XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 9 luglio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 luglio 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 luglio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
GOZI e ZACCARIA: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1449);
APREA: «Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e disposizioni in materia di iniziative di formazione linguistico-culturale in favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero» (1450);
REALACCI: «Dichiarazione dell'interesse nazionale del Bioparco di Roma e dell'Acquario di Genova» (1451);
DE GIROLAMO: «Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la reintroduzione di tariffe minime obbligatorie nella determinazione degli onorari degli avvocati» (1452);
RENATO FARINA: «Modifiche alla disciplina concernente il Consiglio superiore della magistratura» (1453);
RENATO FARINA: «Istituzione del Registro nazionale volontario degli islamici in Italia e disciplina delle comunità volontarie islamiche in Italia» (1454);
LEHNER: «Norme per assicurare la libertà della circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e sulle autostrade, la libertà della navigazione e del movimento nei porti e negli aeroporti, nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi» (1455);
PAGLIA: «Legge quadro sulla polizia locale» (1456);
PAGLIA: «Disposizioni per l'adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra e dell'indennità di assistenza e di superinvalidità in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio e dei loro superstiti» (1457).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 8 luglio 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
BARANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali» (doc. XXII, n. 2).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ENZO CARRA ed altri: «Disposizioni in favore dell'arte contemporanea» (101) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dionisi.

La proposta di legge VENTUCCI: «Istituzione dell'Istituto di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare» (414) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Loggia.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
ANGELA NAPOLI: «Istituzione della vicedirigenza scolastica» (812) Parere delle Commissioni V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;
BERNARDINI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare» (907) Parere delle Commissioni V e XII;
SANTELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia» (1052) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

II Commissione (Giustizia):
CIRIELLI: «Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, per l'applicazione di misure di prevenzione al fine di contrastare la pedofilia» (205) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
FARINA COSCIONI ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio» (249) Parere delle Commissioni I e XII.

IV Commissione (Difesa):
MENIA: «Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia civica di Trieste» (682) Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

VII Commissione (Cultura):
MENIA: «Disposizioni per il riconoscimento del Centro ricerche culturali dalmate di Spalato» (686) Parere delle Commissioni I, III e V;
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche» (813) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 21).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per l'esercizio 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 22).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito agli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. sottoscritti dalle società concessionarie autostradali, approvati con il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 1o luglio 2008, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 25 giugno 2008, concernente la richiesta al Parlamento di stralciare dal decreto-legge del 23 maggio 2008, n. 92, le disposizioni concernenti la sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002.
Questa documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 7 maggio 2008, a pagina 4, seconda colonna, trentatreesima riga, deve leggersi: «27» e non: «26» come stampato.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 23 giugno 2008, a pagina 8, le righe dalla dodicesima alla diciannovesima devono essere sostituite dalle seguenti:
VOLONTÈ: «Articoli 5, 14, 48-bis: modifica alla disciplina relativa all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, alla costituzione dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo misto, alle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute degli organi della Camera» (doc. II, n. 2).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure per il contenimento delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici - 3-00077

