XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 2 luglio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 luglio 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Molgora, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Molgora, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1o luglio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
TOMMASO FOTI: «Disposizioni per l'incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e per la promozione degli sport paralimpici» (1418);
ANGELA NAPOLI: «Modifica all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale» (1419);
BARBI: «Disposizioni concernenti i limiti alla raccolta di risorse pubblicitarie nel settore televisivo e attribuzione di compiti di analisi dei mercati della comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (1420);
PAGLIA: «Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto alle vedove dei grandi invalidi di guerra, in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio» (1421);
CAZZOLA e DELLA VEDOVA: «Modifica all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente la facoltà del datore di lavoro di corrispondere al prestatore di lavoro un'indennità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro» (1422);
GUZZANTI: «Modifiche e integrazioni alla legislazione in materia di assistenza psichiatrica» (1423).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1o luglio 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dai ministri per le pari opportunità e della giustizia:
«Misure contro la violenza sessuale» (1424).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1055, d'iniziativa del deputato SANTELLI, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al titolo II del libro I del codice penale in materia di pene».

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUSSANA: «Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente» (664) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cota, Laura Molteni, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gibelli, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maccanti, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Salvini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli e Volpi.

La proposta di legge LIVIA TURCO ed altri: «Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria» (977) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amici, Ginefra, Naccarato e Tullo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
FRANZOSO ed altri: «Modifica dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia» (508);
FRANZOSO ed altri: «Modifica dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (509);
BERTOLINI: «Istituzione del "Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya"» (549) Parere delle Commissioni III, IV, V e VII;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE CORATO ed altri: «Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana» (577) Parere della XII Commissione.
II Commissione (Giustizia):
DE CORATO ed altri: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (571) Parere delle Commissioni I e VII.
V Commissione (Bilancio):
BERTOLINI: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento di progetti di studio e di ricerca sulle cellule staminali adulte» (545) Parere delle Commissioni I, VII e XII.
VII Commissione (Cultura):
VANNUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» (865) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FRASSINETTI: «Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche» (1199) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DE TORRE ed altri: «Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia» (1262) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
BERTOLINI: «Disposizioni in materia di utilizzo di cellule staminali fetali, da cordone ombelicale e adulte» (548) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
FIORIO ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (1138) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):
DE CORATO ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive» (575) Parere della V Commissione.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2008, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2007 (doc. LXXXIV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alle Commissioni I (Affari, costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio), VI (Finanze) e VIII (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 26 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ravenna per l'esercizio 2005. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 15).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 26 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per l'esercizio 2005. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 16).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 1° luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
n. 10770/08 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
n. 11159/08 - Relazione della Commissione - Relazione annuale 2007 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle previsioni contenute nella legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante «Ordinamento della professione di guida alpina», e in alcune leggi regionali concernenti la medesima materia.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso, con lettera in data 30 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità stessa, aggiornata al 31 marzo 2008 (doc. CXLI, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 30 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2007, aggiornata al mese di giugno 2008 (doc. CXCVIII, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9, 23, 24 e 26 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento o alla revoca, ai sensi dei commi 4, 5-bis, 6 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla VI Commissione (Finanze) il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Antonio Tagliaferri, l'incarico, nell'ambito del dipartimento delle finanze, di consulenza, studio e ricerca per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
alla VII Commissione (Cultura) i seguenti incarichi:
alla dottoressa Fiorella Farinelli, l'incarico di direttore della direzione generale per gli studi e la programmazione dei sistemi informativi, nell'ambito del dipartimento per la programmazione del Ministero della pubblica istruzione;
al dottor Gaetano Blandini, l'incarico di direttore della direzione generale per il cinema, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
alla dottoressa Anna Maria Buzzi, l'incarico di consulenza a supporto degli uffici di diretta collaborazione del ministro per i beni e le attività culturali;
al dottor Paolo Carini, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Roberto Cecchi, l'incarico di direttore della direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Bruno De Santis, l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Carla Di Francesco, l'incarico di direttore della direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Maurizio Fallace, l'incarico di direttore della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali ed il diritto d'autore, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Gino Famiglietti, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Elio Garzillo, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Pietro Graziani, l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Mario Guarany, l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Mario Augusto Lolli Ghetti, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Ruggero Martines, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Salvatore Nastasi, l'incarico di direttore della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Ruggero Pentrella, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
alla dottoressa Maddalena Ragni, l'incarico di direttore della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Antonia Pasqua Recchia, l'incarico di direttore della direzione generale per gli archivi, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Luciano Scala, l'incarico di direttore della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Paolo Scarpellini, gli incarichi di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria e di consulenza, studio e ricerca a supporto del direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
all'architetto Francesco Scoppola, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
alla VIII Commissione (Ambiente) i seguenti incarichi:
al dottor Domenico Crocco, l'incarico di direttore della direzione generale per la regolazione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;
al dottor Vincenzo Ferrara, la revoca dell'incarico di consulenza, studio e ricerca in materia di cambiamenti climatici e atmosferici, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
alla IX Commissione (Trasporti) i seguenti incarichi:
all'ingegner Pasquale Cialdini, l'incarico di direttore della direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;
all'ingegner Gianpaolo Basoli, l'incarico di direttore della direzione generale per la programmazione e progetti internazionali, nell'ambito del dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi del Ministero dei trasporti;
al dottor Cosimo Caliendo, l'incarico di direttore della direzione generale dei porti, nell'ambito del dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi del Ministero dei trasporti;
all'ingegner Enzo Celli, l'incarico di direttore dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, nell'ambito del Ministero dei trasporti;
al dottor Virginio Di Giambattista, l'incarico di direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti;
all'ingegner Sergio Dondolini, l'incarico di direttore della direzione generale per la sicurezza stradale, nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti;
al dottor Enrico Finocchi, l'incarico di direttore della direzione generale per il trasporto ferroviario, nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti;
all'ingegner Roberto Garrisi, l'incarico di direttore della direzione generale territoriale del Nord-Ovest, nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti;
al dottor Alberto Migliorini, l'incarico di direttore della direzione generale per i sistemi informativi, nell'ambito del dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi del Ministero dei trasporti;
all'ingegner Bruno Placidi, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Ministero dei trasporti;
al dottor Renato Poletti, l'incarico di direttore della direzione generale territoriale del Nord-Est, nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti;
alla X Commissione (Attività produttive) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del commercio internazionale:
al dottor Gianfranco Caprioli, l'incarico di direttore della direzione generale per la promozione degli scambi;
al dottor Tullio Di Pietro, l'incarico di direttore della direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane;
al dottor Pasquale Angelo Di Stasi, l'incarico di direttore della direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
al dottor Giorgio Giovagnoli, l'incarico di presidente del servizio di controllo interno nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro del commercio internazionale;
al dottor Amedeo Teti, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica commerciale;
alla XI Commissione (Lavoro) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
al professor Giovanni Geroldi, l'incarico di direttore della direzione generale per le politiche previdenziali;
al dottor Ugo Menziani, l'incarico di direttore della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
alla XIII Commissione (Agricoltura) il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
al dottor Riccardo Deserti, l'incarico di direttore della direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, nell'ambito del dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 27 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Cristoforo Canavese a presidente dell'Autorità portuale di Savona (8).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla citata legge n. 180 del 1992, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (15).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 luglio 2008.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal citato articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (16).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 luglio 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 585 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2008, N. 85, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1250)

A.C. 1250 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.12, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti trasmessi.

A.C. 1250 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali».

2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario gioventù di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali».
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunquepresente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11aprile 2006, n. 198, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto.

15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato.
22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2001, n. 317, e successive modificazioni, a tale articolo sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1250 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 4, terzo periodo, le parole: «programma comunitario gioventù» sono sostituite dalle seguenti: «programma comunitario "Gioventù in azione"»;
al comma 14, lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali» il segno di interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «;»;
al comma 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico"»;
dopo il comma 21, è inserito il seguente:
«21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"»;
dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

A.C. 1250 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, sostituire il numero 8) con il seguente:
«8) Ministero della salute;».

Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al numero 9), dopo la parola:
«Ministero» aggiungere le seguenti: «dell'ambiente,»;
al numero 10), sopprimere le parole:
«, della salute»;
al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:
, della salute;
sopprimere il comma 6.
1. 12. Misiti, Costantini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e al Ministero delle infrastrutture.
1. 13. Misiti, Costantini.

Al comma 5, dopo le parole: Le funzioni aggiungere le seguenti: del Ministero della pubblica istruzione e.
1. 14. Misiti, Costantini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal presente decreto, sono corredati, ove necessario, da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
1. 1. Costantini, Misiti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. 100.(nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Al comma 14, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: nonché con le seguenti: unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì.
1. 101. Governo.
(Approvato)

Al comma 14, lettera c), dopo le parole: 14 maggio 2007, n. 103, aggiungere le seguenti: esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. 102. Governo.
(Approvato)

Al comma 14, lettera e), sostituire le parole da: dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 fino alla fine della lettera con le seguenti: dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
1. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 16, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 10. Amici, Lo Moro.

Al comma 17, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 11. Amici, Lo Moro.

Sopprimere il comma 21.
1. 18. Costantini, Misiti.

Al comma 21-bis, sopprimere le parole da:, organizzato ai sensi fino a: legge 13 aprile 1988, n. 117.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: controllo di legittimità su atti aggiungere le seguenti: previsti dalla presente legge.
1. 20. Costantini, Misiti.

Al comma 21-bis, sopprimere le parole da:, organizzato ai sensi fino a: legge 13 aprile 1988, n. 117.
1. 3. Costantini, Misiti.

