XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 15 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 ottobre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Briguglio, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fiano, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Ricardo Antonio Merlo, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rosato, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Briguglio, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fiano, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Ricardo Antonio Merlo, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rosato, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 ottobre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
BELCASTRO: «Abrogazione del comma 1348 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di pignorabilità dei fondi destinati ai servizi giudiziari e penitenziari e di emolumenti dovuti al personale del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri» (1785);
DI PIETRO ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1786);
DI PIETRO ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999» (1787);
DI PIETRO ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1788);
DI PIETRO ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1789);
DI PIETRO ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 59/290 del 13 aprile 2005 e aperta alla firma a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (1790);
DE BIASI: «Modifiche al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e altre disposizioni concernenti la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche» (1791);
PALUMBO: «Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di partecipazione dei professori collocati in aspettativa alle commissioni di concorso e di eleggibilità degli stessi alle cariche accademiche» (1792);
PELINO: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1793).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CASTAGNETTI ed altri: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti» (506) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gozi.

La proposta di legge DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per la destinazione di risorse finanziarie, giacenti nei depositi giudiziari, in favore del Ministero della giustizia» (1316) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbato, Cambursano, Cimadoro, Costantini, Di Giuseppe, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CASTAGNETTI ed altri: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti» (506) Parere delle Commissioni II, V e VII;
SANTELLI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti» (1047);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARBIERI: «Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della paternità» (1395) Parere della XII Commissione;
LO MONTE ed altri: «Modifica all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1512) Parere delle Commissioni V e XI.
II Commissione (Giustizia):
PISICCHIO e RAISI: «Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale» (863) Parere della I Commissione;
SANTELLI: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (1053) Parere della I Commissione.
IX Commissione (Trasporti):
PISICCHIO: «Disposizioni per la destinazione a finalità sociali di una quota delle vincite realizzate in trasmissioni televisive a premi» (861) Parere delle Commissioni I, V e XII.
XI Commissione (Lavoro):
PISICCHIO: «Norme per il reinserimento degli ex detenuti nell'attività lavorativa» (859) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
MARINELLO ed altri: «Legge quadro sulla prevenzione e la cura della talassemia, della drepanocitosi e delle emoglobinopatie genetiche» (917) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MARINELLO ed altri: «Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (922) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CODURELLI ed altri: «Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» (1283) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. IX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 14 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 14065/08 - Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008: Progetto di conclusioni, che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera indata 14 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto del Governo n. 66).

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 14 ottobre 2008, a pagina 45, seconda colonna, alla riga trentaseiesima, dopo il nome «Ghiglia» aggiungere «, Gottardo».

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI E DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E NORME IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (GIÀ ARTICOLI 23, 24, 32, DA 37 A 39 E DA 65 A 67 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-QUATER-A)

A.C. 1441-quater-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fasciolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.39-quinquies.0100.1, 0.39-quinquies.0100.23, 0.39-quinquies. 0100.17, 0.39-quinquies.0100.22, 0.39-quinquies.0100.2, 0.39-quinquies.0100.3, 0.39-quinquies.0100.4, 0.39-quinquies.0100.24, 0.39-quinquies.0100.5, 0.39-quinquies. 0100.18, 0.39-quinquies.0100.6, 0.39-quinquies.0100.7, 0.39-quinquies.0100.19, 0.39-quinquies.0100.8, 0.39-quinquies.0100.9, 0.39-quinquies.0100.20, 0.39-quinquies. 0100.10, 0.39-quinquies.0100.25, 0.39-quinquies.0100.11, 0.39-quinquies.0100.12, 0.39-quinquies.0100.26, 0.39-quinquies.0100.13, 0.39-quinquies.0100.21, 0.39-quinquies. 0100.14, 0.39-quinquies.0100.27, 0.39-quinquies.0100.15 e 0.39-quinquies.0100.16, agli articoli aggiuntivi 39-quinquies.0100 e 67-quater.0101 del Governo, sul subemendamento 0.39-quinquies.0101.201 della Commissione, sul subemendamento della Commissione 0.39-quinquies.0100.200, sugli emendamenti della Commissione 39-bis.201 e 39-bis.202.

A.C. 1441-quater-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sull'articolo 39-bis

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decretilegislativi. All'attuazione della delega si provvede nei limiti delle risorse finanziarie che risulteranno disponibili in relazione ai risparmi di spesa di carattere strutturale aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1-bis, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica, nella quale siano puntualmente evidenziate le conseguenze finanziarie e le risorse derivanti dai risparmi di spesa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro venti giorni. Entro i venti giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, eclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro venti giorni.

