, con le seguenti: nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5:
comma 1, elenco 1, rubrica:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la seguente voce:
articolo 1, comma 546:
2008: 100;
2009: 70;
comma 2, sostituire le parole da: 1.015,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 con le seguenti: 1.110,5 milioni di euro per l'anno 2008, 912,3.
*2. 26. Santelli, Ascierto, Bertolini, Cicu, Lorenzin, Paglia, Speciale, Stasi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: con esclusivo riferimento alsettore privato fino alla fine del periodo, con le seguenti: nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5:
comma 1, elenco 1, rubrica:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la seguente voce:
articolo 1, comma 546:
2008: 100;
2009: 70;
comma 2, sostituire le parole da: 1.015,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 con le seguenti: 1.110,5 milioni di euro per l'anno 2008, 912,3.
*2. 304. Evangelisti.

Al comma 5, sostituire le parole: esclusivo riferimento al settore privato con le seguenti: riferimento al settore privato e al settore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 899 milioni di euro per l'anno 2008 e di 581,5 milioni di euro per l'anno 2009;
all'articolo 5, comma 7
alinea sostituire le parole:
2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 con le seguenti: 2.699 milioni di euro che aumentano a 2.914,1milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.381,5
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. 33. Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, sostituire le parole: esclusivo riferimento al settore privato con le seguenti: riferimento al settore privato, al personale del Servizio sanitario nazionale, al comparto sicurezza, al comparto Vigili del fuoco;

Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 849 milioni di euro per l'anno 2008 e di 538,5 milioni di euro per l'anno 2009;
all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole:
2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 con le seguenti: 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.338,5

sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 137 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 32. Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, dopo le parole: al settore privato e, aggiungere le seguenti: alle forze dell'ordine e,

Conseguentemente
al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
non già richiamate nel presente comma.
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 30. Evangelisti.

Al comma 5, dopo le parole: al settore privato e, aggiungere le seguenti: alle forze dell'ordine e,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non già richiamate nel presente comma.
2. 31. Evangelisti.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
alinea, sostituire le parole da
: Ai maggiori oneri fino a si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 35. Galletti, Romano, Ciccanti, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Compagnon.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano, altresì, applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole da:
Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di europer l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 34. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al personale ispettivo degli enti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro e del lavoro irregolare.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole da
: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.519 milioni di euro che aumentano a 2.734,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.271,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.055,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 36. Poli, Ciccanti, Delfino.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dando priorità alle Forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli addetti alla Protezione civile.
2. 303. Cazzola, Saglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'individuazione ed il rimborso alle regioni e ai comuni del mancato gettito delle addizionali regionali e comunali, valutate rispettivamente in 78,5 milioni di euro e 23,5 milioni di euro per l'anno 2009 e in 1,5 milione di euro e 0,5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 305. Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2008 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
2. 38. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2008, 35,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 39. Evangelisti.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 40. Ciccanti.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 41. Evangelisti.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 300. Ceccuzzi.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

Conseguentemente, all'articolo 5, com-ma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate a decorrere dall'anno 2008 nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di pari importo.
2. 43. Evangelisti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro deidanni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
2. 45. Evangelisti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Alla lettera b) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali concesse in occasione di festività» fino a: «a lire 500.000, nonché» sono soppresse

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 44. Evangelisti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. 42. Ciccanti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento al settore privato.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 46. Evangelisti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. Il minore gettito delle addizionali IRPEF regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entra il 30 giugno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 47. Evangelisti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il minore gettito delle addizionali IRPEF regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.
2. 48. Evangelisti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Sono fatti salvi gli accordi in materia di flessibilità di orario, attraverso l'istituto della «banca ore», definiti dalla contrattazione collettiva.
2. 302. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.
(Rinegoziazione dei mutui per la prima casa).

