XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 24 novembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Renato Farina, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Palumbo, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Palumbo, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NACCARATO: «Disposizioni per la certificazione e l'autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo» (1932);
LA LOGGIA: «Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1933);
FRONER ed altri: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (1934);
CAPARINI ed altri: «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo» (1935).

In data 21 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ROSSO ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (1937);
STEFANI ed altri: «Modifiche alla legge 25 marzo 1997, n. 68, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, concernenti l'Istituto nazionale per il commercio estero» (1938);
COMMERCIO e LOMBARDO: «Modifiche all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di collocamento a riposo del personale dipendente avente a carico familiari portatori di handicap gravi» (1939);
OLIVERIO ed altri: «Organizzazione del settore dell'archeologia subacquea nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (1940);
BERTOLINI: «Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi utilizzati per tutela o scorta dipendenti dal Ministero della giustizia« (1941);
MURA: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di trasparenza nel conferimento degli incarichi dirigenziali del Servizio sanitario nazionale e di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile delle strutture ospedaliere» (1942).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 20 novembre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
BRESSA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum» (doc. XXII, n. 6).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Disposizioni per l'esercizio della deroga alle norme sul prelievo venatorio, relativamente allo storno (sturnus vulgaris)» (781) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marinello.

La proposta di legge DE CORATO ed altri: «Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale» (1350) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Catanoso e Gregorio Fontana.

La proposta di legge GAVA ed altri: «Disposizioni per il rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private» (1502) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scalera.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato NARDUCCI ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
BARANI ed altri: «Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1360).

Trasmissione dal Senato.

In data 21 novembre 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1152. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997» (approvato dal Senato) (1936).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PATARINO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (1111);
CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione e ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica» (1661) Parere delle Commissioni III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MARTELLA: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (1852).

II Commissione (Giustizia):
COMPAGNON ed altri: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (1059) Parere delle Commissioni I e VII;
BERNARDINI ed altri: «Riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari» (1224) Parere delle Commissioni I, IV e V;
LUSSANA ed altri: «Delega al Governo in materia di elezione popolare dei giudici di pace» (1430) Parere delle Commissioni I e V;
COSENZA ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di sfruttamento dell'accattonaggio e di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori» (1485) Parere delle Commissioni I, VII e XII;
GRIMOLDI: «Nuove norme relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali e istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale» (1734) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV;
DI PIETRO e PALOMBA: «Modifiche al titolo XI del libro quinto del codice civile concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari» (1895) Parere delle Commissioni I e VI;

V Commissione (Bilancio):
MARTELLA: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale al finanziamento di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita» (1856) Parere delle Commissioni I, VII e XII.

VI Commissione (Finanze):
PISTELLI: «Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159» (1859) Parere delle Commissioni I, II, V e XII.

VII Commissione (Cultura):
BARBARO ed altri: «Introduzione dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989,n. 401, in materia di servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi in occasione di manifestazioni calcistiche» (1356) Parere delle Commissioni I e V;
FRASSINETTI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente la nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società CONI Servizi Spa» (1501) Parere delle Commissioni I e V;
CECCACCI RUBINO ed altri: «Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare» (1647) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MALGIERI e FORMICHELLA: «Norme per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale del centro storico e del territorio del comune di Sant'Agata de' Goti» (1833) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
PATARINO ed altri: «Disposizioni per garantire agli studenti pendolari l'uso gratuito dei mezzi di trasporto per il raggiungimento della sede di studio» (1112) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
MARTELLA: «Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali» (1855) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

XII Commissione (Affari sociali):
LO PRESTI ed altri: «Disposizioni per la protezione degli operatori sanitari contro i rischi di contagio derivanti da punture accidentali» (1174) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali» (1403) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PALUMBO ed altri: «Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato» (1513) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 21 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 43).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 21 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli esercizi dal 2004 al 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 44).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 21 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, le relazioni sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, relative al primo semestre 2007 (doc. XCI, n. 1) e al secondo semestre 2007 (doc. XCI, n. 2).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 21 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 18 novembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Lucera (Foggia), Rovellasca (Como) e Nereto (Teramo).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Lazio, con lettera in data 14 novembre 2008, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 12 novembre 2008, concernente la richiesta al Parlamento di mantenere il voto di preferenza per le elezioni europee e di introdurlo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Questa documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 20 novembre 2008, a pagina 5, seconda colonna, alle righe nona, decima e undicesima, in luogo di: «della Commissione parlamentare per le questioni regionali» deve leggersi «XIV».

MOZIONI FASSINO ED ALTRI N. 1-00065, CICCHITTO ED ALTRI N. 1-00066, EVANGELISTI ED ALTRI N. 1-00067 E VIETTI ED ALTRI N. 1-00068, SUL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA ALLA DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEL G8 DEL 2009

Mozioni

La Camera,
premesso che:
nel corso del 2009 si svolgerà il vertice annuale del G8, ospitato e presieduto dall'Italia, che avrà una responsabilità centrale nella fissazione dell'agenda e delle priorità del summit, concorrendo così in maniera significativa alla ricerca di soluzioni e approcci condivisi ai temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali;
la necessità di costruire una governance efficace e democratica della globalizzazione, così come di offrire una risposta coordinata e complessiva alle grandi sfide transnazionali che sono di fronte a noi, era già emersa negli anni passati, in relazione a questioni diverse, dal governo dell'economia alla crisi ambientale, dal commercio internazionale ai temi dello sviluppo, della pace e della sicurezza;
oggi la grave crisi finanziaria che ha investito l'intero pianeta ha messo in evidenza la grave insufficienza dell'architettura istituzionale globale in un nuovo mondo multipolare ed interdipendente, rendendo improcrastinabile la riforma delle istituzioni, al fine di restituire loro efficacia, legittimazione e rappresentatività, garantendo il funzionamento di un multilateralismo aperto ma finalmente efficace;
in particolare, dovranno essere oggetto di riforme profonde le grandi organizzazioni internazionali che hanno competenze rilevanti nel governo delle grandi issue globali: dalle Nazioni Unite, con la riforma del Consiglio di sicurezza e il rilancio dell'Ecosoc, alla Banca mondiale, al Fondo monetario internazionale, all'Organizzazione mondiale del commercio, all'Organizzazione internazionale del lavoro o all'Organizzazione mondiale della sanità;
lo stesso formato del G8, quale forum informale di discussione e confronto tra le grandi economie del globo, deve fare i conti con l'affermarsi di nuovi attori regionali e mondiali, tra cui la Cina, l'India, il Brasile, il Messico, il Sudafrica o l'Egitto, il cui coinvolgimento a pieno titolo nella struttura del vertice appare ormai improrogabile, sia al fine di colmare un deficit di democrazia, sia per evitare un indebolimento dell'efficacia del dialogo e della cooperazione ricercata nello stesso G8;
anche l'ultima riunione dei Capi di Stato e di Governo del G20, che si è tenuta il 15 novembre 2008, è un'ulteriore riprova della necessità di coinvolgere pienamente un numero più grande di Paesi e organizzazioni regionali per affrontare in modo efficace le issue globali;
la diversa distribuzione del potere economico rende, quindi, necessario un riallineamento tra peso economico e peso politico dei vari attori sulla scena globale, tanto nei forum informali, come il G8, dove si promuove il confronto per ladefinizione di un'agenda condivisa, quanto nelle istituzioni multilaterali formali, in primo luogo le Nazioni Unite, legittimate ad adottare ed attuare le decisioni riguardanti l'intero pianeta;
in questo spirito, coerentemente con la politica nazionale di sostegno all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al metodo multilaterale, la presidenza italiana del G8 può dare un importante contributo affinché dal vertice della Maddalena esca un sostegno deciso degli otto Paesi a una riforma democratica della governance mondiale, nel quadro delle Nazioni Unite, che hanno istituito alla fine del mese di ottobre 2008 una task force di alto livello, presieduta dal premio Nobel Joseph Stiglitz, allo scopo di esaminare le questioni relative all'allargamento e ridefinizione del mandato, dei compiti e delle attribuzioni delle istituzioni di Bretton Woods;
la nuova governance economica dovrà costruire nuove regole sulla regolazione, la trasparenza e la vigilanza dei flussi finanziari da parte di autorità internazionali e dovrà concorrere, altresì, a restituire nuova centralità all'economia reale in luogo di un'economia finanziaria a carattere prettamente speculativo;
sarà importante ridare slancio, attraverso il dialogo informale in seno al G8, ai negoziati del Doha round, in cui è indispensabile trovare un equilibrio virtuoso tra le esigenze di apertura dei mercati dei Paesi sviluppati per le merci provenienti dalle economie emergenti e dai Paesi in via di sviluppo e le richieste di maggiore trasparenza e garanzie sui nuovi mercati per beni e servizi più avanzati prodotti dai Paesi più sviluppati;
tra i temi da porre certamente in agenda, vi è l'insufficiente sviluppo economico, sociale e umano di tante aree del mondo e delle popolazioni che vi vivono: un tema che dovrà essere al centro del dibattito anche del prossimo G8, con l'impegno a perseguire con determinazione e maggiori sforzi la realizzazione degli obiettivi del millennio, gli otto traguardi essenziali in campo economico, educativo e sanitario per i Paesi più poveri che i 191 Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015;
la lotta alle diseguaglianze e un nuovo sviluppo economico e sociale dei Paesi del sud del mondo rappresentano, inoltre, una condizione sostanziale per contrastare la crescita del fondamentalismo religioso e politico e per combattere il terrorismo, che resta un problema drammaticamente aperto e che richiede, oltre ad una maggior cooperazione tra gli Stati sul piano investigativo e su quello dell'intelligence, anche una più ampia strategia politica capace di affrontare le grandi contraddizioni sociali ed economiche;
particolare rilievo in seno al vertice rivestirà, poi, il tema della lotta ai cambiamenti climatici, sia a seguito del presumibile diverso approccio della nuova amministrazione americana, sia in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenhagen e la scadenza del trattato di Kyoto, rispetto ai cui parametri e standard l'Italia vanta già un enorme ritardo, dovuto alla mancata adozione dei necessari provvedimenti per rispettare gli impegni assunti e rispetto ai quali si rischia di incorrere in pesanti sanzioni a livello internazionale;
altra questione strategica è certamente quella della lotta alla proliferazione nucleare, della sicurezza e del disarmo, anche in vista della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione prevista per il 2010, che vede nel G8 un forum privilegiato per il raggiungimento di un alto grado di consenso, stante la presenza di ben quattro potenze nucleari;
su questo argomento alcuni autorevoli esponenti politici di differente estrazione hanno firmato il 24 luglio 2008 un appello pubblico bipartisan su Il Corriere della Sera, per la totale eliminazione delle armi nucleari;
collegata al tema della sicurezza è anche la questione dell'accesso all'acquaquale diritto umano fondamentale, da preservare ed assicurare, anche attraverso soluzioni di cooperazione innovativa tra Paesi e condivisione transnazionale delle risorse, al fine di prevenire conflitti nelle zone più difficili, quali il Medio Oriente o alcune regioni africane;
un nuovo tema globale, suscettibile di una forma più efficace di governance e coordinamento internazionale, è quello delle migrazioni, che oggi assume proporzioni enormi a causa delle diffuse instabilità economiche e politiche e che genera a sua volta conflitti, insicurezze e intollerabili violazioni dei diritti dell'uomo, da combattersi con l'adozione di strumenti internazionali vincolanti,

impegna il Governo:

nella definizione dell'agenda del prossimo G8 e nella conduzione della relativa presidenza, ad adottare ogni iniziativa utile a sostenere che il processo di riforma delle istituzioni di Bretton Woods avvenga nel quadro delle Nazioni Unite, assicurando l'ampliamento della rappresentatività di tali istituzioni e della loro democraticità, nonché l'adeguamento del loro mandato al rispetto dei principi della Carta Onu, sostenendo il lavoro svolto dalla speciale task force di recente istituita a questo scopo;
a garantire l'adeguato sostegno del G8 al raggiungimento degli obiettivi del millennio e degli impegni internazionali assunti dai vari Paesi membri, a partire dall'Italia, in tema di destinazione di una quota di prodotto interno lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo e alla lotta contro le pandemie, impegni che sono incoerenti con il drastico taglio di risorse effettuato dal nostro Paese alla cooperazione allo sviluppo e che hanno messo in discussione la credibilità e l'affidabilità dell'Italia quale donatore, specie in vista della prossima presidenza del G8;
ad intraprendere un'azione coordinata in campo ambientale, che da un lato metta al più presto l'Italia nelle condizioni di colmare i gravissimi ritardi fin qui accumulati rispetto alla piena attuazione dell'accordo di Kyoto, dall'altro faciliti il raggiungimento di un nuovo accordo globale che impegni anche le economie emergenti ad una significativa riduzione dei gas ad effetto serra e che, promuovendo la competitività internazionale del sistema produttivo europeo, consenta, altresì, di inaugurare un nuovo corso anche in tema di trasferimento tecnologico per l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia pulita;
ad adottare ogni iniziativa utile affinché i membri del G8 assumano l'impegno, in occasione della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione prevista per il 2010, di rilanciare la messa al bando di ogni tipo di esplosioni nucleari sperimentali, lo sblocco dei negoziati sul disarmo di Ginevra e la creazione di ampie zone denuclearizzate nelle aree di crisi a partire dal Medio Oriente, così come era stato richiesto anche nell'appello unanime sottoscritto nel mese di luglio 2008;
a far emergere, nell'agenda delle discussioni del G8 e negli impegni finali, l'attenzione al tema dell'accesso alle risorse idriche e della ricerca di forme condivise e transnazionali di gestione delle stesse, sul modello sperimentato in Europa con la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per il raggiungimento di una gestione comune e non conflittuale delle risorse idriche;
a ricercare, in seno al G8, un rinnovato sostegno al processo di ratifica della «Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie», adottata nel 1990, entrata in vigore nel 2003 e ratificata ad oggi solo da 37 Stati, volta a garantire l'accesso a livelli minimi di tutela e il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, quale prima risposta ad un approccio globale e coordinato al tema delle grandi migrazioni.
(1-00065)
«Fassino, Soro, Sereni, Bressa, Maran, Villecco Calipari,Gozi, Merloni, Barbi, Colombo, Corsini, D'Alema, Fedi, Narducci, Arturo Mario Luigi Parisi, Pistelli, Porta, Rigoni, Tempestini, Vernetti».

La Camera,
premesso che:
la crisi finanziaria ha ormai assunto una dimensione di particolare gravità e si sta ripercuotendo sull'economia reale e sulle condizioni di vita degli individui e delle famiglie;
l'economia globale presenta caratteri di forte interdipendenza e pertanto le conseguenze della crisi si trasmettono rapidamente da un Paese all'altro e richiedono politiche coerenti e concordate a livello mondiale;
nello scenario che si va delineando, spetterà soprattutto ai Paesi del G8 di esercitare un'azione di leadership. All'Italia, che si appresta ad assumere la presidenza del G8 per il 2009 e ospiterà il prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo, incombe una particolare responsabilità. Occorrerà dimostrare capacità di indicare soluzioni percorribili ed efficaci, che tengano conto della mutata realtà degli equilibri economici mondiali e, quindi, della necessità di coinvolgere più che in passato i nuovi protagonisti della globalizzazione e le grandi economie emergenti, quali Cina, India, Brasile, Messico, Sudafrica ed Egitto;
un approccio inclusivo, oltre a riflettere le mutate realtà economiche, avrà il vantaggio di ampliare le aree di convergenza e promuovere una più chiara assunzione di responsabilità non solo da parte dei Paesi industrializzati, ma anche di quelli emergenti;
gli sviluppi della crisi finanziaria hanno evidenziato la necessità di una profonda revisione della governance globale sulla base di regole che garantiscano trasparenza e responsabilità, collaborazione tra le autorità di regolazione dei mercati sul piano nazionale e regionale, integrità dei mercati finanziari, revisione del ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali;
l'adozione di misure di sostegno all'economia reale diventa urgente per difendere l'occupazione e le imprese, che rischiano di non potere accedere al credito e di vedere quindi pregiudicate le loro prospettive di sviluppo e in alcuni casi minacciata la loro stessa sopravvivenza;
in una prospettiva di recessione delle economie avanzate e di sensibile riduzione dei tassi di crescita dell'economia mondiale, diventa particolarmente urgente portare a conclusione i negoziati del Doha round sul commercio internazionale promossi dall'Organizzazione mondiale del commercio;
la stesse dimensioni globali dell'economia rendono indispensabile l'adozione di principi di sostenibilità. Le risorse del pianeta sono limitate ed è necessario amministrarle in un'ottica che, senza pregiudicare le prospettive di sviluppo economico e di benessere delle popolazioni, tenga conto non solo degli interessi della generazione presente, ma anche di quelli delle generazioni future;
il problema del cambiamento climatico presenta carattere di urgenza. Il negoziato delle Nazioni Unite entra in una fase cruciale in preparazione della conferenza di Copenaghen del dicembre 2009, che dovrebbe segnare un momento fondamentale per l'adozione di misure universalmente condivise da applicare dopo la scadenza degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto dopo il 2012;
sicurezza ed efficienza energetica sono elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile, sia per le economie avanzate che per quelle emergenti e per quelle in via di sviluppo. Occorre promuovere innovazione, nuove tecnologie inclusa quella nucleare, energie rinnovabili ed un equilibrato mix di fonti energetiche;
il deterioramento della situazione economica mondiale rischia di colpire in misura più accentuata le economie dei Paesi in via di sviluppo e, in particolare, di quelli più vulnerabili alla contrazione del commercio internazionale e alla restrizione delle condizioni per l'accesso al credito sui mercati finanziari internazionali;
in queste condizioni diventa più pressante la necessità di adottare tutte le misure indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio concordati nell'ambito delle Nazioni Unite e che attengono a diritti fondamentali, quali la salute, l'istruzione, l'alimentazione;
l'instabilità dei prezzi agricoli mondiali negli ultimi mesi e l'aumento del numero delle persone malnutrite a livello mondiale mostrano la drammatica attualità della sfida della sicurezza alimentare. Il G8 ha già dedicato una particolare attenzione a questo tema e ha promosso un rafforzamento del polo romano agroalimentare delle Nazioni Unite. È ora necessario continuare l'azione di impulso di cui l'Italia si è fatta promotrice;
la comunità internazionale resta tuttora impegnata da grandi sfide globali relative alla sicurezza, alla lotta al terrorismo e al crimine organizzato. Sempre più evidente appare il legame tra il terrorismo e i grandi network della criminalità. È, quindi, necessario un approccio globale che guardi alla complessità di tale fenomeno e ne affronti alla radice le cause;
altra questione strategica è certamente quella della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, della sicurezza e del disarmo, anche in vista della conferenza di riesame del trattato di non proliferazione nucleare prevista per il 2010. Su questo argomento alcuni autorevoli esponenti politici di differente estrazione hanno firmato il 24 luglio 2008 un appello pubblico bipartisan, per intraprendere un percorso che conduca all'eliminazione delle armi nucleari;
il G8, a partire dal vertice di Sea Island del 2004, ha dedicato un'attenzione particolare al mantenimento della pace nelle aree post-conflitto. Il problema è tuttora prioritario, in particolare per l'Africa,

impegna il Governo:

ad assicurare, a fronte delle ripercussioni della crisi finanziaria, un'efficace leadership del G8 nell'adozione di misure per sostenere l'economia reale, la produzione e l'occupazione;
a promuovere una riforma dell'architettura finanziaria internazionale che prevenga e contribuisca ad impedire il ripetersi di crisi analoghe a quella attuale, basata su regole trasparenti, obiettivi e strumenti adeguati ad un'economia globalizzata, efficaci meccanismi di sorveglianza e capacità di reazione rapida rispetto ad eventuali situazioni di emergenza;
a rilanciare i negoziati del Doha round in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, per giungere ad un accordo ambizioso e equilibrato, e, in tale ambito, a porre maggiore attenzione alla tutela delle produzioni coperte da marchi di origine e al sostegno dei processi di produzione tradizionali a fronte di tentativi di imitazione e di falsificazione;
a proporre formule innovative di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione delle principali economie emergenti nella gestione della globalizzazione, le quali formule dovranno ispirarsi a criteri di inclusività, che, salvaguardando il ruolo centrale e propulsivo del G8, riconoscano l'opportunità di ampliare il quadro di condivisione nella definizione di strategie e di politiche economiche;
ad affrontare con misure concrete le grandi sfide globali e, in particolare, quelle attinenti al cambiamento climatico, alla lotta alla povertà, alla sicurezza alimentare, a un uso sostenibile delle risorse naturali;
a sostenere, in relazione al cambiamento climatico, il processo negoziale delle Nazioni Unite, anche in vista delpost-Kyoto, per giungere ad un accordo che coinvolga, con responsabilità differenziate, tutti i Paesi e, in particolare, quelli le cui economie incidono maggiormente sulle emissioni di gas a effetto serra, utilizzando a tal fine tutti i formati negoziali suscettibili di concorrere ad una positiva conclusione, quali il Major Economies Meeting (MBM), che riunisce insieme ai G8 alcune delle principali economie emergenti;
a mantenere alto l'impegno del G8 sui temi dell'energia, sotto il profilo dell'accesso, della disponibilità e della sicurezza energetica;
a promuovere su scala globale una convergenza delle politiche (economiche, finanziarie, ambientali, energetiche, alimentari) su principi di sostenibilità e uso razionale e responsabile delle risorse;
ad incoraggiare una visione inclusiva della globalizzazione, mirata a combattere l'emarginazione e a favorire la creazione di condizioni idonee allo sviluppo anche nei Paesi più poveri, favorendo a tal fine un ampio ricorso ai molteplici attori e strumenti in grado di generare sviluppo, incentivando, quindi, in aggiunta all'aiuto pubblico, gli investimenti privati, le collaborazioni tra settore pubblico e settore privato, i meccanismi di finanziamento innovativo (come quelli attivati per la ricerca e la distribuzione di vaccini), le iniziative delle autonomie locali (regioni, province, comuni), l'impegno della società civile (organizzazioni non governative, fondazioni ed altri), in modo da convergere verso un rinnovato impegno globale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;
a sollecitare un'accentuata attenzione del G8 su alcune criticità dello sviluppo, tra cui, innanzitutto, quella di una sufficiente disponibilità di acqua, in quanto la carenza di risorse idriche costituisce una fonte potenziale di conflitti e al tempo stesso un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale di molti Paesi, dando così attuazione alle decisioni del vertice di Toyako e rilanciando il piano di azione di Evian del G8;
a perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare su scala globale, sostenendo le iniziative promosse dal Segretario Generale delle Nazioni Unite (come la Task Force di alto livello), la Global Partnership per l'agricoltura e l'alimentazione, il rafforzamento e la migliore efficienza delle istituzioni delle Nazioni Unite preposte alla sicurezza alimentare;
a ribadire l'impegno del G8 nel campo della sanità, dove importanti risultati sono stati già raggiunti nella lotta alle malattie infettive e, in particolare all'aids, continuando a sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e dei sistemi educativi nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro delle grandi iniziative lanciate dalle Nazioni Unite e dallo stesso G8;
a riaffermare, sul fronte della lotta al terrorismo, un livello prioritario di attenzione, promuovendo un più forte coordinamento delle attività già poste in essere dal G8, da altri Paesi e da organizzazioni internazionali (innanzitutto le Nazioni Unite) impegnate su tale fronte;
a rafforzare la lotta al crimine organizzato, con un impegno particolare contro il crimine finanziario, il traffico di esseri umani e quello di stupefacenti, nel decennale dell'avvio dei negoziati della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (convenzione di Palermo);
ad adoperarsi, insieme ai partner del G8, per il rafforzamento del regime generale di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, incentrato sui pertinenti trattati, primo fra questi il trattato di non proliferazione nucleare in vista della conferenza di riesame del 2010;
a promuovere il rapido avvio di un negoziato su un trattato sull'interruzione della produzione di materiale fissile a scopi esplosivi (FMCT), superando la fase di stallo alla conferenza del disarmo di Ginevra, a sostenere l'universalizzazione del protocollo aggiuntivo dell'Aiea e ad adoperarsi per favorire l'entrata in vigore del trattato che proibisce gli esperimenti nucleari (CTBT);
a mantenere elevata l'attenzione sulla stabilizzazione delle aree di crisi, in particolare per le situazioni post-conflitto, attraverso il sostegno alle organizzazioni internazionali (Nazioni Unite) e regionali (Unione Africana) e il rafforzamento delle capacità locali, per fare fronte alle situazioni di crisi, con particolare riferimento all'area che include Afghanistan e Pakistan, alla regione dell'Asia centrale e al Medio Oriente.
(1-00066)
«Cicchitto, Cota, Lo Monte, Pianetta, Dozzo, Iannaccone, Antonione, Zacchera, Baldelli, Picchi, Boniver».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
il prossimo vertice annuale del G8 si svolgerà, nel 2009, nel nostro Paese. L'Italia sarà quindi chiamata a presiederlo, assumendosi le responsabilità di contribuire in maniera determinante a fissarne l'agenda;
la prima riunione dei Grandi (la genesi del G8 nella sua attuale configurazione) si ebbe nel 1975, a Rambouilet, in Francia. Non è superfluo ricordare che anche quella riunione si svolse nel contesto di una crisi mondiale di enorme portata, quella petrolifera, e che i requisiti per la partecipazione al tavolo erano sia economici sia politici. Vi parteciparono, infatti, le principali potenze economiche, caratterizzate, però, da un sistema istituzionale liberal-democratico: Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Francia, Giappone e Italia. A queste si aggiunse l'anno successivo il Canada e solo nel 1994, dopo il crollo del muro di Berlino, la Russia;
il G8 si è caratterizzato come momento capace di adattarsi ed estendersi a seconda delle necessità;
nei Paesi del G8 vive all'incirca il 13 per cento della popolazione mondiale, ma vi ha origine quasi il 60 per cento del prodotto interno lordo planetario (World Development Report 2007 della Banca Mondiale); 7 degli 8 Paesi membri sono ai primi dieci posti per prodotto interno lordo nominale. Appaiono però evidenti alcuni aspetti sui quali è necessario soffermarsi. Non è presente nel G8 la Cina, la cui economia ha un peso specifico evidentemente superiore a quello di Canada, Italia, Francia e Regno Unito, e le sue potenzialità appaiono certamente non inferiori a quelle degli stessi Stati Uniti; sono poi assenti Paesi come la Spagna o il Brasile, che vantano forza economica maggiore della Russia;
è necessaria dunque una riforma dei criteri di ammissione al circolo dei Grandi: è una riflessione che inevitabilmente coincide con l'indicazione di quali saranno le linee di sviluppo che si vogliono dare alla nuova politica globale;
la necessità di indicare criteri di un governo mondiale più efficace ed adatto ai tempi non si può limitare ad appelli di principio generale. La democratizzazione dei processi decisionali su scala mondiale è un momento particolarmente delicato; l'allargamento dei soggetti coinvolti non può avvenire senza un'attenta riflessione sui criteri che lo possono determinare: lo stesso multilateralismo, spesso invocato, è una necessità reale che deve essere però, se veramente la si ha a cuore, concretamente ed attentamente costruita;
da un lato è possibile pensare di «democraticizzare» i processi decisionali mondiali, allargando il numero dei soggetti coinvolti, solo attraverso un processo graduale e l'affermazione di principi fondamentali condivisi. Il carattere democratico dei soggetti partecipanti deve essere una delle condizioni di base condivise. Dall'altro, si deve acquisire la consapevolezza che proprio la compartecipazione ai processi decisionali può essere una delle molle per la diffusione non solo del metodo, ma anche della cultura e dei valoridemocratici a Paesi attualmente estranei a tali valori;
in una fase tanto delicata, non può mancare la responsabile riflessione sui limiti stessi dell'espansione del metodo democratico, a particolari dimensioni geopolitiche. Realtà come quella cinese o indiana appaiono essere più simili alla dimensione di sub-continente che alla dimensione nazionale;
inevitabilmente, l'affermazione del metodo democratico appare, in casi come quello cinese, particolarmente complessa. La storia politica cinese ci ha consegnato uno Stato totalitario e oppressivo, con un apparato pubblico molto rigido e centralizzato, mentre quella economica - da circa quindici anni - presenta una crescita tanto massiccia, aperta alla tecnologia e veloce, quanto sregolata e costosa in termini sociali e ambientali. Al momento, gli sforzi di democratizzazione su impulso esterno sono ancora molto incerti e condizionati (gli effetti di apertura - piuttosto scarsi - delle ultime Olimpiadi ne sono la riprova);
il caso indiano è sì diverso, ma per certi aspetti analogo: l'esistenza di una democrazia parlamentare consolidata non è ancora garanzia del superamento di sacche d'integralismo e di scontro religioso, dell'affermazione di un principio di uguale opportunità per tutte le classi sociali (pur sussistendo una robusta classe media), di una lotta alla povertà e al lavoro minorile condotte con determinazione e di una sicura politica di tutela ambientale;
in definitiva, non si può evitare la domanda circa le difficoltà e le incertezze dell'estensione della partecipazione democratica ai processi decisionali globali a realtà geo-politiche in cui mancano alcuni requisiti di democrazia sociale, su cui invece si basa la coesione sociale in Occidente, specie in Europa;
i medesimi interrogativi devono essere affrontati con riguardo alla necessità oramai inevitabile di riformare i meccanismi di rappresentanza e funzionamento delle grandi organizzazioni internazionali, come in primo luogo le Nazioni Unite;
è fondamentale, nella nuova realtà che si va delineando, che l'Unione europea ponga con forza la propria nuova idea di Stato nazionale. L'idea basilare delle grandi personalità europee, da Robert Schumann ad Adenauer, da De Gasperi ad Altiero Spinelli, fino a Mitterand, Kohl, Delors e Prodi, è stata quella della cessione di sovranità a un soggetto sovra-nazionale, che potesse affrontare i problemi che si pongono su base globale con la dovuta visione d'insieme. Il progressivo allargamento, la tendenziale affiliazione al primo pilastro di Maastricht delle materie incluse negli altri due (politica estera e di difesa comune e politiche di giustizia e affari interni), l'introduzione della moneta unica e dell'accentramento in sede comunitaria della politica monetaria sono tutti elementi di un faticoso processo di unità e di condivisione dei destini dei popoli che offrono un esempio valevole su scala globale, nella tensione a forgiare un concetto di «cittadinanza mondiale»;
d'altronde, proprio l'attualità economico-finanziaria di queste settimane conferma l'impellente necessità di affrontare su scala mondiale i dilemmi economici e sociali del mondo: anche i più euroscettici oggi riconoscono che, se non fosse stato per l'iniziativa concreta di Gordon Brown, Sarkozy e Merkel, forse i mercati europei starebbero certo peggio di come stanno attualmente;
tutto ciò, come è noto, non disconosce che vi sono degli ambiti in cui al contrario è più opportuno che il Governo sia il più possibile minuto e cucito indosso alle popolazioni locali, secondo la saggia massima del principio di sussidiarietà, per la quale il Governo è tanto più democratico quanto più è vicino ai cittadini, e quindi l'ente superiore non deve fare nulla che non possa - alle medesime condizioni di costo e di beneficio - fare quello inferiore. Si tratta del secolare tema del federalismo, con cui da 230 anni si confrontanoanche gli Stati Uniti, con esiti sempre nuovi ma spesso controversi;
la nuova distribuzione del potere economico non determina da sola l'affermazione di un nuovo governo globale del mondo: una riforma democratica della governance necessita anche di criteri quali l'affermazione del carattere democratico di ogni singolo attore del nuovo multilateralismo o, comunque, la concreta e comprovata volontà di ottenerlo;
in questo quadro è necessario stabilire alcune priorità qualificanti;
tra queste, occorre anzitutto perseguire una politica coerente e comune per regolamentare e governare i flussi migratori. Tali flussi sono sostanzialmente inarrestabili, almeno fino a quando non si procederà ad una redistribuzione, non solo della ricchezza, quanto delle risorse e, soprattutto, delle capacità di gestirle, processo che si prospetta inevitabilmente lungo. Non si possono, quindi, continuare a considerare i fenomeni migratori come emergenze temporanee: sono, invece, destinati a caratterizzare la nuova realtà globale. Abbiamo la necessità di acquisire la matura consapevolezza che non si può procedere alla globalizzazione finanziaria ed economica senza accettare quella umana, politica e culturale;
in secondo luogo appare necessario ricalibrare e correggere la tensione identitaria nazionale. Le aspirazioni nazionalistiche, come la storia d'Europa insegna, possono provocare pretese strumentali che, a loro volta, in alcune aree possono diventare motivo di forte instabilità politica e generare conflitti dalla difficile e spesso drammatica risoluzione;
in terzo luogo, è necessario affermare una politica comune di salvaguardia dell'ambiente, che punti in primo luogo allo sviluppo del risparmio energetico ed all'utilizzo di energia alternativa meno inquinante. È fondamentale diffondere la consapevolezza che sul fronte ambientale si gioca la partita della sopravvivenza del pianeta e che tale partita coinvolge anche i comportamenti individuali di ogni singolo cittadino, arbitro davvero, in questo caso, del suo destino. Sul terreno ambientale del resto si è giocata una significativa parte della campagna presidenziale americana: Barack Obama ha vinto proprio, e anche, sulla piattaforma del going green, vale a dire di efficiente uso delle risorse energetiche, sulla creazione di posti di lavoro nei settori ad alta propensione eco-compatibile, sul riciclaggio dei materiali e sul contenimento delle emissioni-serra. Su questo terreno - è importante osservare - lo stesso McCain ha perso non perché fosse contrario a queste istanze, ma perché non ha spinto su di esse abbastanza. Lo stesso governatore della California, Schwarzenegger, propugna una linea molto avanzata in fatto di tutela dell'aria e delle risorse naturali;
in quarto luogo, è necessario delineare una serie di interventi comuni per combattere la povertà nel mondo, non più solo attraverso una serie ripetuta di interventi assistenzialistici ed aiuti umanitari, ma anche attraverso la diffusione delle conoscenze e delle capacità necessarie a gestire e sviluppare le risorse. Una campagna mondiale di emancipazione dell'individuo;
in quinto luogo, è doveroso individuare le risorse che si devono considerare nella gestione globale del pianeta patrimonio comune dell'umanità. Tra queste certamente deve esserci l'acqua, rispetto alla quale si deve procedere a definire metodi di gestione accurati condivisi e diffusi. L'obiettivo deve essere quello evitare sprechi inaccettabili, garantire sempre l'accesso e evitare qualsiasi concentrazione nella gestione della risorsa;
è poi evidente come si debba superare l'affermazione di un sistema basato sull'economia finanziaria, restituendo la giusta centralità all'economia reale. Soprattutto a vantaggio dei Paesi più poveri. In questo senso vanno costruite comunque nuove regole e nuovi controlli per garantire la trasparenza dei mercati finanziari ed evitare quelle distorsioni speculative che hanno scatenato la crisi attuale;
bisogna, infine, in vista della revisione del trattato di non proliferazione, rilanciare l'impegno al disarmo nucleare, facendo del mancato ricorso agli armamenti nucleari uno dei principi qualificanti fondamentali per la partecipazione ai processi decisionali collettivi,

impegna il Governo

ad inserire all'attenzione del prossimo G8, programmato all'Isola della Maddalena in Sardegna nel luglio 2009, come punti fondamentali nell'agenda dei lavori:
a) l'adozione di una nuova Bretton Woods, cioè la riorganizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale, ormai in crisi e a rischio di collasso;
b) l'assunzione di politiche comuni in tema di governo dei flussi migratori;
c) la definizione di criteri riconoscibili e condivisibili per la legittimazione, in sede internazionale, delle rivendicazioni nazionali;
d) l'adozione piena e incondizionata da parte del Governo nazionale italiano dell'Action Plan europeo sull'ambiente, come illustrato dal Commissario europeo all'ambiente, Stavros Dimas, per cui i Governi dell'Unione europea si concentreranno nel prossimo quinquennio su quattro priorità: cambiamento climatico; natura e biodiversità; ambiente e salute; risorse naturali e rifiuti;
e) il rilancio dei principi di Kyoto, con la sollecitazione degli Usa ad aderire al relativo trattato, e l'indicazione delle misure che si intendono adottare per superare l'attuale sistema economico-finanziario basato fondamentalmente sul petrolio;
f) l'individuazione degli interventi necessari per combattere nel breve e medio periodo la povertà nel mondo;
g) l'affermazione del principio della pubblicità dell'acqua come bene comune patrimonio dell'umanità;
h) l'individuazione di interventi concreti per delineare nuove regole e controlli per la gestione dei mercati finanziari;
i) l'impegno comune al disarmo nucleare, facendone uno dei principi selettivi per la partecipazione agli organismi collettivi;
l) la definizione di un processo comune e delle sue condizioni minime necessarie, che, anche attraverso la partecipazione ai momenti di decisione globale e agli organismi a questa deputati, sia in grado di promuovere la diffusione della cultura e del metodo democratico in ogni singolo attore partecipante al governo della nuova realtà mondiale e dunque il possibile superamento dello stesso G8, con il suo eventuale allargamento a nuovi attori e partecipanti.
(1-00067)
«Evangelisti, Donadi, Borghesi, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Mura, Monai, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
il prossimo G8, che si terrà in Italia nel 2009, costituisce un'ulteriore utile occasione per definire un percorso e individuare criteri condivisi per la definizione di una nuova governance mondiale;
in tale circostanza, la prima per il nuovo Presidente degli Stati Uniti, potranno essere riaffrontate con maggior decisione le questioni rimaste sul tavolo della riunione del 2008: la lotta ai cambiamenti climatici, la crisi alimentare, lastabilità finanziaria, la lotta al terrorismo e alla proliferazione nucleare e gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo;
il vertice della Maddalena costituirà anche l'occasione per rafforzare l'impegno a raggiungere entro il 2015 gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite;
pur riconoscendo che i cambiamenti climatici sono una delle grandi sfide globali della nostra era, l'opposizione dei Paesi emergenti, guidati da Cina e India, alla proposta degli otto Paesi più industrializzati di ridurre del 50 per cento le emissioni nocive entro il 2050 per combattere l'effetto serra, ha prodotto un generico impegno, senza cifre e date precise come, invece, ci si attendeva;
nel corso del G8 del 2008 è stata espressa una «profonda preoccupazione» per il fatto che l'Iran continui a non adempiere ai suoi obblighi internazionali sul problema del nucleare;
nel 2007 la spesa per le importazioni alimentari nei Paesi in via di sviluppo è aumentata del 25 per cento, a fronte di un aumento dei prezzi alimentari senza precedenti. Negli ultimi due anni il prezzo del mais è raddoppiato, mentre il frumento ha raggiunto il prezzo più alto degli ultimi 28 anni;
l'aumento dei prezzi alimentari è dovuto sia alla crescita della classe media in Cina e in India, che ha aumento la domanda di proteine animali e quindi la richiesta di grandi quantità di cereali, che al massiccio impiego di prodotti alimentari per la produzione di biocarburanti;
sempre nel 2007 gli aiuti esteri da parte dei Paesi ricchi hanno registrato una flessione dell'8,4 per cento rispetto al 2006. Per i prossimi tre anni le nazioni sviluppate dovrebbero aumentare del 35 per cento i loro budget per gli aiuti umanitari, solo per far fronte agli impegni presi nel 2005;
l'attuale architettura globale è risultata ininfluente ed inefficace ad affrontare la crisi internazionale dei mercati finanziari che stiamo vivendo;
il caos finanziario attuale rappresenta il naturale corollario di una sequenza di bancarotte e fallimenti che avrebbero dovuto mettere in guardia la autorità bancarie e finanziarie dei singoli Paesi sui rischi che si stavano correndo, in primis gli Stati Uniti (bolla di internet, che ha bruciato oltre 3 mila miliardi di dollari nel 2000; bolla dei subprime, con cartolarizzazioni dei mutui residenziali con prodotti derivati sempre più rischiosi e lontani dai mutui originari);
l'eccezionale gravità della crisi ha evidenziato la fragilità di un sistema che è ancora ancorato agli accordi di Bretton Woods del 1944 e che ha spinto alcuni autorevoli esponenti politici, quali il Presidente francese Sarkozy, il Primo ministro britannico Brown e il Presidente tedesco Horst Köhler, ex direttore del Fondo monetario internazionale, a invocare una conferenza per tracciare i contorni di un nuovo sistema finanziario globale;
la decisione della Federal Reserve di finanziare quattro Paesi emergenti (Messico, Brasile, Sud Corea e Singapore) con 30 miliardi di dollari ciascuno è un altro segno che la crisi è globale e che questi Paesi sono essenziali per l'equilibrio mondiale, per cui ogni tentativo di realizzare un nuovo ordine, una nuova governance mondiale non potrà avere buon fine senza la loro presenza, anche se questo potrebbe rendere più difficile il negoziato e più lunga la sua conclusione per le evidenti contrapposizioni di interessi;
come dichiarato da Strauss-Kahn, direttore del Fondo monetario internazionale, nel corso del Comitato dei ministri di alcune settimane fa, al Fondo spetta il ruolo di «trarre le necessarie lezioni di politica economica dalla crisi in corso ed indicare le raccomandazioni per ristabilire la fiducia e la stabilità»;
in tale ottica, il comitato interministeriale del Fondo monetario internazionale potrebbe costituire il luogo deputato in cui i Governi discutano dell'agenda finanziaria internazionale, concordino azionicollettive, verifichino l'andamento delle economie ed esercitino pressioni reciproche;
sin dal 1994, con il crollo del dollaro sullo yen, erano forti e presenti le preoccupazioni sulla stabilità e sul ruolo degli speculatori nei mercati valutari in mancanza di strumenti efficaci e controlli sulle loro operazioni finanziarie e sui comportamenti dei vari attori della vita economica (le agenzie di certificazioni di bilancio, di rating, di consulenza, di collocamento di azioni e obbligazioni ed altri), ma non si adottarono provvedimenti conseguenti;
la mancata chiusura degli accordi sugli scambi multilaterali del Doha round crea ulteriori preoccupazioni sul futuro dell'economia internazionale, in presenza della contemporaneità della crisi finanziaria;
sono sempre maggiori le critiche all'operato della Banca mondiale in tema di scarsa trasparenza, di insufficiente consultazione della società civile, di mancato rispetto delle norme socio-ambientali ed applicazione di un modello di sviluppo esclusivamente basato sul mercato,