Sulle proposte emendative in oggetto

NULLA OSTA

sull'emendamento 39-bis.202 a condizione che sia approvata la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in riferimento all'articolo 39-bis.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pub
bliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive conformi ai princìpi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».
3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è premesso il seguente periodo: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali».
4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi» sono inserite le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è considerata titolo di preferenza».
5. Il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di quattro anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Per la formazione delle graduatorie di cui al primo periodo, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regioni per i posti ivi banditi. I bandi stabiliscono che nella formazione delle graduatorie non si tenga conto del punteggio del titolo di studio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

Sopprimerlo.
37. 1. (ex 37. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
37. 2. (ex 37. 8.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, alinea, primo periodo, sostituire le parole: del prevalente accesso dall'esterno con le seguenti: di un accesso dall'esterno pari almeno alla metà.
37. 3. (ex 37. 7.) Paladini, Porcino.

Sopprimere i commi 2 e 3.
37. 4. (ex 37. 13.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2.
37. 5. (ex 37. 9.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
37. 6. (ex 37. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
37. 7. (ex 37. 11.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
37. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
37. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
*37. 10. Paladini, Porcino.

Al comma 5, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
*37. 11. Delfino, Poli.

All'emendamento 37. 200. della Commissione, sopprimere le parole da:, con riferimento fino alla fine dell'emendamento.
0. 37. 200. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Giachetti.

Al comma 5, capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
37. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, assegnando una percentuale direttamente proporzionale, in maggiorazione, agli anni di residenza nella regione per i posti ivi banditi.
37. 13. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 5, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, secondo criteri stabiliti nei bandi di concorso, qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale.
37. 14. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 5, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La residenza dei concorrenti costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai pubblici uffici qualora il medesimo requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato.
37. 15. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 5, capoverso, sopprimere il quarto periodo.
37. 16. Delfino, Poli.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 37-bis

ARTICOLO 37-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione).

1. A decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 519,529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate entro il 30 giugno 2009.
2. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.
3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie possono avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.
6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia diorganici recate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco del personale in servizio alla medesima data di entrata in vigore assunto con contratti a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche, indicando la data di approva
zione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere. I vincitori di concorsi appartenenti alle suddette graduatorie hanno priorità per l'assunzione rispetto al personale assunto a tempo determinato.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.
9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione).

Sopprimerlo.
37-bis. 57. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
*37-bis. 1. (ex *0. 37. 01. 1.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.
*37-bis. 56. (ex *0. 37. 01. 2.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
*37-bis. 2. Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1o luglio 2009 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
il 30 giugno 2009 conle seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge;
al comma 2:
primo periodo, sostituire le parole:
dal 1o luglio 2009 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge;
secondo periodo, sostituire le parole: il 30 giugno 2009 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge.
37-bis. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo periodo, sopprimere le parole da:
, fatte salve fino alla fine del periodo;
al secondo periodo, sostituire le parole:
30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
37-bis. 4. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010;
al secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
37-bis. 6. Delfino, Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

