XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 29 luglio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 luglio 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Ceccuzzi, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Fava, Fitto, Fogliardi, Frattini, Fugatti, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Nizzi, Paglia, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Rugghia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Villecco Calipari, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Alfano Angelino, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Ceccuzzi, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Fava, Fitto, Fogliardi, Frattini, Fugatti, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Micciche', Milanato, Mura, Nizzi, Paglia, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Rugghia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Villecco Calipari, Vito.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 28 luglio 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dai ministri degli affari esteri e della giustizia:
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002» (1551).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata commissione permanente:

VII Commissione (Cultura):
LUCÀ ed altri: «Norme per la promozione delle università della terza età» (709) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LUCÀ ed altri: «Norme per il recupero e la valorizzazione delle testimonianze sonore delle ricerche etnologicheprivate» (710) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DE PASQUALE ed altri: «Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento» (1468) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato -, con lettera in data 24 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22 del 2008, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'8 luglio 2008, e la relativa relazione concernente le risultanze dell'indagine su «La gestione degli incarichi di consulenza e studio nelle amministrazioni dello Stato, alla luce delle disposizioni delle leggi finanziarie per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311 ) e per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266)».
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per gli esercizi 2005 e 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 31).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa all'anno 2006 (doc. LXXXVIII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 25 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente teatrale italiano (ETI) nell'anno 2007, corredata dal conto consuntivo riferito alla medesima annualità e dal bilancio preventivo per l'anno 2008.
Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 25 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente della regione Marche, con lettera in data 22 luglio 2008, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale delle Marche nella seduta del 17 marzo 2008, concernente la situazione in Tibet.
Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Il presidente della regione Piemonte, con lettera in data 22 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2007 (doc. CCI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 735. - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DEI MECCANISMI DI ALLOCAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA DI TERMINI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1496)

A.C. 1496 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.).

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazionedell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

Art. 2.
(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica).

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata a i soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).

3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

Art. 3.
(Disposizioni in materia fiscale).

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissato al 10 luglio 2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1o maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 è inserito il seguente:
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui aicommi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.».

8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

Art. 4.
(Differimento e proroga di termini).

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».
4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «1o luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2009».
6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1496 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

1. L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «prenotazione del diritto» sono sostituite dalle seguenti: «prenotazione dell'accesso»;
al comma 2, alinea, le parole: «da formulari» sono sostituite dalle seguenti: «dai formulari».

All'articolo 3:

al comma 7, capoverso «140-bis», alinea, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 139 e 140»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti".
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4" sono inserite le seguenti: ", nonché di combustibili sintetici".
8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1o gennaio 2009"»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "1o luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009"»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"»;

al comma 8, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, può essere prorogato secondo le modalità di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: "una sola volta" sono soppresse.
9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008".
9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009".

9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.
9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse). - 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008.
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentitoil Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.
5. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2008".
6. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008".
7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "per quelli in costruzione," sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,";
b) le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".

8. Considerata l'impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall'obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20 milioni nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefìci a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";
b) il comma 2-bis è abrogato.
11. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2009".
12. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
15. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
16. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2008". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-ter. - (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca). - 1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né delvalore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 5, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
5. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonché le competenti Commissioni parlamentari.
6. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
7. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "di cui 20 milioni per il settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e 10 milioni per il comparto della pesca" e le parole: "460 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "470 milioni".
8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-quater. - (Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica). - 1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, è inserito il seguente:
"52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;
b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina".

Art. 4-quinquies. - (Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni). - 1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 159. - (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescrittoal precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1o giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1o giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predettotermine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza".

Art. 4-sexies. - (Eventi alluvionali del maggio 2008). - 1. È autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Art. 4-septies. - (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi né partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppresso. L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,".
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). - 1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni.

Art. 4-novies. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione). - 1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

Art. 4-decies. - (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123). - 1. Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole: ", alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18" sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18," sono soppresse;
c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;
d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: "articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5";
e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale'" sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,"; dopo la parola: "182" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai commi 4 e 5"; dopo la parola: "193" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai rifiuti non pericolosi"; le parole: "194, limitatamente ai commi 5 e 6," sono soppresse; dopo la parola: "208" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei commi 1 e 11"; dopo la parola: "212" le parole: "limitatamente ai commi da 5 a 13" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate";
f) all'articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste"».

A.C. 1496 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica).

Sopprimerlo.
2. 1. D'Antoni, Ventura, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Vico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, i diritti quesiti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006.
2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
2. 3. D'Antoni, Ventura, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Vico.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 63,9 milioni con le seguenti: 370 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al maggiore onere derivante dal comma 1, determinato per l'anno 2008 in 306,1 milioni di euro si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore degli interventi per l'anno 2008 di cui all'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 6. Cambursano, Borghesi, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ai progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano avviati entro il 31 dicembre 2008, continuano ad applicarsi le condizioni previste dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o gennaio 2009;
al comma 2:
sopprimere la lettera
a);
lettera b), sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine della lettera.
2. 9. Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza con le seguenti: alla percentuale di spese sostenute nell'anno di accoglimento della prenotazione.
2. 13. Galletti.

ART. 3.
(Disposizioni in materia fiscale).

Sopprimere il comma 8.
3. 1. Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
8.1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma deve intendersi abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.
3. 2. Baretta, Ventura, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 8-ter, aggiungere, in fine, le parole: purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse.
3. 5. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Rubinato, Realacci.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. All'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, viene individuata la documentazione da produrre da parte del subappaltatore. In mancanza l'appaltatore è legittimato a sospendere il pagamento del corrispettivo, accantonando le somme dovute su appositi conti o depositi presso enti creditizi, uffici postali e pubblici ufficiali».
3. 3. Cambursano, Borghesi, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. 9. Froner.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Differimento e proroga di termini).

Sopprimere i commi 2 e 2-bis.
4. 2. Berretta, Damiano, Baretta.

Sopprimere il comma 3.
4. 32. Zazzera, Cambursano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura", riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».
4. 4. Costantini, Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Aniello Formisano.

Sopprimere il comma 9-bis.
4. 31. Zazzera, Cambursano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
4. 030. Brugger, Zeller, Nicco.
(Inammissibile)

ART. 4-bis.
(Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse).

Al comma 7 sopprimere la lettera b).
4-bis. 2. Libè, Galletti.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 4-sexies:
comma 1:
primo periodo, sostituire le parole:
18.910.000 euro con le seguenti: 180.000.000 di euro;
ultimo periodo, sopprimere le parole: a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa pari a 90 milioni di euro per l'anno 2008.
4-bis. 10. Cambursano, Borghesi, Pisicchio, Costantini, Aniello Formisano.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 4-sexies, comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse di cui al presente comma sono escluse dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
4-bis. 32. Monai, Piffari, Cambursano.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un contributo in conto capitale con le seguenti: un prestito.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al terzo periodo, sostituire la parola:
contributo con la seguente: prestito;
al quinto periodo, sostituire le parole: Il contributo di cui al presente comma è escluso con le seguenti: Il prestito di cui al presente comma è incluso;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto, da approvare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità di restituzione del prestito.
4-bis. 7. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini, Pisicchio.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che: a) le società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale si attengano rigorosamente al vincolo di approvare e trasmettere annualmente all'amministrazione i bilanci consolidati; b) le società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale trasmettano periodicamente gli atti al Consiglio comunale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio, corredato delle relazioni sulla gestione sociale e dell'organo di controllo e, soprattutto, del relativo verbale di assemblea insieme ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui servizi resi; c) il controllo sia esercitato dall'ente locale in forma di indirizzo (controllo ex ante), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo ex post). Il suddetto controllo si esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta, nonché l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la redditività dell'attività dell'amministrazione societaria; d) il controllo di cui alla lettera c) preveda: 1) che il Consiglio comunale approvi annualmente il piano annuale delle attività, compreso il piano di assunzioni, di impresa e di servizi ed esprima un parere obbligatorio e vincolante sulla proposta di bilancio di previsione per la gestione dei servizi affidate alle aziende; 2) che il Consiglio comunale provveda al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficienza e economicità della gestione; 3) che i documenti sottoposti al controllo non possano essere approvati dagli organi della società prima di essere licenziati dal Consiglio comunale.
4-bis. 5. D'Antoni, Siragusa.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Per l'anno 2008, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, sesto capoverso, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, pertanto possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica e di strumento musicale presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intenda sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
4-bis. 15. Zazzera, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: Per gli anni 2008 e 2009

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo periodo, sostituire le parole:
per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007 con le seguenti: per gli anni 2008 e 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008.
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le parole da: «è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta di 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 140 milioni di euro per l'anno 2010, di 266 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
4-bis. 17. Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Pes, Siragusa, De Torre, Coscia, De Pasquale, Rossa, Lolli, Antonino Russo, Ginefra.

ART. 4-ter.
(Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca).

Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche a seguito fino a: e di produzione,
4-ter. 1. Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
4-ter. 7. Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole da: della somma di 35 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: della somma di 40 milioni di euro. Al relativo onere pari a 40 milioni di euro si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministrodell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 10. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le indennità ed i premi ricevuti dalle imprese di pesca per la misura di cui al comma 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
4-ter. 12. Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 6, sostituire le parole da:, ivi compreso fino a: erogazione del premio con le seguenti: e le modalità di erogazione del premio, nonché le modalità di recupero dell'eventuale compensazione finanziaria concessa ai sensi del comma 2,.
4-ter. 15. Ruvolo, Galletti, Mannino.

ART. 4-quater.
(Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica).

Sopprimerlo.
4-quater. 1. Borghesi, Cambursano.

ART. 4-quinquies.
(Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Sopprimerlo.
4-quinquies. 1. Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio.

ART. 4-sexies.
(Eventi alluvionali del maggio 2008).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-sexies. (Eventi calamitosi). - 1. È autorizzata la spesa di 23.910.000 euro per l'anno 2008 e 35.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza.Al relativo onere, pari a 23.910.000 euro per l'anno 2008 e 35.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a euro 18.910.000 per l'anno 2008 ed euro 35.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. A valere sulle risorse di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.
4-sexies. 30. Rubinato, Baretta.
(Inammissibile limitatamente
all'ultimo periodo)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies.1. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 24 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-sexies. 025. Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Di Giuseppe.

ART. 4-novies.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione).

Al comma 2, sopprimere la parola: Salerno,.
4-novies. 4. Libè, Galletti.

A.C. 1496 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Campania sembra acquisire un ritmo di celerità ed efficienza soprattutto nell'area metropolitana dopo il determinante impegno del Governo;
la Campania interna, che ha accolto e continua ad accogliere i rifiuti di tutti i territori, viene fortemente compromessa nella sua geomorfologia territoriale e nelle sue istanze di sviluppo per le forti preoccupazioni di carattere igienico-sanitario;
i territori del Sannio e dell'Irpinia della Campania interna, avendo accolto e accogliendo tuttora lo smaltimento dei rifiuti di tutta la regione, vengono a subire un forte, gravoso ed indelebile danno territoriale, ambientale e socio-sanitario congravi preoccupazioni per la salute dei cittadini, nonostante la generosa e significativa lettera del Presidente Berlusconi ai sindaci che, partecipi e solidali, hanno fortemente contribuito alla risoluzione definitiva del problema rifiuti,

impegna il Governo:

dopo le considerazioni fatte dal Presidente del Consiglio nella lettera di cui sopra, ad affrontare lo stato di crisi igienico-sanitaria verificatosi in modo particolare nel Sannio e nell'Irpinia per le discariche ivi insistenti;
a valutare attentamente le condizioni ambientali e lo stato igienico-sanitario per i gravi danni che possono determinare per la salute dei cittadini;
a predisporre idonee, adeguate e sostanziose misure di carattere economico-finanziario per attenuare e definitivamente rimuovere lo stato di crisi sociale che è dichiarato dai sindaci delle aree interessate.
9/1496/1. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
la situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Campania sembra acquisire un ritmo di celerità ed efficienza soprattutto nell'area metropolitana dopo il determinante impegno del Governo;
la Campania interna, che ha accolto e continua ad accogliere i rifiuti di tutti i territori, viene fortemente compromessa nella sua geomorfologia territoriale e nelle sue istanze di sviluppo per le forti preoccupazioni di carattere igienico-sanitario;
i territori del Sannio e dell'Irpinia della Campania interna, avendo accolto e accogliendo tuttora lo smaltimento dei rifiuti di tutta la regione, vengono a subire un forte, gravoso ed indelebile danno territoriale, ambientale e socio-sanitario con gravi preoccupazioni per la salute dei cittadini, nonostante la generosa e significativa lettera del Presidente Berlusconi ai sindaci che, partecipi e solidali, hanno fortemente contribuito alla risoluzione definitiva del problema rifiuti,

impegna il Governo:

dopo le considerazioni fatte dal Presidente del Consiglio nella lettera di cui sopra, ad affrontare lo stato di crisi igienico-sanitaria verificatosi in modo particolare nel Sannio e nell'Irpinia per le discariche ivi insistenti;
a valutare attentamente le condizioni ambientali e lo stato igienico-sanitario per i gravi danni che possono determinare per la salute dei cittadini;
a valutare l'opportunità di predisporre idonee misure per attenuare e definitivamente rimuovere lo stato di crisi sociale che è dichiarato dai sindaci delle aree interessate.
9/1496/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
la legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'articolo 21 riguarda il conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche;
il decreto legislativo n. 59 del 1998, recepito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha conferito la dirigenza scolastica al personale direttivo della scuola;
è stata istituita l'autonoma area contrattuale della dirigenza scolastica ricompresa nell'Area V ai sensi del contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 9 agosto 2000, modificativo del CCNQ 25 novembre 1998, rinnovata nell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 23 settembre 2004;
già nell'emenare il primo atto di indirizzo del 22 dicembre del 2000 all'Agenzia per la rappresentanza negoziale (Aran) per il finanziamento del contratto collettivo nazionale (CCNL) d'ingresso, 2000-2001, veniva utilizzato un primo, non sufficiente, stanziamento finalizzato al riallineamento retributivo della dirigenza scolastica alle altre dirigenze;
allo stesso fine, con apposita integrazione emanata il 30 aprile 2001 del predetto atto di indirizzo all'Aran, il Governo allora in carica affermava: «l'Aran dovrà tener conto che tali risorse, comportanti il riconoscimento di un consistente avvicinamento all'equiparazione della retribuzione dei dirigenti dello Stato, non consentono di realizzare l'obiettivo finale del completo riallineamento retributivo alla dirigenza pubblica di seconda fascia, obiettivo che sarà perseguibile nel prossimo contratto collettivo in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria»;
con un terzo atto di indirizzo all'Aran, emanato 1'8 gennaio 2002, sempre riguardante il primo contratto collettivo della dirigenza scolastica 2000-2001, il nuovo Governo in carica, stanziando ulteriori insufficienti risorse, riconosceva comunque che tale stanziamento faceva parte di un processo di «armonizzazione della struttura retributiva di tali dirigenti con quella dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato», con ciò attestando che l'equiparazione non veniva comunque raggiunta;
l'atto di indirizzo all'Aran relativo al secondo contratto collettivo dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2002-2005 del 6 maggio 2005, con cui non sono state stanziate risorse al fine di perseguire 1'equiparazione retributiva, ha costretto le organizzazioni sindacali a firmare il 1o aprile 2006 un contratto privo di questo importante obiettivo;
la valorizzazione del personale dirigente della scuola ha valore strategico nell'ambito del più generale processo di sviluppo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

a dare seguito alle intenzioni istituzionalmente espresse, nei sei anni trascorsi dall'acquisizione della dirigenza, in particolare nell'emanazione degli atti di indirizzo citati, al fine di realizzare, con appositi stanziamenti, il completo riallineamento retributivo dei dirigenti scolastici ai dirigenti pubblici di seconda fascia, obiettivo da rendere perseguibile nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 dell' Area V della dirigenza scolastica in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria.
9/1496/2. Nicolais, Aprea, Di Giuseppe, Russo, Ghizzoni, Pes, Siragusa, De Torre, De Pasquale, Rossa, Lolli, Ginefra, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi.