impegna il Governo:

a promuovere l'allargamento del G8 ai Paesi emergenti, operando per ottenere il consenso anche dei membri dell'organizzazione meno inclini alla necessità di aperture multilaterali;
a prevedere, sollecitando anche i Paesi membri del G8 in tal senso, un maggior impegno finanziario per rafforzare la capacità del World Food Program di effettuare distribuzioni alimentari generali e altri interventi a fronte della crescente crisi alimentarle mondiale;
ad attuare ogni utile iniziativa volta a favorire la ripresa del tavolo del Doha round, aperto da sette anni, al fine di realizzare una compiuta apertura dei mercati e un libero sistema di accordi di scambio multilaterali, quale garanzia di pace e di tutela dei Paesi più deboli e quale volano per sostenere la domanda aggregata mondiale;
a rispettare gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo nel marzo 2007, che prevedono, per il 2020, il risparmio nei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni tendenziali, il soddisfacimento del 20 per cento dei consumi energetici con fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 per cento rispetto al 1990;
in vista della prossima convenzione di Copenaghen del novembre 2009, che dovrà delineare il post-Kyoto, a farsi promotore di una forte azione diretta ad una più grande mobilitazione di risorse finanziarie sia nazionali che internazionali, per perseguire con determinatezza la lotta alla riduzione dei gas nocivi;
a perseverare nella ricerca di una «soluzione diplomatica» del problema dell'Iran, invitando Teheran ad agire «in modo responsabile e costruttivo»;
ad intraprendere ogni utile azione volta al perseguimento degli 8 obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare per realizzare un sistema commerciale e finanziario che sia fondato su regole certe, prevedibili e non discriminatorie, tenendo conto dei bisogni dei Paesi meno sviluppati;
ad affrontare, con un approccio maggiormente incisivo, il problema del debito dei Paesi in via di sviluppo, al fine di renderlo sostenibile nel lungo termine, sollecitando l'eliminazione da parte dei Paesi più restii dei dazi e dei vincoli di quantità per le esportazioni, oltre alla cancellazione del debito bilaterale, e a prevedere una maggiore assistenza allo sviluppo per quei Paesi impegnati nella riduzione della povertà;
a sollecitare l'adozione di un nuovo sistema di regole per gli operatori dei mercati finanziari, così come ha ripetutamente suggerito il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, limitando lacreatività nella finanza, imponendo regole più severe, più trasparenti e procedendo ad una ricognizione e ad un miglioramento degli strumenti di sorveglianza;
a recuperare e valorizzare il ruolo del Fondo monetario internazionale, quale soggetto attivo non di vigilanza (con i conseguenti poteri amministrativi) ma di sorveglianza multilaterale sulle posizioni di credito e debito dei Paesi aderenti, in particolare di quelli più deboli, segnalando tempestivamente gli eventuali rischi;
a promuovere, conseguentemente, anche una radicale riforma della Banca mondiale, allo scopo di metterla nelle condizioni di svolgere il ruolo di motore dello sviluppo dei Paesi più poveri;
a rafforzare l'azione diretta a restituire un sereno clima di fiducia nel mercato ai risparmiatori, affinché tornino ad investire nell'economia reale.
(1-00068)
«Vietti, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Galletti, Occhiuto, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2008

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 2008, N. 155, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO E LA CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE E AI CONSUMATORI, NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI (A.C. 1762-A)

A.C. 1762-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventualecessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.
6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Articolo 2.

1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministerodell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3.

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).

Articolo 4.

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1762-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 6, le parole:
Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti: Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 2, comma 1, le parole: di cui agli articoli 70, e seguenti, sono sostituite dalle seguenti: di cui al titolo IV.

All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»;
b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione»;
c) al comma 345-quinquies:
1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
d) al comma 345-octies, dopo le parole: «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
«345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343, nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno deidieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: ", che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica" sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato».

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: e di concessione della garanzia statale sono sostituite dalle seguenti:, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2;
al comma 2, dopo le parole: di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 1-bis, commi 1 e 3;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto».

A.C. 1762-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle dichiarate inammissibili e quelle votate)

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno.
3. 100. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e deldebitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1.
3. 100.(Testo modificato nel corso della seduta).Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 2, premettere le parole: Per il solo anno 2009
3. 101. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo le parole: può rilasciare aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2009,
*3. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: può rilasciare aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2009,
*3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: finanziamenti erogati aggiungere la seguente: discrezionalmente.
3. 201. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono soppresse;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
3. 2. Fluvi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,n. 266, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono soppresse;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
3. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Condizioni per l'intervento dello Stato). - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;
b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor;
c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;
d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 01. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato). - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso appositeclausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione con l'obiettivo di favorire, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore;
b) l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad un'azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al successivo periodo. A questo fine la banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di sette o più rate se la rata è mensile.
3. 0100. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di favorire l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti dei debitore.
3. 0103. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato). - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad una azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al comma 2.
2. La banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confrontidei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.
3. 0102. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie applichino le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.
3. 0101. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo di garanzia interbancario). - 1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.pA. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla rata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
3. 02. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo mutualistico interbancario). - 1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».
2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.
3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle impresesecondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.
4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.
3. 03. Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Fondo di sostegno ai pagamenti delle PMI). - 1. Al fine di garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei prestiti in essere concessi dalle banche alle micro, piccole emedie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di sostegno ai pagamenti, di seguito denominato «Fondo» La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale.
2. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2010 per non più di 5 mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità, i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di posticipazione, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
3. 0104. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle banche italiane.
4. 203. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti di Poste italiane S.p.A..
4. 1. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1-bis, alinea, sostituire le parole: non movimentati per il periodo normativamente previsto con le seguenti: definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.
4. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso comma 345-novies con il seguente:
«345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies».

Conseguentemente, alla medesima lettera:
capoverso comma 345-
terdecies, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro con le seguenti: alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116;
sopprimere i capoversi commi 345-quaterdecies e 345-quinquiesdecies.
4. 41. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-novies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.
4. 43. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. 45. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: quota del fondo di cui al comma 343 aggiungere le seguenti:, in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
4. 46. Occhiuto, Fluvi.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: al finanziamento della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni di cui all'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre, n. 244, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 100. Ghizzoni.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e al finanziamento del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 101. Tocci, Causi, Fluvi, Ghizzoni, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Bachelet.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: della ricerca scientifica fino alla fine delcapoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 102. Tocci, Causi, Fluvi, Ghizzoni, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati».
4. 103. Tocci, Causi, Fluvi, Ghizzoni, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da:, nonché quella destinata fino alla fine del capoverso con le seguenti: e tecnologica, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, coma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni alla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 104. Fluvi, Ghizzoni, Causi, Carella, Ceccuzzi, Tocci, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 105. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
4. 106. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi, Granata.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-undecies, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.
* 4. 201. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-undecies, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.
* 4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
«345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.
4. 48. Messina, Barbato.

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
«345-undecies.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».
4. 49. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-terdecies, lettera b), sostituire la parola: quotati con le seguenti: ammessi alla negoziazione.
4. 202. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.
4. 40. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore con le seguenti: 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
5. 100. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
5. 202. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.
5. 2. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
5. 1. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.
1-ter. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
5. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitatoesprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.
5. 101. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.
5. 201. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
5. 102. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. 102.(Nuova formulazione)Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 2-bis, dopo le parole: Le maggiori entrate aggiungere la seguente: nette.
*5. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2-bis, dopo le parole: Le maggiori entrate aggiungere la seguente: nette.
*5. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1762-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le conseguenze del default sul debito sovrano della Repubblica Argentina hanno coinvolto circa 500 mila risparmiatoriitaliani che vi avevano investito risparmi per oltre 14 miliardi di dollari;
oltre 100 mila risparmiatori hanno aderito all'operazione di swap proposta dallo Stato argentino, riportando rilevanti perdite sul capitale investito;
circa 200 mila risparmiatori sono parte in un ricorso pendente presso l'International centre for settlement of the investment disputes (Icsid), che fa capo alla Banca Mondiale;
gli unici interventi a sostegno e tutela dei risparmiatori furono predisposti con la legge finanziaria per il 2006, con la decisione di utilizzare i fondi depositati nei conti dormienti presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane SpA;
nel 2007 è stato approvato il regolamento che disciplina i presupposti per l'attuazione di tali interventi,

impegna il Governo

a porre in essere immediati e concreti interventi di supporto agli investitori in bond argentini vittime del default.
9/1762/1. Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
le conseguenze del default sul debito sovrano della Repubblica Argentina hanno coinvolto circa 500 mila risparmiatori italiani che vi avevano investito risparmi per oltre 14 miliardi di dollari;
oltre 100 mila risparmiatori hanno aderito all'operazione di swap proposta dallo Stato argentino, riportando rilevanti perdite sul capitale investito;
circa 200 mila risparmiatori sono parte in un ricorso pendente presso l'International centre for settlement of the investment disputes (Icsid), che fa capo alla Banca Mondiale;
gli unici interventi a sostegno e tutela dei risparmiatori furono predisposti con la legge finanziaria per il 2006, con la decisione di utilizzare i fondi depositati nei conti dormienti presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane SpA;
nel 2007 è stato approvato il regolamento che disciplina i presupposti per l'attuazione di tali interventi,

impegna il Governo

a porre in essere concreti interventi di supporto agli investitori in bond argentini vittime del default.
9/1762/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
con tali disposizioni il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale di una banca che dichiari di trovarsi in una situazione patrimoniale inadeguata, accertata come tale dalla Banca d'Italia a seguito della valutazione di un piano di stabilizzazione e di rafforzamento della durata minima di trentasei mesi;
la Banca d'Italia, prima che il Ministero autorizzi o garantisca l'aumento di capitale delle banche italiane, valuta un programma di stabilizzazione e rafforzamento che le banche interessate presentano con riguardo alla sussistenza dell'inadeguatezza patrimoniale, l'adeguatezza del piano presentato e le politiche dei dividendi approvata dall'assemblea dei soci per il periodo di durata dell'aiuto o della garanzia;
la legge federale tedesca del 17 ottobre 2008, emanata sempre con la finalità di stabilizzare il settore bancario e creditizio, ha previsto la possibilità che il governo tedesco possa vigilare affinché le decisioni assunte dalle banche controllate corrispondano agli impegni presi, altrimenti possono essere impugnate,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad inserire una clausola che preveda la possibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze possa impugnare le decisioni assunte dalle banche interessate dall'aumento di capitale in contrasto con le politiche dei dividendi introdotte nel piano di stabilizzazione e rafforzamento, già valutato dalla Banca d'Italia.
9/1762/2. Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
con tali disposizioni il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale di una banca che dichiari di trovarsi in una situazione patrimoniale inadeguata, accertata come tale dalla Banca d'Italia a seguito della valutazione di un piano di stabilizzazione e di rafforzamento della durata minima di trentasei mesi;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), al comma 725 dell'articolo 1, come modificato dai commi 12 e 13 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito dei tetti massimi per i compensi lordi annuali onnicomprensivi attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni o province, restando comunque ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata;
la legge federale tedesca del 17 ottobre 2008, emanata sempre con la finalità di stabilizzare il settore bancario e creditizio, ha previsto un limite alle retribuzioni degli organi della banca che utilizza le misure di stabilizzazione varate dal Governo tedesco,

impegna il Governo

a limitare i compensi annui, comprensivi di premi e altre indennità, degli amministratori delle banche che dovessero trovarsi a beneficiare dell'aiuto di Stato, e comunque fino alla restituzione di prestiti statali o alla cessazione di garanzie statali.
9/1762/3. (nuova formulazione) Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che entro cinque anni si proceda alla cessione delle azioni privilegiate sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministro dell'economia e delle finanze, illustrando le misure adottate contro la crisi e gli interventi a sostegno delle banche nel corso dell'illustrazione delle misure adottate contro la crisi e gli interventi a sostegno delle banche, dichiarò: «Noi puntiamo a spendere poco denaro pubblico e guadagnarci in uscita», «può essere che l'investimento abbia un costo, ma può anche essere che abbia un rendimento e noi puntiamo al rendimento»;
è, quindi, possibile e auspicato dal Ministro dell'economia e delle finanze chedalla cessione delle azioni privilegiate possano derivare entrate per il bilancio dello Stato;
come è noto il Mezzogiorno subisce la mancanza di infrastrutture adeguate ed efficienti che siano di supporto alle imprese, al turismo, alle esigenze di mobilità dei cittadini del Sud, una necessità per lo sviluppo dell'intero Paese,

impegna il Governo

a far affluire, ovvero a valutare la possibilità di versare, le risorse derivanti dalla cessione delle azioni privilegiate di cui in premessa al fondo di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinando 1'85 per cento dell'importo versato alle regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di opere infrastrutturali.
9/1762/4. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che entro cinque anni si proceda alla cessione delle azioni privilegiate sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministro dell'economia e delle finanze, illustrando le misure adottate contro la crisi e gli interventi a sostegno delle banche nel corso dell'illustrazione delle misure adottate contro la crisi e gli interventi a sostegno delle banche, dichiarò: «Noi puntiamo a spendere poco denaro pubblico e guadagnarci in uscita», «può essere che l'investimento abbia un costo, ma può anche essere che abbia un rendimento e noi puntiamo al rendimento»;
è, quindi, possibile e auspicato dal Ministro dell'economia e delle finanze che dalla cessione delle azioni privilegiate possano derivare entrate per il bilancio dello Stato;
come è noto il Mezzogiorno subisce la mancanza di infrastrutture adeguate ed efficienti che siano di supporto alle imprese, al turismo, alle esigenze di mobilità dei cittadini del Sud, una necessità per lo sviluppo dell'intero Paese,

impegna il Governo

a far affluire, ovvero a valutare la possibilità di versare, le risorse derivanti dalla cessione delle azioni privilegiate di cui in premessa al fondo di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinando una quota consistente dell'importo versato alle regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di opere infrastrutturali.
9/1762/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
è probabile che, con il superamento della crisi internazionale, i dividendi attribuiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 possano rappresentare nuove e maggiori entrate che potrebbero finanziare parte del costo di ammortamento dei mutui contratti da giovani coppie nelle Regioni Obiettivo 1 per l'acquisto di prime case non di lusso e in favore delle imprese con sede nelle Regioni del Mezzogiorno in materia di detrazione degli oneri seguenti all'apertura di anticipazione di credito o di affidamenti bancari,

impegna il Governo

a destinare i dividendi attribuiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 a finanziare parte del costo dell'ammortamento dei mutui contratti da giovani coppie residenti nelle Regioni Obiettivo 1 per l'acquisto di prime case non di lusso nonché a favore delle imprese con sede nelle Regioni del Mezzogiorno in tema di detrazione degli oneri seguenti l'apertura di anticipazione di credito o di affidamenti bancari.
9/1762/5. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
la crisi del sistema del credito rischia di avere pesanti ripercussioni sui bilanci familiari e sull'economia del nostro Paese; vanno perciò tutelati al meglio i risparmi delle famiglie;
i depositi bancari sono tutelati da uno specifico meccanismo di garanzia, l'assicurazione dei depositi, che in Italia prende il nome di Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD);
il FITD non dispone tecnicamente delle risorse necessarie per effettuare i suoi interventi. La liquidità può solo essere richiamata «al bisogno» dalle banche aderenti. Ciò pone dei problemi circa la capacità finanziaria del Fondo rispetto a impegni di natura eccezionale quali quelli richiesti da una crisi bancaria sistemica;
il Governo ha infatti inserito nel decreto-legge in esame (cosiddetto «decreto salva-banche») una norma che stabilisce che «ad integrazione e in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti (...) il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane;
la dotazione di risorse del FITD è di tipo virtuale: ciò significa che le banche consorziate non sono tenute ad effettuare dei versamenti annuali dando vita ad una massa fiduciaria direttamente gestita dagli organi del Fondo (come ad esempio accade negli USA, modalità di contribuzione ex ante), bensì si impegnano a versare «su chiamata», qualora si renda necessario l'intervento del FITD (modalità di contribuzione ex post);
oltre ad un problema di credibilità, di fronte ad una crisi sistemica, di uno schema di contribuzione così congeniato, si aggiunge anche la mancanza di equità nella distribuzione dei costi di risoluzione delle crisi che discende da un sistema basato sulla virtualità dei fondi disponibili. Con un meccanismo di contribuzione ex post, cioè di ripartizione delle perdite ex post, le banche che richiedono l'intervento del Fondo non partecipano mai al costo dell'intervento medesimo;
ciò aggrava il rischio di comportamenti azzardati da parte delle banche: una strategia prudente è infatti sempre «ripagata» dalla certezza di far parte del novero delle banche che si dovrà ripartire l'onere del fallimento delle altre istituzioni; una strategia rischiosa può comportare, nella migliore delle ipotesi, di incrementare la propria redditività, e quindi avere maggiori disponibilità in eccesso rispetto agli impegni eventualmente richiesti dal Fondo e, nella peggiore delle ipotesi, di non dover intervenire affatto, in quanto destinatarie del sostegno;
molti risparmiatori che hanno sottoscritto «Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento» della lista pubblicata dal consorzio «Patti chiari» che fa riferimento all'Associazione bancaria italiana (ABI), hanno subito pesanti perdite in quanto tali obbligazioni erano in realtà ad alto rischio, come nel caso delle obbligazioni della Lehman Brothers,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento:
ad una revisione del funzionamento del FITD, anche prevedendo l'istituzione diun sistema di contribuzione effettivo (ex ante) agganciato al livello di rischio assunto da ciascuna banca, a decorrere dalla data in cui viene meno la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane;
ad operare affinché il Fondo interbancario rimborsi, oltre ai depositi, anche le obbligazioni «a basso rischio e a basso rendimento» di cui alla lista pubblicata dal consorzio «Patti chiari», qualora il loro valore abbia subito una grave perdita.
9/1762/6. Favia.