Al comma 21-bis, dopo le parole: controllo di legittimità su atti aggiungere le seguenti: previsti dalla presente legge.
1. 19. Costantini, Misiti.

Al comma 22, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: mediante decreti dei rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato.
1. 201. La Commissione.

Al comma 22, alinea, sostituire le parole: a tale articolo con le seguenti: mediante decreti dei rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13.
1. 201.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1250 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a riconsiderare l'assetto attuale dei ministeri, al fine di ripristinare, nelle forme più opportune, un dicastero della salute.
9/1250/1.Livia Turco, Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
come segnalato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione il 18 giugno 2008, si evidenzia, nelle materie interessate dal provvedimento, l'esigenza di intervenire con provvedimenti organici e sistematici che consentano di superare la situazione di stratificazione normativa e di incertezza sulla vigenza delle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, chiarendo, altresì, le competenze di ciascuna struttura e procedendo, ove necessario, ad un'indicazione puntuale e corretta delle norme su cui si fondano le rispettive attribuzioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, in conformità con quanto indicato in premessa.
9/1250/2. Zaccaria, Duilio.

La Camera,
premesso che:
come segnalato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione il 18 giugno 2008, in relazione alla previsione di cui al comma 14 dell'articolo 1, che reca un elenco di funzioni attribuite «in ognicaso» alla Presidenza del Consiglio - con formula, dunque, che evidenzia il carattere non tassativo dell'elencazione - appare opportuno precisare quale sia l'ambito di competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo a quelle funzioni che non sono nuovamente richiamate, ma che alla Presidenza erano già attribuite dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
la suddetta precisazione appare particolarmente opportuna, dal momento che sulla base del combinato disposto dei commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proprio il suddetto articolo 1, comma 19, potrebbe ritenersi compreso, ad eccezione della lettera a), tra le disposizioni che, «a partire dal Governo successivo a quello in carica», sono abrogate in quanto «non compatibili con la riduzione dei Ministeri», avendo riguardo in particolare:
a) alle «funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale» (articolo 1, comma 19, lettera b), del decreto-legge n. 181);
b) alle funzioni di iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (articolo 1, comma 19, lettera c) del decreto-legge n. 181);
altra precisazione di segno interpretativo si rende consigliabile con riguardo all'articolo 1, comma 15, secondo periodo - ove si sopprime, ovunque ricorrano, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole «per la funzione pubblica» - al fine di precisare quale sia il Ministro cui la disposizione così modificata fa riferimento, sia al primo periodo (che attribuisce la presidenza del Comitato interministeriale di indirizzo al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato), quanto soprattutto al secondo periodo (che affida l'individuazione dei componenti del Comitato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro),

impegna il Governo

a rendere i chiarimenti interpretativi indicati in premessa.
9/1250/3. Duilio, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
le scelte relative alla organizzazione ed alle attribuzioni dei ministeri rappresentano un problema di particolare rilevanza per assicurare un'efficiente azione di Governo;
proprio per realizzare una migliore funzionalità dell'esecutivo è auspicabile non procedere a continui mutamenti delle attribuzioni delle competenze dei ministeri;
la scomposizione e ricomposizione mina il principio di continuità su cui si basa l'attività della pubblica amministrazione;
permangono alcune perplessità e timori sulla riorganizzazione di alcuni ministeri rispetto ad una dequalificazione della loro attività;
in particolare, l'accorpamento delle strutture del Ministero della salute con quelle del dicastero del lavoro che ha una sua precisa specificità, potrebbe rivelarsi non agevole ed efficace, anche tenuto conto dell'accresciuta autonomia regionale in ambito sanitario che renderebbe quindi ancor più importante e responsabile l'azione di governo nazionale, per la tutela della salute dei cittadini, che è un diritto costituzionalmente garantito;
lo stesso dicasi per quanto riguarda la decisione di accorpare le strutture delMinistero delle comunicazioni con quelle dello sviluppo economico cui sono trasferite anche quelle del commercio internazionale,

impegna il Governo:

a prevedere un attento monitoraggio dei livelli delle prestazioni e delle eventuali criticità che potrebbero emergere in tema di tutela della salute dei cittadini e dedicare una particolare attenzione anche al coordinamento delle politiche sanitarie nazionali con quelle regionali;
a vigilare che dalla riorganizzazione delle attribuzioni delle competenze fra i vari ministeri, utile sul piano della riduzione della spesa pubblica, non derivino conseguenze negative sul piano della qualità dei servizi offerti ai cittadini.
9/1250/4. Tassone.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inviare alle Commissioni competenti delle Camere gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal presente decreto, corredati di apposita relazione tecnica, allo scopo di consentire la puntuale verifica, in sede parlamentare, della concreta praticabilità del riordino, anche sotto il profilo dei riflessi finanziari.
9/1250/5.Costantini.

La Camera,
premesso che:
la tutela della salute dei cittadini è non solo un principio da salvaguardare, ma anche uno degli obiettivi primari che qualsiasi Governo della Repubblica deve continuare a perseguire, adeguando strumenti e strutture esistenti;
la decisione di razionalizzare l'organizzazione dei Ministeri presa nell'ultima Legge finanziaria riducendone il numero è stata una decisione coerente, che va sostenuta e non può essere contraddetta;
la riduzione dei Ministeri va nella direzione dello snellimento della macchina burocratica, nell'ottica di un miglioramento della capacità di risposta delle istituzioni alle legittime aspettative dei cittadini;
tale riduzione è necessariamente legata ad una razionalizzazione dei compiti e delle responsabilità, che non può prescindere da una responsabile presa di coscienza dei compiti che spettano ad ogni singolo comparto;
la sanità resta in Italia uno dei comparti più complessi e delicati per diversi aspetti, in particolare per il fatto che il funzionamento delle sue diverse aree e molteplici settori ha una ricaduta immediata sulla vita quotidiana dei cittadini;
l'organizzazione della sanità italiana è particolarmente complessa ed articolata, il suo indotto enorme, le sue correlazioni molteplici, il suo impianto generale è fondato su una correlazione costante tra la dimensione pubblica e quella privata, la sindacalizzazione del comparto sanitario è elevata e diversificata, la professionalizzazione elevata e anche questa estremamente diversificata, l'indotto del comparto nel suo insieme appare evidentemente enorme;
la salute, la sua tutela è un bene primario per ogni singolo cittadino, è il bene supremo, tutelarla è un dovere assoluto per le istituzioni;
appare necessario focalizzare rispetto alla sanità responsabilità e poteri di intervento e decisione precisi e facilmente individuabili;

impegna il Governo

a riconsiderare l'assetto attuale dei Ministeri, al fine di ripristinare, nelle forme opportune, un dicastero della salute.
9/1250/6.Misiti, Evangelisti.

La Camera,
considerato che l'articolo 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione relativo alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini;

impegna il Governo

a non proporre altre deroghe al numero totale di componenti del Governo in attuazione dell'articolo 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9/1250/7.Evangelisti, Misiti, Costantini.

La Camera,

impegna il Governo

affinché, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro da lui delegato presenti al Parlamento una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del decreto stesso.
9/1250/8.Di Giuseppe, Misiti, Evangelisti.

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2008

MOZIONI EVANGELISTI ED ALTRI N. 1-00001 E BIANCOFIORE ED ALTRI N. 1-00017 SULLE INIZIATIVE PER LA LIBERAZIONE DI INGRID BETANCOURT E DEGLI ALTRI OSTAGGI SEQUESTRATI DALLE FARC

Mozioni

La Camera,
premesso che:
Ingrid Betancourt, militante per la difesa dei diritti umani, impegnata dal 1990 nella lotta alla corruzione e al narcotraffico e candidata nel 2002 alle elezioni presidenziali, fu rapita il 23 febbraio 2002 dalle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e da allora se ne sono perse le tracce;
il 17 maggio 2007 e il 30 novembre 2007 si è appreso, per mezzo di un ostaggio fuggito alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e per mezzo di un video rilasciato dalla stessa formazione armata, che Ingrid Betancourt è viva e gode ancora di discreta salute;
nonostante in questi anni il Governo colombiano abbia progressivamente, quanto timidamente, aperto alle proposte delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia per lo scambio dei prigionieri, inserendo nelle trattative anche Paesi terzi, la situazione continua a rimanere nel più assoluto immobilismo e spesso ciò avviene per la presenza, in alcuni ambienti governativi, di steccati ideologici ed atteggiamenti talvolta ambigui che finiscono sempre col far naufragare ogni tentativo di negoziazione;
il Ministro degli esteri francese Bernard Kouchner, dopo una serie di tentativi falliti, ha deciso di riavviare i negoziati con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia per la liberazione della Betancourt e degli altri ostaggi,

impegna il Governo:

a sostenere ogni sforzo ed ogni azione diplomatica della Francia e della comunità internazionale a favore di Ingrid Betancourt e degli altri ostaggi delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia in linea con i principi e i valori di libertà e democrazia che appartengono al dna costituzionale, politico e culturale dell'Italia;
a fare propria la causa della lotta alla corruzione e al narcotraffico anche di fronte allo stesso Governo colombiano perché si ponga fine a questa barbarie e ad anni di lotte fratricide, che ancora insanguinano la terra colombiana.
(1-00001)
«Evangelisti, Donadi, Barbato, Borghesi, Costantini, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Favia, Formisano Aniello, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Touadi, Zazzera, Argentin, Bocci, Tullo,Tassone, Beltrandi, Bordo, Boffa, Boccuzzi, Binetti, Benamati, Castagnetti, Marco Carra, Burtone, Braga, Bossa, De Micheli, Dal Moro, Coscia, Corsini, Codurelli, Colombo, Ciriello, Cenni, Gianni Farina, Fassino, Farinone, Fadda, Esposito, D'Antona, Di Biagio, D'Incecco, Laratta, Lanzillotta, Giovanelli, Garavini, Fontanelli, Fogliardi, Fiano, Mazzarella, Mastromauro, Cesare Marini, Mariani, Lusetti, Lovelli, Lenzi, Laganà Fortugno, Peluffo, Andrea Orlando, Nicolais, Nastri, Mogherini Rebesani, Misiani, Miotto, Scalera, Sarubbi, Samperi, Rubinato, Realacci, Rampi, Pompili, Pistelli, Picierno, Piccolo, Viola, Vico, Verini, Arturo Mario Luigi Parisi, Servodio, Sereni, Schirru, Pezzotta, Brugger, Ricardo Antonio Merlo, Sardelli, Capitanio Santolini, Galletti, Delfino, Zinzi, Libè, Barbareschi, Barbaro, Bocciardo, Catone, Ciccioli, Concia, De Corato, Di Virgilio, D'Ippolito Vitale, Golfo, Moffa, Pelino, Pianetta, Rosso, Paolo Russo, Sbai, Scapagnini, Speciale, Stradella, Versace, Zacchera, Di Pietro, Bobba, Brandolini, Capano, De Biasi, Fluvi, Franceschini, Gasbarra, Ghizzoni, Gozi, Letta, Madia, Maran, Margiotta, Migliavacca, Motta, Naccarato, Narducci, Oliverio, Pedoto, Pes, Pizzetti, Rosato, Rossa, Sbrollini, Siragusa, Strizzolo, Vannucci, Veltroni, Zampa, Angeli, Bernini Bovicelli, Bianconi, Bocchino, Consolo, Tommaso Foti, Gava, Ghiglia, Laffranco, Lisi, Mancuso, Minasso, Patarino, Perina, Polidori, Porcu, Raisi, Adornato, Compagnon, Cera, Cesa, Poli, Volontè, Calabria, Gibiino, Damiano».

La Camera,
premesso che:
Ingrid Betancourt, militante per la difesa dei diritti umani, impegnata dal 1990 nella lotta alla corruzione e al narcotraffico e candidata nel 2002 alle elezioni presidenziali, fu rapita il 23 febbraio 2002 dalle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e da allora se ne sono perse le tracce;
il 17 maggio 2007 e il 30 novembre 2007 si è appreso, per mezzo di un ostaggio fuggito alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e per mezzo di un video rilasciato dalla stessa formazione armata, che Ingrid Betancourt è viva e gode ancora di discreta salute;
nonostante in questi anni il Governo colombiano abbia progressivamente, quanto timidamente, aperto alle proposte delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia per lo scambio dei prigionieri, inserendo nelle trattative anche Paesi terzi, la situazione continua a rimanere nel più assoluto immobilismo e spesso ciò avviene per la presenza, in alcuni ambienti governativi, di steccati ideologici ed atteggiamenti talvolta ambigui che finiscono sempre col far naufragare ogni tentativo di negoziazione;
il Ministro degli esteri francese Bernard Kouchner, dopo una serie di tentativi falliti, ha deciso di riavviare i negoziati con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia per la liberazione della Betancourt e degli altri ostaggi,

impegna il Governo:

a sostenere ogni sforzo ed ogni azione diplomatica della Francia e della comunità internazionale a favore di Ingrid Betancourt e degli altri ostaggi delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia inlinea con i principi e i valori di libertà e democrazia che appartengono al dna costituzionale, politico e culturale dell'Italia;
a fare propria la causa della lotta alla corruzione e al narcotraffico perché si ponga fine a questa barbarie e ad anni di lotte fratricide, che ancora insanguinano la terra colombiana.
(1-00001)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Evangelisti, Donadi, Barbato, Borghesi, Costantini, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Favia, Formisano Aniello, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Touadi, Zazzera, Argentin, Bocci, Tullo, Tassone, Beltrandi, Bordo, Boffa, Boccuzzi, Binetti, Benamati, Castagnetti, Marco Carra, Burtone, Braga, Bossa, De Micheli, Dal Moro, Coscia, Corsini, Codurelli, Colombo, Ciriello, Cenni, Gianni Farina, Fassino, Farinone, Fadda, Esposito, D'Antona, Di Biagio, D'Incecco, Laratta, Lanzillotta, Giovanelli, Garavini, Fontanelli, Fogliardi, Fiano, Mazzarella, Mastromauro, Cesare Marini, Mariani, Lusetti, Lovelli, Lenzi, Laganà Fortugno, Peluffo, Andrea Orlando, Nicolais, Nastri, Mogherini Rebesani, Misiani, Miotto, Scalera, Sarubbi, Samperi, Rubinato, Realacci, Rampi, Pompili, Pistelli, Picierno, Piccolo, Viola, Vico, Verini, Arturo Mario Luigi Parisi, Servodio, Sereni, Schirru, Pezzotta, Brugger, Ricardo Antonio Merlo, Sardelli, Capitanio Santolini, Galletti, Delfino, Zinzi, Libè, Barbareschi, Barbaro, Bocciardo, Catone, Ciccioli, Concia, De Corato, Di Virgilio, D'Ippolito Vitale, Golfo, Moffa, Pelino, Pianetta, Rosso, Paolo Russo, Sbai, Scapagnini, Speciale, Stradella, Versace, Zacchera, Di Pietro, Bobba, Brandolini, Capano, De Biasi, Fluvi, Franceschini, Gasbarra, Ghizzoni, Gozi, Letta, Madia, Maran, Margiotta, Migliavacca, Motta, Naccarato, Narducci, Oliverio, Pedoto, Pes, Pizzetti, Rosato, Rossa, Sbrollini, Siragusa, Strizzolo, Vannucci, Veltroni, Zampa, Angeli, Bernini Bovicelli, Bianconi, Bocchino, Consolo, Tommaso Foti, Gava, Ghiglia, Laffranco, Lisi, Mancuso, Minasso, Patarino, Perina, Polidori, Porcu, Raisi, Adornato, Compagnon, Cera, Cesa, Poli, Volontè, Calabria, Gibiino, Damiano, Zucchi».

La Camera,
premesso che:
si valuta con grande preoccupazione la perdurante situazione in cui versa Ingrid Betancourt, da sei anni prigioniera e sottoposta a gravi umiliazioni da parte del gruppo terrorista narco-comunista delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia;
si rileva la sostanziale inefficacia fino ad oggi registrata di tutte le iniziative che, ad ogni livello, i Governi e le organizzazioni sociali e civili, a nome dell'opinione pubblica e della comunità internazionale, hanno messo in atto al fine di ottenere la liberazione di Ingrid Betancourt;
si considera l'esigenza di rafforzare l'isolamento politico delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia;
si auspica che Ingrid Betancourt possa essere insignita del premio Nobel per la pace come monito e solenne espressionedello sdegno e della volontà dell'opinione pubblica mondiale, e che Ingrid Betancourt sia subito riconsegnata ai suoi familiari ed alla libertà,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni tipo di collaborazione politico-economica che di concerto con il Governo colombiano contribuisca all'isolamento morale e politico delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e della loro azione criminale.
(1-00017)
«Biancofiore, Dozzo, Cicchitto, Antonione, Migliori, Malgieri, Nirenstein, Baldelli, Repetti, Carlucci».

La Camera,
premesso che:
si valuta con grande preoccupazione la perdurante situazione in cui versa Ingrid Betancourt, da sei anni prigioniera e sottoposta a gravi umiliazioni da parte del gruppo terrorista delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia;
si rileva la sostanziale inefficacia fino ad oggi registrata di tutte le iniziative che, ad ogni livello, i Governi e le organizzazioni sociali e civili, a nome dell'opinione pubblica e della comunità internazionale, hanno messo in atto al fine di ottenere la liberazione di Ingrid Betancourt;
si considera l'esigenza di rafforzare l'isolamento politico delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia;
si auspica che Ingrid Betancourt possa essere insignita del premio Nobel per la pace come monito e solenne espressione dello sdegno e della volontà dell'opinione pubblica mondiale, e che Ingrid Betancourt sia subito riconsegnata ai suoi familiari ed alla libertà,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni tipo di collaborazione politico-economica che di concerto con il Governo colombiano contribuisca all'isolamento morale e politico delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e della loro azione criminale.
(1-00017)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Biancofiore, Dozzo, Cicchitto, Antonione, Migliori, Malgieri, Nirenstein, Baldelli, Repetti, Carlucci, Nizzi».

