XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di lunedì 4 agosto 2008

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
persistono da qualche anno nel territorio di Lesina Marina, Provincia di Foggia, dei gravi fenomeni di cedimento del terreno che provocano particolari fenomeni di dissesto idrogeologico;
il territorio è caratterizzato geologicamente da presenza di rocce gessose, ricoperte da sabbia marina, nelle quali si presentano numerosi fenomeni carsici con accertata formazione di cavità sia in superficie che in profondità, dando luogo a crolli improvvisi;
nel corso degli anni e in particolare di recente si sono verificati numerosi episodi di cedimento del suolo e frane che hanno costretto all'evacuazione dalle abitazioni residenziali che sorgono adiacenti;
il tutto è peggiorato da quando negli anni novanta sono stati eseguiti lavori di consolidamento delle sponde dei canali ivi presenti sostituite con gabbionate;
in data 14 febbraio 2008 i fenomeni hanno addirittura interessato il centro del comune con aperture di fosse di diametro anche superiore ai 4 metri;
il tavolo tecnico di lavoro istituito per fronteggiare l'emergenza, che comprende il Prefetto di Foggia, il Sindaco di Lesina con i tecnici del comune e dell'amministrazione provinciale, ATO della Regione Puglia, Vigili del fuoco e Protezione Civile regionale, riunitosi in data 29 maggio 2008, si è espresso nel senso dell'aggravamento della pericolosità invitando l'amministrazione ad assumere ordinanze di sgombero delle abitazioni interessate adottando in primis i provvedimenti che tutelino in via principale la pubblica incolumità;
alla luce di quanto esposto risulta di evidente emergenza la situazione e risulterebbe opportuno effettuare continue attività di monitoraggio atte a definire una puntuale mappatura del rischio nonché il reperimento di risorse finanziarie da destinare a lavori di messa in sicurezza dell'intera area e in particolare dell'abitato esistente;
l'amministrazione di Lesina da sola non riuscirebbe a coprire i costi molto elevati delle operazioni e può soltanto disporre piccoli interventi di mitigazione che non risultano necessari alla risoluzione definitiva della problematica -:
se siano a conoscenza della critica situazione attualmente in atto nel Comune di Lesina Marina e quali iniziative in loro potere intendano adottare in particolare per destinare risorse finanziarie che permettano la completa realizzazione delle opere in messa in sicurezza dell'area colpita dal dissesto idrogeologico.
(2-00114) «Cera, Vietti».

Interrogazione a risposta scritta:

COMMERCIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la Croce rossa italiana (CRI), eretta in corpo morale con la legge 30 maggio 1884, n. 1243, ha, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1995, n. 271), ad ogni effetto di legge qualifica e natura di ente dotato di personalità giuridica di

diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
la natura pubblica della Croce rossa italiana è espressamente richiamata dall'articolo 5 dello Statuto dell'associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131);
per l'assolvimento dei suoi servizi in tempo di pace e di guerra la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare ausiliario delle Forze armate dello Stato il cui personale è disciplinato per quanto concerne «lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico» dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, così come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;
ai sensi degli articoli 29, 116 e 249 del citato regio decreto n. 484 del 1936, gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare e del codice penale militare;
ai sensi della disciplina di cui al regio decreto n. 484 del 1936 e successive modificazioni, il Corpo militare della CRI dipende direttamente dal Presidente nazionale, mentre il Direttore generale esercita i poteri di gestione dell'associazione e tutte le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
l'attuale contingente in servizio del Corpo militare della CRI è costituito da 917 militari in servizio continuativo, iscritto nel ruolo che la Croce rossa italiana ha istituito a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004 e da 365 militari richiamati per diverse esigenze dell'associazione;
i militari della CRI, pur non essendo stati inclusi nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sullo stato sia degli ufficiali che dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, hanno tutti i doveri propri dei militari delle Forze armate dello Stato, ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del personale;
il personale militare della C.R.I. è impiegato con analoghe mansioni al fianco dei militari delle FF.AA. anche nei teatri operativi fuori area, recentemente in Iraq e attualmente in Afghanistan;
la Croce rossa italiana da quattro anni non provvede ad adeguare le misure degli stipendi del proprio personale militare dipendente, che interessa 1300 famiglie, a quelle degli ultimi contratti dell'Esercito, respingendo quanto statuito dall'articolo 116, ultimo comma, del regio decreto n. 484 del 1936;
i militari della Croce rossa italiana non percepiscono gli arretrati dovuti per promozioni di grado, in quanto la Croce rossa italiana rifiuta il riconoscimento della decorrenza assegni coincidente con l'anzianità assoluta, indicata sul provvedimento di promozione come avviene da 70 anni -:
quali iniziative intendano intraprendere al fine di adeguare gli stipendi del personale militare dipendente della Croce rossa italiana a quelli degli ultimi contratti dell'Esercito e per quale motivo sussista ad oggi un ritardo di quattro anni nel disporre il citato adeguamento;
per quale motivo da oltre un anno i militari della Croce rossa italiana non percepiscono gli arretrati spettanti dovuti a promozioni di grado e quali azioni intendano intraprendere affinché ai militari della Croce rossa italiana sia garantito il diritto agli arretrati per promozioni di grado;
quali iniziative si intendano adottare in favore dei 365 militari della CRI in

servizio, in alcuni casi da oltre un decennio, e che alla data odierna risultano ancora con status di richiamati «temporanei».
(4-00905)

...

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta scritta:

MINASSO e RAISI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nella Legislatura XV, con interrogazione a risposta scritta del 10 dicembre 2007 (n. 4-05839), si evidenziava il problema del Niger: si precisava che il territorio soggetto alla sovranità dello stato africano, era attraversato da persone che poi terminavano il loro lungo cammino nel deserto sulle coste libiche, pronte ad imbarcarsi come clandestini per l'Italia e che una maggiore collaborazione con il Governo di Niamey, avrebbe potuto significare una minore pressione migratoria sulle spiagge meridionali della nostra penisola;
si chiedeva inoltre al Ministro degli affari esteri «... se non ritenga, nell'ambito di una ristrutturazione della rete consolare italiana, di dover con la massima urgenza provvedere alla istituzione di una Ambasciata a Niamey, capitale del Niger»;
con risposta pubblicata il 9 aprile 2008, il Governo della Repubblica affermava che: «... una valutazione degli interessi italiani in Niger, nella prospettiva dello sviluppo economico e sociale di quel Paese, fa ritenere altamente degna di attenzione la richiesta dell'interrogante. Essa andrà tuttavia valutata nel quadro delle risorse finanziarie disponibili e del piano di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare»;
dal punto di vista giuridico, l'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ha disposto: «... l'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico...»;
con decorrenza 1o dicembre 2008, saranno rese operative le decisioni del Ministero degli Affari Esteri - per le rappresentanze estere - comunicate in data 14 giugno 2008, per completare la terza fase della ristrutturazione della rete consolare, necessaria per adempiere al disposto di cui al decreto-legge 93/08 -:
se e quando il Governo intenda presentare un progetto di riordino, modernizzazione ed innovazione della rete consolare e quando, in modo particolare, intenda aprire l'Ambasciata Italiana a Niamey, indicando anche i tempi di realizzazione del progetto, attesa l'urgente necessità di provvedere in tal senso.
(4-00893)

BELTRANDI, ZAMPARUTTI e BERNARDINI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
nella puntata della trasmissione di «Superquark» andata in onda su Raiuno giovedì 31 luglio 2008, uno dei documentari era dedicato all'eccellenza del centro di preparazione e addestramento dei cani da fiuto della Guardia di finanza. Durante un'intervista ad un responsabile del centro veniva spiegato che il centro, riconosciuto tra i migliori del mondo, collabora con le forze dell'ordine di alcuni Paesi, tra questi, è stato sottolineato, la Repubblica islamica dell'Iran -:
se non ritenga il Ministro della difesa che la situazione venutasi a creare a livello internazionale, in particolare in ambito

militare, con l'Iran non richieda l'immediata interruzione di questo tipo di collaborazione;
se non ritenga il nostro Governo che questo tipo di collaborazione con le forze dell'ordine di un Paese come l'Iran, responsabile del mancato rispetto dei più elementari diritti civili e umani e dei valori democratici, contribuisca alla persecuzione del dissenso interno oltre che a forme violente di repressione dei cittadini non allineati con le posizioni del Governo.
(4-00907)

FEDI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'adeguamento dei trattamenti economici per il personale a contratto del Ministero degli affari esteri dipende, ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dalle proposte e dai dati raccolti dalla rete diplomatica e dalla relativa compilazione delle cosiddette schede retributive riportanti i dati delle altre rappresentanze diplomatiche accreditate localmente;
i dati vengono esaminati dall'amministrazione degli affari esteri per venire successivamente sottoposti al vaglio degli organi di controllo (UCB);
il Ministero degli affari esteri aveva confermato gli aumenti per i contrattisti impiegati per la rete consolare di realtà come la Slovacchia, dove il personale locale guadagna 600-700 euro netti al mese a fronte di una situazione economica mutata negli ultimi anni e del tutto paragonabile a quella di altri Paesi europei;
la bocciatura degli aumenti da parte degli organi di controllo è da addebitarsi all'errata compilazione delle schede retributive e alla carenza dei dati forniti dall'amministrazione stessa all'UCB;
il Ministero degli affari esteri ha negato aumenti stipendiali anche agli impiegati in servizio in Bulgaria, nonostante gli stipendi in questo paese si aggirino sui 500-600 euro mensili e per gli impiegati ex B2, esecutivi, in servizio presso il Consolato generale di Londra;
si è inoltre in attesa di una risposta definitiva relativamente agli aumenti per gli impiegati esecutivi pre-1997 in servizio in Germania, a fronte di un aumento del 4,5 per cento concesso agli impiegati di concetto e del 3 per cento agli impiegati di ruolo, in Svizzera dove da 7 anni non vi sono adeguamenti nonostante le situazioni economiche siano diversificate a seconda della città, a Hong Kong, in Belgio, in Marocco, in Olanda, in Algeria (euro 300 mensili), in Turchia e in Albania -:
quali urgenti disposizioni od iniziative si intendano adottare per evitare il ripetersi di situazioni in cui aumenti dovuti da tempo - come per la rete in Slovacchia - subiscano ulteriori gravi ritardi;
quali iniziative si riterrà opportuno adottare per rivalutare i trattamenti economici del personale a contratto basato in Inghilterra e Bulgaria;
quali urgenti iniziative si intendano adottare per adeguare i trattamenti economici in realtà come Germania, Svizzera, Belgio, Hong Kong, Olanda, Marocco, Algeria, Turchia e Albania, anche in considerazione del fatto che i beneficiari dei futuri provvedimenti non saranno la totalità del personale a contratto in servizio in questi Paesi, bensì unicamente una parte di esso.
(4-00914)

TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2010

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

PIFFARI e CIMADORO. -Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è stata prevista per le Regioni la possibilità di autorizzare la cattura di uccelli a scopo di richiamo tramite l'attivazione di impianti di cui sono titolari le Province;
la Regione Lombardia, con la legge regionale del 16 agosto 1993, n. 26, agli articoli 2, comma 2, e 7, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 157 del 1992, delega le Province ad organizzare e gestire tale attività previo parere di conformità dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (da ora in avanti INFS);
queste forme di cattura, tuttora praticate, sono iniziate in Lombardia dal 1994 avvalendosi di impianti già adibiti all'uccellagione (in particolare i «roccoli») ed affidati a «gestori qualificati» riconosciuti idonei dall'INFS, come previsto all'articolo 4, comma 3,della legge n. 157 del 1992 ed all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1993, successivamente modificata ed integrata, in attuazione della direttiva n. 79/409 CEE, dalla legge della Regione Lombardia n. 3 (testo unico) del 5 febbraio 2007;
molti di questi «gestori qualificati», quasi sempre proprietari di tali particolarissimi impianti, tipici della cultura e del paesaggio rurale delle valli bergamasche e bresciane, hanno ormai raggiunto un'età anagrafica che pone il problema del necessario ricambio generazionale;
senza questa opera di «ricambio», tutti gli sforzi profusi dalla Regione e dalle Province, lombarde, per garantire il servizio pubblico del conferimento di richiami vivi ai soggetti aventi diritto, saranno vanificati per l'indisponibilità di personale abilitato alla gestione degli impianti stessi;
per scongiurare tale disservizio ai contribuenti ovvero a tutti i cacciatori che praticano le forme di caccia tradizionale da appostamento fisso, nel pieno rispetto del territorio e della relativa fauna, la Provincia di Bergamo ha inviato una comunicazione scritta, in data 17 dicembre 2007, all'INFS, richiedendo una sessione d'esame per la qualifica del nuovo personale abilitato all'attività in oggetto;
tra le motivazioni che hanno indotto la Provincia di Bergamo a sensibilizzare l'INFS sulla questione, è opportuno citare la circolare prot. N. 2359/TAG2 del 15 settembre 1998, con la quale lo stesso Istituto ha inquadrato il disposto della legge n. 157 del 1992 come un servizio di pubblica amministrazione, unitamente al dato oggettivo secondo cui si evince che l'ultima sessione d'esame per tale attività è stata accordata dieci anni prima della data della succitata lettera (dicembre 2007);
l'INFS, in data 28 febbraio 2008, ha provveduto a rispondere dichiarando laconicamente che «lo scrivente Istituto si è trovato nell'impossibilità di dichiarare che sussistono le condizioni per rilascio delle autorizzazioni al prelievo in deroga degli uccelli da richiamo»;
a rincarare la dose rileva la lapidaria affermazione, contenuta nella stessa lettera, con cui l'Istituto afferma anche che: «permane la situazione, già segnalata gli scorsi anni e l'impossibilità di stipulare i protocolli d'intesa per attivazione degli impianti di cattura (...). Mancano pertanto i presupposti affinché questo Istituto svolga i compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti come previsto dalla legge n. 157 del 1992 articolo 4 comma 3» e «(...) vengono meno le condizioni affinché possano essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità gli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura» contrariamente a quanto indicato nella nota prot. n. 5316/T-A62 del 17 luglio 2006;

nella stessa, infatti, l'Istituto riconosce il proprio ruolo centrale nella consulenza per il controllo e la certificazione dell'attività svolta negli impianti di cattura e la relativa valutazione di idoneità degli addetti, inserendo tra i propri scopi l'organizzazione dell'attività didattica, corsi ed esami per il personale coinvolto, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4 commi 3 e 7 della legge 157 del 1992;
anche la Regione Lombardia, a seguito del prolungarsi della situazione di stallo e in rispetto del principio sancito all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993, secondo cui la Regione ha l'obbligo di sostituirsi alle Province in caso di inadempienza, in ragione della evasiva risposta dell'INFS, ha provveduto, in data 17 aprile 2008 (prot. N. M1.2008.0008471), a inoltrare analoga richiesta all'Istituto che ha però sortito analogo effetto -:
quali siano le ragioni reali e, con esse, le concrete difficoltà oggettive che giustifichino l'Istituto nazionale per la fauna selvatica a prorogare tale impasse divenuta palesemente intollerabile;
se e come il Ministro dell'ambiente, intenda affrontare la questione sollevata, ponendo fine ad una così grave violazione del diritto, lesiva degli interessi legittimi dei cittadini contribuenti, le cui istanze non trovano risposta da un periodo di tempo ormai inaccettabile.
(5-00304)

Interrogazioni a risposta scritta:

RENATO FARINA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel settembre 1997 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1997) in ordine alla crisi socio-economica-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani estendendo poi tale stato di crisi anche al sistema della depurazione;
per fronteggiare tale stato di crisi nell'ottobre 1997 è stato costituito l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria, al vertice del quale si sono succeduti nel tempo l'onorevole Chiaravallotti, il dottor Bagnato, il generale Alfiero, il dottor Ruggiero, il Prefetto Montanaro, e infine il dottor Sottile;
il fine dell'ufficio in materia di depurazione era quello di sostituirsi agli enti locali che fino a quel momento non erano stati in grado di assicurare un efficace ed efficiente servizio di depurazione, provvedendo alla riorganizzazione del servizio e al traghettamento dei sistema risanato verso gli ambiti territoriale ottimali (ATO) previsti dalla legge Galli, quali naturali gestori unici dei servizi idrici integrati;
oggi a distanza di oltre dieci anni, tale obiettivo non è stato raggiunto giacché nonostante il sistema depurativo sia stato di fatto trasferito agli enti locali (ATO e province) permane una situazione di emergenza ambientale che ha imposto continue proroghe alla struttura emergenziale, l'ultima della quali fino al 31 dicembre 2008;
in origine l'ufficio ha affidato il servizio di gestione degli impianti di depurazione e dei relativi sistemi fognari ricadenti nel territorio delle 5 province calabresi a 5 gestori e precisamente: ATO 1 Cosenza - Ati Smeco Amga; ATO 2 Catanzaro - Ati Costruzioni Dondi Spa-Ibi Spa; ATO 3 Crotone - Ati Impec - Dpr; ATO 4 Vibo Valentia - Ati Siba-Lico Santo-Idrotecnica; ATO 5 Reggio Calabria - Ati Ismeco Amga;
invece di risanare il sistema di depurazione contribuendo anche allo sviluppo dell'imprenditoria locale l'azione dell'ufficio ha mantenuto inalterata la situazione di emergenza ambientale (dato che ancora a oggi la struttura commissariale non è ancora stata chiusa) determinando

per contro un gravissimo stato di crisi delle imprese affidatarie e del sistema produttivo locale;
a parere dell'interrogante all'origine del problema ambientale vi è stata e vi è l'evidente incapacità dei soggetti istituzionali preposti a mettere in campo una seria programmazione di intervento, investendo efficacemente le ingentissime somme inviate anno dopo anno dal Governo centrale;
il dissesto del sistema imprenditoriale è stato invece causato dalla incapacità e dalla mancata collaborazione degli enti a vario titolo interessati, i quali contravvenendo ai propri obblighi contrattuali hanno colpevolmente omesso il recupero e il versamento delle somme spettanti alle imprese appaltatrici: i comuni fruitori del servizio non hanno mai corrisposto gli importi dovuti per il servizio stesso mentre l'ufficio del commissario delegato non ha mai di fatto svolto la sua funzione di garante del Governo sul territorio, nemmeno quando acclarata la cronica e pervicace inadempienza dei comuni, degli ATO e delle province avrebbe potuto in forza di precise disposizioni ed indirizzi normativi adottare provvedimenti che avrebbero consentito di regolarizzare la situazione delle imprese del sistema economico locale e dei servizi della depurazione sulla scorta delle analoghe esperienze effettuate in altre regioni commissariate;
le imprese attraverso la associazione di categoria Anida hanno più volte e in più sedi evidenziato il problema ai rappresentanti governativi;
recenti articoli di giornale denunziano che quest'anno si è registrato il dimezzamento delle presenze turistiche in Calabria imputabile allo stato del territorio e del mare;
il credito ad oggi vantato dalle imprese che hanno effettuato i servizi di depurazione affidati dall'ufficio è altissimo, sfiorando infatti i 100 (cento) milioni di euro, e coinvolge tutto il sistema produttivo locale, con pesanti ricadute per l'imprenditoria e l'occupazione della regione calabrese -:
quali azioni il Governo intenda promuovere per risolvere in maniera definitiva il problema ambientale nella Regione Calabria, atteso che oltre dieci anni di commissariamento non hanno portato nessun effetto se non quello di sperperare cifre senza raggiungere obiettivi richiesti alla struttura emergenziale;
quali azioni intenda promuovere il Governo per risanare il deficit nei confronti delle imprese che hanno operato nel settore della depurazione calabrese e che oggi si trovano a subire incalcolabili danni economici e di immagine;
quali azioni intenda promuovere il governo per l'accertamento di tutte le responsabilità e a tutti i livelli istituzionali in relazione alla situazione denunciata.
(4-00911)

POLLEDRI e STUCCHI. - Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in via Don Spagnoli, nel Comune di Sarmato (Piacenza) sono stati edificati da tempo capannoni industriali;
la delibera di Giunta Comunale di Sarmato n. 67 del 3 luglio 2003 «Accordo fra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Sarmato per l'erogazione del contributo per interventi in campo ambientale - approvazione schema -, prevede la predisposizione di un impianto monoblocco per la depurazione dei reflui idrici dell'area di via Don Spagnoli, prima che gli stessi confluiscano nel vicino Rio Corniolo;
al punto 10.3 della dichiarazione ambientale del Comune di Sarmato, «Manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione e rete fognaria», si precisa che la percentuale degli scarichi allacciati alla rete fognaria è del 93 per cento e che il restante 7 per cento è prodotto da case sparse dove non arriva la rete comunale e

che sono dotate di impianti di depurazione autonomi; i nuovi scarichi sono autorizzati nell'ambito della licenza edilizia;
i capannoni industriali siti in via Don Spagnoli non possono essere definiti «case sparse»;
gli scarichi industriali necessitano di trattamenti diversi da quelli necessari per gli scarichi domestici;
il Rio Corniolo è particolarmente inquinato, e a ciò, a parere dell'interrogante, contribuiscono in modo rilevante gli scarichi sopra indicati -:
se - ferma restando l'autonomia degli enti locali - quanto sopra descritto corrisponda al vero, dove confluiscano gli scarichi industriali delle aziende site in via Don Spagnoli e se non intenda attivarsi per il tramite dell'autorità di bacino allo scopo di rilevare dati precisi ed attuali sull'inquinamento idrico e sulle sue cause;
quali azioni di propria competenza il ministero intenda intraprendere per tutelare la salute dei cittadini.
(4-00912)

GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno, al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
con la legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche, venivano istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di salvaguardare e utilizzare in maniera più razionale ed efficiente l'utilizzo della risorsa idrica (acqua); con legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, la Regione Campania approvava le direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
nello specifico, l'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1997 individuava gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la Regione Campania in numero di quattro e, in particolare: ATO n. 1 - Calore-Irpino; ATO n. 2 - Napoli-Volturno; ATO n. 3 - Sarnese-Vesuviano; ATO n. 4 - Sele;
nella legge regionale n. 14 del 1997, all'articolo 4 e 5 venivano previste le forme e modalità di costituzioni degli Enti di Ambito per ciascun ATO e, nello specifico, l'articolo 4 prevedeva una forma di costituzione volontaria, mentre l'articolo 5, in caso di inerzia nella forma volontaria, prevede una forma di costituzione coattiva;
l'articolo 4 comma 4 lettera b) della legge regionale n. 14 del 1997, stabilisce che la costituzione volontaria dell'Ente di Ambito avviene mediante approvazione dello Statuto di quest'ultimo da parte di ciascun Consiglio comunale degli Enti Locali che costituiscono l'Ente di Ambito medesimo;
l'articolo 5, invece, prevede che la Regione, nel caso in cui i Comuni e le Provincie ricadenti nel medesimo ATO, non costituiscano l'Ente di Ambito, nel termine indicato all'articolo 4, provvede in via sostitutiva, previa diffida, per mezzo di un Commissario Strardinario nominato con D.P.G.R.C.;
ad oggi, come emerge da alcuni articoli di stampa nonché servizi televisivi, nell'ambito dell'ATO 3 Sarnese-Vesuviano molti comuni non hanno aderito in alcun modo al consorzio obbligatorio;
sempre come emerge da organi di stampa, in alcuni comuni della provincia di Napoli, come ad esempio nel comune di Pompei, il servizio integrato delle risorse idriche viene gestito dalla GORI S.p.a. senza un legittimo affidamento ad opera del consiglio comunale organo competente ex lege;
l'interrogante con una lettera inviata al Garante per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha chiesto l'apertura di un procedimento istruttorio volto ad accertare l'eventuale inosservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito dell'ATO 3 Sarnese-Vesuviano ove

le Autorità d'Ambito hanno disposto lo stesso in favore di una società non completamente pubblica quale la G.O.R.I. S.p.a., nonché, nell'ambito di tale procedimento istruttorio, di avviare un puntuale ed immediato accertamento circa l'eventuale inosservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato da parte dei comuni dell'ATO 3 Sarnese-Vesuviano alla G.O.R.I. S.p.A.;
il Garante per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha immediatamente avviato il procedimento istruttorio;
come emerge dalla stampa migliaia di cittadini hanno sottoscritto, nello scorso mese di giugno, una petizione ove venivano denunziate tali illegittimità nella gestione del servizio idrico da parte dei comuni e della GORI S.p.a. sottolineando al tempo stesso i disservizi che ne derivavano;
tale petizione veniva inviata al Prefetto della provincia di Napoli e al Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata affinché ognuno, per quanto di propria competenza, intervenisse nella vicenda adottando tutti gli opportuni e doverosi provvedimenti;
nello specifico, nella vicenda si adombravano anche delle responsabilità penali in quanto non essendo legittimo l'affidamento dalla GORI S.p.a. non poteva, assolutamente incamerare, come invece ha fatto, le somme versate dai cittadini ignari;
diversi cittadini, infine, hanno segnalato anche una mancanza di trasparenza dell'Ato 3 Campania a causa dell'impossibilità sul sito ufficiale di conoscerne l'organigramma -:
quali iniziative siano state adottate in merito alla petizione indicata in premessa e diretta al Prefetto della provincia di Napoli e se siano state avviate indagini in merito;
se risulti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che anche in altre realtà territoriali esistano comuni che non hanno ancora aderito all'autorità di ambito territoriale ottimale come obbligatoriamente previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
(4-00916)

...

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

RAISI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola insiste un immobile meglio contraddistinto al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 7/e sub mappale 129, località Costa Paradiso Lotto legge n. 39);
a quanto consta, all'interrogante, il proprietario del predetto immobile ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 220 del 2004 rilasciato in data 30 gennaio 2006 dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;
da quanto è dato sapere, a partire dalla fine del mese di settembre 2006 sono stati avviati i lavori per la costruzione dell'immobile di cui alla Concessione ed è stato, quindi, impiantato il relativo cantiere da parte dell'impresa di costruzioni Immobiliare Tre Esse s.a.s. di Carlo Santu & C., la quale risulta avere subappaltato - in tutto o in parte - le Opere in Costruzione alla «Impresa Carbini Luca»;
le Opere in Costruzione nel Lotto Confinante sono state realizzate con sorprendente rapidità e - sebbene le stesse non siano ancora ultimate - hanno portato in tempi brevi alla realizzazione di una struttura (pareti perimetrali e copertura al rustico) molto imponente e soprattutto gravemente sovrastante posto che le Opere in Costruzione, oltre a risultare di dimensioni insolite rispetto agli standard delle case realizzate nella località di Costa Paradiso hanno letteralmente stravolto lo stato dei luoghi con l'edificazione di varie strutture che avrebbero - oltretutto -

modificato anche la morfologia del territorio (posto che risulterebbero realizzate opere anche su rocce millenarie «rosse», che - come noto - caratterizzano la località di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio);
tale apparente «deturpamento» della zona che, preme evidenziare, è sottoposta sia a vincolo ambientale di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del «Piano Turistico di Lottizzazione del comprensorio Turistico Costa Paradiso» (il quale alla lettera B stabilisce la «Tutela dei caratteri Ambientali e Paesistici»), ha destato l'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Trinità d'Agultu e Vignola, la quale in data 17 aprile 2006 ha svolto un sopralluogo presso il lotto confinante;
nel sopralluogo di cui sopra, eseguito dai funzionari dell'Ufficio di «Area Tecnica - Settore Edilizia Privata» del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, «sono state riscontrate irregolarità riguardanti il succitato edificio per il quale veniva rilasciata la Concessione Edilizia 220 del 2004 del 30 gennaio 2006»: talché, «ritenuto che i lavori inerenti il fabbricato di civile abitazione siano stati eseguiti in difformità dalla Concessione Edilizia, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 dell'11 ottobre 1985» e «Visto [...] anche il decreto legislativo n. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio», il Responsabile del Servizio di cui al predetto Ufficio del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha emesso l'Ordinanza n. 21 del 20 aprile 2007 con cui ha ordinato «l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti definitivi di cui alla normativa vigente in materia di abusi edilizi»;
dallo stesso verbale di sopralluogo dovrebbe dunque emergere (come rilevato espressamente nella predetta Ordinanza) che sono state realizzate, ex articolo 6 della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985, opere addirittura in «difformità» della concessione edilizia, ma che sembrerebbero essere state realizzate o in procinto di realizzarsi opere in contrasto con le normative vigenti in materia ambientale e paesaggistica, atteso che si sarebbe verificata una modifica morfologica del territorio, atteso che - come detto - risulterebbero realizzate opere anche su rocce millenarie «rosse», che - come noto - caratterizzano la località di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio;
l'Ordinanza di sospensione dei lavori, ex articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985 ha validità 45 giorni: per cui entro tale limite dovrebbero essere emessi i provvedimenti definitivi;
anche a prescindere da quanto esposto nel verbale di sopralluogo, redatto dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in data 17 aprile 2007 mette conto sottolineare che dalla documentazione progettuale di cui alla Concessione Edilizia risulta che il complesso immobiliare in corso di costruzione è costituito da due strutture indipendenti, collocate tra le rocce a diversa altezza dal mare;
il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con provvedimento n. 30 emesso in data 23 novembre 2007 e sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Edilizia Privata Ingegnere Giovanni Antonio Pisoni - ha ingiunto al dottor Antonio Vacirca la demolizione delle opere abusive che lo stesso Comune ha accertato essere state eseguite nel lotto ubicato nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - località Costa Paradiso (lotto L. 39) - contraddistinto al Foglio 7/e sub mappale 129;
secondo quanto accertato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, le opere abusive in questione consistono:
a) nella realizzazione di un manufatto edilizio che in vari punti presenta altezze superiori ai 4 metri come limite delle N.T.A. del Piano di Lotizzazione di «Costa Paradiso»;

b) nella realizzazione di vani seminterrati non previsti in progetto;
c) nell'innalzamento della quota di solaio di calpestio rispetto alla quota concessionata;
d) nella costruzione del manufatto edilizio sopra emergenze rocciose di rilevante pregio paesistico;
più precisamente, mette conto sottolineare che a seguito degli accertamenti di cui sopra, nel predetto provvedimento n. 30 in data 23 novembre 2007 il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola: a) ha correttamente precisato che «i lavori inerenti il fabbricato di civile abitazione siano stati eseguiti in totale difformità della Concessione Edilizia n. 220 del 2004 del 30 gennaio 2006 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 dell'11 ottobre 1985»; b) ha ordinato che le opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi fossero posti in essere entro i successivi 90 (novanta) giorni;
avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso al TAR Sardegna-Cagliari (procedimento R.G. n. 93 del 2008), chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati (posto che solo con l'ottenimento di tale sospensiva sarebbe stato legittimato a non ottemperare alla demolizione ingiuntagli), talché in data 20 febbraio 2008 si è tenuta l'udienza di discussione dell'istanza di sospensiva e, con Ordinanza n. 74 del 2008, TAR Sardegna-Cagliari - ha negato la stessa, sottolineando esplicitamente la «non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso»;
in data 21 febbraio 2008, il TAR Sardegna-Cagliari ha comunicato alle parti la predetta Ordinanza n. 74 del 2008, talché, ex articolo 28, comma terzo, legge n. 1034/1971, l'eventuale impugnazione della stessa avanti al Consiglio di Stato doveva essere esperita entro i successivi 120 (centoventi) giorni (e cioè entro la data del 20 giugno 2008);
non essendo stato presentato appello avverso l'Ordinanza TAR Sardegna-Cagliari n. 74 del 2008, tale Ordinanza è divenuta definitiva e non più impugnabile (facendo stato tra le parti): da ciò discende che l'esecutorietà del provvedimento di demolizione n. 30 emesso dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in data 23 novembre 2007 è anch'essa divenuta definitiva;
come si legge inequivocabilmente nello stesso provvedimento di demolizione, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha ritenuto - del tutto correttamente - che gli abusi accertati nel lotto di proprietà del dottor Vacirca integrino una «totale difformità» delle opere realizzate rispetto alla «concessione edilizia»: alla luce di tale assunto, trova nella fattispecie applicazione - senza tema di smentita - l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (che, come noto, ha ad oggetto appunto «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali»), il quale stabilisce incontrovertibilmente che l'unica sanzione possibile sia quella della demolizione;
in particolare, la struttura principale presenterebbe le opere apparentemente illegittime (in quanto difformi rispetto alla Concessione Edilizia, ovvero difformi rispetto al «Piano Turistico di Lottizzazione» di Costa Paradiso nonché rispetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e/o rispetto alla disciplina di cui alla legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 e/o delle normative e/o vincoli vigenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
alla luce di tale assunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 167, comma primo, decreto legislativo n. 42 del 2004, il trasgressore è - in ogni caso - «sempre tenuto alla remissione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma quarto»: comma quarto, che - come noto - ammette il giudizio di compatibilità paesaggistica solo ed esclusivamente per opere le quali «non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli realizzati».

