XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 7 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 ottobre 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 ottobre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
PELINO: «Disciplina della professione di autista di rappresentanza» (1743);
RAISI ed altri: «Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili» (1744);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: «Modifica dell'articolo 109 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale» (1745);
CASSINELLI: «Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni» (1746);
CASSINELLI: «Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale» (1747).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 6 ottobre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
FARINA COSCIONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dei pazienti, ricoverati in reparti di terapia intensiva, in stato di dipendenza cronica da trattamenti di ventilazione meccanica» (doc. XXII, n. 5).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge POLLEDRI e RIVOLTA: «Disposizioni per l'assistenza integrale dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a stati di patologia oncologica o degenerativa progressiva» (635) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lupi.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1360, d'iniziativa del deputato BARANI, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
ROMANO e TASSONE: «Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa» (1087) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LANZILLOTTA e MARANTELLI: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni» (1368) Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MIGLIORI e GOZI: «Norme in materia di difesa civica e istituzione del difensore civico nazionale» (1382) Parere delle Commissioni II, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GRIMOLDI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza» (1511) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
BORGHESI ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Venezia» (970) Parere delle Commissioni I, V e XI.

IV Commissione (Difesa):
ASCIERTO: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa» (1290) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XII;
BARANI ed altri: «Istituzione dell'ordine del tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1360) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).
V Commissione (Bilancio):
VELO ed altri: «Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori» (1189) Parere delle Commissioni I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
MIGLIORI e BIANCONI: «Istituzione della Giornata nazionale della musica» (699) Parere delle Commissioni I, V e IX;
CIOCCHETTI: «Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica» (1118) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DE ANGELIS ed altri: «Norme per la tutela e la valorizzazione della rete dei tratturi dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia» (1412) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
RAISI e MINASSO: «Disposizioni per la formulazione del piano energetico nazionale e per la realizzazione di nuovi impianti nucleari» (1352) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
GRIMOLDI ed altri: «Abolizione del valore legale dei titoli di studio» (1275) Parere delle Commissioni I, II e VII;
ANGELI: «Disposizioni per la regolarizzazione della figura dei vice consoli onorari d'Italia all'estero» (1384) Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;
ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e per la disciplina della separazione contabile delle gestioni previdenziali e assistenziali» (1427) Parere delle Commissioni I e V;
ROSATO e MARAN: «Provvidenze in favore dei deportati e perseguitati politici nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana» (1472) Parere delle Commissioni I, III, V e XII;
COTA ed altri: «Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente» (1710) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
ROMANO ed altri: «Riconoscimento della lingua italiana dei segni» (1088) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DI VIRGILIO ed altri: «Disposizioni in materia di donazione del cordone ombelicale» (1214) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DI VIRGILIO ed altri: «Modifica dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita di tabacco ai minori di anni diciotto e di consumo da parte dei medesimi» (1215) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quindici risoluzioni approvate nella sessione dal 1o al 4 settembre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica diBulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 123) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 124) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 125) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa (doc. XII, n. 126) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (doc. XII, n. 127) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulla parità fra le donne e gli uomini - 2008 (doc. XII, n. 128) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
risoluzione sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (doc. XII, n. 129) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane (doc. XII, n. 130) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla valutazione delle sanzioni dell'Unione europea in quanto parte delle azioni e delle politiche dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (doc. XII, n. 131) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla mortalità materna in vista dell'evento di alto livello sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio, che si terrà il 25 settembre 2008 (doc. XII, n. 132) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul commercio dei servizi (doc. XII, n. 133) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione su una politica europea dei porti (doc. XII, n. 134) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sul trasporto di merci in Europa (doc. XII, n. 135) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sulla «Valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010» (doc. XII, n. 136) - alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);
risoluzione sulle esecuzioni capitali in Iran (doc. XII, n. 137) - alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 2 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (38).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 ottobre 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o SETTEMBRE 2008, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ (A.C. 1634-A)

A.C. 1634-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 1o SETTEMBRE 2008, N. 137.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: articolo 11 del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: previsto dal sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.;

al comma 2, le parole: espressa in decimi sono sostituite dalle seguenti: effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi;

al comma 3, secondo periodo, le parole: al voto insufficiente sono sostituite dalle seguenti: al voto inferiore a sei decimi.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: è espressa in decimi ed illustrata sono sostituite dalle seguenti: sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis.
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.;

al comma 2, le parole: è espressa in decimi sono sostituite dalle seguenti: nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi;

al comma 3, sono premesse le parole: Nella scuola secondaria di primo grado.

al comma 3, dopo la parola: ottenuto sono inserite le seguenti:, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi;

il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: contenimento è sostituita dalla seguente: razionalizzazione; le parole: di cui al relativo comma 4 sono sostituite dalle seguenti: previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e, dopo le parole: istituzioni scolastiche, sono inserite le seguenti: della scuola primaria.

il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in viatransitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

All'articolo 5:
al comma 1:

al primo periodo, le parole: si sia impegnato sono sostituite dalle seguenti: si è impegnato e le parole: salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie sono sostituite dalle seguenti: salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento;
al secondo periodo, le parole da: con cadenza fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.;
al terzo periodo, le parole: del collegio dei docenti sono sostituite dalle seguenti: dei competenti organi scolastici.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento). - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: 1990, n. 341, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni, e le parole:, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono sostituite dalle seguenti: nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

All'articolo 7:
la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inmateria di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
al comma 1, capoverso:
al primo periodo, le parole: scuole di specializzazione mediche sono sostituite dalle seguenti: scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
al secondo periodo, la parola: superino è sostituita dalla seguente: superano.

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogrammadei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
All'articolo 8:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Dis. 1. 1.(Ulteriore nuova formulazione) Governo.
(Approvato)