La Camera,
premesso che:
la crisi del sistema del credito rischia di avere pesanti ripercussioni sui bilanci familiari e sull'economia del nostro Paese; vanno perciò tutelati al meglio i risparmi delle famiglie;
i depositi bancari sono tutelati da uno specifico meccanismo di garanzia, l'assicurazione dei depositi, che in Italia prende il nome di Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD);
il FITD non dispone tecnicamente delle risorse necessarie per effettuare i suoi interventi. La liquidità può solo essere richiamata «al bisogno» dalle banche aderenti. Ciò pone dei problemi circa la capacità finanziaria del Fondo rispetto a impegni di natura eccezionale quali quelli richiesti da una crisi bancaria sistemica;
il Governo ha infatti inserito nel decreto-legge in esame (cosiddetto «decreto salva-banche») una norma che stabilisce che «ad integrazione e in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti (...) il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane;
la dotazione di risorse del FITD è di tipo virtuale: ciò significa che le banche consorziate non sono tenute ad effettuare dei versamenti annuali dando vita ad una massa fiduciaria direttamente gestita dagli organi del Fondo (come ad esempio accade negli USA, modalità di contribuzione ex ante), bensì si impegnano a versare «su chiamata», qualora si renda necessario l'intervento del FITD (modalità di contribuzione ex post);
oltre ad un problema di credibilità, di fronte ad una crisi sistemica, di uno schema di contribuzione così congeniato, si aggiunge anche la mancanza di equità nella distribuzione dei costi di risoluzione delle crisi che discende da un sistema basato sulla virtualità dei fondi disponibili. Con un meccanismo di contribuzione ex post, cioè di ripartizione delle perdite ex post, le banche che richiedono l'intervento del Fondo non partecipano mai al costo dell'intervento medesimo;
ciò aggrava il rischio di comportamenti azzardati da parte delle banche: una strategia prudente è infatti sempre «ripagata» dalla certezza di far parte del novero delle banche che si dovrà ripartire l'onere del fallimento delle altre istituzioni; una strategia rischiosa può comportare, nella migliore delle ipotesi, di incrementare la propria redditività, e quindi avere maggiori disponibilità in eccesso rispetto agli impegni eventualmente richiesti dal Fondo e, nella peggiore delle ipotesi, di non dover intervenire affatto, in quanto destinatarie del sostegno;
molti risparmiatori che hanno sottoscritto «Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento» della lista pubblicata dal consorzio «Patti chiari» che fa riferimento all'Associazione bancaria italiana (ABI), hanno subito pesanti perdite in quanto tali obbligazioni erano in realtà ad alto rischio, come nel caso delle obbligazioni della Lehman Brothers,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento:
ad una revisione del funzionamento del FITD, anche prevedendo l'istituzione di un sistema di contribuzione effettivo (ex ante)agganciato al livello di rischio assunto da ciascuna banca, a decorrere dalla data in cui viene meno la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane.
9/1762/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Favia.

La Camera,
premesso che:
la crisi finanziaria che ha colpito duramente il sistema bancario avrà certamente delle conseguenze sulla disponibilità e sul costo del credito per il sistema delle imprese: nonostante le prevedibili rassicurazioni delle autorità competenti e degli istituti di credito, il rischio di un credit crunch è concreto;
infatti, in risposta a problemi di capitalizzazione, emersi a causa del crollo delle proprie quotazioni - suscettibili di causare una perdita di fiducia dei depositanti e degli altri creditori della banca - nonché delle perdite maturate sulle attività «tossiche», una probabile risposta del sistema bancario è ridurre l'esigenza di capitali attuando una contrazione delle linee di credito;
in questo scenario, i soggetti più esposti al crunch sarebbero le imprese e, tra esse, i soggetti più rischiosi e opachi, tipicamente le piccole e medie imprese;
in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;
secondo i dati di Intrum Justitia, il ritardo medio di pagamento della pubblica amministrazione italiana è di 138 giorni (contro i 68 della media UE), una stima di tali crediti si colloca nell'ordine di alcune decine di miliardi di euro causando non pochi problemi alla liquidità delle imprese;
oltre a misure di carattere generale per rilanciare su nuove e più solide basi l'economia ed a nuove e più stringenti regole per le attività finanziarie, si possono ipotizzare, da subito, diverse misure per favorire le PMI in termini di accesso al credito, quali, a titolo di esempio: a) prevedere un Fondo rotativo da istituire presso la Cassa depositi e prestiti, per anticipare i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, oppure fare ottenere alle imprese una certificazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni al fine di consentire loro di fornire garanzie agli istituti di credito; b) rafforzare tutti gli strumenti che forniscono garanzia per i prestiti alle PMI (Confidi, Artingiancassa, Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, unico fondo nazionale e intersettoriale di garanzia); c) aumentare le risorse a disposizione sia del Fondo per la competitività e lo sviluppo («Industria 2015») estendendone il campo di intervento, sia del Fondo per la finanza d'impresa; d) autorizzare la Cassa depositi e prestiti, che ha a disposizione tramite la gestione separata circa 90 miliardi di euro, a finanziare direttamente, tramite la finanza di progetto, opere di pubblica utilità; e) aumentare i tetti per la compensazione automatica da parte delle imprese, dei crediti d'imposta e contributivi; f) ripristinare e rifinanziare il Fondo di garanzia, quello di cui all'articolo 15 della citata legge n. 266 del 1997, che rappresenta uno dei principali strumenti di politica industriale per far fronte ai maggiori vincoli allo sviluppo delle piccole e medie imprese rappresentati dal razionamento del credito, utilizzando le risorse disponibili a valere sul Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle rivenienti dalle rinunzie e revoche delle iniziative agevolate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, riconoscendo a tale Fondo, ai fini del nuovo Accordo di Basilea sul capitale di vigilanza delle banche (Basilea 2), la mitigazione di favore attribuita allo Stato («ponderazione zero»),

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere tutte le possibili iniziative, come ad esempio quelle citate in premessa, per facilitare alle imprese, ed in particolare alle PMI, l'accesso al credito al fine di evitare la chiusura di molte realtà produttive, fornendo garanzie, accelerando i pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai fornitori, ed anche chiedendo agli istituti di credito di mantenere un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi anni aumentata di una percentuale corrispondente ad un auspicabile incremento tendenziale.
9/1762/7. Monai.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame definisce una serie di misure necessarie, anche se alcune modalità non sono condivisibili, per sostenere il nostro sistema creditizio, ma nel contempo gli istituti di credito nel nostro Paese non sempre tengono un comportamento responsabile ed equo nei confronti dei propri clienti;
l'aumento dei tassi bancari ha avuto conseguenze pesanti per le famiglie che avevano acceso un mutuo per l'acquisto di un'abitazione anche per la pratica invalsa di molti istituti di credito di privilegiare i mutui a tasso variabile;
su 3,5 milioni di famiglie che hanno contratto un mutuo per acquistare una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni, ossia il 91 per cento, sono stati indotti, dai cattivi ed interessati consigli delle banche, a sottoscrivere contratti con tassi variabili quindi esposti alle turbolenze dei mercati, in presenza di tassi fissi al minimo storico, sconsigliati oppure non erogati affatto dalle banche, quando tutti gli indicatori economici che segnalavano un'imminente stretta monetaria avrebbero dovuto indurre gli istituti di credito a maggiore prudenza per debiti di così lunga scadenza;
dalla prima stretta monetaria della BCE del dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2 al 2,25 per cento, è iniziato un lungo calvario per milioni di famiglie che, invece di essere aiutate dalle banche per trovare soluzioni per uscire dal rischio di insolvenza, vengono spinte verso il fallimento, per i noti e denunciati interessi degli istituti di credito in Asteimmobili, società operante nei tribunali gestita da ABI e banche;
secondo le stime, le procedure immobiliari o i pignoramenti sarebbero pari al 2,7 per cento del totale dei mutui, quindi a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale, perché la maggior parte di essi è stato erogato a tasso variabile ed ha risentito del rialzo dei tassi di questi ultimi anni ed in particolare dei tassi Euribor ai quali sono indicizzati le rate;
inoltre, è ancora del 19 per cento la percentuale degli oneri per i mutui prima casa ammessa in detrazione dall'imposta lorda quando la prima aliquota è oramai pari al 23 per cento, e l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori è pari a 4mila euro mentre il costo dei mutui è cresciuto notevolmente;
come denunciato dalle organizzazioni dei consumatori sono ancora molti gli ostacoli che si frappongono all'effettiva portabilità dei mutui, legati sia alle pratiche seguite da molte banche, sia all'interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina adottata da alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative volte a:
indurre gli istituti di credito ad una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamentodel tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea;
disporre il blocco temporaneo del pignoramento della prima casa per i mutuatari morosi con reddito medio-basso;
elevare la quota degli oneri per i mutui prima casa ammessa in detrazione dall'imposta lorda;
eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono all'effettiva portabilità dei mutui;
predisporre garanzie per l'accensione dei mutui per le categorie sociali più disagiate;
rafforzare gli interventi a sostegno delle giovani coppie per l'acquisto e l'affitto di un'abitazione;
prevedere l'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti dei mutui prima casa, per i quali, ad una determinata data, non siano state pagate una o più rate, oppure per i quali, entro la medesima data, sia stata avanzata richiesta di rinegoziazione da parte del mutuatario ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per una loro ristrutturazione con un differimento dei termini e con riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea.
9/1762/8. (nuova formulazione) Donadi.
(Inammissibile limitatamente ai primi due capoversi del dispositivo)

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame definisce una serie di misure necessarie, anche se alcune modalità non sono condivisibili, per sostenere il nostro sistema creditizio, ma nel contempo gli istituti di credito nel nostro Paese non sempre tengono un comportamento responsabile ed equo nei confronti dei propri clienti;
l'aumento dei tassi bancari ha avuto conseguenze pesanti per le famiglie che avevano acceso un mutuo per l'acquisto di un'abitazione anche per la pratica invalsa di molti istituti di credito di privilegiare i mutui a tasso variabile;
su 3,5 milioni di famiglie che hanno contratto un mutuo per acquistare una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni, ossia il 91 per cento, sono stati indotti, dai cattivi ed interessati consigli delle banche, a sottoscrivere contratti con tassi variabili quindi esposti alle turbolenze dei mercati, in presenza di tassi fissi al minimo storico, sconsigliati oppure non erogati affatto dalle banche, quando tutti gli indicatori economici che segnalavano un'imminente stretta monetaria avrebbero dovuto indurre gli istituti di credito a maggiore prudenza per debiti di così lunga scadenza;
dalla prima stretta monetaria della BCE del dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2 al 2,25 per cento, è iniziato un lungo calvario per milioni di famiglie che, invece di essere aiutate dalle banche per trovare soluzioni per uscire dal rischio di insolvenza, vengono spinte verso il fallimento, per i noti e denunciati interessi degli istituti di credito in Asteimmobili, società operante nei tribunali gestita da ABI e banche;
secondo le stime, le procedure immobiliari o i pignoramenti sarebbero pari al 2,7 per cento del totale dei mutui, quindi a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale, perché la maggior parte di essi è stato erogato a tasso variabile ed ha risentito del rialzo dei tassi di questi ultimi anni ed in particolare dei tassi Euribor ai quali sono indicizzati le rate;
inoltre, è ancora del 19 per cento la percentuale degli oneri per i mutui prima casa ammessa in detrazione dall'imposta lorda quando la prima aliquota è oramaipari al 23 per cento, e l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori è pari a 4mila euro mentre il costo dei mutui è cresciuto notevolmente;
come denunciato dalle organizzazioni dei consumatori sono ancora molti gli ostacoli che si frappongono all'effettiva portabilità dei mutui, legati sia alle pratiche seguite da molte banche, sia all'interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina adottata da alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative volte a:
elevare la quota degli oneri per i mutui prima casa ammessa in detrazione dall'imposta lorda;
eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono all'effettiva portabilità dei mutui;
predisporre garanzie per l'accensione dei mutui per le categorie sociali più disagiate;
rafforzare gli interventi a sostegno delle giovani coppie per l'acquisto e l'affitto di un'abitazione.
9/1762/8. (Ulteriore nuova formulazione) Donadi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame definisce una serie di misure necessarie, anche se alcune modalità non sono condivisibili, per sostenere il nostro sistema creditizio, ma nel contempo gli istituti di credito nel nostro Paese non sempre tengono un comportamento responsabile ed equo nei confronti dei propri clienti;
il costo del denaro sugli impieghi (i soldi prestati dalle banche alla clientela), oltre ad essere gravato da un tasso di interesse che il prenditore del credito deve pagare alla banca e che deve essere restituito ad ogni chiusura trimestrale dei conti (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno), è anche caricato da una commissione di massimo scoperto (CMS) trimestrale, pari ad una media dello 0,80 per cento (dati Bankitalia) che va ad aggiungersi al tasso;
una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sezione I, sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006) ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (ad esempio cinquemila euro), ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (ad esempio duemila euro, se il cliente ne ha utilizzato tremila euro). La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ad esempio cinquemila euro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quel determinato utente per la durata dell'affidamento, a prescindere della sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida);
la clausola contenente l'obbligo, posto a carico del correntista, di pagare la commissione di massimo scoperto è nulla per mancanza di causa poiché tale voce di addebito si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito;
tale prassi bancaria, che appesantisce il costo del credito, consente al sistema bancario un introito annuo di 39,7 miliardi di euro;
la decisione della Commisione Europea (87/103/CEE) che, ritenendo la commissione di massimo scoperto in contrasto con gli accordi relativi alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo l, del Trattato CEE, impegna l'ABI (Associazione bancaria italiana), relativamente agli accordi oggetto della comunicazione di addebito, a disporre l'abolizione dell'accordo sulla commissione di massimo scoperto;
deve, dunque, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni di valuta,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative per rendere nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
9/1762/9. Barbato.

La Camera,
premesso che:
in seguito a diversi eventi ed iniziative giornalistiche, è stato posto all'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico un comportamento tra i più complessi e, in un certo senso, innovativi del mercato finanziario, quello dei contratti derivati;
gli strumenti finanziari derivati sono contratti basati sull'andamento di variabili, che possono essere di diversa natura (quotazioni azionarie, tassi di interessi e di cambio, prezzi di merci, tariffe, variabili climatiche, merito di credito di uno o più soggetti, ecc.); il termine «derivato» sta, appunto, a indicare la derivazione del valore dello strumento da un'attività o da un altro indice sottostante;
l'operatività in derivati, oltre all'assunzione di rischi di mercato connessi all'andamento delle variabili sottostanti, comporta rischi di controparte dovuti all'eventuale inadempienza contrattuale; rischi legali riconducibili a difetti nella documentazione contrattuale e a violazione di norme regolamentari; rischi operativi conseguenti a perdite da frodi, errori umani, inadeguatezze delle procedure. Il rischio connesso con i derivati può risultare particolarmente elevato quando questi assumono forme che amplificano, attraverso meccanismi di leva finanziaria, l'entità delle prestazioni a carico dei contraenti;
in linea di principio, gli strumenti derivati svolgono una funzione positiva per il sistema finanziario, poiché consentono un'allocazione ottimale dei rischi. I derivati permettono, infatti, il trasferimento dei rischi verso i soggetti meglio in grado di sopportarli o di gestirli. Tuttavia, l'evoluzione del mercato ha portato all'affermarsi di strumenti sempre più complessi la cui comprensione e valutazione richiede sofisticate competenze finanziarie, che spesso sono carenti, se non del tutto assenti, in particolare tra gli enti locali di piccole dimensioni;
considerata l'elevata rischiosità che i derivati comportano sia per gli intermediari che per la clientela, l'operatività in tali strumenti forma oggetto,nel nostro ordinamento, di una regolamentazione specifica ed è soggetta a controlli. Il quadro normativo fa perno sul testo unico bancario del 1993 e sul testo unico della finanza del 1998, i quali prevedono un'attività di vigilanza attribuita, come è noto, alla Banca d'Italia, per gli aspetti di stabilità degli intermediari, e alla Consob, per ciò che concerne la tutela degli investitori;
occorre limitare ulteriormente la possibilità di sottoscrizione di derivati almeno da parte delle banche, al fine di evitare rischi finanziari ulteriori per il futuro,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per individuare la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che gli istituti di credito possono stipulare.
9/1762/10. Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
prima ancora della crisi finanziaria attuale, i crack finanziari hanno segnato un'epoca nel rapporto risparmiatori-banche. Sono circa un milione i consumatori coinvolti nella perdita del proprio risparmio (bond argentini, Cirio, Parmalat, Giacomelli, ecc.) per un controvalore di 50 miliardi di euro. Fondi perduti da milioni di risparmiatori, non per una scelta di rischio consapevole, ma perché mal consigliati da operatori finanziari in cui avevano piena fiducia: strumenti finanziari spacciati come «prodotti sicuri» che poi invece sono risultati essere a forte rischio;
la magistratura ha evidenziato oggettive responsabilità delle banche confermando le denunce delle stesse associazioni dei consumatori. Tuttavia, nonostante le recenti vicende giudiziarie, gli investitori coinvolti dai crack finanziari in gran parte non hanno ancora ricevuto alcun risarcimento per le perdite subite;
sulla questione dei bond argentini l'Italia rappresenta l'unico caso, a livello internazionale, in cui coloro che hanno perso sono stati i risparmiatori, mentre il sistema delle banche ha perso solo 73 milioni di euro: infatti, sono stati collocati bond argentini quasi esclusivamente presso i piccoli risparmiatori;
il sistema bancario non è credibile se non offre precise garanzie ai risparmiatori e non è sufficiente un fondo di garanzia, se mancano tutte le garanzie di trasparenza e tutela della gestione dei risparmi;
il nostro sistema legislativo ha bisogno di una riforma capace di restituire alla gente la fiducia e la credibilità nel sistema bancario e creditizio, non solo al fine della tutela dei risparmiatori, ma anche per mettere a frutto una grande risorsa per il nostro Paese, consapevoli che non ci potrà essere ripresa economica se non ci sarà il volano finanziario del risparmio diffuso a sostenerla;
si dovrà svolgere un esame approfondito su ciò che è avvenuto, con riferimento anche ai bond argentini, e sui motivi che hanno portato 450.000 risparmiatori a diventare creditori di 14 miliardi di euro. Troppe cose non hanno funzionato. Troppe famiglie, troppi risparmiatori, sono stati colpiti e tra questi molti pensionati che hanno perso i risparmi di una vita intera,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative al fine di giungere all'approvazione di una sostanziale riforma della disciplina delle autorità di controllo, in modo da determinare le condizioni per valutare ciò che non ha funzionato per quanto riguarda la corporate governance nonché il funzionamento della borsa e le responsabilità degliinvestitori e dei promotori e di individuare rapidamente soluzioni che diano risposta ai problemi dei risparmiatori.
9/1762/11. Misiti.

La Camera,
premesso che:
per quanto attiene ai diritti patrimoniali connessi alla partecipazione dello Stato al capitale delle banche, il provvedimento in esame stabilisce che «le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni» (articolo 1, comma 3). E ciò «a tutela degli interessi dei contribuenti a un ritorno finanziario per l'intervento pubblico» (relazione illustrativa);
non è, viceversa, improbabile che l'azionista pubblico subisca la tentazione di condizionare le scelte strategiche nell'allocazione del credito, e di interferire nella selezione del management;
nel testo del decreto varato dal Governo, ad esempio, c'è scritto che le azioni pubbliche sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi, e questo è giusto per tutelare i contribuenti, ma non c'è alcun riferimento a un esplicito divieto del diritto di voto;
il legislatore ha parlato, infatti, esclusivamente di «azioni privilegiate nella distribuzione dei dividendi» (e non ad esempio di «azioni senza voto») e tale categoria di azioni, anche in seguito alla recente riforma del diritto societario, sono a voto pieno, se lo statuto non stabilisce diversamente. E ciò, allo stato del decreto, non è accaduto,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative affinché alla presenza dello Stato nel capitale delle banche non sia attribuito nessun diritto di voto.
9/1762/12. Piffari.