Il che non è - senza dubbio di smentita - ciò che si è verificato nel caso di specie, posto che gli abusi accertati dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola determinano pacificamente «creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli realizzati»;
l'ordine di demolizione ingiungeva di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dal provvedimento, talché, in considerazione del fatto che il provvedimento è del 23 novembre 2007, tali opere di demolizione e ripristino dovevano essere eseguite entro il 21 febbraio 2008 -:
se sia a conoscenza della situazione sopra descritta, se non si ritenga necessario effettuare: le verifiche del caso, anche in collaborazione - con la Regione Sardegna, ed ogni altro Organo competente, al fine di verificare se siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui alla disciplina del decreto legislativo n. 42 del 2004 e/o delle normative e/o vincoli vigenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, anche alla luce della possibile modifica morfologica del territorio avvenuto su rocce millenarie «rosse», che caratterizzano la località di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio nazionale;
se siano stati arrecati danni ambientali o paesaggistici.
(4-00896)

GINEFRA, GHIZZONI, BELLANOVA, BOCCIA, BORDO, CAPANO, CONCIA, GRASSI, MASTROMAURO e SERVODIO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con decreto del 30 luglio il Ministro per i beni e le attività culturali ha nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari l'avvocato Mario Carrieri, già Vicesindaco nella giunta Comunale di Simeone Di Cagno Abbrescia e Assessore regionale nella giunta presieduta da Raffaele Fitto;
la nomina è avvenuta a seguito immediato dalle dimissioni del dottor Gaetano Blandini, Direttore generale del Ministero, presentate in data 28 luglio;
la tempestività con la quale questa nomina è avvenuta, in meno di quarantotto ore, è piuttosto inusuale e potrebbe sembrare legata ad una precisa scelta politica e non artistica o frutto di competenze maturate in tale ambito;
è la prima volta che un Ministro per i beni e le attività culturali invece di nominare alti dirigenti del Ministero, come di solito accade, conferisce un incarico così delicato e particolare ad un esponente politico locale;
a parere degli interroganti l'individuazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Lirico Sinfonica Petruzzelli che non sia in carico al personale dirigente del Ministero stesso e con un profilo così profondamente politicizzato è tale da indurre il sospetto che si voglia sottoporre ad un indebito controllo politico un Ente che dovrebbe esclusivamente occuparsi di promozione culturale -:
quali motivazioni abbiano indotto il Ministro a compiere tale scelta e quali siano stati i criteri che hanno portato alla designazione dell'avvocato Mario Carrieri, senza nulla eccepire sulle qualità della persona, a ricoprire tale incarico.
(4-00902)

...

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

NACCARATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la Regione Veneto, con delibera della Giunta regionale n. 2685 dell'11 settembre 2007, ha autorizzato la società di servizi

Cosecon spa alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 5,3 MW alimentato a biomassa costituita da olio vegetale, da localizzare nel territorio al confine tra i comuni di Conselve e Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova;
la Cosecon spa per realizzare l'impianto di cogenerazione in questione ha ottenuto un contributo della Comunità Europea di 2 milioni e 600.000 euro, nell'ambito del DOCUP (Documento unico di programmazione), Obiettivo 2 per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Veneto, per il periodo 2000-2006, relativamente alla misura 2.2 relativa ad «investimenti di carattere energetico», sulla base dello specifico presupposto, indicato nella delibera della giunta regionale che autorizza il finanziamento (DGR n. 3074/2006), che «la provenienza e disponibilità del combustibile sarà assicurata dalla produzione locale nella misura richiesta dall'impianto tramite un accordo in corso di definizione tra Cosecon spa e Consorzio Agrario di Padova e Venezia»;
la Regione Veneto, con la Delibera di giunta n. 1682 del 2002, aveva già in precedenza stabilito che la provenienza del combustibile da produzioni locali era condizione necessaria per accedere a contributi comunitari per impianti di cogenerazione energetica con l'utilizzo di biomasse;
il presupposto e la condizione che hanno consentito a Cosecon spa di ricevere il finanziamento europeo non sono stati rispettati. Infatti lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto approvato dalla Regione Veneto prevede che «il fabbisogno dell'impianto sarà soddisfatto per almeno il 51 per cento attraverso l'impiego di olio di provenienza regionale (olio di colza, girasole, soia, eccetera) mediante il coinvolgimento di superfici agricole le più prossime all'impianto. Il restante combustibile potrà avere provenienza estera (esempio olio di palma) per il quale si prevede il trasporto su gomma dal più vicino porto sul litorale Adriatico veneto»;
sono in corso indagini della Procura di Padova, che hanno portato all'arresto del direttore e di alcuni dirigenti di Cosecon spa, per il reato di truffa ai danni della Comunità Europea in relazione anche alla distrazione di finanziamenti comunitari per la realizzazione di insediamenti produttivi;
inoltre il Comune di Bagnoli di Sopra, attraverso il Sindaco, in data 30 gennaio 2008, ha presentato un formale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sottolineando in primo luogo di non essere stato coinvolto nella procedura di autorizzazione in esame, come invece prevedono espressamente l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e l'articolo 12 della legge regionale del Veneto n. 33 del 1985;
il Comune di Bagnoli di Sopra, trovandosi nell'area individuata per la realizzazione del sito, è di fatto un'Amministrazione locale da coinvolgere nella decisione per motivi legati all'impatto territoriale dell'impianto e all'inquinamento acustico ed atmosferico che esso produrrà nel proprio territorio -:
se il Governo sia al corrente dei fatti sopra esposti e se non intenda adottare, per il tramite del comitato di sorveglianza DOCUP Obiettivo 2, iniziative volte a verificare la correttezza dell'iter di realizzazione dell'impianto di cogenerazione a biomasse, in particolare con riferimento alle disposizioni comunitarie.
(4-00913)

TESTO AGGIORNATO AL 7 GIUGNO 2010

...

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

FEDRIGA e STUCCHI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel novembre 1999 la città di Trieste fu sconvolta dall'omicidio di Fulvio Schiavon, compiuto con 18 coltellate per mano

dell'amico Roberto Ruzzier, indicato dalla cittadinanza come lo «squartatore di San Giacomo» a testimonianza di uno dei più efferati delitti che hanno colpito la città;
nonostante la riconosciuta colpevolezza per omicidio premeditato, durante il processo, il signor Roberto Ruzzier ha potuto trarre vantaggio dalla premialità del rito abbreviato cui è stato ammesso, con la conseguenza che la sua condanna in primo grado è stata di anni 18 di reclusione nonostante la richiesta dell'accusa di infliggergli trenta anni, che si sono ulteriormente ridotti in appello a 14 anni di reclusione;
successivamente, durante il regime carcerario, il Ruzzier ha potuto usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge ovvero, più esattamente, la riduzione di tre anni di pena conseguente all'indulto approvato dal Parlamento nel 2006 nonostante l'opposizione della Lega, le ulteriori riduzioni previste dalla legge Gozzini a favore di coloro che tengono regolare condotta durante la restrizione, con la conseguenza che la condanna del Ruzzier è stata abbassata da undici a nove anni e mezzo di carcere, cui si aggiungono gli ulteriori sconti premiali accumulati nel 2007 e nei primi sei mesi del 2008;
il risarcimento di 300 milioni di lire allora previsto con la sentenza di condanna a favore dei prossimi congiunti dell'ucciso non è stato mai effettuato, e solo l'intervento dell'avvocato dei familiari ha reso possibile ottenere, a parziale ristoro, il sequestro di un quarto della retribuzione corrisposta al Ruzzier per l'attività lavorativa da lui svolta all'interno del carcere;
la liberazione oramai prossima farà venire meno questa piccola riparazione prevista a favore dei familiari, vittime del reato violento compiuto dal Ruzzier, già beffati dalla ineffettività della pena inflitta, divenuta oramai indirizzo costante nella nostra legislazione penale -:
se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative legislative dirette a limitare i benefici della legge Gozzini per taluni gravissimi delitti in modo da garantire la certezza della pena, con la previsione che i condannati scontino effettivamente la pena inflitta, attraverso un ripensamento dell'intero sistema sanzionatorio e della gestione delle pene;
quali iniziative legislative intenda adottare per rafforzare la posizione di quanti, come i familiari del signor Schiavon, sono persone offese dal reato, in modo da far fronte alle legittime aspettative di giustizia degli individui e porre fine al sistematico indebolimento della protezione della persona offesa messo in atto nel nostro ordinamento.
(4-00910)

TESTO AGGIORNATO AL 17 SETTEMBRE 2008

...

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la chiusura al traffico del ponte di Picerno in entrambe le direzioni lungo il raccordo autostradale Potenza-Sicignano rappresenta un durissimo colpo al sistema infrastrutturale dell'intera regione Basilicata;
il raccordo autostradale in oggetto infatti rappresenta il principale snodo di collegamento del Paese tra Tirreno e Jonio in quanto attraverso la strada statale 407 Basentana si collegano la A3 Salerno-Reggio Calabria e la strada statale 106 Jonica a Metaponto;
la chiusura al traffico decisa a seguito di un cedimento strutturale del ponte si prospetta di lungo periodo e ciò pone seri problemi al sistema viario locale;
la strada statale 94 che dall'uscita di Picerno consente il reinserimento lungo il

raccordo autostradale all'altezza di Tito è assolutamente inadeguata a sopportare il traffico di un raccordo autostradale;
la strozzatura ha di fatto infartuato il sistema di viabilità lucano e anche di più ampio raggio per l'intero Mezzogiorno -:
quali interventi il Governo intenda adottare per risolvere il problema in oggetto, quali siano i tempi previsti di realizzazione e quali interventi intenda adottare per l'immediato per affrontare l'emergenza venutasi a creare che non riguarda solo la Basilicata ma l'intero Mezzogiorno.
(2-00113) «Margiotta, Luongo, Cuomo, Cuperlo, D'Antoni, Bratti, Dal Moro, Fedi, Garavini, Calgaro, Bucchino, Laganà Fortugno, Farinone, Ginefra, Boccia, Corsini, Bocci, Cesario, Boffa, Vico, Merloni, Bersani, Zunino, Bellanova, Losacco, Giacomelli, Fluvi, Migliavacca, Nannicini, Nicolais, Lovelli, Mosca, Oliverio, Marantelli».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, ha previsto che su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla società Tirrenia Navigazione S.p.A. nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar sia trasferita, a titolo gratuito rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia;
la Tirrenia Navigazione S.p.A. rientra tra quelle società indirettamente controllate dallo Stato, in quanto è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Fintecna S.p.A Roma e, per suo tramite, del Ministero dell'economia e delle finanze;
il Governo, con la disposizione predetta, ha confermato la volontà di attivare un processo di privatizzazione della società, ma, nel caso specifico, le modalità di cessione devono essere analizzate con particolare attenzione, in quanto si tratta di società esercente un pubblico servizio che garantisce servizi marittimi di continuità territoriale tra l'Italia continentale e le sue principali isole, nonché il cabotaggio merci sulle dorsali adriatica e tirrenica -:
se non ritenga opportuno, al fine di assicurare la continuità territoriale in Regioni ad alto rischio sismico e vulcanologico e fronteggiare adeguatamente i fabbisogni degli utenti, intraprendere, almeno fino a quando la procedura di privatizzazione sarà completata, un'attività di monitoraggio tesa a garantire l'effettivo mantenimento dei collegamenti tra le isole minori e le Regioni d'appartenenza, al fine di rispettare il principio costituzionale di uguaglianza e assicurare in tal modo, anche alle popolazioni isolane, efficienti servizi di collegamento non solo sotto il profilo meramente commerciale e turistico, ma anche sotto il profilo emergenziale e di protezione civile.
(2-00115) «Fallica, Stagno D'Alcontres, Moles, Germanà, Pugliese, Bernardo, Cesaro, Bertolini, Cirielli, Cicu, La Loggia, De Angelis, Holzmann, Gregorio Fontana, Ruben, Pagano, Mazzoni, Speciale, Picchi, Pianetta, Ceccacci Rubino, Antonione, Orsini, De Girolamo, Lo Presti, Bernini Bovicelli, Distaso, Porcu, Testoni, Lazzari, Raisi, Giudice, Torrisi, Savino, Vitali, Giammanco, Minardo, Ravetto, Milanato, Milanese, Mussolini, Paglia, Garofalo».