DISEGNO DI LEGGE: S. 692 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1366)

A.C. 1366 - Pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato emanato nel presupposto dell'esistenza dei requisiti di «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa»;
è assolutamente estranea e anzi contraddittoria con le finalità del decreto-legge la norma di cui all'articolo 2-ter, introdotta nel corso dell'esame al Senato, concernente la sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi entro il 30 giugno 2002;
in base a questa norma saranno sospesi processi aventi ad oggetto reati di grave allarme sociale quali il sequestro di persona, l'estorsione, la rapina, il furto in appartamento, il furto con strappo, lo stupro e la violenza sessuale, la bancarotta fraudolenta, lo sfruttamento della prostituzione, le frodi fiscali, l'usura, la violenza privata, la detenzione di documenti falsivalidi per l'espatrio, la corruzione, la corruzione in atti giudiziari, l'abuso d'ufficio, il peculato, la rivelazione di segreto d'ufficio, le intercettazioni illecite, i reati informatici, la ricettazione, la vendita di prodotti con marchi contraffatti, la vendita di prodotti in violazione del diritto d'autore, la detenzione di materiale pedo-pornografico, il porto e la detenzione abusiva di armi anche clandestine, l'omicidio colposo per colpa medica, l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la truffa comunitaria, i maltrattamenti in famiglia, l'incendio e l'incendio boschivo, le molestie, il traffico di rifiuti; l'accertamento della responsabilità penale per questi reati incide proprio sul sistema complessivo di sicurezza che i cittadini sentono minato nel loro vivere quotidiano e che costituiva il fondamento della decretazione d'urgenza;
le norme, quindi, non rispondono alle esigenze di giustizia o sicurezza dei cittadini per cui il decreto è stato emanato, anzi lasceranno senza giustizia migliaia e migliaia di parti offese, colpiranno gli imputati innocenti che hanno tutto l'interesse ad una rapida definizione del processo, congestioneranno i tribunali e le cancellerie, non determineranno affatto un'accelerazione dei processi per i fatti più gravi e recenti e comporteranno un alto numero di prescrizioni: scaduta la sospensione, occorrerà infatti fissare le nuove date dei processi, adempiendo regolarmente alle notifiche, e questo comporteràtempo che influirà sui termini delle prescrizioni,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1366.
n. 1. Soro, Sereni, Bressa, Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, con l'introduzione degli emendamenti approvati al Senato, in particolare di quello relativo alla sospensione automatica dei processi di cui all'articolo 2-ter, si rivela disomogeneo quanto ai suoi contenuti, con conseguente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008);
l'eterogeneità di tali emendamenti determina, altresì, una contraddittorietà interna del decreto-legge, come sinora emendato, laddove si prevede l'inasprimento delle sanzioni per alcuni reati considerati causa di particolare allarme sociale e, contemporaneamente, la sospensione dei procedimenti penali relativi a gran parte degli stessi reati, se commessi anteriormente al 30 giugno 2002; da tale contraddittorietà deriva un vizio di ragionevolezza della intera normativa e di sue specifiche parti, con lesione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione;
in particolare, la sospensione dei procedimenti penali per fatti commessi prima del 30 giugno 2002 appare sprovvista di qualsivoglia giustificazione obiettiva, svincolata da ogni riferimento concreto e ragionevole, così come la individuazione dei reati per i quali è prevista la sospensione dei processi effettuata in base al titolo e alla pena astrattamente prevista è irragionevole essendo compresi, tra i reati sospesi, numerosi delitti di sicuro allarme sociale. Contrasta, dunque, con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto situazioni eguali (tutte già verificatesi) vengono trattate in maniera ingiustificatamente diversa; la sospensione automatica dei procedimenti penali iniziati prima del 30 giugno 2002 viola il principio della ragionevole durata dei processi - e segnatamente di quelli penali - previsto dall'articolo 111 della Costituzione, espressamente modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, per assicurare il pieno rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali;
l'elevata probabilità che i processi così sospesi non possano più essere portati a compimento si traduce in una larvata ipotesi di amnistia, dando così luogo ad un aggiramento delle procedure aggravate previste dall'articolo 79 della Costituzione per l'approvazione di leggi abilitate a disporre questo tipo di misure di clemenza generale;
la sospensione automatica dei processi per alcuni tipi di reati si traduce in un indirizzo che sotto la forma della legge viene impartito dal circuito Governo-maggioranza parlamentare agli organi della magistratura requirente, che incide e viola, di fatto, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione;
per quanto attiene specificamente alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f) essa appare costituzionalmente illegittima, in quanto attribuisce rilievo ad un profilo (la permanenza illegale sul territorio nazionale) del tutto svincolato da elementi di accertata pericolosità sociale, e consiste unicamente in una condizione soggettiva dell'autore del fatto, concretando così un caso classico di «condizione personale e sociale», che viene eretta a fondamento di un trattamento differenziato, in espressa violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione;
tale circostanza aggravante, inoltre, è operativa non solo nei confronti disoggetti che si siano sottratti all'esecuzione di un apposito ordine di espulsione, ma anche nei confronti di soggetti per i quali la condizione di illegittima presenza sul territorio nazionale - originaria, o anche semplicemente sopravvenuta a causa di eventi non dipendenti dalla volontà dell'interessato - non è stata ancora accertata con l'atto amministrativo di espulsione e con il relativo procedimento amministrativo,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1366.
n. 2. Soro, Sereni, Bressa, Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;
le singole disposizioni del decreto in esame, ed in particolare, l'articolo 1 che introduce modifiche al codice penale, l'articolo 2 che introduce modifiche al codice di procedura penale, l'articolo 5 che introduce modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non presentano i caratteri di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'adozione di decreti-legge;
inoltre, le disposizioni introdotte nel decreto in questione nel corso dell'esame presso il Senato, ed in particolare l'articolo 2-ter recante «sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002», si pongono in contrasto con diverse norme costituzionali, ed in particolare difettano gravemente della ragionevolezza imposta dal principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
la norma si connota per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto, il cui titolo reca «misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» e il cui preambolo è così testualmente formulato «introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime»;
nessun collegamento è ravvisabile tra le previsioni del decreto e la sospensione dei processi disposta con l'articolo 2-ter;
la Corte costituzionale ha recentemente ribadito un orientamento di rigore nel valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza dei decreti-legge: in particolare, ancora nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha ribadito che l'insussistenza dei necessari presupposti della straordinarietà ed urgenza vizia il decreto-legge ed il vizio si estende alla relativa legge di conversione;
nella sentenza n. 128 del 2008 la Corte ha altresì stabilito che le modifiche introdotte in sede di conversione inconferenti con le finalità ed il contesto del decreto-legge acuiscono sintomaticamente la mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza;
la previsione presenta ulteriori profili di incostituzionalità e, in particolare, viola il principio di necessaria parità di trattamento fra eguali fattispecie sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto, da una parte, esclude dal suo ambito di applicazione solo i reati più gravi, disattendendo quindi la generale richiesta di sicurezza a fronte della diffusa microcriminalità, e dall'altra esclude dall'elenco dei reati più gravi quello di corruzione di pubblico ufficiale e di corruzione in atti giudiziari, che sono forse i più gravi in uno Stato di diritto, creando, pertanto, un vulnus al principio costituzionale della corretta conduzione del processo, teso ad assicurare l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge;
la previsione risulta infine in palese contrasto con l'articolo 112 della Costituzione che, sancendo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo» (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1991),

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1366.
n. 3. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto in esame, inserendo nell'articolo 61 del codice penale il nuovo numero 11-bis, volto ad istituire una nuova circostanza aggravante comune consistente nella commissione del fatto da parte di un soggetto che si trovi «illegalmente sul territorio nazionale», sia esso cittadino extracomunitario o comunitario, valuta di per sé meritevole di un trattamento punitivo differenziato non il «fatto» commesso ma lo status soggettivo dell'autore. Questo criterio personale della imputazione della responsabilità appare non rispondente al principio di uguaglianza/ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dal momento che il medesimo fatto di reato, privo di collegamento con la situazione di clandestinità, viene punito più severamente se commesso dallo straniero irregolare, anziché da un cittadino italiano o da uno straniero regolarmente soggiornante. Da tale formulazione discende perciò una irragionevole discriminazione fra persone in base alla loro origine nazionale e condizione personale. Tale circostanza, oltre a non trovare apprezzabile giustificazione, risulta vietata dagli articoli 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai trattati internazionali sui diritti civili e politici ai quali l'Italia ha aderito. Si è dunque introdotta, in violazione dell'articolo 70, ultimo comma, del codice penale, che tassativamente prevede tale fattispecie per i casi di recidiva e imputabilità, una circostanza, inerente il reo, collegata alla sola nazionalità dello stesso e costituente perciò un criterio discriminatorio in contrasto con gli articoli 3, 10 e 11 della Costituzione; con riferimento alla medesima lettera f) dell'articolo 1, non è ravvisabile alcuna presunta maggiore lesività dei fatti né alcuna connessione con le ragioni costitutive dell'offesa al bene giuridico tutelato dal reato-base, dal momento che la norma non opera una differenziazione del trattamento in base ad una selezione dei fatti o eventi commessi dal reo, né consente un apprezzamento della effettiva capacità a delinquere del soggetto, tale da giustificare un più grave regime punitivo. Per tutte queste motivazioni, l'aggravante comune prospettata dal decreto si differenzia anche dalle aggravanti ricollegabili a condizioni personali già presenti nel nostro ordinamento, come quella di cui al medesimo articolo 61, numero 6), del codice penale per l'ipotesi che il reato sia commesso durante lo stato di latitanza, vista anche l'assenza, nel caso del numero 11-bis, di un provvedimento giudiziale nei confronti del reo;
ulteriori profili di incostituzionalità della aggravante sono relativi al presupposto, indispensabile per l'applicazione di una norma incriminatrice, dell'assenza di una causa di giustificazione o scriminante. Questa tematica risulta già esaminata più volte dalla Corte costituzionale, anche con riferimento al reato di mancata ottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di allontanamento dallo Stato. Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità. La Corte costituzionale ha evidenziato l'impossibilità di far conseguire da una mera condizione soggettiva l'automatica applicazione di effetti penalmente rilevanti, a prescindere dall'apprezzamento giurisdizionale circa la concreta pericolosità sociale del soggetto, anche argomentando che la mera carenza del titolo di soggiorno è circostanza tendenzialmenteirrilevante ai fini del disvalore dell'azione, il quale va desunto dalla gravità del reato, e della capacità a delinquere secondo i criteri di cui all'articolo 133 del codice penale (si vedano, fra le altre, le sentenze della Corte costituzionale 14 giugno 2007, n. 192, 10 febbraio 2005, n. 78, e 14 dicembre 2005, n. 466);
con riferimento alla sospensione obbligatoria dei processi relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, prevista dal comma 1 dell'articolo 2-ter, introdotta con apposito emendamento in sede di conversione del decreto-legge al Senato, questa presenta diversi gravi e seri rilievi critici e viola per più profili i principi del dettato costituzionale:
1) mancanza dell'essenziale requisito costituzionale della necessità ed urgenza. Innanzitutto, la norma, come detto, è stata introdotta con apposito emendamento in sede di conversione del decreto-legge; pertanto essa non ha superato il «vaglio» del Presidente della Repubblica, che, secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione, emana i decreti aventi forza di legge. Di modo che la disposizione aggiunta non può ritenersi automaticamente presentare il requisito di cui all'articolo 77 della Costituzione. E la mancanza del requisito costituzionale in una disposizione aggiunta contamina il resto del provvedimento, per il caso nel quale il Presidente della Repubblica ritenga di non poter promulgare un testo per parti, escludendone altre prive dei requisiti di aderenza alla Costituzione. A tal proposito, si ricorda il messaggio inviato alle Camere da parte del Presidente della Repubblica Ciampi in occasione del rinvio alle stesse, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, approvata dal Senato della Repubblica il 14 marzo 2002 e dalla Camera dei deputati il 26 marzo 2002. Il Presidente Ciampi, infatti, precisava come nel corso dell'esame parlamentare erano state aggiunte nel decreto-legge numerose norme nuove che non presentavano i requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione e che avevano un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario (come, tra l'altro, nel caso della norma che sospende i processi contenuta all'interno dell'articolo 2-ter del decreto in esame). L'aver sottoposto al Presidente della Repubblica per la promulgazione una legge che converte un decreto-legge notevolmente e ampiamente diverso da quello dallo stesso a suo tempo emanato, configurava, a detta dello stesso Presidente Ciampi «uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge non conforme al principio consacrato nel ricordato articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata». Un testo aggravato da tante norme disomogenee, come nel caso del decreto-legge in esame, dà vita ad un provvedimento di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile. Pertanto, è necessario che il Governo, non soltanto segua criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge, ma, riprendendo sempre le parole del Presidente Ciampi, «vigili, successivamente, nella fase dell'esame parlamentare, allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali sopra richiamati». Manca, comunque, il requisito della necessità ed urgenza anche sotto il profilo di fatto, in quanto una norma così sconvolgente dell'assetto processuale penale ed ordinamentale è del tutto ingiustificata se non accompagnata da una riforma organica del processo penale, apparendo invece dettata da esigenze, ad avviso dei presentatori, di urgenza personale e non generale, ovviamente confliggenti con il dettato costituzionale, come peraltro dichiarato a più riprese dai più alti esponenti del Governo;

