XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di venerdì 3 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 ottobre 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Nirenstein, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Nirenstein, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 ottobre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CAPARINI ed altri: «Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di Garda» (1736);
MINASSO e LULLI: «Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore» (1737);
BERTOLINI: «Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di malattia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative» (1738);
BERTOLINI: «Disposizione sull'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti e dei loro ausiliari» (1739);
GREGORIO FONTANA: «Disposizione in materia di identificazione del personale dipendente da datori di lavoro pubblici e privati» (1740).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 ottobre 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro dello sviluppo economico:
«Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali» (1741).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 3 ottobre 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 999. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi» (approvato dal Senato) (1742).
Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
GIORGIO MERLO: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti» (1476);
GIORGIO MERLO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di voti di preferenza nell'elezione dei consigli comunali» (1477);
GIORGIO MERLO: «Disciplina dello svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati» (1478) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XII.

II Commissione (Giustizia):
PAOLO RUSSO: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di beni immobili» (232) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;
ANTONIO PEPE e LEONE: «Istituzione in Foggia di sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari, nonché del tribunale per i minorenni, e modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei distretti comprendenti sezioni distaccate di corte d'appello» (1116) Parere delle Commissioni I, V e XI;
REALACCI e FONTANELLI: «Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari» (1188) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
VELO ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1074) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
MIGLIORI: «Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569, in materia di trattamento di quiescenza del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso nella Polizia di Stato» (1380) Parere delle Commissioni I e V;
GIORGIO MERLO: «Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 1994» (1479) Parere delle Commissioni I, II, V e IX.

XIII Commissione (Agricoltura):
SARDELLI ed altri: «Disposizioni in materia di agroenergia e di impiego dei biocarburanti» (1696) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (exarticolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 1° ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia del verbale delle operazioni relative ai referendum popolari del 21 e 22 settembre 2008, concernenti il distacco dei comuni di Valvestino e Magasa (Brescia) dalla regione Lombardia e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, che si è concluso con esito favorevole al predetto distacco.

Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione dei deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o SETTEMBRE 2008, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ (A.C. 1634-A)

A.C. 1634-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
osservato che, con riferimento all'emendamento 2.200 della Commissione, appare tuttavia opportuno prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali nelle procedure di individuazione degli interventi da finanziare e di riparto delle risorse tra i diversi interventi;
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1634-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 4.200 con la seguente modifica: al comma 2-bis, dopo le parole: «ove occorra» inserire le seguenti: «e in via transitoria»; sostituire le parole: «da reintegrare in» con le seguenti: «come reintegrato con»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sull'articolo aggiuntivo 7.0200:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 5, sostituire le parole: «non concorrono» con le seguenti: «concorrono» e sopprimere il comma 8.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 3.30, 3.79, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.52, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.65, 4.66, 5.7, 5.13, 5.17, 5.91, 5.92 e sugli articoliaggiuntivi 1.050, 4.01, 4.010, 5.04, 5.050, 7.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1634-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivateesigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.
(Sostituzione articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Articolo 8.
(Norme finali).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1634-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole:
«articolo 11 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale».

All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente» sono sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate»;
al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
"4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi"»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato»;
al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,».
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64» e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola primaria».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«si sia impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «si è impegnato» e le parole: «salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»;
al terzo periodo, le parole: «del collegio dei docenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi scolastici».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento). - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007-2008, e hanno conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica;l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali indicati nel presente comma.
4. I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti».

All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole:
«1990, n. 341,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto».
All'articolo 7:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;
al comma 1, capoverso:
al primo periodo, le parole:
«scuole di specializzazione mediche» sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;
al secondo periodo, la parola: «superino» è sostituita dalla seguente: «superano».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

A.C. 1634-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Cittadinanza e Costituzione).