La Camera,
premesso che:
il settore della pesca sta attraversando un momento di particolare difficoltà a causa principalmente degli aumenti continui del prezzo del gasolio;
a fronte di tale crisi è opportuno prorogare, possibilmente per un triennio, le agevolazioni fiscali e previdenziali previste per il settore, in particolare in materia di IRAP e di sgravi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dala legge 27 febbraio 1998, n. 30, incrementandone la percentuale ed estendendone l'applicabilità agli imbarcati extracomunitari, attualmente esclusi dal beneficio;
per restituire competitività al settore, inoltre, è opportuno attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relativamente alla applicazione agli imprenditori ittici del regime speciale IVA o «regime agricolo»;
è opportuno prevedere che i premi e le indennità ottenute attraverso il FEP(Fondo Europeo della Pesca), come è accaduto nel precedente periodo di programmazione, non siano sottoposti a tassazione, onde evitare di vanificare le misure previste per lo sviluppo del settore dall'Unione europea;
è opportuno far sì che la cassa integrazione guadagni straordinaria possa essere applicata al settore ogni qual volta si verifichino circostanze di particolare rilevanza (avversità meteo-marine, mucillagine, eccetera) che non consentono di poter garantire al lavoratore imbarcato il mantenimento di un livello retributivo adeguato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare per un triennio le agevolazioni fiscali e previdenziali per la pesca marittima, in particolare:
estendere l'aliquota agevolata IRAP all'1,9 per cento a tutto il settore della pesca;
innalzare dall'80 per cento al 100 per cento gli sgravi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dala legge 27 febbraio 1998, n. 30, sia per la pesca costiera che per quella mediterranea, prevedendone l'applicabilità anche ai lavoratori extracomunitari;
ad impegnarsi per attuare il regime speciale IVA «agricolo» anche agli imprenditori ittici, come disposto dal decreto-legge n. 2 del 2006 di cui in premessa e con l'utilizzo della relativa copertura finanziaria;
ad esentare premi ed indennità previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, dalla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dalla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
a valutare la possibilità di incrementare lo stanziamento per l'applicazione della CIGS in deroga alla pesca per l'anno 2008 in modo tale da poter finanziare l'intervento per tutti gli addetti imbarcati del settore;
a prevedere, dall'anno 2009, l'applicazione a regime degli ammortizzatori sociali al settore della pesca.
9/1496/3. Marinello.

La Camera,
premesso che:
l'esclusione dalle graduatorie ex-permanenti degli oltre 15 mila specializzandi del IX ciclo delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), di accademie, di conservatori, della facoltà di scienza della formazione primaria è ingiusta ed ingiustificata;
gli abilitandi SSIS e analoghi, attivati nel 2007-08, rischiano quindi di non poter utilizzare il titolo acquisito in esito ad un percorso per loro costoso sotto tutti i punti di vista,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere con gli strumenti ritenuti più opportuni le criticità di cui in premessa onde evitare una palese ed ingiustificata discriminazione.
9/1496/4. Barbieri, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
l'esclusione dalle graduatorie ex-permanenti degli oltre 15 mila specializzandi del IX ciclo delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), di accademie, di conservatori, della facoltà di scienza della formazione primaria è ingiusta ed ingiustificata;
gli abilitandi SSIS e analoghi, attivati nel 2007-08, rischiano quindi di nonpoter utilizzare il titolo acquisito in esito ad un percorso per loro costoso sotto tutti i punti di vista,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere con gli strumenti ritenuti più opportuni le criticità di cui in premessa.
9/1496/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbieri, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
con il comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i benefici derivanti dalle convenzioni CIP6 e destinati al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili sono stati limitati, relativamente agli impianti di incenerimento di rifiuti, ai soli impianti già realizzati ed operativi;
il successivo comma 1118 (come modificato dal comma 154 dell'articolo 2 della finanziaria 2008) ha tuttavia previsto la possibilità, per il Ministro dello sviluppo economico, di definire condizioni e modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;
l'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 ha inoltre previsto che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti;
le norme richiamate non si applicano al termovalorizzatore di Acerra (NA) in ragione delle deroghe contenute nell'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, al quale quindi è possibile riconoscere gli incentivi statali previsti dalle convenzioni CIP6;
una norma analoga - concernente gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE) - è contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008;
il decreto in esame, al comma 7 dell'articolo 4-bis, in merito alla possibilità di concedere agli impianti di termovalorizzazione gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili, prevede che essi siano concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati nei suddetti impianti (lettera a); il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare - in deroga - gli incentivi citati agli impianti autorizzati e non ancora entrati in esercizio e a quelli ancora in costruzione viene spostato al 31 dicembre 2008 (lettera b);
il successivo articolo 4-novies, al comma 2, attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la definizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su proposta motivata del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, delle modalità per concedere gli incentivi previsti dalle convenzioni CIP6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;
la disposizione in esame - a differenza del citato articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008 - non prevede la limitazione degli incentivi alla sola parte organica dei rifiuti;
a giudizio del presentatore, l'approvazione dell'articolo 4-novies, comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato,potrebbe mettere di nuovo l'Italia in una condizione di infrazione nei confronti dell'Unione europea,

impegna il Governo

a chiarire, in sede di interpretazione autentica del citato comma 2 dell'articolo 4-novies, che il regime di sovvenzioni CIP6 previsto per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta sia esclusivamente limitato alla frazione non biodegradabile dei rifiuti, così come previsto al comma 7 dell'articolo 4-bis, ciò al fine di non incorrere in una procedura d'infrazione per violazione della normativa comunitaria ed evitare il rischio di sanzioni economiche che ricadranno sui cittadini.
9/1496/5. Marsilio.

La Camera,
premesso che:
in data 13 giugno 2007 il territorio comunale di Ferrandina (Matera) fu colpito da una calamità naturale di notevole intensità con un nubifragio violentissimo e una tromba d'aria che ha provocato ingenti danni alle strutture viarie, alle attività economiche, nonché ad immobili ed edifici nel centro abitato;
danni si sono registrati anche nell'ambito delle produzioni agricole e nelle aziende zootecniche della zona;
in base alla stima fatta dai tecnici della protezione civile i danni ammontavano ad oltre 400 mila euro;
il comune ha espletato tutte le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale inoltrando la richiesta e le documentazioni necessarie all'Ufficio regionale per la protezione civile e al Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il comune è ancora in attesa del suddetto riconoscimento che avrebbe aiutato il territorio a risollevarsi a seguito dell'evento calamitoso,

impegna il Governo

entro i prossimi trenta giorni a verificare la possibilità di riconoscere, attraverso il Dipartimento della protezione civile, lo stato di calamità naturale per il comune di Ferrandina, prorogandone i termini fino all'intero anno 2008.
9/1496/6. Burtone, Vico.

La Camera,
premesso che:
in data 13 giugno 2007 il territorio comunale di Ferrandina (Matera) fu colpito da una calamità naturale di notevole intensità con un nubifragio violentissimo e una tromba d'aria che ha provocato ingenti danni alle strutture viarie, alle attività economiche, nonché ad immobili ed edifici nel centro abitato;
danni si sono registrati anche nell'ambito delle produzioni agricole e nelle aziende zootecniche della zona;
in base alla stima fatta dai tecnici della protezione civile i danni ammontavano ad oltre 400 mila euro;
il comune ha espletato tutte le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale inoltrando la richiesta e le documentazioni necessarie all'Ufficio regionale per la protezione civile e al Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il comune è ancora in attesa del suddetto riconoscimento che avrebbe aiutato il territorio a risollevarsi a seguito dell'evento calamitoso,

impegna il Governo

entro i prossimi trenta giorni a verificare la possibilità di riconoscere, attraverso ilDipartimento della protezione civile, lo stato di calamità naturale per il comune di Ferrandina.
9/1496/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Burtone, Vico.

La Camera,
premesso che:
il comma 15 dell'articolo 4-bis del provvedimento in esame si riferisce a proroga di termini per impegni di legge dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
l'Agenzia in parola, già denominata Sviluppo Italia Spa, è stata oggetto di una forte azione di riforma in forza dell'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
in particolare, con le norme sopra richiamate, oltre che cambiare denominazione, si imponeva alla società di adottare un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie nei settori non strategici di attività; si imponeva inoltre che le società controllate non fossero, a regime, più di tre, oltre alla cessione di tutte le partecipazioni di minoranza;
tale riassetto era stato imposto dall'enorme espansione che la società Sviluppo Italia aveva avuto ben oltre i confini dell'originaria missione. Si contavano infatti 32 società controllate, 25 società subcontrollate e 124 partecipazioni di minoranza;
il totale dei membri degli organi societari assommava a 492 per un costo annuo di circa 6 milioni di euro;
il piano di riordino e dismissione è in corso, così come il rientro per la società nello scopo prioritario della propria missione;
l'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha affidato all'Agenzia in parola nuovi compiti,

impegna il Governo

ad accompagnare con convinzione il piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie non strategiche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (già Sviluppo Italia);
a confermare l'impegno per l'Agenzia in parola di «sostenere lo sviluppo della competitività del sistema paese, attraendo qualificati investimenti esteri, favorendo la creazione e lo sviluppo d'impresa anzitutto nei settori strategici ed agevolando lo sviluppo del territorio e della sua competitività».
9/1496/7.Vannucci.

La Camera,
premesso che:
con la legge finanziaria per il 2006, al fine di completare il processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, scadenti in origine al 31 dicembre 2010, erano state prorogate di dieci anni alla condizione che, entro il 31 dicembre 2010, venissero eseguiti interventi di ammodernamento che non fossero manutenzione ordinaria o mera sostituzione;
allo scopo di usufruire della suddetta proroga, le società elettriche sul territorio nazionale hanno approntato investimenti di rifacimento totali o di adeguamento particolarmente dispendiosi, dal punto di vista economico;
il decreto-legge cosiddetto «mille proroghe» del precedente Governo, votato il 14 febbraio 2007, ha abrogato l'estensione al 2020 della scadenza delle concessioni idroelettriche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, cagionando un danno alle imprese idroelettriche nazionali e delle province autonome, le quali hanno a loro volta dato vita a società elettriche locali a capitale pubblico trovandosi nella condizione di assegnatariedelle concessioni e di soggetto redigente il bando di gara per le concessioni delle stesse;
conseguentemente all'approvazione del decreto «milleproroghe» 2007, le province autonome di Trento e di Bolzano, in una situazione di emergenza energetica, si sono attribuite il 24 per cento dell'energia idroelettrica nazionale cagionando un danno alle imprese private (Enel compresa);
con l'istituzione di società elettriche a capitale pubblico, inoltre, si ravvisano profili di lesione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che introduceva in Italia la liberalizzazione del settore energetico, dando esecuzione alla direttiva 96/92 CE che aveva prorogato di trenta anni tutte le concessioni di grande derivazione dell'Enel, e cioè fino al 2029, ledendo però le altre società idroelettriche private le cui concessioni che sono state date in pasto alla concorrenza europea, senza verificare la sussistenza di un regime di reciprocità di trattamento nel resto dell'Europa (in particolare in Francia, Austria e Slovenia),

impegna il Governo

a prevedere che per tutte le società private, anche quelle idroelettriche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le concessioni vengano prorogate al 2029 come previsto per l'Enel e che le procedure di eventuale assegnazione delle concessioni in questione vengano sospese finché non si accerti la sussistenza di uguali condizioni di accesso in tutti gli Stati della Unione europea.
9/1496/8.Santelli, Biancofiore.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 4, ai commi 2 e 2-bis, differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
in particolare, il comma 2 differisce l'applicazione delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e cioé: l'articolo 18 «obblighi del datore di lavoro e del dirigente», comma 1, lettera r), riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro (che prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni); l'articolo 41 «Sorveglianza sanitaria del medico competente», comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche (che stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive);
peraltro, le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1o gennaio 2009, rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, per cui occorrerebbe chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso;
il comma 2-bis, inoltre, modifica l'articolo 306 «disposizioni finali», comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 - che dilaziona l'efficacia di alcune specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 - valutazione rischi - al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - al fine di differire ulteriormente (al 1o gennaio 2009) l'efficacia di tali specifiche disposizioni. Pertanto, il differimento va dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto) al 1o gennaio 2009;
detto differimento di termini riguarda l'applicazione di disposizioni inmateria di salute e sicurezza, non trascurabili in quanto riguardano la valutazione dei rischi, le visite mediche e la comunicazione degli infortuni ai fini statistici - per la parte ordinamentale del provvedimento in questione - rientranti nelle misure di cui alla legge delega n. 123 del 2007, per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti di tutti i lavoratori, anche con riguardo alle differenze di genere e nel rispetto delle disposizioni vigenti, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, per tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, con inasprimento delle sanzioni;
che nel recente decreto sicurezza, particolare attenzione è stata volta al profilo della sicurezza sul lavoro, riservando una corsia preferenziale ai dibattimenti riguardanti reati di questo settore, ritenuto di gravità sociale alla stregua della mafia e del terrorismo, segno della particolare attenzione del Governo all'argomento,

impegna il Governo

a non depotenziare con dilazioni alla attuazione dell'intervento di delega, la portata del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne ha rafforzato sensibilmente l'efficacia, visto che l'applicazione delle predette disposizioni dovrebbe preferibilmente attenersi, rispettivamente, al termine originario, anche per il problema degli effetti retroattivi di quelle già entrate in vigore.
9/1496/9.Pelino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca delle misure volte a fronteggiare le difficoltà incontrate dalle imprese del settore della pesca, a strascico e volante, a seguito dei rincari del costo dei carburanti;
tali misure non risultano, tuttavia, essere in grado di risolvere la crisi che ha colpito in questi ultimi mesi il settore,