2) tra i rilievi di costituzionalità di natura procedurale, va poi rilevata l'estraneità della norma di cui all'articolo 2-ter alla materia del decreto, in cui, nella premessa, si esplicitava «la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata». La Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 171 del 2006 e più recentemente con la sentenza n. 128 del 2008, ha affermato la possibilità di sindacare il requisito della straordinaria necessità e urgenza anche con riferimento alla legge di conversione, ribadendo poi che l'emendamento ad un decreto deve essere omogeneo al titolo del decreto stesso;
3) come si legge anche nel parere predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, reso ai sensi della legge 24 marzo 1958, n. 195, la disciplina prevista presenta poi gravissimi profili di irragionevolezza (che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, costituisce parametro di valutazione per la legittimità della norma). In particolare:
lo spartiacque temporale tra processi che devono essere sospesi e processi che devono proseguire, coincidente con la commissione del reato entro il 30 giugno 2002, è svincolato da ogni parametro di riferimento rinvenibile nel sistema normativo ed è conseguentemente, casuale ed arbitrario. Ditalché non resta che pensare ad una disposizione ritagliata per specifici segmenti nei quali ricade taluno al quale si vuole che la disposizione si applichi. Perché reati commessi fino al 30 giugno 2002 e non, ad esempio, entro il 31 dicembre 1999?;
la scelta dei reati per i quali va disposta la sospensione dei processi (effettuata in base al titolo, alla pena prevista e alla fase in cui i processi di trovano nel giorno della entrata in vigore della legge di conversione) appare ugualmente non ragionevole, essendo tra tali reati compresi numerosi delitti che, secondo altre previsioni dello stesso decreto, determinano particolare allarme sociale. Cosicché, anche per tale verso, resterebbe dimostrata la volontà di procedere ad una ricognizione quasi fotografica di una situazione data nella quale si vuole far rientrare taluni (e non altri) invece che all'elaborazione di criteri rispondenti alla natura di disposizione generale ed astratta, propria di ogni norma di legge;
non è dato vedere neppure quale razionalità presieda alla attribuzione dello stesso trattamento (la sospensione) a processi il cui corso è del tutto diverso (in taluni casi ancora da iniziare, in altri prossimo a definizione magari dopo un iter di anni) e limitatamente ad una fase processuale ben circoscritta (tra la richiesta di rinvio a giudizio ed il giudizio di primo grado). Previsione tale da attagliarsi, ancora una volta ed al di fuori di qualunque ragionevolezza, ad una data situazione ben individuata che si vuole tutelare, magari sotto l'apparenza di generalità e di applicazione ad altre situazioni;
in definitiva, tutto cospira, e senza difficoltà, a costringere a pensare che intorno all'esigenza di tutela di una ben determinata situazione si sia voluto costruire un apparato fintamente generale che, se da un lato non apporta alcun beneficio ad altre situazioni processuali, da un altro scardina un sistema processuale penale già in difficoltà, in contrasto con ogni ipotesi di benché minima ragionevolezza;
4) per di più, la sospensione è all'evidenza incongrua anche rispetto al fine dichiarato di «assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 27 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato». Essa, infatti, riguarderà comunque un numero ingente di dibattimenti (secondo alcune stime più della metà di quelli in corso) e provocherà - nel medio, ma anche nel breve termine - l'effetto oppostodi una ulteriore dilatazione dei tempi della giustizia complessivamente intesa, in violazione palese di quanto disposto in materia di ragionevole durata del processo dall'articolo 111 della Costituzione;
dal mancato rispetto del principio della ragionevole durata del processo, poi, discenderanno prevedibilmente crescenti richieste risarcitorie ai sensi della cosiddetta legge Pinto. Ciò per una pluralità di ragioni e, in particolare, perché:
la sospensione è istituto che non elimina i processi ma semplicemente ne differisce la trattazione allontanandola ancora di più dalla data di commissione dei fatti, con evidente nocumento per le possibilità di accertamento e per gli interessi delle parti offese, già gravemente danneggiati dalla mancata tempestiva definizione del procedimento;
nell'immediato, gli adempimenti richiesti dalla sospensione (comunicazioni alle parti e fissazione delle nuove udienze) determineranno un significativo lavoro delle cancellerie tale da escludere un'automatica conversione del tempo risparmiato con la mancata celebrazione dei dibattimenti sospesi in tempo dedicato alla definizione degli altri procedimenti;
decorso l'anno di sospensione, i dibattimenti sospesi dovranno riprendere, in ogni caso, con il defict di conoscenza (e la necessità di nuovo studio degli atti) conseguente al tempo trascorso dal compimento degli ultimi anni e, in caso di intervenuto mutamento della persona fisica del giudice monocratico o anche di un solo componente del collegio giudicante (ipotesi niente affatto remota dato il numero significativo di trasferimenti e pensionamenti che interessa ogni anno i magistrati e i limiti di permanenza massima nelle diverse posizioni professionali previsti dal nuovo ordinamento giudiziario), con la necessità di ricominciare da capo il dibattimento (magari dopo un'attività istruttoria di anni);
la sospensione durerà, per molti dei procedimenti interessati, ben più di un anno, essendo evidente l'impossibilità che tutti i dibattimenti sospesi riprendano immediatamente allo scadere della sospensione;
5) la sospensione obbligatoria, oltre a ledere talora in modo assai grave gli interessi e le aspettative degli imputati, viola anche i diritti delle parti lese, non essendo alle stesse accordata - almeno a quanto sembra emergere dalla lettera della norma e a differenza di quanto accade per gli imputati a norma del comma 8 dell'articolo 2-ter - la possibilità di chiedere e ottenere che il procedimento non venga sospeso. Questo è in netto contrasto con quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione in tema di uguaglianza e di ragionevolezza. Tutti i cittadini, in questo caso sia che essi siano «vittime» o «indagati», hanno pari diritto di vedere la conclusione del processo in cui sono parte, qualsiasi esso sia. Il potere di accogliere la richiesta dell'imputato di non sospendere il processo, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 2-ter, attribuito al Presidente del tribunale - e non al giudice naturale che procede - è puramente discrezionale, cioè svincolato da parametri prestabiliti, ed è del tutto anomalo nel sistema ordinamentale e processuale, dove non è prevista un'attività para-amministrativa del Presidente del tribunale in materia giurisdizionale, al di fuori del controllo delle parti processuali e senza la previsione di un potere di impugnazione circa la legittimità. Anche se minori, analoghi problemi si porrebbero nel caso in cui il riferimento sia al Presidente del collegio giudicante (cui il sistema attribuisce poteri organizzativi o di disciplina dell'udienza e solo in casi eccezionali competenze lato sensu giurisdizionali). Sono incombenti censure di incostituzionalità alla luce del divieto di distogliere i processi e le decisioni dal giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, della Costituzione) ed alla violazione del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione). Inoltre, tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 della Costituzione, di agire ingiudizio per la difesa dei propri diritti. La norma relativa alla sospensione dei processi si pone in contrasto anche con l'articolo 24 della Costituzione, quanto meno con riferimento alle parti offese che chiedessero la loro tutela in sede penale;
6) per quanto riguarda, invece, la sospensione facoltativa prevista dal comma 7 dell'articolo 2-ter, questa, a differenza di quella obbligatoria, è ancorata a parametri normativi comprensibili (prossimità della prescrizione o non eseguibilità della pena eventualmente irrogata per essere la stessa coperta da indulto); ma la sua struttura la fa apparire, come si legge nel parere del Consiglio superiore della magistratura, «una sorta di amnistia occulta», applicata al di fuori della procedura prevista dall'articolo 79 della Carta costituzionale. Per essa infatti - anche a prescindere dall'incertezza circa l'operatività una tantum ovvero del carattere di istituto permanente del sistema - sembra non operare la sospensione della prescrizione, limitata dal comma 2 dell'articolo in esame alla ipotesi di sospensione obbligatoria di cui al comma 1; ed è evidente che la sospensione dei procedimenti per reati prossimi alla prescrizione determina inevitabilmente il maturare della stessa per legge, mentre quella dei procedimenti per reati coperti da indulto ne avvicina, in ogni caso, la maturazione. La maturazione di elementi estintivi del reato (per prescrizione) e/o della pena (per i reati indultati) è così lasciata alla mera discrezionalità del Presidente del tribunale in caso di richiesta dell'imputato (facilmente prevedibile), al di fuori di ogni criterio legale che non sia quello - assolutamente indeterminato - della prossimità, che si presta ad abusi o ad applicazioni differenziate e non è controllabile. La norma di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge in esame si pone, inoltre, in evidente contrasto con quanto disposto dall'articolo 112 della Costituzione, che prevede l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di esercitare l'azione penale;
dal complesso delle modificazioni apportate dal decreto in esame deriva infine un maggior onere per le spese di pubblica sicurezza e organizzazione dei tribunali, la cui copertura, in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, non viene prevista dal decreto medesimo;
non si ritiene compatibile con l'ordinamento costituzionale una norma che riconduce un aggravamento obbligatorio della pena alla mera sussistenza di uno status personale, come quella di cui al nuovo comma 11-bis dell'articolo 61 del codice penale con cui si opera una «indiscriminata omologazione» tra clandestini aventi diversa pericolosità e si distingue non ragionevolmente fra reati;
non si ritiene compatibile con l'ordinamento costituzionale una norma che, disponendo la sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, viola espressamente quanto disposto dalla Carta costituzionale agli articoli 3, 24, 25, 77, 79, 111 e 112, secondo quanto sopra esposto,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge A.C. 1366.
n. 4. Donadi, Palomba, Evangelisti, Porcino, Favia, Pisicchio, Monai, Messina, Costantini, Leoluca Orlando, Di Pietro.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (A.C. 1386)