CAPITANIO SANTOLINI, VIETTI, VOLONTÈ, BUTTIGLIONE, PEZZOTTA, CIOCCHETTI, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 112 del 2008, facendo salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado, prevede nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, dando preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet;
la norma stabilisce che nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole primaria e secondaria siano prodotti nelle versioni a stampa, su internet e mista;
l'iniziativa ha sollevato alcune perplessità, sia dal punto vista applicativo (si vedano le possibili violazioni sul diritto d'autore) che dal punto di vista del reale impatto sulle famiglie italiane;
le famiglie italiane spendono mediamente 280 euro per il primo anno di scuola media inferiore, 108 per il secondo e 124 per il terzo anno. Per la scuola superiore, invece, stando ai dati del Movimento difesa del cittadino, il costo medio dei libri varierebbe da città a città. Il picco più alto, per quanto riguarda il biennio del liceo classico, ha toccato a Milano i 724,65 euro e i 427,55 euro per il liceo scientifico. Oscillazioni minori tra i due indirizzi di studio per Roma e Palermo. Nella capitale si spendono 555,92 euro per lo scientifico e 524,15 euro per l'acquisto di testi «classici», mentre a Palermo il costo medio dei libri va dai 638,50 ai 684,94 euro. Roma, con 671,58 euro, è in testa alla classifica della spesa per l'acquisto di testi inerenti agli studi tecnici, seguita da Palermo (608,79 euro) e Milano (383,80 euro);
ferma restando la gratuità dei libri della scuola primaria stabilita per legge, l'attuale normativa già consente alle famiglie con redditi bassi di usufruire del rimborso parziale o totale delle spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici relative alle scuole secondarie di primo grado e secondo grado;
sarebbe opportuno, tuttavia, per favorire veramente le famiglie, prevedere l'estensione della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore e forme di detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto degli stessi o tetti massimi di spesa per i libri scolastici -:
se non ritenga di adoperarsi affinché, nei prossimi provvedimenti annunciati dal Governo in favore delle famiglie, siano introdotte misure atte ad alleggerire ilpeso del caro libri sui bilanci delle famiglie come indicato nelle premesse.
(3-00077)
(8 luglio 2008)

Interventi per evitare il blocco delle esportazioni di Brunello di Montalcino negli Stati Uniti - 3-00078

CICCHITTO, BOCCHINO e BECCALOSSI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la minaccia degli Stati Uniti di bloccare le importazioni di Brunello di Montalcino, nel caso che le spedizioni non arrivino accompagnate da certificazione che si tratta di vino prodotto al 100 per cento con uva sangiovese, è stata preoccupante, in quanto le esportazioni negli Usa assorbono un quarto della produzione di Brunello;
tale minaccia di blocco fa seguito alle polemiche, peraltro eccessive, che hanno avuto origine da indagini della primavera 2008, da cui sarebbe risultato che una parte marginale della produzione di Brunello non rispettava in pieno il disciplinare;
su tale vicenda, assai limitata e subito circoscritta, si è innescata una campagna di stampa a livello internazionale obiettivamente eccessiva e chiaramente strumentale, in danno non solo delle produzioni di Brunello, ma di tutti i prodotti alimentari italiani di qualità;
è noto che il Ministro interrogato è intervenuto tempestivamente con apposito provvedimento al fine di risolvere il problema del controllo di qualità dei prodotti agroalimentari e, in particolare, del Brunello di Montalcino -:
se questo opportuno intervento del Ministro interrogato abbia risolto il problema scongiurando il blocco delle esportazioni del vino predetto negli Stati Uniti.
(3-00078)
(8 luglio 2008)

Iniziative per coinvolgere i comuni dell'area milanese nella gestione delle attività relative alla realizzazione di Expo 2015 - 3-00079

PELUFFO, QUARTIANI, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, COLANINNO, MANTINI, LANZILLOTTA, POLLASTRINI, FARINONE, COLOMBO, DE BIASI, FIANO, MOSCA, ZACCARIA, DUILIO, LETTA, CORSINI, BINETTI, MISIANI, MARANTELLI, SANGA, CODURELLI, LUSETTI, FERRARI, BRAGA, PIZZETTI, MAURIZIO TURCO, ZUCCHI e MARCO CARRA. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
il 31 marzo 2008 il Bureau international des exposition ha designato Milano quale sede per l'esposizione universale del 2015;
nei giorni scorsi la stampa ha dato risalto all'incontro tra il sindaco di Milano e il Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale si è discusso dell'organizzazione degli organismi di gestione dell'Expo 2015 e programmi futuri;
il Governo ha emanato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
il comma 2 dell'articolo 14 dei citato decreto-legge prevede la nomina del sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, a commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;
successivamente il citato comma 2 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività,compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
la struttura organizzativa di Expo 2015 si completerà con l'istituzione della società di gestione, con compiti operativi al cui capo sarà indicato un manager;
con l'aggiudicazione dell'Expo 2015 sono previste nuove infrastrutture che coinvolgono direttamente il comune di Rho, nonché quello di Pero e di altri comuni dell'area milanese;
il dossier di candidatura, che rimane come base di azione per l'Expo 2015, prevede, tra l'altro, che nella legge istitutiva, oltre alla struttura organizzativa, dovranno essere indicati:
a) i progetti infrastrutturali;
b) la definizione dei poteri del comitato organizzativo, ivi compreso il potere di occupare temporaneamente od espropriare terreni o fabbricati necessari per la realizzazione dell'evento;
c) la definizione dei processi di autorizzazione per le opere, anche in deroga alle norme vigenti;
d) lo stanziamento dei necessari finanziamenti;
e) la definizione dei poteri straordinari da assegnare al sindaco di Milano -:
se il Governo non ritenga opportuno coinvolgere direttamente negli organismi per la gestione delle attività i comuni di Rho e di Pero, comuni strategici per la realizzazione di Expo 2015, e se intenda coinvolgere i comuni, al di fuori del territorio del comune di Milano, prevedendo l'obbligo da parte degli organismi di gestione della sottoscrizione di accordi di programma con i comuni interessati dai progetti infrastrutturali.
(3-00079)
(8 luglio 2008)

