XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 25 novembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Catanoso, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, De Biasi, Di Caterina, Donadi, Renato Farina, Fitto, Fogliato, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lisi, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Negro, Oliverio, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Sereni, Servodio, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Catanoso, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Di Caterina, Donadi, Renato Farina, Fitto, Fogliato, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lisi, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Molgora, Negro, Oliverio, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Sereni, Servodio, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GIOACCHINO ALFANO: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati per l'attuazione di piani di recupero e valorizzazione» (1943);
LOSACCO ed altri: «Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori» (1944);
DE POLI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1945).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge ZAZZERA: «Misure per il sostegno dello spettacolo dal vivo» (1610) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Favia.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MAURIZIO TURCO ed altri: «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» (1306) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PAGLIA: «Legge quadro sulla polizia locale» (1456) Parere delle Commissioni II, V, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
LO PRESTI ed altri: «Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale» (1295) Parere della I Commissione;
BERNARDINI ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti» (1310) Parere delle Commissioni I, V e XII;
MANTINI: «Disposizioni relative ai procedimenti riguardanti reati con pene ricadenti nell'indulto, nonché alla prescrizione» (1866) Parere delle Commissioni I e V.
VII Commissione (Cultura):
SILIQUINI: «Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici» (1294) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
MARTELLA: «Disposizioni per l'adozione di programmi di delocalizzazione e recupero ambientale per la riqualificazione delle aree industriali dismesse» (1854) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
MAZZOCCHI ed altri: «Istituzione del sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti» (219) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in favore della maternità» (1389) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
APREA: «Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e disposizioni in materia di iniziative di formazione linguistico-culturale in favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero» (1450) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
BARETTA ed altri: «Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti» (1586) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;
MARTELLA: «Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto e di consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese» (1853) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.
Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
MALGIERI e FORMICHELLA: «Modifica dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, in materia di recupero e manutenzione dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi» (1832) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 novembre 2008, relativa allo sciopero dei lavoratori del gruppo Alitalia dei giorni 10 e 11 novembre 2008.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2009 (doc. XIII, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (51).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 2009. La richiesta è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 dicembre 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 24 novembre 2008, alla pagina 83, seconda colonna, dopo l'ultima riga aggiungere il seguente ordine del giorno:

La Camera,
premesso che:
grazie ad una raccolta di fondi ampia e stabile, un basso tasso di indebitamento e una bassa esposizione di titoli tossici, il sistema bancario italiano ha affrontato la crisi globale in corso senza le pesanti conseguenze che abbiamo riscontrato in altre nazioni;
tuttavia la nostra economia, come peraltro tutte quelle appartenenti all'OCSE, hanno bisogno di ulteriori misure, soprattutto di natura fiscale, oltre a quelle previste dal decreto, per affrontare le difficoltà finanziarie che emergeranno fino alla fine dei 2009;
l'elevato debito pubblico non è la sola causa che frena la crescita del nostro Paese. L'altra causa che impedisce allo Stato di mettere in campo misure adeguate per sostenere il rilancio economico è sicuramente l'evasione fiscale che, secondo stime attendibili, si attesterebbe sui 100 miliardi di euro,

impegna il Governo

a rafforzare la sua azione nei confronti dell'evasione fiscale nel nostro Paese al fine di consentire un alleggerimento della pressione fiscale e liberare risorse utili per la realizzazione di servizi ed infrastrutture adeguate ai moderni standard europei.
9/1762/58.Delfino.

Nel medesimo Allegato A alla pagina 84, prima colonna, dopo la trentatreesima riga, aggiungere il seguente ordine del giorno:

La Camera,
premesso che:
le indicazioni emerse nel corso della riunione del G20 su quali misure immediate da adottare al fine di stimolare la ripresa economica dopo il crollo dei mercati finanziari, non sono ancora ben definite;
gli strumenti di intervento del decreto-legge n. 154 del 2008 riguardano esclusivamente il settore bancario e creditizio che sembra, tuttavia, aver fortunatamente ben assorbito lo shock iniziale, in virtù della propria solidità;
ferma restando la necessità di sostenere le imprese con un adeguato flusso di credito, le maggiori preoccupazioni sulla ripresa della domanda interna riguardano, soprattutto, le difficoltà del nostro sistema economico di migliorare la produttività totale, specie nel settore dei servizi pubblici,

impegna il Governo

a favorire con ogni utile strumento la crescita della produttività nel settore dei servizi pubblici, anche attraverso un nuovo programma di liberalizzazioni, dirette ad aumentare la competitività e l'efficienza dell'intero sistema Paese.
9/1762/60.Ruggeri, Galletti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1072 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2008, N. 151, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI REATI, DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1857)