Conseguentemente:
al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.
al secondo periodo, sostituire le parole:
30 giugno 2009 con le seguenti: 30 dicembre 2009.
37-bis. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 519, 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 90, 92 con le seguenti: 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 90.
*37-bis. 8. (ex **0. 37. 01. 3.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 519, 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 90, 92 con le seguenti: 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 90.
*37-bis. 9. (ex **0. 37. 01. 4.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
37-bis. 10. (ex 0. 37. 01. 5.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, per le quali si sia proceduto fino alla fine del comma.
37-bis. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, fermo restando che le suddette fino alla fine del comma.
37-bis. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate con le seguenti:. Tali procedure di stabilizzazione devono in ogni caso concludersi.
37-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono, altresì, fatte salve le procedure avviate per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle dotazioni organiche.
37-bis. 14. (ex *0. 37. 01. 7.) Delfino, Poli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono, altresì, fatte salve le procedure avviate per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
37-bis. 15. (ex 0. 37. 01. 8.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
*37-bis. 16. (ex 0. 37. 01. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*37-bis. 17. Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
**37-bis. 18. (ex *0. 37. 01. 24.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
**37-bis. 30. (ex *0. 37. 01. 22. e ex 0. 37. 01. 15.) Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
37-bis. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o luglio 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.
37-bis. 32. (ex 0. 37. 01. 23.) Delfino, Poli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
*37-bis. 20. (ex 0. 37. 01. 16.) Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
*37-bis. 21. Delfino, Poli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30giugno 2009 con le seguenti: 30 dicembre 2009.
37-bis. 22. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali.
37-bis. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
37-bis. 25. (ex 0. 37. 01. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere le seguenti:, ad esclusione del personale degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1.
37-bis. 26. (ex 0. 37. 01. 18.) Delfino, Poli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere le seguenti:, ad esclusione del personale degli enti di ricerca.
37-bis. 27. (ex 0. 37. 01. 19.) Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.
*37-bis. 28. (ex *0. 37. 01. 20.) Delfino, Poli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.
*37-bis. 29. (ex *0. 37. 01. 21.) Paladini, Porcino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatti salvi i contratti che rientrano nelle tipologie indicate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
37-bis. 33. (ex 0. 37. 01. 25.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 3.
37-bis. 35. (ex 0. 37. 01. 26.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere le parole: con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso.
37-bis. 36. (ex *0. 37. 01. 28.) Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
37-bis. 37. Delfino, Poli.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 66 per cento.
37-bis. 38. (ex 0. 37. 01. 30.) Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*37-bis. 39. (ex 0. 37. 01. 31.) Delfino, Poli.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*37-bis. 40. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
37-bis. 41. (ex 0. 37. 01. 32.) Delfino, Poli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al primo periodo hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione.
37-bis. 42. (ex 0. 37. 01. 33.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole: le amministrazioni pubbliche con le seguenti: le amministrazioni di cui al comma 2.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni aggiungere le seguenti: di cui al comma 2;
al comma 6, sostituire le parole:
di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 2;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni con le seguenti: di cui al comma 2.
37-bis. 201. La Commissione
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: previa autorizzazione aggiungere le seguenti: laddove prevista.
37-bis. 43. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole: in ragione dell'attività lavorativa prestata con le seguenti: del personale che ha prestato attività lavorativa.
37-bis. 204. La Commissione
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente anno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione.
37-bis. 44. (ex 0. 37. 01. 35.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
37-bis. 45. (ex 0. 37. 01. 38.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: possono avere con la seguente: hanno
37-bis. 203. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
37-bis. 46. (ex 0. 37. 01. 37.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono applicabili solo in mancanza, o previo esaurimento, delle vigenti graduatorie di idonei che rientrino nel personale di cui al comma 3 relative a concorsi banditi nell'ultimo biennio ed in mancanza dei vincitori di concorso sempre rientranti tra il personale indicato nel medesimo comma.
37-bis. 47. (ex 0. 37. 01. 39.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 6.
37-bis. 48. (ex 0. 37. 01. 40.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
37-bis. 49. (ex 0. 37. 01. 41.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
37-bis. 50. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 8.
37-bis. 51. (ex 0. 37. 01. 42.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, dopo le parole: sentiti i Ministri interessati aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.
37-bis. 52. Paladini, Porcino.

Al comma 8, dopo le parole: sentiti i Ministri interessati aggiungere le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
37-bis. 55. Paladini, Porcino.

Al comma 8, dopo le parole: anche in deroga al comma 2 aggiungere le seguenti:, fatte comunque salve le proroghe di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
37-bis. 53. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.
37-bis. 54. (ex 0. 37. 01. 43.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 38-quinquies

ARTICOLO 38-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38-quinquies.
(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito).

1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 38-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38-quinquies.
(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito).

Al comma 2, sostituire le parole: utilizzo delle risorse del con le seguenti: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al.
38-quinquies. 301. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-quater

ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-quater.
(Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente.
2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 11».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-quater.
(Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Al comma 1, sostituire le parole da: previsione fino a: un posto di funzione con le seguenti: facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso, ovvero conferire al medesimo personale un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione dirigenziale.
39-quater. 200. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri dell'economia e delle finanze,».
39-quater. 100. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-quinquies

ARTICOLO 39-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-quinquies.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordinodella normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-quinquies.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

Sopprimerlo.
39-quinquies. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: o privati.
39-quinquies. 2. (ex 0. 39. 04. 2.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: o privati, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi vigenti e
39-quinquies. 3. (ex 0. 39. 04. 3.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
39-quinquies. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
39-quinquies. 5. (ex 0. 39. 04. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
39-quinquies. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: gravemente handicappate ai sensi con le seguenti: con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
39-quinquies. 200. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
39-quinquies. 7. (ex 0. 39. 04. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: delle competenti Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
39-quinquies. 201. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 39-quinquies. 0100. 1.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alla lettera a), inserire dopo le parole: ovunque ricorra con handicap con situazione di gravità le seguenti: ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
0. 39-quinquies. 0100. 23.Paladini, Porcino, Braga, Mariani, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo dopo le parole: parente o affine sopprimere le parole da: entro il secondo grado» fino a: in maniera continuativa e sostituire con le seguenti parole: entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa.
0. 39-quinquies. 0100. 17.Delfino, Poli, Vietti.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti con le seguenti: entro il terzo grado.
0. 39-quinquies. 0100. 22.Paladini, Porcino, Borghesi, Vannucci, Zucchi.