Sopprimerlo.
3. 1. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tasso variabile aggiungere le seguenti: e a tasso fisso.
3. 3. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.
3. 4. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al primo periodo possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.
3. 12. Strizzolo, Ceccuzzi, Cambursano, Nannicini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in tale ipotesi l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata.
3. 301. Ceccuzzi, Strizzolo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. L'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario dei mutui il tasso finito risultante della media arimetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + spread attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi dirinegoziazione che gli istituti di credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.
3. 7. Ceccuzzi, Nannicini, Strizzolo, Cambursano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rinegoziano il mutuo da tasso di interesse variabile a tasso fisso solo se l'operazione è più favorevole al mutuatario.
3. 8. Evangelisti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a redigere fogli informativi sintetici a favore del mutuatario, affinché questi sia messo nella condizione di valutare a pieno gli effetti della rinegoziazione.
3. 9. Evangelisti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.
3. 11. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da costi notarili.
3. 20. Evangelisti,

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da oneri notarili.
3. 13. Strizzolo, Ceccuzzi, Cambursano, Nannicini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 6.000 euro. L'acquistodella unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 6.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote».
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dai periodo di imposta 2008.
8-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle
somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 a copertura degli oneri recati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 3 per un importo pari a 150 milioni di euro».
3. 14. Ceccuzzi, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Il regime fiscale degli interessi passivi di tale conto corrente accessorio èassimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
3. 300. Ceccuzzi, Strizzolo, Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
3. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Volontè, Capitanio Santolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Le procedure esecutive immobiliari riguardanti mutui ipotecari relativi all'abitazione principale del mutuatario possono essere sospese per la durata di 12 mesi su richiesta del mutuatario per poter beneficiare del Fondo di solidarietà e dell'accordo Abi-Governo. La richiesta di intervento del Fondo di solidarietà può riguardare fino ad un massimo di 12 rate non pagate relative al periodo 1o gennaio 2006-30 giugno 2008. Gli interessi di mora relativi a tali rate insolute restano a carico della banca. L'importo delle rate insolute, se la domanda è accolta, saranno trasferite direttamente dal Fondo di solidarietà alla banca. Le domande di ricorso al Fondo debbono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto. Le domande saranno vagliate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Abi, un rappresentante delle associazioni consumatori, un rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'economia, la quale stilerà una graduatoria in base ai criteri di carichi familiari, reddito del nucleo familiare e grado di indebitamento, verificando la sussistenza delle condizioni per il rispetto del pagamento delle successive rate. Eventuali rate insolute e interessi di mora successivial 30 giugno 2008 potranno rientrare nell'accordo Abi-Governo. Per abitazione principale si intende esclusivamente l'abitazione in cui il mutuatario dimora con la propria famiglia, fermo restando che quest'ultimo non deve possedere altre proprietà immobiliari in altri comuni. Le regioni nella loro autonomia possono decidere ulteriori fondi di solidarietà per le finalità di cui sopra aggiuntivi a quello nazionale.
3. 17. Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata»;
b) al comma 3 la parola: «anche» è soppressa;
c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 18. Ceccuzzi, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Con la medesima convenzione di cui al comma 1, in apposito paragrafo, sono definiti, altresì, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenziamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiarie, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: e mutui agricoli.
3. 19. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Gli atti di rinegoziazione dei mutui sono svolti mediante scrittura privata anche non autenticata.
3. 22. Evangelisti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali sono abilitati all'autenticazione degli atti di rinegoziazione dei contratti di mutuo
3. 21. Evangelisti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
3. 24. Evangelisti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto legge 31 gennaio2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare".
3. 01. Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). - 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data».
3. 0100. Lulli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 03. Sposetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007.
3. 02. Sposetti.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 500;
2009: + 500;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 208. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 50;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.
5. 33. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 24;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 210. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 10;
2009: + 10;
2010: -.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.
5. 122. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 300.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 1. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:

articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 2. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:

articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 314. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:

articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
5. 3. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere le voci:
articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321.
5. 4. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 113;
2009: + 130;
2010: + 110.
5. 310. Gregorio Fontana, Jannone.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 6. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010.
5. 312. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 33 milioni di euro per l'anno 2008 e a 35 milioni di euro per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della salute e per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008, a 130 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 307.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno e degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 307.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2008, è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 307.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 9. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 319.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 10. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 313. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 321.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 11. Antonino Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 321.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per ciascun anno di un importo pari a 4 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 315. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 324.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 12. Rubinato.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 324.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 13. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 324.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per ciascun anno di un importo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 316. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 324.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 341. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 342.

