XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di venerdì 11 luglio 2008

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La VIII e XIII Commissione,
premesso che:
la vigente normativa attinente ai criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) prevede il «divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09»;
la definizione di tali misure è stabilita dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, del 17 ottobre 2007, n. 184, ed in particolar modo dall'articolo 2, comma 4, lettera i);
tali misure introdurrebbero una serie di restrizioni all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), che costituiscono circa 1/3 della totale superficie destinata all'attività venatoria in Italia;
il decreto ministeriale in vigore, ed in particolare l'articolo 2, introduce norme tese ad arrecare grave pregiudizio all'esercizio dell'attività venatoria in quanto costringerebbero gli operatori del settore ad affrontare il gravoso costo dovuto alla sostituzione delle canne dei fucili per poter utilizzare munizionamento a pallini d'acciaio, considerando che le cartucce caricate con questo tipo di pallini hanno un costo notevolmente superiore rispetto al munizionamento consentito fino ad oggi;
la motivazione adottata a questa norma è la salvaguardia degli uccelli acquatici dal saturnismo, malattia che si contrae ingerendo grandi quantità di piombo;
l'articolo 5, comma l, lettera a) dello stesso decreto ministeriale, prevede «l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati»;
anche questa norma è una ingiustificata restrizione dell'attività venatoria non richiesta dalle Direttive comunitarie di riferimento;
in Italia l'esercizio dell'attività venatoria ha sempre avuto carattere popolare, coinvolgendo tutte le categorie sociali;
la stagione venatoria è prossima all'apertura,

impegnano il Governo:

a modificare l'articolo 2, comma 4, lettera i) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 17 ottobre 2007, n. 184, prevedendo la possibilità di usare munizionamenti a pallini nichelati per la caccia nelle zone umide, salvaguardando gli uccelli acquatici dal saturnismo, evitando di dover far cambiare le canne dei fucili agli operatori del settore, ed evitando di produrre un numero notevolmente più elevato di animali feriti, data la resa balistica inferiore dei pallini d'acciaio rispetto a quelli di piombo;
a riconsiderare i criteri minimi uniformi per la definizione per le misure di conservazione per tutte le ZPS e ZSC, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), g), h), o) e l'articolo 6 commi 8, 12 e 13, in quanto L'Unione europea non richiede ulteriori restrizioni, rispetto alla normativa vigente, nei confronti delle

specie non ricomprese nell'Allegato 1 della Direttiva CEE 409/79.
(7-00025)
«Tommaso Foti, Biava, Beccalossi, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Dima, Faenzi, Germanà, Gibiino, Gottardo, Minardo, Mondello, Nastri, Nola, Stradella, Taddei, Taglialatela, Tortoli».

...

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

BOCCIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa;
ai sensi dell'articolo 29 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), i princìpi informatori devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA);
l'articolo 9 Garanzie etiche e procedure - dei princìpi informatori dei regolamenti della AIA prevede, tra l'altro che:
1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale;
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
In base al sopra citato articolo 9 dei Principi informatori dei regolamenti della Associazione Italiana Arbitri il Regolamento dell'AIA, all'articolo 16 - Il Comitato dei garanti - prevede:
il Comitato dei garanti è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata su proposta del Presidente dell'AIA, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.
4. Sono compiti del Comitato dei garanti:
a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata il Codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;
b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;
c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla correttezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati nell'ambito sportivo e della vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;

d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;
e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati, e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.
6. Il Comitato dei garanti segnale alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala altresì al Presidente federale e al Presidente dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate;
L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegatale dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.
Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA e le sue articolazioni territoriali nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.
L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.
L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità allo Statuto della FIGC, ai principi informatori eventualmente emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI ed alla normazione vigente.
L'articolo 39 comma 6 dell'attuale Regolamento AIA, riprendendo testualmente quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo del vecchio regolamento AIA, statuisce che: «Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10 per cento dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.»;
come annunciato dalla stessa FIGC, in data 20 settembre 2004, veniva siglata un'importante operazione di sponsorizzazione arbitrale: il progetto «Arbitro Campione», che prevedeva un investimento totale superiore a 8 milioni di euro, distribuiti su un arco di quattro stagioni sportive. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla FIFA, l'accordo prevedeva che i fondi ricavati dalla sponsorizzazione di Ing Direct fossero destinati alla crescita professionale dell'Associazione Italiana

Arbitri e alle sue attività di organizzazione e formazione -:
se a seguito delle precise ed univoche statuizioni dei princìpi informatori dei regolamenti della Associazione Italiana Arbitri e dello stesso regolamento AIA, quando sia stato nominato il Comitato dei Garanti AIA, e quali siano i suoi componenti. Nell'eventualità questo importante e necessario organo di garanzia non sia stato nominato, se risulti di chi siano le responsabilità della mancata nomina e se tutti gli atti adottati in assenza di tale organismo abbiano validità, e se l'assenza di tale organo possa o abbia potuto pregiudicare i diritti di tutela dei singoli associati;
l'entità dei rapporti economici intercorsi da «calciopoli» ad oggi tra AIA, FIGC e CONI;
i meccanismi attraverso i quali consistenti somme di denaro vengono corrisposte all'AIA e il loro preciso e dettagliato utilizzo;
quale sia stato il compenso corrisposto dalla Ing Direct all'AIA a partire dal 2004 per la sponsorizzazione di tutti gli arbitri, l'entità delle somme destinate alla crescita professionale dell'Associazione Italiana Arbitri e alle sue attività di organizzazione e formazione; l'entità delle eventuali somme trattenute dalla FIGC; l'entità del compenso corrisposto alla Società di consulenza I&B Group; il dettaglio delle eventuali somme corrisposte, per tale sponsorizzazione, ad ogni tesserato appartenente alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B ed in special modo il dettaglio delle somme corrisposte singolarmente ai quattro arbitri protagonisti della campagna pubblicitaria (Collina, Desantis, Trefoloni, Paparesta);
quale sia la tipologia del rapporto di fornitura tecnica e/o sponsorizzazione della Diadora con l'AIA. Quale sia stato, negli ultimi cinque anni, il compenso corrisposto dall'AIA agli arbitri appartenenti alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B per l'utilizzo del materiale tecnico Diadora, il criterio con cui tali somme siano state suddivise tra i vari arbitri e se tali somme siano mai state percepite anche da altri soggetti sprovvisti della qualifica di Arbitro Effettivo appartenente alla CAN ed eventualmente per quali motivazioni;
se è vero che oltre all'allora Presidente Federale, Carraro, l'intera questione riguardante i contratti di sponsorizzazione e fornitura di materiale siano stati gestiti e/o supervisionati dall'allora Vice Presidente Federale, nonché attuale Presidente Federale Giancarlo Abete;
quale sia la natura contrattuale dei rapporti tra AIA e/o FIGC e gli arbitri appartenenti alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B e come si sia evoluta negli ultimi dieci anni, sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale;
se oltre che con gli arbitri effettivi a disposizione della CAN l'AIA e/o FIGC abbia sottoscritto contratti con altri tesserati AIA. In tale ipotesi si chiede di conoscere le motivazioni alla base della sottoscrizione e la loro dettagliata misura;
se mai nella storia dell'Associazione Italiana Arbitri, qualche associato AIA abbia sottoscritto individualmente, disponendo della propria immagine di arbitro e sfruttandola ai fini commerciali, contratti privatistici. Se abbia a tale proposito richiesto autorizzazione scritta al Presidente dell'AIA e soprattutto se mai qualche associato abbia versato all'AIA un contributo straordinario pari al 10 per cento dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri, così come previsto dall'articolo 39 del Regolamento dell'AIA. Se quanto disposto dal citato articolo 39 sia stato mai disatteso e quali sanzioni siano state adottate in tali casi;
se attualmente tesserati, personale dipendente, dirigenti e consulenti della FIGC e CONI, direttamente o indirettamente coinvolti nell'indagine della Procura della Repubblica di Napoli, denominata

«calciopoli» continuino a svolgere incarichi e mansioni all'interno della FIGC o in strutture ad essa collegate in qualsiasi modo, e con quali ruoli.
(3-00085)

Interrogazioni a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le trasmissioni radiofoniche ad onde corte, da parte della RAI, costituiscono un valido mezzo per raggiungere i numerosi italiani che vivono nei Paesi di tutti i continenti;
da oltre settanta anni la RAI utilizza queste frequenze per diffondere determinati programmi in tutto il mondo;
dal 3 ottobre scorso la RAI ha cessato le trasmissioni in onde corte, determinando un vuoto di informazioni difficilmente colmabile con altri sistemi -:
se la Convenzione vigente consenta la dismissione delle trasmissioni in onde corte e quali urgenti iniziative intendano assumere nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia ripristinata la diffusione di trasmissioni radiofoniche ad onde corte da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
(4-00629)

RAINIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel dicembre 2003 si è verificato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat, le cui ultime vicende possono essere così sintetizzate:
il 4 dicembre 2003: si scopre che i 600 milioni di euro del fondo Epicurum non esistono;
l'8 dicembre 2003: la Parmalat non riesce a rimborsare un bond da 150 milioni di euro in scadenza, ed il titolo è sospeso dalle contrattazioni di borsa (quotava 2,2375 euro ad azione);
l'11 dicembre 2003, il titolo Parmalat viene riammesso alle contrattazioni di borsa, chiudendo la giornata con un calo del 46,8 per cento;
il 15 dicembre 2003 il consiglio di amministrazione della Parmalat, tra cui figuravano Tanzi, Tonna e Gorreri, Silingardi, si dimette;
il 19 dicembre 2003: Bank of America dichiara che i 3,95 miliardi di euro che rappresentavano l'attivo della Parmalat non esistono (il documento che li attestava era contraffatto);
il 22 dicembre 2003: Tanzi viene iscritto al registro degli indagati per falso in bilancio; nel frattempo il valore di un'azione della Parmalat scende a 0,1100 euro;
il crack Parmalat è stato il più grande scandalo mondiale di bancarotta fraudolenta ed aggiotaggio perpetrato da una società privata;
l'indebitamento lasciato dalle società di Calisto Tanzi è risultato di circa 14,5 miliardi di euro ed ha comportato, solo nel nostro Paese, l'azzeramento del patrimonio di circa 130.000 piccoli risparmiatori, azionisti e sottoscrittori dei bond rivelatisi «spazzatura»;
avanti i tribunali di Milano e Parma, sono attualmente pendenti i processi penali nei confronti di Calisto Tanzi e numerosi suoi collaboratori (dirigenti, revisori dei conti, sindaci, eccetera);
nella vicenda del crack Parmalat risultano coinvolti anche diversi banchieri, in particolare, per il presidente di Mediobanca, Cesare Geronzi, accusato di estorsione aggravata, il processo si terrà a Roma;
il dottor Luciano Silingardi, noto commercialista parmigiano, risulta essere uno degli imputati dei processi penali per il crack Parmalat;