Sopprimerlo.
1. 65. Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'inizio fino alla fine del comma con le seguenti: dall'anno scolastico 2009-2010, in tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» viene ricondotto nell'ambito delle discipline afferenti alla classe di concorso 19/A-Discipline giuridiche ed economiche e viene assicurato per almeno tre annualità e per un monte ore annuo di almeno 33 ore, che vanno ad aggiungersi ai curricoli attualmente vigenti, ove nell'Istituto non sia già presente l'insegnamento di discipline giuridiche.
1. 110. Berretta.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'inizio fino alla fine del comma con le seguenti: dall'anno scolastico 2009-2010 nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado l'educazione civica, le conoscenze e le competenze relative ai valori sanciti nella Costituzione, l'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile vengono trasmesse attraverso l'insegnamento della disciplina denominata «Cittadinanza e Costituzione», che è oggetto di specifica valutazione. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 sono inoltre attivate azioni di formazione del personale finalizzate alla trasmissione delle competenze relative all'insegnamento della disciplina «Cittadinanza e Costituzione».
2. L'insegnamento della nuova disciplina è condotto, presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche tramite il metodo educativo dell'apprendimentoservizio, nell'ambito, dell'area storico-geografica. Con successiva circolare il Ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo di cui sopra. Alla disciplina «Cittadinanza e Costituzione» è attribuito un monte ore di trentatré ore che si aggiungono nell'ambito delle aree storico-geografico.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, in tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» viene ricondotto nell'ambito delle discipline afferenti alla classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche - e viene assicurato per almeno tre annualità e per un monte ore annuo di almeno 33 ore, che vanno ad aggiungersi ai curricoli attualmente vigenti, ove nell'Istituto non sia già presente l'insegnamento di discipline giuridiche.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri.
1. 108. Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'inizio fino alla fine del comma con le seguenti: dall'anno scolastico 2009-2010 nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado, l'educazione civica, le conoscenze e le competenze relative ai valori sanciti nella Costituzione, l'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile vengono trasmesse attraverso l'insegnamento della disciplina denominata «Cittadinanza e Costituzione», che è oggetto di specifica valutazione. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell' infanzia. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 sono inoltre attivate azioni di formazione del personale finalizzate alla trasmissione delle competenze relative all'insegnamento della disciplina «Cittadinanza e Costituzione».
1. 109. Marco Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: oltre ad fino alla fine del comma con le seguenti: è avviata una sperimentazione nazionale che avrà termine con la compiuta definizione delle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e con i nuovi indirizzi programmatici della Scuola secondaria superiore. Tale sperimentazione è finalizzata all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» per l'apprendimento dei valori sanciti nella Costituzione, per l'esercizio della cittadinanza attiva e della convivenza civile. La sperimentazione «Cittadinanza e Costituzione» si attua, di norma e in modo non esclusivo, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Per una sua efficace realizzazione sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.
2. A «Cittadinanza e Costituzione» sono destinate trentatré ore del monte ore annuo delle suddette aree.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le scuole potranno dotarsi di adeguati ausili librari e didattici, anche di carattere multimediale. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, utilizzando il Fondo di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalità ivi indicate è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro.
1. 111. Zaccaria.

Al comma 1, sostituire le parole da: oltre ad fino alla fine del comma con le seguenti: è avviata una sperimentazione nazionale che avrà termine con la compiuta definizione delle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e con i nuovi indirizzi programmatici della Scuola secondaria superiore. Tale sperimentazione è finalizzata all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» per l'apprendimento dei valori sanciti nella Costituzione, per l'eserciziodella cittadinanza attiva e della convivenza civile. La sperimentazione «Cittadinanza e Costituzione» si attua nell'ambito delle aree storico-geografica per il primo ciclo e storico-sociale, oppure giuridico economica, per il secondo ciclo. La scelta delle aree e le modalità dei percorsi spetta al collegio dei docenti. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Per una sua efficace realizzazione sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.
1. 112. Enzo Carra.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2008/2009 con le seguenti: 2011-2012.
1. 61. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2008-2009 con le seguenti: 2010-2011.
1. 60. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2008-2009 con le seguenti: 2009-2010.
1. 59. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di sensibilizzazione e.
1. 66. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: personale aggiungere le seguenti: docente, dei genitori degli studenti.
1. 12. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: personale aggiungere la seguente: docente.
1. 67. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'acquisizione con le seguenti: all'apprendimento.
1. 51. Albonetti, Marchioni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'acquisizione con le seguenti: all'insegnamento.
1. 73. Agostini

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nel secondo.
1. 68. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle competenze.
*1. 52. Porta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle competenze.
*1. 69. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: storico-geografica e.
1. 53. Benamati.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: storico-geografica e storico-sociale con le seguenti: giuridico-economiche.
1. 58. Cavallaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: storico-geografica con le seguenti: giuridico-economiche.
1. 56. Cardinale.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-geografica aggiungere le seguenti: per il primo ciclo.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, dopo le parole:
e storico-sociale aggiungere le seguenti: oppure giuridico-economica, per il secondo ciclo;
dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La scelta delle aree e le modalità dei percorsi spetta al collegio dei docenti.
1. 78. Boffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-geografica aggiungere le seguenti: per il primo ciclo.

