XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 6 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 ottobre 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Miccichè, Molgora, Mura, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
ROMANO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1086);
GIORGIO MERLO: «Disposizioni concernenti le sottoscrizioni e la presentazione delle liste elettorali e in materia di reati elettorali» (1475) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).

II Commissione (Giustizia):
ANTONIO PEPE e LEONE: «Istituzione in Foggia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia» (1117) Parere delle Commissioni I, V e XI;
LUSSANA ed altri: «Istituzione in Bergamo di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia» (1431) Parere delle Commissioni I, V e XI.

VI Commissione (Finanze):
VICO ed altri: «Disposizioni per il contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione del drenaggio fiscale» (931) Parere delle Commissioni I e V.

VIII Commissione (Ambiente):
CATANOSO ed altri: «Istituzione del Parco nazionale dell'Etna» (1168) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
STEFANI: «Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni per la riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1388) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
CALABRIA: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS)» (1621) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, in materia di sviluppo del turismo accessibile ai disabili nelle attività agrituristiche» (1028) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ALESSANDRI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento» (1458) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 1o ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dalla Fondazione «La Biennale di Venezia» (doc. CLXX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 2 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2007, con allegati il conto consuntivo e il consuntivo consolidato relativi all'anno 2007 e il bilancio di previsione consolidato relativo all'anno 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 3 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2008, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di giugno 2008, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 4 dicembre 2007: Pasculli n. 36818/97, in materia di espropriazioni. Ai sensi dell'articolo 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. La liquidazione del danno materiale tiene conto del valore attuale del fondo e delle perdite subite, valutate in relazione al potenziale del fondo stesso, calcolato sulla base del costo di costruzione degli immobili eretti sul medesimo fondo dall'espropriante (doc. CLXXIV, n. 58) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 13 novembre 2007: Bocellari e Rizza n. 399/02, in materia di pubblicità dei processi. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio; ai fini di un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza (doc. CLXXIV, n. 59) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 13 novembre 2003: Melegari n. 17712/03, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU e dell'articolo 3 del protocollo n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo ed al diritto a libere elezioni, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 60) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 13 novembre 2007: Cresci n. 35783/03, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 61) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 4 marzo 2008: Marturana n. 63154/00, in materia di ordinamento penitenziario, sotto il profilo del controllo della corrispondenza. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo (doc. CLXXIV, n. 62) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 4 marzo 2008: Cavallo n. 9786/03, in materia di ordinamento penitenziario, sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo (doc. CLXXIV, n. 63) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 marzo 2008: Velocci n. 1717/03, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 delprotocollo n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 64) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 18 marzo 2008: Maio n. 24886/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU (doc. CLXXIV, n. 65) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 27 marzo 2008: Guidi n. 28320/02, in materia di ordinamento penitenziario sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo (doc. CLXXIV, n. 66) - alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 settembre e 1o ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

il seguente incarico nell'ambito del dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri:
al dottor Ernesto Somma, l'incarico di responsabile della struttura di missione «Progetto opportunità delle regioni in Europa - PORE»;

alla V Commissione (Bilancio) i seguenti incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'economia e delle finanze:
al dottor Gianfranco Cuccia e al dottor Alfonso Mario Palermo, l'incarico di componenti del collegio del servizio di controllo interno;
alla dottoressa Valeria Vaccaro, l'incarico di direttore dell'ufficio di gabinetto;

alla VII Commissione (Cultura) il seguente incarico nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
alla dottoressa Laura Napoleone, l'incarico dì supporto dell'attività del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;

alla XI Commissione (Lavoro) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
alla dottoressa Matilde Mancini, l'incarico, ad interim, di direttore della direzione generale del mercato del lavoro;
al dottor Paolo Onelli, l'incarico di responsabile, con funzioni di coordinamento, del servizio di controllo interno nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La Corte dei conti, con lettera in data 1o ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co municazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione del servizio per gli affari generali della medesima Corte al dottor Vincenzo Palmiero.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o SETTEMBRE 2008, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ (A.C. 1634-A)

A.C. 1634-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Dis. 1. 1. del Governo (Ulteriore nuova formulazione)

nel presupposto che, in conformità con gli impegni assunti dal Governo, al reintegro delle disponibilità dei fondi di istituto a valere su quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, si provveda tempestivamente e integralmente al fine di evitare di esporre gli istituti scolastici a maggiori spese non finanziariamente sostenibili.

A.C. 1634-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge (A.C. 1634), del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 1o SETTEMBRE 2008, N. 137.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: articolo 11 del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: previsto dal sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.;

al comma 2, le parole: espressa in decimi sono sostituite dalle seguenti: effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi;

al comma 3, secondo periodo, le parole: al voto insufficiente sono sostituite dalle seguenti: al voto inferiore a sei decimi.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: è espressa in decimi ed illustrata sono sostituite dalle seguenti: sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis.
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.;

al comma 2, le parole: è espressa in decimi sono sostituite dalle seguenti: nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi;

al comma 3, sono premesse le parole: Nella scuola secondaria di primo grado.

al comma 3, dopo la parola: ottenuto sono inserite le seguenti:, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi;

il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: contenimento è sostituita dalla seguente: razionalizzazione; le parole: di cui al relativo comma 4 sono sostituite dalle seguenti: previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e, dopo le parole: istituzioni scolastiche, sono inserite le seguenti: della scuola primaria.

il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovutoall'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

All'articolo 5:
al comma 1:

al primo periodo, le parole: si sia impegnato sono sostituite dalle seguenti: si è impegnato e le parole: salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie sono sostituite dalle seguenti: salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento;
al secondo periodo, le parole da: con cadenza fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.;
al terzo periodo, le parole: del collegio dei docenti sono sostituite dalle seguenti: dei competenti organi scolastici.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento). - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: 1990, n. 341, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni, e le parole:, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono sostituite dalle seguenti: nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

All'articolo 7:
la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
al comma 1, capoverso:
al primo periodo, le parole: scuole di specializzazione mediche sono sostituite dalle seguenti: scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
al secondo periodo, la parola: superino è sostituita dalla seguente: superano.

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

All'articolo 8:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Dis. 1. 1.(Ulteriore nuova formulazione) Governo.