come dichiarato dallo stesso Calisto Tanzi, questi era intervenuto nel 1987 presso «l'amico» Ciriaco De Mita, allora segretario della Democrazia Cristiana, e sul suo collega di partito Giovanni Goria, nello stesso periodo Ministro del tesoro, al fine di ottenere la nomina di Luciano Silingardi a Presidente della Cassa di risparmio di Parma;
il dottor Luciano Silingardi, commercialista di Callisto Tanzi e dei suoi familiari, oltre alla carica di presidente della Cassa di risparmio di Parma, all'epoca dei fatti tra le principali Casse di risparmio d'Italia, rivestì contemporaneamente il ruolo di presidente della Fondazione Cariparma (ente morale), ed altresì di sindaco e componente del Consiglio di amministrazione della Parmalat S.p.a.;
fino al 30 luglio 2001, il dottor Luciano Silingardi ha rivestito altresì la carica di consigliere del «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi», consorzio nazionale che vigila sulla tutela dei risparmiatori;
in data 8 dicembre 2003, giorno del mancato rimborso del bond da 150 milioni di euro, il dottor Luciano Silingardi si dimetteva dal Consiglio di amministrazione della Parmalat S.p.a.;
in data 20 gennaio 2004, ad un mese di distanza dall'iscrizione nel registro degli indagati di Calisto Tanzi, il dottor Luciano Silingardi si dimetteva dalla presidenza della Fondazione Cariparma, dichiarando che: «Non si tratta di un atto dovuto, ma dettato da motivi di opportunità...»;
il dottor Luciano Silingardi, che esercita ancora la professione di commercialista, risulta imputato nei vari processi «Parmalat», accusato di diversi reati: aggiotaggio, concorso in bancarotta, eccetera, per aver favorito l'amico Calisto Tanzi, anche in qualità di presidente della Cassa di risparmio di Parma, avendo erogato alla Parmalat S.p.a. e ad altre società del gruppo, ingenti prestiti non giustificati dalle reali condizioni finanziarie;
il commercialista dottor Luciano Silingardi operava, ed opera tutt'ora, nello studio «Silingardi Dottori Commercialisti Associati», unitamente ai figli Andrea e Marco, anch'essi commercialisti; sentito recentemente dai magistrati di Milano, nell'ambito del processo «crack Parmalat», il dottor Luciano Silingardi ha dichiarato di essere completamente ignaro dei fatti, e di non aver mai sospettato del clamoroso «buco» creato da Calisto Tanzi;
il dottor Luciano Silingardi risulta tutt'ora iscritto all'Ordine dei commercialisti di Parma, nel cui ambito il figlio Andrea Silingardi ricopre la carica di componente del consiglio direttivo dell'Ordine dei Commercialisti di Parma;
nel novembre 2003, un mese prima del crollo finanziario del gruppo Parmalat, e quando il dottor Luciano Silingardi era ancora membro del Consiglio di amministrazione Parmalat S.p.a. e presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Parma;
sembra che il dottor Marco Silingardi abbia redatto per conto della stessa Parmalat una perizia contabile, finalizzata a giustificare un aumento di capitale, su carta intestata «Studio Silingardi», con la quale si attestava l'ottimo «stato di salute» della società, a cui attribuiva un valore di 2,1 miliardi di euro al 30 settembre 2004, settanta giorni dopo il titolo veniva sospeso dalle contrattazioni di borsa; (articolo Corriere della Sera 3 gennaio 2004);
negli «anni d'oro» della Parmalat, il dottor Marco Silingardi ricopriva la carica di sindaco supplente della società Boschi Luigi e Figli S.p.a., importante società del gruppo «Parmalat»; grazie ai «conti truccati», alle coperture politiche, ed al facile accesso al credito, il gruppo Parmalat ha occultato per anni il suo enorme «buco finanziario», trasferendolo in gran parte a danno dei piccoli risparmiatori, indotti dalle banche ad acquistare, fino a pochi giorni dal tracollo, azioni e bond rivelatisi «spazzatura»;

la Cassa di risparmio di Parma risultava comproprietaria al 50 per cento della società assicurativa «Po Vita S.p.a.»;
nel settembre 2006, il gruppo bancario francese «Crédit Agricole» ha acquistato la Cassa di risparmio di Parma, la cui attuale proprietà risulta così ripartita: 85 per cento Crédit Agricole e 15 per cento Fondazione Cariparma;
la Fondazione Cariparma è espressione dei seguenti soggetti, che nominano gli organi di governo della predetta Fondazione (presidente, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, eccetera): Provincia di Parma; Comune di Parma; Comune di Busseto; Camera di commercio di Parma; Curia vescovile Parma; Università degli studi di Parma; associazioni imprenditoriali di categoria;
la società assicurativa «Po Vita S.p.a.», ha recentemente cambiato la propria denominazione in «Crédit Agricole Vita S.p.a», la cui proprietà risulta appartenere alla Cassa di risparmio di Parma;
la società assicurativa «Crédit Agricole Vita S.p.a.», con sede amministrativa a Milano, gestisce un'ingente patrimonio pari circa a 1.238 milioni di euro, corrispondenti ai versamenti dei risparmiatori, sotto forma di raccolta premi;
risulta che in data 4 aprile 2008, nell'ambito degli organi amministrativi e di controllo della società assicurativa Crédit Agricole Vita S.p.a (già Po Vita S.p.a.), con sede a Milano, sia stato nominato con poteri di sindaco il commercialista parmigiano dottor Marco Silingardi, dello studio associato Silingardi Luciano, Marco e Andrea, figlio del commercialista parmigiano dottor Luciano Silingardi, come detto sopra già commercialista del signor Calisto Tanzi, presidente della Cassa di risparmio di Parma, presidente della Fondazione Cariparma, nonché membro del consiglio di amministrazione della Parmalat S.p.a.;
l'articolo 76 del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dispone in particolare che: «I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive (ora: Ministero dello sviluppo economico), sentito l'ISVAP». Tale regolamento, la cui utilità appare veramente fondamentale soprattutto per prevenire situazioni come quelle ora in esame, non però risulta essere stato emanato -:
se, in considerazione di quanto descritto in premessa ed ove i fatti indicati corrispondano tutti al vero, non si ravvisino gravi motivi di «inopportunità», nella nomina del dottor Marco Silingardi a revisore dei conti della società assicurativa della Cassa di risparmio di Parma (che gestisce un patrimonio di 1.238 milioni di euro), anche in considerazione del contenuto della perizia sulla Parmalat S.p.a, redatta due mesi prima del «crack Tanzi», e in caso affermativo se sia possibile verificare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, se la Provincia di Parma, il Comune di Parma ed il Comune di Busseto, in qualità di pubbliche amministrazioni socie della Fondazione Cariparma, proprietaria del 15 per cento della Cassa di risparmio di Parma (quest'ultima proprietaria della società assicurativa Crédit Agricole Vita S.p.a.), abbiano indicato o favorito o ad ogni modo conoscevano, la nomina del dottor Marco Silingardi a revisore dei conti della predetta società assicurativa;
se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga necessario emanare con urgenza il regolamento concernente i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza per gli esponenti delle imprese di assicurazione;
se al Ministro del giustizia, in virtù dei poteri di vigilanza di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 139 del 2005, risultino essere stati avviati o conclusi

procedimenti disciplinari a carico di Luciano Silingardi in rapporto ai fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali ne siano stati gli esiti.
(4-00638)

PILI, VELLA, NIZZI, TESTONI, MURGIA, PORCU e OPPI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
in data 10 luglio 2008 il Presidente della regione ha promulgato la legge statutaria che era stata approvata dal consiglio regionale il 7 marzo 2007;
il 13 giugno 19 consiglieri regionali avevano richiesto l'indizione del referendum confermativo;
il referendum si è svolto il 21 ottobre;
il 30 giugno 2008, dopo un coinvolgimento della Corte Costituzionale, la Corte d'Appello di Cagliari ha stabilito che la consultazione non è stata valida per mancato raggiungimento del quorum dichiarando comunque di ritenere «condivisibile» l'argomentazione dei legali del comitato referendario secondo la quale la legge non è promulgabile proprio perché non ci sono stati voti validi;
i promotori del referendum (comprendente sia esponenti del centrosinistra sia del centrodestra) hanno invitato a non procedere alla promulgazione in quanto mancherebbe l'elemento «certificativo» della volontà dei cittadini una volta ricorso al referendum confermativo;
la legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni individua erroneamente un quorum di partecipazione del referendum pari a un terzo degli elettori;
tale quorum non è previsto nell'articolo 15 dello Statuto sardo;
una legge regionale che prevede in modo equivoco il quorum di partecipazione di un terzo degli elettori per il referendum confermativo di una legge statutaria è palesemente incostituzionale;
il presidente della regione sarda non ha in alcun modo esplicitato preventivamente la corretta interpretazione e applicazione delle norme referendarie relativamente alle norme statutarie;
la prevalenza gerarchica della disposizione statutaria risulta evidente su qualsiasi altra norma regionale;
l'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 1948, fissa, come presupposto indefettibile della promulgazione della legge, il fatto che sia stata approvata, in sede di referendum confermativo della legge statutaria, dalla maggioranza di voti validi. Recita, infatti, testualmente, il citato articolo 15 «La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»;
la Corte d'Appello, il 30 giugno 2008, in sede di verifica dei risultati del referendum:
1) ha ritenuto che, in forza del combinato disposto degli articoli 15 della legge regionale n. 21 del 2002 e 14 della legge regionale n. 20 del 1957, fosse necessario il raggiungimento del quorum anche per la validità del referendum sulla legge statutaria regionale. E ciò benché l'articolo 15 dello statuto, norma di rango costituzionale, non prevedesse il raggiungimento di nessun quorum, al pari del referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione;
2) ha dato atto del mancato raggiungimento del quorum;
3) ha dichiarato, pertanto, non valido il referendum sulla legge statutaria regionale della Sardegna;
il presidente della regione, nonostante tale pronunzia della Corte d'appello, ha promulgato la legge statutaria (approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007);
la promulgazione, risulta essere in totale violazione dell'articolo 15 dello statuto speciale della Regione Sardegna, che,

come detto, stabilisce chiaramente che la legge statutaria non può essere promulgata «se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»;
in realtà, avendo la Corte d'appello dichiarato non valido il referendum sulla legge statutaria, quest'ultima non può essere promulgata, mancando la condizione della sua approvazione «dalla maggioranza dei voti validi»;
dalla pronunzia della Corte d'appello, che ha accertato che quasi il 70 per cento degli elettori si sono espressi contro l'approvazione della legge statutaria e che ha dichiarato non valido il referendum, emerge che la legge statutaria non ha ottenuto la maggioranza dei voti e che, per di più, i voti non sono neanche validi;
la volontà del costituente - come emerge dall'articolo 15 dello statuto - è sicuramente nel senso di richiedere, per la promulgabilità della legge statutaria, la volontà degli elettori, espressa attraverso la maggioranza dei voti validi, non essendovi stato un valido referendum - e quindi non essendovi stata la maggioranza dei voti validi - la legge statutaria della Sardegna non poteva essere promulgata;
l'eventuale promulgazione, pertanto, comporterebbe una violazione dell'articolo 15 dello statuto speciale della Sardegna (avente natura di legge costituzionale), nella parte in cui, appunto, stabilisce che «La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»;
la norma prevede che il mancato raggiungimento di un quorum, peraltro incostituzionale, renderebbe di fatto il referendum non valido e conseguentemente la legge statutaria non poteva essere promulgata;
secondo autorevoli pareri di costituzionalisti «il referendum è invalido per mancanza di quorum partecipativo, la legge statutaria non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, perché se il referendum non raggiunge il quorum nessun voto è valido»;
è doveroso segnalare una gravissima violazione senza precedenti di una disposizione avente valenza costituzionale -:
se il Governo intenda valutare l'opportunità di un urgente intervento diretto tramite impugnativa davanti alla Corte costituzionale ai sensi della normativa vigente, teso al rispetto dello Statuto sardo, che ha valenza di legge costituzionale e delle prerogative democratiche dei sardi;
se non ritenga, con la richiesta di impugnativa, di dover chiedere alla Corte Costituzionale di sospendere gli effetti dell'atto stesso.
(4-00639)

...