Conseguentemente:
al medesimo elenco, aggiungere la voce:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: 18,7;
2009: 74,8;
2010: 76,8;
al comma 9, sopprimere la lettera a).
5. 15. Carlucci.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 342.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 14. Ginefra, Ghizzoni, Levi, De Biasi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 342.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 8 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per l'anno 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 342. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 354.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 16. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 354.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare rispettivamente di un importo pari a 3 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni di euro per il 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 317. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 354.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unitàprevisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 17. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica:
sopprimere la voce:
articolo 2, comma 135;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 234;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 299;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 550;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come determinate dalla Tabella F della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, per l'anno 2008, di 1.503,5 milioni di euro, per l'anno 2009, di 1.091 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 311 milioni di euro che confluiscono nel fondo di cui al comma 2.;
al comma 7, lettera a), sostituire le parole: a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2010;
al comma 7, sopprimere la lettera e);
al comma 9, lettera
b), sopprimere il numero 14.
5. 18. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: 20;
2009: 20;
2010: 20.
5. 20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Talestanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 22. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 318. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 21. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 24. Bosi, Ciccanti, Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
5. 23. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».
5. 340. Milo.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.
5. 25. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 67.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 26. Rosato, Maran.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 70.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 28. Narducci, Bucchino, Corsini, Farina Giovanni, Fedi, Garavini, Porta, Ginefra, Nicolais, Ghizzoni, De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 70.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.
5. 29. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 70.
5. 30. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 80.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 31. Villecco Calipari.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 80.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 319. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 125.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 32. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 34. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 35. Mannino, Romano, Ruvolo, Drago, Naro.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.
5. 36. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.
5. 37. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 177.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 38. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 177.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 320. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 178.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 39. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 178.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 40. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 178.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 321. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 190.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 41. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 206.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 42. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 206.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 322. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 209.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 43. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 209.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 323. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 210.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 44. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 210.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 324. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 223.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia edelle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per il 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 45. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 223.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 325. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:
articolo 2, comma 243;
articolo 2, comma 311;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 92 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 46. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:
articolo 2, comma 243;
articolo 2, comma 311;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.
5. 47. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica:
sopprimere la voce:
articolo 2, comma 243;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 311;
alla rubrica: 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la voce: articolo 1, comma 546
2008: + 102;
2009: + 92;
2010: + 92.
5. 311. Marinello, Cicu.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere le voci:
articolo 2, comma 243;
articolo 2, comma 311;
5. 48. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 49. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per un importo pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 50. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 234.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 11 milioni per l'anno 2009 e 7 milioni per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, e 11 milioni per l'anno 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 52. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 234.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 20
2009: + 22
2010: + 7.
5. 51. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 234.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 22 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 53. Occhiuto, Tassone, Naro, Mannino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 243.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 54. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 243.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 326. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 248.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni per l'anno 2009 e 15 milioni per l'anno 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 55. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 248.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 15 milioni di euro per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 56. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 248.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 327. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 20 milioni di euro, di 16 milioni di euro e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per un importo pari a 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 61. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 56 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 57. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 60. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 58. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: pari a 1010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: pari a 954,5 milioni di euro per l'anno 2008, 786,3 milioni di euro per l'anno 2009, 588,5 milioni di europer l'anno 2010 e le parole: 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milionidi euro per l'anno 2009, 213,1 milionidi euro per l'anno 2010 con le seguenti: pari a 712,1 milioni di euro per l'anno 2008, 898,3 milioni di euro per l'anno 2009, 700,5 milioni di euro per l'anno 2010;
al comma 9, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) al comma 180 le parole: «di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 262 milioni per l'anno 2008, di euro 412 milioni per l'anno 2009, di euro 862 milioni per l'anno 2010».
5. 62. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.
5. 64. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 260.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 65. Vannucci.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 260.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 66. Ciccanti, Poli, Bosi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 260.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 328. Favia.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 261.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 67. Bordo.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 68. Baretta, Rubinato.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 329. Guido Dussin.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 70. Ciccanti, Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 299.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente
:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 72. Calvisi, Pes, Zunino, Andrea Orlando.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 299.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 73. Ciccanti, Romano, Occhiutto, Cera, Zinzi, Pezzotta.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 300.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 74. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 300.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 330. Favia.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 306.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 e a 130 milioni di euro per l'anno 2009.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 75. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 306.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 130 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 76. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 306.
5. 77. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 311.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 78. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 311.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 79. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 311.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 331. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 328.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 80. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 328.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 332. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 329.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 81. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 331.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 82. Bordo.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 331.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 333. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente
:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 83. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 86. Ciccanti, Libè.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 84. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.
5. 85. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.
5. 87. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 89. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridottiin maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 88. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 90. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.