Al comma 1, lettera a), capo verso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: secondo grado, con le seguenti: terzo grado.

Conseguentemente sopprimere le parole da: ovvero entro il terzo grado fino a: affette da handicap grave.
0. 39-quinquies. 0100. 2.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: settanta con: sessanta.
0. 39-quinquies. 0100. 3.Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

All'articolo aggintivo 39-quinquies.0100, al comma 1, lettera a), comma 3, primo periodo, dopo le parole: patologie invalidanti aggiungere le seguenti: o siano deceduti.
0. 39-quinquies. 0100.201.La Commissione.

Al comma 1, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 39-quinquies. 0100. 4.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo sopprimere la parola: non.
0. 39-quinquies. 0100. 24.Paladini, Porcino, Braga, Mariani, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il predetto diritto può essere riconosciuto, alternativamente, a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
0. 39-quinquies. 0100. 5.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo dopo la parola: riconosciuto aggiungere la seguente parola: contemporaneamente.
0. 39-quinquies. 0100. 18.Delfino, Poli, Vietti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 39-quinquies. 0100. 6.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: o al proprio domicilio.
0. 39-quinquies. 0100. 7.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera b-bis):
b-bis) Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: Rimane fermo l'obbligoprevisto dall'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante l'invio alle Associazioni nazionali mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordi degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti solo nome, cognome e indirizzo.
0. 39-quinquies. 0100. 19.Delfino, Poli, Vietti.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
0. 39-quinquies. 0100. 8.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al presente articolo, accerta sotto la propria responsabilità la sussistenza di tali requisiti. Qualora, il datore di lavoro contesti l'esistenza di tali requisiti è un'autorità terza, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge a dovere definire la controversia stante l'obbligo del datore di lavoro di dover dimostrare l'onore della prova.
0. 39-quinquies. 0100. 9.Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), dopo le seguenti parole: datore di lavoro aggiungere le parole: avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione.
0. 39-quinquies. 0100. 20.Delfino, Poli, Vietti.

Sopprimere il comma 2.
*0. 39-quinquies. 0100. 10.Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Pedoto, Sbrollini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*0. 39-quinquies. 0100. 25.Paladini, Porcini, Braga, Mariani, Evangelisti.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 2, sostituire le parole da: Fatto salvo fino a: Il diritto con le seguenti: Il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del presente testo unico, il diritto.
0. 39-quinquies. 0100.200.La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: il diritto di fruire fino alla fine del comma con il seguente: il diritto di fruire dei predetti permessi può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente, alternativamente, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
0. 39-quinquies. 0100. 11.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
0. 39-quinquies. 0100. 12.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

Sopprimere il comma 3.
0. 39-quinquies. 0100. 26.Paladini, Porcini, Braga, Mariani, Evangelisti.

Sopprimere i commi 4 e 5.
0. 39-quinquies. 0100. 13.Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente apportare ai commi successivi le seguenti modifiche:
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: di cui al comma 4 del presente articolo e sostituire con: secondo la normativa vigente;
Al comma 6 primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 4 e sostituire con le seguenti parole: secondo la normativa vigente;
Al comma 6, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4 e sostituire con le seguenti: Ferma restando la normativa vigente.
Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 39-quinquies. 0100. 21.Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 4.
*0. 39-quinquies. 0100. 14.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
*0. 39-quinquies. 0100. 27.Paladini, Porcini, Braga, Mariani, Evangelisti.

Sopprimere il comma 5.
0. 39-quinquies. 0100. 15.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
*0. 39-quinquies. 0100. 16.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 39-quinquies.1 - (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap in situazione di gravità). - 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.»;

2. Fatto salvo quanto previsto dal capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 è sostituito dal seguente: «Il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno».
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica costituita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salvo specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nellacomunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
39-quinquies. 0100. Governo.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-sexies

ARTICOLO 39-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-sexies.
(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1o gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
2. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-sexies.
(Certificati di malattia).

Sopprimerlo.
39-sexies. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata con le seguenti:, comunque omettendo l'indicazione della diagnosi.
39-sexies. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*39-sexies. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*39-sexies. 301. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il lavoratore è dispensato dall'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'assenza per malattia in applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
39-sexies. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-septies

ARTICOLO 39-SEPTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-septies.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia).