impegna il Governo

alla luce dell'emergenza summenzionata, a valutare l'opportunità di escludere temporaneamente i benefici previsti dal provvedimento in esame dal calcolo dell'imponibile ai fini delle imposte dirette e della formazione della produzione netta agli effetti dell'IRAP;
a prevedere iniziative finalizzate all'estensione del regime agevolativo dell'IVA, attualmente previsto per l'agricoltura, anche al settore della pesca nonché una temporanea sterilizzazione delle accise gravanti sui carburanti;
a valutare altresì la possibilità di estendere, attraverso successivi atti, i benefici previsti dal provvedimento in esame anche alle imprese che esercitano la pesca mediterranea e quella costiera e nelle acque interne e lagunari.
9/1496/10.Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca delle misure volte a fronteggiare le difficoltà incontrate dalle imprese del settore della pesca, a strascico e volante, a seguito dei rincari del costo dei carburanti;
tali misure non risultano, tuttavia, essere in grado di risolvere la crisi che ha colpito in questi ultimi mesi il settore,

impegna il Governo

alla luce dell'emergenza summenzionata, a valutare l'opportunità di escludere temporaneamente i benefici previsti dal provvedimento in esame dal calcolo dell'imponibile ai fini delle imposte dirette e della formazione della produzione netta agli effetti dell'IRAP;
a valutare iniziative finalizzate all'estensione del regime agevolativo dell'IVA, attualmente previsto per l'agricoltura, anche al settore della pesca nonché una temporanea sterilizzazione delle accise gravanti sui carburanti;
a valutare altresì la possibilità di estendere, attraverso successivi atti, i benefici previsti dal provvedimento in esame anche alle imprese che esercitano la pesca mediterranea e quella costiera e nelle acque interne e lagunari.
9/1496/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, commi 2 e 3, del decreto in esame, reca una proroga al 31 dicembre 2008 per il completamento delle procedure di assunzione dei magistrati amministrativi e contabili, degli avvocati e dei procuratori dello Stato già previste dall'articolo 1, comma 518, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e una proroga al 31 dicembre 2009 per il reclutamento dei magistrati ordinari, le cui assunzioni sono state invece previste dal comma 523 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006;
la legge finanziaria per il 2007 ha previsto anche la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, di quello non dirigenziale già in servizio presso le stesse da almeno tre anni e la conversione dei contratti di formazione e lavoro nei limiti degli stanziamenti di risorse previsti;
anche per questi ultimi, al pari delle assunzioni dei magistrati, era poi stata concessa una proroga al 31 maggio 2008 con l'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per gli stessi motivi relativi ai tempi più lunghi necessari per la conclusione definitiva delle procedure concorsuali;
nel caso della stabilizzazione del personale presso la sede INPS di Bolzano, il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007, che ha autorizzato l'assunzione di 24 persone, ha invitato l'ente a riferire sulla conclusione dell'iter o sulle operazioni in atto entro il 31 maggio 2008 e non a concludere in via definitiva la selezione; la direzione generale dell'INPS inoltre aveva rassicurato la sede di Bolzano che il dipartimento della funzione pubblica avrebbe concesso un'ulteriore proroga al 31 luglio 2008;
in quest'ultimo caso le prove selettive si rendono ancora più complesse a causa della ulteriore difficoltà e lungaggine nelle procedure concorsuali dovute al principio costituzionale della proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza da rispettare per l'assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni da impiegare in Trentino-Alto Adige,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una proroga al 31 dicembre 2008 anche per le assunzioni previste dai commi 519 e 521 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo che gli enti interessati possano concludere le prove selettive già avviate.
9/1496/11.Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
nel decreto in oggetto si rileva la presenza di numerose disposizioni che si sovrappongono a norme simili, o addirittura identiche, contenute in altri provvedimenti d'urgenza adottati dall'esecutivo, alcuni dei quali in corso di esame ed altri il cui iter si è appena concluso;
come rilevato nel parere reso dal Comitato per la legislazione lo scorso 23 luglio 2008, tale circostanza si verifica in modo variegato: ad esempio, l'articolo 1del testo originario, riguardante la società Alitalia, è stato soppresso in quanto confluito in altro decreto-legge già convertito (n. 80 del 2008); l'articolo 4-bis, comma 3, deroga ad una previsione contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, in corso di conversione; il cui articolo 26, comma 3, inoltre, nella formulazione approvata dalla Camera con votazione fiduciaria nella seduta del 21 luglio scorso, dispone una proroga di un termine in modo difforme dalla proroga fissata, per lo stesso termine, dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge in esame; anche l'articolo 4, comma 9-quinquies si sovrappone al contenuto dell'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 112, nel testo risultante dall'emendamento Dis. 1.1, oggetto di votazione fiduciaria nella seduta della Camera dello scorso 21 luglio;
lo stesso Presidente della Repubblica, lo scorso 24 luglio, ha ritenuto necessario comunicare di aver proceduto a promulgare la legge di conversione del decreto legge n. 93 del 2008 solo «dopo aver preso atto che il decreto legge n. 112 del 2008, in materia finanziaria, nel testo risultante dalla legge di conversione approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93», con ciò confermando implicitamente le difficoltà di governare questo descritto fenomeno di sovrapposizione normativa;
nel citato parere, il Comitato ha altresì evidenziato gli effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo che ne derivano, formulando in proposito un'esplicita raccomandazione,

impegna il Governo

ad esercitare la massima cura nel garantire le esigenze di certezza del diritto relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, evitando sovrapposizioni normative tra provvedimenti d'urgenza, sia ab origine che in sede di modifica apportata nel corso dei relativi procedimenti di conversione.
9/1496/12.Vitali, Stradella.

La Camera,
premesso che:
nel decreto in oggetto, l'articolo 4, comma 3, interviene a prorogare fino al 30 settembre 2008 per la sola fondazione «Il Vittoriale degli italiani» i termini per l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008;
il citato comma 634 della legge finanziaria 2008 - nonché i successivi commi 635 e 636 dello stesso articolo 2 - definivano una procedura per il riordino e trasformazione ovvero per la soppressione e liquidazione di enti ed organismi pubblici statali;
l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha invece introdotto una nuova procedura, con riguardo alla soppressione di enti pubblici, destinata a sovrapporsi e ad integrare l'intervento introdotto in materia dalla citata legge finanziaria 2008 (commi da 634 a 636);
il medesimo articolo 26, nella formulazione approvata dalla Camera con votazione fiduciaria nella seduta del 21 luglio scorso, al comma 3, prevede tra l'altro l'abrogazione dell'articolo 2, comma 636 e del relativo Allegato A della legge finanziaria, nonché la proroga ulteriore del termine stabilito dal comma 634, fino al 31 dicembre 2008;
come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso lo scorso 23 luglio sul decreto-legge in esame, occorre dunque un coordinamento tra le richiamate discipline,

impegna il Governo

a chiarire, nelle sedi opportune, quale sia la disciplina applicabile alle iniziative volte alla riorganizzazione di talune categorie di enti pubblici ovvero alla loro soppressione e se quest'ultimo effetto consegua necessariamente da una determinazione governativa, come prefigurato dalla legge finanziaria 2008, oppure possa prodursi automaticamente con il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge dì conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.
9/1496/13.Doris Lo Moro, Stradella.

La Camera,
premesso che:
nel parere reso il 23 luglio 2008 sul decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini, il Comitato per la legislazione ha evidenziato l'estrema eterogeneità del contenuto del provvedimento in esame, sia nell'originaria formulazione che, in misura accentuata, nella sua versione finale in conseguenza dell'introduzione di ulteriori norme e di ben 9 nuovi articoli durante l'iter al Senato;
tale disomogeneità discende principalmente dall'approvazione, da parte del Senato, di due emendamenti del Governo, volti ad introdurre nel presente provvedimento il contenuto integrale di due decreti-legge pendenti presso quel ramo del Parlamento;
nel citato parere, il Comitato ha formulato un'esplicita raccomandazione affinché siano rispettati i caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge, previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988,

impegna il Governo

a tener conto in futuro, nell'esercizio del proprio potere di iniziativa emendativa nell'ambito di procedimenti di conversione dei decreti-legge, di quanto prescritto dal citato articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in ordine alla necessaria specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo delle misure contenute dai provvedimenti d'urgenza.
9/1496/14.Costantini, Stradella.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, al secondo periodo, viene «considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007»;
il suddetto termine del 31 maggio 2008 non risulta né dal decreto ministeriale 19 aprile 2007 né dalle ulteriori disposizioni ivi citate, ovvero, il comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 e l'articolo 1, comma 481, della legge finanziaria 2007,

impegna il Governo

a chiarire, nei provvedimenti attuativi della norma, i diversi termini normativamente fissati per il compimento delle previste attività di potenziamento delle strutture pubbliche cui sono affidati compiti di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.
9/1496/15.Occhiuto, Stradella.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame presenta disposizioni sostanziali che riproducono integralmente i contenuti di due decreti-legge presentati al Senato e confluiti nel presente decreto-legge nell'originaria formulazione il decreto in oggetto, all'articolo 1, conteneva una norma, riguardante la società Alitalia, successivamente soppressa in quanto confluita in altro decreto-legge già convertito segnatamente il decreto-legge n. 80 del 2008, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo;
nel parere reso il 23 luglio 2008, il Comitato per la legislazione ha rilevato che siffatte confluenze in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e dunque da distinti decreti del Presidente della Repubblica - sono idonee a produrre «un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari»;
i descritti intrecci tra provvedimenti urgenti sono inoltre suscettibili di pregiudicare la stessa funzione di garanzia costituzionale svolta dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei singoli decreti-legge,

impegna il Governo

ad esercitare in futuro il proprio potere di decretazione d'urgenza evitando di adottare un provvedimento d'urgenza ab origine destinato a confluire in altro e diverso decreto-legge.
9/1496/16.Zaccaria, Stradella.

La Camera,
premesso che:
nel decreto in oggetto, all'articolo 4, comma 9-bis, si modifica una disposizione contenuta in una fonte normativa di rango secondario;
tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, ribadita anche in occasione del parere espresso lo scorso 23 luglio sul decreto-legge in esame, si pone in contrasto con le esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si produce l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
per costante prassi, alla Camera dei deputati non sono ammessi emendamenti volti a prorogare termini che non siano fissati da fonti legislative,

impegna il Governo

a porre in atto in futuro, per quanto di propria competenza, ogni utile iniziativa per impedire che i testi normativi di rango primario rechino modifiche puntuali a disposizioni contenute in fonti secondarie.
9/1496/17.Duilio, Stradella.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 164 del 2007 recepisce la direttiva 2004/39/CE (direttiva «Mifid») che si propone come finalità la disciplina del mercato azionario europeo integrato;
l'articolo 3 dei decreto legislativo n. 164 del 2007 introduce modifiche all'articolo 18-bis «Consulenti finanziari» del Tuf (Testo unico della finanza) prevedendo l'istituzione di un albo delle persone fisiche consulenti finanziari, cui devono essere iscritti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
l'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007 recante disposizioni finali e transitorie stabiliva che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimentidi cui al citato articolo 18-bis e comunque non oltre il 30 giugno 2008, i consulenti che esercitavano l'attività di consulenza in data 31 ottobre 2007 potessero continuare, in via transitoria, a svolgere il loro servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;
il comma 1 dell'articolo 4-bis dell'AC 1496 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini» modifica il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007 prorogando dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già operativi alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza dover procedere all'iscrizione all'albo tenuto da un apposito organismo;
il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha recentemente sottolineato la necessità, da parte del legislatore, di elevare gli standard di professionalità e trasparenza di mediatori ed agenti per realizzare pienamente il principio contenuto nel Testo unico della finanza, secondo cui gli intermediari devono operare nell'interesse del cliente distinguendo chiaramente l'attività di consulenza dal collocamento dei prodotti finanziari;
lo stesso Governatore ha suggerito di puntare sulla valorizzazione dei consulenti finanziari indipendenti, siano essi persone fisiche o intermediari;
è emersa quindi la necessità di separare nettamente la gestione delle Sgr (Società di risparmio gestito) dalle banche controllanti per sviluppare la consulenza finanziaria, e di armonizzare le disposizioni presenti nel Testo unico della finanza, che tutelano l'autonomia delle Sgr, con quelle del Testo unico bancario che, invece, ne subordinano l'attività alle linee direttrici dettate dalla capogruppo;
la crisi dell'industria del risparmio gestito italiano non accenna ad arrestarsi. Secondo i dati pubblicati da Assogestioni, nel terzo mese del 2008 i deflussi hanno toccato quota -10,3 miliardi di euro, registrando un peggioramento del 41 per cento rispetto ai -7,3 miliardi di febbraio;
il settore italiano del risparmio gestito è una risorsa per il paese che deve essere messo nella condizione di competere ad armi pari con i fondi esteri, superando le differenze che riguardano la tassazione e che penalizzano i prodotti italiani che sono tassati sul maturato, mentre quelli esteri lo sono sul realizzato, cioè al momento del reale percepimento da parte dei sottoscrittori;
a tale conclusioni sembra essere giunto il tavolo di lavoro istituito da Banca d'Italia e le cui linee di intervento sono state anticipate dal Governatore Mario Draghi nel corso del suo intervento all'assemblea dei soci di Abi, tra le quali un invito all'autoregolamentazione dell'industria del risparmio gestito in termini di separazione tra il ruolo di amministratore delle società di risparmio gestito e gli esponenti dei gruppo bancario di riferimento, con l'aumento dell'influenza degli amministratori indipendenti, e l'estensione a tutti i fondi del regime fiscale sul realizzato;
nel corso della XV legislatura la Commissione VI Finanze ha esaminato il disegno di legge «Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali (AC 1762)» e sul quale ha conferito mandato al relatore di riferire all'aula senza che lo stesso potesse essere espletato causa scioglimento anticipato delle Camere,

impegna il Governo

ad emanare al più presto il regolamento del ministero dell'economia e dellefinanze, di cui all'articolo 18-bis (consulenti finanziari) del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2007, volto a definire i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali richiesti per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte delle persone fisiche;
a valutare, al più presto, le linee di lavoro emerse dal tavolo tecnico istituito da Banca d'Italia al fine di intraprendere tutte le iniziative più opportune ed appropriate per il sostegno ed il rilancio dell'industria italiana del risparmio gestito, settore di grande rilievo per l'economia del paese e per il risparmio delle famiglie.
9/1496/18.Ceccuzzi, Fluvi.