A.C. 1386 - Pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame è un atto normativo di grande ampiezza e notevole complessità che, come indica la sua stessa intitolazione e risulta dalla motivazione contenuta nella relazione, anticipa - insieme al disegno di legge collegato non ancora trasmesso alle Camere - larga parte della manovra di finanza pubblica varata annualmente con la legge finanziaria e le conseguenti disposizioni degli strumenti di bilancio;
nel DPEF per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII n. 1) si legge che la manovra di bilancio sarà anticipata entro l'estate e così facendo il Governo interrompe «la tradizione di discussioni che sulle "finanziarie", per prepararle, per farle, per controllarne infine gli effetti, occupavano ogni anno mediamente 9 mesi su 12»;
in questo modo - pur condividendo l'esigenza di una riforma della sessione di bilancio come delineata dal documento conclusivo approvato l'8 maggio 2007 dell'indagine conoscitiva sulle proposte di riforma condotta dalla Commissione Bilancio - si sottrae al Parlamento il diritto di indicare i limiti e i contenuti di massima della manovra di bilancio;
infatti, il Governo, senza aver presentato e discusso in Parlamento le linee generali della politica economica, ha approvato un complesso di provvedimenti proiettati sugli anni futuri, pur in assenza di un quadro generale condiviso;
non si tratta in questo caso di una manovra correttiva che si limita - come spesso è accaduto a metà anno - ad adeguare gli andamenti finanziari dell'anno in corso agli obiettivi desiderati, ma di un intervento complessivo ed esteso, con effetti immediati e ripercussioni negli anni a venire;
in altre parole, le misure che vanno ora all'esame del Parlamento, con il decreto-legge in esame, sono state adottate al di fuori di qualsiasi quadro programmatico e senza che il Parlamento abbia avuto la possibilità di valutarne la pertinenza e l'efficacia rispetto ad obiettivi che lo stesso Governo è chiamato a fissare e che, al momento dell'emanazione del decreto-legge, non aveva ancora illustrato al Parlamento;
al contrario, sarà il DPEF in questo modo a recepire i contenuti del decreto-legge entrato in vigore praticamente in contemporanea. Il quadro generale insomma è stato disegnato e discusso dopo e non prima della manovra;
si configura, quindi, non il benefico effetto di semplificazione e di snellimentodelle procedure che tutti auspicano, ma un'azione che sottrae al Parlamento il diritto di indicare con la risoluzione al DPEF i limiti e i contenuti di massima che deve avere la manovra di bilancio;
non si ravvisano neanche, nelle disposizioni di questo provvedimento, i requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;
infatti, il Governo con questo decreto non corregge - come si desume dal testo del DPEF - il tendenziale dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2008, che peraltro sale dall'1,9 per cento del 2007 al 2,5 per cento, ma predispone misure finanziarie e riferite allo sviluppo economico del prossimo triennio che possono essere approvate con un disegno di legge ordinario entro il 31 dicembre 2008 e che, in numerosi casi, non presentano neanche lontanamente requisiti di necessità ed urgenza;
il decreto-legge interviene su una molteplicità di materie, come risulta dalla semplice lettura delle rubriche degli 85 articoli dei quali si compone, molteplicità di materie non tutte riconducibili ai temi della manovra di bilancio;
inoltre, il decreto-legge in esame, contraddicendo nei fatti l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione il quale dispone che per la delegazione legislativa si debba adottare la normale procedura di esame e di approvazione diretta dei disegni di legge da parte delle Camere, contiene, ad avviso dei presentatori, numerose norme che surrettiziamente introducono di fatto deleghe legislative, come ad esempio negli articoli di seguito elencati:
articolo 7 - strategia energetica nazionale;
articolo 11 - piano casa;
articolo 28 - razionalizzazione di strutture tecniche statali;
articolo 29 - trattamento dei dati personali;
articolo 35 - semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
articolo 37 - certificazioni e prestazioni sanitarie;
articolo 38 - impresa in un giorno;
articolo 39 - adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro;
articolo 43 - semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti;
articolo 44 - riordino dei contributi all'editoria;
articolo 62 - contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;
articolo 64 - organizzazione scolastica;
articolo 68 - riduzione degli organismi collegiali;
articolo 78 - disposizioni urgenti per Roma capitale;
articolo 80 - verifica delle invalidità civili;
articolo 81 - settori petrolifero e del gas;