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

MANNUCCI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 4 gennaio 2008 è scomparso al largo delle coste venezuelane un velivolo bimotore della compagnia Transaven, partito da Caracas in Venezuela e diretto verso l'arcipelago di Los Roques;
a bordo risultavano ufficialmente otto cittadini italiani, uno svizzero e cinque venezuelani compresi pilota e copilota;
circa quindici giorni dopo l'accaduto fu ritrovato in mare il cadavere del copilota, di cui ad oggi non è stata ancora chiarita la causa della morte;
in data 8 luglio 2008 i giornali italiani hanno diffuso la notizia dell'individuazione di un relitto a 400 metri di profondità al largo delle isole Los Roques;
le immagini registrate da un robot calato sul fondo del mare hanno consentito di escludere che i resti individuati

appartengano al bimotore Let 140 della compagnia Transaven -:
quali iniziative intenda assumere per assicurare alle famiglie degli otto cittadini italiani dispersi nel Mar dei Caraibi la prosecuzione delle ricerche finalizzate a una piena comprensione dell'accaduto;
se l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, così come previsto dalla normativa internazionale in materia, abbia designato un proprio esperto nella inchiesta tecnica avviata dalle competenti autorità venezuelane;
se il Governo non intenda incaricare un esperto italiano con il compito di coordinare le ricerche al fine di avere la certezza che si faccia ogni sforzo possibile per risalire alla verità e al ritrovamento dei connazionali scomparsi.
(4-00635)

...

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

COSCIA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il dottor Umberto Broccoli si è laureato in Archeologia Cristiana nel 1976 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
nominato ispettore presso la Soprintendenza Archeologica di Ostia, è stato in seguito trasferito presso la Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma, presso la quale è tuttora in servizio, con un contratto part time, in qualità di funzionario archeologo della ex carriera direttiva area C3 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
nella suddetta Istituzione non riveste, quindi, alcun ruolo dirigenziale;
a causa del suo contratto part time, occupa nell'ufficio una posizione del tutto marginale, avendo per l'appunto un orario di lavoro ridotto che lo porta a essere presente sul luogo di lavoro esclusivamente per un numero limitato di ore;
inoltre, come si può desumere dal suo curriculum, il dottor Broccoli ha svolto prevalentemente attività di comunicazione a carattere divulgativo, e non attività legate all'archeologia ed alla storia dell'arte, non riuscendo a sviluppare la imprescindibile conoscenza e la giusta competenza necessaria allo svolgimento di determinate mansioni;
la sua limitata produzione di studi e pubblicazioni di testi scientifici, infatti, è da attribuirsi al fatto che dal 1985, parallelamente al suo incarico istituzionale, ricopre all'interno dell'azienda RAI il ruolo di autore e conduttore, realizzando programmi radiofonici e televisivi come ad esempio: «La straordinaria storia d'Italia», «Italia. Istruzioni per l'uso», «Italia ore 6», «Telesogni», «Luna Park», «L'una italiana», «Ora sesta», «Signori illustrissimi», «La scoperta dell'Europa», «Questa sera a via Asiago 10», «Uno mattina estate», «Novecento», «Portomatto», «Il processo ai Mondiali», «Ottantaradio», «Le storie della storia»;
attualmente riveste il ruolo di autore e conduttore per Radiouno Rai delle trasmissioni «Con parole mie» e «In Europa»;
da notizie apparse sulla stampa nazionale risulta che il dottor Broccoli sia stato nominato Soprintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma senza avere mai svolto compiti a carattere dirigenziale, né avendo acquisito esperienze significative nella gestione dei Beni Culturali;
tale carica dovrebbe essere ricoperta da una figura che sia nello stesso tempo autorevole e proveniente dalle Istituzioni Pubbliche, preferibilmente già dirigente acclarato per ragioni di opportunità e di trasparenza, come ad esempio un docente universitario, un soprintendente statale e

comunque una personalità di spicco nell'ambiente internazionale per la sua produzione scientifica o per le sue specifiche capacità organizzative nel settore dei Beni Culturali -:
se il Ministro non ritenga opportuno, qualora fossero confermate le informazioni circa il conferimento dell'incarico al dottor Broccoli, rendere noti i criteri che hanno portato alla nomina, considerando il fatto che affidare un incarico di tale prestigio ad un uomo prevalentemente di spettacolo, senza una reale e comprovata esperienza nell'ambito della gestione dei Beni Culturali, potrebbe rivelarsi dannoso per la funzionalità del delicato ufficio che gli è stato affidato.
(5-00208)

POLLEDRI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
gli interventi di recupero e riqualificazione di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino (Piacenza) prevedono l'abbattimento di una fontana, costruita mezzo secolo fa, per creare un nuovo parcheggio di 10 posti macchina;
la fontana in parola, realizzata nel lontano 1958 dall'architetto Maria Alborno di Bordighera, insieme alla sapiente opera artigianale di mastro Ercole Tagliaferri di San Giorgio, ha una struttura in cemento, simbolo di due braccia oblique, tese ad accogliere la naturale caduta della pioggia, che discende nei labirinti e disseta la terra, con un giuoco di colori, proiettati sui getti d'acqua, che formano un arcobaleno;
dalla vasca maggiore, al livello dell'acqua, s'innalzano due figure sculturee musicanti. A dominare il tutto dall'alto dei musicanti, un simbolico Sole. Un insieme di simboli, quali terra, acqua, sole che rappresentano «l'Inno alla vita»;
lo stato d'abbandono della fontana in parola non attesta la bellezza in movimento dell'opera, creata dall'effetto scenografico dei giochi d'acqua che fuoruscivano da 105 piccoli ugelli, per risalire verso l'alto, sino ad imboccare lo scivolo, formando l'arcobaleno, grazie ai riflessi colorati creati con l'ausilio di un proiettore, così come testimoniato dalle foto dell'epoca;
l'ampiezza di Piazza Marconi è tale da consentire l'utilizzo di una diversa area perimetrale per la costruzione del «piccolo parcheggio» di appena 10 posti macchina;
la presenza della fontana, di dimensioni sicuramente poco ingombranti, non impedisce la riqualificazione della «piazza», la cui dimensione consentirebbe l'utilizzo di altre aree da adibire a parcheggio;
la rimozione della fontana creerebbe una lesione alla memoria storica della comunità sangiorgina;
il comitato promotore «Pro Fontana» di San Giorgio Piacentino, sostenuto dall'associazione Italia Nostra avrebbe raccolto 1.000 firme, trasmesse alla competente Prefettura per manifestare l'opposizione all'abbattimento del bene culturale, fortemente voluta dal Primo cittadino -:
se, alla luce di quanto espresso in premessa, non intenda adoperarsi per sollecitare, da parte delle gerarchie territoriali, l'acquisizione di tutta la documentazione comprovante il valore storico-culturale della fontana, l'alto profilo professionale del suo ideatore, donatore del progetto, nonché la particolare tecnica nella lavorazione del cemento, utilizzata dal suo costruttore;
in caso affermativo, quali misure intenda adottare per impedire che il bene in parola, patrimonio inalienabile della collettività di San Giorgio Piacentino, possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, anche alla luce della «tutela del diritto morale dell'autore dell'opera», che può essere esercitato dai suoi discendenti, anche attraverso l'opposizione all'abbattimento dell'opera medesima, da parte dell'amministrazione comunale.
(5-00211)

Interrogazione a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'Archivio di Stato di Bolzano è organo del Ministero per i beni e le attività culturali e dipende dalla Direzione Generale degli archivi;
l'organizzazione archivistica viene regolata dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
alla conservazione del patrimonio documentario italiano sono preposti gli Archivi di Stato, di norma uno in ogni capoluogo di provincia, e le Soprintendenze archivistiche, di norma una in ogni capoluogo di regione;
la Soprintendenza di Trento, competente anche per la provincia di Bolzano, è però rimasta priva di funzioni per il territorio altoatesino, in quanto i compiti di vigilanza sugli archivi non statali sono passati all'Archivio storico della provincia di Bolzano;
in un'intervista, pubblicata dal settimanale locale in lingua tedesca FF nel numero del 1o febbraio 2007, il direttore dell'Archivio di Stato, dottor Gasser, ha auspicato l'unificazione tra l'Archivio di Stato e quello della Provincia Autonoma di Bolzano, asserendo che - si legge - «sarebbe logica e porterebbe vantaggi politico culturali oltre che maggiori finanziamenti» -:
se l'Archivio di Stato, che ha competenza su tutti gli archivi degli uffici statali, detenga anche quello del Commissariato del Governo;
se sia ipotizzabile un trasferimento di competenze da parte del Governo a favore dell'Archivio della provincia autonoma di Bolzano e, in caso affermativo, per quali motivi s'intenderebbe rinunciare ad un'importante competenza che può essere gestita separatamente, rispetto all'Archivio della provincia, posto che le fonti documentali sono assai diverse.
(4-00627)

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DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
a quanto risulta all'interrogante, nel Comune di Bolzano il demanio militare avrebbe ceduto gratuitamente una particella corrispondente al tratto di viale Druso che si trova di fronte alla caserma «Ottone Huber» per realizzare un marciapiede;
la cessione di detta particella sarebbe avvenuta a titolo gratuito in quanto il Comune di Bolzano non avrebbe corrisposto alcunché -:
se ritenga lecita la cessione di beni demaniali a titolo gratuito; per quale ragione non si sia preteso un pagamento sotto qualunque forma dal momento che il patrimonio militare necessita di interventi manutentivi abbastanza onerosi; se, nel caso suesposto, si possa ravvisare un danno erariale.
(4-00614)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto risulta all'interrogante, su una particella fondiaria che si trova al Passo del Tonale, Comune di Ponte di Legno, sarebbe stata realizzata una pista da sci, tra l'altro, vicino ad una piazzola di atterraggio per elicotteri;
la cessione di detta particella da parte del demanio militare sarebbe avvenuta

a titolo gratuito in quanto il Comune di Ponte di Legno non avrebbe corrisposto alcunché -:
se ritenga lecita la cessione di beni demaniali a titolo gratuito;
per quale ragione non si sia preteso un pagamento sotto qualunque forma dal momento che il patrimonio militare necessita di interventi manutentivi abbastanza onerosi;
se, nel caso sopra riportato, si possa ravvisare un danno erariale.
(4-00615)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 10 agosto 2007, è stato firmato, tra il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano, un protocollo d'intesa con cui è stato stabilito che, a fronte della cessione di diverse decine di ettari di aree demaniali, alcune delle quali occupate da caserme, la Provincia Autonoma di Bolzano si è impegnata a realizzare un certo numero di alloggi di servizio nelle medesime aree;
le aree oggetto della succitata permuta costituiscono circa la metà delle aree demaniali attualmente occupate dall'Esercito nella zona;
la cronica mancanza di alloggi, per gli appartenenti all'Esercito e più in generale alle Forze Armate, deve trovare una sollecita risposta, anche in considerazione dell'elevato costo della vita in Alto Adige, che è causa spesso di difficoltà per le famiglie con redditi medi e bassi -:
quante e quali aree saranno oggetto della cessione e quali edifici verranno alienati, caserme comprese;
quale sia il valore di stima dei terreni e degli edifici e quale criterio sia stato adottato per stabilirne il valore;
quali reparti è previsto che resteranno in Alto Adige e quali saranno trasferiti;
quale sia il numero, la dislocazione e la cubatura totale degli alloggi che verranno realizzati dalla Provincia;
quale sia il numero degli alloggi che verranno invece ristrutturati, posto che alcuni di quelli attualmente occupati da personale in servizio o in quiescenza sono fatiscenti e necessitano di urgenti interventi di manutenzione straordinaria;
se verranno realizzate abitazioni all'interno delle caserme e, in caso affermativo, per quanti posti letto e chi si accollerà i relativi costi.
(4-00622)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere:
quali siano le ragioni per cui da alcuni anni vengono nominati ufficiali superiori nel Corpo Militare delle Croce Rossa;
per quali motivi si fa sempre più spesso ricorso al conferimento del grado di primo capitano, anziché di maggiore;
quali motivazioni inducano a non promuovere gli ufficiali superiori ai rispettivi gradi superiori, anche se hanno maturato l'anzianità necessaria.
(4-00625)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano, per la cessione di molte aree demaniali - ramo Esercito - in cambio di alloggi, pare in contrasto con il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, che vieta espressamente le permute -:
se con la dismissione delle aree il Ministero della Difesa, attraverso il proprio demanio, dovrà restituire i beni demaniali al Ministero del tesoro e, il tal caso, il Ministero del tesoro sarebbe nella condizione di gestire direttamente un'eventuale trattativa con la Provincia Autonoma di Bolzano, nonostante in questa fase sia stato del tutto escluso;