Conseguentemente al medesimo periodo, dopo le parole: e storico-sociale aggiungere le seguenti: oppure giuridico-economica, per il secondo ciclo;
1. 79. Bonavitacola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e storico-sociale.
1. 54. Barbi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: storico-sociale con le seguenti: giuridico-economiche.
1. 57. Capodicasa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e storico-sociale aggiungere le seguenti: e giuridico-economiche.
1. 55. Bocci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-sociale e aggiungere le seguenti: per almeno trentatré ore annuali,
1. 7. Causi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
1. 63. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e del monte ore complessivo previsto per le stesse con le seguenti: per due ore settimanali.
1. 80. Bordo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e del monte ore complessivo previsto per le stesse con le seguenti: un'ora settimanale.
1. 81. Bossa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e del monte ore complessivo previsto per le stesse con le seguenti: per 33 ore annuali.
1. 77. Boccuzzi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso l'ausilio di testimonianze dirette fornite da rappresentanti delle varie pubbliche amministrazioni di volta in volta correlate ai temi da trattare.
1. 10. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri.
1. 8. Boccia, Amici.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sottoporre ad accordo sindacale, sono specificati i criteri e le modalità applicative relative all'insegnamento della disciplina «Cittadinanza e Costituzione».
1. 50. Albonetti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti alla prevenzione del fenomeno del precoce consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti, allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza degli effetti nocivi e della pericolosità che tale consumo ha sulla salute fisica e psichica.
1. 82. Rubinato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Veneto e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 87. Calvisi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Valle d'Aosta e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 88. Capano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Umbria e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 89. Carella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Trentino Alto Adige e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 90. Castagnetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Toscana e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 92. Causi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Sicilia e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 93. Ceccuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Sardegna e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 94. Cenni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Puglia e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 95. Ciriello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Piemonte e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 96. Beltrandi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Molise e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 97. Colaninno.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Marche e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 98. Colombo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Lombardia e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 99. Calgaro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Liguria e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 100. La Forgia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Lazio e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 101. Cuomo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Friuli Venezia Giulia e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 102. Rampi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Emilia Romagna e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 103. De Micheli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Campania e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 104. Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Calabria e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 105. Laganà Fortugno.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Basilicata e, dall'anno scolastico 2009/2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 106. Margiotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti nella regione Abruzzo e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 107. Rampi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti a Roma e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 91. Brandolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti a Palermo e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 85. Bucchino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nella scuola dell'infanzia con le seguenti: in via sperimentale, dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, nelle scuole dell'infanzia presenti a Napoli e, dall'anno scolastico 2009-2010, estese in tutte le scuole dell'infanzia presenti nel territorio.
1. 86. Calearo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Nello svolgimento delle azioni di cui al comma 1 sono coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
1. 11. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. A «Cittadinanza e Costituzione» sono destinate trentatré ore del monte ore annuale delle suddette aree e l'insegnamento sarà condotto anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento-servizio. Con successiva circolare il Ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo educativo di cui sopra.
1. 74. Baretta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. L'insegnamento della nuova disciplina è condotto, presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento-servizio nell'ambito dell'area storico-geografica. Con successiva circolare il Ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo educativo di cui sopra. Alla disciplina «Cittadinanza e Costituzione» è attribuito un monte ore di trentatré ore che si aggiungono nell'ambito dell'area storico-geografica.
1. 75. Viola.

Sopprimere il comma 1-bis.
1. 62. Evangelisti.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. 1. Al fine di promuovere la conoscenza della pluralità delle autonomie territoriali, costituzionalmente riconosciute e tutelate, sono altresì attivate iniziative volte allo studio degli Statuti regionali, provinciali e comunali.
1. 84. Vaccaro.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. 1. Al fine di promuovere la conoscenza della pluralità delle autonomie territoriali, costituzionalmente riconosciute e tutelate, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti regionali e provinciali.
1. 83. Braga.

Al comma 1-bis, dopo le parole: iniziative per lo studio aggiungere le seguenti: della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché.
1. 72. Gozi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. 1. Sono inoltre attivate iniziative per lo studio del codice della strada.
1. 71. Bellanova.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. 1. Sono altresì attivate iniziative specifiche di educazione stradale ai sensi dell'articolo 208, commi 2 e 3, e dell'articolo 230, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 76. Lovelli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.
1. 64. Evangelisti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Al fine di rendere vitale l'apprendimento di «Cittadinanza e costituzione» l'istituzione scolastica attiva percorsi di democrazia partecipativa e deliberativa per la conoscenza del proprio territorio a partire dal comune e dallo statuto del proprio comune, attraverso modalità didattiche dell'apprendimento servizio (service-learning).
1. 050. Samperi.

ART. 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).