La Camera,
premesso che:
per promuovere l'attività di pesca non serve soltanto prevedere misure di sostegno al settore, in un momento difficile per il rialzo dei costi energetici e di produzione, ma è anche indispensabile prevedere un quadro giuridico certo che sani problematiche annose, che senza particolari esborsi da parte dello Stato, consentirebbero di dare risposte e fiducia ai pescatori;
l'attività di molluschicoltura e pesca operata nelle lagune del delta del Po, in provincia di Rovigo, vede impegnati oltre 2000 pescatori riuniti principalmente nel Consorzio cooperative pescatori del Polesine O.P. S.c.a.r.l. di Scardovari e nel Consorzio delta nord S.c.a.r.l. di Rosolina al punto di essere un'attività d'eccellenza e trainante per la stessa economia provinciale;
il movimento cooperativo della pesca potrebbe creare centinaia di nuovi posti di lavoro se numerose e vaste aree lagunari non venissero precluse perché recintate da presunti proprietari che ne rivendicano la proprietà;
i pescatori e le loro rappresentanze da sempre ritengono demaniali tali ambienti lagunari, così come recitato dall'articolo 28 del codice della navigazione e ciò è comprovato dagli esposti e diffide presentati da Federcoopesca e dalle strutture cooperative associate;
la prima sezione civile della Corte d'appello di Venezia a conclusione di un contenzioso che si trascina nelle aule di giustizia, a varie riprese, dall'inizio degli anni novanta ha recentemente stabilito che, ovviamente oltre alla laguna di Venezia, anche le valli da pesca della laguna veneta sono demaniali;
le prime nove sentenze depositate danno ragione allo Stato, condannando altrettante società private che occupano le valli a rilasciarle, rifondendo il danno a favore del Ministero dell'Economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;
essendovi in provincia di Rovigo un'analoga situazione, appare evidente che le lagune e le valli da pesca debbano essere considerate demaniali;
il clima di incertezza suscita negli operatori del settore uno stato di nervosismo e di incapacità programmatoria dell'attività molluschicola e pesca con rischi per l'occupazione e per l'ordine pubblico;
i lavori della commissione delimitatrice procedono inspiegabilmente a singhiozzo e in maniera estremamente lenta adducendo a ciò svariate scuse come la mancanza di personale da parte degli enti che la compongono o la carenza di tempo dal momento che essi sono impegnati anche in altre funzioni amministrative;
nel caso in cui finalmente per tali ambienti lagunari e vallivi venisse sancita la loro natura demaniale si prefigurerebbe anche un danno erariale,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le misure di propria competenza affinché si proceda celermente alla delimitazione delle lagune e delle valli polesane, anche a seguito diquanto preannunciato nella risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Luca Bellotti 4-13597 della XIV legislatura dell'allora ministro delle politiche agricole e forestali onorevole Giovanni Alemanno.
9/1496/19.Bellotti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame vanifica di fatto l'efficacia del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno;
le riforme realizzate dal Governo Prodi avevano profondamente innovato le politiche di sostegno allo sviluppo, in particolare eliminando completamente l'intervento discrezionale politico-amministrativo, causa di inefficienza e corruzione, ed avevano radicalmente semplificato gli oneri amministrativi per le imprese;
in tal modo, il sostegno all'occupazione, agli investimenti ed alla ricerca era divenuto completamente automatico attraverso crediti d'imposta ottenuti dall'impresa con la semplice indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese effettivamente sostenute, sospendendo il meccanismo previsto dalla legge n. 488 del 1992;
invece, l'articolo 2 del decreto-legge n. 97 ripristina la vecchia e fallimentare logica discrezionale e i pesanti adempimenti amministrativi del passato, irrigidisce e burocratizza la procedura, restringe gli spazi dell'autonomia dell'impresa, determina una pesante ingerenza politico-amministrativa nelle scelte delle imprese,

impegna il Governo

a ridare centralità, già in occasione della prossima manovra di bilancio, ai meccanismi automatici di incentivazione nelle politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale.
9/1496/20.D'Antoni, Ventura, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci.

La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 4-bis eroga un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro per i comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 con una popolazione superiore a 500.000 abitanti e rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale;
tale contributo viene erogato senza che siano previste condizioni o vincoli stringenti in merito all'utilizzo delle risorse,

impegna il Governo

a sollecitare gli opportuni controlli da parte dei comuni beneficiari del contributo relativamente all'attività delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale.
9/1496/21.Siragusa, D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge in discussione abroga le disposizioni relative alla responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, relativi a contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;
in particolare, il decreto-legge n. 97 fa salva solo la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assicurativi, mentre abroga tutte le disposizioni relative alle procedure, alle sanzioni, alle esclusioni, all'obbligo per il committentedi verificare presso l'appaltatore la corretta esecuzione degli adempimenti, prima di pagare il corrispettivo;
in tal modo, diventa più difficile il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e il recupero della base imponibile, dal momento che spesso l'appaltatore e il subappaltatore non adempiono i rispettivi obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali;
l'abrogazione va a danno della tutela e della sicurezza del lavoro;
le modalità applicative previste dal decreto interministeriale del 25 febbraio 2008, n. 74, abrogato dalla norma in esame erano effettivamente troppo rigide e complesse,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di corresponsabilità tra committente, appaltatore e subappaltatore, provvedendo altresì a semplificare le modalità di certificazione dell'assolvimento degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali.
9/1496/22.Baretta, Ventura, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci.

La Camera,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini;
premesso che:
in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 è stato emanato il decreto legislativo n. 81 del 2008, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
tale provvedimento opera il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento della medesima disciplina in un unico testo normativo;
il provvedimento citato risponde alla necessità indifferibile di operare per la riduzione del numero e della gravità degli infortuni sul lavoro;
il nostro Paese mantiene il triste primato degli infortuni sul lavoro e, in particolare, degli infortuni mortali;
l'applicazione integrale del provvedimento è necessaria e indifferibile proprio a ragione del permanere dell'alto numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
il provvedimento in esame prevede la proroga al 1o gennaio 2009, di due disposizioni del citato decreto legislativo, la prima, all'articolo 4, comma 2, riguardante l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 128, comma 1, lettera r) sulla comunicazione di informazioni relative agli infortuni sul lavoro; la seconda relativa all'articolo 41, comma 3, lettera a), sulle visite mediche;
entrambe le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1o gennaio 2009, sono già entrate in vigore il 15 maggio 2008 e che si è creato, dunque, un periodo in cui la norma ha già prodotto i suoi effetti dal momento dell'entrata in vigore sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 3 giugno del decreto in oggetto,

impegna il Governo

ad intraprendere in maniera urgente le opportune iniziative affinché, data la situazione anomala che si è venuta a creare, per cui ad un periodo di entrata in vigore della norma ne è seguito un altro di sospensione della norma stessa, l'applicazione integrale del decreto legislativo 81 del 2008 sia efficacemente assicurata in maniera integrale nel più breve tempo.
9/1496/23.Berretta, Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini;
premesso che:
in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 è stato emanato il decreto legislativo n. 81 del 2008, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
tale provvedimento opera il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento della medesima disciplina in un unico testo normativo;
il provvedimento citato risponde alla necessità indifferibile di operare per la riduzione del numero e della gravità degli infortuni sul lavoro;
il nostro Paese mantiene il triste primato degli infortuni sul lavoro e, in particolare, degli infortuni mortali;
l'applicazione integrale del provvedimento è necessaria e indifferibile proprio a ragione del permanere dell'alto numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
il provvedimento in oggetto al comma 2-bis novella l'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che differisce al 29 luglio 2009 l'efficacia di alcune disposizioni dello stesso decreto legislativo, rispetto all'entrata in vigore del complesso del medesimo decreto avvenuta il 15 maggio 2O08, - al fine dì differire ulteriormente, al 1o gennaio 2009, le disposizioni ivi menzionate;
le materie di cui si prevede la proroga riguardano la valutazione dei rischi e le relative sanzioni, una disciplina delicata e complessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di anticipare l'entrata in vigore del complesso delle norme previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
9/1496/24.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
considerato che:
il comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame dispone in materia di sicurezza stradale, già oggetto in questi anni di numerosi interventi;
al fine di ridurre gli incidenti stradali attraverso l'educazione al consumo responsabile delle bevande alcoliche è stata da tempo accolta la proposta di istituire un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria dell'industria turistica, gli enti locali, le regioni e gli organi di pubblica sicurezza;
tra i compiti del tavolo vi è quello di sollecitare le autorità competenti ad aumentare controlli su strade e autostrade e ad avviare un più efficace contrasto al fenomeno del commercio abusivo di dette bevande al di fuori dei locali di intrattenimento;
è opportuno coinvolgere nelle campagne di sensibilizzazione anche i rappresentanti dei produttori di bevande alcoliche e super alcoliche, un settore trainante per l'economia nazionale, anche in termini di esportazione e di affermazione dell'immagine italiana nel mondo,

impegna il Governo

nell'ambito della costituzione del tavolo di confronto citato in premessa, ad invitare i rappresentanti delle aziende produttrici di bevande alcoliche e super alcoliche che operano in Italia;
a considerare tra gli obiettivi del tavolo anche quello di individuare soluzioni alternative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei locali pubblici dopo le due di notte, perseguendo il target di ridurre gli incidenti stradali attraverso l'educazione al consumo responsabile delle bevande alcoliche, l'aumento dei controlli su strada e la lotta all'abusivismo commerciale;
a valutare l'istituzione di un fondo mirato al finanziamento di progetti e attività educative, coinvolgendo, su base volontaria le associazioni dei pubblici esercizi e i produttori di bevande alcoliche e gli enti pubblici.
9/1496/25.Moroni.

La Camera,
premesso che:
il comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva abrogato, a far data dal 1o agosto 2008, il fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, già previsto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004;
l'articolo 4, comma 9-quinquies del decreto in esame proroga il termine dì conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate;
a tale proroga si accompagna la clausola esplicita «fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
viceversa, l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo risultante dall'emendamento Dis. 1.1, oggetto di votazione fiduciaria nella seduta della Camera dello scorso 21 luglio, reintroduce il fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad individuare modalità idonee a chiarire se la proroga del termine contenuto nel citato articolo 4, comma 9-quinquies del decreto in esame debba considerarsi di fatto superata dalla circostanza che il fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, che era stato soppresso, viene invece ricostituito dal decreto-legge n. 112 del 2008.
9/1496/26.Morassut, Pompili, Margiotta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 2, del decreto in esame differisce l'entrata in vigore di taluni obblighi posti a carico del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
le norme che introducevano i suddetti obblighi sono però già entrate in vigore dal 15 maggio 2008 e, dunque, dalla loro violazione medio tempore dovrebbe discendere, nei confronti dei responsabili, l'applicazione delle sanzioni amministrative fissate dal citato decreto,

impegna il Governo

ad impartire le opportune direttive al fine di consentire un uniforme comportamento da parte degli organi preposti a controllare gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro - e ad irrogare le conseguenti sanzioni - con particolare riguardo al periodo in cui tali obblighi erano operativi, ovvero dal 15 maggio 2008 al 3 giugno 2008.
9/1496/27.Ferrari, Boccuzzi, Gatti.

La Camera,
premesso che:
i commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis modificano le norme della finanziaria 2008 volte al contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane prorogando al 30 settembre 2008 il termine per il riordino delle comunità, di competenza delle regioni e al 31 ottobre 2008 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dal quale dipende la riduzione automatica delle comunità nelle regioni inadempienti;
le norme contenute nella finanziaria 2008 hanno innescato un processo virtuoso di riforma che, prefigurando la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti degli organi, riduce i costi salvaguardando lo svolgimento proprio delle funzioni delle comunità stesse;
con il decreto-legge n. 112 del 2008 il Governo e la maggioranza riducono di 30 milioni il fondo ordinario delle comunità montane rendendo quasi impossibile il loro funzionamento e nel provvedimento in esame pur rallentandolo confermano invece l'ordinato processo riformatore delle comunità,

impegna il Governo

a garantire la piena attuazione delle norme della finanziaria 2008 riguardanti le comunità montane e a tenere in considerazione l'esito del processo riformatore delle comunità nella proposta di riforma del Codice delle autonomie;
già con la prossima manovra di bilancio, a restituire al fondo ordinario per le comunità montane 30 milioni di euro per l'anno 2009.
9/1496/28.Giovanelli.

La Camera,
premesso che:
il regime comunitario delle quote latte è in vigore dal 1984;
l'applicazione di detto regime ha comportato, in Italia, gravi problemi imputabili non solo agli allevatori, ma anche ad inadempienze che, a vari livelli e per molti anni hanno determinato l'insorgenza di problemi, oramai strutturali;
nonostante la riforma realizzata nel 2003, con il decreto-legge n. 49 del 2003, abbia contribuito ad eliminare molte delle distorsioni del passato, nonché a semplificare ed a rendere direttamente applicabile il quadro normativo nazionale, il settore continua, ogni anno, a patire gli effetti di un regime, sostanzialmente, penalizzante che, nei fatti, produce un prelievo supplementare strutturale, nell'ordine di circa 200 milioni di euro l'anno;
per quanto sopra, l'entità delle multe pregresse (dalla campagna 1995-96 ad oggi) ha raggiunto l'enorme importo di circa 2,5 miliardi di euro, creando un evidente pregiudizio, non solo per il futuro del settore lattiero caseario nazionale, ma anche per tutte le attività socio-economiche che, a tale comparto, sono legate;
in considerazione dell'importo di cui sopra e delle implicazioni sociali ed economiche che lo stesso comporta per le economie dei territori interessati, si può affermare che il problema delle multe pregresse nel settore lattiero caseario costituisca, a tutti gli effetti, una vera e propria emergenza nazionale;
la UE ha già stabilito che il regime comunitario delle quote latte vada definitivamente a scadenza nel 2015-2016 e, a tal fine, è prevista la prossima messa a punto interventi per sostenere l'inevitabile processo di adeguamento, cui il settore sarà costretto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative nelle competenti sedi europee, affinché, sia nell'ambito della revisione della politica agricola comune attualmente in corso, sia in sede di Consiglio europeo il problema delle multe pregresse del settore lattiero caseario italiano, sia trattato ed affrontato come una emergenza di rilevante interesse nazionale, la cui risoluzione è utile e necessaria per l'agricoltura e l'economia, non solo italiana, ma dell'intera Unione europea.
9/1496/29.Bitonci, Palmieri, Fogliato, Negro, Callegari, Dozzo.