La Camera,
premesso che:
la depenalizzazione di fatto del falso in bilancio ha facilitato una gestione spericolata dei bilanci a partire da quelli degli istituti di credito;
le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi;
per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi;
è stata talora prevista la perseguibilità a querela degli stessi reati in alcune ipotesi specificamente definite ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale. In tale modo si è data una complessiva rappresentazione di banalizzazione di situazioni che, invece, comportano grossi danni per l'economia e la società;
appare quindi evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo anche l'inasprimento delle pene applicabili, con l'aggiunta di quelle pecuniarie, che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività. Ciò accade in alcuni ordinamenti giuridici stranieri, come quello degli Stati Uniti, che hanno aumentato in modo rilevante le pene perquesto tipo di delitti, proprio mentre in Italia venivano svilite,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, per una revisione organica più severa del sistema delle disposizioni penali in materia di società, volta a restituire serietà e attendibilità al nostro sistema finanziario ed economico.
9/1762/13. Palomba.

La Camera,
premesso che:
l'integrazione della Banca d'Italia nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali rende la stessa partecipe delle scelte relative alla determinazione ed all'attuazione della politica monetaria dell'Europa che, come obiettivo principale, persegue il mantenimento della stabilità dei prezzi;
a questo si aggiunga che, in considerazione della consolidata organizzazione e presenza territoriale, tutte le banche centrali nazionali saranno chiamate a svolgere importanti compiti di natura operativa al fine di realizzare l'obiettivo della stabilità dei prezzi e di esercitare la vigilanza sul sistema bancario;
nonostante l'evidente interesse pubblico e nazionale del ruolo della Banca d'Italia, essa ha conservato per molti aspetti l'originaria struttura societaria privatistica, specie con riferimento al proprio capitale;
l'articolo 3 dello statuto, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992), prevede a sua volta che: »Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna. Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:
a) casse di risparmio;
b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
c) società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
d) istituti di previdenza;
e) istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute previo consenso del consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici;
le quote di partecipazione al capitale della Banca possono appartenere anche a società per azioni esercenti attività bancaria, risultanti dalle operazioni di trasformazione delle casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio, ovvero alle fondazioni bancarie;
le fondazioni hanno natura eminentemente privatistica così come stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, laddove vengono definite «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale»;
ai partecipanti viene distribuito un dividendo - non superiore al 6 per cento del capitale nominale - sugli utili prodotti dall'istituto, dopo l'accantonamento al fondo di riserva ordinaria di una quota massima del 20 per cento. Col residuo possono essere costituite eventuali riserve straordinarie, nel limite del 20 per cento degli utili complessivi. Ai partecipanti può essere distribuito, ad integrazione del dividendo,un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato (articolo 54 dello statuto);
il capitale della Banca è attualmente ripartito fra 94 azionisti, 87 dei quali con diritto di voto. Tra i soci con diritto di voto rientravano 79 società bancarie (84,5 per cento del capitale sociale), un istituto di previdenza (5 per cento del capitale sociale) e 7 istituti di assicurazione (10,5 per cento del capitale sociale);
quale che sia il capitale della Banca d'Italia, la sua proprietà non è mai indifferente rispetto all'azione della Banca e all'interesse generale del Paese. Del resto, se l'autonomia dell'istituto non fosse legata all'assetto proprietario del suo capitale, non avrebbero senso le previsioni del suo statuto volte a mantenere in mano pubblica la maggioranza delle quote del capitale;
non a caso, la disciplina dei maggiori Paesi stranieri è univoca nel senso di mantenere in capo al soggetto pubblico il controllo del capitale delle banche centrali;
la necessità di salvaguardare l'autonomia della banca centrale porta quindi alla conclusione che sia necessario fissare per legge il principio per cui il capitale della Banca d'Italia deve essere integralmente pubblico, come già previsto in Germania, in Francia e in Inghilterra,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, volte a mantenere in mano pubblica la maggioranza delle quote del capitale della Banca d'Italia, e per fare sì, innanzitutto, che le banche da ricapitalizzare, ai sensi del provvedimento in esame, che possiedono quote azionarie della Banca d'Italia le cedano al Tesoro, anche per iniziare a risolvere il conflitto di interesse tra controllore e società controllate che sono proprietarie dello stesso organo di controllo.
9/1762/14. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
appare evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che riportano una condanna, ancorché non definitiva, per reati bancari e finanziari, per il reato di falso in bilancio, per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, peculato, abuso di ufficio), contro la fede pubblica (falsità delle monete), contro il patrimonio (furto, rapina), contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere), contro l'economia pubblica nonché in materia tributaria;
a tale proposito, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, prevede che gli amministratori, i direttori generali e i sindaci, sospesi per condanna non definitiva per i reati predetti possono, comunque, essere reintegrati dall'assemblea dei soci;
vanno anche integrate le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari previste dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
la Commissione Finanze della Camera dei deputati, nella XV legislatura, ha approvato una risoluzione (proponente l'onorevole Fluvi, risoluzione in Commissione 7-00149 presentata il 27 marzo 2007 nella seduta n. 135) che invitava il Governo a disciplinare in modo meno discrezionale la materia,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, affinché l'assemblea dei soci delle banche e delle società di investimento non possa deliberare il reintegro degli esponenti aziendali che abbiano perso i requisiti di onorabilità fino a quando il procedimento penale non si sia concluso in via definitiva.
9/1762/15. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
è largamente diffusa, non soltanto tra gli operatori del settore, ma anche a livello politico, la consapevolezza dei problemi che i ritardati pagamenti, da parte delle amministrazioni pubbliche, provocano alle imprese fornitrici di beni e servizi;
questi problemi si stanno notevolmente aggravando con l'attuale crisi finanziaria che induce molti istituti di credito a restringere la concessione di crediti in particolare alle piccole e medie imprese;
è infatti ampiamente dimostrato che il mancato pagamento nei termini previsti comporta ricadute pesantissime sulla operatività e sulle prospettive di sviluppo delle imprese fornitrici, le quali si vedono costrette ad indebitarsi ovvero a rinunciare alla realizzazione di investimenti per far fronte alla carenza di liquidità; si calcola, inoltre, che almeno un fallimento su quattro è dovuto a tale fenomeno;
i danni sono particolarmente vistosi nel caso di imprese operanti in settori ad alta intensità di lavoro, nelle quali maggiore è l'incidenza di oneri fissi non rinviabili, quali i costi del personale;
una stima realistica di tali crediti si colloca nell'ordine di alcune decine di miliardi di euro;
le associazioni imprenditoriali denunciano che in tutte le regioni italiane l'attesa media per i rimborsi fiscali e la regolarizzazione di pagamenti è superiore a due anni. In attesa di pagamenti o rimborsi, numerose imprese sono nel frattempo costrette ad indebitarsi, chiamate loro malgrado ad un prestito forzoso a favore delle casse dell'erario. Il tutto mentre la concorrenza internazionale si fa ogni giorno più agguerrita ed i nostri partner comunitari riescono ad ottenere dalle loro amministrazioni pagamenti e rimborsi IVA in tempi notevolmente più rapidi e quindi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad assicurare un più tempestivo pagamento dei prestatori di servizi ed esecutori degli appalti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni;
a effettuare una periodica ricognizione della consistenza dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici e della durata media dei ritardi nonché un monitoraggio dei maggiori oneri sostenuti a titolo di interessi moratori corrisposti alle imprese creditrici;
a valutare la possibilità di adottare un apposito atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri a tutte le amministrazioni statali con il quale indurre le stesse a provvedere, nei limiti delle rispettive disponibilità di cassa, alla progressiva estinzione dei debiti accumulati e ad attenersi, per il futuro, al rispetto dei tempi prescritti;
a valutare la possibilità di consentire alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione del suo ruolo di soggetto finanziatore delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di quelle locali, l'effettuazione di operazioni di cessione dei crediti scaduti ed esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi, con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici;
a valutare la possibilità di consentire alle pubbliche amministrazioni di certificare l'esistenza di un credito per le imprese fornitrici le quali potranno utilizzare tale certificazione come garanzia verso gli istituti di credito per ottenere un prestito;
a fornire periodicamente al Parlamento i necessari elementi per un monitoraggio della situazione.
9/1762/16. Rota.

La Camera,
premesso che:
è largamente diffusa, non soltanto tra gli operatori del settore, ma anche a livello politico, la consapevolezza dei problemi che i ritardati pagamenti, da parte delle amministrazioni pubbliche, provocano alle imprese fornitrici di beni e servizi;
questi problemi si stanno notevolmente aggravando con l'attuale crisi finanziaria che induce molti istituti di credito a restringere la concessione di crediti in particolare alle piccole e medie imprese;
è infatti ampiamente dimostrato che il mancato pagamento nei termini previsti comporta ricadute pesantissime sulla operatività e sulle prospettive di sviluppo delle imprese fornitrici, le quali si vedono costrette ad indebitarsi ovvero a rinunciare alla realizzazione di investimenti per far fronte alla carenza di liquidità; si calcola, inoltre, che almeno un fallimento su quattro è dovuto a tale fenomeno;
i danni sono particolarmente vistosi nel caso di imprese operanti in settori ad alta intensità di lavoro, nelle quali maggiore è l'incidenza di oneri fissi non rinviabili, quali i costi del personale;
una stima realistica di tali crediti si colloca nell'ordine di alcune decine di miliardi di euro;
le associazioni imprenditoriali denunciano che in tutte le regioni italiane l'attesa media per i rimborsi fiscali e la regolarizzazione di pagamenti è superiore a due anni. In attesa di pagamenti o rimborsi, numerose imprese sono nel frattempo costrette ad indebitarsi, chiamate loro malgrado ad un prestito forzoso a favore delle casse dell'erario. Il tutto mentre la concorrenza internazionale si fa ogni giorno più agguerrita ed i nostri partner comunitari riescono ad ottenere dalle loro amministrazioni pagamenti e rimborsi IVA in tempi notevolmente più rapidi e quindi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad assicurare un più tempestivo pagamento dei prestatori di servizi ed esecutori degli appalti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni;
a effettuare una periodica ricognizione della consistenza dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici e della durata media dei ritardi nonché un monitoraggio dei maggiori oneri sostenuti a titolo di interessi moratori corrisposti alle imprese creditrici;
a valutare la possibilità di adottare un apposito atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri a tutte le amministrazioni statali con il quale indurre le stesse a provvedere, nei limiti delle rispettive disponibilità di cassa, alla progressiva estinzione dei debiti accumulati e ad attenersi, per il futuro, al rispetto dei tempi prescritti;
a valutare la possibilità di consentire alle pubbliche amministrazioni di certificare l'esistenza di un credito per le imprese fornitrici le quali potranno utilizzare tale certificazione come garanzia verso gli istituti di credito per ottenere un prestito;
a fornire periodicamente al Parlamento i necessari elementi per un monitoraggio della situazione.
9/1762/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Rota.

La Camera,
premesso che:
appare evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci, in particolare per quanto concerne le indebite retribuzioni accordate senza nessun riscontro con i risultati gestionali ottenuti e la correttezza dei comportamenti verso la stessa clientela;
la disciplina relativa alle stock option prevede la possibilità, per le società, di approvare dei piani per l'assegnazione ai propri dipendenti di opzioni su azioni o su altri strumenti finanziari a condizioni particolarmente vantaggiose;
è invalso l'uso di retribuire con stock option gli amministratori di molte società quotate. Si tratta di una prassi diffusa su scala internazionale che ha non poco contribuito alla falsificazione dei bilanci e a operazioni finanziarie spericolate con alti rendimenti a breve e moltissimi rischi sul medio-lungo periodo;
le banche, in un contesto di mercato instabile e oggettivamente più rischioso per un'autonoma ed efficiente gestione aziendale, dovranno adeguatamente attrezzarsi sul terreno della governance: controlli interni indipendenti e dotati di adeguate risorse, organi di amministrazione sobri e basati su competenza e professionalità, limiti al numero degli incarichi degli amministratori per consentire un reale e costante impegno, adeguati flussi informativi; sono tutti aspetti richiamati dalle recenti istruzioni di Banca d'Italia sul governo societario e che le banche debbono recepire nei propri statuti;
l'attuale crisi rappresenta un'occasione importante e irripetibile per dimostrare che l'autonomia si difende non solo limitando lo Stato, ma anche costruendo una governance virtuosa per affrontare le tante sfide che attendono la banca del futuro;
la depenalizzazione del reato di falso in bilancio di fatto ha facilitato una gestione spericolata dei bilanci a partire da quelli degli istituti di credito. Le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi. È stata talora prevista la perseguibilità a querela degli stessi reati in alcune ipotesi specificamente definite ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale;
in tale modo si è data una complessiva rappresentazione di banalizzazione di situazioni che, invece, comportano grossi danni per l'economia e la società,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni ulteriori provvedimenti volti a subordinare l'intervento a favore delle banche:
al varo da parte delle stesse di provvedimenti di riduzione delle indennità e degli emolumenti per gli amministratori e i dirigenti apicali degli istituti di credito;
alla non distribuzione almeno per un periodo di alcuni anni di stock option ed altri bonus ai propri amministratori e dirigenti;
al recepimento nel proprio statuto delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia;
a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, per rivedere le sanzioni relative al reato di falso in bilancio.
9/1762/17. Messina.
(Inammissibile limitatamente al penultimo capoverso del dispositivo)

La Camera,
premesso che:
appare evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci, in particolare per quanto concerne le indebite retribuzioni accordate senza nessun riscontro con i risultati gestionali ottenuti e la correttezza dei comportamenti verso la stessa clientela;
la disciplina relativa alle stock option prevede la possibilità, per le società, di approvare dei piani per l'assegnazione ai propri dipendenti di opzioni su azioni o su altri strumenti finanziari a condizioni particolarmente vantaggiose;
è invalso l'uso di retribuire con stock option gli amministratori di molte società quotate. Si tratta di una prassi diffusa su scala internazionale che ha non poco contribuito alla falsificazione dei bilanci e a operazioni finanziarie spericolate con alti rendimenti a breve e moltissimi rischi sul medio-lungo periodo;
le banche, in un contesto di mercato instabile e oggettivamente più rischioso per un'autonoma ed efficiente gestione aziendale, dovranno adeguatamente attrezzarsi sul terreno della governance: controlli interni indipendenti e dotati di adeguate risorse, organi di amministrazione sobri e basati su competenza e professionalità, limiti al numero degli incarichi degli amministratori per consentire un reale e costante impegno, adeguati flussi informativi; sono tutti aspetti richiamati dalle recenti istruzioni di Banca d'Italia sul governo societario e che le banche debbono recepire nei propri statuti;
l'attuale crisi rappresenta un'occasione importante e irripetibile per dimostrare che l'autonomia si difende non solo limitando lo Stato, ma anche costruendo una governance virtuosa per affrontare le tante sfide che attendono la banca del futuro;
la depenalizzazione del reato di falso in bilancio di fatto ha facilitato una gestione spericolata dei bilanci a partire da quelli degli istituti di credito. Le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi. È stata talora prevista la perseguibilità a querela degli stessi reati in alcune ipotesi specificamente definite ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale;
in tale modo si è data una complessiva rappresentazione di banalizzazione di situazioni che, invece, comportano grossi danni per l'economia e la società,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni ulteriori provvedimenti volti a subordinare l'intervento a favore delle banche:
al varo da parte delle stesse di provvedimenti di riduzione delle indennitàe degli emolumenti per gli amministratori e i dirigenti apicali degli istituti di credito;
alla non distribuzione almeno per un periodo di alcuni anni di stock option ed altri bonus ai propri amministratori e dirigenti.
9/1762/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Messina.

La Camera,
premesso che:
l'attuale crisi finanziaria sta provocando una vera e propria recessione anche nel nostro Paese;
già oggi assistiamo a un profondo peggioramento dell'economia reale perché gli effetti della crisi si stanno propagando in tutto il sistema produttivo e dei servizi;
l'aumento vertiginoso della cassa integrazione ed il calo degli investimenti pongono come priorità il rilancio dell'economia e dell'occupazione e il sostegno ai redditi delle classi popolari;
lo Stato non si può limitare a fornire una sorta di ammortizzatore sociale solo agli istituti di credito in difficoltà;
il vero problema è rappresentato dal deficit di domanda con il rischio di una possibile deflazione che rappresenta il male maggiore da combattere;
questo rischio deriva dall'intenso processo di redistribuzione dei redditi e della ricchezza, processo che, analogamente a quanto accade negli anni '20 che precedettero la depressione del 1929, ha lentamente eroso il motore dell'economia;
in Italia, metà della ricchezza è posseduta dal 10 per cento delle famiglie;
questo dato ha come conseguenze la crescita degli investimenti speculativi e non produttivi che producono bolle immobiliari e finanziarie ed il calo dei consumi determinando una crisi generalizzata dell'economia;
in uno studio della Banca d'Italia si calcolava che la propensione al consumo di un euro di maggiore ricchezza era di soli 10 centesimi per un consumatore con reddito medio, ma di 80 centesimi per un cittadino meno abbiente, mentre per chi percepisce un reddito alto la quota che va ai consumi era pari a zero;
a ottobre, le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) sono arrivate a quota 23 milioni;
nell'industria la sola cassa integrazione ordinaria è cresciuta a settembre rispetto all'anno scorso del 69 per cento;
in Lombardia sono 800 le aziende che hanno chiesto la CIG; nella provincia di Torino sono 260; il Nordest è in recessione;
alla crisi ormai consolidata del tessile, si aggiunge quella dell'auto, dell'elettrodomestico, del chimico, della siderurgia, e perfino dell'alimentare, un classico settore anticiclico;
i fondi per gli ammortizzatori sociali stanziati nella legge finanziaria per il 2009 sono pari a quelli dell'anno scorso (480 milioni circa), con l'aggiunta di 150 milioni di euro finalizzati alla copertura della CIG in deroga, ossia quella destinata alle aziende che altrimenti non ne avrebbero diritto; risorse da giudicare del tutto insufficienti;
sono a rischio almeno 200 mila posti di lavoro nonché il lavoro di 300-400 mila precari, tra i quali 200 mila precari non stabilizzati della pubblica amministrazione;
molti altri lavoratori sono in queste settimane licenziati: lo testimonia l'aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione, mentre le figure del lavoro così detto atipico (apprendisti, interinali, collaboratori, ecc.) sono senza alcun sostegno al proprio reddito,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per:
incrementare la dotazione del Fondo per l'occupazione e le risorse per gli ammortizzatori sociali;
estendere forme di sostegno al reddito a tutti i lavoratori che attualmente non ne hanno diritto (parasubordinati, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori a termine, lavoratori non subordinati delle cooperative, ecc.);
sostenere i processi di formazione e riqualificazione dei lavoratori.
9/1762/18. Paladini.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni introdotte dal decreto in esame sono rivolte a garantire la stabilità del sistema creditizio anche, occorrendo, attraverso interventi sul capitale degli istituti o il rilascio di garanzie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
gli interventi delineati dal provvedimento sono utili a favorire anche l'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, soprattutto di minori dimensioni;
si avverte l'esigenza di accertare se il vigente sistema di rilevazione ed inoltro dei flussi informativi da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia sia idoneo a rappresentare inmodo puntuale e preciso le variazioni intervenute, nel tempo, in relazione alla maggiore o minore propensione del sistema bancario a favorire il ricorso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, soprattutto di minori dimensioni;
è opportuno poter disporre di tali informazioni sia nell'interesse dell'economia nazionale, sia con riferimento agli interventi pubblici introdotti dal provvedimento nonché allo scopo di verificare le variazioni sull'accesso al credito da parte delle diverse tipologie di imprese e con riferimento ai differenti strumenti esistenti oltre che nei confronti dei benficiari diversi dalle imprese,

impegna il Governo:

a verificare l'idoneità del vigente sistema di rilevazione ed inoltro dei flussi informativi da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia a rappresentare in modo puntuale e preciso le variazioni sull'accesso al credito da parte delle diverse tipologie di imprese e, in particolare di quelle di minori dimensioni, nonché dei soggetti diversi da queste ultime e con riferimento ai differenti strumenti esistenti sul mercato;
a valutare la possibilità di un intervento volto, attraverso il Comitato per il credito ed il risparmio, ad assicurare il miglior rilevamento delle informazioni circa le variazioni sull'accesso al credito allo scopo di monitorarne l'andamento in un arco di tempo considerato e di disporre altresì di un metodo di valutazione anche in ordine agli effetti dei provvedimenti assunti dal Governo e dal Parlamento.
9/1762/19. Contento, Polidori.