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39-SEPTIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-septies.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: A decorrere dall'anno 2009.
*39-septies. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: A decorrere dall'anno 2009.
*39-septies. 301. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
39-septies. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 39-septies, aggiungere il seguente:
Art. 39-octies. - (Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica di appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
39-septies. 0100. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 39-septies, aggiungere il seguente:
Art. 39-octies. - (Comando del personale militare). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
39-septies. 0101. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 65

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni digiusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le
dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativa».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.
(Clausole generali e certificazione).

Sopprimerlo.
65. 1. (vedi 65. 8.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ferranti.

Sopprimere il comma 1.
*65. 2. (ex *65. 4.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
*65. 3. (ex *65. 2.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
65. 4. (vedi 65. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
65. 5. (vedi 65. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, D'Antoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: tiene conto fino alla fine del periodo, con le seguenti: fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contrattiindividuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione, costituite ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso appositi organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
65. 11. (vedi 65. 11.) Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, con le seguenti: può tenere conto.
65. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione.
65. 7. Paladini, Borghesi, Porcino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione con le seguenti: nel rispetto dei principi e delle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.
65. 9. Paladini, Borghesi, Porcino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: delle fondamentali regole del vivere civile e.
65. 8. Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione con le seguenti: della valutazione dei comportamenti in base alle comuni regole della civile convivenza in relazione anche all'eventuale prosecuzione del rapporto, nonché all'oggettivo interesse dell'organizzazione dell'impresa
65. 10. Contento, Lo Presti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni
65. 200. La Commissione

Sopprimere il comma 4.
65. 12. (ex 65. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, capoverso, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
65. 13. (ex 65. 3.) Paladini, Porcino.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 66

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 66.
(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, chi intende proporre in giudizio una domanda relativaai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 del presente codice.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un co
mitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme che la commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del con
tratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambea proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo, del presente codice, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Se la conciliazione non riesce il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso ed è versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».
6. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del medesimo codice e dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
7. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
8. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conci
liazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
9. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

10. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
11. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
12. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile è abrogato e il secondo comma dell'articolo 410-bis del medesimo codice è sostituito dal seguente:
«Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato».

13. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolosono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.
(Conciliazione e arbitrato).

Sopprimerlo.
66. 1. (vedi 66. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Capano.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413».

2. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
«Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».

3. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
66. 2. (vedi 66. 6.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.
66. 3. (vedi 66. 16.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: Ferma restando fino a: n. 276 con le seguenti: Salvo quanto previsto per le controversie in materia di certificazione dei contratti.
66. 4. Delfino, Poli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
«Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.
Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14.
66. 5. (vedi 66. 5.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
66. 6. (vedi 66. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
66. 7. Contento, Lo Presti.
(Approvato)

Al comma 2, capoverso, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: presso la direzione provinciale fino a: provvede a depositarlo.
66. 8. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 3.
66. 9. (vedi 66. 18.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso, secondo comma, numero 2), sopprimere le parole:, ivi compresa la decisione secondo equità,
66. 10. (vedi 66. 34.) Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso, ultimo comma, sopprimere le parole da:, anche in deroga fino alla fine del comma.
66. 11. Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso, ultimo comma, sostituire le parole: commi quarto e quinto con le seguenti: comma quarto.
66. 12. (ex 0. 66. 42. 1.) Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso, ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.
66. 13. (vedi 66. 33.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 4.
66. 14. (ex 66. 19.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
66. 15. (vedi 66. 20.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso, primo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o che ponga limitazioni a tale facoltà.
66. 16. Contento, Lo Presti.
(Approvato)

Al comma 5, capoverso, terzo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole:, ivi compresa la decisione secondo equità ,
66. 17. (ex 0. 66. 44. 1.) Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso, decimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , anche in deroga all'articolo 829, commi quarto equinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo comma, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.
66. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, capoverso, decimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.
66. 18. (ex 66. 32.) Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso, ultimo comma, sopprimere le parole da:, anche in deroga fino alla fine del comma.
66. 19. Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso, ultimo comma, sostituire le parole: commi quarto e quinto con le seguenti: comma quarto.
66. 20. (ex 0. 66. 45. 1.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 6.
66. 25. (ex 66. 9.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
66. 21. (ex 66. 30.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 7.
66. 26. (ex 66. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
66. 22. (ex 66. 29.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.
66. 27. (ex 66. 11.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, dopo la parola: certificazione aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
66. 23. (ex 66. 28.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 9.
66. 28. (vedi 66. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 10.
66. 29. (ex 66. 13.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.
66. 30. (ex 66. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
66. 31. (vedi 66. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.
66. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la sottoscrizione degli accordi integrativi regionali in ambito sanitario e per la loro operatività - 3-00178