La Camera,
premesso che:
secondo i più recenti dati Istat, nello svolgimento delle attività agricole risultano essere impegnate più di 4,1 milioni di soggetti, dei quali 3,07 milioni riconducibili alla famiglia del conduttore e 1,03 milioni di manodopera extra-aziendale;
è indubbio che lavori come la vendemmia, la potatura e la raccolta dei prodotti, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano di procedure semplificate e sburocratizzate per il reperimento di manodopera occasionale;
dal mondo agricolo provengono, da tempo, giustificate istanze per la semplificazione degli oneri relativi all'assunzione di lavoratori stagionali e, in particolare, per l'istituzione di un contributo unificato che consenta di assolvere, contemporaneamente, agli oneri contributivi ed assistenziali;
favorevolmente era stata accolta dal settore agricolo l'immissione nel nostro ordinamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta dalla riforma Biagi e basata sul meccanismo dei cosiddetti «buoni lavoro», e lungamente atteso era stato il provvedimento di attuazione che fissasse il valore nominale del buono [dopo varie modifiche stabilito in 10 euro che, al netto degli importi dovuti ai fini previdenziali (1,30 euro INPS), assicurativi (0,70 euro INAIL) e per il concessionario (0,50 euro), garantirà una remunerazione netta pari a 7,50 euro] ed individuasse il concessionario del servizio;
è innegabile il concreto vantaggio che tale tipologia contrattuale offre sia ai datori di lavoro che ai lavoratori: i primi potranno utilizzare le prestazioni lavorative senza bisogno di dover stipulare contratti e usufruendo della copertura assicurativa offerta dall'INAIL; i secondi, invece, avranno la garanzia di una copertura assicurativa e contributiva e, facilmente, potranno ritirare il denaro presentando il voucher presso uno dei soggetti convenzionati con il concessionario del servizio;
la recente modifica apportata alla normativa dall'articolo 22 del decreto legge n. 112 del 2008, appena approvato dall'Aula di Montecitorio ed ancora all'esame del Senato, motivata per semplificarne il regime giuridico ed ampliarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, ha deluso le aspettative del settore agricolo laddove la lettera f) è stata modificata nel senso di prevedere che i «buoni lavoro» possono essere utilizzati per le attività agricole a carattere stagionale svolte dai pensionati o dagli studenti under 25 anni ovvero per quelle attivitàsvolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, vale a dire i produttori agricoli con fatturato annuo non superiore a 7.000 euro,
impegna il Governo
ad eliminare il limite di 7.000 euro di fatturato di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di consentire a tutto il settore agricolo la possibilità di utilizzare i voucher, fornendo così la giusta risposta alla richiesta di sburocratizzazione, di trasparenza e legalità.
9/1496/30.Fogliato, Fugatti.

La Camera,
premesso che:
secondo i più recenti dati Istat, nello svolgimento delle attività agricole risultano essere impegnate più di 4,1 milioni di soggetti, dei quali 3,07 milioni riconducibili alla famiglia del conduttore e 1,03 milioni di manodopera extra-aziendale;
è indubbio che lavori come la vendemmia, la potatura e la raccolta dei prodotti, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano di procedure semplificate e sburocratizzate per il reperimento di manodopera occasionale;
dal mondo agricolo provengono, da tempo, giustificate istanze per la semplificazione degli oneri relativi all'assunzione di lavoratori stagionali e, in particolare, per l'istituzione di un contributo unificato che consenta di assolvere, contemporaneamente, agli oneri contributivi ed assistenziali;
favorevolmente era stata accolta dal settore agricolo l'immissione nel nostro ordinamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta dalla riforma Biagi e basata sul meccanismo dei cosiddetti «buoni lavoro», e lungamente atteso era stato il provvedimento di attuazione che fissasse il valore nominale del buono [dopo varie modifiche stabilito in 10 euro che, al netto degli importi dovuti ai fini previdenziali (1,30 euro INPS), assicurativi (0,70 euro INAIL) e per il concessionario (0,50 euro), garantirà una remunerazione netta pari a 7,50 euro] ed individuasse il concessionario del servizio;
è innegabile il concreto vantaggio che tale tipologia contrattuale offre sia ai datori di lavoro che ai lavoratori: i primi potranno utilizzare le prestazioni lavorative senza bisogno di dover stipulare contratti e usufruendo della copertura assicurativa offerta dall'INAIL; i secondi, invece, avranno la garanzia di una copertura assicurativa e contributiva e, facilmente, potranno ritirare il denaro presentando il voucher presso uno dei soggetti convenzionati con il concessionario del servizio;
la recente modifica apportata alla normativa dall'articolo 22 del decreto legge n. 112 del 2008, appena approvato dall'Aula di Montecitorio ed ancora all'esame del Senato, motivata per semplificarne il regime giuridico ed ampliarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, ha deluso le aspettative del settore agricolo laddove la lettera f) è stata modificata nel senso di prevedere che i «buoni lavoro» possono essere utilizzati per le attività agricole a carattere stagionale svolte dai pensionati o dagli studenti under 25 anni ovvero per quelle attività svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, vale a dire i produttori agricoli con fatturato annuo non superiore a 7.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare il limite di 7.000 euro di fatturato di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di consentire a tutto il settore agricolo la possibilità di utilizzare i voucher, fornendo così la giusta risposta alla richiesta di sburocratizzazione, di trasparenza e legalità.
9/1496/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Fogliato, Fugatti.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, ed in particolare l'articolo 4-sexies relativo agli eventi alluvionali del maggio 2008;
premesso che:
l'articolo 3, comma 321, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto che per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa adottare piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino;
tale norma, di notevole importanza per il riassetto idrogeologico e per la prevenzione dei processi di dissesto morfologico capaci di produrre modificazioni territoriali in tempi anche molto rapidi, segnatamente gli smottamenti o le alluvioni, appare eccessivamente rigida, soprattutto quando si tratti di dover adottare programmi di intervento adeguati alle situazioni di emergenza, come quelle che da ultimo hanno colpito le regioni Piemonte e Lombardia, mentre sarebbe più confacente ed efficace se il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potesse agire con maggiore flessibilità operativa e riduzione di procedure;
va evidenziato che, anche alla luce della cronica esiguità dei fondi disponibili, in situazione di emergenza, o ad alto rischio idrogeologico, sarebbe più utile concentrare le azioni di intervento nei luoghi e nei momenti dove la richiesta è maggiore, sulla base di criteri precedentemente individuati previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni;
sarebbe auspicabile un intervento del Governo volto a semplificare e rendere più flessibile il potere dì intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in circostanze rientranti nelle previsioni di cui al comma 321 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, relative a situazioni in cui sono coinvolte aree ad elevato rischio idrogeologico,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative, anche di natura legislativa, volte a fare sì che per la realizzatone degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico, finanziati ai sensi del comma 321 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa definire ed attivare programmi immediati di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, secondo criteri precedentemente individuati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni.
9/1496/31.Polledri.

La Camera,
esaminato l'A.C. 1496 di conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini;
osservato che specifici obiettivi comunitari impongono all'Italia di aumentare entro il 2020 del 20 per cento l'impiego di energia pulita, quindi di ridurre del 20 per cento l'emissione di gas climalteranti;
osservato altresì che per ridurre l'utilizzo di combustibili fossili sono stateintraprese da parte di molti paesi, in particolare dall'Italia, diverse iniziative, volte ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
visto che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria 2008, ha previsto una serie di incentivi in favore di impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007;
osservato, tuttavia, che il comma 152 dell'articolo 2 della suddetta legge stabilisce che gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 gennaio 2008 hanno diritto di accesso ai suddetti incentivi a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di diversa provenienza;
valutato che l'iter autorizzativo-costruttivo di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha una durata di qualche anno e i business plan degli operatori vengono redatti con largo anticipo sulle date di entrata in esercizio degli impianti stessi;
ritenuto che il divieto di cumulabilità tra eventuali incentivi pubblici e gli incentivi di cui alla legge finanziaria 2008 possa comportare significative variazioni sui livelli di redditività di iniziative in corso, con il rischio che alcune di queste debbano necessariamente venire abbandonate,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a far sì che il divieto di cumulabilità degli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, indipendentemente dall'entrata in esercizio degli impianti, si applichi a quegli impianti che abbiano goduto di eventuali benefici pubblici, assegnati dopo il 31 dicembre 2007.
9/1496/32.Gidoni.

La Camera,
esaminato l'A.C. 1496 di conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini;
osservato che specifici obiettivi comunitari impongono all'Italia di aumentare entro il 2020 del 20 per cento l'impiego di energia pulita, quindi di ridurre del 20 per cento l'emissione di gas climalteranti;
osservato altresì che per ridurre l'utilizzo di combustibili fossili sono state intraprese da parte di molti paesi, in particolare dall'Italia, diverse iniziative, volte ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
visto che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria 2008, ha previsto una serie di incentivi in favore di impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007;
osservato, tuttavia, che il comma 152 dell'articolo 2 della suddetta legge stabilisce che gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 gennaio 2008 hanno diritto di accesso ai suddetti incentivi a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di diversa provenienza;
valutato che l'iter autorizzativo-costruttivo di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha una durata di qualche anno e i business plan degli operatori vengono redatti con largo anticipo sulle date di entrata in esercizio degli impianti stessi;
ritenuto che il divieto di cumulabilità tra eventuali incentivi pubblici e gli incentivi di cui alla legge finanziaria 2008 possa comportare significative variazioni sui livelli di redditività di iniziative in corso, con il rischio che alcune di queste debbano necessariamente venire abbandonate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a far sì che il divieto di cumulabilità degli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, indipendentemente dall'entrata in esercizio degli impianti, si applichi a quegli impianti che abbiano goduto di eventuali benefici pubblici, assegnati dopo il 31 dicembre 2007.
9/1496/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Gidoni.

La Camera,
premesso che:
la disciplina fiscale relativa ai consumi di energia elettrica per usi non domestici prevede un'addizionale all'accisa di 0,93 euro per kWh solo per i consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 1,14 euro per kWh;
il gettito tributario complessivo per l'erario è pari a 1.004 milioni di euro tutti a carico delle PMI che sono comprese nello scaglione di consumi inferiori ai 200.000 kWh/mese e che rappresentano il 50 per cento dei prelievi complessivi totali nazionali, esclusi i consumi domestici;
a ciò si aggiunge un'imposta erariale che grava per 0,31 euro per KWh, da cui sono esclusi gli opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese, con grave sperequazione a danno delle PMI,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a ridurre l'accisa sui prodotti energetici utilizzati dalle piccole e medie imprese nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise, redistribuendo su tutti i consumatori non domestici di energia l'addizionale attualmente a carico esclusivo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese ed estendendola alle utenze industriali energivore.
9/1496/33.Lulli, Sanga, Vico.

La Camera,
premesso che:
la disciplina fiscale relativa ai consumi di energia elettrica per usi non domestici prevede un'addizionale all'accisa di 0,93 euro per kWh solo per i consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 1,14 euro per kWh;
il gettito tributario complessivo per l'erario è pari a 1.004 milioni di euro tutti a carico delle PMI che sono comprese nello scaglione di consumi inferiori ai 200.000 kWh/mese e che rappresentano il 50 per cento dei prelievi complessivi totali nazionali, esclusi i consumi domestici;
a ciò si aggiunge un'imposta erariale che grava per 0,31 euro per KWh, da cui sono esclusi gli opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese, con grave sperequazione a danno delle PMI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative normative volte a ridurre l'accisa sui prodotti energetici utilizzati dalle piccole e medie imprese nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise, redistribuendo su tutti i consumatori non domestici di energia l'addizionale attualmente a carico esclusivo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese ed estendendola alle utenze industriali energivore.
9/1496/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Lulli, Sanga, Vico.

La Camera,
premesso che:
la tutela dei consumatori e degli utenti è in continua evoluzione e comporta un continuo aggiornamento della legislazione anche in relazione alla normativa europea;
in particolare sono destinate ad assumere sempre maggiore rilevanza le misure volte a favorire la competività del sistema produttivo nazionale e l'apertura dei mercati; a garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, soprattutto se in condizioni di particolare svantaggio o in condizioni di mercato asimmetriche; ad assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
da ciò deriva anche l'esigenza di introdurre norme modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con i rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;
altrettanto rilevante è la necessità di introdurre disposizioni volte a garantire i consumatori, nell'ambito di servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustificati o non correlati ad aumenti del costo del bene fornito, oltre a disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato e assicurare, a tutti i livelli, la concorrenza e la tutela dei consumatori,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, su proposta del ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri ministri interessati per i profili di loro competenza, un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
9/1496/34.Vico, Lulli, Sanga.

La Camera,
premesso che:
uno dei costi più rilevanti per le piccole e medie imprese italiane è quello della burocrazia e nonostante gli sforzi compiuti l'introduzione di metodologie e di processi innovativi volti alla semplificazione degli iter burocratici, è molto lenta e problematica;
secondo studi delle associazioni di categoria le imprese italiane pagano ogni anno quasi 15.000 milioni di euro per i costi dovuti alla burocrazia e l'onere maggiore, oltre 11.000 milioni di euro è sopportato dalle microimprese;
esiste la possibilità di attuare immediatamente alcune semplificazioni burocratiche che non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a riordinare le disposizioni legislative relative alle prescrizioni e agli adempimenti procedurali per la realizzazione di impianti produttivi e per lo svolgimento di attività di impresa;
a determinare tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
a semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
a rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire latrasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;
ad assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali fornendoli gratuitamente e in via istituzionale attraverso l'Agenzia del territorio;
ad assicurare l'impegno delle pubbliche amministrazioni nell'eseguire anche in via informatica la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio;
a prevedere che l'impresa interessata a partecipare a procedure di evidenza pubblica, possa allegare un'autocertificazione, in luogo delle richieste certificazioni;
a prevedere che il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo;
a prevedere che le imprese costituite in forma societaria indichino il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che le amministrazioni pubbliche istituiscano una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo da pubblicare in un elenco consultabile per via telematica.
9/1496/35.Sanga, Lulli, Vico.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni recate dagli articoli 33, 34, 35 (misure minime di sicurezza) e dell'allegato B (disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 appesantiscono in modo eccessivo le piccole e medie imprese e comportano costi per esse insostenibili,

impegna il Governo

ad escludere dall'obbligo del trattamento dei dati personali le imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice (trattamento senza consenso), purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
9/1496/36.Scarpetti, Sanga, Lulli, Vico.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni recate dagli articoli 33, 34, 35 (misure minime di sicurezza) e dell'allegato B (disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 appesantiscono in modo eccessivo le piccole e medie imprese e comportano costi per esse insostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dall'obbligo del trattamento dei dati personali le imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice (trattamento senza consenso), purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
9/1496/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Scarpetti, Sanga, Lulli, Vico.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di allocazione della spesa pubblica e di proroga di termini (C. 1496),
premesso che:
il 29 e 30 maggio scorso, le regioni Piemonte e Val d'Aosta sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici, che hanno provocato morti e dispersi, oltre ad ingenti danni alle infrastrutture ed edifici pubblici e privati;
a seguito di tali eventi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
l'articolo 4-sexies, del disegno di legge al nostro esame, stanzia 18.910.000 di euro per il 2008, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore del territorio e delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali;
tali risorse rappresentano solo un primo indispensabile stanziamento per far fronte agli interventi più urgenti, a cui però dovranno seguire ulteriori risorse finanziarie per completare gli interventi strutturali di ricostruzione, messa in sicurezza delle infrastrutture e del territorio, e sostegno alle popolazioni e alle attività produttive interessate,

impegna il Governo

ad individuare, fin dalla prossima manovra di bilancio, ulteriori risorse finalizzate a proseguire gli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il contributo finanziario previsto, sia escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
9/1496/37.Cambursano.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di allocazione della spesa pubblica e di proroga di termini (C. 1496),
premesso che:
il 29 e 30 maggio scorso, le regioni Piemonte e Val d'Aosta sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici, che hanno provocato morti e dispersi, oltre ad ingenti danni alle infrastrutture ed edifici pubblici e privati;
a seguito di tali eventi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
l'articolo 4-sexies, del disegno di legge al nostro esame, stanzia 18.910.000 di euro per il 2008, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore del territorio e delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali;
tali risorse rappresentano solo un primo indispensabile stanziamento per far fronte agli interventi più urgenti, a cui però dovranno seguire ulteriori risorse finanziarie per completare gli interventi strutturali di ricostruzione, messa in sicurezza delle infrastrutture e del territorio, e sostegno alle popolazioni e alle attività produttive interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, fin dalla prossima manovra di bilancio, ulteriori risorse finalizzate a proseguire gli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso.
9/1496/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Cambursano.