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

MOGHERINI REBESANI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la Società «Pakline Ltd» esercita l'attività di trasporto e consegna di documenti, plichi, pacchi e corrispondenza di natura urgente e contenente anche valori, da e per la Sardegna, a nome e per conto - quale agente esclusivo - della società «SDA Express Courier S.p.A.», del Gruppo «Poste Italiane»;
per l'esercizio di tale attività - da considerarsi vero e proprio servizio pubblico - si avvale di alcuni semirimorchi che, in partenza per la penisola, accedono al Porto di Olbia anche diverse ore prima dell'imbarco, restando in attesa in apposita zona inaccessibile da parte di terzi, custodita sotto il controllo diretto dell'Autorità Portuale, anche perché classificata come «zona di sicurezza» e monitorata secondo le norme antiterrorismo;
nella notte tra il 7 e l'8 giugno 2008 due semirimorchi di proprietà della «Pakline Ltd», carichi di pacchi, documenti, sacchi postali, regolarmente in sosta nella citata «zona di sicurezza», sono stati forzati ed aperti con infrazione anche dei sigilli di sicurezza e dagli stessi sono stati prelevati illecitamente numerosi pacchi e sacchi ivi custoditi;
l'accaduto è stato segnalato da uno degli autisti in forza alla «Pakline Ltd» al Responsabile della Sede operativa di Olbia della stessa società e accertato dagli agenti del Commissariato di polizia di Stato del Porto di Olbia, presso il quale è stata esposta dettagliata denuncia sulla merce sottratta;
fatti analoghi, nonostante i semirimorchi sostino abitualmente nella già citata «zona di sicurezza», si sono ripetuti più volte nei giorni successivi, e da ultimo la mattina del 23 luglio 2008, quando altri due furgoni della stessa società sono stati forzati e sono stati sottratti pacchi e sacchi postali;
gli episodi delittuosi e la loro reiterazione nel tempo desta allarme, sia perché in danno del servizio pubblico di inoltro e consegna di corrispondenza, valori e merci affidate in custodia alla «Pakline Ltd» dalla «SDA Express Courier» del Gruppo «Poste Italiane», sia perché avvenuti in una zona custodita, ritenuta di massima sicurezza e oggetto di controlli antiterrorismo, alla quale, evidentemente, è pur possibile l'accesso nonostante la sorveglianza effettuata dalle Autorità competenti;
i fatti citati sono stati oggetto di una denuncia presentata, oltre che alla Procura competente, anche al Comando della Capitaneria di Porto di Olbia e ai Ministeri dell'interno e della difesa -:
di quali elementi il Governo disponga sulle condizioni di sicurezza e di inviolabilità della «zona di sicurezza» del Porto di Olbia, anche con riferimento ai fatti esposti, e se non ritenga di dover adottare iniziative utili a verificare l'effettività e l'efficacia delle misure di sorveglianza adottate, a tutela della incolumità e della sicurezza delle persone, dei beni e delle merci in transito.
(4-00895)

BOBBA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 5 e 6 novembre del 1994 una violenta alluvione ha colpito il Nord Italia e in particolar modo il Piemonte, investendo le province di Cuneo, Asti ed Alessandria;
nell'inondazione hanno perso la vita più di cento persone, mentre il numero dei senzatetto ha superato i cinquemila e l'economia stessa della zona è stata duramente provata, viste le innumerevoli abitazioni distrutte, le migliaia di capi di

bestiame soffocate dal fango, le scorte di cereali e mangimi disperse e i terreni agricoli invasi dalla piena;
complessivamente i danni stimati dall'alluvione sono stati pari a circa diecimila miliardi di lire;
il decreto legge n. 6 del 1998 ha previsto l'erogazione di contributi per aiutare le province coinvolte nell'alluvione;
l'articolo 23 del decreto legge disciplina che le somme trasferite ai comuni «eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei, medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. «Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
i comuni di Mango, Trezza Tinella, Neive, Magliano Alfieri e Roddi, in ottemperanza dell'articolo 23 del decreto legge n. 6 del 1998, hanno provveduto ad erogare ai soggetti privati i contributi per i danni subiti, documentando le spese effettuate ed hanno restituito le somme non erogate, eccedenti le necessità effettivamente accertate e documentate, per un totale di circa 1 milione cinquecentosettantacinquemila euro;
l'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, prevede che le risorse residue non devono essere più restituite;
detti comuni hanno fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della finanziaria 2008, alle prefetture competenti, il rimborso delle somme non erogate e poi restituite;
ad oggi le prefetture interessate non hanno ritenuto opportuno accogliere tale istanza -:
se il ministrointerrogato non intenda ottemperare ai principi di uguaglianza e di trattamento e porre in essere quanto necessario per garantire la restituzione delle somme a quei comuni che, con solerzia e fiducia, hanno ottemperato alle leggi dello Stato, senza indugiare in ritardi ed omissioni.
(4-00897)

GIULIO MARINI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 9 marzo 2006 la società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), ha presentato alla provincia di Viterbo regolare progetto definitivo per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale elettrica alimentata esclusivamente a biomasse vegetali/legnose da realizzare nel territorio del comune di Tuscania, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 - (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) in linea con il Piano Energetico Regionale del Lazio;
il progetto ha ottenuto l'approvazione di massima da parte del comune di Tuscania con delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 12 febbraio 2005;
in seguito alle due conferenze di servizi convocate dalla provincia di Viterbo in data 8 maggio 2006 e 19 giugno 2006, che si sono espresse favorevolmente al progetto stesso, la società Bioenergia e Ambiente ha integrato e apportato modifiche come indicato dal RUP;
il comune di Tuscania ha sollevato obiezione durante la Conferenza di Servizi del 19 giugno 2006 ma ha fatto pervenire copia della delibera alla Provincia solo in data 11 gennaio creando ritardo nel procedimento stesso;
con determinazione dirigenziale n. 41/29/G del 6 febbraio la provincia di Viterbo ha formalmente concluso il procedimento amministrativo instauratosi a

seguito della presentazione della domanda di autorizzazione da parte della società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), deliberando nell'ordine di: prendere atto della volontà negativa alla realizzazione della centrale espressa dalla nuova amministrazione comunale di Tuscania; concludere l'istruttoria con esito favorevole sotto l'aspetto tecnico; di non poter procedere all'adozione del provvedimento autorizzativo finale, stante il parere negativo del comune interessato;
detto provvedimento appare già gravemente viziato in quanto la Provincia di Viterbo aveva il dovere ed il potere di adottare comunque l'autorizzazione richiesta, essendo il relativo potere per legge delegato appunto alla sola Provincia, anche a prescindere da eventuali pareri di natura politica, negativi, di altre amministrazioni, peraltro nella fattispecie intervenuti tardivamente;
la società ha ricorso contro tale determinazione ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6426 del 2007 ha ritenuto illegittima tale motivazione del comune di Tuscania ed ha accolto l'istanza cautelare di primo grado ai fini del riesame;
alla luce di tale ordinanza la Provincia di Viterbo invece di riesaminare la determinazione dirigenziale ha indetto una nuova Conferenza dei Servizi per il 7 febbraio 2008, nella quale è stato riesaminato nuovamente tutto il progetto e si è conclusa con la richiesta di ulteriori chiarimenti tecnici;
la società è ricorsa nuovamente al Consiglio di Stato per la non ottemperanza della precedente ordinanza, in quanto è stato riesaminato l'intero progetto. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2603 del 2008 ha accolto il ricorso;
il Rup in data 7 luglio ha chiesto direttive di carattere legale alla giunta provinciale che dovevano pervenire entro 15 giorni dalla richiesta altrimenti avrebbe proceduto tout court ma ad oggi non è stata emessa alcuna determinazione conclusiva;
andrebbe compreso quali siano motivi per i quali un progetto che soddisfa tutti i requisiti di legge, in linea con il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con le direttive mondiali, nazionali e regionali sulla necessità della riduzione delle emissioni di C02, per combattere l'effetto serra, proprio in un periodo di così grandi difficoltà di sviluppo economico ed occupazionale finalizzato alla costruzione di una piccola centrale elettrica alimentata nella fattispecie da biomasse vegetali/legnose vergini, non venga portato a conclusione, visto che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 2003 «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» e per quali ragioni questo procedimento amministrativo sia durato circa undici mesi, quando in base al decreto legislativo n. 387 del 2003 articolo 12 comma 4 avrebbe dovuto concludersi in 180 giorni;
la nuova e la precedente amministrazione del comune di Tuscania (attualmente commissariato) non ha valutato le ricadute socio/economiche ed occupazionali, certamente positive, che interessano il territorio, contenute nell'apposita convenzione bilaterale approvata dalla precedente amministrazione comunale con delibera 22 del 18 maggio 2005 (poi abrogata dall'amministrazione comunale nella precedente consiliatura) -:
se il Commissario prefettizio non intenda dare definitivamente seguito alla determinazione del Consiglio di Stato consentendo la realizzazione della centrale elettrica.
(4-00909)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'accademia di belle arti di Firenze nel bando di ammissione del Cobslid di Firenze dell'anno accademico 2007/2008 (IX ciclo), ha soppresso il carattere abilitante del corso biennale di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid, ora denominato Cobslid);
la motivazione addotta per questa scelta è stata la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e la conseguente impossibilità per i diplomati del IX ciclo Cobslid di accedere alle suddette graduatorie;
la stragrande maggioranza delle Accademie ha comunque rilasciato, al termine del corso Cobaslid, un titolo abilitante all'insegnamento (ad esempio, per tutte, l'accademia di belle arti di Bologna);
i corsi Cobaslid sono equiparati alle SSIS, che continuano a mantenere il carattere abilitante. L'abilitazione è cosa ben diversa dall'ingresso alle graduatorie ad esaurimento (G.E.), già graduatorie permanenti (G.P.);
infatti, l'abilitazione all'insegnamento non costituisce solo mezzo di accesso alla graduatoria permanente e/o ai ruoli dei docenti statali, avendo piuttosto il fine generale di abilitare all'esercizio della professione docente e quindi all'insegnamento anche nelle scuole private. Inoltre l'abilitazione può essere spesa dal personale insegnante eventualmente già di ruolo nella scuola primaria ai fini della mobilità professionale;
in nessun caso le norme di legge e regolamentari che trasformano le G.E. in G.P. hanno eliminato il carattere abilitante dei corsi universitari, previsto dalla legge n. 143 del 2004, articolo 1, comma 3-bis, che recita: «Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 [permanenti, ndr] il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.»;
il decreto ministeriale n. 82 del 7 ottobre 2004 ha poi istituito i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, prevedendo espressamente all'articolo 3 che il diploma rilasciato dai Cobaslid «abilita all'insegnamento»;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dispone la sospensione, per l'anno accademico 2008/2009, delle suddette scuole di specializzazione, nell'attesa dell'avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;
nel corso della discussione in Aula del suddetto decreto n. 112, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/1386/257, Antonino Russo) con l'impegno di sanare l'annosa problematica prevedendo la possibilità anche per gli abilitati nell'anno accademico 2007/2008 di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento;
i docenti che hanno frequentato l'accademia di belle arti di Firenze, non avendo riconosciuto il carattere abilitante, potrebbero trovarsi ulteriormente penalizzati;
inoltre, per mezzo della stampa si apprende la volontà del Ministro interrogato che dichiara: «...sto cercando una soluzione per poter mettere nella graduatoria coloro che dal 2007 sono fuori, soluzione che potrebbe essere quella di riaprire le graduatorie e farli accedere anche se a medio termine.» (Ansa, 24 luglio 2008) -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre il ripristino immediato del carattere abilitante del corso affinché venga ristabilito il rispetto delle norme