La Camera,
premesso che:
la grave situazione economica e finanziaria mondiale sta mettendo in crisi il sistema industriale italiano, in particolar modo il sistema composto dalle micro e piccole imprese, «spina dorsale» dell'apparato produttivo;
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a sostegno del sistema bancario nel suo complesso; misure che cercano di risolvere eventuali situazioni di inadeguatezza patrimoniale, attraverso sottoscrizioni di capitale, garanzie diaumenti di capitale, garanzie per operazioni di finanziamento per sopperire a eventuali carenze di liquidità;
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a tutela dei risparmiatori, attraverso la garanzia statale aggiuntiva rispetto ai sistemi di garanzia di natura privatistica già istituiti;
proprio in questa fase potrebbe essere più difficile per le aziende in difficoltà, soprattutto le medie e le piccole, e per le famiglie con reddito basso accedere al mercato del credito, viste le garanzie che ogni banca chiede prima di concedere ogni tipo di finanziamento,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti per vigilare, anche attraverso la Banca d'Italia, sul sistema creditizio, in particolare sulle aziende che saranno oggetto di intervento statale, affinché garantiscano, in questa fase recessiva, il medesimo livello di affidamenti e di finanziamenti verso il sistema industriale e verso i privati risparmiatori, in modo da aiutare concretamente l'economia reale a superare la crisi in atto.
9/1762/20. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

La Camera,
premesso che:
la grave situazione economica e finanziaria mondiale sta mettendo in crisi il sistema industriale italiano, in particolar modo il sistema composto dalle micro e piccole imprese, «spina dorsale» dell'apparato produttivo;
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a sostegno del sistema bancario nel suo complesso; misure che cercano di risolvere eventuali situazioni di inadeguatezza patrimoniale, attraverso sottoscrizioni di capitale, garanzie di aumenti di capitale, garanzie per operazioni di finanziamento per sopperire a eventuali carenze di liquidità;
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a tutela dei risparmiatori, attraverso la garanzia statale aggiuntiva rispetto ai sistemi di garanzia di natura privatistica già istituiti;
proprio in questa fase potrebbe essere più difficile per le aziende in difficoltà, soprattutto le medie e le piccole, e per le famiglie con reddito basso accedere al mercato del credito, viste le garanzie che ogni banca chiede prima di concedere ogni tipo di finanziamento,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti per vigilare sul sistema creditizio, in particolare sulle aziende che saranno oggetto di intervento statale, affinché garantiscano, in questa fase recessiva, il medesimo livello di affidamenti e di finanziamenti verso il sistema industriale e verso i privati risparmiatori, in modo da aiutare concretamente l'economia reale a superare la crisi in atto.
9/1762/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

La Camera,
premesso che:
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a sostegno del sistema bancario nel suo complesso; misure che cercano di risolvere eventuali situazioni di inadeguatezza patrimoniale, attraverso sottoscrizioni di capitale, garanzie di aumenti di capitale, garanzie per operazioni di finanziamento per sopperire a eventuali carenze di liquidità;
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a tutela dei risparmiatori,attraverso la garanzia statale aggiuntiva rispetto ai sistemi di garanzia di natura privatistica già istituiti;
l'istituzione del fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la volontà, espressa attraverso il comma 1-bis dell'articolo 4 (introdotto con l'approvazione dell'emendamento 4.4 del relatore in Commissione VI), di alimentare adeguatamente il suddetto fondo e di stabilire le concrete modalità di ripartizione delle risorse in tempi brevi sono da valutare positivamente;
gli istituti di credito italiani godrebbero di una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella delle banche del resto d'Europa o americane;
molti istituti di credito hanno avuto, negli scorsi anni, la responsabilità nel «piazzare» titoli azionari ed obbligazionari altamente rischiosi a piccoli ed ignari risparmiatori, che hanno poi subito in prima persona le conseguenze dei crack finanziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di alimentare, per un periodo limitato di tempo, il fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, con una piccola quota prelevata dell'utile netto delle banche.
9/1762/21. Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

La Camera,
premesso che:
con il decreto in esame, il Governo ha voluto dare risposta alla crisi che i mercati finanziari internazionali porteranno nel sistema finanziario e conseguentemente produttivo nazionale;
il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 è giunto a delle conclusioni sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
vi è una straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;
esiste la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria;
in base all'articolo 1 del decreto il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative normative volte a stabilire che le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione, dovranno essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire:
1) il mantenimento, nel corso del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;
2) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza.
9/1762/22. Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
la crisi dei mercati internazionali e i suoi riverberi sul sistema creditizio rischiano di penalizzare fortemente il sistema economico meridionale;
infatti molti piccoli e medi imprenditori, imprese agricole e artigiane, stanno riscontrando notevoli difficoltà nel rapporto con gli istituti di credito;
una delle cause sta anche nel fatto che oramai i centri decisionali degli istituti di credito, salvo poche eccezioni, sono tutti molto lontano dai territori meridionali, accentuando una certa distanza rispetto alla quotidianità degli stessi;
prima che la situazione possa degenerare facendo accrescere il numero dei fallimenti per mancanza di liquidità, pur in presenza di solide realtà produttive, è opportuno che il Governo prenda adeguate iniziative,

impegna il Governo

ad istituire con ABI, organizzazioni di categoria e istituzioni, un apposito tavolo per il credito nel Mezzogiorno ponendo al centro le peculiarità economiche e sociali di questo territorio.
9/1762/23. Burtone.

La Camera,
premesso che:
lo stato di grave crisi finanziaria che ha investito il mercato finanziario sta per ripercuotersi gravemente sull'economia reale;
oltre ai provvedimenti che con il decreto-legge in esame il Governo intende assumere onde evitare il crollo del sistema bancario italiano, è necessario assumere urgenti provvedimenti a sostegno delle nostre imprese;
il sostegno non deve necessariamente consistere nella predisposizione di fondi e risorse, che in questo momento è difficile reperire, ma si può agire intervenendo sulla pressione fiscale conseguente all'applicazione degli studi di settore;
in proposito si ricorda che il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha istituito, all'articolo 62-bis, gli studi di settore e il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha revisionato la disciplina delle modalità di accertamento dei redditi basata su tale strumento;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il comma 13 dell'articolo 1, ha introdotto la revisione ogni tre anni degli studi di settore e, con il comma 14 del medesimo articolo 1, ha introdotto, in forma sperimentale, gli indicatori di normalità economica;
il 14 dicembre 2006 è stato sottoscritto il protocollo di intesa sugli studi di settore tra le varie associazioni di categoria, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico;
attualmente siamo in una fase in cui le associazioni di categoria, attraverso i propri rappresentanti, sono state chiamate a tavoli nazionali di revisione degli studi di settore; in tali sedi hanno evidenziato ripetutamente come l'impatto dei nuovi studi stia diventando eccessivamente oneroso per i contribuenti; infatti il numero dei soggetti non congrui è passato dal 15 per cento nel 2006 all'attuale 50 per cento nel 2007;
si stima, inoltre, che la crisi finanziaria mondiale, che ha iniziato ad incidere fortemente sull'economia reale, stia creando, per le nostre imprese, una diminuzione degli incassi pesantissima, aumentando di conseguenza il valore delle non congruità al 70 per cento dei casi, imponendo alla imprese un prelievo non correlato alla riduzione effettiva del volume d'affari, con gravi conseguenze soprattutto per le piccole e medie imprese;
si ritiene che gli studi di settore devono essere fiscalmente equi ed efficaci, quindi coerenti alle reali condizioni economiche e finanziarie in cui operano le imprese, il che oggi non avviene;
infatti i fattori su cui si basa la determinazione dei ricavi congrui per le diverse tipologie di attività restano in molti casi lontani dalla realtà attuale del mercato. Tale revisione avviene sulla base di campionatura statistica, con criteri poco chiari su algoritmi nei quali determinati costi dovrebbero produrre «in teoria» determinati ricavi;
gli incrementi delle principali voci di calcolo, nonché l'applicazione automatica degli indicatori di normalità economica, devono essere rivisti alla luce della recessione economica in atto e della crisi finanziaria, altrimenti si rischia di:
a) mancare completamente gli obiettivi contenuti nel protocollo firmato in data 14 dicembre 2006, nei quali l'introduzione degli indicatori di normalità economica doveva avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria, ripristinando la loro funzione originaria di segnali di anomalia e mantenendo la presunzione semplice corroborata da ulteriori elementi di prova acquisiti dall'ufficio accertatore;
b) causare un aumento significativo delle non congruità ai fini degli studi di settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di sostegno delle imprese operando una sterilizzazione degli studi di settore almeno per il periodo di congiuntura fortemente negativa e fino a quando la crescita del PIL sia negativa o pari a zero.
9/1762/24. Bitonci, Bragantini, Callegari, Dal Lago, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lanzarin, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a garantire la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;
è necessario adottare iniziative volte ad alleviare il peso del credito che grava sulle famiglie italiane per l'acquisto della casa di abitazione;
appare opportuno che il Governo adotti misure normative utili al superamento dell'indice Euribor (Euro interbank offered rate) quale riferimento del costo di partenza del denaro per i mutui a tasso variabile finalizzati all'acquisto delle abitazioni;
in particolare, appare necessario che il Governo promuova una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, volta a determinare una riduzione del tasso di interesse, applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione, in misura non superiore a quello risultante dall'applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata aumentato al massimo di centocinquanta punti base,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dar seguito a quanto citato in premessa.
9/1762/25. Boccia.

La Camera,
premesso che:
la crisi finanziaria internazionale ha pesantemente colpito il sistema bancarioed ha determinato una stretta sul credito alle piccole e medie imprese, vera ossatura della nostra economia;
gli artigiani e le piccole e medie imprese sono generalmente più dinamiche e adattabili ai cambiamenti ma anche meno capitalizzate e quindi meno pronte a fronteggiare la mancanza di liquidità e più esposte alle restrizioni del credito da parte del sistema bancario;
se si intende effettivamente ridare stabilità al settore bancario e produttivo è indispensabile realizzare un insieme di interventi che, oltre a garantire la stabilità del sistema creditizio, individui soluzioni adeguate per attenuare l'impatto della crisi sulle piccole imprese e infonda nuova fiducia al tessuto economico;
la crisi delle piccole e medie aziende deriva infatti da molti fattori quali le difficoltà di pagamento dei grandi gruppi, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, i costi dell'energia esorbitanti, una pressione fiscale che erode sempre di più i margini di operatività delle imprese;
indispensabili, per fronteggiare la crisi che investe le piccole e medie imprese, sono gli interventi in ambito fiscale a partire dagli studi di settore: le piccole imprese si trovano infatti ad affrontare le scadenze fiscali senza liquidità e senza certezze sui redditi dell'anno;
la crisi economica ha messo a dura prova la capacità degli studi di settore di rappresentare correttamente la realtà delle imprese e impone interventi correttivi in funzione anticiclica degli strumenti di accertamento fiscale;
il principio della normalità economica fotografata dagli studi di settore si basa su dati del 2006, o precedenti, e pertanto rappresenta un quadro economico che diverge profondamente dai risultati che le imprese stanno conseguendo, siamo infatti in una fase d'emergenza che richiede risposte straordinarie anche sul fronte fiscale;
sono indispensabili interventi selettivi per adeguare gli studi di settore alla crisi soprattutto per alcuni settori più esposti ed è necessario ridurre la loro attuale valenza probatoria, riservando all'amministrazione finanziaria il compito di suffragare i dati relativi agli eventuali maggiori ricavi scaturenti dallo studio stesso con l'ausilio di ulteriori elementi di verifica;
è altresì necessario effettuare un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali,

impegna il Governo:

a individuare, ai fini fiscali, i settori economici in crisi e a prevedere che gli scostamenti risultanti dagli accertamenti conseguenti all'applicazione degli studi di settore costituiscano mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, in caso di rettifica, spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati;
con riferimento agli altri interventi di sostegno alle piccole e medie imprese, ad attivare un fondo interbancario di garanzia dei crediti, a rafforzare il sistema dei Confidi, a introdurre meccanismi di compensazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e a prevedere finanziamenti a favore di progetti di investimento e sviluppo delle PMI.
9/1726/26. Sanga, Fluvi, Ceccuzzi, Marco Carra, Misiani.

La Camera,
premesso che:
gli strumenti finanziari derivati, gli swap o altri prodotti aventi le caratteristiche di opzione o di scommessa sulfuturo andamento dei mercati o incorporanti i cosiddetti «mutui subprime» sono stati spesso collocati presso la clientela, anche istituzionale, secondo logiche di obiettivo aziendale da raggiungere o di puro profitto a breve termine, senza tener conto delle reali esigenze economico-finanziarie dei soggetti coinvolti, oltre che dell'impossibilità, anche morale, di sostenere talune «scommesse»; non è possibile, come ha rivelato la trasmissione Report, che la Regione Piemonte scommetta «sul fallimento dell'Italia»;
per quel che riguarda le imprese, in particolare quelle che avevano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, i citati strumenti finanziari sono stati talvolta piazzati con logiche ricattatorie, quali la minaccia di chiusura dei fidi o di rientro delle esposizioni, ignorando il motivo basilare della sottoscrizione da parte del cliente e cioè l'esigenza di tutela dai rischi futuri del credito;
il «peccato originale» si è poi dispiegato in tutta la sua virulenza producendo gravi danni a chi pensava di aver sottoscritto una forma di assicurazione, con oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela,

impegna il Governo

a modificare le norme sull'intermediazione finanziaria contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo 21 sulla correttezza e la trasparenza degli intermediari nel senso di prevedere che, salvo fatto più grave, costituiscono violazione delle suddette regole:
a) il piazzamento di prodotti finanziari del tutto difformi dalla natura economico-giuridica del cliente;
b) l'incorporazione nel prodotto di commissione occulte, in particolare se il prodotto è offerto con la formula «zero spese»;
c) l'incorporazione nel prodotto, senza avviso al cliente, di prodotti finanziari già in perdita;
d) l'indeterminata o errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione.
9/1762/27. Pagano, Marinello.

La Camera,
premesso che:
nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti si registra un costante incremento delle frodi da impersonificazione-furto d'identità, che si verificano mediante la sottrazione e l'utilizzo di informazioni anagrafiche, socio-economiche e creditizie del consumatore;
è opportuno istituire un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, che, mediante l'utilizzo di un ampio spettro di informazioni di fonte pubblica, consenta agli operatori di mercato (banche, finanziarie, sistemi di informazione creditizia a supporto delle stesse e fornitori di servizi con pagamento dilazionato o differito) di verificare la veridicità dei dati forniti dal richiedente il credito o il servizio e così ostacolare, o finanche impedire, il furto di identità a danno del consumatore,

impegna il Governo

ad istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema informativo che eserciti le funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti.
9/1762/28. Marinello, Pagano.

La Camera,
premesso che:
la crisi del sistema finanziario e creditizio ha posto in evidenza il fatto che talune strutture di controllo non si sono dimostrate all'altezza del proprio compito;
in particolare, nelle società quotate e nelle maggiori società non quotate si registra una sorta di oligarchia (per non dire gerontocrazia) negli incarichi di amministrazione e ancor di più in quelli di controllo, nella quale poche centinaia di soggetti occupano più incarichi, con grave nocumento delle capacità di amministrazione e di controllo oltre che ostacolo all'ingresso di professionisti più giovani e con maggiori capacità di innovazione,

impegna il Governo

affinché stabilisca limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione ed in particolare di controllo, sia nelle società quotate che in quelle non quotate, avendo riguardo all'onerosità ed alla complessità di ciascun tipo di incarico, alla dimensione della società, al numero ed alle dimensioni delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione delle strutture organizzative.
9/1762/29. Gioacchino Alfano, Pagano.

La Camera,
premesso che:
la crisi dei «subprime», per molti inaspettata, ha avuto invece diversi segnali premonitori e cassandre inascoltate;
per alcuni accorti osservatori della finanza internazionale si profila già la prossima «bolla» finanziaria: l'indebitamento delle famiglie dovuto alla disinvolta concessione di carte di credito al consumo da parte del sistema creditizio e finanziario;
l'Italia ha, come sempre, la fortuna di essere in ritardo in relazione a questa nuova forma di credito, tuttavia, come per i «subprime» il rischio potrebbe essere impacchettato in qualche prodotto finanziario e successivamente piazzato sui mercati internazionali, coinvolgendo anche il nostro settore finanziario e creditizio,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti applicativi della recente direttiva comunitaria sul credito al consumo al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento delle famiglie, di evitare pratiche di marketing aggressive e di consentire che il consumatore possa sottoscrivere un contratto adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria;
a monitorare la situazione attuale del fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie, adottando misure che consentano ad esse il rientro dall'eccesso di rischio derivante dai contratti già in essere, anche disponendo obblighi di avvertimento o segnalazione da parte degli istituti emittenti il credito;
ad attivarsi in sede comunitaria e nei confronti delle autorità preposte al controllo del sistema finanziario e creditizio al fine di individuare prodotti finanziari che incorporino il rischio del credito al consumo, disponendo che essi non possano essere sottoscritti oltre una certa soglia.
9/1762/30. Biancofiore, Pagano.

La Camera,
premesso che:
la portabilità dei conti correnti è una delle tematiche maggiormente sentite dai consumatori in tema di liberalizzazione dei servizi bancari; consiste nella possibilità per il correntista di trasferire senza spese di chiusura il proprio conto da un istituto di credito all'altro; prevede inoltre che la vecchia banca abbia l'obbligo di comunicare a tutti i soggetti a favore dei quali ha la delega di pagamentoche gli addebiti possono essere richiesti alla nuova banca. Essenziale è che il servizio sia gratuito e che venga effettuato entro un termine fisso;
il tema è anche all'attenzione della Commissione europea, la quale nel rapporto sulla mobilità dei conti correnti ha espresso il proprio incondizionato favore alla loro piena mobilità, rappresentando i costi di chiusura un metodo di «fidelizzazione forzosa» della clientela, in violazione delle regole della concorrenza;
peraltro anche il programma di Governo presentato dal Popolo delle Libertà per le elezioni 2008, nella parte relativa alla finanza (punto 4), si propone di generalizzare il principio della portabilità a tutti i rapporti bancari,

impegna il Governo

ad estendere anche ai rapporti bancari, ed in particolare ai conti correnti, il principio generale che consente al consumatore di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, prevedendo altresì l'obbligo in carico agli istituti di credito di trasferire senza spese anche tutte le domiciliazioni bancarie, comunicando agli interessati l'avvenuto trasferimento.
9/1762/31. Bernardo, Pagano.