Misure per il contenimento delle tariffe dell'energia elettrica e del gas - 3-00080

IANNACCONE. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ufficializzato, il 27 giugno 2008, l'aumento per i prossimi tre mesi delle tariffe di luce, + 4,3 per cento, e gas, + 4,7 per cento;
tali rincari sono dovuti ad un aumento del prezzo del petrolio che ha toccato i 142 dollari al barile: di conseguenza, l'elevata dipendenza del sistema energetico italiano dagli idrocarburi continua ad incidere fortemente sul costo delle bollette;
gli aumenti registrati nei primi sei mesi dell'anno hanno portato a rincari pari complessivamente ad un + 8 per cento per l'energia elettrica e + 7 per cento per il gas;
si è in una condizione di dipendenza energetica dalla quale si deve uscire nel più breve tempo possibile, se si vuole mantenere il nostro Paese allineato con gli altri competitori internazionali. Se così non fosse, i livelli di vita, che già stanno registrando un'evidente compressione, sarebbero destinati a diminuire ulteriormente con inevitabili conseguenze nel nostro tessuto sociale;
alla maggior parte del fabbisogno interno di energia elettrica si fa fronte con centrali alimentate a gas, con la conseguenza che le «strozzature» strutturali nel sistema del gas determinano forti impatti sul sistema elettrico, rendendo, in parte, inutili gli effetti positivi, in termini di sicurezza e di prezzi, ottenuti grazie alla liberalizzazione del settore elettrico;
appare evidente la necessità di intervenire con urgenza nella lotta all'emergenza energetica, aumentando la capacità del nostro Paese di produrre energia, dando soluzione concreta ai problemi del deficit infrastrutturale attraverso: il potenziamentodei gasdotti, l'indipendenza della rete di trasporto del gas, la costruzione di nuovi rigassificatori, il significativo potenziamento degli stoccaggi -:
quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di adottare al fine di impedire che l'andamento del mercato del petrolio possa incidere periodicamente sull'andamento tariffario dell'energia elettrica e del gas a discapito delle famiglie italiane e se non intenda assumere provvedimenti volti a sterilizzare i predetti aumenti, per evitare che le recenti determinazioni del Governo per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie non vengano vanificate da un perverso e non sempre giustificato aumento tariffario, che, come conseguenza, porta vantaggi ai soggetti gestori e aggravi economici ai cittadini.
(3-00080)
(8 luglio 2008)

Misure per favorire l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, anche attraverso interventi di edilizia popolare - 3-00081