infine, l'articolo 60 del decreto-legge attribuisce ai singoli ministri ed in particolare - quando si evidenzi una non meglio precisata esigenza di interventi più tempestivi - al Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di disporre con propri decreti la rimodulazione delle riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo;
tale disposizione sembra ledere, in uno con la riserva di legge di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, l'equilibrio costituzionalmente sancito tra i poteri di Governo e Parlamento in materia di politica di bilancio. Più in generale, l'applicazione di questa norma priva il Parlamento della possibilità diassumere le reali decisioni in ordine ad un bilancio determinato e determinabile, delegando tali poteri in misura rilevante ai singoli Ministri, per di più attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza e quindi con una sorta di autoattribuzione di nuovi poteri da parte del Governo che interviene di fatto su una legge ordina mentale di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione quale è la legge n. 468 del 1978,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1386.
n. 1. Donadi, Palomba, Evangelisti, Porcino, Favia, Pisicchio, Monai, Messina, Costantini, Leoluca Orlando, Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, con gli 85 articoli di cui si compone, si presenta come estremamente disorganico, privo di qualsiasi omogeneità materiale, spaziando tra misure riguardanti lo sviluppo della banda larga, la sorveglianza dei prezzi, il piano casa, il mercato del lavoro, i contributi all'editoria, le questioni energetiche, l'organizzazione della pubblica amministrazione, gli strumenti di pagamento nelle transazioni commerciali, le procedure giurisdizionali, i servizi di cabotaggio, la disciplina degli strumenti di bilancio, il patto di stabilità interno, l'organizzazione scolastica, il personale delle pubbliche amministrazioni, la spesa sanitaria, Roma capitale e tanto altro ancora;
per di più, per ampie parti, le misure ivi contenute presentano evidenti connotati di natura ordinamentale, basti pensare alle disposizioni che modificano numerosi istituti contrattuali del lavoro, quali i contratti a tempo determinato, il contratto occasionale di tipo accessorio, l'apprendistato, il lavoro notturno;
altrettanto vistosi e numerosi appaiono i casi in cui non sussiste il requisito della straordinaria urgenza previsto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione laddove, per stessa ammissione della formulazione testuale degli articoli del decreto in questione, se ne prevede una vigenza ampiamente differita rispetto alla data di pubblicazione. Al riguardo, a puro titolo esemplificativo, si segnalano gli articoli 7, 19, 20, commi 2, 3, 10 e 11, 27, 70 e 80;
sempre in palese contrasto con il richiamato requisito di straordinaria urgenza risultano le disposizioni con le quali il Governo si autoconferisce il potere di delegificazione, per il tramite delle previsioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come nei casi dell'articolo 38, commi 3 e 4, e degli articoli 44 e 62, comma 2;
il decreto-legge appare quindi in contrasto, in molte sue parti, con l'articolo 77 della Costituzione anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008);
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, riguardante misure per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, che, sostanzialmente, ripropongono norme e procedure già sanzionate dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 2007, si ravvisa una palese violazione dell'articolo 117, quarto e sesto comma della Costituzione;
del pari, l'articolo 23, nel riscrivere la disciplina dell'apprendistato professionalizzante - istituto che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di competenza esclusiva delle regioni - e nel rimettere la definizione delle modalità attuative e procedurali alla sola contrattazione tra le parti sociali, così estromettendo l'intervento normativo regionale, così come invece previsto dalla legislazione previgente, risulta in contrasto con il richiamato articolo della Costituzione;
l'articolo 24, prevedendo un meccanismo «taglia leggi» che investe una mole di disposizioni pari a 3.574 provvedimenti legislativi, presenta un duplice profilo di legittimità costituzionale, in quanto, da un lato, attraverso la decretazione d'urgenza si appropria di una indifferenziata competenza abrogativa che è propria del Parlamento e che esclusivamente su esplicita norma di delegazione legislativa può essere riconosciuta al Governo, dall'altro, stante la mole dei provvedimenti oggetto del dispositivo abrogativo, impedisce un vaglio appropriato e circostanziato da parte del Parlamento, sino a mettere fortemente in dubbio il rispetto dell'articolo 72 della Costituzione;
all'articolo 60, commi 3 e 4, si trasforma la legge di bilancio da legge formale in legge sostanziale;
all'articolo 60, comma 6, si attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di rimodulare le autorizzazioni di spesa in modo diverso da quanto stabilito nella legge di bilancio, così sovvertendo la gerarchia delle fonti e così palesemente violando l'articolo 81, primo comma, della Costituzione, peraltro attribuendo tale determinazione al Ministro dell'economia su proposta del Ministro competente, anziché al Governo quale organo collegiale responsabile nei confronti del Parlamento;
l'articolo 82, comma 25, prevede un illogico e improprio prelievo forzoso - nella misura del 5 per cento dell'utile netto annuale da devolvere al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti - di carattere straordinario (per 2 anni), esclusivamente a carico delle cooperative a mutualità prevalente, che presentano in bilancio un debito per prestito contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile, configurando un'evidente violazione delle previsioni di cui agli articoli 53 e 3 della Costituzione, laddove il parametro utilizzato non può configurare il riferimento alla reale «capacità contributiva», e costituendo un'ingiustificata differenziazione di trattamento di una specifica categoria di soggetti fiscali, per il finanziamento di spese pubbliche di interesse generale;
l'immediata vigenza dello strumento della decretazione d'urgenza, per dare attuazione a parte degli obiettivi indicati dal DPEF, di cui il Parlamento all'atto dell'emanazione doveva ancora iniziare l'esame, scardina gli elementi di codeterrninazione programmatica insita negli strumenti previsti per la sessione di bilancio, così compromettendo una primaria prerogativa parlamentare;
il decreto-legge in esame non risponde alle stesse finalità enunciate dall'articolo 1 poiché non agisce efficacemente sul contenimento del costo della vita e non restituisce potere di acquisto alle famiglie,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1386.
n. 2. Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Bersani, Letta, Martella.

La Camera,
premesso che,
gli interventi previsti dal decreto-legge in esame riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;
le singole disposizioni del decreto in parola non presentano i caratteri di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'adozione dì decreti-legge;
in particolare, numerose disposizioni in esso contenute prevedono l'adozione di ulteriori provvedimenti la cui efficacia è ampiamente differita rispetto alla data di emanazione del decreto;
la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza è peraltro evidente anche con riferimento alle disposizioni di delegificazione ai sensi dell'articolo 17 commi 2 e 3 della legge n. 400 del 1988 perl'esigenza di adottare ulteriori e successivi atti; inoltre appare di dubbia costituzionalità l'autoconferimento di poteri normativi attraverso il declassamento delle fonti da rango primario a secondario;
egualmente censurabile è la previsione di cui all'articolo 24 che dispone l'abrogazione di norme con riferimento a ben 3574 provvedimenti legislativi, esclusivamente elencati in apposito allegato al decreto in esame, pregiudicando così la valutazione di merito delle Camere e quindi sottraendo al Parlamento la specifica competenza legislativa, costituzionalmente attribuita e tutelata;
infine, tra i diversi altri rilievi di costituzionalità, particolarmente rilevante appare la violazione dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, rinvenibile nell'articolo 60, comma 6, con il quale si attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di rimodulare le autorizzazioni di spesa in deroga a quanto stabilito nella legge di bilancio,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1386.
n. 3. Vietti, Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Ciccanti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla realizzazione di centri polifunzionali, con particolare riferimento allo svolgimento di corsi di guida sicura - 3-00066

BRUGGER. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Vadena, in provincia di Bolzano, nella zona della «Frizzi Au», è stato inaugurato recentemente un centro polifunzionale che prevede anche una pista idonea allo svolgimento di corsi di guida sicura;
nel dibattito sulla sicurezza stradale in Italia, importante e opportunamente diffuso nel Paese, è fondamentale che i centri polifunzionali, come quello di Bolzano, all'avanguardia in Italia e in linea con le più qualificate esperienze in Europa, possano avere compiti e responsabilità di primo piano nelle politiche di prevenzione e di sicurezza stradale, ad esempio con la previsione di corsi di guida sicura obbligatori prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli;
molteplici appaiono gli indirizzi di gestione del centro, fra i quali merita particolare attenzione l'obiettivo di svolgere corsi volti ad assicurare le istruzioni base per la sicurezza stradale e le regole di comportamento da tenere nel traffico per i neopatentati appena usciti dalla scuola guida;
nel centro hanno luogo, inoltre, corsi di guida sicura, che, in collaborazione con l'Aci, potranno coprire le regioni del Nord Italia ad oggi sprovviste di tali iniziative;
il vicino Tirolo (Austria) riconosce al land il potere di legiferare in materia di regolamento per il codice della strada, che in Italia invece è di competenza esclusiva dello Stato, e lì è stato introdotto l'obbligo di frequentare i corsi di guida sicura ai neopatentati prima di poter circolare su strada;
il progetto di cui sopra contempla la possibilità di organizzare corsi per il recupero dei punti persi o per l'esame di idoneità tecnica, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di perdita totale del punteggio a causa di violazioni del codice della strada, che prevedono anche la decurtazione dei punti dalla patente, secondo i criteri stabiliti in materia dal dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché corsi per il rilascio dei certificato di idoneità per la guida di ciclomotori per i minori;
il problema della guida sicura sta emergendo anche in Alto Adige per problemi legati principalmente alla guida in stato di ebbrezza e, più in generale, si aggrava in tutta Italia, con la crescita inquesti anni e mesi del fenomeno delle cosiddette «stragi del sabato sera», che nella XV legislatura hanno portato il Governo all'emanazione di un ulteriore provvedimento restrittivo delle norme che regolano il codice della strada e che nella XVI legislatura hanno motivato l'attuale Governo ad ulteriori misure repressive e di sicurezza stradale, ora all'esame delle Camere -:
ai fini della sicurezza stradale e delle politiche di prevenzione se il Ministro interrogato non ritenga opportuna la realizzazione di ulteriori centri polifunzionali e, laddove tali centri sono in funzione, come a Bolzano, la possibilità di dar corso a progetti sperimentali in ordine alla sicurezza stradale per i neopatentati e per coloro che frequentano corsi per acquisire la patente, abilitando tali centri, secondo criteri da stabilire in sede normativa, ad organizzare anche corsi per il recupero dei punti decurtati a seguito di sanzioni amministrative o per l'esame di idoneità tecnica in caso di perdita totale del punteggio. (3-00066)

Iniziative del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla recente sentenza del Tar del Lazio sui test di ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia del 4 settembre 2007 - 3-00067

PICIERNO, GHIZZONI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GINEFRA, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, ROSSA, ANTONINO RUSSO e SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le prove d'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia del 4 settembre 2007, svoltesi sulla base e con le modalità previste dalla legge n. 264 del 1999, si sono caratterizzate da gravissime irregolarità, verificatesi durante lo svolgimento della prova, e dalla presenza, appurata da apposita perizia, di 18 quesiti su 80 dalla formulazione errata;
tale circostanza ha condotto immediatamente alla proposizione di migliaia di contenziosi amministrativi e all'apertura di fascicoli d'indagine da parte di numerose procure della Repubblica ancora pendenti;
alla situazione di totale incertezza determinatasi, l'allora Ministro dell'università e della ricerca rispose sanando ex post (decreto ministeriale del 21 novembre 2007) l'illegittima procedura di annullamento di due quesiti e di tutte le irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della prova;
dalla notizia apparsa il 19 giugno 2008 su organi di stampa, apprendiamo che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una recente sentenza, ha dichiarato nulli i suddetti test di accesso alla facoltà di medicina;
la citata sentenza determina l'annullamento della graduatoria dei candidati ammessi al corso per l'anno accademico 2007/2008 pubblicata all'Università la Sapienza di Roma, la caducazione degli atti e dei due avvisi mediante i quali è stato disposto l'annullamento in specifico delle domande 71 e 79 del test -:
se e quale soluzione intenda adottare il Ministro interrogato - al fine di evitare la proposizione di ulteriori contenziosi che avrebbero come unico effetto quello di ledere il diritto allo studio di migliaia di studenti - per tutti quei soggetti, che, esclusi dal concorso sulla base di una prova riconosciuta illegittima dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, potrebbero assumere iniziative di natura legale che andrebbero a ledere le posizioni di coloro che sono stati ammessi sulla base della suddetta prova e che frequentano da mesi le facoltà di medicina e chirurgia di Roma. (3-00067)

Iniziative in relazione alla decisione della Commissione europea sul blocco anticipato della pesca del tonno rosso - 3-00068