Premettere il seguente comma:
01. Al fine di rafforzare il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, ogni istituzione scolastica definisce il regolamento di istituto con la partecipazione attiva di studenti e genitori e laddove già definito propone un percorso di condivisione e di eventuale aggiornamento dello stesso con la partecipazione di tutta la comunità scolastica. Il regolamento, in ottemperanza all'articolo 4, comma 5, dello stesso statuto, contiene opportune indicazioni in merito alla dimensione riparativa delle sanzioni.
2. 66. Picierno.

Sopprimerlo.
2. 50. Evangelisti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei decimi con le seguenti: sette decimi.
2. 68. Evangelisti.

Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 69. Evangelisti.

Sopprimere il comma 1.
2. 54. Evangelisti

Al comma 1, dopo le parole: di primo e di secondo grado aggiungere le seguenti:, nel contesto ed in coerenza col patto educativo tra la scuola, i genitori e gli studenti.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: comportamento aggiungere le seguenti: nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
2. 3. Pollastrini.

Al comma 1, dopo le parole: di primo e secondo grado aggiungere le seguenti:, nel contesto e in coerenza con il patto educativo tra la scuola, i genitori e gli studenti.
2. 6. Cuperlo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto del grado di acquisizione delle conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
2. 58. Pizzetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto del grado di acquisizione delle conoscenze e competenze relative all'ambito «Cittadinanza e Costituzione».
2. 67. Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di concorrere alla riqualificazione dell'offerta scolastica e formativa, il termine di conservazione nel bilancio delle risorse di cui al comma 9-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2008. Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi per l'ediliziascolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. 200. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.
2. 51. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole: 2008-2009 con le seguenti: 2009-2010.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2. 57. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole: 2008-2009 con le seguenti: 2009-2010.
2. 53. Evangelisti.

Al comma 2, dopo la parola: espresso aggiungere la seguente: anche.
2. 61. Sani.

Sopprimere il comma 3.
*2. 4. Froner.

Sopprimere il comma 3.
*2. 56. Evangelisti.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Nella scuola secondaria di secondo grado, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235,
2. 64. Gatti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*2. 52. Evangelisti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*2. 59. Tullo.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI),
2. 5. Codurelli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: sentite le commissioni parlamentari competenti.
2. 63. Scarpetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei decimi con le seguenti: sette decimi.
2. 55. Evangelisti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sei decimi aggiungere le seguenti: nello scrutinio finale.
2. 62. Santagata.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
2. 65. Melis.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. 60. Sanga.

ART. 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

Sopprimerlo.
*3. 8. Sarubbi.

Sopprimerlo.
*3. 53. Evangelisti.

Sopprimere il comma 1.
3. 54. Evangelisti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle indicazioni per il curricolo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
3. 11. Mogherini Rebesani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle indicazioni per il curricolo.
3. 55. Tempestini.

Al comma 1, sostituire le parole: 2008-2009 con le seguenti: 2009-2010.
3. 56. Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole da: la valutazione fino a: e illustrate con le seguenti: e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed illustrata.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al termine del primo ciclo di istruzione le commissioni esaminatrici, oltre alle normali operazioni di esame, certificano le competenze acquisite dai singoli alunni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito regolamento individua e definisce le competenze terminali del primo ciclo di istruzione e adotta il relativo modello di certificazione.
3. 85. Bratti.

Al comma 1, sostituire le parole da: periodica fino alla fine del comma con le seguenti: degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, in base alle competenze e alla maturità acquisite nelle singole discipline dall'alunno.
3. 57. Duilio.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli alunni fino a: giudizio analitico con le seguenti: è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia.
3. 9. Corsini.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli alunni fino a: giudizio analitico con le seguenti: è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle aree disciplinari, sia.
3. 58. Recchia.

Al comma 1, sostituire le parole: giudizio analitico con le seguenti: giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia.
3. 59. Esposito.

Al comma 1, sostituire la parola: analitico con la seguente: motivato.
3. 60. Evangelisti.

Al comma 1, dopo la parola: analitico aggiungere le seguenti: e motivato.
3. 61. Evangelisti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. 50. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 62. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: degli alunni fino alla fine del comma con le seguenti: è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno.
3. 10. Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed illustrate con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno.
3. 63. Fadda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed illustrate con giudizio analitico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto.
3. 64. Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
*3. 26. Zeller, Brugger.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
*3. 65. Merloni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed illustrate con giudizio sintetico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto.
3. 66. Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e possono essere illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto all'alunno.
3. 25. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 3.
*3. 14. Ghizzoni.