La Camera,
premesso che:
al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi emonitoraggio della spesa pubblica, l'articolo 1, comma 359, della legge finanziaria 2008 prevede che nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere conferiti, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale;
l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 97 del 2008 proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008;
secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione del provvedimento in esame, la proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane di cui al citato comma 359, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica;
l'Italia è nota per avere un livello di evasione fuori dal comune nei paesi europei e questo fenomeno è ovviamente oggetto di riprovazione generale, da parte di tutti gli italiani. Quindi un Governo che si armi della buona intenzione di ridurre sostanzialmente l'evasione fiscale non può che essere lodato;
la fiscalità è lo strumento necessario di recupero delle risorse da spendere per fornire servizi, ridurre il divario tra fasce di popolazione, incentivare determinati comportamenti;
per fare tutto questo le risorse devono venire principalmente da una tassazione equa e da una lotta decisa all'evasione fiscale e contributiva,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte, entro e non oltre il 31 ottobre, a conferire i quattro incarichi di livello dirigenziale come previsto dall'articolo 1 comma 359 della finanziaria 2008 al fine di incrementare in modo efficace la lotta all'evasione ed elusione fiscale.
9/1496/38.Barbato.

La Camera,
premesso che:
la Fondazione Il Vittoriale degli italiani è stata istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254 che ne ha approvato lo statuto ed ha autorizzato l'erogazione di un contributo statale;
le principali attività della Fondazione, che è un ente pubblico non economico, consistono nella organizzazione di convegni di studio e mostre, nella realizzazione di una stagione teatrale estiva, nella cura e pubblicazione, sia in proprio sia attraverso editori terzi, di studi su d'Annunzio e il suo tempo;
l'ente è incluso tra le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534; da ultimo con decreto 12 maggio 2006 del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, è stato assegnato un contributo annuale di 50.000 euro per il triennio 2006-2008;
il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 2008 proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione, recante riordino della Fondazione Il Vittoriale degli italiani, autorizzato dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 634) nell'ambito di un'articolata procedura delineata da quest'ultima per la soppressione o la razionalizzazione di enti pubblici;
in relazione alla clausola «di chiusura», fissata dalla medesima legge peralcuni degli enti oggetto di riordino (articolo 2, comma 636 ed Allegato A), scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, la Fondazione, avrebbe dovuto essere soppressa - a decorrere dal 1o luglio 2008 - ed un regolamento di delegificazione ai sensi della legge n. 400 del 1988 avrebbe dovuto attribuirne le funzioni all'amministrazione competente in via primaria e disciplinare la destinazione del patrimonio e del personale;
si segnala, inoltre, che l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha delineato per la soppressione di enti pubblici una nuova procedura, destinata a sovrapporsi e ad integrare l'intervento introdotto in materia dalla legge finanziaria per il 2008;
la disposizione citata, è stata da ultimo inserita nel «maxiemendamento» sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il comma 3 dell'articolo 26 citato, in quest'ultima formulazione, prevede tra l'altro l'abrogazione dell'articolo 2, comma 636 e del relativo Allegato A della legge finanziaria, disposizione oggetto di proroga dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 2008;
il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 112 prevede, pure, che gli enti pubblici non economici inferiore con dotazione organica inferiore alle 50 unità sono soppressi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative al fine di monitorare che la soppressione dei cosiddetti enti inutili rispettano i principi di efficienza e di economicità.
9/1496/39.Giulietti.

La Camera,
premesso che:
in un recente intervento alla Camera dei deputati, il ministro delle finanze ha avuto modo di esprimere la preoccupazione rispetto alla concreta possibilità che nei prossimi mesi si avvertano nel nostro Paese gli effetti di una profonda crisi economica di carattere internazionale;
negli ultimi mesi in Italia si sono già evidentemente palesati quelli che potremmo definire i prodromi di questa nuova fase di recessione internazionale, abbiamo registrato un costante aumento dei prezzi mentre i salari sono rimasti pressoché invariati, come il potere d'acquisto, i consumi calano come la produzione, mentre la concorrenza sui mercati internazionali, in particolare in alcuni settori, è decisamente aumentata;
il prezzo del petrolio è aumentato costantemente, senza sosta, toccando prezzi mai raggiunti in passato, in un Paese come il nostro totalmente dipendente del punto di vista energetico tale circostanza era inevitabilmente destinata a produrre effetti negativi particolarmente evidenti sull'economia generale e su determinati comparti in particolare;
la pesca è stato uno dei settori che ha avvertito di più gli effetti negativi dell'aumento del prezzo del petrolio, sul settore ittico, su tutta la sua filiera, in tutta Europa, si è abbattuta una crisi profonda e generalizzata che ha colpito inevitabilmente soprattutto le parti più deboli ed esposte del comparto;
in Italia gli effetti negativi dell'aumento del greggio sul settore della pesca sono stati, se possibile, ancora più acuti che negli altri paesi europei;
il decreto alla nostra attenzione interviene disponendo la proroga di particolari strumenti di sostegno a favore dei pescatori utilizzando anche allo scopo risorse economiche di natura comunitaria;
la crisi del settore in Italia ha però ragioni e radici profonde che vanno al di là degli effetti provocati dall'aumento del greggio registrato in questi ultimi mesi, anche per questo motivo, proprio in Italia, questa circostanza ha provocato effetti particolarmente negativi rispetto ad altri paesi europei: abbiamo una flotta tropponumerosa e soprattutto troppo vecchia, e sono state gestite in maniera inadeguata molte delle risorse a disposizione;
la crisi del settore della pesca ha una natura strutturale, che le misure del decreto in esame non affrontano, rimanendo collegate ad un ottica emergenziale di breve periodo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti pratici delle misure prorogate nel decreto, riferendo al Parlamento sui loro effetti concreti, ed a programmare una serie di interventi coerenti e di natura strutturale che nell'ambito del generale e necessario rilancio del sistema produttivo italiano siano focalizzati alla soluzione definitiva delle ragioni persistenti della crisi del settore della pesca in Italia.
9/1496/40.Zazzera.

La Camera,
premesso che:
una evidente tendenza di aumento dello squilibrio tra la disponibilità delle risorse idriche e il fabbisogno complessivo è presente anche in Italia, seppure in forma più attenuata rispetto all'andamento mondiale;
appena il 37 per cento, pari a 110 miliardi di metri cubi/anno, del ricordato quantitativo di risorse è realmente disponibile, ma di tale volume la parte effettivamente utilizzabile dipende in effetti dalla capacità di invaso dell'insieme dei serbatoi esistenti in Italia;
in questi anni, con un insieme di serbatoi che invasano complessivamente circa 8,5 miliardi di metri cubi, è possibile utilizzare realmente circa 40 miliardi di metri cubi all'anno (è stato calcolato che, per portare l'utilizzazione delle risorse dagli attuali 40 miliardi a 55 miliardi, occorrerebbe quasi triplicare la capacità di invaso esistente; per poter utilizzare teoricamente tutti i 110 miliardi di metri cubi/anno, si dovrebbero decuplicare gli invasi fino a oltre 80 miliardi di metri cubi di invaso);
l'acqua è un bene inestimabile, non va sprecata e l'Italia gode di 300 miliardi di metri cubi d'acqua l'anno per un fabbisogno che supera di poco i 50 miliardi;
le amministrazioni si sono interessate poco dello sviluppo della rete idrica senza ricognizioni sullo stato attuale delle infrastrutture e senza tener conto delle esigenze idriche della popolazione;
la prevalenza di logiche campanilistiche, che non lascia spazio agli imprenditori privati e fa sì che controllore e controllato siano lo stesso soggetto: spesso le società che si occupano del servizio sono in house, sono espressione delle stesse province o regioni che dovrebbero vigilare;
negli ultimi anni le amministrazioni si sono gradualmente disinteressate degli acquedotti: nel 1985 la rete idrica assorbiva mediamente 2,3 miliardi di euro di investimenti, nel 2005 appena 700 milioni;
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito dati allarmanti nel rapporto annuale: un terzo degli acquedotti italiani non è stato oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi venti anni e ci sono almeno 50 mila chilometri di rete che andrebbero totalmente riprogettati;
in Italia esistono acquedotti che risalgono all'immediato dopoguerra, questo è sufficiente per evidenziare che per lo Stato e per le amministrazioni locali, che tra il 2000 e il 2005 hanno destinato alla rete idrica soltanto il 3 per cento della spesa complessiva in opere pubbliche, rispetto ai 76 miliardi di euro generati nel 2007 dal mercato degli appalti;
l'articolo 2, comma 333, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito un fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad acquisire elementi di valutazione e opportune iniziative normative al fine di intervenire sulle strutture nazionali delle risorse idriche.
9/1496/41.Piffari.

La Camera,
premesso che:
con la Finanziaria 2008 è stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti;
l'abolizione degli arbitrati è stata fortemente voluta, per mettere un freno alle ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi;
il costo del giudizio arbitrale è molto più elevato del giudizio ordinario; a ciò si aggiunga che le pubbliche amministrazioni hanno perso circa i due terzi delle cause, con un esborso di oltre 320 milioni di euro, al netto delle spese per lo svolgimento del giudizio. Inoltre, solo una minoranza degli arbitrati si conclude entro i termini mentre, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di oltre 700 giorni;
alle preoccupazioni espresse da Confindustria, secondo cui la cancellazione degli arbitrali rischiava di allungare i tempi dei contenziosi e di sovraccaricare ulteriormente la giustizia civile, si propose che fossero istituite nei tribunali, presso le corti d'appello, delle sezioni specializzate, con procedure abbreviate, su questa materia;
il divieto imposto dalla Finanziaria 2008 sarebbe entrato in vigore il 1o gennaio 2008. Ma il 31 dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto-legge n. 248, del 31 dicembre 2007, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» che ha fatto slittare al 1o luglio 2008 l'entrata in vigore del divieto;
la proroga era finalizzata a consentire il passaggio delle competenze alle sezioni dei tribunali dedicate alla proprietà industriale e intellettuale ma anche a disciplinare le parcelle d'oro che gli arbitri si sono finora liquidati;
il comma 12 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 97 differisce ulteriormente i termini (entro e non oltre il 31 dicembre 2008) in materia di divieto arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

impegna il Governo

a non concedere ulteriori differimenti in materia di applicazione di divieto di arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di adottare le opportune iniziative normative al fine di disciplinare le parcelle degli arbitri.
9/1496/42.Monai.

La Camera,
premesso che:
l'impegno per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve coinvolgere contemporaneamente tre livelli di iniziativa: quella del sindacato rispetto alle imprese, che devono essere chiamate a rispondere delle loro responsabilità, quella di tutte le istituzioni competenti, quella della legislazione;
il numero complessivo degli infortuni sul lavoro si attesta a circa un milione all'anno, con un trend di decrescita molto lento, e che di questi infortuni, secondo i rapporti INAIL degli ultimi anni, circa 1300 sono risultati mortali. Dunque, ogni giorno, compresi quelli festivi, quasi quattro persone muoiono lavorando;
i lavoratori svolgono un ruolo rilevante nella produzione di ricchezza economica e sociale;
ad incrementare il numero degli infortuni contribuiscono anche fattori quali: la mancata osservanza delle norme e dei contratti posti a tutela del lavoratore oltre che una mancata crescita della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
i cambiamenti che interessano gli ultimi anni il mondo del lavoro quali le nuove forme di organizzazione del lavoro, la flessibilità, i ritmi produttivi sempre più veloci, il lavoro sommerso;
la mancata applicazione, da parte della pubblica amministrazione, dei recenti indirizzi normativi dettati dalla legge delega n. 123 del 2007 al Governo, per l'elaborazione di un Testo unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in fase di ultimazione da parte del Governo Prodi;
pur in presenza del suddetto differimento al 1o gennaio 2009, resta in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

impegna il Governo

ad evitare che vi siano ulteriori ritardi o comunque rallentamenti nell'affrontare con forza tutte le questioni inerenti la lotta agli infortuni e alle malattie professionali in tutti i luoghi di lavoro a cominciare dagli adempimenti previsti dalle nuove norme sulla sicurezza sul lavoro.
9/1496/43.Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, comma 10, modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere al 30 giugno 2009, per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994;
il termine in esame è stato più volte oggetto di proroga, l'ultima delle quali disposta dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300;
le strutture turistico-alberghiere hanno particolare rilievo gli impianti di prevenzione incendi, rappresentando infatti per definizione la tipologia di edifici in cui l'affluenza di persone è elevata, soprattutto nei periodi esitivi;
la prossimità con l'alta stagione turistica consente di ritenere ragionevole un differimento, ma la fissazione del nuovo termine al 30 giugno 2009, potrebbe comportare nuovamente, alla data stabilita proprio per l'avvio della stagione estiva la medesima esigenza di rinvio,

impegna il Governo

a non adottare iniziative volte a disporre ulteriori proroghe dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture turistico alberghieri.
9/1496/44.Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento al nostro esame, all'articolo 2, vengono apportate rilevanti modifiche alle procedure di gestione dei crediti d'imposta previsti dalla cosiddetta «Visco-Sud», fermo restando il limite temporale entro cui effettuare gli investimenti agevolabili, fissati al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
sostanzialmente si provvede a «tagliare» gli stanziamenti e a cancellarel'automatismo, per fruire del credito di imposta a favore delle imprese del Sud, sugli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotti dal precedente Governo Prodi con la finanziaria 2007. Infatti, per il 2008, vengono resi disponibili 63,9 milioni, contro i 377 preventivati con la legge finanziaria per il 2007;
le imprese dovranno prenotare il diritto alla fruizione del credito d'imposta inviando un apposito formulario all'Agenzia delle entrate;
le imprese che hanno avviato progetti di investimenti o di ricerca e sviluppo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (3 giugno 2008) dovranno trasmettere il formulario dell'Agenzia entro 30 giorni dall'attivazione della procedura di trasmissione telematica. Il nulla osta alla fruizione del credito è concesso in base all'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi;
gli interessati al credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2008), dovranno esporre nel formulario, in base alla pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena decadenza, entro i 2 anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi (al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo);
l'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo;
oltre alla netta decurtazione dei finanziamenti disponibili per la concessione del credito d'imposta, si deve rilevare che la complicazione delle procedure finalizzate all'assegnazione degli incentivi, rappresenta un vero e proprio «percorso ad ostacoli» che le imprese dovranno effettuare per l'assegnazione del credito d'imposta;
ciò renderà di fatto ancor più difficile la spendibilità del bonus per il sud che invece ha dato buona prova di se, in quanto meccanismo automatico di agevolazione non condizionato da meccanismi discrezionali e spesso clientelari,