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il settore dei prodotti della pesca e della lavorazione del pesce è, nell'ambito della bilancia agroalimentare nazionale, una delle branche maggiormente deficitarie, per il quale, già da tempo, si registra un disavanzo medio annuo superiore ai 600 milioni di euro l'anno;
nonostante il carattere strutturalmente deficitario, il settore della pesca e della lavorazione del pesce presenta importanti comparti, quali la cosiddetta «filiera del tonno rosso», le cui attività, principalmente finalizzate all'esportazione, costituiscono non solo un'importante componente della nostra bilancia commerciale, ma anche una fondamentale risorsa per lo sviluppo socio-economico delle aree in cui dette attività si svolgono;
il 12 giugno 2008 la Commissione europea ha adottato misure di emergenza, ai sensi del regolamento CE n. 2371 del 2002 del Consiglio relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, e, in tale ambito, ritenendo esaurite le possibilità di pesca del tonno rosso da parte delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera italiana, francese, greca e cipriota, ha disposto, per le stesse, il blocco della pesca a partire dal 16 giugno 2008. Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche per la Spagna, per la quale il blocco della pesca è stato disposto a decorrere dal 23 giugno 2008;
l'Italia, in quanto membro dell'Unione europea aderisce al piano dell'Iccat di ricostituzione del tonno rosso e, pertanto, anche in considerazione dell'importanza economica di detta produzione, ha particolare e rilevante interesse affinché le relative attività di pesca si svolgano nel pieno rispetto delle regole in materia di sostenibilità e di utilizzo responsabile delle risorse marine;
la decisione della Commissione europea non è apparsa adeguatamente motivata e, soprattutto, non è risultata essere supportata dai dati che sarebbero stati necessari a rappresentare, in modo compiuto e credibile, la situazione di emergenza che, con detta decisione, si è sostenuto di voler fronteggiare;
per quanto risulta da dati diffusi anche attraverso il sito internet del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quantità di tonno rosso attribuita alla flotta italiana, non solo non sarebbe esaurita, ma sarebbe ancora da utilizzare per circa la metà del suo ammontare;
nel caso siano confermate le suddette informazioni riguardo al grado di utilizzo della quota di pesca assegnata all'Italia, il provvedimento adottato dalla Commissione europea apparirebbe non solo totalmente ingiustificato, ma anche gravemente - e gratuitamente - pregiudizievole di interessi nazionali legittimi, quali sono quelli legati allo svolgimento delle attività che, per effetto della richiamata decisione, sono state bloccate;
risulta che nella riunione del Coreper del 16 giugno 2008 la delegazione francese ha annunciato che avrebbe deferito lasuddetta decisione di chiusura della pesca del tonno rosso al Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento CE n. 2371 del 2002, e che l'Italia si sarebbe, poi, associata a detto deferimento -:
se e quali iniziative, oltre all'associazione al deferimento di parte francese di cui in premessa, si intendano adottare a tutela dei legittimi interessi nazionali, che, a seguito del blocco anticipato della pesca al tonno rosso, sono stati gravemente danneggiati. (3-00068)

Interpretazione fornita dal Governo alla direzione generale per la concorrenza della Commissione europea in merito all'articolo 8-novies, in materia di sistema televisivo, del decreto-legge n. 59 del 2008 - 3-00069

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BARBATO, BORGHESI, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MURA, MONAI, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PISICCHIO, PORCINO, PIFFARI, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, TOUADI e ZAZZERA. - Al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:
la Corte di giustizia europea ha condannato, con la sentenza del 31 gennaio 2008, nella causa che opponeva l'emittente privata Europa 7 al ministero delle comunicazioni, il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione televisiva;
secondo la Corte di giustizia europea, il regime di assegnazione delle frequenze in Italia non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;
già nel novembre del 2002 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466, stabiliva che Retequattro doveva dismettere definitivamente le trasmissioni terrestri entro il 31 dicembre 2003;
la sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale è stata ripetutamente disattesa, prima con il cosiddetto «decreto-legge salva Retequattro» del 24 dicembre 2003, successivamente con l'approvazione nel 2004 della cosiddetta «legge Gasparri» e, infine, con la mancata approvazione nel corso della XV legislatura di una legge che affermasse in Italia il pluralismo dell'informazione;
in data 31 maggio 2008, il Consiglio di Stato affermava che è competenza del Legislatore decidere l'attribuzione delle frequenze e, di conseguenza, tale decisione non può essere presa dalla giustizia amministrativa, la quale può solo pronunciarsi su un eventuale risarcimento del danno;
appare anacronistico che nel nostro Paese continui ad esistere un regime di duopolio sostanzialmente contrario all'affermazione del principio di piena libertà di informazione e che nulla sia stato fatto ad oggi per superare queste evidenti contraddizioni;
la libertà e la pluralità di informazione, oggi più che mai, in un sistema democratico rappresenta punto nevralgico, un patrimonio fondamentale da tutelare e garantire a salvaguardia dell'effettiva democraticità del sistema;
il nostro Paese ha il dovere di essere particolarmente attento alla normativa europea ed agli obblighi comunitari: l'Europa è una realtà che dobbiamo contribuire a rafforzare e consolidare;
la scorsa settimana la direzione generale per la concorrenza della Commissione europea ha inviato al Governo un questionario di 20 domande, alle quali rispondere in tempi brevissimi, riguardanti la procedura d'infrazione aperta su norme della cosiddetta «legge Gasparri» e della legge n. 66 del 2001, e chiedendo un'interpretazione dell'emendamento all'articolo 8 del decreto-legge n. 59 del2008, riguardante il sistema televisivo, approvato in sede di conversione con la legge 6 giugno 2008, n. 101, sull'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia europea -:
quale sia l'interpretazione autentica dell'articolo 8-novies del decreto legge n. 59 del 2008, come convertito dalla suddetta legge n. 101 del 2008, fornita dal Governo alla direzione generale per la concorrenza della Commissione europea, con particolare riferimento alle autorizzazioni a trasmettere e alle attribuzioni delle frequenze. (3-00069)

Orientamenti del ministro dell'interno in merito all'opportunità di rivedere le annunciate misure di identificazione dei minori rom per evitare che si trasformino in forme di discriminazione sulla base dell'etnia - 3-00070

VIETTI, CAPITANIO SANTOLINI, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere, premesso che -:
in base alla Costituzione e alle norme internazionali sui diritti umani, ed in particolare alla Convenzione delle nazioni unite sui diritti del fanciullo, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, tutti i bambini hanno gli stessi diritti e sono tutelati «senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza»;
l'impiego di mezzi certi di identificazione, come la rilevazione di impronte digitali, previsto e regolamentato anche dalle norme comunitarie sul rilascio di permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi, può essere efficacemente applicato per evitare che sia sfruttata l'incertezza sull'identità ai fini dello sfruttamento dei minori, purché siano rispettati i diritti fondamentali e la dignità delle persone;
la schedatura con la rilevazione delle impronte digitali solo dei rom che vivono nei campi nomadi ed in particolare dei bambini, pur se fosse ispirata al condivisibile intento di tutelarli, rappresenta al di là delle buone intenzioni una possibile criminalizzazione dei bambini stessi già in molti casi vittime di gravi forme di sfruttamento oltre al rischio di creare delicati problemi di discriminazione;
la grave situazione di sfruttamento in cui vivono molti bambini e le condizioni di disagio e marginalizzazione in cui versano in generale le comunità nei campi nomadi presenti sul territorio nazionale, richiedono piuttosto interventi positivi, tra cui, innanzitutto, la scolarizzazione, affinché sia possibile rispettare, tra l'altro, l'impegno assunto anche dal nostro Paese in sede internazionale di assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere e alla sua istruzione -:
se non ritenga, in ragione delle preoccupazioni evidenziate, di rivedere le annunciate misure previste nei confronti dei minori rom per evitare che si trasformino in forme di discriminazione sulla base dell'etnia e se il Governo non intenda promuovere misure positive a tutela dei minori che vivono nei campi nomadi, tra le cui esigenze vi è senz'altro una regolare frequenza scolastica. (3-00070)

Iniziative per ripristinare la legalità all'interno dei campi nomadi e per garantire ai minori rom una vita normale e dignitosa - 3-00071

CICCHITTO, BOCCHINO e SBAI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la polemica pretestuosa basata su preconcetti politici ed ideologici portataavanti dall'opposizione contro l'iniziativa del Ministro interrogato diretta a combattere l'illegalità, purtroppo largamente presente nei campi nomadi, fa perdere di vista gli obiettivi reali di questa iniziativa;
è evidente il diritto dello Stato italiano di identificare coloro che risiedono nel territorio nazionale e, nello stesso tempo, è evidente la necessità di sottrarre i piccoli nomadi, in molti casi privi di identità certa, dallo sfruttamento ignobile che viene sovente praticato sulla loro pelle dagli stessi genitori o dal gruppo familiare cui appartengono, sotto forma di obbligo all'accattonaggio o a commettere furti in strada o nelle case;
la situazione attuale penalizza, in particolare, molti piccoli nomadi, che non possono essere sottratti da queste forme di sfruttamento, e consente il permanere nel nostro Paese di isole di illegalità, all'interno delle quali può avvenire di tutto;
l'accertamento dell'identità deve essere ovviamente fatto nel pieno rispetto della dignità personale e, in particolare, per i minori deve essere effettuato dove necessario e con la collaborazione di assistenti sociali -:
in quali tempi ed in quali modi si intenda ripristinare la legalità anche nell'ambito dei campi nomadi e come si intenda restituire tutti i minori nomadi ad una vita normale e dignitosa, nel cui ambito deve esserci necessariamente anche una regolare frequenza scolastica.
(3-00071)