Sopprimere il comma 3.
*3. 67. Evangelisti, Mura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.
3. 71. D'Antona.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.
3. 72. D'Incecco.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.
3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe.
3. 70. Lenzi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.
3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.
3. 16. Dal Moro.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.
3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in più di tre discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.
3. 69. Evangelisti, Mura.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.
3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in almeno un terzo delle discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.
3. 68. Evangelisti, Mura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli studenti sono ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo con decisione assunta collegialmente dai docenti assegnati alla classe nella scuola primaria e con decisione collegiale del consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado.
3. 73. Pompili.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che non hanno ottenuto un voto pari a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.
3. 74. Mario Pepe (PD).

Al comma 3, premettere le parole: Nelle scuole secondarie.
3. 51. Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

Al comma 3, sopprimere le parole:, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio di classe ammette all'esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore ai sei decimi in due discipline al massimo.
3. 6. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 3, sostituire le parole da: hanno ottenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nello scrutinio finale hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline fondamentali, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base.
3. 75. Sposetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: hanno ottenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nello scrutinio finale hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline fondamentali.
3. 76. Servodio.

Al comma 3, dopo la parola: ottenuto aggiungere le seguenti:, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,
3. 52. Goisis, Grimoldi, Maccanti, Rivolta.

Al comma 3, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del comma con le seguenti: la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe.
3. 15. Evangelisti, Mura.

Al comma 3, sostituire la parola: sei con la seguente: sette.
3. 77. Evangelisti.

Al comma 3, sostituire le parole: in ciascuna disciplina o gruppo di discipline con le seguenti: in un gruppo di discipline nel rispetto della decisione collegiale del consiglio di classe.
3. 78. Tidei.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Al fine di rendere trasparenti ed omogenei i criteri per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze raggiunte, viene promossa l'attività di ricerca e di formazione degli insegnanti e delle scuole, per pervenire alla definizione condivisa di standard. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) collabora con le scuole per diffondere una cultura della valutazione orientata al miglioramento ed all'armonizzazione dei risultati scolastici sull'intero territorio nazionale. La rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi. A tal fine è prevista l'adozione del «bilancio sociale» da parte delle istituzioni scolastiche autonome unitamente all'attivazione di specifici percorsi formativi indirizzati alle diverse componenti scolastiche.
3. 30. Tocci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Dall'anno scolastico 2008-2009, all'interno delle istituzioni scolastiche è prevista la presenza costante di uno psicologo a disposizione degli alunni che soffrono di disturbi e disagi, anche al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e bullismo, di migliorare l'efficacia dell'apprendimento e di potenziare l'orientamento.
3. 79. Ria.

Sopprimere il comma 3-bis.
3. 80. Evangelisti.

Sopprimere il comma 4.
*3. 18. Mosella.

Sopprimere il comma 4.
*3. 81. Evangelisti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi si provvede a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi, adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze e tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni ed al coordinamento delle norme vigenti. Sono, inoltre stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
3. 20. De Torre.

Al comma 5, premettere le parole: Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi,

Conseguentemente, dopo le parole: degli studenti, aggiungere le seguenti: adottandomodelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze.
3. 21. Sbrollini.

Al comma 5 dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).
3. 22. Meta.

Al comma 5 dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
3. 82. Nannicini.

Al comma 5, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi, che tengono conto anche delle difficoltà specifiche di apprendimento e delle disabilità degli alunni, ed al.
3. 83. Maurizio Turco.

Sostituire la rubrica con la seguente: Valutazione del rendimento scolastico degli studenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado.
3. 84. Strizzolo.

ART. 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).

Sopprimerlo.
* 4. 4. Evangelisti.

Sopprimerlo.
* 4. 5. Coscia.

Sopprimerlo.
* 4. 15. Latteri, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza.
4. 19. De Pasquale.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di razionalizzazione.
4. 50. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: contenimento.
4. 51. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: costituiscono fino alla fine del comma con le seguenti:, nell'ambito della propria autonomia, definiscano il modello organizzativo e la migliore utilizzazione del personale docente salvaguardando i principi di essenzialità, unitarietà, condivisione e continuità degli insegnamenti. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale docenteattualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Insegnante unico con le seguenti: Articolazione degli orari.
4. 52. Livia Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: costituiscono fino alla fine del periodo con le seguenti: possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno.
4. 14. Bachelet.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: costituiscono fino alla fine del periodo con le seguenti: possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un insegnante con presenza prevalente e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, cui si aggiungono le ore relative all'insegnamento della religione cattolica o attività alternative e le ore destinate all'insegnamento di una lingua comunitaria.
4. 53. Marchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono classi affidate ad un unico insegnante le seguenti: possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un unico insegnante prevalente.
4. 54. Pedoto.

Al comma 1, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie,
4. 10. Evangelisti.