per quali ragioni lo Stato non dovrebbe avviare delle gare per la dismissione di immobili e terreni che consentirebbero di ricavare molto, molto di più di quanto sembra invece volersi accontentare con la trattativa esclusiva con la Provincia Autonoma di Bolzano.
(4-00630)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nell'edizione del 25 settembre 2007, in Afghanistan sarebbe presente ed opererebbe, da oltre un anno, una task force di soldati italiani la quale partecipa a missioni di combattimento, effettua ricognizioni a vasto raggio e organizza operazioni contro i Talebani;
l'interrogante è favorevole all'impiego delle nostre Forze Armate in tutte le attività ritenute necessarie per contrastare i Talebani e riportare libertà e democrazia in uno Stato dove la popolazione ha patito da anni disagi pesantissimi -:
se corrispondano al vero le notizie riportate in premessa e se il Ministro interrogato non ritenga utile chiarire quali siano i reali compiti e le attività delle nostre Forze Armate in territorio afghano.
(4-00632)

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il sottoscritto interrogante è intervenuto con analoga interrogazione all'indomani della firma del protocollo d'intesa sulla permuta di beni demaniali tra Stato e Provincia Autonoma di Bolzano;
tale protocollo d'intesa prevederebbe, secondo notizie di stampa, la cessione di beni di notevole valore economico in cambio della realizzazione, su terreno demaniale, di 250 alloggi per i militari;
in seguito, i medesimi organi d'informazione (quotidiani Alto Adige, Corriere dell'Alto Adige e Dolomiten), hanno diffuso la notizie che vi sarebbe un allegato all'intesa di cui in premessa, che conterrebbe l'elenco di alcuni beni che verrebbero ceduti gratuitamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, tali beni sarebbero ubicati nel territorio dei comuni di Silandro, Laces, Corces, Elvas, Naz Sciaves, Villabassa;
tali indiscrezioni sono state successivamente confermate dal comunicato ufficiale della provincia Autonoma di Bolzano del 1o agosto 2007;
in data 18 ottobre 2007, il quotidiano Il Sole 24 Ore ed il giorno seguente il giornale Libero Mercato, hanno riportato le dichiarazioni del Viceministro Visco e del Vicepresidente del Consiglio, Rutelli, secondo le quali sarebbe finita l'era delle regalie e delle svendite di beni immobiliari demaniali a svantaggio dello Stato -:
per quali motivi beni immobili di elevato valore verrebbero ceduti gratuitamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, visto che le amministrazioni statali sono già gravate, in Alto Adige, di notevolissimi affitti passivi per le caserme dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, degli uffici finanziari, eccetera;
cosa stia facendo l'Agenzia del demanio di Bolzano per tutelare il patrimonio dello Stato sottoposto al suo controllo;
se la cessione a titolo gratuito di beni di elevatissimo valore non configuri il danno erariale e se al riguardo sia stato chiesto un parere preventivo all'Avvocatura e alla Corte dei conti.
(4-00616)

VOLONTÈ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il modello di dichiarazione unificato compensativo, denominato Modello Unico, mentre consente di compensare le imposte in capo al contribuente, non prevede la dichiarazione congiunta dei coniugi né la possibilità di effettuare compensazioni tra le imposte a debito e a credito all'interno del nucleo familiare;
questo modello, che avrebbe dovuto rappresentare un profondo cambiamento nella direzione della semplificazione fiscale, genera invece confusione, disagi e complicazioni per le famiglie, in quanto si determina all'interno del nucleo familiare una evidente difficoltà nella divisione degli acconti versati così come nella ripartizione degli oneri deducibili sostenuti, in particolare per le spese sanitarie e scolastiche dei figli;
la possibilità di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta e di compensazione tra le imposte a credito di un coniuge e quelle a debito dell'altro è attualmente prevista per i coniugi aventi entrambi redditi da lavoro dipendente che possono essere dichiarati nel modello 730, ma non quando almeno uno ha reddito di impresa o da lavoro autonomo o reddito di impresa ed è tenuto a presentare il modello unico;
vi è pertanto una disparità di trattamento fra coniugi entrambi lavoratori dipendenti che possono effettuare la dichiarazione congiunta col modello 730, ed i lavoratori autonomi a cui tale possibilità non viene riconosciuta;
il dipartimento delle entrate aveva inizialmente rilevato che consentire la presentazione della dichiarazione congiunta mediante il modello unificato compensativo avrebbe determinato l'indubbia complicazione del modello stesso, precisando che erano stati semplificati gli adempimenti dei coniugi tenuti a separare le loro posizioni fiscali -:
se il Governo, che nell'ultima campagna elettorale si è impegnato a favore di una fiscalità familiare, intenda correggere questa iniquità consentendo a tutti i coniugi, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, di presentare il modello unico di dichiarazione dei redditi congiunta e di poter compensare i debiti e i crediti all'interno del nucleo familiare.
(4-00634)

TESTO AGGIORNATO AL 16 LUGLIO 2008

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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
molte amministrazioni comunali hanno da tempo pensato di utilizzare le strade, anche le più larghe e scorrevoli, per imporvi limiti di velocità eccessivamente bassi, tali da non poter essere rispettati dalla maggior parte degli automobilisti;
rientra nella medesima logica anche la collocazione, spesso su tratti rettilinei e privi di incroci, di particolari impianti semaforici, i quali scattano quando un veicolo supera la velocità massima imposta e, collegati ad apposite fotocamere, rilevano e identificano lo stesso;
simili disposizioni scoraggiano i conducenti al rispetto dei limiti imposti in quanto comunemente ritenuti irragionevoli e, per quanto riguarda gli impianti semaforici, si va diffondendo l'abitudine di ignorarli;
l'impostazione data dalle amministrazioni comunali è solo quella di «fare cassa» a spese degli automobilisti perché è evidente che limiti troppo bassi, ad esempio i 30 km/h nei centri abitati senza che vi siano particolari condizioni di pericolo,

sono addirittura incompatibili con il volume di traffico di transito -:
se sia intenzione del Ministro interrogato procedere ad una ricognizione del territorio nazionale, al fine di individuare i casi più evidenti di cui in premessa;
quali iniziative intenda intraprendere per circoscrivere tale fenomeno, con l'imposizione limiti di velocità estremamente bassi al solo scopo di colpire i malcapitati conducenti che li oltrepassano.
(4-00618)

BITONCI, FORCOLIN e CALLEGARI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto di Venezia Tessera è il terzo aeroporto d'Italia per numero di passeggeri ed uno dei primi per valenza turistica;
lo stesso è interessato da molte settimane da prolungati lavori sulla pista principale 04 Right che risulta chiusa a tutte le operazioni di volo;
l'unica pista disponibile è la più piccola pista 04 Left, normalmente utilizzata per il rullaggio degli aeromobili, ed ora invece utilizzata per tutte le operazioni di volo (decollo, atterraggio e rullaggio);
la pista 04 Left è asservita solo da una procedura di avvicinamento «NON PRECISION - denominata VOR 04 left», invece che assistita da un apparato ILS mobile, che sarebbe stato possibile installare durante la fase dei lavori provvisoriamente;
il prolungarsi dei lavori commissionati sulla pista 04 Right stanno causando notevoli problemi all'utenza con ritardi di numerosi voli di tutte le compagnie aeree, causa assegnazione di SLOT (orari diversi di partenza diversi rispetto a quelli pubblicati ufficialmente e conosciuti dagli utenti) per smaltire la facilmente preventivabile congestione;
di queste difficoltà e delle conseguenze di tali lavori non è stata resa edotta in alcun modo l'utenza, tenuta all'oscuro di tutto e costretta a subire ritardi invece conosciuti dalla Direzione Aeroportuale;
nonostante il protrarsi da parecchie settimane di questa situazione, la Direzione aeroportuale dell'aeroporto di Venezia Tessera e l'Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) non hanno ancora previsto alcuna informativa ai passeggeri e nessun avviso è collocato nelle aree accettazione e nelle sale dell'aeroporto in merito ai previsti ritardi, in particolare negli orari di punta, ed alle motivazioni degli stessi;
i passeggeri sono costretti ad attendere a bordo degli aerei eventuali miglioramenti degli orari di decollo e ad apprendere della situazione solo dal personale di Terra delle compagnie aeree e/o dal personale di Volo, anch'essi, in questo caso, vittime di tali disguidi, con ripercussioni anche sui loro turni di lavoro;
i passeggeri rischiano continuamente di perdere i voli negli altri aeroporti di transito ove sono diretti, con ripercussioni e costi a carico delle compagnie aeree;
nell'aeroporto di Venezia Tessera i passeggeri e le compagnie lamentano da tempo che le infrastrutture ed i servizi non sono completamente efficienti e sufficienti, in particolare, i controlli di sicurezza che li costringono a lunghe attese, ed alla conseguente probabile perdita del volo;
a Venezia Tessera, specialmente in questo periodo di elevate temperature, viene lamentato il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento abbinato ai Finger, strumento assolutamente indispensabile per migliorare il confort dei passeggeri costretti a lunghe attese a bordo degli aeromobili;
la mancanza di informazione ai passeggeri delle limitazioni in essere dell'aeroporto di Venezia e dei ritardi in partenza, avrebbero da tempo richiesto l'intervento

di Enac nello spirito richiamato dalla «Carta dei Diritti del Passeggero» -:
quali siano i motivi delle mancate comunicazioni e doverose informazioni all'utenza che avrebbe dovuto dare la società che gestisce l'aeroporto di Venezia (SAVE);
quali siano le eventuali manchevolezze e lacune in tal senso eventualmente perseguibili in via amministrativa;
quali siano i motivi del mancato intervento di Enac;
quali tempestivi interventi intenda adottare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quali eventuali provvedimenti, anche sanzionatori, intenda avviare nei confronti degli attori eventualmente responsabili di una tale situazione;
quali rimborsi e compensazioni debbano essere offerti, dai responsabili di una tale situazione, ai passeggeri, in merito ai disguidi subiti.
(4-00637)

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INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