La Camera,
premesso che:
la grave situazione economico-finanziaria delle aziende agricole sarde, in conseguenza dei provvedimenti legislativi della regione Sardegna dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, rischia di compromettere definitivamente il sistema agricolo sardo;
con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 febbraio 2006, a seguito di un lungo contenzioso avviato dalla Commissione Europea già nel 1997, con la decisione 97/612/CE del 16 aprile 1997, sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla regione Sardegna a diversi settori agricoli, sotto forma di concorso negli interessi, in applicazione della legge regionale n. 44 del 1988 e di quattro delibere della Giunta regionale adottate dal 1988 al 1992;
in conseguenza di tale decisione, sono state applicate da parte degli istituti bancari misure di recupero dei finanziamenti che si sono rivelate insostenibili per le aziende interessate, determinando una situazione di vera e propria emergenza socio-economica, con la messa all'asta di numerose aziende e il rischio della scomparsa di un fondamentale settore produttivo della regione Sardegna;
di fronte a questa situazione, nella scorsa legislatura sono state assunte, con il più ampio consenso di tutti i gruppi parlamentari, numerose iniziative, tra le quali si ricordano, in particolare, la risoluzione n. 8-00092 approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera e l'avvio, da parte della stessa Commissione, di un'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria del comparto agricolo, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna;
tali iniziative sono culminate con l'approvazione di una norma nell'ambito della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 126) che prevede che: «Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente delConsiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge»;
la sospensione delle procedure di recupero e delle esecuzioni forzose in danno delle aziende interessate ha sinora consentito di evitare conseguenze irreversibili per l'agricoltura sarda, ma il termine di tale sospensione è scaduto il 31 luglio 2008;
è invece mancata l'attuazione della parte della norma diretta a individuare le soluzioni per la ristrutturazione dei predetti debiti, in quanto non è stata ancora nominata la commissione di tre esperti alla quale era stato affidato il compito di formulare proposte in merito;
per scongiurare il riaprirsi della crisi, con la ripresa delle procedure esecutive, e per consentire la messa a punto degli interventi diretti alla definitiva soluzione della vicenda, si rende pertanto necessario prorogare il termine per la formulazione delle proposte da parte della citata commissione di esperti e, al tempo stesso, prorogare la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero e delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui;
occorre evitare che le imprese suddette vengano escluse dalla partecipazione ai bandi ad evidenza pubblica per l'utilizzo dei fondi comunitari e il conseguente utilizzo delle stesse risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie per:
1) procedere, con l'urgenza che le circostanze impongono, alla nomina della commissione di esperti prevista dall'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) la proroga, almeno fino al 31 luglio 2009, del termine previsto dalla medesima disposizione;
3) valutare, contestualmente con l'avvio dei lavori della commissione di cui sopra, le possibili e opportune iniziative, da concordare con la regione Sardegna, che possano consentire alle suddette aziende agricole l'utilizzo delle risorse finanziarie attivabili attraverso i programmi comunitari.
9/1762/32. Paolo Russo, Pili, Marrocu, Pes, Cicu, Oliverio, Zucchi, Cuomo, Di Giuseppe, Rota, Servodio, Brandolini, Mario Pepe (PD), Melis, Palomba, Fiorio, Trappolino, Cenni, Porcu, Fogliato, Catanoso, Fadda, Calvisi, Vella, Testoni, Nizzi, Murgia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha in oggetto, tra l'altro, l'adozione di misure per garantire la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;
banche e finanziarie utilizzano diversi sistemi di controllo e gestori di servizi di informazioni per valutare i dati di clienti e fornitori ai fini della concessione dei crediti;
in Italia il gestore più utilizzato da banche e finanziarie è la società CRIF s.p.a. CRIF è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori partecipanti. La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i cattivi pagatori evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l'andamento dei singoli rapportidi credito. La consultazione della banca dati, da parte di finanziarie e banche, è possibile solo in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati. CRIF non è una società finanziaria ma il gestore di un sistema di informazioni creditizie, pertanto gli enti partecipanti a tale sistema decidono in piena autonomia in merito all'accoglimento delle richieste di finanziamento, attenendosi ai propri criteri interni di valutazione;
nonostante tali premesse, tuttavia, le segnalazioni relative alla posizione di persone fisiche e giuridiche vengono messe nella disponibilità di banche e finanziarie senza che al diretto interessato ne venga data alcuna notizia. In pratica, il cliente molto spesso scopre di avere una posizione negativa solo quando, spinto da una qualunque necessità, si accinge a richiedere un credito e tale segnalazione negativa diventa di ostacolo al buon fine della richiesta;
tale comportamento viola il principio della tutela della riservatezza dei dati personali e della trasparenza,

impegna il Governo

a intervenire per tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali, richiamando i gestori di tali servizi e le banche e gli istituti finanziari alla correttezza nel loro uso, evitando il ripetersi di episodi che vedono persone fisiche e giuridiche nella condizione di subire restrizioni nell'accesso al credito senza aver avuto la possibilità di conoscere la loro posizione e di poter controdedurre rispetto agli addebiti.
9/1762/33. Marsilio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame prevede l'intervento dello Stato, sotto forma di sottoscrizione o garanzia degli aumenti di capitale, nel caso in cui le banche presentino una situazione di «inadeguatezza patrimoniale»;
il termine «inadeguatezza» è un termine vago, sottolineato da analisti economici e finanziari, per cui sarebbe meglio agganciare le condizioni che determinano l'intervento dello Stato a dei parametri ben definiti, quale il Core Tier 1;
secondo le ultime rilevazioni i Core Tier 1 delle banche italiane vanno dal 4 per cento del Banco popolare al 7,02 dell'Ubi. Da tenere presente che i Core Tier 1 delle banche europee viaggiano ad una media dell'8-9 per cento;
la ricapitalizzazione delle banche inglesi con sostegno pubblico sta spingendo verso l'8 per cento mentre prima della crisi bastava il 6 per cento. Ma più in generale è l'Europa che sta imponendo una rivisitazione dei livelli raccomandati dei due principali rapporti (Tier 1 e Core Tier 1);
l'allineamento dei rapporti citati a quelli delle banche europee che hanno ricevuto già il sostegno dello Stato eliminerebbe lo svantaggio competitivo rispetti ai quei sistemi bancari che viaggiano a percentuali più alte,

impegna il Governo

a tenere conto dei livelli dei rapporti tra capitale e impieghi ponderati per i rischi adottati in Europa, al fine di meglio definire le condizioni in base alle quali l'intervento si rende necessario.
9/1762/34. Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
secondo un articolo dell'Herald Tribune, il totale delle remunerazioni dei dipendenti e dei manager di Goldman Sachs nel 2006, diviso per il numero dei dipendenti, è stato pari a 623 mila dollari a testa;
poiché il 95 per cento dei dipendenti di Goldman Sachs ha guadagnato al massimo 80 mila dollari, ciò significa cheun 5 per cento del personale, verosimilmente i manager, ha portato il valore a quella media;
questo esempio è indicativo della misura sproporzionata delle remunerazioni estreme dei manager che hanno impoverito il sistema, generando transazioni e prodotti finanziari di cui il sistema non aveva bisogno,

impegna il Governo

anche al fine di cercare di ristabilire un clima di fiducia nel sistema bancario da parte dei cittadini, a prevedere dei limiti al trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai manager delle banche interessate dalle misure di cui al decreto in esame per il periodo d'intervento dello Stato.
9/1762/35. Ciccanti, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
come segnalato dall'economista Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, e da altri autorevoli esperti è necessario agganciare il tasso interbancario non più all'Euribor, soggetto a troppe fluttuazioni, ma al tasso della BCE;
tale tasso andrebbe ovviamente incrementato da uno spread a carico del cliente per rendere conveniente l'erogazione del prestito e senza il quale le banche non concederebbero più prestiti,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con la Banca d'Italia, i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, entro il limite rappresentato dalla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di un differenziale fisso a carico del cliente.
9/1762/36. Libè, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
dai Bollettini della Banca d'Italia emerge un aumento significativo dei segnali di difficoltà, da parte soprattutto delle famiglie, nella restituzione dei prestiti personali e finalizzati;
si teme che tale difficoltà si estendano anche al sistema delle carte di crediito, soprattutto di quelle revolving;
le difficoltà delle famiglie nel pagamento delle rate dei mutui ipotecari sono state in parte mitigate con l'approvazione, nell'estate scorsa, della convenzione per la rinegoziazione dei mutui prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
le momentanee difficoltà nel pagamento delle rate dei prestiti personali o finalizzati potrebbero essere superate con misure analoghe a quelle previste per i mutui ipotecari, scongiurando i pignoramenti dei beni acquistati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire la definizione di un'apposita convenzione, cui dovrebbero aderire obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure previste dal provvedimento, al fine di garantire l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, in momentanee difficoltà economico-finanziarie, riguardanti, nella maggioranza dei casi, l'acquisto di mezzi di trasporto o arredamento ma che spesso sono relativi a finanziamenti di studi universitari per i figli o al pagamento di rette di asili nido o scuole paritarie.
9/1762/37. Mannino, Tassone.

La Camera,
premesso che:
secondo quanto denunciato dalle associazioni rappresentative degli artigiani, aumentano le revoche delle richieste di affidamento, crollano le disponibilità e raddoppiano i tempi delle pratiche per la concessione di credito da parte delle banche;
l'indice delle condizioni di accesso al credito, che segnava un andamento negativo di -17,9 al 15 ottobre, è passato a -29 alla fine dello stesso mese;
in questa situazione le imprese sono preoccupate e quindi diventano prudenti, atteggiamento che viene amplificato dall'atteggiamento restrittivo delle banche;
il 65 per cento delle banche consultate a livello europeo hanno dichiarato di avere irrigidito gli standard creditizi nei confronti delle imprese tra luglio e settembre ed il 37 per cento di aver stretto i requisiti anche per la concessione dei prestiti alle famiglie;
molte imprese stanno fallendo non per difficoltà industriali ma per difficoltà finanziarie;
la necessità ed urgenza di questo decreto diventa proprio quella di evitare la stretta creditizia ora che la crisi ha raggiunto l'economia reale;
il presidente francese Sarkozy ha imposto un obbligo di crescita degli impieghi verso imprese e famiglie del 4 per cento alle banche che hanno ricevuto capitali pubblici ed ha imposto un controllo mensile: chi non rispetterà gli impegni rischia la nazionalizzazione;
l'intervento nelle banche è un intervento che pagheranno i contribuenti in termini di risorse distolte per altre finalità ed è giusto che questo onere si giustifichi con un ritorno positivo per l'economia reale;
attualmente si sono mosse in tale direzioni soltanto le regioni, stanziando fondi per sostenere le imprese,

impegna il Governo

a vincolare la sottoscrizione o la garanzia data alle banche in difficoltà all'impegno effettivo, da parte della banca interessata, a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.
9/1762/38. Galletti, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istituisce la «Banca del Mezzogiorno» Spa anche al fine di dotare il Sud d'Italia di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati e, dopo decenni di mancato sviluppo, di contribuire a superare il divario socio-economico che affligge le regioni meridionali;
la stessa legge prevede che verrà concesso li riconoscimento della funzione di socio fondatore allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
nonostante la natura pubblica dei principali soci fondatori, il capitale dovrà essere in maggioranza privato. Il capitale, inoltre, dovrà essere aperto all'azionariato popolare diffuso, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza;
il comma 3 del suddetto articolo fissa i principi a cui dovrà uniformarsi il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà disciplinare i criteri per la redazione dello statuto, le modalità di composizione dell'azionariatodella Banca, le modalità per provvedere all'acquisizione di marchi e di denominazioni;
allo stesso comma in particolare viene poi prefigurato un ruolo per la Banca del Mezzogiorno nelle politiche dl sviluppo delle aree sottoutilizzate. In particolare, si prevede che la Banca possa accedere, secondo le modalità dettate dall'emanando decreto ministeriale, ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse per lo sviluppo delle aree sottoutllizzate prestate da organismi sopranazionali;
alla luce di tali premesse appare ovvio che l'intera disposizione è diretta a creare una banca radicata nel territorio meridionale, espressione della classe imprenditoriale locale, che sia in grado di praticare una politica selettiva dei credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso;
la presenza di un protagonista del mondo del credito è un fattore di forza per lo sviluppo della economia e delle imprese meridionali, abituate ad operare in un contesto difficile fortemente condizionato anche dall'attività della criminalità organizzata;
il 21 dicembre 2008 scade il termine posto al Governo per emanare il suddetto decreto attuativo,

impegna il Governo:

a rispettare il termine dei 120 giorni stabiliti dal citato decreto n. 112 del 2008 per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare i criteri per la redazione dello statuto, le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, le modalità per provvedere all'acquisizione di marchi e di denominazioni, onde poter cominciare subito a sostenere lo sviluppo dei Mezzogiorno e della sua economia reale attraverso il sistema creditizio;
a prevedere che l'emanando decreto di attuazione delle norme disciplinari della «Banca del Mezzogiorno Spa» non si limiti a sancire che la stessa abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno, ma anche che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese ed al credito alle persone nel territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
9/1762/39. Lo Monte, Milo, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il tema dell'accesso credito è fortemente scosso dai problemi dei mercati finanziari mondiali;
la crisi di liquidità delle banche inciderà sull'offerta di finanziamenti, sia come inasprimento delle condizioni creditizie, sia come restringimento dell'accesso a nuove risorse finanziarie;
dai recenti rilevamenti la capacità di autofinanziamento delle imprese è diminuita determinando un incremento, anche se leggero, del fabbisogno finanziario da parte delle aziende produttrici;
nel Mezzogiorno, le imprese hanno difficoltà strutturali di autofinanziamento ancora maggiori e maggiori sono le difficoltà per l'accesso al credito;
l'imprenditore calabrese Cosimo De Tommaso ha denunciato alcuni giorni fa «nuovi accorgimenti tecnici» che impedirebbero alle piccole e medie imprese del Sud di «operare agevolmente nel sistema creditizio»;
il presidente della Confindustria calabrese Umberto De Rose affermava, ancora, che: «ci fa piacere costatare che il Governo sia intervenuto per scongiurareun eventuale fallimento delle banche ma, a questo punto, chi tutela le piccole e medie imprese meridionali?»,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento atto ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese meridionali, già di per sé problematico prima dell'attuale crisi finanziaria, al fine di evitare che si riversino sull'economia reale del Mezzogiorno, con conseguenze ulteriormente negative su una situazione già gravemente provata, le conseguenze del crollo dei mercati finanziari.
9/1762/40. Cera, Tabacci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;
nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo:

a vigilare e ad adoperarsi in ogni modo, per quanto di sua competenza, affinché le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame siano associate all'impegno da parte degli istituti di credito a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione, che:
a) sia mantenuto inalterato il trend storico dei flussi di credito erogati alle piccole e medie imprese;
b) sia facilitato il ripagamento dei mutui per l'acquisto della prima casa attraverso il contenimento dei tassi applicati;
c) non si facciano scattare le ipoteche sulle prime case delle famiglie in difficoltà ovvero sia consentito a tali famiglie di alloggiare nelle case che hanno comprato ma che non sono più in grado di pagare;
d) siano modificati gli schemi retributivi del management, escludendo inizialmente la corresponsione di premi e bonus e rivedendo poi il complessivo schema di incentivazione dei manager, ancorandolo non più a obiettivi di breve termine, ma a parametri di lungo periodo;
ad inserire i dati relativi agli andamenti delle suddette variabili nella relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà trimestralmente al Parlamento.
9/1762/41. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
tale sottoscrizione è finalizzata, nelle intenzioni del Governo, a fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio;
le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino a quella di eventuale cessione, godono di un regime privilegiato nella distribuzione di dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni e ciò a tutela degli interessi dei contribuenti a un ritorno finanziario per l'intervento pubblico;
pertanto, sfuggono i motivi per cui l'intervento sia limitato alla sottoscrizione di azioni mentre sono escluse altre forme quali le obbligazioni ovvero altri strumenti di prestito,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire gli strumenti obbligazionari o di prestito tra gli strumenti ammissibili all'intervento pubblico finalizzato al rafforzamento patrimoniale delle banche.
9/1762/42. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
occorrerebbe discutere con più trasparenza e attenzione delle modalità che potrà assumere questo «nuovo» intervento pubblico. Il fatto che esso sia necessario, e anche urgente, non può far dimenticare che conta anche il «come» lo Stato interviene in economia,

impegna il Governo

a vigilare e ad adoperarsi in ogni modo, per quanto di sua competenza, affinché la valutazione dell'«adeguatezza patrimoniale» delle banche tenga conto dei flussi di credito effettivamente erogati negli ultimi mesi, al confronto con analoghe fasi cicliche, al fine di evitare che gli istituti contraggano in modo anomalo i flussi di finanziamento ordinari al sistema delle imprese, e soprattutto a quelle di più piccola dimensione, nonché ad inserire i dati relativi agli andamenti dei flussi di credito nella relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà trimestralmente al Parlamento.
9/1762/43. De Micheli, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
tale sottoscrizione è finalizzata, nelle intenzioni del Governo, a fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio;
le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino a quella di eventuale cessione, godono di un regime privilegiato nella distribuzione di dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
non sono chiare la natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze eserciterà tali diritti in qualità di azionista,

impegna il Governo

a definire, nei decreti che verranno emanati a norma dell'articolo 5, criteri omogenei e procedure trasparenti rispetto alla natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista.
9/1762/44. Fogliardi, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;
in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;
nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli;
i consorzi di garanzia fidi costituiscono in questo contesto una realtà molto importante a sostegno delle PMI,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, per quanto di sua competenza, ai fini del rafforzamento di tutti gli strumenti che forniscono garanzia per i prestiti alle PMI, con particolare riguardo al sistema dei Confidi.
9/1762/45. Gasbarra, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli,Fogliardi, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;
in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;
nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la costituzione di un Fondo temporaneo e straordinario garantito dallo Stato che migliori la valutazione dei crediti che le PMI intrattengono con il sistema bancario direttamente oppure tramite il sistema dei Confidi.
9/1762/46. Graziano, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;
in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza permancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;
nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la concessione della garanzia statale di ultima istanza ai crediti concessi dalle banche alle PMI ed assistiti dalla garanzia di un Fondo finanziato con i contributi volontari degli stessi istituti di credito.
9/1762/47. Lulli, Vico, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;
a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;
in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;
nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

a garantire, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, operazioni di posticipazione del pagamento delle rate dei prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.
9/1762/48. Vannucci, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
il decreto contiene, tra le altre, norme riguardanti il Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, istituito per indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, che abbiano subito un danno ingiusto altrimenti non risarcito e che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina;
il recente fallimento della Lehman Brothers ha visto coinvolti molti soggetti italiani, tra i quali alcune pubbliche amministrazioni che avevano sottoscritto contratti derivati con la banca d'affari;
si tratta di un insieme eterogeneo, che va da amministrazioni statali ad enti territoriali di grandi dimensioni come le regioni, fino ad enti di piccola dimensione come alcuni comuni;
è impensabile e svantaggiosa, considerate le possibile ricadute finanziarie, l'ipotesi che tali enti partecipino singolarmente a tutti i procedimenti legali che si svolgeranno nei prossimi mesi ed anni,

impegna il Governo

ad attivare un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative relative all'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers mediate l'assunzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
9/1762/49. Marchignoli, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, la crisi si sta però rapidamente estendendo dall'economia finanziaria all'economia reale;
in tale contesto appaiono necessari interventi di sostegno all'economia, i quali passano necessariamente per un rilancio straordinario delle politiche per le infrastrutture pubbliche anche possibilmente proiettato a livello europeo,