PALADINI. - Al Ministro per l'attuazione del programma. - Per sapere - premesso che:
un livello adeguato di inclusività sociale caratterizza l'effettivo tasso di democraticità di un Paese civile, moderno ed avanzato; l'affermazione di una cultura democratica passa attraverso un diffuso senso di appartenenza, inteso come patrimonio comune della collettività;
esistono diverse categorie sociali nei confronti delle quali è fondamentale intervenire con politiche organiche in maniera costante, affinché queste non si sentano lontane o comunque estranee dalla collettività di cui fanno parte e dalle istituzioni, che devono saperle rappresentare;
giovani, donne, anziani sono tra le categorie principali verso le quali è necessario rilanciare nel nostro Paese politiche attive di coinvolgimento, sostegno, promozione ed assistenza;
per i giovani, per la loro crescita, per il loro futuro, che coincide con il futuro del nostro Paese, appare necessario intervenire in maniera coerente, in primo luogo rilanciando l'impegno allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (non esiste futuro senza sviluppo, non esiste sviluppo senza ricerca, non può esistere ricerca senza impegno e capacità); sono proprio i giovani la principale risorsa per il rilancio della ricerca scientifica nel nostro Paese ed essi vanno sostenuti attraverso un impegno concreto e costante;
in questi anni si è assistito alla profonda evoluzione del mercato del lavoro. Lo statuto dei lavoratori è stata un'importante conquista di civiltà per il nostro Paese, ma esso è datato 1970 e rappresenta un patrimonio importante, un fondamentale punto di partenza per progettare un intervento legislativo focalizzato sulla costruzione di un nuovo statuto, che sia questa volta, a fronte dei profondi cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro, uno statuto dei lavori;
bisogna intervenire con urgenza per impedire che si radicalizzi nel Paese una vera e propria contrapposizione tra generazioni, tra padri e figli, tra lavoratori tutelati e lavoratori senza alcuna tutela; è fondamentale, quindi, programmare l'estensione di una rete di protezione sociale anche e, soprattutto, per i nuovi lavoratori;
il tasso di sviluppo del nostro Paese è fondato sui consumi e sugli investimenti; sono, soprattutto, le generazioni più giovani ad essere fisiologicamente orientate a supportare i consumi e gli investimenti, quando viene a mancare un adeguato livello di sicurezza sociale e di serenità personale, inevitabilmente i consumi e gli investimenti si trasformano in risparmio;
un Paese moderno non può mantenere alto il suo livello di competitività fondando la sua politica economica sulrisparmio: il rischio è quello del ristagno, rischio elevatissimo quando sono proprio le generazioni che dovrebbero consumare e investire di più ad essere relegate alla logica di risparmio per la mera sopravvivenza;
la casa resta uno dei diritti fondamentali del cittadino (non a caso il Governo Prodi prima e l'attuale maggioranza sono intervenuti predisponendo l'esenzione dell'ici), ma appare assai difficile comprendere come possa in questo momento un giovane pensare di poter acquistare la propria casa trovandosi di fronte ad un mercato immobiliare completamente fuori controllo, dominato dalle mani di pochi costruttori privati e caratterizzato dalla totale assenza dell'intervento pubblico;
ai prezzi fuori controllo delle abitazioni si affiancano condizioni contrattuali caratterizzate da un'estrema instabilità: quella che doveva essere flessibilità continua a caratterizzarsi molto spesso come precarietà, sulla quale non si può investire, né costruire il proprio futuro;
nel nostro Paese molte giovani donne sono costrette a dover scegliere tra lavoro, professione e maternità: è una scelta umiliante, vergognosa e inaccettabile, una vergogna per l'intero Paese e quando una giovane donna decide di essere madre e lavoratrice, soprattutto nelle nostre grandi città, si trova a dover affrontare da sola una situazione molto spesso insostenibile;
si ricorda che tra gli obiettivi del programma del Governo in carica figurano il «piano casa» per costruire alloggi per i giovani e per le famiglie e il «bonus locazioni» per aiutare le giovani coppie e i meno abbienti a sostenere l'onere degli affitti -:
quali siano gli interventi specifici del Governo ed in che tempi intenda adottarli per sostenere la possibilità di acquisto della prima casa per i giovani italiani anche attraverso l'affermazione di interventi di edilizia popolare, tesi a diminuire gli effetti della speculazione immobiliare che caratterizza in questi anni il nostro Paese.
(3-00081)
(8 luglio 2008)

Intendimenti del Ministro della giustizia in merito ad iniziative ispettive nei confronti del gip di Verona e ad iniziative normative per garantire l'effettività delle misure cautelari - 3-00082