5. 91. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 347.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 334. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 384.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 92. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 384.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 2 milioni di euro perl'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 335. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 397.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 93. Ghizzoni, Levi, De Biasi, Lolli, Mazzarella, Picierno, Antonino Russo, Rossa, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Nicolais, Pes, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 397.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 343. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 397.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 336. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 402.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 94. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 402.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 337. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 403.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 95. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 403.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 344. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 403.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 338. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 404.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 96. De Biasi, Ghizzoni, De Torre, Levi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 404.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 15 milioni di euro perl'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 339. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 408.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 97. De Torre, Ghizzoni, De Pasquale, Picierno, Siragusa, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Bachelet, Coscia, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 408.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.
5. 98. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 408.
5. 99. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 426.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 5 milioni di euro per l'anno 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 100. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 426.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 371. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 426.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 370. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 102. Sereni, Bocci, Albonetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 103. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Lolli, Levi, De Biasi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Pes, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 372. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 101. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro.
5. 104. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.
5. 105. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 436.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 106. Nicolais, Mazzarella, D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 436.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 107. Cesario, Duilio.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 436.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 108. Ciccanti, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 436.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 373. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 443.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 109. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 443.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 374. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 110. Villecco Calipari, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Sbrollini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 111. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Bosi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 375. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro con le seguenti: 1.007,5 milioni di euro per l'anno 2008, 839,3 milioni di euro per l'anno 2009, 641,5 milioni di euro.
5. 376. Frassinetti, Beccalossi, Saltamartini, Faenzi, De Camillis, Bernini Bovicelli.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni per tale anno.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 112. Lenzi, Sereni, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Calvisi, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 113. De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 115. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro.
5. 114. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.
5. 116. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 117. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 118. Sbrollini, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro.
5. 119. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.
5. 121. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 123. Rubinato, Lulli.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 124. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della soli-darietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 126. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 125. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.
5. 127. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 483.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 378. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 487.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 379. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quinquies. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.
5. 128. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Calvisi, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 130. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.
5. 129. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.
5. 131. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 55;
2009: + 55;
2010: + 55.
5. 132. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 135. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
5. 133. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55.000.000 di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 134. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55 milioni di euro adecorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 380. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 136. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
5. 137. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.
5. 138. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 1;
2009: + 1;
2010: + 1.
5. 142. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 139. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 140. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.
5. 141. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 564.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 143. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 564.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 35 milioni di euro per l'anno 2009 e a 40 milioni di euro per l'anno 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 382. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 564.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e a 35 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 381. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 566.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 144. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 566.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 384. Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 566.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C del-la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un im-porto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 383. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 567.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 145. Rossa, Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Concia, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 147. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 148. Argentin, Binetti, Livia Turco, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Sbrollini, Murer, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 1 milione di euro per l'anno 2009 e a 1 milione di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 150. Ciocchetti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 146. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per un importo pari a 1 milione di euro.
5. 385. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro.
5. 149. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.
5. 151. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 585.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 153. Causi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 585.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10,5 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10,5 milioni di euro a per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 386. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 586.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 6 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 154. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 3, comma 3.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 155. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 3, comma 3.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 156. Duilio.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 3, comma 160.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C del-la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un im-porto pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 387. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 10, comma 1.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 158. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 10, comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro.
5. 388. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 8-ter.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 157. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 160. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Torre, Coscia, Levi, De Biasi, Lolli, Antonino Russo, Siragusa, De Pasquale, Ginefra, Pes, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 162. Ciccanti, Ciocchetti, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridottiin maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 159. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 389. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 161. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.
5. 163. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 22-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 800 mila euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 164. Tassone, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 49-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 165. Narducci, Bucchino, Corsini, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la voce:
articolo 1, comma 546:
2008: + 1.363,5;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, sopprimere il com-ma 6.
5. 166. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la voce: articolo 1, comma 827.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 167. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la voce: articolo 1, comma 827.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro.
5. 390. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 sopprimere la voce: articolo 49.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater.
5. 168. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 sopprimere la voce: articolo 49.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, a 36 milioni di euro per l'anno 2009 e a 36 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 169. Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono ridotti rispettivamente di 13,7 milioni di euro, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro, 25 milioni di euro e di 11,8 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, sopprimere la lettera a).
5. 170. Ghizzoni, Levi, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Lolli, Antonino Russo, Ginefra, Sarubbi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14,9 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
sopprimere il comma 11.
5. 217. Damiano, Calvisi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).
5. 206. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 3).
5. 205. Levi, Ghizzoni, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Ginefra, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Rolli, Antonino Russo, Sarubbi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 171. Narducci, Bucchino, Corsini, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 211. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 172. Narducci, Bucchino, Corsini, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 3).
5. 173. Narducci, Bucchino, Corsini, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli 2008 e 2009;