impegna il Governo

ad avviare un piano straordinario di rilancio degli investimenti infrastrutturali pubblici, allo scopo eventualmente utilizzando le risorse non impegnate della Cassa depositi e prestiti Spa.
9/1762/50. Strizzolo, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;
nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli;
un problema cruciale è rappresentato dal rischio che molte persone, nei prossimi mesi, perdano il loro posto di lavoro e non vengano compensate da un'adeguata copertura sociale ed assicurativa, a causa della incompletezza del nostro sistema di welfare nei confronti di alcuni settori produttivi, così come di alcune tipologie di contratto di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi, un'estensione immediata e straordinaria degli ammortizzatori sociali a sostegno delle persone che rischiano, nei prossimi mesi, di perdere il lavoro o i cui contratti non saranno rinnovati.
9/1762/51. D'Antoni, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, che ha monitorato 357 uffici giudiziari, che rappresentano il 93,5 per cento del totale, nel corso dei primi sei mesi del 2008 si è registrata una forte crescita delle procedure esecutive iscritte; nell'80-90 per cento dei casi si tratta di azioni esecutive proposte da banche per tutelarsi dai titolari di mutuo inadempienti, come confermano le stime di alcuni Tribunali;
le azioni esecutive sono aumentate del 17 per cento in più, in media, rispetto ai pignoramenti attivati nello stesso periodo del 2007; l'incremento delle procedure esecutive su immobili è del 40 per cento se i dati del primo semestre 2008 si mettono a confronto con quelli del primo semestre 2006;
i mutuatari che hanno acquistato immobili sono andati incontro all'insolvenza nonostante l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n.40 del 2007, con l'opzione di portabilità del mutuo, abbia consentito a numerosi mutuatari in difficoltà di trasferire il mutuo presso un'altra banca a condizioni più vantaggiose per numero delle rate o per la misura del tasso d'interesse;
la convenzione, stipulata a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, in mutui a rata «fissa» per tutta la durata del mutuo, ad un tasso di interesse pari alla media aritmetica dei tassi applicati nell'anno 2006, e con l'allungamento del prestito ipotecario, non appare una misura adeguata a far fronte alle difficoltà dei mutuatari insolventi;
il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della finanziaria 2008, che ha disposto il rimborso dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, qualora il mutuatario chieda la sospensione delle rate di un mutuo per acquisto dell'abitazione principale per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto, non è mai stato attivato perché non si è provveduto all'emanazione dei previsti provvedimenti attuativi;
la rinegoziazione prevista dal citato decreto-legge n. 93 ha escluso molti mutuatari in difficoltà, tra cui, in particolare, quelli con mutuo a tasso fisso;
da gennaio 2008 sono più di 21mila le nuove procedure avviate a fronte di 15mila nel 2006, e di 18mila nel 2007;
se alle nuove procedure si aggiungono i procedimenti pendenti a inizio anno, i Tribunali devono dare corso a circa 130mila esecuzioni immobiliari,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti per evitare la vendita all'asta degli immobili adibiti a prima casa di abitazione sottoposti a pignoramento da parte di istituti bancari, qualora i mutuatari insolventi siano in possesso di particolari requisiti reddituali e l'insolvenza che ha determinato il pignoramento sia stata determinata da eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore, e non da dolo, colpa grave o negligenza del debitore;
a sottrarre alla procedura esecutiva tali immobili, mediante surrogazione del prestito ipotecario da parte di Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati;
a promuovere tali transazioni immobiliari, mediante agevolazioni fiscali per l'IVA, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali e intervenendo perché tali operazioni possano essere realizzate senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti;
a disporre opportune iniziative affinché gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, provvedano a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari degli alloggi sottratti alla procedura esecutiva;
a provvedere opportune iniziative affinché sia data facoltà di riacquisto dell'immobile al mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione, computando il canone sostenibile corrisposto per la locazione a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile, e mediante pagamento di un prezzo di riscatto;
a disporre un'autorizzazione di spesa per la Cassa depositi e prestiti affinché possa impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un Fondo di natura rotativa, con una congrua dotazione, che possa erogare anticipazioni agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, per il finanziamento dell'acquisto di immobili di mutuatari insolventi;
a ripartire tra le regioni le risorse di tale Fondo sulla base del numero dei procedimenti iscritti, rilevati dai Tribunali Ordinari - sedi centrali - relativi alle esecuzioni immobiliari per distretto di Corte di Appello.
9/1762/52. Rubinato.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prospetta misure volte a stabilire meccanismi che disciplinino il nuovo intervento statale a sostegno delle banche, ma eguale attenzione deve essere rivolta alla tutela del risparmio e a promuovere una reale e più efficace politica di sostegno alla disponibilità di credito per imprese e famiglie;
uno degli aspetti più paradigmatici e inquietanti della recente crisi finanziaria è stato e continua ad essere il mancato funzionamento del mercato interbancario, dove la scarsa fiducia che le banche dimostrano l'una verso l'altra ha portato al quasi blocco delle transazioni e all'emergere di livelli dei tassi di interesse decisamente inconsueti rispetto al livello dei tassi di policy;
tali dinamiche hanno avuto un'ulteriore ricaduta economica negativa, fino ad oggi poco esplorata e che ha determinato l'aumento significativo degli effettirecessivi della crisi finanziaria in corso sull'economia reale. Come noto, infatti, la quasi totalità dei mutui a tasso variabile ha come parametro di indicizzazione proprio i tassi che si formano sul mercato interbancario. Conseguentemente, in quest'ultimo anno le famiglie si sono trovate a pagare rate di mutuo più elevate non come conseguenza di una crescita dei tassi di policy, né in relazione ad un peggioramento, effettivo o atteso, del proprio merito di credito, ma a causa di un malfunzionamento del mercato interbancario, espressione di un peggioramento del merito di credito del settore creditizio;
dal 2005 ad oggi, ben 3 milioni e 200 mila famiglie che hanno contratto mutui a tasso variabile hanno subito aumenti di 220 euro mensili, pari a circa 2.640 euro annui;
a questa situazione di crisi si associa anche la scarsa mobilità dei mutui italiani, legata direttamente al mancato rispetto da parte delle banche italiane delle normative introdotte nella scorsa legislatura sulla portabilità, che dovrebbero permettere di trasferire il proprio mutuo da un ente all'altro, con bassissimi costi e senza notaio;
sono cresciuti del 20 per cento nel giro di un anno, nelle grandi città, i contenziosi ed i pignoramenti immobiliari soprattutto nei confronti delle giovani coppie e delle categorie sociali più deboli. I dati recenti diffusi dalle principali associazioni dei consumatori stimano un aumento di procedure immobiliari o pignoramenti, dal 2007 al 2008, pari al 2,7 per cento del totale dei mutui, quindi a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale, con una situazione allarmante su tutto il territorio nazionale: si registrano aumenti a Milano (+ 378), Roma (+ 354), Napoli (+ 353), Bari (+ 349), Torino (+ 322), Verona (+ 267), Lecce (+ 261),

impegna il Governo:

a promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti, programmi ed interventi che permettano alle numerose famiglie insolventi di poter permanere nelle abitazioni acquistate in qualità di coproprietari o inquilini;
ad attuare misure opportune atte a disporre la sospensione momentanea dei pignoramenti sulle abitazioni di residenza - prima casa - per i mutuatari morosi con reddito medio-basso, ulteriormente colpiti dalla grave crisi finanziaria e creditizia in atto.
9/1762/53.Ria.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame intende adottare provvedimenti per evitare la restrizione nell'elargizione del credito sia alle imprese che ai risparmiatori in questo grave momento di congiuntura sfavorevole;
già con l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, il Governo ha promosso la convenzione fra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e il Ministero dell'economia e finanze per consentire la rinegoziazione dei mutui per l'acquisto della prima casa;
le piccole e medie imprese richiedono maggiore accesso al credito, ostacolato sia dalle nuove norme di valutazione derivanti da «Basilea 2» sia da politiche di restrizione dell'offerta di credito, già adottate dalle banche dall'inizio del 2008;
da articoli di stampa pubblicati recentemente si apprende come la Banca d'Italia abbia deliberato di ridurre da 75.000 a 30.000 euro l'esposizione base iscritta alla Centrale rischi, su cui valutare il rischio per ulteriori elargizioni di prestiti;
l'aumento dei tassi di interesse già dall'anno 2007 e le difficoltà economiche che si sono succedute nell'ultimo triennio per trasformarsi in una drammatica recessione,hanno trasformato in «cattivi pagatori» sia persone fisiche che piccole e medie imprese;
il mancato pagamento di rate di finanziamento o la mancata copertura di assegni emessi hanno comportato l'iscrizione sia nella Centrale rischi della Banca d'Italia, sia nelle centrali rischi private - quali il CRIF - di individui ed imprenditori, forse per momentanee difficoltà di liquidità;
il sollecito intervento del Governo per evitare una restrizione creditizia in questo momento congiunturale può essere vano se non si interviene contemporaneamente a modificare la disciplina delle centrali rischi;
le banche, di fatto, bloccherebbero qualsiasi richiesta di liquidità a cittadini o imprese iscritti nelle suddette centrali rischi, i cui dati, purtroppo, non vengono aggiornati in tempo reale a fronte dell'estinzione delle pendenze;
molti cittadini, che sono ricorsi a pagamenti rateali sottoscritti magari in tempi non sospetti, si trovano oggi a dover chiedere ulteriori prestiti per saldare rate di precedenti finanziamenti, ma, risultando nelle centrali rischi, non hanno più accesso al credito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti per modificare il funzionamento delle centrali rischi, a cui si rivolgono le banche per le informazioni, al fine di far sì che le cancellazioni delle segnalazioni vengano effettuate in tempi rapidi e certi dall'avvenuta estinzione delle pendenze, e sia introdotto l'obbligo per le banche e gli istituti finanziari di comunicare tempestivamente l'avvenuto pagamento alle medesime centrali al fine della cancellazione;
a vigilare sulla recente delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) che ha abbassato la soglia del censimento svolto attraverso la Centrale rischi da 75.000 a 30.000 euro, causando un inasprimento dei controlli soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese e delle famiglie.
9/1762/54.Fugatti, Reguzzoni, Bragantini, Simonetti, Polledri.

La Camera,
premesso che:
la crisi finanziaria internazionale originatasi negli Stati Uniti per le vicende dei mutui subprime si è estesa agli istituti di credito europei e sta toccando anche il sistema italiano, sebbene fortunatamente le banche italiane siano riuscite a non farsi coinvolgere dai problemi maggiori;
il decreto-legge in esame costituisce una rete di sicurezza diretta a garantire la stabilità del sistema bancario italiano e la tutela del risparmio, ma non comporta un esborso di denaro pubblico avendo essenzialmente natura prudenziale e rappresentando il contesto normativo necessario al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale adozione di misure di natura straordinaria volte a fronteggiare le possibili ricadute della crisi economica internazionale sul nostro sistema creditizio;
nel consentire al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di interventi di carattere straordinario, il decreto-legge in esame dispone numerose deroghe alla disciplina vigente, sia in termini generici (all'articolo 1, comma 1, è prevista la «deroga alle norme di contabilità di Stato») sia in termini più circoscritti, con riguardo agli interventi in favore delle banche cooperative in cui non vengono applicati alle partecipazioni acquisite dal Ministero suddetto i limiti partecipativi previsti dal testo unico bancario ed è comunque garantito un diritto di voto proporzionale alle partecipazioni possedute (articolo 1, comma 5),

impegna il Governo

a farsi carico dei problemi particolari dei piccoli e medi istituti di credito e delle banche cooperative che costituiscono per il loro legame con il territorio una componente fondamentale e vitale del nostro sistema creditizio.
9/1762/55.Garagnani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano fissati i presupposti, le procedure, i limiti e le priorità per l'attribuzione degli indennizzi alle vittime dei crac finanziari Parmalat, Cirio e dei Tango Bond, a valere su un apposito fondo alimentato dai conti dormienti;
con la norma in esame una quota del fondo sarà destinata, anche, ad alimentare le disponibilità delle dotazioni della social card mentre una parte sarà destinata al finanziamento della ricerca scientifica;
il fondo rappresenta l'unico strumento a sostegno dei circa 500 mila risparmiatori italiani coinvolti nei default dei bond Cirio, Parmalat, e argentini;
già con la Finanziaria 2007 era stato deciso di utilizzare il fondo dei conti dormienti sia per la stabilizzazione dei precari pubblici che per pagare le medaglie d'onore da consegnare ai deportati nei lager;
il decreto Alitalia, poi, ha esteso il risarcimento con i conti dormienti anche agli azionisti e obbligazionisti della compagnia aerea,

impegna il Governo

nel definire le quote del fondo da destinare alle finalizzazioni previste dalla norma, di tenere in conto, al fine di evitare una incapienza del fondo stesso, delle aspettative dei risparmiatori truffati che, a distanza di anni, attendono ancora un giusto indennizzo per il danno ricevuto a seguito del comportamento doloso di intermediari bancari e creditizi senza scrupoli.
9/1762/56.Poli, Libè, Galletti.

La Camera,
premesso che:
l'accesso al credito da parte di un gran numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, è stato garantito in questo periodo di scarsa liquidità, grazie alla presenza dei Consorzi fidi, organismi fondati su una concezione essenzialmente mutualistica e su un'organizzazione dal «basso»;
ogni associazione ha i suoi Consorzi fidi, dalla Coldiretti alla Confcommercio. Soltanto i Confidi degli artigiani aderenti a Fedart sono più di 250, diffusi in tutto il territorio nazionale, e associano quasi 700 mila imprese;
nel corso degli anni i Confidi hanno sviluppato una rete di conoscenze dirette delle realtà imprenditoriali che si è tradotto in un patrimonio fiduciario senza eguali;
essi rappresentano gli interlocutori naturali per le imprese ma anche per le banche in virtù proprio di quel patrimonio di conoscenza acquisito e del capitale fiduciario di cui sono depositari,

impegna il Governo

a favorire con ogni utile provvedimento l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle imprese e del capitalismo di territorio, salvaguardandone la natura mutualistica e rafforzandone l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.
9/1762/57.Delfino, Formisano, Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
grazie ad una raccolta di fondi ampia e stabile, un basso tasso di indebitamento e una bassa esposizione di titoli tossici, il sistema bancario italiano ha affrontato la crisi globale in corso senza le pesanti conseguenze che abbiamo riscontrato in altre nazioni;
tuttavia la nostra economia, come peraltro tutte quelle appartenenti all'OCSE, hanno bisogno di ulteriori misure, soprattutto di natura fiscale, oltre a quelle previste dal decreto, per affrontare le difficoltà finanziarie che emergeranno fino alla fine dei 2009;
l'elevato debito pubblico non è la sola causa che frena la crescita del nostro Paese. L'altra causa che impedisce allo Stato di mettere in campo misure adeguate per sostenere il rilancio economico è sicuramente l'evasione fiscale che, secondo stime attendibili, si attesterebbe sui 100 miliardi di euro,

impegna il Governo

a rafforzare la sua azione nei confronti dell'evasione fiscale nel nostro Paese al fine di consentire un alleggerimento della pressione fiscale e liberare risorse utili per la realizzazione di servizi ed infrastrutture adeguate ai moderni standard europei.
9/1762/58.Delfino.

La Camera,
premesso che:
secondo le stime fornite dalla Banca d'Italia, per le famiglie con redditi bassi, la rata di rimborso dei mutui rappresenta circa il 40 per cento dell'intero reddito;
nonostante i tassi siano in discesa il rischio di insolvenza per queste famiglie è, tuttavia, ancora molto alto, anche per effetto dell'aumento del costo della vita in generale;
la possibilità di rinegoziare il mutuo, in applicazione del decreto n. 93 del 2008 del maggio scorso, si è rivelata un insuccesso in quanto molti hanno preferito puntare sulla discesa dei tassi o sulla maggior convenienza della portabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore convenzione con l'ABI, oltre a quella relativa alla rinegoziazione dei mutui, peraltro in scadenza a fine novembre, con la quale le banche, che accedono al programma di stabilizzazione e rafforzamento previsto al presente decreto, si impegnano ad una moratoria delle procedure di esecuzione immobiliari dei mutuatari che si trovino in situazione di insolvenza rispetto al pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa.
9/1762/59.Ciocchetti, Dionisi.

La Camera,
premesso che:
le indicazioni emerse nel corso della riunione del G20 su quali misure immediate da adottare al fine di stimolare la ripresa economica dopo il crollo dei mercati finanziari, non sono ancora ben definite;
gli strumenti di intervento del decreto-legge n. 154 del 2008 riguardano esclusivamente il settore bancario e creditizio che sembra, tuttavia, aver fortunatamente ben assorbito lo shock iniziale, in virtù della propria solidità;
ferma restando la necessità di sostenere le imprese con un adeguato flusso di credito, le maggiori preoccupazioni sulla ripresa della domanda interna riguardano, soprattutto, le difficoltà del nostro sistema economico di migliorare la produttività totale, specie nel settore dei servizi pubblici,

impegna il Governo

a favorire con ogni utile strumento la crescita della produttività nel settore dei servizi pubblici, anche attraverso un nuovo programma di liberalizzazioni, dirette ad aumentare la competitività e l'efficienza dell'intero sistema Paese.
9/1762/60.Ruggeri, Galletti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede che le risorse da destinare ad eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche vengano reperite, oltre che con emissioni di titoli del debito pubblico, con una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
le conseguenze dei tagli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 sono note a tutti e hanno comportato grandi sacrifici per importanti capitoli di spesa del bilancio statale (sicurezza, scuola, lavoro, eccetera);
la Cassa depositi e prestiti è posseduta al 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il restante 30 per cento dalle fondazioni bancarie che, a loro volta, detengono gran parte del capitale sociale delle banche che saranno interessate proprio dal presente decreto-legge;
alcuni Paesi europei hanno utilizzato lo strumento della Cassa depositi e prestiti per questo tipo di interventi;
la Cassa depositi e prestiti possiede, inoltre, una liquidità molto forte, pari a circa 90 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare attentamente la possibilità di utilizzare lo strumento e le disponibilità della Cassa depositi e prestiti per realizzare gli interventi di ricapitalizzazione delle banche, al fine di evitare i tagli generici e lineari ai capitoli di spesa in delicati ed importanti settori del Paese e di garantire una maggior trasparenza dell'intervento previsto, tenendo lontano e separato lo Stato dal sistema bancario.
9/1762/61.Galletti, Naro.

La Camera,
premesso che:
nonostante la stretta creditizia abbia interessato tutti i settori produttivi del Paese, il settore agricolo denuncia una maggiore sofferenza rispetto agli altri comparti;
le difficoltà tra cui si dibattono le imprese agricole sono imputabili anche ai tagli decisi con la manovra economica estiva che ha colpito duramente alcuniimportanti capitoli di spesa del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
se le imprese degli altri comparti denunciano crescenti difficoltà nell'accesso al credito, tali difficoltà aumentano in maniera esponenziale se calate nel settore primario,

impegna il Governo

ad una maggiore attenzione e considerazione delle politiche di sostegno per le imprese agricole attraverso iniziative che direttamente o indirettamente (sollecitando le banche ad agevolare l'accesso al credito) ne sostengano la crescita.
9/1762/62.Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
l'ampiezza e la gravità della crisi finanziaria internazionale sta coinvolgendo tutti i settori delle attività dei mercati dei titoli, interessando non solo la solidità delle principali istituzioni finanziarie, ma la stessa credibilità delle primarie forme di raccolta del risparmio;
il provvedimento in esame concentra la sua azione esclusivamente su procedure di sostegno degli istituti di credito, che si dovessero trovare in situazioni di crisi di liquidità, tralasciando completamente ambiti altrettanto cruciali, quali i rendimenti dei fondi pensione, mettendo a repentaglio le rendite che andranno ad integrare la pensione pubblica;
il dato complessivo delle performance, nei primi dieci mesi dell'anno, segna infatti un rosso dell'8 per cento per i fondi negoziali e per quelli aperti, mentre il dato è anche peggiore per i Pip;
a questo scopo la Covip, l'organo di vigilanza sui fondi pensione, ha chiesto un intervento governativo, che protegga i risparmi di chi è appena andato o sta andando in pensione;
l'intervento del paracadute pubblico sarebbe limitato ad un anno e riguarderebbe - secondo i calcoli della Covip - tra i 10 e i 20 mila lavoratori iscritti, quanti cioè hanno abbandonato l'attività lavorativa a partire dalla fine dell'agosto scorso. La protezione fornita dallo Stato servirebbe quindi a compensare le perdite subentrate negli ultimi mesi di bufera finanziaria, riportando le lancette indietro nel tempo, prima che si scatenasse l'inferno sui mercati,

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di tutelare i lavoratori che sono appena andati o stanno andando in pensione e che hanno dirottato i propri risparmi sui fondi pensione.
9/1762/63.Velo, Damiano, Bosi, Realacci.