impegna il Governo

a procedere, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al provvedimento al nostro esame, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione - nel rispetto delle competenze parlamentari - delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate.
9/1496/45.Messina, Misiti, D'Antoni, Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento al nostro esame, all'articolo 2, vengono apportate rilevanti modifiche alle procedure di gestione dei crediti d'imposta per gli investimenti previsti dalla cosiddetta «Visco-Sud»;
non si prevede in questo provvedimento, né in altre misure del Governo, un rifinanziamento delle misure per l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro incrementano il numerodi lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree sottoutilizzate;
viceversa, la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2003, articolo 63) aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2006 del credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, già previsto dall'articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000);
inoltre, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 e spetta in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002;
per lavoratrice svantaggiata si intende: qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. È il modo per ripartire il territorio dell'Unione europea a fini statistici. I territori di livello NUTS O sono i 25 Stati nazionali, NUTS I le aree sovraregionali, NUTS II le regioni e NUTS III le province) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
sono stati stanziati per tali crediti d'imposta 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, secondo quanto stabilito dalla finanziaria 2008;
l'importanza di questa misura, con riferimento al basso tasso di attività delle donne nel nostro Paese, uno dei peggiori nell'Unione europea, deriva anche dal fatto che prevede un concreto sostegno all'assunzione di lavoratrici;
il colpo di click per l'invio telematico delle istanze da parte delle imprese è stato fissato alle ore 10 del 15 luglio 2008;
si attende a giorni il comunicato della Agenzia delle entrate sull'esaurimento dei fondi a disposizione;
il comma 547 della finanziaria per il 2008 disponeva altresì che entro il 31 luglio 2008 il Governo provvedesse alla verifica ed al monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità,

impegna il Governo

a relazionare al Parlamento in merito a quanto previsto dal comma 547 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 nel più breve tempo possibile, al fine di valutare - nel rispetto delle competenze parlamentari - la possibilità di rifinanziare in maniera adeguata, con particolare riguardo al sostegno dell'occupazione femminile, il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree sottoutilizzate.
9/1496/46.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento al nostro esame, all'articolo 2, vengono apportate rilevanti modifiche alle procedure di gestione dei crediti d'imposta per gli investimenti previsti dalla cosiddetta «Visco-Sud»;
non si prevede in questo provvedimento, né in altre misure del Governo, un rifinanziamento delle misure per l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree sottoutilizzate;
viceversa, la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2003, articolo 63) aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2006 del credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, già previsto dall'articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000);
inoltre, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 e spetta in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002;
per lavoratrice svantaggiata si intende: qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. È il modo per ripartire il territorio dell'Unione europea a fini statistici. I territori di livello NUTS O sono i 25 Stati nazionali, NUTS I le aree sovraregionali, NUTS II le regioni e NUTS III le province) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
sono stati stanziati per tali crediti d'imposta 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, secondo quanto stabilito dalla finanziaria 2008;
l'importanza di questa misura, con riferimento al basso tasso di attività delle donne nel nostro Paese, uno dei peggiori nell'Unione europea, deriva anche dal fatto che prevede un concreto sostegno all'assunzione di lavoratrici;
il colpo di click per l'invio telematico delle istanze da parte delle imprese è stato fissato alle ore 10 del 15 luglio 2008;
si attende a giorni il comunicato della Agenzia delle entrate sull'esaurimento dei fondi a disposizione;
il comma 547 della finanziaria per il 2008 disponeva altresì che entro il 31 luglio 2008 il Governo provvedesse alla verifica ed al monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità,

impegna il Governo

a relazionare al Parlamento in merito a quanto previsto dal comma 547 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 nel più breve tempo possibile.
9/1496/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 4-novies prevede che il ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici cosiddettiCIP 6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nelle province di Salerno, Napoli e Caserta;
il tema dei termovalorizzatori ha avuto una accelerazione a partire dalla grave emergenza che ha colpito la Campania;
nel Mezzogiorno sono autorizzati e in fase di costruzione altri termovalorizzatori, in particolare in territori che hanno visto in passato l'emanazione di ordinanze da parte della protezione civile a causa di dichiarazioni di emergenza rifiuti da parte del Consiglio dei ministri;
senza il sostegno incentivante del CIP 6 il rischio è che costi insostenibili ricadano sui cittadini residenti in territori che, a breve, potrebbero subire una emergenza simile a quella vissuta dalla Campania, con il riproporsi dì altre gravi emergenze ambientali e di rischio per la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a emanare provvedimenti che consentano di mantenere le provvidenze CIP 6 anche per gli impianti di termovalorizzazione autorizzati e in fase di costruzione, ubicati in quei territori che in precedenza hanno avuto riconosciuto il diritto ad accedere alle citate provvidenze sulla base di apposite ordinanze della protezione civile emesse in conseguenza a dichiarazioni di emergenza rifiuti da parte del Presidente del Consiglio a seguito di deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
9/1496/47.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 4-novies prevede che il ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici cosiddetti CIP 6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nelle province di Salerno, Napoli e Caserta;
il tema dei termovalorizzatori ha avuto una accelerazione a partire dalla grave emergenza che ha colpito la Campania;
nel Mezzogiorno sono autorizzati e in fase di costruzione altri termovalorizzatori, in particolare in territori che hanno visto in passato l'emanazione di ordinanze da parte della protezione civile a causa di dichiarazioni di emergenza rifiuti da parte del Consiglio dei ministri;
senza il sostegno incentivante del CIP 6 il rischio è che costi insostenibili ricadano sui cittadini residenti in territori che, a breve, potrebbero subire una emergenza simile a quella vissuta dalla Campania, con il riproporsi dì altre gravi emergenze ambientali e di rischio per la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare provvedimenti che consentano di mantenere le provvidenze CIP 6 anche per gli impianti di termovalorizzazione autorizzati e in fase di costruzione, ubicati in quei territori che in precedenza hanno avuto riconosciuto il diritto ad accedere alle citate provvidenze sulla base di apposite ordinanze della protezione civile emesse in conseguenza a dichiarazioni di emergenza rifiuti da parte del Presidente del Consiglio a seguito di deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
9/1496/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
ogni anno in Italia perdono la vita oltre 6 mila persone a causa degli incidenti stradali, nei paesi sviluppati gli incidentistradali rappresentano la prima causa di morte per i giovani al di sotto dei 30 anni di età;
l'impegno individuale e collettivo dei principali settori della società può contribuire a ridurre in modo significativo il fenomeno degli incidenti stradali, principale causa di morte nel mondo per i ragazzi tra i 10 e i 24 anni: sono infatti circa 400 mila le vittime delle strade ogni anno fra i giovani di età inferiore ai 25 anni;
i dati non lasciano alcun dubbio sull'urgenza di agire. Il «Piano nazionale per la prevenzione» negli anni 2005-2007 ha focalizzato la necessità di intervenire con specifici progetti di promozione della salute. L'obiettivo è mettere a punto una serie di strumenti per consentire ai giovani di trasformarsi in cittadini competenti, capaci di essere i primi soggetti attivi nella prevenzione, più consapevoli nella gestione del «proprio star bene» e della propria sicurezza;
un incidente è sempre il prodotto di tre fattori: la strada, il veicolo e l'uomo, ed è su questi fattori, presi singolarmente o affrontati nel loro complesso, che occorre intervenire in una prospettiva di sicurezza;
le maggiori cause di incidenti che provocano decessi sono l'eccesso di velocità e il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza;
si tratta di cause sulle quali si potrebbe intervenire in termini preventivi, secondo l'OMS, una riduzione media della velocità di circolazione otterrebbe il risultato di ridurre del 25 per cento i decessi causati da incidenti;
la normativa vieta le auto troppo potenti ai neopatentati nei primi anni di guida, garantendo così un periodo sufficientemente largo di prova su strada prima di impugnare la leva del cambio dì vetture oltre una certa soglia di potenza;
in altri paesi questo provvedimento esiste già e viene chiamato patente training. A questo si aggiunge poi, allo scadere dei tre anni di «patente training», un esame facoltativo che, una volta superato, permetterà al giovane patentato di «accedere» a modelli di auto più potenti;
l'articolo 4, comma 4, rinvia ulteriormente al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore della normativa sulla limitazione alla guida che riguarda i neo patentati, introdotta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117;
l'entrata in vigore di specifiche limitazioni nella guida ai neo patentati può coadiuvare positivamente, insieme ad altre disposizioni in tema di sicurezza stradale e all'intensificazione dei controlli, alla riduzione dei tassi di incidenti stradali,

impegna il Governo:

ad apportare necessarie modifiche all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di decidere soluzioni, anche prima del gennaio 2009;
a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative normative volte a dettare ulteriori e specifiche regole anche attraverso la pratica presso un «centro dì guida sicura», riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso al fine di garantire la sicurezza della mobilità.
9/1496/48.Misiti.

La Camera,
premesso che:
ogni anno in Italia perdono la vita oltre 6 mila persone a causa degli incidenti stradali, nei paesi sviluppati gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i giovani al di sotto dei 30 anni di età;
l'impegno individuale e collettivo dei principali settori della società può contribuire a ridurre in modo significativoil fenomeno degli incidenti stradali, principale causa di morte nel mondo per i ragazzi tra i 10 e i 24 anni: sono infatti circa 400 mila le vittime delle strade ogni anno fra i giovani di età inferiore ai 25 anni;
i dati non lasciano alcun dubbio sull'urgenza di agire. Il «Piano nazionale per la prevenzione» negli anni 2005-2007 ha focalizzato la necessità di intervenire con specifici progetti di promozione della salute. L'obiettivo è mettere a punto una serie di strumenti per consentire ai giovani di trasformarsi in cittadini competenti, capaci di essere i primi soggetti attivi nella prevenzione, più consapevoli nella gestione del «proprio star bene» e della propria sicurezza;
un incidente è sempre il prodotto di tre fattori: la strada, il veicolo e l'uomo, ed è su questi fattori, presi singolarmente o affrontati nel loro complesso, che occorre intervenire in una prospettiva di sicurezza;
le maggiori cause di incidenti che provocano decessi sono l'eccesso di velocità e il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza;
si tratta di cause sulle quali si potrebbe intervenire in termini preventivi, secondo l'OMS, una riduzione media della velocità di circolazione otterrebbe il risultato di ridurre del 25 per cento i decessi causati da incidenti;
la normativa vieta le auto troppo potenti ai neopatentati nei primi anni di guida, garantendo così un periodo sufficientemente largo di prova su strada prima di impugnare la leva del cambio dì vetture oltre una certa soglia di potenza;
in altri paesi questo provvedimento esiste già e viene chiamato patente training. A questo si aggiunge poi, allo scadere dei tre anni di «patente training», un esame facoltativo che, una volta superato, permetterà al giovane patentato di «accedere» a modelli di auto più potenti;
l'articolo 4, comma 4, rinvia ulteriormente al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore della normativa sulla limitazione alla guida che riguarda i neo patentati, introdotta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117;
l'entrata in vigore di specifiche limitazioni nella guida ai neo patentati può coadiuvare positivamente, insieme ad altre disposizioni in tema di sicurezza stradale e all'intensificazione dei controlli, alla riduzione dei tassi di incidenti stradali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modifiche all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di decidere soluzioni, anche prima del gennaio 2009;
a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative normative volte a dettare ulteriori e specifiche regole anche attraverso la pratica presso un «centro dì guida sicura», riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso al fine di garantire la sicurezza della mobilità.
9/1496/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Misiti.

La Camera,
premesso che:
l'ultima legge finanziaria ha previsto la riduzione delle comunità montane, infatti, le regioni dovranno entro sei mesi procedere al riordino delle comunità montane riducendone il loro numero, quello dei loro amministratori e delle loro indennità. Se le regioni non vi provvedono saranno soppresse per legge le comunità che non corrispondono a precisi criteri altimetrici (oggi ci sono comunità montane i cui territori sono prevalentemente a livello del mare). In pratica il numerodelle comunità dovrebbe dimezzarsi, con un risparmio previsto di circa 70 milioni di euro all'anno;
abolire questi organismi non significa tagliare immediatamente gli oneri relativi a tutto il loro personale, che finirebbe a carico di comuni o regioni. Ma altrettanto di sicuro significa prosciugare in prospettiva una fonte di uscite altrimenti destinata, inevitabilmente, a caricare pesi sempre maggiori sul bilancio della pubblica amministrazione nel suo complesso;
i commi 4-5 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 97 del 2008 differisce il termine per il riordino delle comunità, di competenza delle regioni al 30 settembre 2008; scopo della norma è di consentire a quelle regioni che non lo hanno ancora fatto, a causa della complessità dell'iter di redazione e approvazione dei progetti di legge regionali di riordino delle comunità montane, di attuare le misure stabilite dalla legge finanziaria. Infatti, alla fine del mese di giugno risultavano adempienti 11 regioni a statuto ordinario;
il comma 20 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 dispone direttamente la riduzione automatica delle comunità montane qualora le regioni non abbiano provveduto in tempo al loro riordino;
il percorso sembra avviato, si tratta ora di vedere se le regioni saranno in grado di pervenire a soluzioni di riforma adeguate, ma, soprattutto, di verificare con il tempo se quella delle comunità montane sarà l'unico tentativo riformista, oppure la prima tappa di un lungo cammino verso la riduzione istituzionale e la semplificazione degli enti del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non concedere ulteriori differimenti in merito all'applicazione delle norme sulla riduzione del numero complessivo delle comunità montane previste dalla finanziaria 2008 e avviare le opportune iniziative normative al fine di una razionalizzazione e semplificazione degli enti locali.
9/1496/49.Di Giuseppe, Costantini.