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 174. D'Antoni, Capodicasa, Cesare Marini, Oliverio, Causi.

Al comma 2, sostituire le parole: e 11, con le seguenti: 11 e 11-bis.

Conseguentemente:
al comma 9, lettera
b), sopprimere il punto 14);
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 175. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 176. Vannucci.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 177. Evangelisti.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per quelle predeterminate per legge.
5. 180. Duilio.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per quelle direttamente regolate con legge.
5. 181. Evangelisti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica in ogni caso il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 182. Evangelisti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
5-bis. L'articolo 2, comma 489, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «489. A decorrere dall'anno 2009, sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488».
5-ter. L'articolo 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
5-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare del 2,05 per cento, per un importo pari a 298 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 305. Boccia, Baretta, Bratti, Fluvi, Franceschini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i procedimenti deliberati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvati dai ministeri competenti, i quali sono definiti di rilevante interesse nazionale con atto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'onere derivante dal comma 5, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, iscritto nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
5. 304. Lupi, Palmieri, Colucci, Vignale.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiuntoin fine il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
5. 184. Franceschini, Bratti, Boccia, Baretta, Fluvi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:
al comma 7:
lettera
a), sostituire le parole: dei commi 6 e 8 con le seguenti: del comma 8;
sopprimere la lettera c);
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. L'articolo 1, comma 33, lettera i), capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa».
5. 185. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:
al comma 7, dopo la lettera
e), aggiungere la seguente:
e-bis)
quanto a 1.252,5 milioni di euro per l'anno 2008, 938 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 188. Oliverio.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 752,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e a 1.158,8 milioni di euro per l'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.
5. 187. Romano, Occhiuto, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «5»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera b), la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «98»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «98»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «10»;
e) all'articolo 7, comma 1, lettera b), la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «95».
6-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: »è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007« sono aggiunte le seguenti: »per i soggetti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 6 e al comma l dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'ammontare complessivo di cui al periodo precedente è recuperato in due quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007.
6-ter. I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni vengono rideterminati in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 6 e 6-bis.
6-quater. Per le imprese di produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene sull'aliquota Ires al fine di determinare, per il periodo d'imposta 2008 e 2009, un maggior gettito non inferiore a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni considerati.
6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater pari a 1.400 milioni di euro sono riversate al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
5. 189. D'Antoni, Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. All'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998 alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».
6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilitàdelle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 per un importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
5. 190. Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Laratta, Villecco Calipari, Lo Moro, Laganà Fortugno.

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole da: 985,8 milioni fino a: 6,78 per cento con le seguenti: 16,7 milioni di euro per l'anno 2008, a 66,8 milioni per l'anno 2009 e a 1.052,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare.

Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera a).
5. 300. Ciocchetti.

Al comma 7, lettera d) sostituire le parole da: 985,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 186. Occhiuto, Romano, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro, Pezzotta.