FRANZOSO, VITALI, PATARINO, SISTO, DI CAGNO ABBRESCIA, BARBA, SAVINO, LAZZARI, FUCCI e DISTASO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la situazione finanziaria del Comune di Taranto continua a destare serie preoccupazioni, permane l'incapacità a ricostruire le cause strutturali che hanno provocato il disavanzo d'amministrazione prima e la dichiarazione di dissesto poi, tant'è che il rendiconto del 2006 è stato deliberato senza il previsto parere favorevole dell'organo di revisione contabile per l'inattendibilità dei dati contenuti;
in un esposto inviato al ministero interrogato, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica di Taranto, alcuni consiglieri comunali hanno segnalato violazioni, in alcuni casi certe, in altri presunte, alle prescrizioni contenute nel decreto del ministero dell'interno n. 3704 del 25 maggio 2007 approvativo dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2005, deliberato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 675 dell'11 aprile 2007;
la prima palese e fondamentale inadempienza riguarda l'articolo 11 del decreto in questione, che a sua volta richiama letteralmente l'articolo 265 comma 3 del TUEL. A tutt'oggi l'organo di revisione economico-finanziaria non ha mai riferito al Consiglio dell'Ente circa l'esecuzione alle prescrizioni del decreto ministeriale, pur avendo l'obbligo di farlo trimestralmente e pur essendosi insediato il Consiglio dell'Ente nell'agosto 2007;
né è possibile ricostruire l'esecuzione alle prescrizioni del rendiconto 2007 (articolo 10 del decreto stesso) non essendo lo stesso né approntato né presentato al 30 giugno 2008, come prevede il TUEL;
una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale avanzata dai Consiglieri in data 1o luglio 2008 è rimasta ad oggi inevasa;
tale inattività si configura come una grave violazione della legge, in quanto impedisce all'organo consiliare di esercitare il doveroso diritto di controllo finalizzato alle esecuzioni delle prescrizioni ministeriali, unica condizione per assicurare effettivamente il processo di risanamento dell'Ente;
dall'esame analitico dell'articolato del decreto del ministero dell'interno del 25 maggio 2007, emerge inoltre quanto segue:
articolo 3 comma 2.2: non risulta se sia stata data piena attuazione ai provvedimenti organizzativi da adottare in merito all'attività di accentramento dell'imposta comunale sugli immobili, così come stabilito con deliberazione del commissario straordinario n. 395 del 27 dicembre

2006, al fine di assicurare un'efficace ed efficiente azione di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti;
articolo 3 comma 2.3: non risulta la adeguata adozione di provvedimenti necessari per la razionalizzazione dell'attività di riscossione, né l'individuazione della soluzione economicamente più conveniente e più praticabile sotto il profilo organizzativo;
articolo 3 comma, 4: imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Non si hanno notizie certe sulla conclusione della procedura avviata per il rinnovo del contratto di concessione e sulla realizzazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari;
articolo 3 comma 5: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dalla relazione dei revisori dei conti al previsionale 2008 si evince che la tassa copre i costi del servizio all'89,4 per cento e non come previsto al 100 per cento; non si ha notizia circa le iniziative intraprese per la gestione diretta dei servizi tributari relativi alla formazione dei ruoli della tassa in questione né di quelle intraprese per la puntuale riscossione dell'imposta. Tantomeno si ha notizia di azioni tese a verificare accuratamente gli effettivi costi derivanti dal contratto di servizio con Amiu spa né di provvedimenti necessari a garantire la maggiore economicità ed efficienza della gestione;
articolo 3 comma 7: in materia di servizi cimiteriali non è stata determinata la struttura e la dinamica dei costi di gestione ma soprattutto non è stata definita la gara al ribasso, per cui non solo non si è realizzata un'economia, ma si sarebbe determinato un aggravio di spesa;
articolo 3 comma 9: per quanto concerne i proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada, pur prevedendo entrate in aumento del bilancio previsionale 2008, si va in netta controtendenza rispetto al trend storico e non si ha notizia di maggiori entrate a seguito della internizzazione del servizio. Inoltre per tutti i servizi a domanda individuale, non sembra essere stata presentata la certificazione prevista dall'articolo 243 del TUEL, come si evince dal fatto che «i valori non sono espressi in termini economici di costi e ricavi o non rappresentano fedelmente le manifestazioni di tipo economico alterandone quindi l'effettivo grado di copertura» (relazione collegio revisori al previsionale 2008);
articolo 9 comma 10: non sono stati applicati alle unità abitative di proprietà i canoni di locazione e i prezzi di mercato secondo quanto previsto dalle leggi 537/93 e 724/94, inoltre a tutt'oggi risulterebbe l'assenza di provvedimenti organizzativi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio comunale anche mediante l'attivazione di procedure per il recupero dei crediti nei confronti dei locatori morosi, nonché di revisione delle concessioni dei comodati d'uso, assolutamente incompatibili con le condizioni di Comune dissestato. Non è stata mai verificata la possibilità, pure esistente, di beni patrimoniali idonei per le finalità dell'Ente a sostituire le locazioni passive e ridurne i relativi costi;
articolo 3 comma 11: non sono stati adottati provvedimenti organizzativi necessari e finalizzati ad una rapida definizione delle pratiche di condono edilizio inevase: non si è mai realizzata la previsione di entrata contenuta nel Bilancio;
articolo 3 comma 12: non sono stati adottati sufficienti provvedimenti organizzativi tesi al miglioramento delle attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, come si evince a pag. 37 della relazione del collegio dei revisori al bilancio previsionale 2008;
articolo 4: non si realizza il contenimento della spesa in materia di gestione dei servizi per la mancata definizione delle procedure di gara e/o per l'insorgenza di ricorsi e per il riconoscimento di maggiori oneri in materia di pulizia e vigilanza di uffici comunali, uffici giudiziari, gabinetti pubblici, servizi cimiteriali e canili municipali. Assenza di ogni

controllo e contenimento delle spese per telefonia, acquisti di beni e servizi, locazioni passive; in particolare non è stato istituito nessun centro unico per gli acquisti, né alcuna determinazione dei prezzi per la gare di fornitura. Manca infine ogni sorta di intervento per il recupero di efficienza degli uffici e dei servizi forniti;
articolo 5: non sono stati adottati i provvedimenti richiesti dal ministero in tema di direttive alle società partecipate per il controllo e la redazione dei costi di gestione e di istituzione dell'unità organizzativa di regolamento dei rapporti tra socio unico e società controllate, malgrado espressa reiterata richiesta dell'assessore alle società partecipate, poi sostituito dal sindaco in data 14 novembre 2007. Non è stata sottoposta a revisione la partecipazione ad altri organismi, consorzi, enti e società, con ovvi incrementi di costi che nulla hanno a che fare con l'esercizio dei servizi pubblici;
articolo 6: non risulta adottata dall'Ente alcuna procedura organizzativa e contabile atta a consentire la previsione ed il controllo dei flussi, come evidenziato dai revisori dei conti a pag. 39 della relazione al previsionale 2008. Con riferimento al previsionale degli esercizi 2008, 2009, 2010 non risulta rigorosamente rispettato quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale in materia di entrate a carattere non ricorrente, che devono essere obbligatoriamente destinate al finanziamento di spese correnti, non originate da cause permanenti. Inoltre i revisori segnalano a pag. 36 della relazione al bilancio pluriennale l'assenza, a far data dal 2009 «di ogni ulteriore finanziamento della massa passiva con ovvie e ulteriori rigidità di bilancio» -:
se, verificato quanto esposto in premessa, il Ministro non ritenga di dover intervenire quanto prima sugli organi deputati all'esecuzione del decreto ministeriale n. 3704 del 25 maggio 2007, per valutarne atti, determinazioni e omissioni, nonché per assumere le decisioni conseguenti.
(4-00611)

HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indica le agevolazioni riferite all'imposta sul valore aggiunto di cui sono beneficiari le sedi di organismi internazionali;
la legge n. 279 del 15 dicembre 2005 ha ratificato e dato esecuzione alla decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato Permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi nonché dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi firmato in Bolzano dal Ministro degli esteri italiano il 13 settembre 2003 che istituisce la Sede operativa distaccata a Bolzano del Segretariato stesso;
il Segretario della Convenzione delle Alpi ha richiesto e successivamente sollecitato nei mesi scorsi agli Uffici dell'Amministrazione delle Entrate competenti per territorio le indicazioni operative al fine di poter concretamente usufruire dell'esenzione nell'applicazione dell'Imposta su valore aggiunto sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in suo favore, da ritenersi non soggette ad imposta ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
atteso che tali chiarimenti sono presupposto per il pieno ed efficace funzionamento della sede operativa della Convenzione delle Alpi a Bolzano, sulla quale l'Italia ha investito significative energie tramite la provincia autonoma di Bolzano, il comune di Bolzano ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
considerato che la sede di Bolzano, se si protrarrà l'attuale stato di inadempienza rispetto alle previsioni di legge riferite al trattamento Iva, rischia una

penalizzazione rispetto alla sede di Innsbruck che gode, invece, pienamente da parte dello Stato austriaco del regime di esenzione Iva, con ripercussioni anche rispetto all'assunzione di personale locale da contrattualizzare secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia -:
per quale motivo alla data odierna la legge n. 279 del 2005 non ha ancora trovato attuazione in riferimento a quanto previsto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per quanto riguarda l'esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto;
quali difficoltà impediscono agli Uffici territorialmente competenti di fornire al Segretario della Convenzione delle Alpi le richieste indicazioni operative in merito all'esenzione della sede operativa della Convenzione delle Alpi di Bolzano dall'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto;
quali passi intenda fare per promuovere la definizione in tempi ravvicinati dei problemi sollevati nella presente interrogazione, nella consapevolezza dell'importanza per l'Italia di ospitare la sede operativa della Convenzione delle Alpi.
(4-00613)

HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la provincia autonoma di Bolzano, con delibera dell'11 agosto 2006, ha previsto l'istituzione di un servizio di informazioni telefoniche cosiddetti call center finalizzato ad una campagna informativa definita «Missione Aria pulita»;
vi è esplicita previsione che il servizio debba essere svolto da operatori che conoscano le lingue ufficiali (italiano e tedesco) e il dialetto locale, ossia un idioma tedesco molto particolare che si caratterizza per la specificità territoriale che varia a seconda delle valli in cui esso viene parlato;
la non comprensione del dialetto locale da parte del personale del call center produce la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione appaltante;
dalla vicenda è facilmente desumibile che i futuri operatori del call center potranno essere soltanto cittadini di lingua tedesca che comprendono il dialetto locale, creando una evidente ingiustizia agli aspiranti lavoratori italiani;
l'articolo 99 dello statuto di autonomia parifica la lingua tedesca a quella italiana;
a quanto risulta all'interrogante, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato ad impugnare la delibera della Provincia autonoma di Bolzano davanti al TAR, ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 -:
se l'Avvocatura dello Stato abbia provveduto ad impugnare la delibera della Provincia autonoma di Bolzano dell'11 agosto 2006.
(4-00617)

HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
Bolzano è sede, da sempre, del Comando Truppe Alpine ed è la città più titolata ad ospitare l'adunata nazionale degli Alpini;
da cinquant'anni non vi si svolge un'adunata nazionale, per la strisciante ostilità posta in essere da una parte del mondo politico locale;
la popolazione, soprattutto quella di lingua italiana, ma anche parte di quella di lingua tedesca, vorrebbe finalmente porre fine a questo ostracismo assolutamente ingiustificato;
il Sindaco di Bolzano ha perorato la candidatura della sua città per ospitare l'adunata nazionale degli Alpini nel 2009 ed il Vicesindaco, di lingua tedesca, ha sostanzialmente avallato tale proposta;
sono state avanzate perplessità, invece, da parte della Giunta Provinciale,

per la contemporaneità delle celebrazioni del bicentenario delle battaglie di Andreas Hofer -:
se il Governo intende farsi parte attiva per consentire il regolare svolgimento dell'Adunata Nazionale degli Alpini, posto che non sussistono più ostacoli sul piano politico e della sicurezza, sollecitando le autorità competenti e l'ANA, affinché si possa superare, finalmente, l'ingiustificata resistenza del passato.
(4-00624)

HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
esistono alcuni casi di personale della Polizia di Stato, in particolare agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori che hanno lasciato il servizio e chiedono di rientrarvi, talvolta anche dopo solo un anno di assenza;
detto personale ha svolto varie mansioni ed è completamente formato per l'impiego immediato, non necessitando di alcun corso specifico di preparazione;
purtroppo la competente Commissione per il personale degli agenti, assistenti, sovrintendenti, esercitando il suo potere discrezionale, ha deciso di privilegiare l'immissione in ruolo di personale proveniente dalle FF.AA. -:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario riservare un contingente minimo di posti, qualche decina, a coloro che hanno già prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato, al fine di agevolare coloro che intendono rientrare in servizio, lasciando gli altri posti disponibili a coloro che provengono dalle FF.AA.;
se non ritenga assai più utile disporre di personale già preparato e qualificato che non necessita di alcun corso specifico per essere impiegato nelle varie mansioni.
(4-00628)

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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GARAGNANI, RENATO FARINA, PANIZ, CECCACCI RUBINO, PALMIERI, FRASSINETTI, MAZZUCA e GOISIS. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
soprattutto oggi, in un momento di profonda crisi morale e spirituale del nostro paese e dell'intero mondo occidentale ed in presenza di un processo di integrazione con le culture extracomunitarie non facile, determinato da forme di relativismo che tendono ad omologare tutte le opzioni religiose causando spesso la delegittimazione della tradizione culturale cristiana quale conosciuta dal nostro Paese secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica, l'insegnamento della religione cattolica rappresenta un contenuto essenziale per la formazione delle giovani generazioni sia dal punto di vista culturale che spirituale ed al riguardo la legge n. 186 del 18 luglio 2003 «norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado» che ha inserito in ruolo i docenti della suddetta disciplina ha risposto ad una esigenza profondamente sentita dall'opinione pubblica;
l'interrogante non intende ovviamente ledere la libertà di insegnamento o tantomeno le modalità di esercizio del medesimo bensì garantirlo nel rispetto rigoroso della legge e nell'ovvio rispetto dell'autonomia scolastica che non può però costituire un alibi per non rispettare la legge;
va considerato il fatto che la grande maggioranza degli studenti in Italia ha optato per l'insegnamento della religione con una scelta deliberata in funzione dell'apprendimento degli elementi essenziali della medesima, elementi che non possono essere disattesi da interpretazioni tutte particolari e fuorvianti che hanno talora portato

a trasformare l'insegnamento della religione cattolica surrettiziamente in generiche riflessioni improntate ad un certo multiculturalismo o sociologia delle religioni -:
come il ministro interrogato intenda garantire, anche attraverso un intervento chiarificatore, nell'ambito dell'autonomia didattica dei singoli docenti ed in accordo con l'autorità ecclesiastica competente, che l'insegnamento della religione cattolica corrisponda effettivamente alla trasmissione dei contenuti fondamentali della medesima e non si trasformi in generiche riflessioni improntate ad un certo multiculturalismo o sociologia delle religioni.
(5-00207)

MACCANTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 recante «Norme particolari per docenti di educazione musicale», ha disposto il mantenimento in servizio dei docenti di educazione musicale, sprovvisti del titolo e dell'abilitazione all'insegnamento;
la predetta norma ha di fatto costituito un percorso di formazione accelerato, in quanto sono stati previsti termini e modalità per il conseguimento del diploma e dell'abilitazione all'insegnamento;
il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone per il personale non di ruolo «con nomina da parte del Provveditore agli studi..., escluse le supplenze» aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1o giugno 1977, in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale;
i docenti di educazione musicale che prestano servizio presso scuole primarie e secondarie del Piemonte, lamentano l'interpretazione discrezionale che le singole Direzioni scolastiche regionali applicano alla citata norma;
in particolare, la Direzione scolastica della regione Piemonte sosterrebbe che l'articolo 53 della summenzionata legge, «escluda espressamente la possibilità di accordare il beneficio degli stipendi periodici ai supplenti fino alla data della loro immissione in ruolo», laddove altre Direzioni regionali scolastiche del centro-sud riconoscerebbero l'impostazione della prevalente giurisprudenza amministrativa, in merito al rilievo che «i docenti di educazione musicale, mantenuti in servizio a norma degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, hanno diritto all'aumento biennale in questione», in quanto «il mantenimento in servizio ha determinato una novazione dell'originario rapporto di servizio, che cessa di essere una supplenza - esclusa dall'aumento in questione, in base al citato articolo 53 - e diviene un rapporto non di ruolo a tempo indeterminato»;
in questo senso hanno espresso pronuncia il Consiglio di Stato, sezione sesta 22 aprile 2002, n. 2141, e il Tar Campania, sezione seconda, 2 agosto 2002, n. 4523;
in particolare il Tar Campania ha precisato che «venuto meno il termine inizialmente apposto al rapporto d'impiego, quest'ultimo ha acquistato carattere continuativo e durata indeterminata, con l'effetto di stabilizzare la posizione dei docenti destinati alla successiva immissione in ruolo»;
il Consiglio di Stato, sez. VI, (sentenza 17 marzo 1994, n. 363) e il TAR Piemonte (sentenza 19 ottobre 2000, n. 1035) hanno riconosciuto il diritto dei docenti in parola di ottenere l'attribuzione degli aumenti stipendiali biennali non goduti -:
se alla luce di quanto epresso in premessa, non ritenga di accertare e dichiarare il diritto dei docenti musicali piemontesi in parola all'attribuzione degli aumenti biennali pregressi non percepiti a far data dal 1o giugno 1977, data di approvazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 che, istituito il diritto, fa salva la valutazione in ordine ai periodi di lavoro svolti;

se, nel caso, non ritenga necessario dare indicazioni omogenee e univoche alle singole Direzioni regionali scolastiche, in merito alla corretta interpretazione del citato articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in armonia con quanto inequivocabilmente asserito tanto dal Consiglio di Stato quanto dalle citate sentenze dei Tribunali amministrativi regionali della Campania e del Piemonte.
(5-00210)

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LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

COSCIA e LIVIA TURCO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la legge 285/97 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia;
gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti

delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni;
la legge n. 285/97 ha aperto un nuovo approccio nelle politiche socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica e riparatoria nei confronti dei minori. Essa ha creato le condizioni operative per promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti, attuando concretamente i principi della Convenzione ONU per l'infanzia, ratificati in Italia con la legge 176/91;
la legge n. 285/97, dunque, ha proposto una programmazione partecipata a livello territoriale attraverso la predisposizione di piani pluriennali. I progetti esecutivi sono adottati dagli enti locali mediante Accordi di programma con le ASL, il Provveditorato agli Studi e il Centro per la Giustizia minorile;
la legge n. 328/00 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ha avviato un processo di riforma che richiede ai Comuni di programmare, realizzare e valutare il sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali realizzando tali interventi, per quanto riguarda le persone minori di età, secondo le disposizioni della legge 285/97;
con i fondi della legge n. 285/97 il Comune di Roma si è impegnato a finanziare 105 progetti in atto destinati alla promozione di interventi rivolti al sostegno dei minori e delle famiglie che vivono realtà difficili e marginali. Interventi mirati e di forte impatto sociale che riconoscono i bambini come soggetti di diritti ed offrono loro opportunità nella vita quotidiana delle proprie comunità;
da più di sei mesi, tuttavia, questi progetti sono integralmente finanziati dagli enti gestori con conseguenze drammatiche per gli operatori che da mesi sono senza stipendio; l'ultimo pagamento, infatti, si riferisce alle competenze dello scorso ottobre 2007 e non pare esserci al momento nessuna previsione di una rapida soluzione;
quest'anno, dunque, il Comune di Roma non ha potuto avviare la pratica di anticipo che aveva permesso la continuità dei pagamenti negli anni passati;
il decreto di riparto delle risorse della legge 285/97 alle città riservatarie è stato sottoscritto nel mese di aprile 2008 dai Ministri del precedente Governo;
la Corte dei conti, nel mese di giugno 2008, ha riconosciuto la regolarità del decreto e lo ha ritrasmesso al Ministero della solidarietà sociale;
la Cabina di regia 285 presso il V Dipartimento dell'Assessorato alle politiche sociali e della salute del Comune di Roma è pronta ad effettuare tutti i pagamenti disposti non appena il Comune rientri nella disponibilità dei fondi;
pertanto, gli ordinativi di pagamento sono già stati predisposti dagli uffici competenti ma, a tutt'oggi, non risulta attivata dal Fondo nazionale politiche sociali istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la procedura di accredito dei fondi alla Banca d'Italia e, tramite essa, al Comune di Roma -:
se il Ministro intenda rendere noti i motivi del protrarsi del ritardo dei pagamenti dovuti relativi agli interventi finanziati dalla legge 285/97 e, soprattutto, intenda indicare al più presto i tempi e i modi di erogazione del finanziamento predisposto dalla legge 285/97 al Comune di Roma, considerando che il mancato pagamento dei progetti già avviati potrebbe determinare conseguenze estremamente negative sui destinatari dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
(5-00209)

SCHIRRU, DAMIANO, PES, FADDA, MELIS, MARROCU e CALVISI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
Unilever Italia S.r.l., divisione Ice Cream &epm; Frozen Food di Unilever Italia, è

parte del gruppo multinazionale Unilever, uno dei più grandi produttori mondiali di beni di largo consumo, tra le prime 20 realtà industriali italiane e al terzo posto fra le multinazionali estere, per dimensioni e presenza sul territorio. Opera in Italia con due unità produttive, Cisterna di Latina (Latina) e Caivano (Napoli), ha sede centrale a Roma e una rete distributiva presente su tutto il territorio nazionale;
in data 21 settembre 2007 la multinazionale Unilever, proprietaria dello stabilimento per la produzione di gelati sito a Cagliari nel Viale Marconi, ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria, alla presenza dei responsabili dell'associazione degli industriali di Cagliari, la chiusura al 31 dicembre 2007 dello stabilimento cittadino, annunciando l'apertura delle procedure di mobilità, seguendo una riorganizzazione complessiva del gruppo a livello mondiale ed europeo, secondo un nuovo modello organizzativo, denominato «One Unilever», che prevede appunto, una razionalizzazione della struttura organizzativa coordinata da un solo amministratore delegato in ogni paese europeo, che ha il compito di gestire e coordinare tutto il business Unilever;
l'azienda, «dopo una verifica delle condizioni dello specifico mercato, il cui trend si conferma riflessivo e rende sempre più marcate le caratteristiche di sovracapacità produttiva dello stabilimento di Cagliari, nonché l'insussistenza delle condizioni che possano consentire la destinazione del complesso ad altre attività del gruppo Unilever», ha confermato la decisione di procedere alla chiusura dello stabilimento alla data preannunciata;
in data 18 dicembre 2007, la Unilever, la Regione, l'amministrazione provinciale, la Confindustria regionale e i sindacati, hanno sottoscritto un accordo per concedere la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2008, individuando in questo arco di tempo una possibilità di salvezza dell'attività della fabbrica e dei dipendenti;
va considerato che tra i motivi principali del crescente malcontento dei lavoratori, vi è l'impossibilità di accedere ad informazioni strategiche per il futuro dello stabilimento, ovvero di conoscere le reali intenzioni dell'azienda circa un'eventuale cessione qualora si trovasse un acquirente. È noto che, qualora non lo si trovasse alla scadenza del prossimo 31 dicembre, la situazione sarebbe ben più drammatica di quella al momento della sottoscrizione dell'accordo stesso;
tra i punti più importanti dell'accordo era stata posta la questione della mobilità che scattava immediatamente solo per chi era già in possesso dei requisiti per la pensione; l'Unilever si impegnava a garantire il trasferimento di 20 dipendenti nello stabilimento di Caivano e a realizzare «azioni di sostegno per la ricollocazione dei lavoratori attraverso alcuni corsi della durata di 12 mesi». Non risulta che nessuno sia stato trasferito e l'unica forma di sostegno posta in essere fino ad ora è stato un corso della durata di 12 ore;
al seguito della firma dell'accordo, veniva consentito ai tecnici di mettere in sicurezza gli impianti del freddo, per eliminare l'ammoniaca contenuta nelle tubazioni. «L'azienda, nell'ipotesi di vendita, ferma ovviamente la propria discrezionalità sul punto, porrà in essere, per quanto di propria competenza, le iniziative tecniche ed amministrative opportune al fine di riattivare l'impianto di refrigerazione»;
in data 18 aprile 2008, a seguito di una verifica nella fabbrica, è emerso che, contraddicendo agli accordi firmati il 18 dicembre scorso, alcuni macchinari sarebbero stati trasferiti sicuramente in altri siti di proprietà della Unilever;
nella stessa data veniva inaugurato a Caivano, in provincia di Napoli, l'ultimo dei sei centri di eccellenza Unilever per il settore ice foods, che affianca, oggi, l'altro stabilimento preesistente e che ha come obiettivo lo sviluppo di prodotti innovativi, attraverso l'impiego di competenze all'avanguardia nel campo del congelamento