Al comma 1, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire.
4. 9. Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole da: della scuola primaria fino alla fine del periodo con le seguenti:, per i primi due anni della scuola primaria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante.
4. 8. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: affidate fino alla fine del comma con le seguenti: funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali laddove ciò venga richiesto dalle famiglie. È rimessa all'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la possibilità di affidare le classi funzionanti ventiquattro ore ad un unico insegnante, fatta salva la collegialità della programmazione della valutazione. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale docente attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Insegnante unico con le seguenti: Articolazione degli orari.
4. 12. Morassut.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e funzionanti fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: tiene con le seguenti: deve tenere.
4. 7. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, assicurando l'organico di personale docente attualmente previsto, garantendo le ore di compresenza e di programmazione collegiale.
4. 55. Zampa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tiene con le seguenti: deve tenere.
4. 3. Evangelisti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e viene garantito un minimo di 450 ore aggiuntive per gli scolari immigrati, finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e al pieno inserimento nella didattica ordinaria.
4. 56. Nicolais.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo l'organico anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione.
4. 13. Lolli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'orario scolastico obbligatorio è stabilito su una soglia compresa tra le 27 e le 30 ore settimanali, esclusi i tempi della refezione scolastica e dell'interscuola, sulla base delle scelte delle famiglie e del progetto della scuola, assicurando una distesa successione delle attività anche mediante rientri pomeridiani.
4. 58. Rossa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'organico funzionale dei docenti di ogni istituzione autonoma è commisurato alla complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti.
4. 59. Mazzarella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le classi a tempo pieno, in coerenza con quanto previsto decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, assicurano un tempo scuola unitario e organico sulla base di una previsione di un massimo di 40 ore settimanali, anche attraverso l'assegnazione di due docenti contitolari della classe. Il progetto educativo della scuola a tempo pieno realizza i traguardi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali, arricchendoli con le opportunità offerte dalle regioni, dagli enti locali e dalle altre istituzioni pubbliche nella prospettiva di un sistema educativo integrato.
4. 60. Pes.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è assicurato lo sviluppo triennale del modello organizzativo del tempo pieno con il necessario numero di personale docente e non docente, avendo come priorità le aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto della domanda non evasa dei genitori.
4. 61. Siragusa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì previsto l'abbinamento, in orizzontale o in verticale, di due classi funzionanti con orario di 24 ore settimanali, e il loro affidamento a unteam di due insegnanti, con una distribuzione oraria degli interventi nelle due classi che consenta di assicurare un tempo adeguato per gli insegnamenti fondamentali di lingua italiana e matematica.
4. 62. Touadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove, per questioni strutturali legate alle carenze di edilizia scolastica, sia stato impossibile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 30 ore antimeridiane settimanali.
4. 63. Schirru.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove per problemi strutturali legati alle carenze di edilizia scolastica sia stato impossibile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 27 ore antimeridiane settimanali.
4. 64. Mattesini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche nelle quali la dispersione scolastica superi la percentuale dello 0,5 per cento possono mantenere fino a 4 ore settimanali di compresenza finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio.
4. 65. Andrea Orlando.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, le risorse di personale derivanti da processi di rimodulazione dell'organizzazione didattica vanno prioritariamente destinate all'estensione delle esperienze di tempo pieno, sulla base delle richieste delle famiglie.
4. 66. Madia.

Sopprimere il comma 2.
4. 57. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: e a valere fino a: trattamento economico con le seguenti: è definito il trattamento economico all'insegnante unico della scuola primaria.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche come reintegrato con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2, sostituire le parole da: e a valere fino a: trattamento economico conle seguenti: è definito il trattamento economico all'insegnante unico della scuola primaria.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare in quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. 200. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico all'insegnante unico della scuola primaria dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009 ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche come reintegrato con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 200.(Nuova formulazione) La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009-2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
4. 201. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, non impiegate ai fini di cui al comma 2, sono destinate al finanziamento di un Programma per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo, delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, alfine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti.
4. 2. Evangelisti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, non impiegate ai fini di cui al comma 2, sono destinate al finanziamento del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. 6. Evangelisti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale, al fine anche di estendere il modello del tempo pieno su tutto il territorio nazionale.
4. 01. Murer.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 salvaguardano comunque la presenza della scuola primaria nei territori montani e nelle isole minori attraverso un'organizzazione didattica che, se pur flessibile, risponda a requisiti di qualità e pari dignità formativa. A tal fine viene adottato un organico funzionale alle caratteristiche degli insediamenti scolastici e si favorisce una maggiore integrazione con il territorio e gli enti locali.
4. 010. Grassi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 salvaguardano comunque la specificità organizzativa vigente per la scuola dell'obbligo nei territori montani e nelle isole minori.
4. 02. Vannucci.