Al comma 7, lettera d), sopprimere le parole: del 6,78 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione degli stanziamenti previsti in relazione alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo - Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali - Missione «L'Italia in Europa e nel mondo».
5. 191. Maran, Corsini.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 66.800.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 192. Evangelisti.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesacome determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.
5. 193. Evangelisti.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
*5. 194. Barbareschi.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
* 5. 195. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 196. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 303. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
5. 197. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 198. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.
5. 199. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 200. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. - Sono ridotti di un importo pari a 500.000 euro per l'anno 2008 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 301. Ciocchetti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È ridotto di un importo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 202. Ciccanti, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È ridotto di un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 25 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 203. Ciccanti, Volontè, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro.
5. 201. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).
5. 204. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 9).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Sono ridotti di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 gli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 302. Ciocchetti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È ridotto di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 207. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 209. D'Antoni, Capodicasa, Cesare Marini, Oliverio, Causi.

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È ridotto di un importo pari a 24 milioni di euro l'accantonamento per l'anno 2008 relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 212. Cera, Ciccanti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro
5. 213. Evangelisti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 214. Evangelisti.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
5. 215. Boccia, Vico.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i fondi già erogati e accreditati sul conto corrente dell'OSL (organo straordinario di liquidazione) da parte del Ministero dell'interno agli enti che abbiano deliberato il dissesto nell'anno 2006 e che abbiano adottato e applicato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
5. 216. Franzoso.

Sopprimere il comma 12.
5. 218. Evangelisti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
12-bis. L'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati e per disporre il fermo dei beni mobili registrati appartenenti agli stessi e il pignoramento nelle diverse forme previste dalla legge.
5. 219. Causi.

Al titolo, sostituire le parole: per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie con le seguenti: in materia fiscale.
*Tit. 1. Baretta, Fluvi.

Al titolo, sostituire le parole: per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie con le seguenti: in materia fiscale.
*Tit. 11. Galletti, Ciccanti.

Al titolo, sostituire le parole: per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie con le seguenti: in materia di potere di acquisto dei contribuenti.
Tit. 12. Galletti, Ciccanti.

Al titolo, sostituire le parole: per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie con le seguenti: in materia di esenzione ICI per la prima casa, incremento della produttività del lavoro e rinegoziazione dei mutui.
Tit. 10. Galletti, Ciccanti.

A.C. 1185-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge (A.C. 1185).
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93.

All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: regolamento sono inserite le seguenti: o delibera comunale;
al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce ed accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato si sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalerne al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme dì cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni, di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi».

All'articolo 3:
al comma 1 è aggiunto in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni;
al comma 3, la parola: maggiorato è sostituita dalle seguenti: maggiorabile fino ad un massimo ed è aggiunta, in fine, la parola: annuo;

il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, ancheipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.»;
dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

L'articolo 4 è abrogato.

All'articolo 5:
Al comma 2: a) le parole: 010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) le parole: pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fondo di cui al comma 2, confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, e 2009 e 12 milioni di euro per l'anno 2010.

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioniformulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

Al comma 4, le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010;

Al comma 7:
a) sostituire l'alinea con la seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dai commi 4 e 11-ter del presente articolo pari a 2.464 milioni di euro per l'anno 2008, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
b) sostituire lettera a) con la seguente: a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8;
c) sostituire la lettera d) con la seguente: d) quanto a 995,8 milioni di euro dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
e) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 234.500 milioni di euro per l'anno 2008, a 44.500 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b):
1) il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) al comma 57, le parole da che per l'anno 2008 fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro;
2) dopo il numero 4), è inserito il seguente: 4-bis. Il comma 255 è sostituito dal seguente: 255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
3) dopo il numero 5), è inserito il seguente: 5-bis. Al comma 278 le parole la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
4) il numero 12), è sostituito dal seguente: 12) il comma 519 è sostituito dal seguente: 519. Per consentire all'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni per l'anno 2008 e di 50 milioni per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni annui a decorrere dall'anno 2010;
5) il numero 14) è sostituito dal seguente:
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis, è sostituito dal seguente:
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Sostituire il comma 11 con il seguente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 983, le parole: a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 1267, le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008.

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Gli importi di cui all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre2004, n. 311, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al comma 361, così come rideterminate in attuazione del presente comma.;
11-ter. L'elenco n. 1, allegato al presente decreto è così sostituito:

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Dis. 1. 1. Governo.