vigenti sopra citate e, in ogni caso, sia previsto un eguale percorso di formazione e abilitazione del corso Cobslid di Firenze rispetto ai corsi Cobaslid del resto d'Italia.
(5-00303)

Interrogazioni a risposta scritta:

CICCANTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i bandi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia emessi, per l'anno accademico 2006-2007, con 10 mesi di ritardo (primi di giugno 2007 termine per la presentazione delle domande - 3, 4 e 5 luglio svolgimento delle prove scritte), prevedevano, per la prima volta, ai sensi del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 - articolo 2 comma 1 - l'accesso subordinato a «l'obbligo di superare l'esame di stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo»;
tale nuovo criterio d'accesso solo per pochi giorni inibiva di fatto la partecipazione al concorso di numerosi giovani medici che avrebbero potuto sostenere la prova per l'abilitazione professionale solo il 18 luglio 2007, data fissata con Ordinanza Ministeriale del 31 ottobre 2006;
a tale ingiusta penalizzazione avevano posto rimedio i TAR (esempio TAR Lazio sospensiva 2860/2007, TAR Emilia-Romagna sospensiva 158/2007, TAR Campania sospensiva 1510/2007), consentendo agli studenti di partecipare al bando con ammissione con riserva, ossia subordinatamente al successivo superamento dell'esame di Stato, al fine di evitare discriminazioni e penalizzazioni dovute al pessimo funzionamento della burocrazia ministeriale ed alla irragionevolezza del MIUR (Ministero dell'università e della ricerca);
purtroppo, il Consiglio di Stato, adito con pervicace accanimento dal MIUR (esempio sentenza del 29 agosto 2007) annullava le decisioni dei TAR, escludendo dalla graduatoria circa 300 giovani medici che avevano superato con riserva la prova di selezione per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia;
il MIUR, per il successivo bando, con decreto 9 gennaio 2008 modificava le regole di accesso per cui i candidati non dovevano più essere in possesso dell'abilitazione professionale alla data di presentazione delle domande ma «entro il termine stabilito per l'inizio delle attività didattiche delle scuole»;
inoltre la Finanziaria per il 2008 ha variato completamente le regole di accesso prevedendo che non solo l'abilitazione professionale - ma addirittura il possesso della laurea - non sia più requisito essenziale per la partecipazione al concorso, prevedendo il conseguimento entro la data di avvio dei corsi di specializzazione (articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
i TAR, con giurisprudenza ormai univoca (vedi TAR Emilia-Romagna, sezione di Bologna, sentenza del 17 gennaio 2008 e TAR Lazio sentenza del 21 febbraio 2008), stanno accogliendo i ricorsi e le Università non sanno come ottemperare alle sentenze (non possono certo escludere quelli che a suo tempo sono subentrati e che da più di un anno frequentano i corsi di specializzazione);
nella XV Legislatura la presente interrogazione è stata presentata al Senato (Atto Senato n. 4-02881 del 17 ottobre 2007) rivolta al Ministro dello sviluppo economico, ma essa non ha ricevuto risposta -:
quali iniziative intendano assumere per riparare il danno di una inspiegabile disparità di trattamento e di una ingiusta ed illegittima esclusione dalla graduatoria che ha fatto perdere circa un anno di tempo ai vincitori con riserva del concorso di luglio 2007;

se non ritengano risolvere la questione con una decisione speciale che riconosca il diritto di accesso sia ai vincitori del concorso poi esclusi, sia a quelli che sono a suo tempo subentrati a seguito dell'esclusione dei primi, evitando un percorso giurisdizionale complesso, lungo e costoso;
se non ritengano infine di dover assumere un sollecito provvedimento di riammissione per i circa 20 giovani medici che non sono riusciti nell'impresa di vincere una seconda volta il concorso del febbraio 2008, che sono ancora allo sbando e che pertanto stanno subendo rilevanti danni morali ed economici.
(4-00901)

PELINO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in ottemperanza alle direttive europee sulla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie (inferiori e superiori) sono state istituite, presso tutte le università italiane, le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie ed al rilascio di un diploma che ha il valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea;
l'iter dei nove cicli delle SSIS è stato spesso accompagnato da incertezze e numerose difficoltà considerato che esso si articola in un difficile esame di ammissione, una frequenza biennale obbligatoria della scuola (1.200 ore di corso - 800 ore di corso per gli insegnanti di sostegno -, di cui 400 di tirocinio nelle scuole), circa 35 esami, un esame di Stato finale, con notevoli costi (circa 2.600 euro di tasse complessive) e sacrifici per i frequentanti;
compiuta la formazione il docente può inserirsi nelle graduatorie, tramite le quali, prima dell'inizio di ogni anno, viene chiamato sia per le supplenze sia per l'agognata assunzione in ruolo;
la legge finanziaria per il 2007, varata durante il Governo Prodi, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (g.a.e.) lasciando così gli iscritti ai corsi di specializzazione all'insegnamento per gli anni accademici 2007-2009 (IX ciclo) e seguenti fuori dalle stesse graduatorie;
questa chiusura operata nei confronti degli iscritti al IX ciclo delle SSIS è aggravata dal fatto che a questi futuri docenti non soltanto è preclusa la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (unica graduatoria concessa agli specializzati per accedere al ruolo), ma non viene data loro la possibilità di essere inquadrati in un nuovo sistema di reclutamento che chiarisca il percorso da affrontare per accedere all'insegnamento -:
quali urgenti ed improcrastinabili iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per inserire i circa dodicimila abilitandi del IX ciclo SSIS, che hanno regolarmente completato il loro percorso di studi, nella graduatorie ad esaurimento.
(4-00903)

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

PALADINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Merck Sharp & Dohme S.p.A. è un'azienda americana leader nella scoperta, lo sviluppo, la commercializzazione di farmaci innovativi con sede anche in Italia e precisamente a Roma;
dalla fine del 2007 l'azienda ha cominciato ad operare una drastica riduzione

del personale iniziata con la cessione di un intero ramo d'azienda, la Linea Corum che si occupava di prodotti cardiovascolari, i cui 140 informatori sono stati «ceduti» alla X.PHARMA;
nel verbale di accordo del 29 novembre 2007 quest'ultima società si impegnava, fra le altre cose, «ad assicurare ai dipendenti a tempo indeterminato trasferiti con la cessione della linea farmaceutica Corum, una garanzia occupazionale di 36 mesi a far data dal 1o gennaio 2008»;
successivamente, ai primi del 2008, sulla base di non ben specificati criteri di individuazione e comunque senza nessun valido motivo, sono state selezionate altre 100 persone, metà delle quali cedute anch'esse alla X.PHARMA mentre l'altra metà ha scelto altre forme di cessazione del rapporto con l'azienda Merck;
ai 50 ceduti erano state date dalla MSD Italia rassicurazioni circa la sicurezza ed affidabilità dell'azienda X.PHARMA che, come già detto, aveva fornito ai neoassunti una garanzia occupazionale di 36 mesi;
in realtà, nell'aprile 2008 e cioè al momento della stipula dei verbali di conciliazione con i quali veniva accettata la conclusione del rapporto di lavoro con la MSD, la X.PHARMA versava già in condizioni «di grave crisi aziendale per un risultato economico gravemente negativo già evidenziatosi nell'anno 2007» come si evince dal comunicato «ASSOLOMBARDA» con cui la società stessa richiede la Cassa integrazione guadagni in data 25 luglio 2008;
questo pone dei quantomeno ragionevoli dubbi circa il fatto che la MSD non fosse, al momento delle trattative, a conoscenza delle difficoltà finanziarie della X.PHARMA;
certo è che tutte le persone coinvolte in questo passaggio aziendale «forzato» sono rimaste all'oscuro del fatto che la società cui venivano ceduti era sostanzialmente una scatola vuota e a tutt'oggi non sanno cosa sia successo, non essendo stati contattati da nessuno della dirigenza della X.PHARMA;
si precisa che quest'ultima è un'azienda del gruppo PHARMEXX (leader europeo del settore), di cui fa parte anche la CELESIO, e che è stata costituita nel 2005, nel giro quindi di soli due anni, ricevendo milioni di euro prima dalla FOURNIER e poi dalla stessa MSD Italia -:
se il Ministro competente sia a conoscenza della situazione;
come intenda procedere per verificare la legittimità e correttezza di una tale operazione che, come si evince da quanto esposto, presenta notevoli zone d'ombra nella gestione dell'intera operazione;
quali provvedimenti intenda adottare a fronte della palese violazione dei diritti dei lavoratori della MSD Italia.
(5-00305)

Interrogazioni a risposta scritta:

RAISI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la società C.I.G.A.R. S.p.A. dal 1967 gestisce i servizi di ristorazione all'interno della stazione ferroviaria di Bologna;
nel 2002 la società Grandi Stazioni S.p.A. (proprietaria degli immobili) in previsione della ristrutturazione della stazione di Bologna ha deciso di non rinnovare i contratti di locazione dei locali ove la C.I.G.A.R svolgeva la sua attività, talché venne concordato che i predetti locali avrebbero dovuto essere liberati entro giugno del 2008 e le attività spostate in altri locali - di dimensioni inferiori - ubicati nella zona Est della stazione, concessi dalla stessa Grandi Stazioni S.p.A;
ad inizio 2008 la C.I.G.A.R. S.p.A. ha convocato le Organizzazione Sindacali per illustrare il nuovo assetto organizzativo

dell'Azienda nel quale veniva prevista la necessità di mantenere esclusivamente personale part-time multifunzione, con la conseguenza che si poneva la trasformazione dei contratti in essere per una ventina di persone (addetti al bar, magazzino, cantine, casse);
nei numerosi incontri con l'Azienda, alla quale venne fatto presente che il passaggio da full-time a part-time sarebbe stato penalizzante economicamente per i lavoratori interessati (lavoratori questi tutti alle dipendenze da decenni alla C.I.G.A.R ed alcuni dei quali ormai prossimi alla pensione) vennero presentate dalla Organizzazioni Sindacali alcune proposte alternative, tutte però rifiutate dall'Azienda;
nel marzo 2008 l'Azienda ha comunicato la sua intenzione di procedere al licenziamento di 23 dipendenti considerati «esuberi» ed ha pertanto attivato la procedura di mobilità, oltre a non rinnovare i 30 contratti a termine, di inserimento, P.T.M, P.T.O., nonostante le Organizzazioni Sindacali avessero dimostrato che non esisteva la necessità né di trasformare i contratti né di licenziare. Invero, l'Azienda rimanendo ferma sulle proprie posizioni ribadiva la sua offerta consistente in:
passaggio di 5 lavoratori a part-time con cambio mansioni (demansionamento);
per altri 15 lavoratori il passaggio a part-time (come sopra) ovvero nuovo orario su 6 giorni anziché i 5 attuali, di cui uno continuato di 5 ore e gli altri di 7 ore (4 ore di lavoro, 3 ore di sosta, 3 ore di lavoro);
bonus di 7.500 euro per chi avesse accettato di dimettersi;
alla luce di quanto dichiarato dalle organizzazioni sindacali non necessità del part-time, l'assurdità di un orario spezzato con quattro ore di intervallo (anche in orario notturno), e soprattutto in considerazione del fatto che nel frattempo l'Azienda ha continuato ad assumere nuovo personale con contratti a termine e/o part-time mentre era ancora aperta la procedura di mobilità, le stesse Organizzazioni hanno ritenuto di non poter sottoscrivere un simile accordo;
inoltre, dopo il mancato accordo, secondo le organizzazioni sindacali d'Azienda ha inviato ai 23 lavoratori interessati una lettera che li invitava a scegliere un futuro reparto nonché ad accettare il demansionamento ed i turni orari sopra descritti, chiedendo risposta entro 5 giorni. Sempre unilateralmente, ha provveduto in violazione ai contratti e alle leggi in vigore a licenziare senza preavviso 3 magazzinieri e a cambiare l'orario e le mansioni ai rimanenti lavoratori;
da quanto rilevato dalle organizzazioni sindacali i lavoratori si troverebbero a lavorare con turni che vanno dalle 17,00 alle 21,00 e, dopo 3 ore di sosta, dalla 24,00 alle 3,00 del mattino, oppure dalle 5,00 alle 9,00 e dopo 3 ore di sosta dalla 12,00 alle 15,00 e così via. Così facendo i lavoratori sono comunque impegnati per circa 11 ore senza considerare i tempi di percorrenza per recarsi e tornare dal lavoro;
allo stato la C.I.G.A.R., secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali oltre a non rispettare i contratti e a non tenere in nessun conto le organizzazioni sindacali attua ai dipendenti a tempo indeterminato il cambio di orari e di mansioni, in violazione di contratti e di leggi allo scopo di indurli alle dimissioni e sostituirli quindi con altro personale totalmente flessibile (P.T e/o con contratti di inserimento, contratti a termine) e con costi unitari notevolmente inferiori -:
se sia a conoscenza della situazione sopra descritta, se non sia il caso di verificare per quanto di competenza (rispetto per le norme contrattuali e tutela dei lavoratori), quali interventi intenda adottare per verificare se siano stati applicate correttamente le normative vigenti.
(4-00894)

COMMERCIO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nella Gazzetta del Sud di venerdì 18 luglio 2008 in cronaca di Siracusa, è riportato l'appello di due sindacalisti che chiedevano ai parlamentari siciliani di intervenire nei confronti del Ministro del lavoro perché i lavoratori dell'Eternit di Priolo sarebbero stati esclusi dalla possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per i lavoratori esposti all'amianto, in quanto l'azienda non sarebbe stata contemplata negli atti di indirizzo per accedere alle citate agevolazioni;
con il decreto 12 marzo 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è data la possibilità ai lavoratori che entro il 1992 non potevano far valere i requisiti minimi di dieci anni di esposizione all'amianto, di poter integrare con ulteriore documentazione i periodi di lavoro fino ad ottobre del 2003;
negli atti di indirizzo ministeriali, tra le aziende, nelle quali è consentita per i lavoratori la possibilità di accedere alle agevolazioni, non risulta essere presente il territorio dell'area industriale di Priolo (Siracusa);
per i lavoratori di quella zona, al danno di avere operato, spesso ammalandosi, in ambienti insalubri, si è così aggiunta la beffa di essere estromessi dalle agevolazioni del decreto ministeriale 12 marzo 2008 -:
se quanto denunciato dai sindacalisti corrisponda al vero ed in caso affermativo con quali motivazioni, dagli atti di indirizzo, è stata esclusa la zona industriale di Siracusa, e se non ritenga necessario ed improrogabile in questo caso procedere ad una integrazione agli atti di indirizzo ministeriali.
(4-00898)

MARSILIO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
gli inquilini degli immobili - di proprietà dell'ENPAM (Ente di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri) - siti a Roma in Via Chiala, Via Suvereto e Via Pienza non hanno condiviso le decisioni che l'istituto ha preso per i rinnovi contrattuali dei canoni di locazione ad uso abitativo;
gli ultimi contratti di fitto che l'ENPAM aveva stipulato a partire dall'anno 2000, dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, erano stati calcolati tenendo conto delle quote di fitto dell'equo canone, il che aveva condotto ad un aumento di circa il 150 per cento dei fitti di allora;
successivamente è stato applicato l'aumento ISTAT che - anno dopo anno - ha fatto crescere quel rinnovato canone di locazione di un ulteriore 18 per cento;
l'ente proprietario ha firmato un documento di accordo con alcune rappresentanze sindacali a seguito del quale i nuovi contratti concordati di affitto prevederanno un incremento di canone annuo, rispetto ad oggi, di oltre il 50 per cento in più;
il canone attuale dovrebbe salire da 66,5 euro a 100 euro al mq/anno, su cui ovviamente bisogna calcolare l'incremento percentuale dell'ISTAT;
gli inquilini, inoltre, non solo dovranno pagare la superficie dell'immobile ma - in differente percentuale - anche il posto auto, il giardino, il cortile, la cantina, il balcone (più o meno il 12-15 per cento di metri quadri in più);
l'aumento del canone, nell'attuale situazione di crisi socio-economica che sta attraversando il nostro paese, metterà in seria difficoltà moltissime famiglie nonostante l'ENPAM abbia previsto in tali accordi un trattamento di maggior favore per coloro che hanno un reddito lordo inferiore ai 42.000 euro l'anno;
tale beneficio è in realtà irrisorio in quanto raggiungere la soglia prevista sarà sin troppo facile se in una famiglia si lavora in due;

il TAR del Lazio, nella sentenza n. 4060 del 2007, ha riconosciuto il carattere pubblico dell'ENPAM e il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4059 del 2007, ha qualificato l'ente come «organismo di diritto pubblico»;
l'ENPAM, pertanto, deve ancora considerarsi un ente pubblico -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di garantire e tutelare i diritti degli inquilini degli alloggi in questione e, in particolare, se non ritenga opportuno convocare un apposito tavolo tecnico con l'ENPAM e le rappresentanze degli inquilini, al fine di rinegoziare i contratti di locazione e giungere ad una soluzione più equa e condivisa da un punto di vista socio-economico.
(4-00908)

...

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

CONCIA. - Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la stampa, non solo sportiva, ha dato grande rilevanza alla notizia dell'esclusione della campionessa di tiro Elsa Caputo, tesserata per il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dalla squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Pechino in rappresentanza dell'Italia;
in un documento ufficiale, la Segreteria generale del Sindacato autonomo di polizia avanza il dubbio che tale esclusione sia riconducibile ad un'azione discriminatoria nei confronti delle donne da parte degli organismi responsabili delle selezioni per la composizione della squadra nazionale;
qualora tale denuncia rispondesse al vero, la gravità della decisione sarebbe amplificata dall'essere stata adottata nell'ambito di un prestigioso Corpo dello Stato;
considerato l'imminente inizio delle Olimpiadi di Pechino e rilevata altresì la importanza della questione trattata nella presente interrogazione, questa riveste il carattere della massima urgenza -:
quali misure e provvedimenti urgenti i Ministri interrogati intendano adottare per verificare la fondatezza della denuncia pubblicamente espressa dal Sindacato autonomo di polizia al fine di evitare la grave violazione dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, oltreché una pessima figura a livello internazionale per il nostro Paese.
(4-00900)

...

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

NICOLA MOLTENI e RIVOLTA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere- premesso che:
le eccezionali avversità atmosferiche che dall'inizio del 2008 hanno interessato gran parte delle regioni del Nord hanno provocato gravissimi danni soprattutto al settore agricolo non solo rovinando le colture presenti al momento degli eventi calamitosi, ma anche e soprattutto compromettendo il normale andamento agronomico dei periodi successivi e le rese in quantità e qualità dei futuri periodi di raccolta;
la situazione assume un aspetto allarmante soprattutto in quei comuni in cui le calamità naturali si sono susseguite in maniera costante e secondo tutte le tipologie atmosferiche più rovinose iniziando dalle gelate fuori stagione, passando per le piogge eccezionali fino a giungere agli attacchi di agenti patogeni indotti dal cattivo stato delle coltivazioni;
tale situazione critica risulta particolarmente evidente nell'ambito territoriale di Cantù dove anche a detta della locale sezione della Coldiretti regionale, si rilevano

danni economici incalcolabili con colture completamente danneggiate e l'aggravante dell'inarrestabile aumento dei costi energetici;
nel comprensorio canturino-erbese il perdurante maltempo ha pesantemente danneggiato le numerose aziende agricole di tutto il territorio mettendole in ginocchio e gravando pesantemente sui bilanci. Sempre la Coldiretti locale dichiara che le stime dettagliate dei danni, in termini economici, si potranno fare solo nei prossimi mesi, ma le previsioni sono negative e parlano di perdite al dettaglio che superano il 50 per cento e addirittura sfiorano la totalità;
i danni agricoli di cui trattasi si riferiscono soprattutto al fieno tardivo inutilizzato, al frumento e all'orzo di qualità scadente, al granoturco perso, quasi al 100 per cento. Nel territorio di Cantù le avversità climatiche del periodo di maggio hanno colpito le coltivazioni allora in essere ed i danni si ripercuoteranno nei prossimi mesi in tutta la filiera, andando a riguardare oltre la qualità dei foraggi anche i corretti equilibri dei processi agronomici che saranno inevitabilmente falsati rispetto agli andamenti normali;
nell'area canturina-erbese rischia di entrare in crisi irreversibile soprattutto la zootecnia bovina da latte a causa della scarsità e della cattiva qualità del fieno e perciò, in mancanza di quello locale, dovrà essere reperito dall'esterno con incremento rilevante dei costi. In tal senso si riscontra che il prezzo di questo prodotto è già passato dai 10/12 euro al quintale ai 16 euro al quintale in poche settimane e si ritiene che si arriverà anche a raddoppiare la cifra. La stessa situazione interessa anche le altre materie foraggere destinate ai bovini;
le criticità riferite non concernono solo il settore zootecnico, ma anche le aziende florovivaistiche canturine che hanno già subito danni economici ingenti -:
se nel rispetto delle proprie competenze e degli strumenti operativi che per lo scopo in maniera compatibile si possono attivare, non intenda intervenire per evitare il peggiorare della situazione di crisi che sta colpendo le aziende agricole del territorio canturino-erbese a causa delle avversità atmosferiche succedutesi negli ultimi mesi ed in tale ambito quali iniziative intenda assumere per ridurre i maggiori oneri produttivi che stanno gravando e di più graveranno in futuro sugli agricoltori di cui trattasi.
(4-00904)