e delle tecnologia del ghiaccio, del packaging, del design e nel campo della qualità;
si è giustificata la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della fabbrica di Viale Marconi per esigenze di crisi del mercato, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dai dirigenti Unilever, è noto che tale mercato cresce tutti gli anni e genera un giro d'affari di 5,4 miliardi di euro solo in Italia;
poiché in gioco ci sono i posti di lavoro di giovani tecnici specializzati non solo a produrre gelati di ottima qualità, ma capaci di governare tutti i processi che la catena del freddo comporta e sono perciò a rischio le professionalità di questi lavoratori che potrebbero essere disperse -:
se non ritenga opportuno intervenire presso l'azienda per ottenere un chiarimento in merito all'apertura del centro di Caivano e riconvocare al più presto un tavolo tecnico operativo con la partecipazione della Unilever Italia, della Regione Sardegna, della Provincia e del Comune di Cagliari, sulla vicenda della fabbrica di Viale Marconi;
se esistano previsioni e condizioni di riconversione industriale per la fabbrica di Cagliari, ed eventualmente conoscerle.
(5-00213)

Interrogazione a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni si sono verificate importanti dismissioni del patrimonio abitativo di proprietà dell'INPS;
anche nella città di Bolzano alcuni edifici, adibiti ad abitazioni private, negozi ed uffici, sono stati venduti a cooperative di inquilini già nel 2001 -:
quali altri immobili si prevede verranno venduti a breve, in caso affermativo se l'INPS ha intenzione di consultare i suoi inquilini al fine di agevolare la vendita a coloro che occupano appartamenti negozi ed uffici, in alcuni casi da decenni.
(4-00631)

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENAMATI, FRANCESCHINI, BRATTI, OLIVERIO e MARCO CARRA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Comunità europea ha emanato nel 2006 il regolamento 336 sull'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza, abrogativo del precedente regolamento n. 3051 del 1995;
in base al nuovo regolamento, tutte le navi, sia passeggeri che da carico, devono dotarsi della certificazione di sicurezza rilasciata da due diverse società nazionali, preventivamente indicate, per poter superare il limite di navigazione pari a 5 miglia di distanza dalla costa e 15 miglia di distanza dal luogo di rifugio;
è chiaro come tale certificazione di sicurezza rappresenti un aggravio di costo non indifferente (7.000 euro) per le imbarcazioni sotto le 500 tonnellate, prima esenti da tale obbligo;
la zona di Porto Garibaldi (Ferrara) è rinomata per la pesca dello sgombro che rappresenta un importante valore aggiunto per il territorio, soprattutto dal punto di vista turistico. Le imbarcazioni utilizzate per questo tipo di pesca hanno una lunghezza inferiore ai 25 metri, e sono dotate di tutti i moderni e necessari strumenti e apparati a garanzia della sicurezza delle persone a bordo;

tali imbarcazioni svolgono la propria attività abitualmente fino a 20 miglia di navigazione dalla costa di Porto Garibaldi e entro un'ora dal porto;
costringendole a navigare entro le 5 miglia dalla costa si renderebbe loro impossibile continuare a praticare la pesca dello sgombro in quanto, entro quel limite:
a) non si trovano sgombri;
b) sarebbe materialmente impossibile la navigazione per la presenza, da un lato delle coltivazioni di mitili dall'altro dalle limitazioni imposte da un poligono di tiro militare;
risulta pertanto evidente come l'applicazione di tale normativa in modo indiscriminato introduca una serie di costi ed adempimenti che o penalizzano in modo insostenibile l'attività di tali imprese o ne rendono impossibile lo svolgimento -:
se il Ministro competente sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali misure intenda porre in essere al fine di consentire lo svolgimento delle attività alle imbarcazioni inferiori alle 500 tonnellate, senza subire onerosi aggravi di costi, i quali, infatti, potrebbero in alcuni casi compromettere seriamente la stessa esistenza delle imprese interessate.
(5-00212)

Interrogazione a risposta scritta:

CAPARINI, VOLPI e SALVINI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
gli eventi calamitosi verificatesi tra il 15 luglio ed il 25 agosto 2006 in provincia di Brescia hanno causato gravi danni alle infrastrutture;
in particolare sono state colpite la strada agro-silvo-pastorale di collegamento della località Volano con la località Negre e la strada di Colom nel comune di Cimbergo;
l'allora Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto di declaratoria, datato 2 marzo 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007), dichiarava l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in quel periodo nella Regione Lombardia, nel quale veniva richiamato il territorio summenzionato;
il decreto legislativo n. 102 del 2004, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ha la finalità di istituire un Fondo di solidarietà nazionale (FSN) con l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;
il Comune di Cimbergo nel marzo del 2007 inoltrava richiesta alla provincia di Brescia di poter beneficiare dei contributi di cui al comma 6, articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004 per il ripristino dei danni alle infrastrutture per un importo complessivo di euro 330.000;
con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 veniva disposto il prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale di una somma pari a euro 49.104.000, da ripartire tra le Regioni, e di questi euro 1.741.000 erano destinati alla Regione Lombardia;
il suddetto importo è stato utilizzato per finanziare il decreto del 2 marzo 2007 oltre che altri due decreti emanati per fronteggiare eventi eccezionali avvenuti nel 2006 che vedevano coinvolte altre province lombarde;
all'interrogante risulta che la Regione Lombardia abbia provveduto a liquidare i danni della sola provincia di Mantova a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili pari a circa il 4 per cento dell'intero riparto;
l'obiettivo della Regione Lombardia è di stanziare almeno il 60 per cento delle

somme necessarie poiché, al di sotto di tale percentuale i comuni, specialmente quelli più piccoli e dislocati in zone di montagna, come ad esempio è il comune di Cimbergo, non riuscirebbero a far fronte alla differenza con risorse proprie -:
se non ravvisi la necessità di concedere alla Regione Lombardia ulteriori stanziamenti affinché comuni come quello di Cimbergo possano far fronte, senza eccessivi oneri a carico del bilancio comunale, alla sistemazione delle zone agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del 2006.
(4-00636)

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RAPPORTI CON LE REGIONI

Interrogazione a risposta scritta:

HOLZMANN. - Al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
nel territorio della Provincia di Bolzano, il possesso della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino, come previsto dello Statuto di Autonomia e successive norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99), costituisce requisito essenziale per l'accesso ai concorsi pubblici;
la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico può essere resa da qualsiasi cittadino residente che ne faccia richiesta e la relativa attestazione deve essere consegnata entro il termine stabilito per la presentazione della domanda d'ammissione (D.P.Reg. 1o febbraio 2005, n. 2/L);
i cittadini italiani non residenti, di fatto, non possono partecipare ai pubblici concorsi banditi nel territorio della Provincia di Bolzano, con evidente disparità di trattamento rispetto ai residenti, dal momento che nessuna limitazione sussiste per i cittadini residenti in Alto Adige che intendano partecipare a pubblici concorsi in qualunque altra regione italiana -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato ritenga di dover assumere al fine di ovviare alla evidente discriminazione sopra denunciata, del tutto incompatibile con i principi della nostra Costituzione.
(4-00626)

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SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:

FOGLIATO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
per quasi quattro giorni gli abitanti della frazione Boglietto di Costigliole (Asti) sono stati impossibilitati ad utilizzare le linee telefoniche su rete fissa Telecom Italia e su rete mobile Tim;
un migliaio di utenti e numerose aziende, vittime di questo grave disservizio, si sono rivolti agli sportelli telefonici della compagnia telefonica per chiedere spiegazioni sulle cause del guasto, ma nessun operatore è stato in grado di rispondere alle domande poste;
sono state fatte decine di chiamate al call center della compagnia telefonica in cui altrettanti operatori hanno assicurato un intervento immediato per il ripristino del servizio telefonico;
l'immediatezza dell'intervento annunciato telefonicamente si è tradotta, nella pratica, in quattro giorni di isolamento telefonico, particolarmente grave per le persone anziane che vivono sole e per l'espletamento dei servizi di soccorso stradale;
gli operatori commerciali hanno subito incalcolabili disagi anche dal punto di vista economico, come, ad esempio, la

ditta di autotrasporto Tra.sped che si è vista costretta a trasferire il proprio personale in un'altra sede per non sospendere l'attività lavorativa;
i cittadini e le imprese che pagano regolarmente le proprie utenze alla Telecom Italia esigono che, a fronte del cospicuo pagamento mensile versato all'azienda telefonica (fino anche a 5.000 euro mensili per azienda) sia prevista una squadra di intervento per le emergenze, operativa anche nel fine settimana;
la società Telecom Italia, mettendo a disposizione solo lo sportello telefonico per la denuncia di guasti e disservizi, rende assolutamente impersonale il rapporto fra l'utente in difficoltà e il gestore telefonico, producendo una situazione in cui l'utente si trova a spiegare ad ogni chiamata il proprio problema ad un nuovo operatore -:
se il Ministro fosse a conoscenza dell'accaduto di cui in premessa e con quali misure, per quanto di sua competenza, intenda intervenire per tutelare i diritti degli utenti consumatori del comune di Costigliole che hanno subito disagi nella propria vita personale e professionale a causa del grave disservizio della Telecom Italia.
(4-00612)

HOLZMANN. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con comunicato stampa della Giunta provinciale di Bolzano del 22 novembre 2006, ore 11,34, n. 5794, si dà notizia del rinnovo della convenzione tra la Rai e la Presidenza del Consiglio;
in detto comunicato si fa riferimento al «potenziamento delle trasmissioni locali della RAI e in particolare le strutture della redazione ladina»;
la convenzione del 1997 prevede una spesa di circa 20mila euro l'ora per le trasmissioni in lingua ladina e di 15mila euro per quelle in lingua tedesca;
le cifre riportate vanno rivalutate ad oggi, poiché l'interrogante non dispone del testo della nuova convenzione;
se si decidesse di aumentare le trasmissioni in lingua ladina di soli dieci minuti al giorno, per un periodo annuo di 250 giorni, il costo sarebbe di circa 800mila euro (più la rivalutazione dal 1997 ad oggi);
il potenziamento delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina è sicuramente condivisibile, ciò che lascia perplessi, a giudizio dell'interrogante, è la grandezza dell'apparato RAI locale, costituito da 210 dipendenti presso le sedi di Bolzano a cui si aggiungono i 94 della sede di Trento ed i costi, assolutamente fuori mercato, per garantire il pluralismo linguistico dell'informazione locale;
secondo l'interrogante, non è opportuno ampliare l'apparato già elefentiaco della RAI locale prevedendo la costituzione di una redazione separata in lingua ladina -:
se il Governo sia intenzionato a rivedere la convenzione con la Rai, tenuto conto degli elevatissimi costi;
se non ritenga di sfruttare meglio le risorse che già oggi sono disponibili e che sono sproporzionate rispetto alle emittenti private che garantiscono un'informazione locale su base regionale con più edizioni giornaliere, con spazi maggiori e con meno di trenta dipendenti.
(4-00619)