IANNACCONE. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in un quadro di cambiamento delle politiche sanitarie nazionali sancito con l'accordo tra lo Stato e le regioni nel 2001, seguito dalla modifica del titolo V della Costituzione, che ha introdotto i principi della potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni e della potestà regolamentare delle regioni in materia di sanità, maggior rilievo assumono gli accordi integrativi regionali, anche se i riferimenti cardine rimangono gli accordi collettivi nazionali, sottoscritti tra le organizzazioni sindacali e la struttura interregionale sanitari convenzionati (sisac) e successivamente approvati dalla Conferenza Stato-regioni;
gli accordi collettivi nazionali, che nell'ambito del servizio sanitario nazionale definiscono le norme e le retribuzioni di varie categorie di professionisti (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali medici, biologi, psicologi, chimici, veterinari), riservano una parte della retribuzione, la maggiore, al livello nazionale di contrattazione e rimandano all'accordo integrativo regionale per un'altra parte della retribuzione, affinché la sua corresponsione sia finalizzata alla realizzazione di particolari progetti locali;
è accaduto purtroppo che in alcune regioni tale meccanismo si sia inceppato: infatti, o le regioni, oppresse da difficoltà finanziarie, non hanno varato l'accordo integrativo regionale o, come è successo in Campania, l'accordo della specialistica ambulatoriale, pur sottoscritto dalle parti, è rimasto fermo negli uffici del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che lo avevano avocato per verificarne la compatibilità economica, anche se relativa a cifre già attribuite a livello nazionale;
il risultato finale è stato che, mentre a livello centrale sono partiti i confronti per la sottoscrizione del nuovo accordo collettivo nazionale, a livello locale i professionisti attendono ancora di ottenere cifre già a loro attribuite dall'accordo ormai spirato -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di verificare lo stato dell'accordo presso il ministero e se ritenga di dover adottare iniziative per cui, decorso inutilmente un certo lasso di tempo dalla sottoscrizione dell'accordo collettivo nazionale, se la regione non si è attivata per finalizzare ad un determinato progetto la quota riservatale dalla contrattazione nazionale e detta quota sia comunque corrisposta al professionista, come concordato in sede di struttura interregionalesanitari convenzionati, visto che la norma contrattuale che concedeva 180 giorni dalla firma dell'accordo collettivo nazionale per varare l'accordo integrativo regionale si è dimostrata inadeguata. (3-00178)
(14 ottobre 2008)

Iniziative per rendere operativi 850 «accertatori del lavoro» assunti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale nel 2006 - 3-00179

DI PIETRO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nel 2006 dopo un corso-concorso tenutosi presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale presso la sede di via Flavia in Roma, circa 850 persone sono state inquadrate come «accertatori del lavoro» e di fatto sparsi nel Paese, lasciati senza compiti precisi, né un incarico (non esistendo compiti di vigilanza all'interno di una direzione regionale), e senza un documento che attesti la loro qualifica (documento che è obbligatorio presentare all'atto di un accesso ispettivo);
sembrerebbe che il tesserino di riconoscimento non venga rilasciato perché non è stato chiarito se i citati «accertatori» abbiano o meno il potere di firmare un verbale di accertamento e se siano dei funzionari di vigilanza;
nel frattempo si deve riscontrare nel nostro Paese un numero di incidenti mortali nei luoghi di lavoro pari al doppio della media degli altri Paesi europei ed un'estensione allarmante del lavoro sommerso, mentre centinaia di potenziali ispettori sono tenuti fermi negli uffici -:
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per rendere operativi e funzionali ai fini del contrasto al lavoro nero ed al mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro i citati 850 «accertatori».(3-00179)
(14 ottobre 2008)

Misure per fronteggiare il previsto aumento delle richieste di cassa integrazione e del tasso di disoccupazione - 3-00180