La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 4-ter interviene sulla grave crisi del settore della pesca causato in particolare dal caro gasolio e prevede che le modalità dì attuazione del fermo temporaneo siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
il fermo pesca della durata dì un mese nell'arco dì quattro mesi se non improntato a criteri di flessibilità e facoltatività, può diventare un ulteriore danno per le imprese di pesca, in particolare tenuto conto delle particolari e favorevoli condizioni del mercato nel periodo estivo,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 5 dell'articolo 4-ter, dell'Atto Camera 1496, relativo al fermo pesca, modalità improntate a criteri di flessibilità e facoltatività, nonché a prevedere espressamente l'esenzione del fermo temporaneo delle battute di pesca iniziate e non concluse alla data di inizio del fermo.
9/1496/50.Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 4-ter interviene sulla grave crisi del settore della pesca causato in particolare dal caro gasolio e prevede che le modalità dì attuazione del fermo temporaneo siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
il fermo pesca della durata dì un mese nell'arco dì quattro mesi se non improntato a criteri di flessibilità e facoltatività, può diventare un ulteriore danno per le imprese di pesca, in particolare tenuto conto delle particolari e favorevoli condizioni del mercato nel periodo estivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 5 dell'articolo 4-ter, dell'Atto Camera 1496, relativo al fermo pesca, modalità improntate a criteri di flessibilità e facoltatività, nonché a prevedere espressamente l'esenzione del fermo temporaneo delle battute di pesca iniziate e non concluse alla data di inizio del fermo.
9/1496/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
il comma 17, dell'articolo 4-bis dell'Atto Camera 1496 recante la conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, garantisce l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;
a tal fine è autorizzato l'utilizzo di somme stanziate per il 2008, pari a 40 milioni di curo per le università e 30 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca;
quanto previsto dal citato comma 17 dell'articolo 4-bis è un provvedimento necessario e positivo per lo sviluppo della ricerca nel nostro Paese ma ancora insufficiente in relazione all'importanza strategica della ricerca ed alla necessità che questa sia ulteriormente sostenuta e sviluppata,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate al fine di provvedere ad ulteriori assunzioni di ricercatori per le università e negli enti di ricerca pubblici, qualificando sempre più la ricerca come uno dei settori strategici per lo sviluppo e la crescita dell'Italia.
9/1496/51.Latteri, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo;
osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 3;
considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;
considerato che l'articolo 37, commi da 33 a 37-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1 comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972;
ritenuto che il provvedimento in discussione e gli altri atti del Governo fin qui adottati accolgano le richieste di varie parti del mondo produttivo ed economico di una drastica semplificazione della normativa e degli adempimenti tributari,

impegna il Governo

a fare in modo di rinviare la piena efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 37,commi da 33 a 37-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, posticipando l'obbligo di trasmettere telematicamente l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
9/1496/52.Fugatti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame della Camera stanzia doverosamente risorse finanziarie per far fronte agli eventi calamitosi del maggio scorso nel nord Italia;
sempre nell'ambito degli stanziamenti statali finalizzati agli interventi volti a fronteggiare eventi calamitosi, ricordiamo però il taglio per tali finalità - a danno delle zone terremotate dal Molise e Foggia - di circa 110 milioni di euro conseguente al finanziamento delle disposizioni contenute nel decreto-legge 112 del 2008, al comma 12, articolo 11, relativo al cosiddetto «Piano casa»;
il suddetto comma 12 dispone infatti l'istituzione di un nuovo fondo destinato a finanziare un piano di edilizia abitativa nel quale vanno a confluire le risorse economiche provenienti da precedenti disposizioni di legge che finanziano vari programmi di edilizia residenziale pubblica, nonché i «Contratti di quartiere II»;
all'interno delle medesime disposizioni di legge relative a programmi di edilizia residenziale - e in particolare agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 - sono però presenti anche stanziamenti che nulla hanno a che fare con programmi di edilizia residenziale, ma che finanziano appunto per complessivi 110 milioni di euro anche interventi meramente infrastrutturali per le zone terremotate del Molise e di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a ripristinare i medesimi stanziamenti e le originarie finalizzazioni relative al finanziamento delle suddette opere di ricostruzione per le zone del Molise e di Foggia, previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, destinando al finanziamento del fondo previsto dal comma 12, articolo 11, del suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, solamente quelle disposizioni di legge che hanno stanziato risorse per i programmi di edilizia residenziale pubblica.
9/1496/53.Rota.

La Camera,
premesso che:
il 29 giugno 2006 un evento meteorologico eccezionale, con forti raffiche di vento che hanno assunto la configurazione di una vera e propria «tromba d'aria», ha colpito i territori comunali delle province di Treviso, di Verona e di Vicenza, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;
allo «stato di crisi» dichiarato con decreto della regione Veneto dell'11 luglio 2006, e alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, con una prima provvisoria stima dei danni, faceva seguito una comunicazione del capo Dipartimento Bertolaso, in data 4 agosto 2006, che, pur riconoscendo l'esistenza di tutti i presupposti necessari per l'adozione di tale dichiarazione, non provvedeva alla sua adozione per l'insufficiente dotazione del Fondo per la protezione civile;
successivamente, con l'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) venivano disposti alcuni stanziamenti per calamità naturali, tra cui un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il sostegno di una serie di interventi a favore dellepopolazioni colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, anche del Veneto;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2007 ha disposto la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi del citato articolo 1, comma 1014, per gli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 alla regione Veneto;
considerato che:
tra il 14 e il 17 settembre 2006 eventi atmosferici eccezionali hanno colpito le province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza cui ha fatto seguito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2006, la dichiarazione dello stato di emergenza;
con nota del 15 dicembre 2006, la regione Veneto ha chiesto al Dipartimento della protezione civile l'emanazione di una ordinanza con richiesta di assegnazione di «consistenti risorse finanziarie aggiuntive al già gravoso impegno di somme di competenza» per il finanziamento di un Piano complessivo di interventi straordinari di ripristino dei danni causati dall'evento del 14-17 settembre 2006;
a tale nota, acquisita l'intesa con la regione Veneto l'8 maggio 2007, ha fatto seguito l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2007, n. 3592, con la quale sono stati disposti interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito la regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006; non si fa menzione, nell'ordinanza, degli eccezionali eventi meteorologici del 29 giugno 2006, pure localizzati nella regione Veneto;
nella medesima ordinanza si destina l'intero ammontare delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2007 per 2.000.000 di euro per ogni anno nel triennio 2007-2009 alla regione Veneto per tutti gli eventi alluvionali e meterologici dell'anno 2006, alla realizzazione di interventi di protezione civile esclusivamente nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo dal 14 al 17 settembre 2006;
valutato che:
con delibera della giunta regionale del Veneto del 28 dicembre 2007, n. 4447, è stato assegnato e impegnato un fondo di soli 518.358 euro, per il ristoro dei soli danni patiti dai privati e dalle attività produttive danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2006, nulla disponendo per i danni subiti dal patrimonio degli enti locali;
tale somma risulta molto inferiore all'ammontare dei danni accertati, superiore ai 20 milioni di euro;
in data 26 settembre 2007, eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio di 24 comuni del Veneto; ai provvedimenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza ha fatto seguito un piano per la realizzazione di oltre 300 opere, per una spesa complessiva di 300 milioni di euro, finanziati solo in parte (per circa 130 milioni) per danni ai privati e alle attività produttive dalla legge speciale per Venezia; per ulteriori interventi su beni pubblici occorrono circa 50 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, fino a concorrenza delle somme necessarie alla riparazione dei beni pubblici e privati danneggiati e al rimborso delle spese già sostenute per la realizzazione di interventi prioritari non differibili ed urgenti nei territori dei comuni del Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007.
9/1496/54.Rubinato, Baretta.

La Camera,
premesso che:
nel mutato panorama geopolitico internazionale, il Mediterraneo è di nuovo al centro dell'economia e dei traffici commerciali internazionali, in particolare per quel che riguarda i prodotti energetici e di conseguenza è anche al centro delle tensioni tra nord e sud del mondo;
in tale ambito la Sardegna, per la sua collocazione geografica, può svolgere un ruolo di punto di snodo e luogo di incontro tra le diverse economie e le diverse culture; già sta per diventarlo in termini di approvvigionamenti energetici, in quanto l'isola sarà il terminale del gasdotto algerino, raffina idrocarburi in quantità superiore al proprio fabbisogno ed ha riavviato l'estrazione carbonifera nel Sulcis;
in relazione all'insularità ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio sardo, lo stesso Trattato di Roma, finalizzato ad una integrazione economica dei diversi paesi aderenti, postula idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle risorse comunitarie ed attenua le regole della concorrenza al fine di consentire alle aree in ritardo di sviluppo di raggiungere gli standard di sviluppo e di occupazione comunitari;
nonostante siano previste dallo Statuto sardo del 1948 e consentite dalla normativa comunitaria, nel territorio dell'isola non sono mai state attuate le zone franche, se si eccettua l'operazione propagandistica, in quanto del tutto priva di risorse, effettuata dal Governo Prodi con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75;
paradossale è anche la quasi esclusione dell'isola, se si eccettua il porto di Cagliari, dalle tratte internazionali delle cosiddette «Autostrade del mare», destinate, a fini di risparmio energetico e di decongestionamento della rete stradale, a trasferire quota del traffico merci su navi, con tariffe agevolate;
è infine opportuno provvedere al rilancio della continuità territoriale per le merci, in modo da ridurre il differenziale di costi che grava sulle imprese sarde per quel che riguarda il trasporto dei beni prodotti sui mercati di sbocco,

impegna il Governo

ad individuare le risorse per il rilancio delle zone franche della Sardegna, già previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, nelle aree di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Olbia, Arbatax e Portovesme;
a valutare la possibilità di estendere le agevolazioni per il trasporto marittimo denominate «Autostrade del mare», nei termini già previsti per Cagliari, anche ai porti di Oristano, Olbia e Palau;
a provvedere, quale forma di sostegno per l'apparato produttivo della Sardegna, al rilancio della continuità territoriale merci.
9/1496/55.Cicu.

La Camera,
premesso che:
il settore della pesca sta vivendo un momento di grave crisi determinata dalla convergenza di vari fattori tra cui particolare rilevanza assume l'aumento vertiginoso del costo del carburante;
tale situazione che aggrava le problematiche strutturali del settore caratterizzato da una frammentazione della distribuzione, dalle dimensioni ridotte delle imprese, dalla loro insufficiente patrimonializzazione e dalla sottocapitalizzazione, dalla concorrenza agguerrita dei paesi asiatici;
è opportuno prevedere misure che aiutino le imprese della pesca a consolidare le proprie posizioni e che ne evitino la fuoriuscita dal mercato;
la normativa comunitaria prevede la possibilità di intervenire con fondi pubblici per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
la legislazione nazionale all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, ha recepito l'orientamento comunitario istituendo il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà per fornire all'impresa in difficoltà un sostegno economico strettamente commisurato alle necessità al fine di focalizzare le misure necessarie alla ristrutturazione dell'impresa che potranno essere poi sostenute dagli interventi finanziari pubblici e privati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finalizzando le ulteriori risorse alle imprese deIla pesca in stato di crisi.
9/1496/56.Agostini, Sani, Servodio, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

La Camera,
premesso che:
lo stato di estrema difficoltà del settore e le difficoltà di accesso al credito da parte degli imprenditori ittici rendono indispensabile la costituzione di un valido sistema fideiussorio;
nella passata legislatura, con consenso unanime, sono state esaminate delle disposizioni che miravano, tra l'altro, ad introdurre misure di sostegno creditizio per il settore ittico;
i Consorzi di garanzia fidi costituiscono un importante strumento per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;
si tratta, infatti, di organismi di garanzia mutualistica a favore delle piccole e medie imprese, la cui funzione principale è quella, sostanzialmente, di correggere lo storico svantaggio di uno squilibrato rapporto con il sistema bancario fornendo alla banca le garanzie accessorie ed agevolandola in quei fondamentali e delicati compiti che sono la preselezione ed il monitoraggio della propria clientela;
i mezzi patrimoniali dei Consorzi di garanzia fidi sono alimentati in misura rilevante da contributi pubblici - statali, regionali, provinciali e delle camere di commercio ai quali è spesso associato un vincolo di destinazione di natura territoriale, dimensionale o legato alla tipologia di operazione garantita;
l'attuale crisi del settore ittico rende opportuno un intervento di sostegno che potenzi i Consorzi di garanzia fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura conferendo contributi in conto capitale ai Consorzi di garanzia fidi operanti nel settore.
9/1496/57.Sani, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure per il sostegno del settore della pesca;
un tema molto sentito dalla categoria è quello relativo alle semplificazioni amministrative e burocratiche la cui mancanza è causa di oneri impropri e perdite di tempo;
la vigente normativa relativa al registro imprese di Pesca (RIP) risulta essere un doppione del registro imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i dati contenuti nel Registro imprese di pesca sono inoltre detenuti anche nell'archivio licenze di pesca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abrogare il registro delle imprese di pesca.
9/1496/58.Brandolini, Sani, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la legislazione vigente applica alle concessioni demaniali date in uso alle cooperative del settore dell'acquacoltura il cosiddetto «canone ricognitorio» che consiste nella corresponsione di un importo forfettario in virtú del fatto che le aree in concessione non presentano i medesimi livelli di redditività;
tale agevolazione si applica solo alle cooperative e non alle imprese di diversa natura che esercitano la medesima attività di acquacoltura;
nel settore dell'acquacoltura tale divergenza determina uno squilibrio di comparto che ostacola l'evoluzione strategica del settore anche alla luce della concorrenza massiccia derivante dai paesi asiatici,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a ristabilire un trattamento omogeneo tra imprese di diversa natura in materia di canoni di concessione demaniali per la pesca e l'acquacoltura valutando l'opportunità di estendere il canone meramente ricognitorio a tutti gli operatori del settore.
9/1496/59.Zucchi, Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la legislazione vigente applica alle concessioni demaniali date in uso alle cooperative del settore dell'acquacoltura il cosiddetto «canone ricognitorio» che consiste nella corresponsione di un importo forfettario in virtú del fatto che le aree in concessione non presentano i medesimi livelli di redditività;
tale agevolazione si applica solo alle cooperative e non alle imprese di diversa natura che esercitano la medesima attività di acquacoltura;
nel settore dell'acquacoltura tale divergenza determina uno squilibrio di comparto che ostacola l'evoluzione strategica del settore anche alla luce della concorrenza massiccia derivante dai paesi asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a ristabilire un trattamento omogeneo tra imprese di diversa natura in materia di canoni di concessione demaniali per la pesca e l'acquacoltura valutando l'opportunità di estendere il canone meramente ricognitorio a tutti gli operatori del settore.
9/1496/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucchi, Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
l'incessante aumento del costo del gasolio ha reso particolarmente difficile per il settore della pesca tutelare i propri margini di redditività e porre un freno alla dilagante concorrenza dei paesi asiatici;
l'aumento vertiginoso del costo delle materie prime energetiche ed alimentari presenta delle caratteristiche strutturali e pertanto si può presumere che situazioni di tipo inflattivo non avranno una breve durata;
per consentire al settore della pesca di fronteggiare la crisi in atto è opportuno prevedere una proroga, almeno di durata triennale, delle agevolazioni fiscali e previdenziali già disposte per il settore e l'estensione delle agevolazioni IRAP a tutto il comparto della pesca,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare per un triennio le agevolazioni fiscali e previdenziali per la pesca marittima e, in particolare, ad estendere l'aliquota agevolata IRAP all'1,9 per cento a tutto il settore della pesca.
9/1496/60.Oliverio, Sani, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.