...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUPI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
nel pubblico impiego il criterio di rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la partecipazione ai tavoli di contrattazione nazionale e di seguito decentrata viene «pesato», sin dall'anno 1998, attraverso il duplice criterio del dato elettorale delle elezioni RSU che si svolgono ogni tre anni e del dato associativo con il conteggio delle deleghe ogni due anni;
requisito essenziale per il riconoscimento della rappresentatività e quindi per la fruizione delle prerogative sindacali e della partecipazione ai tavoli di trattativa è il raggiungimento della percentuale del 5 per cento mixando il complesso dei due dati soprarichiamati;
attualmente sono in corso le procedure inerenti al biennio economico 2008 - 2009 ed è stata siglata la relativa ipotesi di accordo quadro che deve essere verificato in Consiglio dei ministri e poi vistato dalla Corte dei conti, prima della sottoscrizione definitiva;
in tale contesto si lamenta che nel Comparto Regioni e Autonomie Locali si è proceduto, da parte del comitato paritetico

costituito presso l'ARAN e composto dai rappresentanti delle confederazioni sindacali rappresentative oltre che dai funzionari dell'Agenzia, una vera e propria discriminazione a danno del Coordinamento sindacale autonomo (CSA);
gli atti tesi a far mancare al CSA il criterio di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa si sono palesati nel mancato riconoscimento dei passaggi statutari finalizzati come prevede il CCNQ del 24 settembre 2007, che ha integrato il CCNQ del 7 agosto 1998 che, all'articolo 6, ha stabilito che a decorrere dall'accertamento della rappresentatività del biennio 2008-2009, non possono essere tenuti in considerazione patti di affiliazione e altre forme aggregative tra sigle sindacali che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto (o alla effettiva «incorporazione-fusione» parziale o totale di un soggetto sindacale in un altro);
il CSA, che è sempre stato riconosciuto rappresentativo in tutti i precedenti momenti accertativi a partire dal 1997, ha ottemperato al disposto dell'articolo 6, stabilendo la diretta titolarità delle deleghe in capo al soggetto misurato per la rappresentatività, riunendo le organizzazioni sindacali finora aderenti e procedendo al conferimento delle rispettive deleghe sotto l'unica sigla del CSA, soggetto ormai divenuto unico anche a seguito dell'applicazione delle necessarie modifiche statutarie, peraltro riconosciute dalla stessa ARAN;
se non vi sono stati problemi nell'attribuzione di un dato elettorale alle elezioni di novembre 2007 a favore del CSA pari al 5,50 per cento (con ben oltre 23.000 voti), quindi abbondantemente superiore alla soglia prevista, d'altra parte il Comitato Paritetico ha proceduto ad una «disaggregazione» del dato associativo. In tal modo il CSA, che poteva vedersi certificate almeno 16.000 deleghe provenienti dal computo delle 14 associazioni sindacali definitivamente confluite, ha visto operato un taglio delle stesse valutabile attorno alle 12.000 unità che non ha quindi consentito il raggiungimento della soglia numerica del 5 per cento, requisito essenziale per il riconoscimento della rappresentatività. A parere dell'interrogante le motivazioni addotte dall'Aran appaiono pretestuose e prive di fondamento e tendenti unicamente ad escludere dalle trattative di comparto l'unica Organizzazione Sindacale Autonoma avente i numeri e capacità per la partecipazione alle trattative, lasciando il monopolio del settore unicamente alle tre organizzazioni sindacali «classiche» CGIL - CISL - UIL minando pertanto ogni criterio di pluralità sindacale e i principi di democrazia ai quali lo stesso CSA si è sempre attenuto -:
quali iniziative intenda adottare il Governo per verificare le procedure seguite in ordine al particolare «accanimento» che è stato messo in atto nei confronti del CSA;
come intenda assicurare il rispetto delle regole della democrazia nei confronti di una Organizzazione che ha adempiuto correttamente ai passaggi statutari previsti dal CCNQ del 24 settembre 2007.
(5-00302)

...

RAPPORTI CON LE REGIONI

Interrogazione a risposta scritta:

QUARTIANI. - Al Ministro per i rapporti con le regioni, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 172 del 13 marzo 2007 è stato approvato il piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza che prevede l'installazione di antenne sulla vetta del Monte Gennaro, provvedimento che non

ancora ha ricevuto la ratifica e indi l'esecutività da parte del Consiglio Regionale del Lazio;
un area prospiciente la vetta, in assenza delle autorizzazioni di pertinenza comunali, sarebbe stata delimitata con una piattaforma in cemento per realizzare un traliccio di 92 metri da parte della Radio denominata Subasio;
tale localizzazione, oltre a produrre l'inevitabile presa di posizione contraria delle popolazioni di Palombara Sabina, Marcellina, San Polo dei Cavalieri sta, a giudizio dell'interrogante, avvenendo in difformità dei vincoli del Parco Naturale dei Monti Lucretili ove ricade la vetta del Monte Gennaro;
il luogo scelto si trova in un'area inclusa nella Rete Natura 2000 delle aree di interesse comunitario a doppio titolo, come SIC (Sito di importanza comunitaria) e come ZPS (Zona di protezione speciale), disciplinate dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
la vetta del Monte Gennaro medesimo è oggetto di numerose attività escursionistiche la cui realizzabilità e disponibilità è legata alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche dei luoghi nonché dell'immagine del Parco stesso -:
quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo a tutela e protezione di tali aree, nonché quali interventi mirati a garantire la fruibilità del Parco intenda adottare, anche assumendo, per quanto nei poteri dell'Esecutivo Nazionale, dagli enti competenti tutte le informazioni utili a definire future determinazioni al riguardo.
(4-00915)

...

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in località Stagno, nel comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno, dal dopoguerra è in funzione una raffineria dell'Eni che consta di 400 dipendenti con un indotto all'incirca pari a questo numero, un complesso industriale che si sviluppa su una superficie di circa un milione di metri quadri e che rappresenta per l'intera Toscana una fondamentale realtà economica e industriale;
durante il mese di marzo del 2007, in seguito ad un accordo firmato con la Petrobas, la società italiana di idrocarburi aveva annunciato che Stagno, e Livorno, con i loro stabilimenti, sarebbero presto diventati un polo europeo di produzione biocarburanti e di raffinazione per green diesel, per un investimento di diverse centinaia di milioni di euro;
la scelta intrapresa da Eni e Petrobas è stata apprezzata tanto dalla Commissione europea, che sin dagli anni '90 ha rivolto una crescente attenzione verso il tema delle bioraffinerie e dell'impiego delle biomasse, quanto dai soggetti economici, politici e sociali del territorio;
verso la fine dello stesso anno, però, già all'interno del Progetto Leader, parte del programma presentato in precedenza viene stralciato lasciando sul campo solo la realizzazione dell'impianto green diesel; al tempo stesso, l'Eni ha avviato una manovra riorganizzativa che ha portato in poco tempo alla sostanziale chiusura dello stabilimento Eni Gpl di Livorno e al trasferimento dei dipendenti verso la raffineria Eni Refining;
in data 24 giugno 2008, inoltre, come reso noto sulle pagine del quotidiano Il Tirreno del 30 luglio 2008, i vertici dello stabilimento Eni avrebbero prodotto un documento sullo stato di salute del comparto refining & marketing all'interno del quale non vi sarebbe traccia neanche dell'impianto per il green diesel;

alla sparizione dei progetti relativi all'ampliamento del complesso di Stagno si è accompagnata anche una riduzione del personale attraverso il blocco del turn-over, ovvero senza alcuna nuova assunzione a fronte dei pensionamenti, e un rilevante taglio alle spese per la manutenzione -:
se i Ministri siano a conoscenza di quanto stia accadendo nel complesso industriale di Stagno e quali interventi ritengono opportuno operare per affrontare quella che, a tutti gli effetti, si dimostra come una progressiva riduzione degli investimenti sul territorio toscano.
(4-00899)

SARUBBI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
secondo l'articolo 4, comma 1, lettera g), del contratto nazionale di servizio 2007-2009 fra il ministero delle comunicazioni e la Rai, la trasmissione di manifestazioni sportive internazionali è un punto qualificante della programmazione delle reti generaliste terrestri;
la Rai, con notevole impegno economico, ha acquistato i diritti per la trasmissione in chiaro delle olimpiadi di Pechino 2008 secondo un palinsesto che prevede 19 ore per le sole dirette televisive giornaliere per un totale di complessivo di 300 ore di programmazione;
il contratto citato impegna la Rai ad assicurare un «grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione» (articolo 16);
risulta all'interrogante che tale copertura del segnale analogico, quindi in chiaro, non corrisponda al dato reale. Molte zone significative del paese non ricevono il segnale secondo la qualità e le modalità che il contratto di servizio garantisce. In queste condizioni è necessario ricorrere ad altro genere di segnale (satellitare o digitale terrestre). Ma i diritti acquisiti dalla Rai per le Olimpiadi di Pechino (come anche per altri generi di manifestazioni) concernono le sole trasmissioni in chiaro; la loro diffusione su satellite risulta essere criptata;
in questa situazione coloro che non riescono a ricevere correttamente il segnale analogico si trovano nella fattuale impossibilità di fruire di un servizio che dovrebbe essere loro garantito dal pagamento del canone Rai in ciò violando il contratto di servizio secondo il quale «al fine di garantire l'effettiva universalità del diritto pubblico radiotelevisivo la Rai assicura agli utenti in regola col pagamento del canone di abbonamento, e che sono impossibilitati a ricevere il segnale terrestre, l'accesso gratuito all'intera programmazione Rai diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo» (articolo 31) -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto del contratto di servizio ed i diritti degli utenti gravemente violati dallo stato di cose evidenziato nella presente interrogazione.
(4-00906)

...

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Bertolini ed altri n.1-00029, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 luglio 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Cristaldi.