(Inammissibile)

ART. 5.
(Adozione dei libri di testo).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i competenti organi scolastici aggiungere le seguenti:, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010,
5. 8. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i competenti organi scolastici aggiungere le seguenti:, nel caso in cui procedano a nuove adozioni, anche di nuove edizioni o di edizioni aggiornate,
5. 51. Cesare Marini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i competenti organi scolastici aggiungere le seguenti:, quando procedano a nuove adozioni,
5. 52. Martella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adottano libri di testo fino alla fine del comma con le seguenti: deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un opera pubblicata dall'editore inadempiente. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.
5. 7. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adottano libri di testo fino alla fine del comma con le seguenti: deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei quali l'editore si sia impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
5. 9. Ginefra.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: adottano libri di testo in relazione ai con le seguenti: deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei.
5. 11. De Biasi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno due anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni due anni.
5. 53. Gaglione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno due anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire la parola:
quinquennale con le seguenti: almeno biennale;
sostituire la parola: quinquennio con la seguente: biennio.
5. 54. Fiorio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: nel triennio.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni tre anni.
5. 55. Fogliardi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: nel triennio.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire la parola:
quinquennale con le seguenti: almeno triennale;
sostituire la parola: quinquennio con la seguente: triennio.
5. 56. Fiano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza quinquennale con le seguenti: ogni quattro anni.
5. 57. Garavini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire la parola:
quinquennale con la seguente: quadriennale;
sostituire le parole: il successivo quinquennio con le seguenti: i successivi quattro anni.
5. 58. Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno sei anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni sei anni.
5. 59. Fontanelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno sei anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire la parola:
quinquennale con le seguenti: di almeno sei anni;
sostituire le parole: il successivo quinquennio con le seguenti: i successivi sei anni.
5. 60. Fluvi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quinquennio con le seguenti: per almeno cinque anni.
5. 61. Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel quinquennio aggiungere le seguenti: a partire dall'anno di pubblicazione.
5. 1. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:, salvo che fino alla fine del periodo.
5. 62. Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di chimica, matematica e biologia.
5. 63. Rossomando.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di letteratura e grammatica latina.
5. 64. Rigoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di letteratura italiana e per i testi di filosofia.
5. 65. Rugghia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di chimica.
5. 66. Luongo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di letteratura italiana.
5. 67. Losacco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di inglese.
5. 68. Lusetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di francese.
5. 69. Maran.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di storia dell'arte.
5. 70. Marantelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di letteratura greca.
5. 71. Marchignoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: appendici di aggiornamento aggiungere le seguenti: per i testi di matematica.
5. 72. Lucà.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: motivate esigenze aggiungere le seguenti: nel quadro della libertà di insegnamento.
5. 73. Ginoble, Vernetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adozione dei libri fino alla fine del periodo con le seguenti: la nuova adozione dei libri di testo ha durata quinquennale.
5. 74. Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adozione dei libri fino a: concernenti l'adozione con le seguenti: la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione.
5. 10. Verini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adozione dei libri fino alla fine del periodo con le seguenti: la nuova adozione dei libri di testo avviene ha durata quinquennale. Se la specifica e motivata esigenza è giustificata dall'intervenuta indisponibilità di un'opera per laquale l'editore aveva assunto l'impegno di cui al primo periodo, i competenti organi scolastici non possono adottare in sua sostituzione un'altra opera pubblicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale.
5. 80. Argentin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: libri di testo avviene aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei licei dove avviene ogni due anni,
5. 75. Garofani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: libri di testo avviene aggiungere le seguenti:, ad eccezione degli istituiti magistrali dove avviene ogni due anni,
5. 76. Oliverio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: libri di testo avviene aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei licei linguistici dove avviene ogni due anni,
5. 77. Genovese.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: libri di testo avviene aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei libri di testo adottati nei licei classici, che avviene ogni due anni,
5. 78. Laratta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del periodo con le seguenti: nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado con cadenza sessennale, a valere per il successivo sessennio .
5. 50. Goisis, Grimoldi, Maccanti, Rivolta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico vigila con le seguenti: Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano.
*5. 6. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico vigila con le seguenti: Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano.
*5. 79. Evangelisti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nel rispetto dei tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
**5. 18. Mosca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nel rispetto dei tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
**5. 81. Evangelisti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Genitori e studenti possono segnalare al dirigente scolastico ed al consiglio di istituto l'adozione di libri di testo in violazione del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, provvede entro cinque giorni alla verifica dell'esistenza dei presupposti.
5. 5. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, insostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente.
5. 12. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.
5. 13. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento eventualmente necessarie e rese separatamente disponibili ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. 16. Latteri, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per promuovere la formazione degli insegnanti per l'utilizzo dei nuovi strumenti didattici disponibili, per la dotazione presso gli istituti di attrezzature adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e per la vendita di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e successivamente definito dalla legge finanziaria.
5. 17. Giovanelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 90. Evangelisti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 2, dopo le parole: «soggetti diversamente abili» sono aggiunte le seguenti: «e con difficoltà specifiche di apprendimento».
5. 91. Lulli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «Le risorse economiche già assegnate alle scuole dell'obbligo per garantire la gratuità dei libri di testo vengono utilizzate , nel caso di acquisizione on-line dei testi medesimi, per rimborsare le spese documentate sostenute per l'acquisto dei toner e della carta. Deve essere assicurata la totale gratuità per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori».
5. 92. Lo Moro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Detrazione fiscale per i libri di testo). - 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado».