HOLZMANN. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
dal 1961 al 2001 (censimento delle popolazioni Istat) risulta che la popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige è passata dal 34,3 per cento al 24,5 per cento registrando un calo di 10,2 punti in percentuale, per un totale di 15mila abitanti in meno;

nello stesso periodo la popolazione di lingua tedesca è passata dal 62,2 per cento al 64 per cento con una crescita di 64mila abitanti;
la tutela della cultura tedesca prevede che, tra le altre misure, le trasmissioni tv in detta lingua siano sostenute da cospicui interventi economici da parte della Presidenza del Consiglio (18 milioni di euro annui alla Rai) e dalla provincia Autonoma di Bolzano, un milione di euro alla tv austriaca ORF e otto milioni di euro per il sostenimento della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale per il Sudtirolo) che trasmette cinque programmi, in lingua tedesca, dalla Svizzera, dall'Austria e dalla Germania;
nulla di analogo è previsto per le trasmissioni via etere riservate alla popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige -:
se il Governo intenda intervenire per riequilibrare le sperequazioni in atto tra il sostegno all'emittenza in lingua tedesca, rispetto a quella in lingua italiana; se il Governo, senza aggravio di spesa, non ritenga di dover intervenire sul regolamento del decreto 29 marzo 2006, emanato dal ministero delle comunicazioni, riferito al riparto per i benefici economici alle emittenti private, equiparando le emittenti in lingua italiana con sede legale e operativa in provincia di Bolzano, alle aree economicamente depresse del Sud previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 45, comma 3.
(4-00620)

HOLZMANN. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Provincia Autonoma di Bolzano è competente in materia di concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
il Governo ha annullato le proroghe delle concessioni in essere di ENEL ed Edison, decise dal precedente Governo;
a breve scadranno le concessioni per diverse decine di centrali idroelettriche di ENEL ed Edison, site nel territorio della provincia di Bolzano;
la Provincia Autonoma di Bolzano ha costituito una società, denominata SEL, che concorrerà al pari di qualsiasi altra società per aggiudicarsi le nuove concessioni idroelettriche;:
agli interroganti non pare ammissibile che la Provincia Autonoma di Bolzano metta in gara le concessioni per le centrali idroelettriche, concorra alla gara medesima con una propria società, giudichi l'esito della gara ed assegni la concessione, posto che sarebbe come se l'arbitro di una partita di calcio fosse anche azionista di maggioranza di una squadra che gioca una partita da egli stesso arbitrata -:
finché in considerazione dei recenti interventi normativi del Governo, se non intenda assumere le iniziative di sua competenza affinché le gare per concessioni di tale rilevanza si svolgono nel pieno rispetto del principio di concorrenza e di parità di trattamento tra i partecipanti.
(4-00621)

HOLZMANN. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
è opportuno distinguere le peculiari funzioni del Ruolo degli Agenti e rappresentanti di Commercio, in quanto mentre medici, avvocati e professionisti in genere, ricevono la necessaria formazione professionale attraverso corsi di studio (normalmente si tratta di corsi di laurea), e non dal fatto di essere iscritti ad un albo, nel caso degli agenti di commercio l'iscrizione al Ruolo può essere effettuata solo attraverso un apposito corso professionale, qualora non si sia in possesso di titoli di studio abilitanti o di una esperienza di vendita mirata;
appare quindi evidente che il Ruolo non si limita alla certificazione del possesso di qualità abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenzia, ma è esso stesso strumento di formazione necessaria per lo svolgimento della suddetta attività di agenzia;

il Ruolo assicura inoltre che gli agenti di commercio non siano gravati da precedenti penali, garantendo in questo modo che le aziende mandanti, e la clientela, compresi i consumatori finali, abbiano rapporti solo con persone di specchiata moralità;
nel caso venga abolito il Ruolo agenti si darebbe origine ad una situazione di assoluta incertezza, sia per quanto riguarda la professionalità degli operatori commerciali, sia per quanto riguarda la moralità degli stessi;
a questo fine si ritiene assolutamente insufficiente la previsione di una autocertificazione, dal momento che nulla può essere più efficace per la tutela dei terzi, inclusi i consumatori finali, delle verifiche preventive attualmente svolte dalle Camere di Commercio -:
se il Governo intenda chiarire se intende assumere iniziative per cancellare il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio.
(4-00623)

CAPARINI, VOLPI e SALVINI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni ENEL produzione ha notificato ai comuni la richiesta di restituzione delle somme erogate negli anni 2006 e 2007 quale contributo stabilito dal comma 486, articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266 per i sovraccanoni rivieraschi aggiuntivi dovuti ai comuni per lo sfruttamento dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica;
la richiesta è stata motivata dal richiedente dal fatto che a seguito del ricorso di alcune regioni con sentenza n. 1/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'introduzione di tale canone;
una drastica riduzione del gettito di quei comuni montani già vittime del combinato disposto della drastica riduzione dei trasferimenti ordinari a causa dell'ICI presunta e mai incassata dai fabbricati rurali e dell'aumento delle spese correnti per obblighi di legge e per l'inflazione -:
quali iniziative il ministro intende intraprendere per far fronte agli effetti della citata sentenza dalla Corte Costituzionale.
(4-00633)

...

Pubblicazione di testi riformulati.

Si pubblica il testo riformulato della mozione Vietti n. 1-00011, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 14 del 5 giugno 2008.

La Camera,
premesso che:
secondo il rapporto annuale Istat 2007 il 50 per cento dei nuclei familiari vive con meno di 1.900 euro al mese, il 15 per cento delle famiglie non arriva alla quarta settimana, il 6,2 per cento ritiene di non potersi permettere un'alimentazione adeguata, il 10,4 per cento un sufficiente riscaldamento per l'abitazione;
fra i Paesi dell'Unione europea, mentre la Francia ha raggiunto l'obiettivo di due bambini ogni donna e altri Stati si avvicinano a questa percentuale, noi siamo fermi ancora ad un tasso di fertilità pari all'1,34 per cento;
in Europa, l'Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda le cifre stanziate per il sostegno alle famiglie;
quindi, per realizzare una politica familiare di ampio respiro è necessario riqualificare la spesa sociale e fare delle scelte coraggiose, dando priorità ai bisogni della famiglia;
nella Costituzione esiste un «obbligo di solidarietà» che si esprime nella «progressività». In pratica, la quota di prelievo fiscale aumenta su quote di reddito successive, ma se tale meccanismo è, come dire, «neutrale» nel caso di soggetti senza carichi familiari, nel caso del contribuente

che ha una famiglia a proprio carico ogni quota supplementare di reddito realizzata per soddisfare le esigenze e i bisogni familiari viene comunque tassata. Il tema dell'equità fiscale per la famiglia non è, quindi, sufficientemente percepito dal mondo politico, preoccupato piuttosto di effettuare una mera operazione redistributrice in favore dei redditi più bassi;
è necessario, pertanto, non confondere la lotta alla povertà con le politiche familiari: la povertà è tema gravissimo a cui tutti siamo sensibili e va affrontata con politiche specifiche;
in data 20 maggio 2008, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle Camere la petizione «Firma per un fisco a misura di famiglia», sottoscritta da più di un milione di cittadini;
nel testo della petizione si chiede di introdurre in Italia un sistema fiscale basato non solo sull'equità verticale, ma anche sull'equità orizzontale;
il reddito imponibile, secondo la petizione, deve dunque essere calcolato non solo in base al reddito percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia;
mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale, anche un diritto-dovere costituzionale. Le famiglie sono fortemente penalizzate, perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari;
quale primo passo verso una vera equità fiscale si chiede un sistema di deduzioni dal reddito pari al reale costo di mantenimento di ogni soggetto carico, sulla base delle scale di equivalenza indipendenti;
si tratta di un sistema semplice, di immediata applicazione, che mantiene intatta la progressività del prelievo e può sostituire, migliorandolo, l'attuale complicato sistema di detrazioni;
nell'ambito di una futura, complessiva riforma del sistema fiscale, si prevede anche l'introduzione di strumenti, quale il quoziente familiare, che abbiano alla base, come soggetto imponibile, non più l'individuo, ma il nucleo familiare;
nella lettera di invito, il Presidente della Repubblica sottolineava la «necessità che il Parlamento affronti i temi delle politiche della famiglia, confidando che, in sede di programmazione dei lavori parlamentari, possa essere assicurato un esame tempestivo delle iniziative legislative che saranno presentate in materia»;
il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, nel «condividere pienamente» le considerazioni, ha ricordato di aver già comunicato al Capo dello Stato che «la petizione sarà assegnata alle Commissioni competenti, non appena costituite, e che i temi in oggetto della stessa saranno posti all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo»,

impegna il Governo

ferme restando le competenze riservate al Parlamento, ad inserire tra gli obiettivi prioritari del Governo le proposte contenute nella citata petizione.
(1-00011)
(Nuova formulazione) «Vietti, Volontè, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta».
(5 giugno 2008)

Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta scritta Fucci n. 4-00523, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 27 del 2 luglio 2008.

FUCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
dal IX ciclo di studi della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) stanno per uscire circa 12 mila abilitandi che però, a causa delle misure introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, non hanno la possibilità di inserirsi nelle graduatorie permanenti dei vari

Centri per i servizi amministrativi (CSA) presenti nelle province italiane;
questa situazione ha l'effetto che gli abilitandi usciti dal IX ciclo dei corsi SSIS rischiano di aver studiato invano;
mentre i partecipanti al IX ciclo di studi SSIS si trovano in tale difficile situazione, con decreto ministeriale 7 maggio 2008 è stato già determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alle SSIS del prossimo anno accademico;
già oggi sono ben oltre 100 mila i docenti abilitati nelle SSIS presenti nelle graduatorie ad esaurimento. Di questi docenti abilitati meno del 3 per cento è stato immesso in ruolo, mentre il resto si trova in una situazione di precarietà anche perché contestualmente è stato dato avvio, e sono oramai alla conclusione, a dei corsi abilitanti speciali introdotti dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e regolamentati dal decreto ministeriale n. 85 del 2005 che hanno ingrossato le fila del precariato di altre 70 mila unità e tagliato fuori i posti disponibili per le scuole di specializzazione;
i posti nelle graduatorie ci sarebbero perché, a monte di 12 mila abilitandi SSIS, il contingente delle immissioni in ruolo per quest'anno ammonta a 25 mila, più del doppio -:
quali urgenti iniziative intenda intraprendere per inserire i 12 mila abilitandi del IX ciclo SSIS - che hanno regolarmente completato i loro studi - nelle graduatorie CSA;
se ritenga opportuno, già in vista della programmazione per l'anno accademico 2009-2010, avviare una riflessione sull'opportunità di riservare una quota dei posti agli specializzandi SSIS. (4-00523)

...

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta in Commissione Mosca n. 5-00202 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 32 del 10 luglio 2008. Alla pagina 1009, prima colonna, alla riga sedicesima, deve leggersi: «Cologno» e non «Codogno», come stampato.