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
si accende la polemica intorno alla procura di Verona in conseguenza della decisione adottata il 1o luglio 2008 dal giudice per le indagini preliminari, dottor Giorgio Piziali, di non convalidare il fermo per quattro degli indagati nell'inchiesta nota sotto il nome «catene spezzate», dove, grazie all'impegno delle forze dell'ordine, è stato possibile nei giorni scorsi procedere all'arresto di otto rom, accusati di associazione per delinquere, sfruttamento e maltrattamento di minori, utilizzati per compiere numerosi furti commessi tra Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
i figli minorenni utilizzati per i furti venivano abbandonati al loro destino secolti in flagranza di reato dalle forze dell'ordine: circostanza che aveva condotto al ritiro della patria potestà per le minacce fatte per spingere i bimbi, di età compresa tra otto e undici anni, a rubare nelle abitazioni;
nell'ambito dell'inchiesta e in contrasto con la suddetta decisione, i giudici per le indagini preliminari di Alessandria, di Torino e di Vicenza hanno deciso di procedere alla convalida dei fermi di loro competenza, disposti nei confronti di altri quattro rom componenti della banda che erano stati bloccati dagli agenti di polizia di Verona;
nell'udienza di convalida dei fermi disposti dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari di Verona ha ritenuto di non dover convalidare i quattro provvedimenti di fermo per insussistenza del concreto pericolo di fuga e dei gravi indizi di colpevolezza, mentre nei confronti di altri due rom, Sulic Zoro e Radulovic Veselinka, ha disposto ordinanza di custodia cautelare in carcere, vista la gravità indiziaria dei capi d'imputazione contestati, tra cui rientra anche l'utilizzo di svariate identità da parte della Radulovic, bloccata ben centoventitrè volte dalle forze dell'ordine;
a giustificazione delle disposte scarcerazioni è stato rilevato il ruolo marginale ricoperto dai quattro rom nell'ambito dell'associazione a delinquere: deduzione contraddetta dal fatto che, nel momento esatto della scarcerazione disposta nei confronti di Vesna Dordevic, la medesima veniva immediatamente ricondotta in carcere, per la notifica di un nuovo ordine di carcerazione sopraggiunto dal tribunale di Firenze, per far scontare alla medesima una condanna a complessivi undici mesi di reclusione per furti in abitazione;
nell'ordinanza in oggetto, oltre a valutarsi che il fermo è stato disposto in assenza dei requisiti richiesti, viene, altresì, avanzato il dubbio che sia stato utilizzato «per altre finalità che non siano interesse di questo giudice, ma che si individuano sullo sfondo di questa scelta, e che sono tutti gravemente lesivi delle regole, anche costituzionali, che presiedono alla libertà personale», con ciò sostanzialmente ravvisando nel clamore mediatico la causa che ha spinto la magistratura veronese a optare per i provvedimenti cautelativi di limitazione della libertà personale nei confronti dei quattro rom;
il procuratore capo di Verona, dottor Guido Papalia, ha reso noto che le valutazioni del giudice per le indagini preliminari saranno oggetto di contestazione in sede di impugnazione del provvedimento e, in aggiunta, ha tenuto a precisare come le norme sono state applicate con osservanza delle garanzie riconosciute per legge, al fine di evitare che gli indagati, da oltre sei mesi sotto controllo, potessero sfuggire alla giustizia -:
se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative ispettive ai fini dell'esercizio dei poteri di sua competenza e quali iniziative di carattere normativo si intendano comunque assumere per garantire l'effettività delle misure cautelari, soprattutto per coloro che commettono reati di particolare gravità ed allarme sociale.
(3-00082)
(8 luglio 2008)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO (A.C. 1442)