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1
5. 04. Levi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Detrazione fiscale per i libri di testo). - 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola relativo a entrambi i cicli di istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1
5. 050. Evangelisti.

(Inammissibile)

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

Al comma 1, sostituire le parole: possono iscriversi con le seguenti: sono iscritti.
5-bis. 200. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole:, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole: l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e;
al comma 4, sopprimere le parole:, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.
5-bis. 51. Antonino Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: in coda a coloro che vi risultano già inseriti con le seguenti: e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo la parola
: graduatorie aggiungere le seguenti: e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti;
al comma 3, sostituire le parole da:
l'iscrizione avviene fino alla fine del comma con le seguenti: la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea ed ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
5-bis. 201. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale, da AA 77 ad AN 77, indette con O.N. del 6 agosto 1999, e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza del requisito prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti la graduatoria ad esaurimento per l'anno scolastico 2008/2009, qualora ricorra la seguente circostanza: il requisito di servizio di trecentosessanta giorni non era oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati, sino a quella data, specifici corsi di insegnamento.
5-bis. 53. Trappolino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento, conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85 e con decreto 9 febbraio 2005 n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni entro il 31 dicembre 2005 e che abbiano superato l'esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
5-bis. 52. Vassallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento, conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
5-bis. 3. Gnecchi.

Sopprimere il comma 4.
5-bis. 50. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: in altra con le seguenti: nella graduatoria di altra.
5-bis. 202. La Commissione.

Al comma 4, sopprimere le parole: , egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.
5-bis. 204. La Commissione.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. (Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento). - 1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
*5-bis. 01. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. (Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento). - 1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004,n. 97, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
*5-bis. 02. Evangelisti.

ART. 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

Sopprimerlo.
6. 50. Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole: a seconda con le seguenti: tenuto conto.
6. 51. Evangelisti.

ART. 7.
(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

Sopprimerlo.
7. 50. Evangelisti.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alle con le seguenti: a frequentare le.
7. 51. Evangelisti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). - 1. Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato, fino al completo esaurimento degli interventi in esso previsti, un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse periodicamente assegnate per il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche nel quale tale piano è compreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, sono revocate; nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del Patto per la sicurezza delle scuole, sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, derivante dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativifinanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Le spese finanziate da mutui con oneri a totale carico dello Stato, contratti dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 139 e 141, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e non si applica l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata.
7. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata.
8. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma 7.
7. 0200. La Commissione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). - 1. Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato, fino al completo esaurimento degli interventi in esso previsti, un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse periodicamente assegnate per il finanziamento del programma delle infrastrutture strategiche nel quale tale piano è compreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, sono revocate; nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del Patto per la sicurezza delle scuole, sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, derivante dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con lemedesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Le spese finanziate da mutui con oneri a totale carico dello Stato, contratti dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, concorrono alla determinazione dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 139 e 141, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e non si applica l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata.
7. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata.
7. 0200.(Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Al fine di consentire l'attuazione delle attività di formazione, di ricerca educativa e di documentazione programmate per l'anno scolastico 2008-2009 dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, tutti i contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire e in scadenza al 31 dicembre 2008 sono prorogati sino alla data della costituzione formale dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge n. 297 del 2006.
2. Al fine di garantirne la funzionalità viene costituito a partire dal 1o gennaio 2009 un Fondo ordinario dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Tale fondo, una volta definiti entro il 31 agosto 2009 gli organismi di gestione e la pianta organica sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge n. 297 del 2006, sarà alimentato anche attraverso l'attribuzione dei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli istituti ex Irre e ex Indire.
7. 01. Gentiloni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7. 02. Evangelisti.

(Inammissibile)