DAMIANO, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
come denunciato dal servizio studi di Confindustria, gli effetti della crisi finanziaria internazionale sull'economia reale saranno ben più gravi di quanto fin qui sia stato prospettato dal Governo;
lo studio rivela che nel 2009 il consumo delle famiglie italiane si ridurrà ulteriormente dall'attuale -0,2 per cento a -0,6 per cento;
le imprese saranno a corto di capitale e, in previsione del citato calo dei consumi, non avranno più convenienza a lavorare a pieno regime e, in base a tali parametri, il tasso di disoccupazione balzerà dall'attuale 6,8 per cento al 7,3 per cento;
già alcuni grandi gruppi industriali, quali le industrie Merloni, le acciaierie Lucchini, la Otefal sail di Portovesme Iglesias, la Meraklon di Terni, la Fiat per gli stabilimenti di Mirafiori, l'Iveco Powertrain, la Eaton corporation di Massa, la Filanto di Casarano hanno avviato procedure per la richiesta di cassa integrazione o di messa in libertà, ciascuna per centinaia di lavoratori;
nel mese di luglio 2008 le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria hanno subito una impennata, aumentando del 26,20 per cento. I settori maggiormente interessati sono: l'alimentare (+143 per cento), il legno (+135 per cento), il commercio (+129 per cento), il tessile (+92 percento). I1 totale delle ore cumulate, da gennaio a luglio 2008, ordinarie e straordinarie, aumenta dell'8,61 per cento: si passa dagli 86 milioni di ore dei primi sette mesi del 2007 agli oltre 93 milioni di ore del corrispondente periodo del 2008. Le regioni più coinvolte sono, nei sette mesi, le Marche (+149 per cento), il Friuli-Venezia Giulia (+72 per cento), il Veneto (+48 per cento), la Sardegna (+41 per cento) e l'Emilia-Romagna (+40 per cento);
i più autorevoli centri studi confermano che il 2009 sarà un anno critico per le famiglie e per le imprese, tanto che il Ministro interrogato ha dichiarato: «le aziende che si trovavano già prima in una situazione critica, ora possono raggiungere il punto di rottura» e ciò non potrà non tradursi in una minaccia occupazionale e in un aumento della cassa integrazione;
a fronte di tale scenario, le risorse individuate dal Governo per il rifinanziamento degli interventi a favore degli ammortizzatori sociali appaiono del tutto inadeguati, tenendo conto che risultano essere addirittura inferiori a quanto previsto per l'anno 2008 dall'ultima legge finanziaria varata dal Governo Prodi -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di predisporre gli strumenti, anche di carattere finanziario, per fronteggiare l'annunciato aumento delle richieste di cassa integrazione e del tasso di disoccupazione, che già nei primi mesi del 2009 subirà un brusco rialzo. (3-00180)
(14 ottobre 2008)

Orientamenti del ministro dell'economia e delle finanze in merito all'adozione di un piano di misure volto a sostenere l'economia reale e le famiglie - 3-00181

GALLETTI, VIETTI, OCCHIUTO, PEZZOTTA, DELFINO, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, RAO e ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo le previsioni di Confindustria l'economia italiana finirà in recessione e la ripresa potrà arrivare solo nel 2010;
a fronte di un preventivato aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,4 per cento nel 2009, infatti, le nuove stime calcolano una diminuzione della ricchezza prodotta pari allo 0,5 per cento, un forte calo dei consumi delle famiglie e una crescita della disoccupazione;
secondo i dati del ministero della giustizia, la crisi dei mercati finanziari ha prodotto un'impennata del 17 per cento delle procedure esecutive sulle case, a conferma delle difficoltà delle famiglie che non sono riuscite a trovare una soluzione alternativa al pignoramento dei propri immobili;
nel mese di agosto 2008 si è registrato il quarto calo consecutivo della produzione industriale e sono quasi 1200 le aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali dall'inizio dell'anno, quando ancora la crisi doveva esplodere completamente;
se grandi imprese come la Fiat, la Merloni e la Telecom hanno ridotto la produzione o annunciato tagli del personale, la situazione per le piccole e medie imprese sarà ancor più drammatica a seguito della stretta del credito da parte delle banche;
il nostro sistema produttivo è costituito per oltre l'80 per cento da piccole e medie imprese, che restano produttive grazie al credito bancario;
le misure adottate in questi giorni hanno avuto il merito di arrestare l'ondata di panico e di tranquillizzare il sistema finanziario e rassicurare i risparmiatori sulla sicurezza dei depositi;
lo stesso Ministro Sacconi ha paventato il rischio per le nostre imprese, che «ieri erano in difficoltà ed oggi con la crisi in atto, potrebbero raggiungere il punto dirottura», e ha affermato che occorre, una volta evitata la «resa dei costi», spostare l'obiettivo sui redditi delle famiglie;
sarebbe forse necessario vincolare le misure previste dal Governo in termini di garanzie al sistema bancario, alla condizione che gli istituti bancari incrementino le erogazioni di finanziamenti alle imprese al fine di salvare l'economia reale -:
se non ritenga di prevedere, accanto ai provvedimenti strettamente finanziari e monetari varati in questi giorni, un piano di misure rivolto a sostenere l'economia reale e le famiglie, che rappresentano le due leve su cui fare affidamento per affrontare la crisi ed uscirne.(3-00181)
(14 ottobre 2008)

Chiarimenti in merito al processo di dismissione del patrimonio immobiliare appartenente al demanio dello Stato e al trasferimento dei relativi beni agli enti locali - 3-00182