A.C. 1442 - Pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, introduce, nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri il divieto di esercizio dell'azione penale e la sospensione automatica dei processi penali in corso per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti all'assunzione della carica;
il disegno di legge riproduce sostanzialmente, salvo alcune marginali modifiche, il contenuto dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, le cui disposizioni in materia sono però state dichiarate illegittime con pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2004;
la Corte ha quindi già avuto modo di pronunciarsi in merito, sottolineando come la disposizione in oggetto creava un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale, ponendosi in netto contrasto con quanto stabilito dagli: articoli 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto alla tutela giurisdizionale anche per le vittime di reato), 111 (principio del giusto processo), 112 (obbligatorietà dell'azione penale) della Costituzione;
non è sufficiente inserire disposizioni in merito alla rinunciabilità della sospensione, alle modalità del trasferimento dell'azione in sede civile e alla non reiterabilità della sospensione (che rappresentano una «novità» rispetto a quanto contenuto dalla legge n. 140 del 2003); tali previsioni, infatti, sono il corollario di un regime che comunque rimane differenziato e, quindi, in violazione di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione;
è necessario che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzonale; al di là della violazione di singoli articoli del testo costituzionale su elencati, le disposizioni in oggetto realizzano quindi una complessiva «frode alla Costituzione», giacché norme di tale genere, che investono aspetti delicatissimi delle prerogative dei supremi organi costituzionali anche in rapporto ai diritti di altri cittadini e che riguardano i rapporti tra i poteri dello Stato, non possono in alcun modo essere contenute in leggi ordinarie; il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, infatti, rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionalisono regolate da fonti di tale rango (articoli 90, 96 e 68 della Costituzione ed articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso ai giudici costituzionali le immunità accordate ai parlamentati dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione);
le vigenti deroghe al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano poi sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel disegno di legge in esame, la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità «funzionale», bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con riferimento a reati «comuni»;
va rilevato come l'immunità temporanea per reati comuni sia prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1442.
n. 1. Donadi, Di Pietro, Costantini, Palomba.

La Camera,
premesso che:
l'articolo unico del disegno di legge in esame stabilisce la sospensione dei processi in cui siano imputati i titolari delle cariche di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri, per reati commessi al di fuori dall'esercizio delle loro funzioni;
il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole costituzionalmente abilitate ad introdurre eccezioni al principio dell'eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione: questo fondamentale principio costituzionale ha una valenza e una portata generale e rappresenta uno degli assi portanti dell'intero edificio costituzionale del nostro Paese. Eccezioni o deroghe sono perciò legittime solo se esplicite e solo se contenute in una fonte di grado costituzionale. Non a caso, quindi, laddove il costituente ha ritenuto opportuno porre un limite o una deroga al principio generale, ha avvertito la necessità di predisporre una specifica e puntuale disciplina costituzionale quale è quella contenuta negli articoli 90, 96 e 68 della Costituzione;
l'articolo unico del disegno di legge equipara, per quanto da esso disposto, cariche pubbliche aventi natura costituzionale differente, e rispetto alle quali la comune derivazione dalla sovranità popolare, di cui ragiona la relazione illustrativa del disegno di legge medesimo, opera in forme e modi del tutto diversi fra loro;
tale disposizione prevede una forma di sospensione del processo che opera in via generale ed automatica: è generale in quanto essa «concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione»; la sospensione stessa è automatica, poiché «la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti»(sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004), incorrendo così in due fra le principali censure in base alle quali una normativa sostanzialmente analoga a quella in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale;
le differenze fra il disegno di legge in esame e l'articolo 1 della legge n. 140 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, attengono a profili complessivamente marginali (limitazione della sospensione al mandato in corso, con l'eccezione parziale del Presidente del Consiglio; rinunciabilità della sospensione da parte dell'imputato; salvezza dell'azione civile, eccetera) che non attengono al nucleo essenziale dell'istituto in esame;
il disegno di legge in esame costituisce un caso di reintroduzione con legge ordinaria di norme dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale e per tale evenienza l'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, prevede che le Camere possano «ove lo ritengano necessario» provvedere «nelle forme costituzionali», vale a dire attivando la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione;
sotto il profilo procedurale, i ristrettissimi tempi di esame da parte della Camera non hanno permesso l'esercizio della funzione istruttoria, propria della Commissione in sede referente, che l'articolo 72, primo comma, della Costituzione prescrive quando stabilisce che «ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1442.
n. 2. Soro, Sereni, Bressa, Minniti, Tenaglia, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.