A.C. 1857 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede a valere sui risparmi effettivamente conseguiti dal ridotto impegno temporale del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008;
il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2-bis, comma 1, si riferisce all'esercizio finanziario 2008 e l'utilizzo a fini di copertura delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis si intende riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (fascicolo n. 1) non identici ad emendamenti già considerati inammissibili dalle Commissioni di merito:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.1, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 3.7, 3.26, 3-bis.1 e sugli articoli aggiuntivi 2-quinquies.020, 2-quinquies.021, 3-bis.020, 3-bis.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 2-quinquies.023, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 1857 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

Articolo 2.
(Impiego del personale delle Forze armate).

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.»;
b) al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».

Articolo 3.
(Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina).

1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

  2008 2009 2010
Ministero della giustizia - 7.193.000 11.212.000
Ministero dell'interno 3.000.000 30.307.000 19.785.000
Ministero della salute - - 9.473.000
Totale 3.000.000 37.500.000 40.470.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1857 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2008», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».

All'articolo 2, comma 1:
nella lettera a), le parole: «di 500» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 2"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). - 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decretodel Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999".
Art. 2-ter. - (Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512). - 1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo";
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;
c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge";
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori".
Art. 2-quater. - (Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302). - 1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: "il soggetto leso risulti essere" le parole: ", al tempo dell'evento," sono soppresse.
Art. 2-quinquies. - (Limiti alla concessione dei benefìci di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata). - 1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefìci previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte».

All'articolo 3, comma 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«   2008 2009 2010 2011  
  Ministero della giustizia - 7.193.000 11.212.000 290.000  
  Ministero dell'interno 3.000.000 30.307.000 19.785.000 19.785.000  
  Ministero della salute - - 9.473.000 -  
  Totale 3.000.000 37.500.000 40.470.000 20.075.000 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari). - 1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore";
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

A.C. 1857 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109).

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'indirizzo di protocollo internet (IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente»;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) per contenuto delle comunicazioni: le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);».

02. All'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dopo il punto 2.1 è aggiunto il seguente:
«2.2. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);».
1. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

ART. 2.
(Impiego del personale delle Forze armate).

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: non superiore a aggiungere la seguente: ulteriori.
2. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: 500 militari delle Forze armate con le seguenti: 500 unità preso dalle Forze armate già impiegate ai sensi del comma 1.
2. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

ART. 2-bis.
(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). - 1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è incrementato di cinquanta milioni di euro. Il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto all'attuazione della presente disposizione. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-bis. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. 5. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. 6. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con risorse a valere fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009.
2-bis. 2. Di Pietro, Pisicchio.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: può destinare al Fondo una quota con le seguenti: da trasmettere al Parlamento, può destinare al Fondo una quota, in misura non superiore ad un terzo,
2-bis. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: può destinare con la seguente: attribuisce.
2-bis. 3. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti: non inferiore ad un terzo.
2-bis. 4. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