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da alcuni anni nel dibattito politico italiano si discute dell'opportunità di valorizzare l'immenso patrimonio immobiliare appartenente al demanio dello Stato, che spesso non è adeguatamente utilizzato se non completamente trascurato;
diverse sono state anche nel passato le iniziative, ad avviso degli interroganti condivisibili, assunte in questo senso dal Ministro interrogato, nella direzione di una progressiva alienazione di immobili demaniali, spesso soggetti a vincoli di inalienabilità, che, invece che preservare l'immobile, finiscono, nei fatti, con il condannarlo all'abbandono e al progressivo deperimento (gli esempi in questo senso sarebbero infiniti);
tra le diverse forme di valorizzazione dei beni appartenenti al demanio dello Stato, ad avviso degli interroganti, quello che appare più promettente è quello del trasferimento di tali beni agli enti locali sul cui territorio insistono detti beni: anche in questo caso, come più in generale in tutte le iniziative di impronta federalista, la vicinanza dell'ente proprietario al bene amministrato è la migliore garanzia di una sua proficua utilizzazione e conservazione;
da questo punto di vista gli interroganti vedono con particolare favore la norma inserita nello schema di disegno di legge del Governo sul federalismo fiscale (articolo 16), che prefigura l'attribuzione di un proprio patrimonio alle regioni e agli enti locali, mediante trasferimento di beni demaniali;
proprio in tale direzione occorre accelerare questo processo in quei settori per i quali l'iter è già avviato: in particolare, dal lontano 2005 si parla della dismissione del patrimonio immobiliare della difesa considerato non più utile ai fini istituzionali dell'amministrazione;
ciò nonostante da parte del precedente Governo non risulta essere stata alienata che una minima parte degli immobili oggetto del processo di dismissione;
nell'ultima manovra economico-finanziaria varata dal Governo si prevede, tra le altre cose, il perfezionamento della dismissione delle caserme considerate nonpiù utili ed il loro trasferimento agli enti locali in vista della loro definitiva alienazione;
la prospettiva è di particolare interesse per le amministrazioni locali nel cui territorio si trovano immobili da dismettere -:
quale sia lo stato di avanzamento del processo di dismissione relativo agli immobili ritenuti non più utili ai fini istituzionali della difesa, nonché l'entità e la distribuzione dei beni interessati dall'imminente trasferimento agli enti locali in vista della loro definitiva alienazione.
(3-00182)
(14 ottobre 2008)

Iniziative per l'assunzione di tutti i vincitori di un concorso bandito nell'anno 2005 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - 3-00183

CICCHITTO, BOCCHINO, CIRIELLI e BECCALOSSI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
è stato indetto un concorso pubblico nell'anno 2005 per l'assunzione di 64 unità nell'area C nel ruolo centrale agricoltura del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gazzetta ufficiale 23 dicembre 2005, n. 101;
il predetto concorso è stato espletato e completato nell'anno 2006 e i risultati sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 10 ottobre 2006, n. 77;
in data 26 settembre 2007 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, avrebbe manifestato, in relazione ai concorsi espletati dal ministero, la volontà di assumere i vincitori in graduatoria;
in data 17 ottobre 2007 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati è stata approvata, con il parere favorevole del Governo, rappresentato dal Sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, una risoluzione che impegnava il Governo a dare seguito all'assunzione dei 64 vincitori di concorso; in tale sede è stato evidenziato che il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anziché procedere all'assunzione, avrebbe bandito ed autorizzato procedure interne di riqualificazione per le stesse categorie professionali del concorso già espletato;
con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 è stata fissata per l'anno 2007 l'assunzione di 53 unità di competenza del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali esclusivamente per il dipartimento delle politiche di sviluppo, di cui al concorso in oggetto;
in data 1o aprile 2008 sarebbero stati assunti soltanto 12 dei vincitori del concorso; i restanti 41 posti sarebbero stati attribuiti ai riqualificati già interni, se pur con concorso successivo, ignorando il diritto acquisito dai vincitori in graduatoria in attesa di chiamata;
le rappresentanze sindacali hanno più volte segnalato al Ministro interrogato la mancata chiamata di vincitori di concorsi già espletati, evidenziando l'utilizzo da parte del ministero di lavoratori contrattualizzati con varie forme precarie (collaboratori coordinati a progetto, lavoro somministrato ed altro), aventi funzione pari ai vincitori di concorso;
un'eventuale azione giudiziaria da parte dei vincitori di concorso non ancora chiamati, instaurata prima della scadenza della graduatoria, potrebbe esporre il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla loro assunzione obbligatoria ed anche al risarcimento di eventuali danni -:
se non ritenga opportuno assumere i restanti vincitori del citato concorso.
(3-00183)
(14 ottobre 2008)