ART. 2-quinquies.
(Limiti alla concessione dei benefìci di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: affine aggiungere la seguente:, parente entro il secondo grado.
2-quinquies. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: affine aggiungere la seguente:, parente.
2-quinquies. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, al tempo dell'evento,
2-quinquies. 2. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 1 e 4 con le seguenti: dal comma 1, nonché dall'articolo 1.
2-quinquies. 21. Zaccaria, Lo Moro.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Assunzione di volontari inferma breve). - 1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in fermabreve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2-quinquies. 01. Paladini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Assunzione di volontari in ferma breve). - 1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-quinquies. 02. Paladini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Assunzione di volontari in ferma breve). - 1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati in graduatoria - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002, n. 38 del 16 maggio 2003 e n. 42 del 28 maggio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-quinquies. 020. Paladini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata). - 1. All'articolo 61, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: «da destinare all'entrata deibilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate».
2-quinquies. 021. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata). - 1. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».
2-quinquies. 022. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Ferma restando l'attività amministrativa volta all'affidamento e all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, prevista dalla normativa comunitaria e dal nuovo codice degli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, a decorrere dalla data di scioglimento e per un periodo non inferiore a 36 mesi, i comuni e le province sciolte a seguito di infiltrazioni e condizionamenti malavitosi ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisiscono lavori, servizi e forniture previo ricorso a centrale di committenza individuata nella prefettura competente per territorio.
2-quinquies. 023. Landolfi, Contento.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Misure per favorire la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia). - 1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;
Ministero dell'interno:
2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2010: 19.785.000;
2011: 19.785.000;
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2008: -;
2009: -;
2010: 9.473.000;
2011: -;
Totale:
2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;
2010: 40.470.000;
2011: 20.075.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 3. Donadi.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche al testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero). - 1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al primo periodo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.
4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pacecompetente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole da: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «l'accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;
Ministero dell'interno:
2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2010: 19.785.000;
2011: 19.785.000;
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2008: -;
2009: -;
2010: 9.473.000;
2011: -;
Totale:
2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;
2010: 40.470.000;
2011: 20.075.000;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 4. Di Pietro, Donadi.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri trattenuti previsti dalla normativa.
3. 21. Pezzotta.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri trattenuti nei suddetti centri.
3. 23. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri richiedenti asilo e dei minori non accompagnati eventualmente trattenuti nei suddetti centri.
3. 22. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché al potenziamento delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
3. 24. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale, da fornirsi, per incarico degli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, da enti diversi dagli enti gestori dei centri.
*3. 20. Pezzotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale, da fornirsi, per incarico degli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, da enti diversi dagli enti gestori dei centri.
*3. 25. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la realizzazione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede dopo aver sentito la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati.
1-ter. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione in merito alla costruzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione.
3. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica.
3. 2. Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di affrontare i problemi legati alla prima emergenza è autorizzata una spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in favore dei comuni costieri interessati dagli sbarchi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis, determinati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 26. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e favorire l'adozione di idonee misure di assistenza, mediazione e integrazione è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle comunità in cui sorgono i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Il fondo è ripartito in ragione di euro 1.000 per ciascun posto assegnato dal Ministero dell'interno alle singole strutture e suddiviso in parti eguali tra le prefetture, per l'organizzazione di servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e i comuni, per la strutturazione di servizi di accoglienza e integrazione, nei cui territori sorgono tali strutture.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
3. 7. Bordo.

ART. 3-bis.
(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: per le attività di udienza fino alla fine del comma con le seguenti: per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno, salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di 50,00 euro per ogni procedimento civile o penale definito con sentenza o con decreto penale di condanna e per ogni causa civile definita con estinzione o cancellazione dal ruolo.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 196,00 per ogni udienza e per ogni altra attività d'ufficio diversa dall'udienza. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare delle indennità previste dai commi precedenti è adeguata ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.
3-bis. 1. Vietti, Rao, Volontè, Mannino, Tassone.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - (Misure per il miglioramento dei servizi di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri di identificazione ed espulsione). - 1. Al fine di migliorare la tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con particolare attenzione ai servizi di informazione ed orientamento sulla normativa vigente e sui diritti dello straniero, ai servizi di assistenza psico-sociale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili, ai minori stranieri non accompagnati e ai servizi di assistenza e protezione rivolti agli stranieri richiedenti asilo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2008, di 1.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 2.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno provvede all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, anche per mezzo di forme di collaborazione con gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i centri, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con associazioni ed enti di comprovata affidabilità ed esperienza in materia di immigrazione e di tutela dei diritti dei migranti, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati. Tali interventi, che possono comprendere anche iniziative di monitoraggio sullo stato dei servizi rivolti alle persone trattenute, sono da considerarsi migliorativi rispetto agli interventi di ordinaria gestione dei suddetti centri e da essi vanno tenuti distinti, anche per ciò che attiene l'individuazione dei soggetti, che non possono essere individuati tra coloro che svolgano le ordinarie funzioni di gestione dei centri.
3. Il Ministero dell'interno provvede all'emanazione di linee guida che disciplinino gli interventi di cui al comma 1 salvaguardando quanto più possibile il carattere di indipendenza e competenza dell'operato dei soggetti di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre 2009 ed entro il 31 dicembre 2010 sullo stato dei servizi di cui al comma 1 e sull'efficacia degli interventi migliorativi realizzati.
3-bis. 020. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - (Misure per l'incremento delle disponibilità ricettive per i richiedentiasilo e rifugiati nell'ambito del sistema nazionale di protezione). - 1. Per fare fronte al forte intensificarsi delle domande di protezione internazionale e garantire un aumento della disponibilità ricettiva delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2008, di 3.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 4.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dalle previsioni di cui al presente articolo si provvede mediante un corrispondente incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. 021. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.